COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA INFORTUNI DI VARI SOGGETTI
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA INFORTUNI DI VARI SOGGETTI
La presente polizza è stipulata tra
Università degli studi del Piemonte Orientale "Xxxxxx Xxxxxxxx"
e società
Durata del contratto Dalle ore 24.00 del 31/12/2012 Alle ore 24.00 del 31/12/2016
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore
24.00 di ogni 31 dicembre
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato
Assicurato: | l’Ente contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto. |
Assicurazione: | il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza. |
Contraente: | il soggetto che stipula l'assicurazione. |
Franchigia: | la percentuale o la somma prestabilita che in caso di sinistro l'assicurato tiene a suo carico e per la quale la società non riconosce l'indennizzo. |
Indennizzo: | la somma dovuta alla società in caso di sinistro. |
Infortunio: | l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea. |
Invalidità permanente: | perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta dall’assicurato. |
Malattia: | ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. |
Polizza: | il documento che prova l'assicurazione. |
Premio: | la somma dovuta dal contraente alla società quale corrispettivo dell’assicurazione. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro. |
Sinistro: | il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. |
Società/ Assicuratore: | l’impresa assicuratrice o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione. |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 1) Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione si intende prestata per gli infortuni che gli assicurati subiscano nell'espletamento della professione e/o attività dichiarata nello svolgimento di compiti e mansioni previsti dall'Università, presso le proprie sedi e/o presso le sedi di terzi, in relazione alle attività e competenze istituzionalmente previste, consentite o delegate, anche collaterali nessuna eccettuata o esclusa ed in genere tutto quanto non in contrasto con quanto previsto dal proprio ordinamento.
Art 2) Soggetti assicurati
Destinatari dell'assicurazione prestata dal presente contratto, di seguito denominati assicurati, sono i soggetti rientranti nei gruppi, tra quelli di seguito elencati, ed eventuali altre figure similari previste in futuro:
1. Volontari servizio civile
2. Specializzandi in medicina e chirurgia, limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca; specializzandi in altre discipline, per tutta l’attività di specializzazione;
3. Xxxxxxxxxx e assegnisti di ricerca
4. Borsisti
5. Professori a contratto
6. Collaboratori con attività coordinata e continuativa
7. Tirocinanti post lauream in varie discipline
8. Stagisti
9. Tesisti
10. Studenti inclusi studenti stranieri e dei corsi di perfezionamento
11. Studenti con attività amministrativa e ausiliaria della didattica a tempo parziale 12.Guidatori e trasportati degli automezzi di servizio del contraente
13.Dipendenti del contraente durante l'uso del mezzo proprio per motivi di servizio e/o missione ed eventuali trasportati il cui trasporto sia autorizzato dall'Ente stesso. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti
salendo o scendendo dal mezzo di trasporto
in caso di fermata del veicolo per guasto o incidente proprio o altrui
nonché durante le operazioni per la ripresa della marcia.
14.Dipendenti del contraente che svolgono la propria attività in telelavoro
Art. 3) Indennità assicurate
Per le categorie di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 dell'articolo precedente le indennità assicurate sono le seguenti:
• I.P. Euro 500.000,00
• Morte Euro 500.000,00
• Rimpatrio della salma Euro 2.500,00
Per la categoria di cui al punto 1 dell'articolo precedente le indennità assicurate sono le seguenti:
• I.P. Euro 330.000,00
• Morte Euro 330.000,00
• Xxxxxxxx spese ricovero a seguito infortunio Euro 5.000,00
• Rimpatrio della salma Euro 2.500,00
Per le categorie di cui ai punti 12 e 13 dell'articolo precedente le indennità assicurate sono le seguenti:
• I.P. Euro 361.000,00
• Morte Euro 361.000,00
• Xxxxxxxx spese ricovero a seguito infortunio Euro 5.000,00 (solo per gli assicurati di cui al punto 13)
• Rimpatrio della salma Euro 2.500,00
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di € 12.000.000.00. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 4) Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni sofferti:
alla guida di mezzi subacquei ed aerei
dal conducente di veicoli a motore in stato di ubriachezza
sotto influenza di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica ;
operazioni chirurgiche accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
pratica professionistica di qualsiasi sport.
Sono altresì esclusi gli infortuni verificatisi in occasione di:
delitti dolosi, tentati o compiuti dall'assicurato;
guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione (salvo quanto previsto dalla
condizione particolare "rischio guerra");
trasmutazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati e/o
radiazioni provocate dall’ accelerazione artificiale di particelle atomiche; tale
esclusione non si applica agli infortuni conseguenti all'utilizzo di apparecchiature scientifiche, di diagnosi e di cura.
salvo che l'assicurato provi che l'infortunio non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
Sono escluse dall’assicurazione le persone affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere.
Art. 5) Estensioni di garanzia
L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da:
Assideramento o congelamento
Folgorazioni
Colpi di sole, di calore e di freddo
Ubriachezza
Eventi naturali
Eventi sociopolitici, inclusi atti di terrorismo ed aggressioni compiute nei confronti dell’assicurato
E’ definito atto di terrorismo una qualsiasi azione violenta fatta con il supporto
dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da una persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico. L’assicurazione è operante anche per gli infortuni subiti dagli assicurati in seguito ad aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale, anche fuori dall’orario di lavoro e/o fuori dai luoghi di svolgimento di mandati o di incarichi, sempre che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva
Terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, slavine
Guida di veicoli e natanti in genere, a condizione che l’assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge
Scariche elettriche e contatti con corrosivi
Imprudenza, negligenza, colpa grave
Xxxxxx ed incoscienza o conseguenti a vertigini;
Sforzi muscolari ed ernie traumatiche, strappi muscolari derivanti da sforzo
Rottura tendine di Xxxxxxx e lesioni tendinee sottocutanee
Arenamento, naufragio, scomparsa del mezzo di trasporto
Infezioni e malattie conseguenti a morsi di animali e punture di insetti , punture vegetali
Sono considerati infortuni anche:
Asfissia, purché non dipendente da malattia
Avvelenamento o intossicazione da ingestione o da assorbimento di sostanze e le lesioni da contatto con sostanze corrosive
Annegamento
Ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o trattamenti medici resi necessari a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza
Infezioni derivanti in forma diretta ed esclusiva da infortuni
Art. 6) Limiti di età
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 80 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.
Art. 7) Limiti territoriali
La presente assicurazione è valida in tutto il mondo.
Art. 8) Determinazione del premio
Per le categorie di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 11, 14 dell'art. 2 il premio è calcolato moltiplicando il premio pro-capite applicato a ciascuna categoria di assicurati per il numero degli stessi.
Per la categoria di cui al punto 12 dell’art. 2 il premio è calcolato moltiplicando il premio unitario per singolo veicolo applicato al numero totale dei veicoli
Per la categoria di cui al punto 13 dell’art. 2 il premio è calcolato moltiplicando il premio unitario per singola missione applicato al numero totale delle missioni.
Il premio annuo di polizza è costituito da una rata pagata anticipatamente – pari al 70% del premio, calcolato sulla base dei dati iniziali forniti dall'Ente al perfezionamento del contratto – e da regolazioni annuali calcolate sui dati consuntivi.
Art. 9) Regolazione del premio
II contraente è esonerato dalla preventiva denuncia delle persone assicurate.
Per la identificazione delle stesse si farà riferimento alle risultanze della documentazione in possesso del contraente, che la società ha il diritto di verificare e controllare in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio.
Si da atto che il contraente provvederà all'invio dei dati necessari alla compagnia per il computo del premio di regolazione entro il termine di 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo di assicurazione annuo.
Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la società può fissargli un ulteriore termine, non minore di 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto ed a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la compagnia di agire giudizialmente e/o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione verranno pagate alla società entro 60 giorni dalla data di presentazione della suddetta appendice di regolazione.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 10) Obblighi in caso di sinistro
II termine utile per la denuncia dei sinistri alla società si intende fissato entro il termine di 30 giorni dall'evento o dal momento in cui gli uffici preposti all'assicurazione dall'Ente ne sono venuti a conoscenza.
Nel caso di morte l’avviso deve essere dato entro 15 giorni da quando il contraente ne ha avuto conoscenza.
L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici dell’assicuratore ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'assicurato stesso.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Art. 11) Criteri di indennizzo
L’assicuratore corrisponderà l’indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
Art. 12) Morte
Qualora l'infortunio abbia per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l’assicuratore liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.
Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'assicurato, gli eredi legittimi e/o testamentari. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari.
Art. 12 bis) Morte presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso di morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata. A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita e residuata, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre 2 anni dall'evento subito e, quindi, senza che si possano da parte della società invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento.
Art. 13) Invalidità Permanente - Tabella I.N.A.I.L.
Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l’assicuratore liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente applicando la tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista all'allegato 1 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. l124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipula del presente contratto, con rinuncia da parte della società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Anche per la valutazione delle lesioni e delle menomazioni non esplicitamente menzionate nella tabella sopraccitata si farà riferimento alla tabella di valutazione prevista dall'INAIL xx x.x.x. 00 xxxxxx 0000, x. 0000 x.x.x.
Xx xxxxxxx totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di perdita totale della vista, dell'udito o della voce verrà liquidato in importo pari al doppio di quello stabilito in base alla tabella di cui al d.p.r. 30 giugno 1965, n. l124 s.m.i. con il massimo del 100% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.
La percentuale di invalidità accertata con le modalità previste nel presente contratto sarà liquidata previa detrazione di una franchigia assoluta del 5%, ovverosia verrà liquidata la percentuale di invalidità permanente eccedente la predetta aliquota. Nel caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5% non verrà liquidato alcun indennizzo.*
Art. 14) Liquidazione dell'indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro trenta giorni.
Art. 15) Anticipo indennizzo
In tutti i casi in cui l'infortunio dia luogo ad un'invalidità permanente, la società si obbliga a riconoscere all'assicurato, dietro presentazione dei documenti giustificativi e previa visita da parte del medico fiduciario della compagnia stessa, un'anticipazione parziale per l'indennizzo, e ciò non prima che siano trascorsi 90 giorni dal giorno dell'evento infortunistico. L'anticipazione ha luogo nel caso in cui il grado d'invalidità permanente superi l'aliquota del venti per cento ed è limitata nella misura massima di un terzo dell'indennizzo valutabile allo stato, con riserva di successiva revisione e conguaglio.
Art. 16) Controversie sull’infortunio e collegio arbitrale
In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio e/o alla malattia, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale che risiede presso la città dell’assicurato. Il collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, e su istanza da una delle parti, dal Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell’assicurato.
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.
Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
Art. 17) Rinuncia al diritto di rivalsa
La società rinuncia a favore dell’assicurato o dei suoi aventi diritto, all’azione di rivalsa che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
Art. 18) Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'indennizzo, il contraente o la società possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni, nel caso in cui il recesso fosse esercitato dalla società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborserà la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 19) Gestione sinistri
Entro il limite di 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa, o dalla richiesta del contraente la società si impegna a fornire al contraente un tabulato con il dettaglio dei sinistri comprendente gli elementi identificativi di ciascuno di essi così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato per ciascun sinistro);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato per ciascun sinistro);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).
Decorso tale periodo l'Ente, in caso di inadempimento da parte della società, fisserà un nuovo termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale applicherà una penale di € 250,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle statistiche dal termine inizialmente stabilito. Sono fatte salve diverse esigenze da concordare fra le parti in caso di recesso per sinistro.
Qualora, in vigenza del contratto, l'assicurato rilevasse mutamenti nell'organizzazione della Gestione Sinistri tali da modificare le dichiarazioni sottoscritte all'atto dell'offerta per l'aggiudicazione del presente contratto, il premio relativo alla scadenza annuale precedente i mutamenti intervenuti si intenderà automaticamente diminuito in misura percentuale corrispondente all'eventuale minor numero dei punti che l'offerente avrebbe ottenuto all'atto della sottoscrizione dell'offerta per l'aggiudicazione. L’assicuratore provvederà, entro 30 giorni dalla richiesta scritta inviata dal contraente, al rimborso del maggior premio acquisito.
Art. 20) Esonero dichiarazioni altre assicurazioni
E' data facoltà al contraente e agli assicurati di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente e in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
La società, altresì, esonera il contraente e gli assicurati, dall’obbligo di comunicare infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del presente contratto o che dovessero in seguito sopravvenire
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 21) Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.
Art. 22) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del contraente e/o dell’assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso di validità delle polizze così come all’atto della sottoscrizione delle stesse, non possono comportare, se non per il caso di dolo, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, né la cessazione dell’assicurazione.
Art. 23) Aggravamento del rischio
Verificandosi un aggravamento del rischio tale per cui la situazione di rischio sopravvenuta presenti caratteri della novità e della permanenza, il contraente deve darne comunicazione alla società.
A parziale deroga dell’art. 1898 del Codice Civile, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società al momento della stipulazione del contratto non possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo né la cessazione dell’assicurazione, fermo restando il diritto della società a pretendere la differenza di premio così come convenuto. Tale differenza sarà calcolata tenuto conto del premio stabilito nel contratto e di quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al momento della stipulazione della polizza, secondo le tariffe a quel medesimo momento praticate.
Art. 24) Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio a decorrere dalla data di comunicazione del contraente o dell'assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 25) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 26) Giurisdizione e foro competente
Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza le parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste – esclusi gli Organismi di mediazione istituiti presso l’assicurato stesso – che inviterà l’altra parte ad aderire e a partecipare all’incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del d.lgs 28/2010, nel rispetto del regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del contraente o dell’assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro di Torino.
Art. 27) Rinvio alle norme di legge ed interpretazione del contratto
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sul contratto di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al contraente e/o agli assicurati.
Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.
La firma apposta dal contraente su moduli a stampa forniti dalla società vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 28) Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31 dicembre 2012. Il contraente pagherà tramite la propria Tesoreria:
a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1901 Codice Civile, entro sessanta giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
entro sessanta giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
entro sessanta giorni dalla data di consegna al broker e/o al contraente dell'appendice, il premio riferito all'eventuale precisazione e/o variazione e/o regolazione del premio.
Trascorsi i termini sopra indicati, compreso quello di prima annualità, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il termine di tolleranza di cui sopra, in deroga all'art. 1901 Codice Civile, è altresì operante qualora il contraente si avvalga della facoltà di prosecuzione del contratto e la comunicazione sia pervenuta alla società prima della scadenza del medesimo.
Art. 29) Durata dell’assicurazione
La presente polizza ha durata dalle ore 24 del 31 dicembre 2012 alle ore 24 del 31 dicembre 2016, senza tacito rinnovo a tale scadenza.
È comunque data facoltà al contraente di rescinderlo in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, a decorrere dal 31 dicembre 2013 mediante comunicazione raccomandata inviata all'altra parte almeno 60 giorni prima della data di scadenza interessata. È in facoltà dell'Amministrazione chiedere alla società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara. Pertanto la società si impegna a rinnovare l’assicurazione, senza opporre eccezione alcuna, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni; il relativo premio dovrà essere anticipato in via provvisoria dall'Amministrazione.
Art. 30) Adempimenti ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136
La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP n.
Qualora la società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L’Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La società si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vercelli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 31) Gestione del contratto
Si prende e si dà atto che la stesura e la gestione del contratto è affidata all’ATI AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers (con sede in Milano - Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0/00, Xxxxxxx xx Xxxxxx - Corso Marconi n. 10, intermediario iscritto al R.U.I. con matricola B000117871) – GENERAL BROKER SERVICE, in qualità di Intermediario assicurativo ai sensi del d.lgs. 209/2005, incaricata del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’Ente contraente.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell’ dell’Ente contraente dall’intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall’ dell’Ente contraente all’intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall’Intermediario, in nome e per conto dell’assicurato, all’assicuratore si intenderà come fatta dall’assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall’assicurato all’intermediario si intenderà come fatta all’assicuratore.
Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all’intermediario a spese dell’assicuratore.
L’attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell’Ente contraente e; il compenso dell’intermediario per lo svolgimento dell’incarico affidatogli sarà posto a carico delle compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva.
L’opera dell’intermediario sarà remunerata dall’assicuratore aggiudicatario nella misura del 10(dieci procento) del premio imponibile.
La società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal contraente con il citato intermediario, il contraente stesso comunicherà alla società il nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
Art. 32) Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la società e il contraente e/o l’assicurato devono essere fatte, per il tramite dell’Intermediario, per iscritto, a mezzo di raccomandata A/R, raccomandata a mano, telefax o e-mail.
Art. 33) Coassicurazione e delega (nell'eventualità di coassicurazione)
L’assicurazione è divisa per quote tra le società di seguito indicate:
…………………… …. % delegataria;
…………………… …. % coassicuratrice;
…………………… …. % coassicuratrice.
In caso di sinistro la società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla società delegataria, concorreranno nel pagamento dell’indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla società delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che l’intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria.
Pertanto la firma apposta dalla società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(SEMPRE OPERANTI SALVO OVE DIVERSAMENTE PREVISTO)
X. Xxxxxxx volo – limitatamente alle categorie 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, di cui all’articolo 2* L'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'assicurato subisca mentre effettua in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell'equipaggio) viaggi aerei su aeromobili (compresi gli elicotteri) da chiunque eserciti, tranne che da aeroclub. Il viaggio si intende iniziato con la salita a bordo dell'aeromobile e terminato con la discesa dallo stesso.
In caso di infortunio - o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza - che colpisca più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di:
• € 5.000.000,00 nel caso in cui gli assicurati viaggino a bordo di aeromobili di linea certificati per il trasporto pubblico di passeggeri che effettuino il servizio tra aeroporti stabiliti ad orari regolari e determinati.
• € 5.000.000,00 nel caso in cui gli assicurati non viaggino a bordo di aeromobili di linea certificati per il trasporto pubblico di passeggeri che effettuino il servizio tra aeroporti stabiliti ad orari regolari e determinati.
La somma complessiva che precede si intende unica per tutti gli assicurati della presente polizza e per tutte le polizze stipulate dal contraente con la società per il rischio infortuni.
Resta convenuto che € 5.000.000,00 rappresenta la somma complessiva massima indennizzabile dalla società per gli infortuni aeronautici così come definiti nel presente articolo di polizza.
Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importa la società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.
B. Rischio guerra
L’assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, da insurrezioni e/o rivoluzioni. L’assicurazione vale per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se e in quanto l’assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all’estero, in un paese sino ad allora in pace.
C. Mancinismo
In caso di constatato mancinismo le percentuali riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.
D. Malattie Professionali*
Limitatamente al rischio morte e invalidità permanente, l'assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali conseguenti a infortunio, incluse a titolo esemplificativo e non limitativo HIV ed Epatite, che si manifestano nel corso della validità del presente contratto e/o entro 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione della presente garanzia. Per malattie professionali si intendono sia quelle previste nella tabella allegato 4 al d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., sia qualsiasi altra malattia ivi non compresa, ma di cui sia comunque provata la derivazione dalla professione o per causa di servizio, con rinuncia da parte della società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.
Ai fini dell’efficacia della garanzia per le lesioni derivanti da HIV ed Epatite, l’assicurato dovrà documentare di aver rispettato le procedure e/o i protocolli vigenti in tema di accertamento delle infezioni derivanti da cause di servizio.
X. Xxxxxxxxx della salma
In caso di decesso dell'assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e la società rimborserà agli eredi legittimi o agli aventi diritto, le spese sostenute per il rientro della salma nel luogo di sepoltura entro l'esborso massimo di € 2.500,00 per sinistro.
F. Rischio in itinere – limitatamente alle categorie 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, di cui all’art. 2 Premesso che la copertura assicurativa opera, nell'ambito dell'attività descritta all'articolo 1 Oggetto dell'assicurazione, per gli infortuni avvenuti nel mondo intero, relativamente al rischio in itinere, la garanzia è limitata agli infortuni che gli assicurati possano subire durante: il tragitto dall'abitazione (anche occasionale) al luogo di lavoro o di esercizio dell'attività e viceversa;
2. il tragitto dalla sede dove viene svolta la loro attività fino al raggiungimento di altre sedi;
3. le missioni dall'abitazione (anche occasionale) e/o dalla sede in cui viene svolta l'attività al luogo della missione e viceversa.
Per missioni si intendono tutte le trasferte per le quali esista o registro formale o incarico scritto attestante la sede di esercizio dell'attività.
Relativamente alla categoria 12 e 13 durante l'uso del mezzo proprio per motivi di servizio o missione l'assicurazione vale altresì in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia del mezzo in caso di fermata a seguito di incidente stradale o guasto verificatosi durante il viaggio.
G. Estromissione di soggetti assicurati
La società prende atto che il contraente si riserva di richiedere l'esclusione dalla copertura di una o più categorie di soggetti assicurati. In tal caso, la richiesta di estromissione si intenderà quale cessazione di rischio ai sensi dell'art. 1896 Codice Civile e l'assicuratore provvederà, comunque, al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di cessazione di rischio.
H. Danni estetici
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia conseguenza sfregi o deturpazioni del viso di carattere estetico, non altrimenti indennizzabili, l’assicuratore rimborserà, fino alla concorrenza di € 10.000,00 le spese documentate, sostenute dall’assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico.
I. Rimborso spese di ricovero ospedaliero (ESCLUSIVAMENTE PER LE CATEGORIE PER LE QUALI È PREVISTA)
L’assicuratore autorizza il rimborso delle spese di ricovero ospedaliero rese necessarie da infortunio indennizzabile ai sensi della polizza e sostenute per onorari medici e chirurgici per rette di degenza in istituto di cura, diritti di sala operatoria e materiale d’intervento, accertamenti diagnostici, terapie fisiche, medicinali, trasporto in autoambulanza all’istituto di cura o all’ambulatorio.
Sono escluse dall’assicurazione le spese relative all’acquisto, alla manutenzione ed alla riparazione di apparecchi protesici e terapeutici nonché quelle relative alle cure dentarie.
Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione da parte dell’assicurato dei documenti giustificativi, fino alla concorrenza, per ogni sinistro, del limite massimo di € 5.000,00.
Se l’assicurato fruisce dell’assistenza sanitaria sociale, la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, per la parte di spesa non sostenuta dall’Ente assistenziale.
* CLAUSOLA OGGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA
COSTITUZIONE DEL PREMIO
Categorie assicurate | Xxxxxx assicurati a preventivo | Premio unitario imponibile | Premio unitario lordo |
1) Volontari del servizio civile | 0 | ||
2) Specializzandi in Medicina e Chirurgia ed altre discipline | 300 | ||
3) Xxxxxxxxxx e Assegnisti di ricerca | 469 | ||
4) Borsisti | 267 | ||
5) Professori a contratto | 230 | ||
6) Collaboratori con attività coordinata e continuativa | 18 | ||
7) Tirocinanti | 117 | ||
8) Stagisti | 930 | ||
9) Tesisti | 37 | ||
10) Studenti inclusi studenti stranieri e dei corsi di perfezionamento | 9614 | ||
11) Studenti con attività amministrativa e ausiliaria della didattica a tempo parziale | 153 | ||
12) Guidatori e trasportati su automezzi di servizio (N° dei mezzi assicurati) | 4 | ||
13) Dipendenti in missione (N° missioni annue) | 646 | ||
14) Dipendenti in telelavoro | 14 |
TOTALE |
Premio annuo anticipato, soggetto a regolazione annuale, pari al 70% del premio annuo sopra calcolato | |||
Premio imponibile | Accessori | Tasse | Premio lordo |
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
LE COASSICURATRICI |