Gestore Agea S.p.a.
AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI FERRARA
Convenzione per la gestione del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani
Gestore Agea S.p.a.
20 Dicembre 2004
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AGENZIA D’AMBITO E GESTORE 4
ART. 1 (OGGETTO DELLA CONVENZIONE) 4
ART. 1-BIS (EVENTUALE ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A MEZZO DI SOCIETÀ OPERATIVE TERRITORIALI) 4
ART. 2 (CARATTERE DEI SERVIZI) 4
ART. 3 (DURATA DELLA CONVENZIONE) 5
ART. 4 (SERVIZI AGGIUNTIVI) 5
ART. 5 (PERIMETRO DEL SERVIZIO) 5
ART. 6 (DOTAZIONI DEL GESTORE DEL SERVIZIO) 5
ART. 7 (COORDINAMENTO TRA I GESTORI DELL’ AMBITO TERRITORIALE) 6
CAPO II - GESTIONE DEI SERVIZI 7
ART. 8 ( OBBLIGHI DEI COMUNI INTERESSATI AL SERVIZIO) 7
ART. 9 (OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ GENERALI DEL GESTORE) 7
CAPO III - PIANO DI AMBITO E DISPOSIZIONI FINANZIARIE 10
ART. 10 (PIANO D’AMBITO DI PRIMA ATTIVAZIONE) 10
Art. 11 (Varianti al programma degli interventi di cui al Piano d’ambito di Prima Attivazione) 10
Art. 12 (Corrispettivo per l’ erogazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani) 11
ART. 13 (VARIAZIONI DEI CORRISPETTIVI ) 12
ART. 14 ( CONTRIBUZIONE AI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELL’ AGENZIA) 12
CAPO IV - CONTROLLO 13
ART. 15 (CONTROLLO DA PARTE DELL'AGENZIA) 13
ART. 16 (COMUNICAZIONE DATI SUL SERVIZIO) 13
ART. 17 (CARTA DEL SERVIZIO) 14
ART. 18 (MANUALE DELLA SICUREZZA) 14
ART. 19 (MANUALE DELLA QUALITÀ) 14
ART. 20 (REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ) 15
CAPO V - REGIME FISCALE 16
ART. 21 (IMPOSTE, TASSE, CANONI) 16
CAPO VI - ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE 17
ART. 22 (DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO) 17
Art. 23 (Restituzione delle opere, dei beni, delle strutture e delle infrastrutture) 17
CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO 18
ART. 24 (CAUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA) 18
ART. 25 (PENALIZZAZIONI) 18
ART. 26 (RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE) 19
ART 27 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA) 20
ART. 28 (SANZIONE COERCITIVA: SOSTITUZIONE PROVVISORIA) 20
ART. 29 (ELEZIONE DI DOMICILIO) 21
ART. 30 ( RINVIO ALLE LEGGI) 21
L’anno 2004, il giorno 20 (venti) del mese di Dicembre , in Ferrara Tra
l’Agenzia di ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara-ATO n. 6 (di seguito “Agenzia”), legalmente rappresentata dalla Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, la quale interviene nella sua qualità di Presidente;
Agea S.p.a. (di seguito “Gestore”), legalmente rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Delegato;
PREMESSO:
− che il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 ha disposto la riorganizzazione dei servizi concernenti il ciclo dei rifiuti urbani sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 23) imponendo altresì ai Comuni di organizzarne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
− che il medesimo art. 23 del D.Lgs. 22/97 ha altresì stabilito che i Comuni devono provvedere a tali adempimenti mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ora sostituita dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
− che lo stesso X.Xxx. 22/97 all’ art. 23 c. 5 prevede che la disciplina delle forme di cooperazione sia stabilita con legge regionale, cui compete anche l’ eventuale delimitazione degli ambiti territoriali ottimali in difformità rispetto alla prescrizione di cui all’ art. 23 c. 1 del medesimo Provvedimento, secondo la quale ”salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province”;
− che la Regione Xxxxxx-Romagna ha dunque emanato la legge 6 settembre 1999, n. 25 recante, tra l'altro, delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, poi modificata e integrata dalla L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 e dalla L.R. 14 aprile 2004 n. 7, d’ora in avanti qui designata come
L.R. 25/99;
− che in applicazione della legge L.Reg. n. 25/99 tutti i Comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'ATO n. 6. e la Provincia di Ferrara hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico della convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, denominata Agenzia di ambito per i servizi pubblici;
− che ai sensi dell'art. 6 della L.Reg. n. 25/99 come modificato dall’art. 4 della L.R. n. 1/2003 l'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l’adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla instaurazione, modifica o cessazione;
− che in particolare l'Agenzia è incaricata della scelta della forma di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti, attraverso modalità individuate nel quadro delineato dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di settore (con particolare riferimento agli artt. da 15 a 19 della L.R. 25/99), nonché del controllo sul servizio reso dal gestore;
− che con atto dell’Assemblea n. 2 del 19 aprile 2004 l’Agenzia ha individuato le gestioni esistenti di prima attivazione previste dall’art. 16 della L.R. 25/99;
− che con atto dell'Assemblea n. 3 del 19 aprile 2004 l’Agenzia ha individuato le gestioni da superare, in vista di una loro confluenza nelle gestioni salvaguardate, ovvero di una loro riassegnazione ai sensi dell’ art. 8 ter comma 1 o dell’ art. 8 ter comma 4 della LR 25/99;
− che ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera c della .R.25/99 i rapporti fra l’Agenzia ed il Gestore sono regolati da apposita Convenzione;
− che con atto dell'Assemblea n. 15 del 20 dicembre 2004 l'Agenzia ha deliberato l’affidamento definitivo per la gestione dei servizi del ciclo dei rifiuti urbani, approvando il Disciplinare tecnico del servizio lo schema di Convenzione da stipulare con la medesima Società.
PRESO ATTO
− AGEA S.p.a. dispone dei requisiti di cui all’art. 13, comma 5, lett. b) del T.U. 267/00 e s.m.i. e precisamente: società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso gara ad evidenza pubblica.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AGENZIA D’AMBITO E GESTORE
Art. 1 (Oggetto della Convenzione)
1. La presente Convenzione regola i rapporti giuridici, amministrativi e contrattuali tra l’Agenzia e il Gestore. Per quanto attiene gli aspetti tecnici e regolamentari del servizio, la presente convenzione rimanda agli specifici documenti di cui al successivo comma, lettere “a” e “b” del presente articolo, che di essa rappresentano parte integrante in quanto strumenti di disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani.
2. Con la presente Convenzione l’Agenzia, come sopra rappresentata, regola la gestione dei servizi inerenti al ciclo dei rifiuti urbani come definiti dall’ art. 15 comma 1 della LR 25/99 e s.m.i., da parte del Gestore, nel territorio del Comune di Ferrara.
3. Tale gestione riguarda:
a) il servizio di spazzamento e lavaggio strade piazze ed aree pubbliche;
b) il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
c) la rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza , giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico;
d) le operazioni di pretrattamento e di avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti di cui alle lett. ”a” “b “, “c” ;
4. Il Gestore è tenuto allo smaltimento e/o al recupero-riciclaggio, con proprie idonee strutture e impianti, o mediante conferimento a terzi autorizzati, nel rispetto della pianificazione Provinciale, per la totalità dei rifiuti raccolti o comunque conferiti dagli utenti.
5. Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:
A. il Piano d’ Ambito di cui all’ art. 17 della LR 25/99, e in attesa della sua elaborazione ed approvazione, il Piano di Prima di prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e relative integrazioni e variazioni;
B. il Disciplinare Tecnico specificativo dei contenuti del servizio e dei connessi adempimenti;
Art. 1-bis (eventuale attuazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani a mezzo di Società Operative Territoriali)
Il Gestore potrà attuare il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani a mezzo di eventuali Società Operative Territoriali, previa autorizzazione dell’Agenzia, alle condizioni e nei termini previsti dall’art. 18 bis, comma 5 della L.R. 25/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2 (Carattere dei servizi)
I servizi affidati con la presente Convenzione costituiscono attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.
Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Gestore adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.
Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente l’Agenzia di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.
Art. 3 (Durata della Convenzione)
La presente Convenzione decorre dalla data della relativa sottoscrizione e avrà una durata di anni 13 (tredici).
Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei Servizi Pubblici in generale e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani in particolare, l’Agenzia adeguerà il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione e il contenuto degli atti costituenti parte integrante e sostanziale, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente. Alla scadenza, il Gestore si obbliga a consentire il subentro del nuovo Gestore assicurando tutta la collaborazione necessaria al trasferimento, anche in tempi successivi all’intervenuto passaggio di gestione.
Art. 4 (Servizi aggiuntivi)
Per quanto attiene alle operazioni di pulizia dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi aperte al pubblico, allo sgombero neve, alla disinfezione e derattizzazione, ecc. i singoli Comuni potranno direttamente curarne in toto o in parte la effettuazione, con risorse proprie, propria organizzazione e terzi prestatori. Le attività di cui al presente comma possono essere svolte anche dal Gestore su richiesta di ciascun Comune: in tal caso gli oneri derivanti potranno essere ricompresi nel corrispettivo per l’erogazione del servizio di cui all’art. 12 previa richiesta da presentarsi entro il 30 settembre dell’anno precedente alla attivazione del servizio aggiuntivo proposto, che l’Agenzia potrà approvare entro il 30 dicembre in occasione dell’aggiornamento del Piano d’Ambito.
Art. 5 (Perimetro del servizio)
1. L’erogazione dei Servizi, di cui alla presente convenzione, interviene all’interno del perimetro amministrativo dei Comuni di cui all’art. 1, secondo quanto definito nel Disciplinare Tecnico.
2. Le eventuali modifiche dei perimetri di cui al precedente comma 1 non comportano modifica della presente Convenzione, restando il Gestore tenuto a organizzare il servizio in conformità alle disposizioni intervenute, ferme restando le eventuali ricadute a livello di fattori produttivi dei costi da recepire in sede di applicazione del sistema tariffario
3. L’Agenzia, anche su determinazione della Regione, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 25/1999, previo accordo con il Gestore, avrà facoltà di escludere successivamente dall’affidamento parti di territorio di cui al precedente comma 1, ovvero di includere in detto territorio altre zone.
Art. 6 (Dotazioni del Gestore del Servizio)
Il Gestore espleta il Servizio ad esso affidato avvalendosi, oltre ai beni di cui sia legittimo proprietario, delle dotazioni patrimoniali e dei beni funzionali di proprietà di Comuni o delle Società degli asset ad esso concessi in uso.
Il Gestore si impegna a realizzare il censimento e la valutazione dei beni funzionali e delle dotazioni patrimoniali, specificandoli in apposito elenco entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente
convenzione. Qualora il Gestore non proceda a tale incombente, l’Agenzia si riserva di procedere unilateralmente addebitandone i relativi oneri al Gestore medesimo.
La gestione dei beni funzionali e delle dotazioni patrimoniali destinati all’esercizio del servizio non può essere disgiunta da quella di erogazione degli stessi.
I beni e le opere attinenti al servizio eventualmente realizzati direttamente dagli Enti Locali o dalle Società degli asset con risorse proprie, verranno affidati in concessione al Gestore che ne assicurerà l’utilizzazione alle condizioni stabilite in specifici accordi di Convenzione.
Il Gestore per l’intera durata della presente Convenzione è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni affidati in concessione al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità, nonché adeguarli alle norme tecniche e di sicurezza di settore vigenti o emanate successivamente all’affidamento.
Art. 7 (Coordinamento tra i gestori dell’ Ambito territoriale)
1. Il Gestore AGEA S.p.a. prende atto che nella fase di prima attivazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani l’Agenzia organizza il servizio avvalendosi di quattro Gestori.
Ogni Gestore è impegnato a erogare i Servizi nel sotto-ambito ad esso attribuito, conformemente al Piano di prima attivazione.
2. L’Agenzia attua il coordinamento del Servizio e adotta misure di organizzazione e di integrazione delle funzioni dei quattro Gestori, i quali conseguentemente riconosceranno all’Agenzia tutti gli oneri che deriveranno da tali attività.
L’Agenzia potrà definire con apposite direttive, linee generali che attengono a modalità di omogeneizzazione/uniformazione di aspetti inerenti i Servizi, quali ad esempio:
− i parametri tecnici dei servizi;
− l’esposizione dei costi relativi alla gestione del servizio e di ciascun segmento di esso;
− l’integrazione dei database e dei sistemi cartografici;
− le attività che possano produrre eventuali economie di costo e attività che possano produrre eventuali economie di scala, nel rispetto delle autonomie gestionali dei Gestori.
CAPO II - GESTIONE DEI SERVIZI
Art. 8 ( Obblighi dei Comuni interessati al servizio)
Le Parti si danno atto dei seguenti obblighi assunti dai Comuni interessati al Servizio.
I Comuni si impegnano a comunicare preventivamente al Gestore ed all’Agenzia modifiche ai regolamenti comunali inerenti in qualche modo al Servizio reso al Gestore, acquisendone parere non vincolante.
Il Comune si impegna altresì a comunicare al Gestore ed all’Agenzia con congruo anticipo i piani di sviluppo urbanistico onde acquisire eventuali osservazioni relative al servizio e consentirgli una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria dei necessari investimenti.
Il Comune, nell’ambito delle leggi vigenti, e con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia e igienico-sanitaria, si impegna ad assumere tutte le iniziative opportune per consentire al Gestore l’adempimento, nei tempi necessari, degli obblighi stabiliti a carico dello stesso impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente.
Il Comune concede al Gestore, a titolo gratuito e per tutta la durata del contratto, il terreno occorrente per la costruzione di piazzole di servizio e di tutte le installazioni inerenti la gestione del Servizio, previo rilascio della concessione edilizia, se richiesta dalla normativa vigente.
Il Comune concede al Gestore il diritto di posa sul terreno di proprietà comunale dei manufatti e delle installazioni necessari alla gestione senza indennizzo alcuno.
Il Comune, al fine di garantire la salvaguardia dei manufatti e delle installazioni da manomissioni procurate da lavori eseguiti successivamente nel suolo, richiederà preventivamente al Gestore le prescrizioni prima di realizzare direttamente o di concedere a terzi di realizzare lavori nel suolo pubblico.
Il Comune, prescriverà a terzi l’osservanza delle disposizioni del Gestore, che avrà diritto, in caso di inosservanza, oltre al pagamento delle spese per i danni eventualmente provocati agli impianti, anche al rifacimento e spostamento delle opere e dei servizi realizzati, nonché il diritto di essere informato preventivamente sui lavori di modifica che saranno eseguiti. In questi casi il Gestore è autorizzato a rivalersi nei confronti del soggetto che ha provocato il danno.
Ogni nuova urbanizzazione, sia essa ad iniziativa pubblica come privata, dovrà essere sottoposta, da parte del Comune, per quanto attiene alle opere di cui al presente contratto, al parere preventivo del Gestore, che potrà indicare al Comune stesso le prescrizioni da adottare, o far adottare, nel rispetto dei principi di qualità del Servizio.
Art. 9 (Obblighi e responsabilità generali del Gestore)
1. Il Gestore, nell'espletamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, dovrà inoltre adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dal Disciplinare Tecnico dal Piano annuale delle attività e degli interventi.
2. Il Gestore, nell’espletamento del Servizio affidato, dovrà sempre osservare o far osservare, nei limiti di sua competenza, le vigenti norme di legge e tener sollevata ed indenne, sia civilmente che
penalmente, l’Agenzia da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività derivanti dalla attuazione del presente Contratto.
3. Il Gestore sarà quindi responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l’Agenzia da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti l’effettuazione del Servizio.
4. Il Gestore dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la Responsabilità Civile Terzi, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli ed i mezzi impiegati.
5. Il Gestore risponde del comportamento dei dipendenti sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con la clientela.
6. Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
7. Il Gestore è l’esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.
8. Il Gestore, per i lavori eseguiti a propria cura e spese, ma non direttamente, dovrà appaltare i lavori secondo il rispetto delle normative comunitarie e nazionali.
9. Il Gestore si obbliga, nella gestione del Servizio, a gestire i rapporti con gli Enti di controllo.
10. Il Gestore si impegna altresì a istituire tutte le pratiche relative alle richieste di concessioni ed autorizzazioni, necessarie sia per la gestione del Servizio che per la manutenzione e la realizzazione degli impianti.
11. Il Gestore adotta le seguenti linee guida per la gestione del Servizio:
a) garantire la gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute dell’uomo e nel pieno rispetto per l’ambiente;
b) promuovere iniziative volte a ridurre la produzione dei rifiuti e ad incentivare le raccolte differenziate;
c) promuovere la predisposizione di eco-bilanci, l’analisi di eco-audit e l’analisi del ciclo di vita dei prodotti;
d) instaurare con l’utenza ed i cittadini meccanismi di comunicazione atti a garantire la partecipazione alla prestazione del servizio ed il pieno diritto all’informazione.
12. Il Gestore impronterà la gestione del Servizio al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed a tal fine la sua attività sarà finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) massimizzazione delle frazioni da avviare al recupero;
b) integrazione funzionale nella organizzazione della raccolta ordinaria e delle raccolte differenziate e dello spazzamento;
c) miglioramento delle opportunità di conferimento, ordinario e differenziato, da parte degli utenti;
d) minimizzazione degli impatti indotti sull’ambiente, sulla mobilità e sulle generali funzioni urbane sia dalle attività di raccolta e delle relative strutture ed attrezzature, sia dalle attività di trasporto;
e) organizzazione e predisposizione degli impianti per il trattamento ai fini di recupero e per lo smaltimento definitivo dei rifiuti, in relazione alla evoluzione quali-quantitativa dei rifiuti da gestire;
f) mantenimento in perfetta efficienza delle dotazioni impiantistiche e l’adeguamento delle stesse all’evoluzione tecnologica e/o normativa.
13. Il Gestore dovrà operare in modo da valorizzare l’immagine del servizio pubblico, assicurando la propria visibilità quale referente dei cittadini ed a tal fine dovrà curare anche il decoro del personale impiegato nel Servizio, nonché l’estetica degli impianti ed automezzi utilizzati nel servizio medesimo.
14. Il Gestore, coerentemente con il Piano d’ambito, si impegna ad adeguare i mezzi d’opera, le dotazioni fisse e mobili, le strutture e infrastrutture ed ogni bene che utilizzi per l’erogazione del Servizio, alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nel monte costi su cui basare la quantificazione del corrispettivo per il servizio stesso.
15. Qualora in relazione alle modalità di svolgimento del Servizio si renda necessario modificare il Disciplinare Tecnico allegato al presente contratto, il Gestore ne darà preventiva comunicazione all’Agenzia la quale, se necessario, provvederà alla variazione del Regolamento di gestione del Servizio stesso.
16. Per erogare il Servizio di gestione dei rifiuti urbani nel sottoambito di propria pertinenza il Gestore è inoltre autorizzato all’acquisto di beni, servizi e prestazioni da soggetti terzi, ove ciò non comporti “cessione non autorizzata del Servizio affidato”.
17. Tutte le responsabilità e gli obblighi di cui al presente articolo, e alla presente convenzione, restano in capo al Gestore anche qualora sia stato autorizzato, o venga in futuro autorizzato, ad erogare i Servizi attraverso soggetti terzi, riconducibili al “genus” delle Società Operative Territoriali di cui all’art. 18-bis comma 5 della LR 25/99 o ad altra forma comunque legittimata dall’Agenzia.
CAPO III - PIANO DI AMBITO E DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 10 (Piano d’ambito di prima attivazione)
Il modello gestionale e organizzativo, i livelli di Servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, i costi del Servizio sono determinati da apposito Piano di ambito di prima attivazione, redatto su un orizzonte temporale di tre anni, approvato dall'Agenzia con deliberazione dell'Assemblea
n. 14 del 20/12/2004: Il Piano d’ambito sopra menzionato, allegato alla presente Convenzione alla lettera “A”, ha validità sino all’adozione del Piano d’Ambito di cui all’art. 17 della L.R. 25/99. L’Agenzia provvede annualmente all’aggiornamento del Piano di ambito al fine di evidenziare:
▪ gli scostamenti qualitativi quantitativi e finanziari rilevati rispetto agli obiettivi e ai dati previsionali per l’anno precedente;
▪ lo stato di attuazione del Piano d’ambito e il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali e degli standard di Servizio;
▪ i dati tecnici ed economico finanziari caratteristici delle gestioni operate nell’anno precedente, a confronto con quelli previsti per l’esercizio di competenza;
▪ gli elementi per il calcolo della tariffa ex DPR 158/99, che dovranno essere determinati anche in assenza dell’applicazione del sistema tariffario da parte dei Comuni, al fine di consentire le necessarie valutazioni e analisi di scenario, anche ai fini della predisposizione del summenzionato Piano d’Ambito per la compiuta attuazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all’ art. 17 della LR 25/99.
Le Parti si danno atto che il piano finanziario contenuto nel Piano di Ambito è stato definito assumendo i dati trasmessi dai Gestori.
L’Agenzia in occasione dell’aggiornamento annuale del Piano d’Ambito, da deliberarsi entro il 30 dicembre di ogni anno, provvederà contestualmente e conseguentemente, all’aggiornamento del piano finanziario summenzionato, in particolare per quanto attiene ai costi del Servizio.
Art. 11 (Varianti al programma degli interventi di cui al Piano d’ambito di Prima Attivazione)
1. L' Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli interventi di cui al Piano d’Ambito di Prima Attivazione per adeguare il Servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di Servizio in atto. In tal caso l'Agenzia comunicherà al Gestore la proposta di variante, concordando con esso le conseguenti modifiche/integrazioni economiche e/o finanziarie nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L’Agenzia concorda con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
2. Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si ricorrerà al collegio arbitrale di cui al successivo art. 27.
3. Il Gestore ha il diritto di apportare varianti ai moduli organizzativi per l’erogazione del Servizio, purché ciò non infici il raggiungimento degli standard fissati dal Disciplinare Tecnico e dal Piano d’Ambito, senza che ciò comporti giustificazione per eventuali richieste di variazione tariffaria.
4. Anche il Gestore può presentare all’Agenzia domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la
riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di Servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico- finanziario, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi e, di norma, dovrà essere presentata entro il 30 settembre.
5. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Agenzia, la quale si riserva di concertare la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo su tale compensazione comporterà il ricorso al collegio arbitrale di cui all'art. 27.
6. Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione della tariffa. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l’Agenzia è tenuta a pronunciarsi entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte della Agenzia equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per sei mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte della Agenzia.
7. Nel caso in cui la Agenzia accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente comma 2.
Art. 12 (Corrispettivo per l’ erogazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani)
1. A fronte dell’erogazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, è dovuto un corrispettivo che, a regime, sarà costituito dal gettito dell’applicazione della Tariffa di cui all’ art. 49 del D.Lgs. 22/97, da determinarsi in conformità alle disposizioni del DPR 158/99 a cura dell’Agenzia, ai sensi dell’ art. 18 della LR 25/99.
2. Le parti si danno atto che non sussistendo all’atto della sottoscrizione della presente convenzione le condizioni giuridico normative per il concreto esercizio della potestà tariffaria da parte dell’Agenzia a livello di sottoambito, i corrispettivi per l’erogazione del Servizio saranno corrisposti al Gestore:
a) da parte di ogni singolo Comune servito, qualora il Comune medesimo abbia mantenuto in essere il regime a Xxxxx;
b) da parte degli utenti del Servizio, nei territori delle amministrazioni comunali che abbiano dato corso all’ applicazione della tariffa di cui al DPR 158/99.
3. Le parti si danno pertanto atto che la titolarità dei rapporti e delle determinazioni di tipo finanziario per l’ erogazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani resta provvisoriamente in capo ai singoli Comuni, fin tanto che l’Agenzia non sia nella pienezza delle competenze di cui all’art. 18 comma 1 della L.R. 25/99.
4. Resta per altro di competenza dell’Agenzia la verifica dell’entità dei corrispettivi richiesti dal Gestore, in relazione alla qualità e quantità o volume dei Servizi effettiva
5. Le parti si danno inoltre atto che l’Agenzia, nei limiti dei propri poteri, opererà, d’intesa coi Comuni e col Gestore, per l’omogeneizzazione dei criteri d’applicazione e di modulazione delle Tariffe, anche in considerazione delle specificità locali e delle diverse condizioni e modalità di erogazione del Servizio.
Art. 13 (Variazioni dei corrispettivi )
Qualora, per ragioni tecniche o gestionali oppure per la limitata entità dell’adeguamento necessario, non sia possibile adeguare i corrispettivi nel corso dell’anno, l’Agenzia fintanto che non sia nella pienezza delle proprie competenze di cui all’art. 18 della L.R. 25/99, verifica l’adeguamento conseguente alla variazione trasmettendo l’esito della verifica ai singoli Comuni provvisoriamente titolari dei rapporti e delle determinazioni di tipo finanziario per l’erogazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ai sensi del precedente art. 12 comma 3 della presente convenzione.
L’entità dei costi derivanti dal verificarsi di eventi imprevedibili, nonché da mutamenti delle norme di legge, sarà determinata dall’Agenzia, su proposta del Gestore.
Art. 14 ( Contribuzione ai costi di funzionamento dell’ Agenzia)
1. Le parti si danno atto che, a partire dal 1° gennaio 2005, la contribuzione a parziale copertura dei costi di funzionamento dell’ Agenzia, di cui all’ art. 8 comma 1 della LR 25/99, per la quota corrispondente alle spese per le attività e funzioni concernenti l’organizzazione, la pianificazione, la regolazione, il coordinamento ed il controllo del Servizio di gestione dei rifiuti urbani fa parte integrante del monte costi costitutivi del gettito relativo alla parte fissa della Tariffa di cui al DPR 158/99.
2. Le parti si danno atto altresì che, a partire dal 1° gennaio 2005, indipendentemente dall’intervenuta applicazione del regime tariffario di cui al DPR 158/99 da parte dei Comuni del sottoambito, il contributo di cui al comma 1 costituisce comunque onere del Gestore.
3. L’Agenzia determinerà annualmente in sede di approvazione del proprio bilancio preventivo la quantificazione del contributo di cui al comma 1 .
4. La devoluzione di detto contributo da parte del Gestore interverrà direttamente a favore dell’Agenzia.
5. In caso di ritardo pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto all’art. 1284 c.c., incrementato del tasso Euribor a tre mesi in vigore il primo giorno del trimestre rilevato dai maggiori quotidiani nazionali.
CAPO IV - CONTROLLO
Art. 15 (Controllo da parte dell'Agenzia)
L'Agenzia controlla il Servizio e l'attività del Gestore al fine di:
- assicurare la corretta applicazione del sistema di tassazione e/o tariffazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di Servizio previsti dal Piano di Ambito;
- valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano di Ambito.
Il Gestore presenta all’Agenzia, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull’attuazione del Piano di Ambito; nella relazione, sono indicati anche i dati tecnici, economici e statistici di gestione idonei a rappresentare lo sviluppo del Servizio, nonché proposte anche alternative riguardanti il Piano di Ambito e/o la gestione del Servizio per un miglioramento del medesimo.
Il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale del Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, separatamente da ogni altro servizio eventualmente gestito.
Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile vigenti o eventualmente impartite dall’Agenzia anche in virtù del precedente art. 7 (coordinamento tra i gestori dell’Ambito territoriale ) Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata.
Il Gestore consente l'effettuazione alla Agenzia di tutti gli accertamenti e sopralluoghi, anche senza preavviso, utili a verificare la gestione del Servizio in relazione agli standard generali e specifici di qualità e quantità; in caso di conseguente richiesta di documenti gli stessi dovranno essere prodotti entro 30 giorni.
Art. 16 (Comunicazione dati sul servizio)
In conformità al Disciplinare tecnico, il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del Servizio e lo stato di attuazione del Piano degli investimenti nei tempi e con le modalità richieste dall'Agenzia stessa, anche al fine di consentire all’Osservatorio regionale sui servizi idrici e gestione rifiuti urbani istituito ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 25/99 come modificato dall’art. 23 comma 2 della L. R. n. 1/2003, l’accesso ai dati per lo svolgimento delle proprie funzioni.
I dati tecnici, economici e gestionali verranno resi disponibili disaggregati per Comune e singolo servizio prestato, scorporando tutto ciò che non attiene al Servizio di gestione dei rifiuti urbani. Per le elaborazioni tariffarie, il Gestore è altresì tenuto a fornire i dati disaggregati anche per singola fase del Servizio. A tale scopo, l'Agenzia può richiedere al Gestore di implementare sistemi di contabilità analitica che consentano di produrre le informazioni al livello di dettaglio necessario concordandole preventivamente con il Gestore.
Il Gestore è tenuto inoltre ad inviare d’ufficio all’Agenzia copia di tutti i dati, le informazioni, i questionari, le rendicontazioni riguardanti il Servizio, anche di natura statistica, fornite a Ministeri, Regione, Sistema camerale ed a Enti e istituti di ricerca, anche senza che l’Agenzia ne faccia espressa richiesta.
Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nell'art. 25 della presente convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui all’art. 26 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.
Tutte le informazioni e i dati devono essere resi disponibili all’Agenzia su adeguato supporto informatico in modo da poter essere direttamente gestiti nei database dell’Agenzia.
Per facilitare i compiti di monitoraggio e controllo da parte dell’Agenzia, le Parti concordano le modalità di predisposizione di una banca dati unica nella quale convergano tutte le informazioni dovute dal Gestore, eventualmente condivise con altre Amministrazioni.
Art. 17 (Carta del Servizio)
La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio, redatta in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2 della legge 30 luglio 1999, n. 286, e redatta secondo gli schemi di riferimento elaborati dall’Agenzia di ambito con la partecipazione del Comitato consultivo utenti e nonché agli indirizzi emanati dall’Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.
In attesa che l’Agenzia approvi lo schema di riferimento della Carta del Servizio, il Gestore può attenersi alla Carta del Servizio già adottata, con l’impegno di adeguarla ai principi contenuti nello schema di Carta del Servizio una volta approvata dall’Agenzia.
Periodicamente la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.
Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l'Agenzia d'Ambito ed il Gestore.
La Carta del Servizio contiene anche le modalità di gestione delle interruzioni di Servizio.
Il Gestore si impegna a verificare periodicamente i livelli di qualità del Servizio, concordando con l’Agenzia le procedure e le modalità di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti.
Art. 18 (Manuale della Sicurezza)
Il Gestore deve disporre di un Manuale della Sicurezza per la protezione e la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori redatto in conformità a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs n. 626/94 e successive disposizioni legislative ed in particolare a quanto disposto dall’art. 4 comma 2, lettera a), b) e c).
Art. 19 (Manuale della Qualità)
Il Gestore entro 12 mesi dalla firma della presente Convenzione deve disporre di un Manuale della qualità o di un sistema di rilevazione della qualità del Servizio, da concordare con l’Agenzia. In alternativa il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità secondo le norme ISO 9000 sui servizi erogati.
Art. 20 (Regolamento del Servizio )
Il Gestore provvederà ad applicare entro 3 mesi dalla entrata in vigore il Regolamento del Servizio di gestione dei rifiuti che verrà definito dall'Agenzia d'Ambito. Nelle more dell’approvazione di tale Regolamento, trovano provvisoria applicazione i Regolamenti comunali attualmente vigenti
CAPO V - REGIME FISCALE
Art. 21 (Imposte, tasse, canoni)
Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni.
CAPO VI - ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE
Art. 22 (Divieto di subaffidamento)
Salvo esplicita autorizzazione dell’Agenzia, è fatto divieto al Gestore di affidare o subaffidare anche parzialmente il Servizio oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.
Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività strumentali all’erogazione del Servizio, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture, previa comunicazione all’Agenzia.
La previsione di cui al presente articolo trova applicazione anche nell’eventuale ipotesi di gestione del Servizio a mezzo di Società Operative Territoriali di cui al precedente Art.1-bis.
Non è da considerarsi in alcun caso subaffidamento la fattispecie relativa all’incorporazione del Gestore in altro soggetto, il quale subentrerà al Gestore nella presente Convenzione ai sensi dell’art. 2504 bis C.C.
Art. 23 (Restituzione delle opere, dei beni, delle strutture e delle infrastrutture)
1. Alla scadenza della presente Convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, tutte le opere, i beni e le attrezzature affidate inizialmente al Gestore, e quelle successivamente realizzate a spese della Agenzia o dagli Enti locali o società di asset e parimenti affidate in uso al Gestore devono essere restituite gratuitamente ai medesimi in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, fatti salvi i preesistenti affidamenti e concessioni che a quella data mantenessero validità ai sensi della normativa vigente.
2. Salvo che non si tratti di beni in proprietà del Gestore, le installazioni, opere e impianti finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del Servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia o per essa ai singoli Comuni consorziati, fermo restando che in tale ipotesi sarà dovuta a favore del Gestore la corresponsione del loro valore residuo calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
3. Il pagamento dei beni di cui al comma 2 avrà luogo entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento, o comunque di cessazione effettiva del Servizio da parte del Gestore.
4. L’Agenzia stabilirà in ogni caso l'obbligo per il nuovo Gestore di provvedere al pagamento, entro tre mesi dall'affidamento del Servizio, del valore dei beni funzionali all’erogazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani di proprietà del Gestore contraente della presente convenzione, e, per la quota non ammortizzata, di quelli in sua disponibilità ma rimasti in proprietà degli Enti locali. Sarà cura dell’Agenzia ottenere idonee garanzie per l’ottenimento del pagamento ed il rispetto dei tempi del medesimo.
CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO
Art. 24 (Cauzione e copertura assicurativa)
Si dà atto che il Gestore ha costituito un deposito cauzionale mediante fideiussione prestata da Istituto autorizzato escutibile "a prima richiesta" di importo pari al 1,5% dei ricavi di esercizio previsti per il primo anno dal Piano di ambito. Per gli anni successivi si provvederà all’eventuale adeguamento della cauzione sulla base delle previsioni dei ricavi del Piano di Ambito.
Da detta cauzione la Agenzia potrà prelevare l'ammontare del canone e delle penalità per inadempienze agli obblighi di cui al presente atto, eventualmente dovuti dal Gestore e non corrisposti nei termini previsti.
Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 30 giorni dalla comunicazione scritta della Agenzia pena la risoluzione della Convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito. Il Gestore presta inoltre idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze, da eventi imprevedibili, e comunque i danni, causati nella gestione del servizio, alla Agenzia, agli Enti locali , agli Utenti, a terzi, nonchè alle dotazioni patrimoniali ed ai beni funzionali.
Art. 25 (Penalizzazioni)
Al Gestore, che non fornisca adeguate giustificazioni e motivazioni, saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo:
1. in caso di mancata realizzazione degli interventi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti nel Piano d’Ambito;
2. in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di Servizio previsti nel Disciplinare tecnico;
3. in caso di mancata comunicazione all’Agenzia dei dati sul Servizio previsti nel Disciplinare tecnico, alle scadenze e nei formati previsti;
4. in caso di inerzia nei confronti di segnalazioni operate dall’Agenzia circa carenze e disfunzioni nelle modalità di erogazione dei servizi, decorso inutilmente il termine fissato con apposita diffida.
Relativamente alla realizzazione degli interventi di cui al punto 1, per ciascuno di essi, non realizzato o realizzato solo parzialmente, al Gestore è applicata una penalizzazione così determinata:
- per la quota relativa all’ammortamento, si applicherà il coefficiente medio annuo sul capitale investito previsto, opportunamente ridotto in proporzione della frazione di mancata realizzazione dell’intervento;
- per la quota della remunerazione del capitale investito, si applicherà quella prevista nel primo anno per la realizzazione dell’intervento i-esimo nel piano finanziario relativo all’intervento stesso.
Sarà aggiunta una quota di penalizzazione sull’entità della decurtazione, come sopra determinata, incrementando la decurtazione stessa del 5%.
La decurtazione tariffaria e la relativa penalizzazione saranno stimate secondo la seguente formula:
DET = Σ Yi(Ai + Ri)(1 + 5%)(1+X)
DET = detrazione da applicare alla tariffa da revisionare relativamente alla mancata realizzazione degli interventi strutturali;
i = numero progressivo intervento strutturale;
Yi = % di intervento strutturale non realizzato nell’ anno oggetto di controllo; (ovvero rapporto tra investimenti realmente realizzati nel settore e quelli previsti nel piano d’ambito)
Ai+Ri = ammortamento medio e remunerazione del capitale investito previsti nel primo anno per la realizzazione dell’intervento i-esimo;
X = tasso % di inflazione programmata .
Tale valore (DET) sarà ridotto a zero nel caso in cui il Gestore realizzi completamente gli interventi previsti nel Piano d’Ambito.
Il deposito cauzionale di cui al precedente art. 24 dovrà rimanere valido per almeno 10 mesi oltre il termine di scadenza della presente Convenzione, onde poter garantire all’Agenzia la verifica e la eventuale applicazione di tali sanzioni.
Relativamente alla verifica del raggiungimento dei livelli di Servizio di cui al punto 2, per ciascuno di essi non raggiunto o raggiunto solo parzialmente, al Gestore verrà applicata una penalizzazione di 500 euro.
Per ogni mancata comunicazione di cui al punto 3 al Gestore verrà applicata una penalizzazione di 250 euro per ogni giorno di ritardo .
In caso di inerzia di cui al punto 4 verrà applicata una penalizzazione fino ad un massimo di 5000 euro, a giudizio insindacabile dell’Agenzia in rapporto alla gravità della carenza o disfunzione
Le Parti si impegnano, qualora una non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione alla presente convenzione e/o alle disposizioni di legge in materia, ad intimare formale diffida tramite lettera raccomandata da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo telegramma.
La Parte inadempiente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni, fatto salvo l’obbligo di sanare le situazioni di inadempienza nel più breve tempo possibile.
Le penali potranno essere applicate solo a conclusione del procedimento di cui ai precedenti commi e la relativa decisione dovrà essere motivata tenendo conto delle giustificazioni e motivazioni addotte dal Gestore.
In ogni caso, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione di penali, si procederà in conformità all’ art. 27 (Clausola compromissoria).
Art. 26 (Risoluzione della Convenzione)
L’Agenzia potrà risolvere unilateralmente la presente Convenzione, con conseguente automatica revoca dell’affidamento, fermo restando l’obbligo per il Gestore di continuare l’erogazione del Servizio fino al subentro del nuovo Gestore, nei seguenti casi:
1. in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della Società;
2. in caso di inadempienze ripetute di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente Convenzione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni
fissate dalla Convenzione, ovvero in caso di interruzione totale e prolungata del servizio senza che sussistano cause di forza maggiore;
3. xxx xxxxxxxxx gli estremi di cui all’art. 22
4. in caso di sentenza definitiva che annulli l’affidamento;
5. in caso di modificazioni soggettive comportanti il venir meno dei requisiti presupposto dell’affidamento;
6. in caso di mancato trasferimento del contributo annuale di cui all’art. 14.
Per quanto riguarda la causa di risoluzione prevista al punto 2), ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto.
Sono assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., l’interruzione totale del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore.
Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
Art 27 (Clausola compromissoria)
Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione - saranno risolte a mezzo di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, da nominarsi uno da ciascuna delle Parti ed il terzo con funzioni di Presidente, di comune accordo le parti, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Ferrara, su ricorso della Parte più diligente, previo avviso all'altra.
Il Collegio Arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli artt. 806 e segg. c.p.c.
Art. 28 (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)
1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, senza che ricorrano riconosciute circostanze eccezionali, l’Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. L'Agenzia potrà sostituire il Gestore anche nell'ipotesi di variante al programma degli investimenti cui all'art. 11 per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati, cui il Gestore non dia seguito per sua esclusiva responsabilità.
3. Ove il Gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi, senza giustificato motivo, l'Agenzia di Ambito ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, nei termini previsti dalla messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al Gestore senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria.
4. La sostituzione del Gestore nei casi previsti dai commi che precedono, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale la Agenzia contesterà al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento stesso.
Art. 29 (Elezione di domicilio)
1. Il Gestore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.
2. Nel caso non lo faccia, tutte le notificazioni allo stesso indirizzate saranno valide quando vengono indirizzate presso la sede legale dell’Agenzia.
Art. 30 ( Rinvio alle leggi)
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.
La presente Convenzione che sarà registrata in caso di uso, è redatta in due originali, uno consegnato al Gestore e l’altro conservato presso gli uffici dell’Agenzia.
Xxxxx, accettato e sottoscritto Ferrara 20 Dicembre 2004
AGEA S.p.a. Agenzia di Ambito
per i Servizi Pubblici di Ferrara
Il Gestore approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., tra le clausole di cui alla presente convenzione, quelle in appresso riportate:
art. 1 (Oggetto della convenzione); art. 1 bis (eventuale attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani a mezzo di società operative territoriali); art. 2 (Carattere dei servizi); art. 3 (Durata della convenzione); art. 5 (Perimetro del servizio); art. 6 (Dotazioni del Gestore del servizio); art. 7 (Coordinamento tra i gestori dell’Ambito territoriale); art. 9 (Obblighi e responsabilità del Gestore); art. 11 (Varianti al programma degli interventi di cui al Piano d’Ambito di Prima Attivazione); art. 13 (Variazione dei corrispettivi); art. 14 (Contribuzione ai costi di funzionamento dell’Agenzia); art. 15 (Controllo da parte dell’Agenzia); art. 16 (Comunicazione dati del Servizio); art. 17 (Carta del Servizio); art. 19 (Manuale della qualità); art. 20 (Regolamento del Servizio); art. 21 (Imposte, tasse e canoni); art. 22 (Divieto di subaffidamento); art. 23 (Restituzione delle opere, dei beni, delle strutture e delle infrastrutture); art. 24 (Cauzione e copertura assicurativa); art. 25 (Penalizzazioni); art. 26 (Risoluzione della Convenzione); art. 27 (Clausola compromissoria);art. 28 (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria).
Xxxxx, accettato e sottoscritto
AGEA S.p.a. Agenzia di Ambito
per i Servizi Pubblici di Ferrara