Condizioni Generali di Vendita e Consegna
Condizioni Generali di Vendita e Consegna
I. Generalità
Le seguenti condizioni generali di vendita e di consegna sono valide per tutti i contratti con imprese, persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni separati di diritto pubblico. Esse diventano parte integrante del contratto di compravendita. Eventuali condizioni di acquisto contrastanti o divergenti o altre limitazioni poste dall’Acquirente non vengono riconosciute, a meno che nel caso particolare la Venditrice non ne abbia data espressamente conferma scritta.
II. Offerte e ordini
1. Per quanto riguarda il prezzo, la quantità, il termine e la possibilità di consegna le offerte della Venditrice non sono impegnative.
2. Gli ordini dell’Acquirente diventano impegnativi per la Venditrice con la conferma scritta o stampata da parte della Venditrice (anche fattura o bolla di consegna).
III. Prezzi
1. Si applicano i prezzi della Venditrice validi al momento della consegna.
2. Qualora nel periodo che intercorre tra la stipula del contratto e la consegna della merce, la Venditrice dovesse aumentare in generale i suoi prezzi, l’Acquirente è autorizzato a disdire il contratto entro 2 settimane dalla notifica dell’aumento stesso, a meno che l’aumento dei prezzi non sia dovuto esclusivamente ad un rialzo delle tariffe dei noli. Nel caso di contratti di fornitura protratti nel tempo (contratti ad esecuzione periodica) non vi è diritto alla disdetta.
3. Se il pagamento è concordato in valuta diversa (valuta estera) dall’euro (EUR), nell’emettere la fattura la Venditrice si riserva il diritto di ridurre o di aumentare il suo credito per prezzo d’acquisto in valuta estera, in modo che l’importo figurante in fattura equivalga al controvalore in euro, sulla base del cambio della valuta estera al momento della stipula del contratto.
4. Il peso per la fatturazione viene determinato nel punto di spedizione dello stabilimento della Venditrice, a meno che l’Acquirente non richieda a proprie spese che la merce venga pesata dall’ente ferroviario della stazione di partenza.
IV. Pagamenti
1. Il pagamento mediante cambiali è subordinato al consenso della Venditrice. La scadenza massima di una cambiale è di 90 giorni dalla data di fatturazione. A decorrere da 30 giorni dopo la data di fatturazione eventuali spese di sconto, spese di incasso, imposte di bollo ed altre spese vanno a carico dell’Acquirente.
2. Qualora sussistessero dubbi fondati sulla solvibilità dell’Acquirente e questi, nonostante una corrispondente richiesta, non fosse disposto ad effettuare un pagamento anticipato o a prestare un’adeguata garanzia di pagamento, la Venditrice, se non ha ancora eseguito forniture, è autorizzata a recedere dal contratto.
3. I pagamenti valgono come effettuati solo quando l’importo è definitivamente a disposizione della Venditrice su uno dei suoi conti.
4. La Venditrice si riserva il diritto di usare pagamenti a saldo degli importi delle fatture più vecchie, maggiorati dei costi e degli interessi di mora che si sono nel frattempo accumulati, e precisamente nel seguente ordine: costi, interessi, credito principale.
5. Si esclude ogni diritto dell’Acquirente a effettuare trattenute. L’Acquirente può ricorrere a compensa- zioni solo nel caso di crediti non contestati o legalmente determinati.
X. Xxxxxxxxx
0. La Venditrice fa sempre il possibile per effettuare le forniture al più presto. Non vi sono termini fissi di consegna.
2. Qualora venga invece concordato un termine fisso di consegna, l’Acquirente deve accettare, nel caso di una dilazione, una ragionevole proroga.
3. L’adempimento del contratto è subordinato al rifornimento corretto ed in tempi utili della Venditrice.
4. Per giorno di fornitura s’intende quello in cui la merce lascia lo stabilimento o un magazzino oppure, se questa data non può essere stabilita, il giorno in cui la merce viene messa a disposizione dell’Acquirente.
5. Per gli imballi messi a disposizione dalla Venditrice nonché per l’uso di autocisterne e container cisterne valgono speciali condizioni.
VI. Forza maggiore; impedimenti all’esecuzione del contratto
Casi di forza maggiore di qualsiasi genere, impreviste difficoltà aziendali, di trasporto o spedizione, guerra, atti terroristici, incendi, alluvioni, imprevista scarsità di manodopera, di materie prime e di prodotti ausiliari, carenza energetica, scioperi, serrate, disposizioni delle autorità o impedimenti di altra natura che non dipendono dal contraente tenuto alla prestazione, e che riducono, ritardano, ostacolano o impediscono la fabbricazione, la spedizione, la presa in consegna o il consumo della merce, esimono dall’impegno della fornitura o della presa in consegna per la durata e secondo l’entità dell’impedimento. Se, in seguito a casi di forza maggiore, la fornitura e/o la presa in consegna vengono dilazionate di oltre 8 settimane, i contraenti sono entrambi autorizzati a recedere dal contratto. Se le vengono a mancare del tutto o parzialmente le fonti di rifornimento, la Venditrice non è obbligata ad acquistare da fornitori non abituali. In tal caso la Venditrice ha il diritto, una volta tenuto conto del proprio fabbisogno, di suddividere i quantitativi di merce disponibile in considerazione del fabbisogno dei singoli clienti.
VII. Spedizione
1. La Venditrice si riserva la scelta della via e del tipo di spedizione. La maggiorazione dei costi di spedizione dovuta a particolari richieste dell’Acquirente va a carico di questi. Lo stesso vale per quanto concerne aumenti delle tariffe dei noli, maggiorazioni dei costi dovuti a deviazioni, spese di stoccaggio, ecc., che dovessero verificarsi dopo la stipula del contratto, sempre che non sia stata concordata una fornitura franco di porto.
2. Con la spedizione o, in caso di ritiro da parte dell’Acquirente, con il ricevimento della merce, il rischio per naufragio, perdita o deterioramento passa a carico dell’Acquirente.
VIII. Riservato dominio
1. Le merci divengono di proprietà dell’Acquirente soltanto dopo che questi ha assolto tutti gli impegni derivanti dal suo rapporto commerciale con la Venditrice, compresi debiti accessori, risarcimento dei danni, pagamento di assegni o cambiali. Il riservato dominio permane ancora nei casi in cui i singoli crediti della Venditrice vengano registrati in un conto corrente e ne venga effettuato e riconosciuto il saldo.
2. La Venditrice è autorizzata, senza dilazione o recesso dal contratto, ad esigere la restituzione della merce sottoposta a riservato dominio, qualora l’Acquirente sia in ritardo nell’adempimento dei suoi impegni verso la Venditrice. Il ritiro della merce sottoposta a riservato dominio comporta il recesso dal contratto solo quando questo venga esplicitamente dichiarato per iscritto dalla Venditrice. Se la Venditrice recede dal contratto, per tutto il periodo in cui ha ceduto l’uso della cosa può richiedere un compenso adeguato.
3. Lavorando la merce sottoposta a riservato dominio l’Acquirente opera per conto della Venditrice senza tuttavia poter avanzare nei confronti di questa alcuna pretesa per la lavorazione effettuata. Il diritto di proprietà della Venditrice si estende ai prodotti ottenuti dalla lavorazione della merce sottoposta a riservato dominio. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene lavorata assieme a merce di proprietà di terzi, o viene mescolata o unita a merce di proprietà di terzi, la Venditrice acquisisce il diritto di comproprietà sui prodotti così ottenuti in base alla proporzione tra i valori di fattura della merce in riservato dominio e quelli della merce di terzi. Se la merce in riservato dominio è mescolata o unita a merce principale dell’Acquirente, questi cede immediatamente alla Venditrice i suoi diritti di proprietà nei confronti del nuovo prodotto.
4. L’Acquirente s’impegna a conservare con cura la merce sottoposta a riservato dominio e a provvedere a proprie spese alla sua manutenzione e riparazione. Egli è tenuto inoltre ad assicurarla a proprie spese contro furti e danni con la diligenza del buon commerciante. Egli cede con ciò anticipatamente alla Venditrice qualsiasi diritto derivante dai contratti di assicurazione.
5. Finché adempie regolarmente ai suoi impegni verso la Venditrice, l’Acquirente è autorizzato a disporre, nell’ambito della normale gestione aziendale, della merce sottoposta a patto di riservato dominio. Questo non vale qualora tra l’Acquirente e i suoi clienti sia stato concordato e viga un divieto di cessione del credito relativo al prezzo di acquisto. L’Acquirente non è autorizzato a dare tale merce in pegno, a cederla in garanzia o a costituire su di essa vincoli di altro genere. In caso di vendita l’Acquirente deve subordinare il trasferimento di proprietà al completo pagamento della merce da parte del suo acquirente.
6. L’Acquirente cede in anticipo alla Venditrice, a garanzia di tutti i diritti spettanti nei suoi confronti in virtù del loro rapporto d’affari, qualsiasi diritto derivante dalla vendita della merce che viene sottoposta a patto di riservato dominio, unitamente a tutti i diritti accessori e garanzie, compresi assegni e cambiali. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene venduta insieme ad altre cose ad un prezzo globale, la cessione si limita alla quota proporzionale della fattura della Venditrice per la
merce sottoposta a riservato dominio unitamente venduta. Se vengono vendute merci di cui l’Acquirente ha la comproprietà di cui al punto 3, la cessione si limita a quella parte del credito che corrisponde alla quota di comproprietà della Venditrice. Se l’Acquirente utilizza la merce sottoposta a riservato dominio per trasformare dietro compenso merci di proprietà di terzi, dovrà cedere anticipatamente alla Venditrice a titolo di garanzia il diritto al compenso nei confronti di terzi. Finché assolve regolarmente i suoi impegni di pagamento l’Acquirente è autorizzato a riscuotere in proprio i crediti derivanti da una vendita ulteriore o dalla trasformazione della merce. Non è invece autorizzato a costituire pegni o a cessioni di nessun genere su questi crediti.
7. Qualora la Venditrice ritenga compromessa la realizzazione delle sue pretese, l’Acquirente ha l’obbligo di comunicare, su richiesta, la cessione ai propri acquirenti e di fornire alla Venditrice tutte le documentazioni ed informazioni necessarie. L’Acquirente è inoltre obbligato a comunicare tempesti- vamente alla Venditrice eventuali pretese di terzi sulla merce sottoposta a riservato dominio e su diritti ceduti.
8. Se il valore delle garanzie messe a disposizione della Venditrice supera di oltre il 20% il valore di quanto le spetta, la Venditrice è obbligata a restituire all’Acquirente, dietro richiesta di quest’ultimo, delle garanzie in misura equivalente. La Venditrice stessa può scegliere quali garanzie restituire.
IX. Risarcimento dei danni
1. Nel caso di un inadempimento non grave di un obbligo - anche di natura extracontrattuale -, dovuto a negligenza da parte della Venditrice, dei suoi dipendenti e di altre persone che agiscono in suo nome, l’Acquirente non è autorizzato a pretendere alcun risarcimento dei danni dalla Venditrice, dai suoi dipendenti e da altre persone che agiscono in suo nome, a meno che l’inadempimento non riguardi un obbligo di fondamentale importanza per la realizzazione del fine contrattuale.
2. La Venditrice risponde dei danni diretti e di quelli non prevedibili al momento della stipula del contratto solo nel caso in cui sia evidente che i danni suddetti siano imputabili a una grave colpa da parte della Venditrice, dei suoi dirigenti responsabili o di altre persone che agiscono in suo nome.
3. Le limitazioni menzionate qui sopra non sono valide per danni dovuti a lesioni alle persone. Restano valide le disposizioni di legge in materia di responsabilità come, ad esempio, la responsabilità in caso di rilascio di una garanzia o la legge in materia di responsabilità per i prodotti.
X. Contestazioni e reclami
1. Eventuali reclami vengono presi in considerazione solamente se notificati per iscritto immediatamente o al più tardi entro 14 giorni dalla consegna della merce, con l’indicazione del numero e della data di fattura, nonché dei numeri di contrassegno degli imballaggi, e corredati di documenti giustificativi, campioni e biglietti di controllo degli imballaggi.
2. Nel caso di vizi occulti il reclamo dev’essere inoltrato per iscritto subito dopo il loro accertamento. L’onere della prova del vizio occulto è carico dell’Acquirente.
3. La merce contestata può essere restituita soltanto dietro esplicito consenso della Venditrice.
XI. Diritti dell’Acquirente in caso di vizi
1. I diritti dell’Acquirente in caso di vizi sono limitati al diritto al conseguente adempimento. In caso di mancato adempimento da parte della Venditrice, l’Acquirente può richiedere una riduzione del prezzo d’acquisto o a sua scelta recedere dal contratto. Rimangono validi i diritti al risarcimento dei danni come previsto al punto IX. Sono esclusi i diritti dell’Acquirente dovuti ad eventuali oneri connessi al conseguente adempimento – in particolare spese di trasporto, pedaggio, manodopera e materiale –, se detti oneri aumentano poiché l’oggetto della fornitura sostitutiva è stato spedito in un luogo diverso dalla filiale dell’Acquirente, salvo che la spedizione non sia originariamente destinata ad altro indirizzo per l’impiego.
2. Se la garanzia comporta un regresso dell’Acquirente, in base al quale si sono fatti valere con esito positivo i diritti ai sensi delle disposizioni dell’acquisto di beni di consumo, i diritti di regresso rimangono validi per effetto delle norme sull’acquisto di beni di consumo. Al diritto di risarcimento dei danni si applica il punto IX.
3. L’Acquirente si impegna a denunciare senza indugio alla Venditrice, subito dopo esserne venuto a conoscenza, ogni caso di regresso esistente nella catena di fornitura. I diritti di regresso previsti dalla legge sussistono solamente nella misura in cui l’Acquirente non ha stipulato con il suo cliente accordi in deroga a quanto previsto dalla legge in materia di diritti in caso di vizi.
4. La stipulazione di una garanzia richiede la forma scritta. Una dichiarazione di garanzia è valida esclu- sivamente se questa descrive in misura sufficientemente chiara il contenuto della garanzia, la durata e l’ambito di applicazione territoriale della tutela.
XII. Prescrizione
1. I diritti connessi a vizi vanno in prescrizione dopo un anno dal termine iniziale previsto dalla legge, a meno che la merce non sia un prodotto che, conformemente al suo usuale modo d’impiego, sia stato utilizzato per la costruzione di un edificio e sia all’origine del vizio. In questo caso vanno in prescrizione dopo due anni dal termine iniziale previsto dalla legge. Restano valide le disposizioni di legge in materia di responsabilità e prescrizione come, ad esempio, la responsabilità nel rilascio di una garanzia, la responsabilità per comportamento con dolo e colpa grave, lesioni alle persone, inadem- pienza di obblighi contrattuali sostanziali, responsabilità ai sensi della legge in materia di responsabilità per i prodotti e regolamenti sull’acquisto di beni di consumo.
XIII. Natura del prodotto, consulenza tecnica, applicazione e lavorazione
1. Per natura del prodotto vale esclusivamente quanto indicato nelle descrizioni del prodotto, nelle speci- fiche e nei contrassegni della Venditrice. Dichiarazioni pubbliche, vanto di pregi e pubblicità non costi- tuiscono dati sulla natura della merce.
2. L’attività di consulenza tecnica della Venditrice, svolta a voce, per iscritto oppure tramite prove od esperimenti, ha luogo sulla scorta delle migliori conoscenze della Venditrice. Essa deve essere considerata tuttavia quale informazione senza alcun valore vincolante, anche per quanto concerne eventuali diritti di proprietà industriale di terzi, e non esime l’Acquirente da eseguire propri controlli die prodotti forniti dalla Venditrice allo scopo di stimarne l’idoneità o meno ai procedimenti ed ai fini previsti. L’applicazione, l’impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle possi- bilità di controllo della Venditrice e ricadono pertanto sotto l’esclusiva responsabilità dell’Acquirente.
XIV. Marchi di fabbrica
1. Non è consentito offrire o fornire a terzi in luogo dei prodotti della Venditrice prodotti sostitutivi, facendo riferimento ai suddetti prodotti, così come non è consentito mettere in relazione, in listini prezzi e in scritti commerciali analoghi, le denominazioni di prodotti della Venditrice, indifferentemente se protette o meno come marchi depositati, con la parola «sostituto» o raffrontarle con le denominazioni di prodotti sostitutivi.
2. Nell’impiego dei prodotti della Venditrice a fini di fabbricazione o trasformazione è inoltre proibito, senza precedente autorizzazione scritta della Venditrice, contrassegnare gli articoli con denominazioni di prodotti della Venditrice - in particolare con marchi di fabbrica - o farne citazione negli stampati o scritti pubblicitari allegati, in special modo quando si tratti di componenti. La fornitura di prodotti provvisti di marchio di fabbrica non è da intendersi quale autorizzazione all’uso di tale marchio per gli articoli fabbricati con i suddetti prodotti.
XV. Diritto applicabile, interpretazione di clausole, ecc.
1. È valido il diritto tedesco.
Si esclude l’applicazione delle leggi uniformi sulla vendita internazionale di beni mobili e sulla stipula di contratti internazionali di compravendita di beni mobili (17 giugno 1973) nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (11.04.1980).
2. Le clausole che rientrano nelle consuetudini commerciali devono essere esposte nei rispettivi termini incoterms (International Commercial Terms) vigenti.
3. Se è stato concordato che la Venditrice debba pagare i dazi doganali e le tasse d’importazione del paese di destinazione, gli eventuali aumenti che dovessero entrare in vigore tra la data di conferma d’ordine e la consegna della merce vanno a carico dell’Acquirente. A questi spetta pure l’onere di tutte le altre tasse, imposte e spese connesse al contratto di compravendita.
XVI. Luogo d’adempimento e foro competente. Clausola della validità
1. Il luogo di adempimento per la consegna è il rispettivo ufficio di spedizione; quello per il pagamento è Leverkusen.
2. Il foro competente per entrambi i contraenti è Colonia. La Venditrice è inoltre autorizzata a far valere i suoi diritti anche presso il luogo in cui ha sede l’Acquirente.
3. Se una o più clausole delle presenti condizioni di vendita e di consegna dovessero risultare comple- tamente o in parte non valide, questo non pregiudica la validità delle altre clausole né quella delle parti rimanenti delle clausole invalidate solo parzialmente. I contraenti sono tenuti a sostituire un regolamento invalidato con un regolamento valido che si avvicini al massimo al fine economico del regolamento invalidato.