AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI RAVENNA
AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI RAVENNA
Piazza dei Caduti per la libertà, 2/4 – 00000 Xxxxxxx
Tel. 0544/215026 Fax 0544/211728
xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI RAVENNA
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA N. 2 DEL 15/4/2005
SOMMARIO
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 1
ARTICOLO 1 OGGETTO 1
ARTICOLO 2 COMPETENZE DELL’AGENZIA 2
ARTICOLO 3 ATTUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A MEZZO DI SOCIETÀ OPERATIVE TERRITORIALI 3
ARTICOLO 4 DURATA 3
ARTICOLO 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE 4
CAPO II – PRIMA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ART. 10 L.R. N. 25/99) 5
ARTICOLO 6 PIANO PER LA PRIMA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 5
ARTICOLO 7 TARIFFA DEL SERVIZIO IN FASE DI PRIMA ATTIVAZIONE 6
ARTICOLO 8 DOTAZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 7
ARTICOLO 9 DISPOSIZIONI APPLICABILI 8
CAPO III - DISCIPLINA A REGIME EX ART. 12 L.R. 25/99. 8
ARTICOLO 10 EVENTUALI ATTIVITÀ ULTERIORI CONNESSE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 8
ARTICOLO 11 REVISIONE DEL PERIMETRO DEL SERVIZIO 9
ARTICOLO 12 RAPPORTI CON ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. 9
CAPO IV – TRASFERIMENTO DI OPERE, IMPIANTI, PASSIVITÀ E PERSONALE 10
ARTICOLO 13 GESTIONE DELLE DOTAZIONI PATRIMONIALI DESTINATE ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO 10
ARTICOLO 14 CONSEGNA DELLE OPERE, IMPIANTI E CANALIZZAZIONI E MATERIALI 10
ARTICOLO 15 CORRISPETTIVO A CARICO DEL GESTORE 11
ARTICOLO 16 EVENTUALI PASSIVITÀ PREGRESSE ED ALTRE CONDIZIONI FINANZIARIE 11
ARTICOLO 17 TRASFERIMENTO DI PERSONALE 12
CAPO V - FINANZIAMENTO 12
ARTICOLO 18 PIANO DI AMBITO E TARIFFA 12
ARTICOLO 19 TARIFFA DEL SERVIZIO 13
ARTICOLO 20 INDICATORI E PROGETTI DI INTERVENTO. 13
ARTICOLO 21 INDICATORI E LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO 14
ARTICOLO 22 REVISIONE TARIFFARIA 14
ARTICOLO 23 VARIANTI AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E AL MODELLO GESTIONALE 15
CAPO VI - CONTROLLO 16
ARTICOLO 24 CONTROLLO DA PARTE DELL'AGENZIA 16
ARTICOLO 25 COMUNICAZIONE DATI SUL SERVIZIO 18
ARTICOLO 26 CARTA DEL SERVIZIO 19
ARTICOLO 27 SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO 19
ARTICOLO 28 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 20
ARTICOLO 29 PIANO DI EMERGENZA 21
ARTICOLO 30 PIANO DI RICERCA E RIDUZIONE DELLE PERDITE 21
ARTICOLO 31 PIANO DI GESTIONE DELLE INTERRUZIONI DI SERVIZIO 21
ARTICOLO 32 REGOLAMENTI DI SERVIZIO 21
ARTICOLO 33 SERVIZIO DI CONTROLLO TERRITORIALE E ANALISI PER I CONTROLLI DI QUALITÀ 22
CAPO VII – REGIME FISCALE 22
ARTICOLO 34 IMPOSTE, TASSE, CANONI 22
CAPO VIII – ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE 22
ARTICOLO 35 DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO 23
ARTICOLO 36 RESTITUZIONE DELLE OPERE E CANALIZZAZIONI 23
CAPO IX - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO 24
ARTICOLO 37 CAUZIONE, SANZIONI PECUNIARIE E COPERTURE ASSICURATIVE.24
ARTICOLO 38 PENALIZZAZIONI 26
ARTICOLO 39 XXXXXXXX COERCITIVA: SOSTITUZIONE PROVVISORIA 27
ARTICOLO 40 COMUNICAZIONE DI MODIFICAZIONI SOGGETTIVE 27
ARTICOLO 41 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 28
ARTICOLO 42 ELEZIONE DI DOMICILIO 29
ARTICOLO 43 CLAUSOLA COMPROMISSORIA 29
ARTICOLO 44 CLAUSOLA INTERPRETATIVA 29
ARTICOLO 45 ALLEGATI 30
L’anno duemilacinque (2005), il giorno ventisei (26) del mese di aprile, presso la sede dell’Agenzia d’ambito per i servizi pubblici di Ravenna Piazza dei Caduti per la libertà, 2/4 Ravenna ,
tra
1) l’Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Ravenna C.F. 92048470394 con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti per la libertà, 2/4 (di seguito "Agenzia"), legalmente rappresentata dal Sig. Xxxxxx Xxxxxx nato a Fusignano (RA) il 21/8/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia, il quale interviene nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 15/4/2005;
2) HERA spa – Holding Energia Risorse Ambiente C.F. P. I.V.A. Reg. Imp. Bologna 04245520376 con sede in Bologna, Viale X. Xxxxx Xxxxxx, 2/4 (di seguito "Gestore"), legalmente rappresentato dal Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx nato a Bologna l’8/2/1950, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Divisione reti e ricerca e sviluppo, in forza di Procura ad negozia a rogito del notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Imola Rep. 27837/16785 del 15/3/2005,
PREMESSO
1. che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 8) imponendo altresì a Comuni e Province di organizzare il servizio idrico integrato come definito all'art. 4, comma 1° lett. f), della medesima legge n. 36/94 in modo da garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
2. che la legge n. 36/94 ha altresì stabilito che i Comuni e le Province devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ora contenute nel D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, successivamente modificato dall’art. 35 della L. 448/2001, dall’art. 14 co. 4 del D.L. 269/2003, poi convertito in L. 326/2003 e dall’art. 4 co. 234 della L. 350/2003;
3. che la stessa legge n. 36/94 ha demandato ai Comuni e alle Regioni e alle Province autonome di disciplinare, ai sensi della legge n. 142/90, le forme e i modi della cooperazione tra Comuni e Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale (art. 9, comma 3);
4. che la Regione Xxxxxx-Romagna ha dunque emanato la legge 6 settembre 1999, n. 25 “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”, successivamente
modificata dalla legge regionale 21 agosto 2001 n. 27, dalla legge regionale 28
gennaio 2003 n. 1 e dalla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7;
5. che in applicazione della legge regionale n. 25/99 tutti i Comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale n. 7 Ravenna e la Provincia di Ravenna hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l’esercizio unitario delle funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici spettanti ai Comuni, anche a tutela della collettività dei cittadini-utenti, secondo il modello giuridico della convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, denominata Agenzia di ambito per i servizi pubblici;
6. che ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 25/99 l’Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all’organizzazione e all’espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l’adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione;
7.° che la Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, con deliberazione 3 dicembre 2001, n. 2679, ha adottato la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra le Agenzie d’ambito e i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, successivamente aggiornata con deliberazione 7 febbraio 2005, n. 177;
8.° che la Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, con deliberazione 3 dicembre 2001, n. 2680, ha adottato gli indirizzi e linee guida per la prima attivazione del servizio idrico integrato, successivamente aggiornati con deliberazione 28 luglio 2003, n. 1550;
9.° che l’Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani ha elaborato gli atti di indirizzo per l’adozione della carta del servizio pubblico;
10.° che l’Assemblea dell’Agenzia d’ambito per i servizi pubblici di Ravenna, al termine del processo di ricognizione delle gestioni esistenti, con deliberazione
14 marzo 2002, n. 4, ha individuato le gestioni esistenti che, in quanto rispondenti a prefissati parametri indicatori di efficienza, efficacia ed economicità, sono meritevoli di salvaguardia e pertanto di mantenimento per i periodi transitori previsti dalla legge, come di seguito specificato:
AMF spa di Faenza per il Comune di Faenza;
AMI spa di Imola per i Comuni di Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Conselice, Massa Lombarda, Riolo Terme, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo;
AREA spa di Ravenna per i Comuni di Cervia e Ravenna;
TEAM spa di Lugo per i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano, Lugo, Russi;
11.° che in seguito al processo di integrazione societaria di alcune società di servizi pubblici di Bologna e della Romagna che ha dato vita alla holding HERA spa di Bologna, a decorrere dal 1° novembre 2002 la nuova società è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti di qualunque tipo e natura instaurati da AMF spa, AMI spa, AREA spa, TEAM spa con l’Agenzia di ambito;
12.° che XXXX spa è quotata in borsa dal 25/6/2003 e che per effetto della suddetta integrazione societaria e dei pregressi affidamenti gestisce in esclusiva il servizio idrico integrato in tutto il territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale
n. 7 Ravenna alla data dell’1/10/2003 e che possiede pertanto i requisiti per fruire del regime speciale previsto all’art. 113 comma 15 bis del D. Lgs 267/2000;
13.° che a decorrere dall’1/1/2003 HERA spa gestisce il servizio idrico integrato tramite due società operative territoriali (SOT), a tale scopo costituite ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis della L.R. 25/99, e cioè HERA RAVENNA srl Unipersonale di Ravenna (Società operativa per l’area territoriale Ravenna- Lugo) ed HERA IMOLA FAENZA srl Unipersonale di Imola (Società operativa per l’area territoriale Imola-Faenza) che sono subentrate nello svolgimento delle attività tecnico-operative afferenti il servizio idrico integrato e nelle attività correlate di carattere gestionale/amministrativo che insistevano sul territorio già servito rispettivamente da AREA spa e TEAM spa e da AMF spa ed AMI spa e conseguentemente nei rapporti attivi e passivi;
14.° che è stato verificato il possesso, in capo alle società operative territoriali, dei requisiti di efficienza, efficacia ed economicità individuati dall’Agenzia d’ambito per la salvaguardia delle gestioni esistenti, come previsto all’art. 14 co. 2 bis L.R. 25/99 e s.m.i.;
15.° che in applicazione dell’art.14 comma 4 della L.R. 25\99, con delibera n. 5 del 28/3/2003 l’Agenzia d’ambito ha deliberato di confermare, in capo a ROMAGNA ACQUE spa di Forlì, la gestione del complesso acquedottistico dell’Acquedotto della Romagna costituito dall’invaso di Ridracoli e dalla rete di adduzione primaria ad esso connessa, di cui la Società Romagna Acque è proprietaria;
16.° che con atto dell’Assemblea n. 16 del 28/12/2004 (allegato alla presente Convenzione alla lett. “A”) l’Agenzia ha dettato gli indirizzi per la redazione del Piano di Ambito e della convenzione di gestione del servizio idrico integrato ex art. 11 L. 36\94;
17.° che ai sensi dell’art. 11 della legge n. 36/94 nonché dell’art. 14 e dell’art. 10 della L.R. n. 25/99 i rapporti tra l’Agenzia e i gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni sulla base di apposita convenzione tipo e relativo disciplinare adottati dalla Regione ;
18.° che con separate convenzioni saranno invece regolati i rapporti tra il Gestore del servizio idrico integrato HERA spa ed i soggetti proprietari degli assets, e con i fornitori di acqua all’ingrosso;
19.° che con deliberazione dell’Assemblea n. 16 del 28/12/2004 (allegato “A”) l’Agenzia ha riconosciuto che XXXX spa possiede i requisiti per fruire del regime speciale previsto dall’art. 113 comma 15 bis del D. Lgs. 267/2000;
20° che con atto dell'Assemblea n. 2 del 15/4/2005 (allegato alla presente Convenzione alla lett. “B”) l'Agenzia ha approvato la bozza di convenzione e relativi allegati, ivi compreso il Piano di Ambito;
TUTTO CIÒ PREMESSO
e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto
La presente convenzione disciplina la gestione del servizio idrico integrato in attuazione delle deliberazioni dell’assemblea (allegati “A” e “B”), con cui l’Agenzia ha riconosciuto ad XXXX s.p.a. il possesso dei requisiti per fruire del regime speciale previsto dall’art. 113 comma 15 bis del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’art. 35 della L. 448/01, dall’art. 14 co. 4 del D.L. 269/03, convertito con L. 326/03 e dall’art. 4 co. 234 della L. 350/2003, essendo quotata in borsa sino dal giugno 2003 ed essendo gestore in esclusiva del servizio idrico integrato in tutti i Comuni dell’ambito alla data dell’1/10/2003, per effetto delle operazioni societarie descritte in premessa che hanno determinato il suo subentro nelle gestioni preesistenti già salvaguardate.
Con la sottoscrizione della presente convenzione HERA spa accetta di effettuare la gestione in esclusiva del servizio idrico integrato come definito dall’art. 4 comma 1 lettera f) della legge 5 gennaio 1994 n. 36, alle condizioni previste dalle citate deliberazioni e dalla presente Convenzione, nei Comuni facenti parte dell'Ambito territoriale ottimale di Ravenna e segnatamente nei comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo.
La gestione del servizio idrico integrato comprende lo svolgimento delle seguenti attività:
1. progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, di impianti di captazione, accumulo, potabilizzazione, sollevamento e di reti di adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, compresi gli allacciamenti dalla derivazione della rete sino al punto di consegna;
2. progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, di impianti di sollevamento e di reti di collettamento afferenti il servizio di fognatura compresi gli scolmatori sulle fognature miste, con esclusione delle reti e degli impianti funzionali esclusivamente al drenaggio urbano, esecuzione degli allacciamenti relativamente alla interconnessione con la rete;
3. progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, di impianti di depurazione di acque reflue urbane recapitanti in pubblica fognatura;
4. controllo della qualità delle acque potabili e delle acque reflue nei termini previsti dalla normativa vigente;
5. misurazione e registrazione dei prodotti erogati e delle prestazioni effettuate, fatturazione e riscossione delle tariffe;
6. rapporti con gli utenti finalizzati alla stipula, modifica e cessazione dei contratti di erogazione del servizio idrico integrato o di parti di esso;
7. tutte le attività accessorie alle precedenti necessarie al completo espletamento del servizio idrico integrato conformemente alla presente Convenzione.
Per l’esecuzione degli allacciamenti alle reti di acquedotto e fognatura, i cui costi non rientrano in tariffa, il Gestore applica un Prezziario che verrà approvato dall’Agenzia entro il primo anno di gestione.
Per l’esecuzione del solo allacciamento alle reti di fognatura eventualmente non eseguite direttamente dal Gestore, questi si impegna a far rispettare all’utente le Norme Tecniche definite dal Gestore e allegate al Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue.
I servizi oggetto della convenzione rappresentano servizi pubblici essenziali ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e costituiscono attività di pubblico interesse.
Ogni riferimento fatto alla “convenzione” dovrà intendersi rivolto al presente documento ed ai relativi allegati elencati all’art. 45 che ne costituiscono parte integrante.
Articolo 2 Competenze dell’Agenzia
Le determinazioni di competenza dell'Agenzia ai sensi di legge e della presente convenzione vengono adottate nel rispetto di quanto prescritto dalla L.R. n. 25/99. L’Agenzia, in particolare, assumerà le opportune iniziative di concertazione con altre Agenzie, nel caso in cui il soggetto gestore operi in
territori limitrofi di ambiti diversi, nonché di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra regione.
Articolo 3
Attuazione del servizio idrico integrato a mezzo di Società Operative Territoriali
Il Gestore attuerà il servizio a mezzo delle seguenti Società Operative Territoriali (SOT), da esso interamente controllate:
Hera Ravenna srl Unipersonale C.F. P. I.V.A. Reg. Imp. RA 02106590397 con sede in Ravenna Via Romea Nord, 180/182, che effettuerà il servizio nell’area territoriale Ravenna-Lugo che comprende i territori comunali di Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Cotignola, Fusignano, Lugo, Ravenna, Russi.
Xxxx Xxxxx Xxxxxx srl Unipersonale C.F. P. I.V.A. Reg. Imp. BO 02304931203 con sede in Xxxxx (XX) Xxx X. Xxxxxxxxx, 0, che effettuerà il servizio nell’area territoriale Imola-Faenza che comprende i territori comunali di Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Conselice, Faenza, Massa Lombarda, Riolo Terme, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo.
Il Gestore si impegna a garantire lo svolgimento unitario del ciclo idrico integrato da parte delle Società Operative Territoriali, secondo le condizioni previste nella presente convenzione.
Ferma restando la riconducibilità della responsabilità dell’adempimento degli obblighi nascenti dalla presente convenzione in capo al Gestore del servizio idrico integrato, Hera Ravenna s.r.l. ed Hera Imola Faenza s.r.l. sottoscrivono la presente convenzione per accettazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 2 bis della L.R. 25/99 e s.m.i..
Con riferimento alla gestione del servizio idrico integrato nel territorio comunale di Alfonsine, si prende atto che nella parte di territorio delle frazioni di Filo e Longastrino situata a Nord del fiume Reno la gestione del servizio idrico integrato è attuata dal gestore a mezzo della seguente società operativa territoriale, da esso interamente controllata:
Xxxx Xxxxxxx srl Unipersonale C.F. P. I.V.A. Reg. Imp. FE 01640130389 con sede in Xxxxxxx, Xxx X. Xxxxx, 00 – frazione Xxxxxxx.
Articolo 4 Durata
La presente convenzione decorre dall’01/01/2005 e scade il 31/12/2023 e non sarà in nessun caso rinnovabile alla scadenza.
Nei sei mesi antecedenti alla scadenza della convenzione, l’Agenzia espleta le procedure per l’affidamento del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio nel rispetto della presente convenzione fino alla decorrenza del nuovo affidamento.
Articolo 5
Obblighi e responsabilità del gestore
Il Gestore si obbliga a svolgere a regola d’arte le attività oggetto di convenzione, è responsabile del buon funzionamento dei servizi e dovrà osservare la normativa vigente sulle acque pubbliche, sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, la tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzo delle risorse idriche e la qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla presente Convenzione, dal Disciplinare tecnico allegato alla presente convenzione sotto la lett. “C” e dagli altri allegati elencati all’art. 45.
Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali destinati all’esercizio del servizio idrico integrato affidati al medesimo o realizzati direttamente dal gestore. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nella tariffa del servizio idrico integrato.
Con riferimento all’impianto di depurazione di proprietà di SEAD spa, il Gestore non assume responsabilità derivanti dall’eventuale esercizio non conforme alle norme vigenti alla data della stipula della presente convenzione, sino al momento in cui, per effetto degli interventi del Piano di prima attivazione del servizio idrico integrato, tale impianto sarà regolarizzato.
Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia, gli Enti Locali ed i soggetti proprietari degli assets del servizio idrico di cui al successivo art. 8, nonché i collaboratori ed il personale dipendente dai suddetti Enti e soggetti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi e con i beni strumentali all’esercizio del servizio idrico integrato affidati al gestore.
Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
Il Gestore assume l’impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l’obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.
Il Gestore assume l’impegno ad adoperarsi per attivare collaborazioni, alleanze ed intese con enti di ricerca e/o ditte specializzate con l’obiettivo di individuare tecnologie in grado di favorire il risparmio idrico.
Il gestore dovrà garantire il permanere, per tutta la durata della convenzione, delle garanzie di carattere tecnico-operativo ed economico-finanziario in base alle quali è stato individuato. Nel caso di espletamento di una pluralità di servizi e nell’ipotesi di cui all’art. 10, il gestore sarà comunque obbligato a tenere contabilità separate per ciascuno dei servizi erogati.
CAPO II – PRIMA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ART. 10 L.R. N. 25/99)
Articolo 6
Piano per la prima attivazione del servizio idrico integrato
Per la compiuta attuazione del servizio idrico integrato, l’Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza del primo triennio di gestione, approva il Piano d’Ambito ex art. 12 della L. R. 25/99, redatto ai sensi dell’art. 11, comma 3, della legge n. 36/94.
Ai sensi dell’art. 1.3 del documento “Indirizzi e linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato” approvato con Del. G.R. 1550/2003, nelle more dell’approvazione del piano d’ambito per la gestione del servizio idrico integrato, il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all’utenza, il programma degli interventi, il piano finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati dal Piano per la prima attivazione del servizio idrico integrato, approvato dall’Agenzia con deliberazione dell’assemblea n. 2 del 15/4/2005, nel rispetto del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 633 del 22/12/2004, nonché sulla base della ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti. Il Piano per la prima attivazione del servizio idrico integrato comprende un programma degli interventi ed un Piano tariffario dettagliati e vincolanti per il triennio di prima attivazione del servizio. Entro il primo anno di gestione verrà approvato dall’Agenzia anche un programma degli interventi indicativo e non vincolante per il successivo triennio.
Il Piano per la prima attivazione del servizio idrico integrato, allegato alla presente convenzione sotto la lett. “D” a costituirne parte integrante, ha validità
fino all’adozione del Piano di Ambito per la gestione del servizio idrico integrato.
Entro sei mesi dall’approvazione del Piano d’ambito, la presente convenzione dovrà essere adeguata, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della L.R. 25/99, alle previsioni del Piano d’ambito medesimo.
Articolo 7
Tariffa del servizio in fase di prima attivazione
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è applicata e riscossa dal Gestore.
La tariffa reale media e le relative articolazioni sotto riportate sono determinate dall'Agenzia, anche nella fase di prima attivazione del servizio, in applicazione del metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996, sulla base del Piano di cui al precedente art. 6 della presente convenzione.
I ricavi provenienti dall'esazione della tariffa costituiscono la remunerazione del gestore per l'erogazione del servizio. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente atto. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli art. 22 e 23 della presente convenzione ad opera dell’Agenzia.
La tariffa reale media valida per ciascun anno solare nel primo triennio di gestione è quella indicata nella tabella sotto riportata. Tale tariffa tiene conto delle maggiorazioni previste dal D.M. 1/8/96 per quanto attiene ai limiti di prezzo K ed ai tassi di inflazione di cui al DPEF 2004.
Per il 2°anno il K è fissato nella misura del 2,30% e l’inflazione assunta nella misura dell’1,5%.
Per il 3° anno il K è fissato nella misura del 2,34% e l’inflazione assunta nella misura dell’1,4%.
L’adeguamento al tasso programmato di inflazione verrà ratificato dall’Agenzia sulla base dell’aggiornamento annuale del DPEF.
Tariffa Reale Media | Volume erogato da Piano (mc) | (€/mc) |
2005 | 32.666.669 | 1,481 |
2006 | 32.712.403 | 1,535 |
2007 | 32.758.200 | 1,591 |
L’articolazione tariffaria del primo anno di gestione è riportata nell’Allegato “E”.
L’articolazione tariffaria potrà essere variata annualmente dall’Agenzia.
Il Gestore, entro l’1/1/2007, adeguerà il sistema informativo aziendale al fine di connetterlo con le banche dati anagrafiche comunali, con l’obiettivo di rendere possibile l’applicazione della tariffa per componente del nucleo familiare.
Articolo 8
Dotazione del gestore del servizio idrico integrato
Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato, il Gestore espleta il servizio avvalendosi degli eventuali beni di cui sia legittimo proprietario nonché di quelli di proprietà dei Comuni, dei soggetti proprietari degli assets del servizio idrico ad esso concessi in uso dall’Agenzia ai sensi dell'art. 12 della legge n. 36/94, con i quali verranno stipulate apposite convenzioni che prevedono la messa a disposizione di tali beni e le relative condizioni e modalità, in conformità a quanto indicato all’art. 3.2 del documento “Indirizzi e linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato” approvato con Del. G.R. 1550/2003. Tali soggetti sono:
AREA ASSET spa C.F. P. I.V.A. Reg. Imp. RA 01323730398 Xxx Xxxxx Xxxx,
000/000 Xxxxxxx
TEAM spa C.F. P. I.V.A. Reg. Imp. RA 01220290397 Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 0 Xxxx (XX)
CONAMI Consorzio azienda multiservizi intercomunale C.F. P. I.V.A. Reg. Imp. BO 00826811200 Xxx Xxxxxxxxx, 0 Xxxxx (XX)
XXXXXXX ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI spa C.F. P. I.V.A. Reg. Imp. FC
00337870406 Xxxxxxxx xxx xxxxxx, 00 Xxxxx
SEAD spa C.F. P. I.V.A. Reg. Imp. RA 91001990398 Xxx Xxxxxx X. Xxxxx, 00 Xxxxx Xxxxxxxx (XX).
Nella fase di prima attivazione i beni strumentali all’esercizio del servizio idrico integrato messi a disposizione del Gestore sono indicati in un elenco formato sulla base dei dati e delle conoscenze al momento disponibili presso i Comuni ed i Gestori preesistenti, allegato alla presente Convenzione sotto la lettera “F”.
Entro il termine di 12 mesi dalla stipula della presente convenzione il gestore trasmette all’Agenzia l’inventario delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all’esercizio del servizio idrico integrato. In tale inventario sarà specificato lo stato di adeguamento degli impianti alle normative tecniche di settore, il quale verrà perseguito nei tempi e nei modi specificati nel Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato.
L’inventario riporterà anche l’elenco delle concessioni di derivazione di acqua pubblica destinata ad uso e consumo umano per mezzo del servizio idrico integrato.
Articolo 9 Disposizioni applicabili
Anche in sede di prima attivazione del Servizio idrico Integrato sono applicabili, se ed in quanto compatibili, le disposizioni previste dai Capi II, III, IV, V, VI, VII ed VIII della presente convenzione. Gli obblighi a carico del Gestore previsti dalla presente convenzione e riferiti al Piano di Ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99, nella fase di prima attivazione del Servizio Idrico Integrato devono intendersi riferiti al Piano per la prima attivazione del servizio idrico integrato previsto all'art. 6 della presente convenzione. Le norme contenute al presente Capo II cessano di avere efficacia a seguito della entrata a regime della fase di compiuta attuazione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99.
CAPO III - DISCIPLINA A REGIME EX ART. 12 L.R. 25/99.
Articolo 10
Eventuali attività ulteriori connesse al servizio idrico integrato
Il Gestore, fermo restando quanto previsto all’art. 36 co. 3 e 6 del D. Lgs 152/99, può realizzare ulteriori attività accessorie e connesse al servizio idrico integrato purchè queste non vengano compensate dalla tariffa, secondo le norme che seguono.
Nel caso il Gestore intenda svolgere le ulteriori attività di cui al comma precedente che comportino l’utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti connessi con il Servizio idrico Integrato dovrà richiedere specifica autorizzazione all’Agenzia e ad altra autorità competente nel caso in cui l’attività richiesta sia disciplinata dalla normativa vigente nazionale e regionale.
L’Agenzia, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionale vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività con quelle del Servizio idrico Integrato, può autorizzare il Gestore stipulando con esso una apposita convenzione, ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 36 co. 3 del D. Lgs 152/99.
La convenzione regolamenta l’utilizzo degli impianti e delle attrezzature al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione del servizio idrico
integrato e stabilisce i criteri di ripartizione degli utili derivanti dalle ulteriori attività commerciali tra Agenzia e Gestore.
L’Agenzia destina di norma i proventi derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti per il contenimento delle tariffe praticate all'utenza.
Articolo 11
Revisione del perimetro del servizio
L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni individuati all’art. 1.
L’Agenzia, anche su determinazione della Regione ai sensi dell’art. 2 della L.R.
n. 25/99, previo accordo con il Gestore avrà facoltà di escludere successivamente dall’affidamento parti di territorio individuato all’art. 1 della presente convenzione ovvero di includere in detto territorio zone ad esse contigue.
Nelle more dell’attuazione di quanto previsto al comma precedente e in caso di difetto di accordo con il Gestore, l’Agenzia si riserva l'organizzazione temporanea del servizio idrico integrato relativo alle variazioni territoriali intervenute, secondo le modalità di legge.
Articolo 12
Rapporti con Romagna acque Società delle fonti s.p.a.
Il Gestore prende atto che quota parte della risorsa idrica da distribuire tramite il servizio di acquedotto sarà fornita da Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A., società di capitali a partecipazione maggioritaria degli Enti Locali appartenenti agli Ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.
A tale Società si applicano le norme di cui all'art. 14 comma 4 della L.R. 25/99 e
s. m. i..
La quantità annua di risorsa fornita dalla Società delle Fonti ed il relativo prezzo di acquisto sono stabiliti nel Piano di Ambito per la gestione del Servizio idrico integrato.
Il gestore prende atto che le Agenzie d’ambito di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini hanno già confermato in capo a Romagna acque spa la gestione del complesso acquedottistico dell’acquedotto della Romagna, costituito dall’invaso di Ridracoli e dalla rete di adduzione e distribuzione primaria ad esso connessa e che, mediante tale complesso, Romagna acque esplica il servizio di fornitura all’ingrosso del servizio idrico integrato negli A.T.O. n. 7 Ravenna, n. 8 Forlì- Cesena e n. 9 Rimini.
Il Gestore prende atto della volontà degli enti locali di trasferire in capo a Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.,a valere dal quarto anno di gestione (2008) la gestione degli ulteriori impianti e reti di captazione, adduzione e distribuzione primaria di sua proprietà e destinati alla produzione di acqua potabile, trasferimento che l’Agenzia delibererà come consentito dalla citata
L.R. n. 25/99 e s.m.i..
CAPO IV – TRASFERIMENTO DI OPERE, IMPIANTI, PASSIVITÀ E PERSONALE
Articolo 13
Gestione delle dotazioni patrimoniali destinate all’esercizio del servizio
La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all’esercizio del servizio idrico integrato non può essere disgiunta da quella di erogazione dello stesso. Pertanto le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi alla gestione del servizio idrico integrato sono concessi in uso al Gestore dall’Agenzia. Resta inteso che entro il primo anno di gestione dovranno essere stipulate le convenzioni tra Agenzia e soggetti proprietari degli assets che regoleranno gli aspetti economici e giuridici della concessione in uso dei beni, ai sensi dell’art. 8 della presente convenzione.
Articolo 14
Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni e materiali
Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore si trova già nella disponibilità dei beni di cui all’art. 8, beni che quindi il Gestore accetta nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali gli stessi si trovano al momento della stipula del presente atto e dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio.
L’Agenzia consegnerà altresì al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.
Il gestore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni affidati in concessione durante lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione ed a causa di esse. Il gestore, per l’intera durata della concessione e fino alla riconsegna dei beni inerenti il servizio idrico integrato, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.
Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi del successivo art. 41 il Gestore, ai sensi del comma 2 dell’art. 12 della legge n. 36/94, si obbliga a trasferire al nuovo gestore le provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio a valore concordato o, in difetto di accordo, quello risultante da apposita perizia.
Articolo 15 Corrispettivo a carico del Gestore
Il canone o corrispettivo a carico del gestore ai sensi delle Linee guida della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, approvate con Delibera della G.R. n. 1550/2003 è comprensivo dei seguenti componenti:
a) rimborso dei mutui delle Amministrazioni Comunali,
b) canone da corrispondere ai soggetti proprietari delle dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato,
c) spese di funzionamento dell’Agenzia.
Il Gestore è tenuto a versare entro il mese di aprile di ogni anno le somme indicate nell’allegato “G” – Elenco corrispettivi a carico del gestore. Le parti convengono che il Gestore corrisponderà direttamente all’Agenzia la quota parte del corrispettivo relativa alle spese di funzionamento dell’Agenzia stessa, corrisponderà invece direttamente ai Comuni ed ai soggetti proprietari delle dotazioni patrimoniali, con le modalità che saranno indicate dall’Agenzia, la rimanente parte del corrispettivo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo indicato nell’Allegato “G” non è attualmente comprensivo dei canoni per le concessioni di derivazione e degli oneri relativi alle aree di salvaguardia che verranno determinati nel piano d’ambito per la gestione del servizio idrico integrato. Tali canoni e oneri potranno essere aggiunti al corrispettivo del presente articolo con successivi provvedimenti dell’Agenzia.
Articolo 16
Eventuali passività pregresse ed altre condizioni finanziarie
Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore assume, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della legge n. 36/94, le passività relative al servizio idrico integrato sollevando così gli Enti Locali dal pagamento dei relativi oneri.
Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che riservi ad un eventuale altro gestore individuato dall’Agenzia, la facoltà di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione della Convenzione.
Articolo 17 Trasferimento di personale
Ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della legge n. 36/94, le parti si danno reciprocamente atto che il personale è già in servizio presso il Gestore o presso le SOT, per cui non si deve fare luogo ad alcun trasferimento di personale. Verrà invece trasferito al Gestore il personale dipendente che effettua la gestione operativa del depuratore di proprietà di SEAD spa di Massa Lombarda.
Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi del successivo art. 41 il Gestore, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della legge n. 36/94, si obbliga a consentire al trasferimento al nuovo gestore del personale dipendente esclusivamente adibito ai servizi oggetto della convenzione.
Al trasferimento di personale si applica l’art. 31 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni nonché quanto stabilito dall’art. 25 della L.R. n. 25/99.
CAPO V - FINANZIAMENTO
Articolo 18
Piano di ambito e tariffa
Il Gestore accetta il Programma degli interventi e il piano tecnico-economico- finanziario di cui al Piano d’ambito per la gestione del servizio idrico integrato previsto dall’art. 12 della L.R. 25/99 e redatto ai sensi dell’art. 11 co. 3 della L. 36/94. Il Gestore inoltre accetta i relativi obblighi in materia di investimenti, livelli di servizio e tariffe.
Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:
1. la tariffa;
2. il finanziamento diretto degli Enti Locali costituenti l'Agenzia;
3. qualunque altra forma di finanziamento deliberata dall'assemblea dell'Agenzia.
Tariffa del servizio
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è applicata e riscossa dal Gestore.
In seguito all’approvazione del Piano d’ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all’art. 12 della L.R. n. 25/99, la tariffa sarà determinata sulla base del metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996 o dal D.P.G.R. di cui all’art. 25 ter L.R. 25/99 e s.m.i..
I ricavi provenienti dall’applicazione dell’articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del servizio idrico integrato e la stessa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel Piano di Ambito. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo quanto previsto all’art. 10 in merito alle ulteriori attività connesse al servizio idrico integrato, gli oneri accessori relativi agli allacciamenti, alla posa dei contatori, le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli art. 22 e 23 della presente convenzione.
La tariffa reale media sarà adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel DPEF del relativo anno.
Le parti si danno reciprocamente atto che:
a) nell’articolazione tariffaria si tenderà ad una tariffa unica di riferimento dell’ambito. L’articolazione tariffaria dovrà comunque sempre comprendere una tariffa sociale e la possibilità di disincentivare gli alti consumi dovuti a spreco della risorsa idrica.
b) nella prevista ridefinizione degli aspetti economici della presente Convenzione, nel secondo triennio di regolazione si assumerà il criterio della remunerazione del capitale investito secondo la normativa al momento vigente.
Articolo 20
Indicatori e progetti di intervento
Nel Piano per la prima attivazione del servizio idrico integrato sono stabiliti i progetti di intervento e gli investimenti ad essi collegati.
Il Gestore è tenuto a realizzare i progetti di intervento nei tempi prescritti dal Piano e secondo le modalità previste nella Parte V Sezione III del Disciplinare Tecnico. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dall’art. 38 della presente convenzione, nonchè dalla Parte IV Sezione I del Disciplinare Tecnico.
Articolo 21
Indicatori e livelli di qualità del servizio
Nella parte IV Sezione II del Disciplinare Tecnico, sono stabiliti i livelli di qualità del servizio ed i relativi indicatori.
Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standard previsti nei tempi e nelle modalità prescritti dal Disciplinare Tecnico.
In difetto si applicano le penalizzazioni previste all’art. 38 e nella Parte IV Sezione II del Disciplinare Tecnico.
Articolo 22 Revisione tariffaria
Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale miglioramento si deve tradurre nella riduzione dei “costi operativi” considerati nella determinazione tariffaria.
Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e successivamente secondo le periodicità previste dalla normativa vigente in materia tariffaria l’Agenzia opera una verifica prendendo in esame :
1. l’andamento dei costi operativi totali;
2. la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;
3. il raggiungimento degli obiettivi di investimento ed i livelli di servizio previsti;
4. i volumi di servizio effettivamente erogati.
In conseguenza della verifica l’Agenzia apporta eventualmente alle tariffe, per il periodo successivo, le variazioni necessarie, in aumento o in diminuzione, per il ristabilimento e la compensazione dei ricavi, secondo le pattuizioni concordate e come definito nel Piano tecnico-economico-finanziario contenuto nel Piano di Ambito.
Entro i primi tre mesi dall’avvio della gestione in esecuzione della presente convenzione ed entro tre mesi dalla revisione operata dall’Agenzia per le periodicità successive previste dalla normativa vigente in materia tariffaria, il Gestore predispone e trasmette all’Agenzia un programma operativo di
gestione triennale redatto secondo le indicazioni di cui al Disciplinare Tecnico (POG).
Entro sei mesi del quarto anno di gestione e così per le periodicità successive previste dalla normativa vigente in materia tariffaria, il Gestore predispone e trasmette all’Agenzia il riepilogo consuntivo del programma degli interventi attuato nel periodo medesimo, accompagnato da una relazione riepilogativa dell’attività svolta.
Eventuali maggiori spese relative allo smaltimento dei fanghi di depurazione, rispetto al valore di € 2.000.000 stimato per l’anno 2004, derivanti da nuove normative entrate in vigore dopo il 31/12/2004, ove adeguatamente rendicontate e ritenute congrue, saranno riconosciute in sede di revisione tariffaria.
Articolo 23
Varianti al programma degli interventi e al modello gestionale
L'Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l'Agenzia comunica al Gestore la proposta di variante, concordando con esso le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L’Agenzia concorda anche con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si ricorrerà al collegio arbitrale di cui all'art. 43.
Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dalla Agenzia, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Agenzia.
Il Gestore può proporre varianti al modello gestionale descritto nel piano d’ambito purché dimostri che le stesse non comportino un peggioramento dei livelli di servizio e dell’efficienza della gestione. Tali varianti non possono giustificare pretese di variazione tariffaria. Si applica in tal caso la procedura prevista per le varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento.
Il Gestore può presentare alla Agenzia domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi, ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Agenzia, la quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio arbitrale di cui all'art. 43; tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per il Gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.
Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione triennale della tariffa. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l’Agenzia è tenuta a pronunciarsi entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte della Agenzia equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per sei mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte della Agenzia.
Nel caso in cui l’Agenzia accetti la proposta di variante, ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente comma 2.
CAPO VI - CONTROLLO
Articolo 24
Controllo da parte dell'Agenzia
L'Agenzia conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti, così come specificate nelle norme seguenti.
L’Agenzia si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare l’esecuzione del servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente convenzione.
L'Agenzia controlla il servizio e l'attività del gestore al fine di:
• assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato;
• verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano di ambito;
• valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
• definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano di ambito.
Per la realizzazione di quanto sopra, il Gestore si obbliga a sottoporre a proprie spese a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata.
Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.
Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile impartite dall’Agenzia nel Disciplinare tecnico, prescrizioni che il Gestore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad accettare integralmente.
Il Gestore si impegna a sottoporre a proprie spese la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti che l’Agenzia individuerà mediante sistema di qualificazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158 “Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi”.
La certificazione dovrà in particolare accertare che le opere da realizzare e realizzate in esecuzione del Piano d’ambito siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.
Tutte le certificazioni suddette dovranno in particolare attestare che i dati comunicati dal Gestore alla Agenzia siano conformi alle procedure stabilite
dalla stessa nella presente convenzione e nelle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.
Il Gestore consente l'effettuazione, alla Agenzia, alla Regione Xxxxxx-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che gli stessi ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di convenzione. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 gg., salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
Il gestore presta all’Agenzia o agli organismi di controllo ogni collaborazione, agevolando i controlli e fornendo i dati richiesti nei tempi concordati.
Articolo 25 Comunicazione dati sul servizio
Il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del piano di investimenti nei tempi e con le modalità richieste dall'Agenzia stessa, anche al fine di consentire all’Osservatorio regionale sui servizi idrici e gestione rifiuti urbani istituito ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 25/99, come modificato dall’art. 23 comma 2 della
L. R. n. 1/2003, l’accesso ai dati per lo svolgimento delle proprie funzioni.
I dati tecnici, economici e gestionali verranno resi disponibili disaggregati per Comune e singolo servizio prestato, scorporando tutto ciò che non attiene al Servizio Idrico Integrato. Per le elaborazioni tariffarie, il Gestore è altresì tenuto a fornire i dati disaggregati anche per singola fase del servizio. A tale scopo, l'Agenzia può richiedere al Gestore di implementare sistemi di contabilità analitica che consentano di produrre le informazioni al livello di dettaglio necessario.
Nel Disciplinare Tecnico Parte VI viene riportato il riepilogo degli obblighi di comunicazione che il Gestore dovrà trasmettere periodicamente all'Agenzia, con la specifica delle relative frequenze, dei relativi formati e delle relative modalità di trasmissione.
Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nell'art. 38 della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 41 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.
Articolo 26 Carta del servizio
La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio che verrà approvata dall’Agenzia nel primo anno di gestione, redatta dal Gestore sulla base dello schema di riferimento della carta di servizio pubblico relativa al servizio idrico integrato allegato alla presente Convenzione alla lett. “H”, elaborato dall’Agenzia di ambito con la partecipazione del Comitato consultivo degli utenti, in applicazione dell’art. 23 della L.R. 25/99 e s.m.i. e in conformità alla Dir. P.C.M. 27 gennaio 1994, al D.P.C.M. 29 aprile 1999, all’allegato 8 del D.P.C.M. 4 marzo
1996, agli atti previsti all'art. 11, comma 2 del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286 ”Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59”, nonché agli indirizzi emanati dall’Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani. Nel Piano per la prima attivazione del servizio idrico integrato e nel relativo Piano economico-finanziario sono indicati gli interventi necessari a conseguire i relativi standard di continuità e regolarità da garantirsi all’utenza.
Entro 6 mesi dalla stipula della presente convenzione il Gestore trasmette all’Agenzia la proposta di carta del servizio redatta sullo base dello schema di riferimento di cui all’allegato “H”.
Entro il mese di maggio di ogni anno la Carta viene sottoposta a verifica e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.
Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra L'Agenzia d'ambito ed il Gestore.
La Carta dei Servizi contiene anche le modalità di gestione delle interruzioni di servizio.
Articolo 27
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Entro 24 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore sottopone alla approvazione della Agenzia, e successivamente adotta, un sistema certificato di miglioramento continuo della gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 Attuazione delle direttive CEE 89/391 89/654 89/655 89/656 90/269 90/270 90/394 90/679 93/88 e delle
Direttive CE 95/63 97/42 98/24 99/38 99/92 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori e successive disposizioni legislative ed in particolare a quanto disposto dall’art. 4 comma 2, lettera a), b) e c).
Fra i dati da trasmettere periodicamente all'Agenzia di cui all'art. 25 della presente Convenzione, ci sono anche quelli statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti.
Articolo 28 Certificazione di Qualità
L'Agenzia prende atto che il Gestore e le SOT si sono dotati di un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 che include anche la gestione integrata delle risorse idriche. Gli estremi della certificazione di qualità sono i seguenti:
HERA spa – certificato n. 06722-2000-AQ-BOL-SINCERT per i settori EA 26, 27, 39, 25, 28, 19, rilasciato il 7/9/2004 da Det Norske Veritas Italia s.r.l.;
HERA RAVENNA srl – certificato n. 14818-2004-AQ-BOL-SINCERT per i settori EA 26, 27, 39, 28, 19, rilasciato il 7/9/2004 da Det Norske Veritas s.r.l.;
HERA IMOLA FAENZA s.r.l. – certificato n. 14816-2004-AQ-BOL-SINCERT per
i settori EA 26, 27, 39, 25, 28, 19, rilasciato il 7/9/2004 da Det Norske Veritas s.r.l..
La certificazione di qualità è allegata alla presente convenzione sotto la lettera “I”.
Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 ed a trasmettere annualmente all’Agenzia copia del relativo certificato di qualità.
Il Gestore garantisce all'Agenzia l'accesso alla documentazione del Sistema di Qualità aziendale per le parti relative all'erogazione del Servizio idrico integrato.
Nel caso in cui venisse sospesa la certificazione di qualità relativamente alla gestione integrata delle risorse idriche l'Agenzia potrà richiedere motivate modifiche delle procedure previste dal Sistema di Qualità del Gestore in relazione agli obiettivi di qualità del Servizio.
Articolo 29 Piano di Emergenza
Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore predispone un Piano di Emergenza in conformità a quanto previsto all’art.
2.2.10 Parte II del Disciplinare Tecnico e ai sensi dell’allegato 8.3.8 del D.P.C.M. 4/3/96, sottoponendolo ad approvazione della Agenzia e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
Articolo 30
Piano di ricerca e riduzione delle perdite
Entro il primo anno di gestione il Gestore dovrà adottare, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell’Agenzia, un piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, in conformità a quanto riportato all’art. 2.1.12 Parte II del Disciplinare Tecnico. Ai sensi dell’art. 5 co. 2 della L. 36/94 il Gestore si impegna a trasmettere, entro il mese di febbraio di ogni anno, i risultati delle rilevazioni delle perdite degli acquedotti e delle fognature, effettuate in base ai criteri ed al metodo di valutazione di cui al D.M. 8/1/99, n. 97.
Articolo 31
Piano di gestione delle interruzioni di servizio
Entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni di servizio di cui all'art. 2.1.9 Parte II del Disciplinare Tecnico, da sottoporre all’Agenzia ai sensi dell’allegato 8.2.9 del D.P.C.M. 4/3/96.
Articolo 32 Regolamenti di servizio
Il Gestore, entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione provvederà ad adottare, previa approvazione dell’Agenzia, il Regolamento del servizio di acquedotto ed il Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue, sulla base dei “Regolamenti quadro” definiti dall’Agenzia d’Ambito e allegati alla presente convenzione rispettivamente sotto le lettere “L” ed “M”. Il Gestore dovrà altresì adempiere agli obblighi posti a suo carico dall’art. 36 comma 3, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 152/1999 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000.
Articolo 33
Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità
Il Gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 36/94 e dell'art. 49 del D. lgs. n. 152/99 e degli articoli 5, 7 e 10 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modificazioni, svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori e depuratori, anche tramite convenzioni con altri Gestori.
Il Gestore è tenuto, entro la fine di ciascun anno, a redigere un Piano di controllo valido per l'anno successivo nel quale devono essere riportati:
- i punti di campionamento,
- i profili analitici di controllo,
- le frequenze di controllo.
Il Piano di controllo deve essere reso disponibile all'Agenzia la quale potrà richiedere al Gestore motivate modifiche e/o integrazioni qualora dovesse ravvisare mancate rispondenze alla normativa vigente.
CAPO VII – REGIME FISCALE
Articolo 34 Imposte, tasse, canoni
Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili.
CAPO VIII – ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE
Articolo 35 Divieto di subaffidamento
È fatto divieto al gestore di cedere o subaffidare anche parzialmente il servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.
Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato e fermo restando quanto previsto all’art. 113 comma 5 ter del D. Lgs 267/2000, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività strumentali all’erogazione del servizio idrico integrato, di soggetti terzi, individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture ed in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico- finanziari. Il gestore è tenuto ad informare ed a tenere informata l’Agenzia circa la ragione sociale e la sede di eventuali appaltatori e subappaltatori (in caso di
A.T.I. l’informazione è relativa sia la Capogruppo che alle Mandanti, in caso di Consorzio sia al Consorzio che alle consorziate coinvolte nello svolgimento dei servizi o nella realizzazione delle opere).
La previsione di cui al comma 2 del presente articolo trova applicazione anche nei confronti delle Società Operative Territoriali di cui all’art. 3 della presente convenzione.
Articolo 36
Restituzione delle opere e canalizzazioni
Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 41 tutte le opere e attrezzature concesse in uso inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell’Agenzia o degli Enti locali e parimenti affidate in concessione d’uso al Gestore devono essere restituite gratuitamente all’Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. h) della legge n. 36/94.
Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate tramite la tariffa del servizio idrico integrato, ovvero finanziate dal gestore purchè preventivamente autorizzate dall’Agenzia, e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti restituite nella disponibilità dell’Agenzia che a tal fine prevederà nel bando di gara o comunque nella delibera di affidamento, l'obbligo per il nuovo Gestore di provvedere al pagamento al Gestore uscente del valore industriale residuo dei beni non ammortizzati, calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Il
pagamento avrà luogo entro il termine di 3 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento quanto al valore dei beni non ammortizzati risultante dall’ultimo bilancio approvato, salvo un conguaglio positivo o negativo da corrispondere entro gli ulteriori 12 mesi per tener conto del valore industriale residuo dopo l’ultimo anno di gestione ed anche in caso di prosecuzione della gestione ex art. 4 comma 2 della presente convenzione. Nei casi previsti dal presente comma gli Enti locali disporranno della proprietà dei beni ai sensi della normativa vigente.
CAPO IX - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO
Articolo 37
Cauzione, sanzioni pecuniarie e coperture assicurative
Si prende atto che in data 25/1/2005 al Gestore è stato attribuito da STANDARDS & POOR’S un rating pari ad A+ sul lungo termine e ad A-1 sul breve e che ha costituito presso la Banca popolare di Ravenna spa sede di Ravenna abi 5640 cab 13100 x/x x. 00000 intestato al Gestore, un deposito cauzionale di € 100.000,00 (Euro centomila/00) fruttifero a proprio favore, con il mandato irrevocabile in favore dell’Agenzia di disporre delle somme in esso depositate, fino alla concorrenza dell’importo della garanzia e fino alla scadenza della convenzione. Il deposito cauzionale dovrà essere mantenuto in misura pari all’importo sopra indicato per tutto il periodo di validità della convenzione.
La documentazione attestante l’ottenimento del tasso di rating e quella attestante la costituzione del deposito cauzionale sono allegate alla presente convenzione rispettivamente alle lett. “N” ed “O”.
Fino al mantenimento di un tasso di rating pari o superiore a BBB (“investment grade” secondo scala Standard & Poor’s) attribuito da almeno una delle tre primarie Agenzie di Rating (Moodys, Standard & Poor’s, Fitch) il Gestore sarà esonerato da prestare altro tipo di garanzia in relazione agli obblighi assunti con la Convenzione. A tal fine il Gestore si impegna a trasmettere annualmente all’Agenzia la documentazione attestante il mantenimento del tasso di rating sopra previsto. Nel caso in cui venga meno la condizione sopra individuata il Gestore, entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell’Agenzia, dovrà integrare il deposito cauzionale dell’importo di € 1.900.000,00 (Euro unmilionenovecentomila/00) fruttifero a proprio favore.
In ogni caso, per motivi di inadempienza del Gestore, l’Agenzia, a suo insindacabile giudizio, può richiedere l’integrazione del suddetto deposito, che dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell’Agenzia.
Da detto deposito l’Agenzia potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti e previsti nella Convenzione e nel Disciplinare tecnico. Il Gestore dovrà reintegrare il deposito con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta della Agenzia.
Si prende atto che il Gestore ha stipulato presso UNIPOL ASSICURAZIONI spa le seguenti polizze assicurative per i seguenti massimali di garanzia:
▪ polizza All Risks n. 767/43/37874585, con il massimale di € 150.000.000,00 (Euro centocinquantamilioni/00),
▪ polizza RCT/O n. 767/65/37874577, con il massimale di € 25.000.000,00 (Euro venticinquemilioni/00),
▪ polizza RC/Inquinamento n. 767/60/37874582, con il massimale di € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00).
Tali polizze vengono allegate alla presente convenzione sotto la lettera “P”.
Fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti al Gestore, questi dovrà comunque garantire la copertura dei rischi derivanti dalla gestione del servizio, effettuata direttamente o tramite le SOT, per danni causati all’Agenzia ed a terzi, ivi inclusi gli enti locali associati ed i soggetti proprietari degli asset del servizio idrico, per tutto il periodo di validità della convenzione, mediante la stipula di due polizze assicurative:
A) copertura assicurativa a favore dell’Agenzia e dei proprietari degli asset per danni da qualunque causa determinati a reti, impianti e dotazioni patrimoniali esistenti o di nuova realizzazione, strumentali all’espletamento del servizio, per un massimale di garanzia che verrà individuato entro 12 mesi dalla stipula della convenzione,
B) copertura assicurativa di responsabilità civile verso l’Agenzia, i proprietari degli assets, i terzi in generale, ed i prestatori di lavoro con massimali di garanzia che verranno individuati entro 12 mesi dalla stipula della convenzione.
Le suddette polizze dovranno essere stipulate in conformità a quanto previsto dall’allegato sezione II del D.M. 123/2004, da applicarsi in via analogica per quanto non incompatibile, tenuto conto che l’oggetto della convenzione è la gestione del servizio idrico integrato e non l’esecuzione di una singola opera.
A tal fine il Gestore si impegna a trasmettere annualmente all’Agenzia la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell’efficacia delle polizze di cui sopra.
Qualora durante lo svolgimento del servizio il Gestore arrechi danni agli impianti e alle reti del servizio idrico integrato dovrà darne comunicazione scritta all’Agenzia e denunciarlo alla propria Compagnia di assicurazione.
Articolo 38 Penalizzazioni
In caso di inosservanza delle disposizioni previste nella convenzione e relativi allegati per lo svolgimento dei servizi, o di comportamento omissivo o commissivo del Gestore suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all’Agenzia, agli Enti locali associati, o ai soggetti proprietari degli asset, l’Agenzia stessa trasmetterà al Gestore formale lettera di contestazione e, se del caso, all’addebito di penali commisurate alla gravità dell’inosservanza ed al danno eventualmente subito dall’Agenzia e dagli Enti locali associati.
Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo, in aggiunta alle decurtazioni tariffarie previste dal Disciplinare tecnico, in caso di:
1. mancato rispetto dei tempi di attuazione degli interventi operativi previsti dal Piano, con franchigia di € 6.000.000 per il primo triennio, secondo le modalità di cui al predetto Disciplinare;
2. mancato raggiungimento degli standard di cui all’art. 21 della presente Convenzione;
3. omessa o ritardata comunicazione delle varianti al programma degli interventi o al modello gestionale di cui all'art. 23 della presente Convenzione;
4. omessa o ritardata comunicazione dei dati sul servizio di cui all’art. 25 della presente Convenzione;
5. mancata trasmissione della documentazione di cui agli artt. 28 e 37.
In caso di accertamento degli inadempimenti di cui sopra, l’Agenzia, dopo regolare diffida ad adempiere entro un congruo termine, applica la penalità prevista dal Disciplinare Tecnico per l’anno in cui l’inadempienza si è verificata. A tal fine l’Agenzia provvede all’immediata escussione della garanzia prestata dal Gestore ai sensi dell’art. 37.
E’ comunque fatta salva la possibilità dell’Agenzia di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito.
Le penali di cui alla Parte IV del Disciplinare tecnico, ad eccezione di quanto previsto per gli indicatori di qualità dell’acqua erogata e depurata e all’indicatore relativo ai reclami, non saranno applicate nel primo anno di gestione, che verrà considerato come periodo di monitoraggio e validazione degli indicatori e dei livelli di penalizzazione ad essi associati.
La somma delle penali relative alle parti IV e VI del Disciplinare tecnico non potrà comunque superare il 2 % del fatturato annuo.
Articolo 39
Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria
In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, la Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del gestore, compresa la provvisoria sostituzione del gestore medesimo.
L’Agenzia potrà sostituire il Gestore anche nell'ipotesi di cui all’art. 23 per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati.
Ove ricorrano le condizioni di cui al capo 4.5 Parte II del Disciplinare Tecnico l’Agenzia ha facoltà di fare eseguire d’ufficio i lavori necessari, quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al Gestore, senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria.
La sostituzione del Gestore nei casi previsti dai commi che precedono, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l’Agenzia contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.
Articolo 40
Comunicazione di modificazioni soggettive
Al di fuori dei casi previsti dall’art. 10, comma 4, lett. a) della L.R. n. 25/99, qualora il gestore sia interessato da modificazioni soggettive derivanti da scorporo di rami d’azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, ovvero da modificazioni comportanti variazione dei requisiti in base ai quali il gestore è stato individuato, il gestore medesimo è tenuto a comunicare entro e non oltre 30 giorni siffatte operazioni all’Agenzia, la quale, se non vi
ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio idrico integrato fino alla scadenza stabilita nella presente convenzione.
La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al primo comma è causa di risoluzione di diritto della convenzione. Il mancato rispetto del diniego dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia alle modificazioni societarie di cui al primo comma è causa di risoluzione della presente convenzione ai sensi dell’art 41.
Articolo 41 Risoluzione della convenzione
La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del Gestore o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.
In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, la Agenzia potrà decidere la risoluzione della Convenzione.
Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi dell’art.1456 c.c.:
▪ la interruzione totale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
▪ il subaffidamento del servizio in violazione dell’art. 35;
▪ la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all’art. 40;
▪ il mancato rispetto del diniego dell’autorizzazione alle modificazioni societarie previste dall’art. 40;
▪ il mancato mantenimento del deposito cauzionale in misura pari ad € 100.000,00 per tutto il periodo di validità della convenzione;
▪ la mancata integrazione del deposito cauzionale dell’importo di € 1.900.000,00 nel caso previsto all’art. 37.
Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:
a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione;
c) il mancato pagamento del corrispettivo a carico del gestore di cui all’art. 15.
Nei casi indicati dalle lettere a), b) e c) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 c.c. l’Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto.
Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.
Articolo 42 Elezione di domicilio
Il Gestore elegge il proprio domicilio in Bologna Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0/0.
Articolo 43 Clausola compromissoria
Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all’esercizio della gestione, saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all’altra.
Il Collegio Arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli artt. 806 e segg. c.p.c.
Articolo 44 Clausola interpretativa
Posto che il servizio idrico integrato è servizio pubblico e che l’Agenzia ha come proprio scopo istituzionale la tutela della collettività dei cittadini-utenti, resta convenuto che tutte le disposizioni della presente convenzione, del Disciplinare
Tecnico e degli altri allegati alla convenzione che dovessero risultare di dubbia o non chiara interpretazione, dovranno essere interpretate nel senso più favorevole agli utenti (favor utentis).
Articolo 45 Allegati
Sono allegati alla presente convenzione e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti:
▪ allegato “A” – Deliberazione di Assemblea n. 16 del 28/12/2004
▪ allegato “B” – Deliberazione di Assemblea n. 2 del 15/4/2005
▪ allegato “C” – Disciplinare Tecnico
▪ allegato “D” – Piano di prima attivazione del servizio idrico integrato
▪ allegato “E” – Articolazione tariffaria del primo anno di gestione
▪ allegato “F” – Elenco beni strumentali all’esercizio del servizio idrico integrato
▪ allegato “G” – Elenco corrispettivi a carico del gestore
▪ allegato “H” – Schema di riferimento della Carta di servizio pubblico relativa al servizio idrico integrato
▪ allegato “I” – Certificazione di qualità
▪ allegato “L” – Linee di indirizzo per il regolamento del servizio acquedotto
▪ allegato “M” - Criteri di indirizzo per la stesura del regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue
▪ allegato “N” – Documentazione attestante l’ottenimento del tasso di rating
▪ allegato “O” – Documentazione attestante la costituzione del deposito cauzionale
▪ allegato “P” – Polizze assicurative
Qualsiasi modifica o integrazione della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto.
La presente convenzione è stata redatta in duplice originale ed è composta da n. trentadue (32) facciate dattiloscritte e numerate progressivamente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto dalle Parti.
Ravenna, 26/4/2005 prot. 159
Per l’Agenzia d’ambito per i servizi pubblici di Ravenna Il Direttore
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx Per HERA s.p.a.
Il Direttore Divisione reti e ricerca e sviluppo Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx
Per HERA RAVENNA s.r.l.
Il Direttore generale Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Per HERA IMOLA FAENZA s.r.l.
Il Direttore generale Xxx. Xxxxxx Xxxx
Il Gestore e le SOT approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., tra le clausole di cui alla presente convenzione, quelle appresso riportate:
art. 5 (Obblighi e responsabilità del gestore); art. 6 (Piano per la prima attivazione del servizio idrico integrato); Art. 7 (Tariffa del servizio in fase di prima attivazione); Art. 8 (Dotazione del gestore del servizio idrico integrato); art. 10 (Eventuali attività ulteriori connesse al servizio idrico integrato); Art. 11 (Revisione del perimetro del servizio); Art. 12 (Rapporti con Romagna acque Società delle fonti spa); Art. 14 (Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni e materiali); Art. 15 (Corrispettivo a carico del Gestore); Art. 16 (Eventuali passività pregresse ed altre condizioni finanziarie); Art. 17 (Trasferimento di personale); Art. 18 (Piano di ambito e tariffa); Art. 19 (Tariffa del servizio); Art.
22 (Revisione tariffaria); Art. 23 (Varianti al programma degli interventi e al modello gestionale); Art. 24 (Controllo da parte dell'Agenzia); Art. 25 (Comunicazione dati sul servizio); Art. 35 (Divieto di subaffidamento); Art. 36 (Restituzione delle opere e canalizzazioni); Art. 38 (Penalizzazioni); art. 39 (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria); Art. 40 (Comunicazione di modificazioni soggettive); Art.41 (Risoluzione della convenzione); art. 43 (Clausola compromissoria).
Data 26/4/2005
per XXXX s.p.a. ……………………………………………..
per XXXX XXXXXXX s.r.l. ……………………………….
Per HERA IMOLA FAENZA s.r.l. ………………………...
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 il gestore e le SOT consentono il trattamento dei propri dati e la relativa comunicazione a Terzi in relazione ad obblighi di Xxxxx e per finalità connesse all’instaurazione del rapporto contrattuale ed alla successiva gestione della convenzione.
Data 26/4/2005
Per HERA s.p.a. ………………………………………
per XXXX XXXXXXX s.r.l. …………………………
Per HERA IMOLA FAENZA s.r.l. …………………