DEFINIZIONI
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA ALL RIKS ELETTRONICA
COMUNE DI SINNAI
DEFINIZIONI
ASSICURATO
persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
ASSICURAZIONE
il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
Il Comune di Sinnai
POLIZZA
il documento che prova l'assicurazione.
SOCIETÀ
l'impresa assicuratrice.
PREMIO
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO
la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
INDENNIZZO
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
FRANCHIGIA
importo fisso che resta a carico dell'Assicurato sull'indennizzo.
SCOPERTO
importo percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato.
BROKER
Samar Insurance Brokers s.r.l.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ., fatto salvo quanto previsto all’art. 15.03 – Buona fede.
Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell’Assicurato e/o Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 3 - Pagamento del premio
Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio, delle rate di premio successive del premio di ogni eventuale appendice a titolo oneroso, entro i 60 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 1° comma, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 Cod. Civ.. Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell’atto che conferisce tale ordine alla Ragioneria della Contraente, a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati per iscritto alla Società o al Broker a mezzo raccomandata o telex o telefax o email.
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
A parziale deroga dell’art. 1898 Cod. Civ., l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio entro 90 giorni dal momento in cui è sorto l’interesse assicurativo.
Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ., fermo quanto previsto al precedente art. 1, 2° comma.
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
A parziale deroga dell’art 1913 Cod. Civ., in caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).
Art. 8 - Durata dell’assicurazione
Il presente contratto ha durata di anni due a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2016 alle ore 24.00 del 31/12/2018, con rateizzazione annuale del premio e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.
Su espressa volontà delle Parti l’assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali secondo la vigente normativa, per una durata pari a quella originaria.
Qualora non si raggiunga l’accordo per la suddetta proroga è facoltà del Contraente, entro
30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo premio dovrà essere pagato in misura pari al rateo del premio annuale dell’assicurazione nei termini previsti dal precedente articolo.
Art. 9 – Recesso in caso di sinistro
Dopo il secondo sinistro liquidato nell’anno assicurativo e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni se la disdetta viene intimata dal Contraente, di 90 giorni se viene intimata dalla Società; se viene intimata dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile, relativa al periodo di rischio non corso. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente immediata riduzione del premio.
Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione, sono a carico dell'Assicurato.
Art. 11 - Foro competente
Il foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente.
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13 - Clausola Broker / Gestione del Contratto
la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione è affidata al Xxxxxx incaricato dal Comune di Sinnai.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà avvenire per il tramite del Broker incaricato.
In tal caso, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.
Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono al Broker il ruolo di cui alla legge soprarichiamata, relativamente alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni, sino a che permarrà l’incarico di brokeraggio.
La Compagnia/e aggiudicataria/e si obbliga a riconoscere al Broker una provvigione massima del 10% sui premi imponibili per tutta la durata del contratto, come sopra specificata.
Art. 14- Istituzione Ufficio Sinistri
Qualora nella Provincia di Cagliari non sia già presente un ufficio liquidazione sinistri, la Compagnia si impegna ad istituirlo entro 60 giorni dall'inizio del contratto.
SEZIONE A - DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, mediante il pagamento da parte dell'Assicurato del corrispettivo premio di assicurazione e nei limiti, alle Condizioni ed Esclusioni che seguono, ad indennizzare all'Assicurato le perdite e i danni improvvisi ed imprevisti causati agli enti assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza e mentre gli stessi enti si trovano nel territorio del Comune di Sinnai, siano essi in funzione o fermi vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano installati in altra sede, sempre però entro i limiti del luogo indicato in Polizza.
Ai fini della presente assicurazione per PERDITE o DANNI IMPROVVISI ed IMPREVISTI si devono intendere le perdite e i danni causati da:
a) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
b) difetti del materiale e di costruzione;
c) errori di progettazione e di montaggio;
d) mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo, o di automatismo di regolazione o di segnalazione di condizionamento d'aria;
e) caduta, urto, collisione o eventi similari;
f) ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
g) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio, deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico, effetti di elettricità statica;
h) incendio o da opere di spegnimento dello stesso;
i) fulmine ed esplosione;
j) caduta aerei od oggetti caduti dagli stessi;
k) superamento del muro del suono;
l) bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento di xxxxxxx, allagamento, inondazione, valanghe, terremoto, eruzioni vulcaniche;
m)xxxxxx, furto o tentativi di furto;
n) qualsiasi altro avvenimento che non sia di seguito escluso.
Art. 2 - Rischi esclusi
La Società esclude dall’indennizzo:
a) deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causato dal suo naturale uso o funzionamento, corrosione, ruggine o incrostazione;
b) costi per modificare o rettificare difetti del materiale, della lavorazione e degli errori di progettazione.
La presente Xxxxxxx assicura però i danni causati da tali difetti;
c) costi per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato dalla presente Polizza;
d) perdite o danni che sono risarciti all'assicurato in base alla Convenzione per la manutenzione degli enti assicurati, come definita al successivo art. 3;
e) perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;
f) perdite o danni dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato;
g) perdite o danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di confische, requisizioni o distruzione per ordine di qualsiasi Governo o Autorità legalmente costituita, invasioni per atti di guerra, misure di potenze straniere, ostilità (siano o meno dichiarazioni di guerra), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, poteri militari o poteri usurpati, atti di persone che agiscono per conto di o in accordo a organizzazioni politiche dirette a sovvertire con la forza l'ordine del Governo, di diritto o di fatto, o a influenzarlo con atti dì terrorismo e di violenza, tumulti, scioperi, serrate, sommosse civili o di persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio dei lavori, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
h) perdite o danni agli enti assicurati o qualunque altra spesa causata direttamente o indirettamente da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da contaminazioni radioattive provocate da combustibile nucleare e sue scorie (ai fini di questa esclusione solamente, per combustione deve intendersi anche l'auto processo di fissione nucleare), da apparecchiatura atomiche adoperate sia quali armi che per la preparazione di materiale usato per la costruzione delle armi stesse, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, salvo quanto pattuito diversamente dalle Condizioni Particolari della presente Polizza.
Art. 3 - Convenzione per la manutenzione degli enti assicurati
Ai fini della presente assicurazione per Convenzione si intende il contratto in forza del quale l'Assicurato usufruisce del servizio di manutenzione degli enti assicurati da parte dei fabbricanti o dei fornitori degli stessi o da parte di una ditta approvata dai fornitori stessi.
Resta inteso e convenuto che durante la validità della presente Polizza l'Assicurato è tenuto sia a mantenere in vigore detta Convenzione che ad assolvere gli obblighi a lui incombenti in base alla Convenzione stessa.
Art. 4 - Somme assicurate
La somma assicurata per ciascun ente deve essere eguale al prezzo di acquisto dell'ente stesso a nuovo al momento del sinistro o di uno equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, aumentato delle spese di trasporto, dei diritti doganali o di dazio, delle spese di montaggio e di quanto altro inerente.
Art. 5 - Sospensione dell'assicurazione durante il ripristino
Avvenuto un sinistro indennizzabile ai sensi della presente Xxxxxxx, l'assicurazione si intende sospesa per i danni derivanti dall'uso continuato dell'ente danneggiato o parte di
esso finché non siano state effettuate le necessarie riparazioni con soddisfazione della Società.
Art. 6 – Criteri di indennizzo in caso di sinistro
a) Xxxxx suscettibili di riparazione.
La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive incontrate per:
la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontammo dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.
Tali spese si intendono limitate al ripristino dell’ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.
b) Xxxxx non suscettibili di riparazione.
La Società liquiderà un indennizzo pari al valore di mercato dell'ente danneggiato aumentato dell'ammontare delle spese complessive incontrate per:
i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea;
la mano d'opera necessaria allo smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
la rimozione dell'ente danneggiato;
gli eventuali diritti doganali e di dazio.
L'ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come valutate al paragrafo a) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.
c) L’indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore agli importi come calcolati ai paragrafi a) e b) del presente articolo, diminuiti del valore ricavabile da eventuali residui, della riduzione proporzionale prevista all’art. 8, lett. a), se del caso, nonché della franchigia convenuta a sensi del punto 5) della presente Sezione.
Art. 7 - Sinistri - Indennizzo
a) Se la somma assicurata risulta inferiore al valore di rimpiazzo, quale definito al precedente art. 4, la responsabilità della Società si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore di rimpiazzo stesso.
b) La Società non sarà mai tenuta a pagare, durante la validità della presente Polizza e per ogni ente assicurato, somma maggiore di quella assicurata per l'ente stesso.
Art. 8 - Scoperto a carico dell'Assicurato
Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto stabilito nel prospetto Franchigie e limiti di indennizzo.
SEZIONE B - DANNI MATERIALI AL SOFTWARE
Art. 1 - Definizioni
Archivi insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti;
Dati insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;
Programmi sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;
Supporti qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Art. 2 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite e/o danni che colpiscano gli archivi, mentre gli archivi stessi:
a) si trovano presso le sedi dell’Assicurato;
b) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto) a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati all’art. 1 della Sezione A, che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati assicurato e ne impedisca l'uso.
Art. 3 - Esclusioni speciali
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 2 della Sezione A, debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione di Xxxxxxx i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:
a) dovuti a presenza di fluidi magnetici;
b) avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini delle Condizioni di Polizza o che risulti escluso dalla garanzia unicamente sulla base dell’art. 2, lett. d), della Sezione A;
c) malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.
Art. 4 - Salvaguardia degli archivi del calcolatore
L'Assicurato si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio degli archivi, con una frequenza minima di sette giorni lavorativi.
Art. 5 - Somme assicurate
Le somme assicurate rappresentano il limite massimo d'indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato.
Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione dello scoperto previsto per i Danni Materiali all'Hardware.
Art. 6 – Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, ossia senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Art. 8 – Virus informatici
Le Parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostruzione degli archivi, qualora questa si ritenesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di virus, introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale.
La presene garanzia è prestata con un limite per sinistro del 15% (quindicipercento) della somma assicurata della presente Sezione.
Art. 7 - Scoperto a carico dell'Assicurato
Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto stabilito nel prospetto Franchigie e limiti di indennizzo.
SEZIONE C - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e incorsi durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati o agli archivi.
La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi conseguenti:
a) all'interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice;
b) all'interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della società concessionaria;
c) all'impedimento della operatività del sistema di elaborazione dati a causa di un evento previsto dalla presente Polizza.
La presente assicurazione è valida anche nel caso in cui le perdite e/o i danni siano indennizzati all'Assicurato in base alla Convenzione per la manutenzione degli enti assicurati, quale definita all’art. 3 della Sezione A.
Art. 2 - Esclusioni speciali
Restando ferme le esclusioni di cui all’art. 2 della Sezione A, la Società esclude pure dall'indennizzo le perdite dovute ad ammende o danni conseguenti a rotture di contratto per mancato o ritardato adempimento degli ordini, per perdita di premi di produzione ed in genere per penalità di qualsiasi natura.
Art. 3 - Periodo di indennizzo
E’ il periodo che inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre dodici mesi successivi durante il quale l'attività dell'Assicurato subisce le conseguenze del sinistro stesso.
Art. 4 - Somma assicurata
La responsabilità della Società non potrà eccedere la somma stabilita in Polizza.
Tale somma si intende calcolata dall'Assicurato basandosi sul periodo di indennizzo scelto ma si precisa che all'atto della liquidazione dei danni non verranno conteggiati limiti di risarcimento per giorno/mese.
L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, ossia senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia.
Art. 5 - Franchigia
Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto stabilito nel prospetto Franchigie e limiti di indennizzo.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA DENUNCIA E ALLA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 1 - Conservazione degli enti assicurati - Diritto di accesso e di ispezione della Società
Gli enti assicurati devono essere mantenuti in buone condizioni tecniche e funzionali, conforme al loro uso.
La Società ha il diritto di accertare, in ogni ragionevole momento ed a mezzo dei propri incaricati, l'efficienza degli enti assicurati.
Art. 2 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine a un danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, l'Assicurato si obbliga a:
a) darne avviso alla Società entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui l'Assicurato ne viene a conoscenza, a mezzo telefono o telegramma, confermato da successiva dettagliata comunicazione scritta;
b) in caso di perdita o danno conseguente a incendio o rapina o furto o tentativo di furto, la denuncia alla Società deve essere completata con la comunicazione della perdita o del danno fatta alla Polizia;
c) fare tutto quanto è in suo potere per limitare la perdita o il danno;
d) conservare le parti danneggiate o difettose per l'esame da parte di incaricati della Società;
e) attenersi alle istruzione della Società prima di iniziare le riparazioni;
f) fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultano sia l'ammontare del danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore;
g) fornire a proprie spese prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Società.
Art. 3 - Diritto della Società di effettuare le riparazioni
Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine ad un danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, la Società ha alternativamente la facoltà di riparare o ripristinare o rimpiazzare l'ente danneggiato, oppure di risarcire in contanti l'ammontare del danno.
Art. 4 - Procedure della liquidazione del danno - Nomina dei periti liquidatori
Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato, con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Art. 5 - Mandato dei periti liquidatori
Ai Periti è conferito il seguente mandato:
a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e suoi successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
c) verificare esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
d) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione, separatamente per ogni singolo ente, in conformità alle Condizioni della presente Polizza.
Art. 6 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole.
Art. 7 - Sinistri e reclami dolosi
L'Assicurato che adoperi a giustificazione dell'ammontare del danno documenti non veritieri o mezzi fraudolenti, che manometta o alteri dolosamente le tracce e i residui del sinistro, decade da ogni diritto all’indennizzo.
Art. 8 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonché verso le Società controllate, consociate e collegate purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Il diritto di surroga verso i Clienti dell'Assicurato è esercitabile dalla Società solo previo consenso da parte dell'Assicurato medesimo.
Art. 9 - Forma delle comunicazioni dell'assicurato alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, telegramma o telefax alla Società ovvero all'Agenzia alla quale la Polizza è assegnata. Le comunicazioni potranno essere disposte anche per il tramite del Broker di cui all’art. 13 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
Se dette comunicazioni hanno per scopo di introdurre nella Polizza varianti o modifiche qualsiasi, queste debbono risultare da una dichiarazione firmata dalla Società e dall'Assicurato.
Art. 10 - Interpretazione del testo di xxxxxxx
La presente Polizza e le relative Appendici e Atti di variazione, formanti parte integrante della Polizza stessa, debbono essere considerate come un unico contratto e le parole ed espressioni alle quali un particolare significato è stato attribuito in una qualsiasi parte della presente Polizza, relative Appendici e Atti di variazione, conserveranno il medesimo particolare significato ovunque esse possano apparire.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Art. 1 - Cose non di proprietà
Agli effetti tutti della presente polizza la Società prende atto che le cose assicurate possono essere di proprietà dell'Assicurato o anche di terzi, in leasing, prestito, uso o comodato, a patto che l'Assicurato medesimo se ne serva nello svolgimento della propria attività e che la somma assicurata le contempli.
Art. 2 - Valore a nuovo
La disposizione di cui all’art. 6, lett. b) della Sezione A viene annullata e sostituita dalla seguente clausola:
Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
1) si stima il valore a nuovo al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.
L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), defalcato dell'importo stimato in 2). Per valore a nuovo s'intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale o equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento o con caratteristiche superiori, fermo restando come limite di indennizzo il capitale assicurato, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.
Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attività ed è prestata a condizione che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo di tempo ragionevole.
Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni sopra espresse, si applicano le nonne previste dalla Sezione A.
Art. 3 - Precisazione per l'Imposta sul Valore Aggiunto
In caso di danno l’I.V.A. relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l’I.V.A. stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 17 del DPR del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche.
Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto, alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.
Art. 4 - Copertura automatica - Leeway clause
L'Assicurato si impegna ad inserire nella presente copertura la totalità degli enti assicurati (hardware) e ad aggiornare, entro 180 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell'annualità trascorsa sia delle variazioni di valore assicurabili.
L'Assicurato si impegna a versare il relativo conguaglio premio nella misura del 50% (cinquantapercento) del premio annuo per l'annualità trascorsa e per intero per l’annualità entrante. La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sugli enti assicurati inseriti nel corso dell'anno senza la preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato, e a non avvalersi della regola proporzionale di cui al punto 8) della Sezione A, entro il limite massimo del 30% (trentapercento) della somma assicurata totale, anche per gli eventuali incrementi di valore avvenuti nel corso dell'anno.
Nel caso in cui tale limite venisse superato, l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società.
Art. 5 - Colpa grave dell'Assicurato
A parziale deroga dell'art. 2, comma f), della Sezione A, la Società esclude dall'indennizzo unicamente le perdite o i danni dovuti al dolo dell'Assicurato.
Art. 6 - Eventi socio-politici
A parziale deroga del punto 2 comma g) della Sezione A, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al sopracitato articolo.
Art. 7 - Conduttori esterni
La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati.
Art. 8 - Spese di scavo, muratura e puntellatura
La garanzia è, estesa alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli enti assicurati sino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro.
Art. 9 - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residuati del sinistro, risarcibile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 15.000,00.
Art. 10 – Trasporti aerei
La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro del 10% dell'indennizzo, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Art. 11- Onorari periti
La Società risponde delle spese e onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fino alla concorrenza dell'importo previsto in Polizza.
Art. 12 - Impianti ed apparecchi ad impiego mobile
Relativamente alle cose assicurate, utilizzabili ad impiego mobile ed identificate in Polizza con apposita partita, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi.
Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate ad impiego mobile sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.
Art. 13 - Guasti cagionati dai ladri
La Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo stabilito nel prospetto Franchigie e limiti di indennizzo. Si precisa che in fase di liquidazione dei danni se il sinistro avesse coinvolto altri beni il risarcimento dovuto all'Assicurato, secondo la presente Polizza, sarà liquidato nella proporzione esistente fra il valore delle cose assicurate con la presente e il valore globale denunciato alle Autorità.
Art. 14 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi gli immobili presi in locazione, da sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non copre i danni:
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
c) le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudicali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
Art. 15 - Buona fede
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art. 16 - Convenzione manutenzione enti assicurati
Resta espressamente convenuto che l'Assicurato si assume l'impegno di mantenere in vigore il contratto di assistenza tecnica, nella forma più estesa, con il fabbricante o il fornitore degli enti assicurati o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi.
Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione o sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica.
Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale.
Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate. Qualora non sia in vigore alcuna CONVENZIONE, gli Assicuratori non risponderanno per i guasti meccanici ed elettronici a meno che non siano derivanti da cause accidentali di origine esterna alle macchine e risarcibili a termini di Polizza.
I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiatura.
A parziale deroga del punto 3) della Sezione A, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di deposito presso la Società del citato contratto impegnandosi comunque a renderlo disponibile a richiesta della Società medesima.
Art. 17 - Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquantapercento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di € 25.000,00.
L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Art. 18 - Immediata riparazione
A parziale deroga dell'art. 2, lett. e), delle Condizioni di Assicurazione relative alla denuncia ed alla liquidazione dei sinistri, è facoltà dell’Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite. Qualora l'Assicurato non ottemperi a tali obblighi, decade dal diritto di risarcimento.
UBICAZIONE DEL RISCHIO
Qualsiasi Sede, ufficio, o locale ove l'Assicurato svolga la propria attività, in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di X. Xxxxxx, sia di proprietà che di terzi.
SEZIONE A - DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE
Enti e Somme da assicurare a valore intero
1) Sistema di elaborazione dei dati, impianti ed apparecchiatura elettriche ed elettroniche, impianti tecnici, quali ad esempio impianto di condizionamento e gruppi di continuità ad uso degli enti assicurati, conduttori esterni, centralini telefonici e macchine da ufficio.
€ 230.000,00
2) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile, escluso i telefoni portatili.
€ 30.000,00
TOTALE HARDWARE
€
SEZIONE B - DANNI MATERIALI AL SOFTWARE
Partite da assicurare e massimale a Primo Rischio assoluto
Ricostituzione archivi (dati e programmi)
€ 40.000,00
SEZIONE C - DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO
Partite da assicurare | Periodo assicurato | Somma massima garantita a P.R.A. | |
Maggiori costi | n° 100 giorni | € 250,00 Diaria giornaliera | € 25.000,00 |
PROSPETTO FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
Garanzie | Limiti di indennizzo per sinistro | |
Guasti cagionati dai ladri | € 10.000,00 | |
Onorari periti | € 10.000,00 | |
Ricorso terzi | € 10.000,00 | |
Spese di demolizione e sgombero | € 10.000,00 | |
Spese di scavo, sterro, puntellatura | € 10.000,00 | |
Trasporti aerei | 10% dell’indennizzo | |
Franchigie / Scoperti | ||
Sezione A – Scoperto 10%, minimo € 500,00 | ||
Sezione B - Scoperto 5 % dell'indennizzo | ||
Sezione C - Franchigia pari a 1 giorni diaria giornaliera |