DECRETO DIRETTORIALE
DECRETO DIRETTORIALE
N. 43 DEL 11/02/2020
OGGETTO: Transazione controversia E.S. e Veneto Lavoro. Approvazione schema di accordo transattivo e impegno di spesa.
Il Direttore
adotta
il provvedimento in oggetto repertoriato al n. 43 del 11/02/2020
Il Direttore Xxxxxxx Xxxxxx
(firma digitale)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DECRETO DIRETTORIALE
Oggetto: Transazione controversia E.S. e Veneto Lavoro. Approvazione schema di accordo transattivo e impegno di spesa.
Note per la trasparenza:Con il provvedimento viene approvato l’accordo transattivo e contestualmente si procede con l’impegno di spesa.
IL DIRETTORE
Premesso che:
- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 31/1998, quale ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, do tato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in confor mità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimen to delle funzioni di cui all’art. 13 della legge regionale n. 3/2009 (così come modificato dalla legge regionale n. 36/2018);
- la legge regionale n. 45/2017 ha individuato in Veneto Lavoro l'Ente regionale a cui com petono le funzioni di coordinamento e gestione dei servizi per l'impiego, comprese quelle del Collocamento Mirato, così come riformulate dalla disciplina statale di attuazione della Legge del 10 dicembre 2014, n. 183.
Considerato che:
- in data 25.02.2019 il sig. E.S. aderiva al Bando pubblicato dal Centro per l’Impiego (di se guito CPI) di Mirano per l’assunzione presso il Comune di Spinea di un operatore ammini strativo di categoria B a tempo pieno e determinato per il periodo dal 01.04.2019 al 31.05.2019;
- il sig.E.S. veniva inserito al terzo posto nella graduatoria degli idonei e, a seguito della ri nuncia dei primi due classificati, convocato dal Comune di Spinea per la prova orale;
- in occasione della prova orale, il Comune di Spinea, rilevando la mancanza del requisito della patente B, lo escludeva dalla graduatoria e, in seguito, assegnava ad un’altra candida ta il posto di lavoro;
- in data 10.05.2019 il sig. .E.S. per il tramite dell’avv. Xxxxxxx Xx Xxxx, contestava al Co mune di Spinea la mancata assunzione, lamentando che il possesso della patente B non era un requisito presente nel Bando;
- seguiva ulteriore comunicazione del 17.06.2019 dell’avv. Da Ruos indirizzata alla Xxxxxxx xxx Xxxxxx x xx XXX xx Xxxxxx, nella quale lamentava la responsabilità del CPI per il manca to inserimento del requisito del possesso della patente B nel Bando pubblicato e chiedeva per l’assistito il risarcimento del danno per la perdita economica asseritamente subita pari ad € 3.600,00 (ossia il compenso previsto per i due mesi di lavoro dal 01.04.2019 al 31.05.2019 a cui non ha potuto accedere), oltre ad € 300,00 a titolo di onorari per l’interven to legale;
- le Parti sono addivenute ad un accordo onde definire transattivamente ogni e qualsiasi pretesa e/o ragione e/o diritto, comunque connessi e/o dipendenti e/o relativi a quanto pre cede e, più in generale, a tutti i rapporti intercorsi tra il sig. E..S. e Veneto Lavoro (e dunque anche il Centro per l’Impiego di Mirano), nonchè il Comune di Spinea, quantificando un im porto complessivo lordo a favore del sig. E.S. pari ad € 1.500,00 (millecinqucento/00) a tito lo di risarcimento del danno subito per la mancata assunzione presso il comune di Spinea.
Visto:
- l’art. 8 della L. R. n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;
- l’art. 15 della L. R. n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 6 del Regolamento organizzativo di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;
- il D. Lgs. 23/6/2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi smi”;
- la Legge n. 160 del 27/12/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n.304 del 30/12/2019 (legge di bilancio 2020);
- il riscontro positivo al Decreto direttoriale n. 334 del 13/11/2019 “Adozione del bilancio di previsione 2020 – 2022 di Veneto Lavoro” comunicato con prot. n. 540560 – 840003 del13/12/2019 dalla Regione del Veneto, Direzione Lavoro – Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria.
Preso atto dei visti di regolarità procedurale e di copertura finanziaria.
DECRETA
- di approvare l’allegato A) lo schema di accordo transattivo;
- di istituire il capitolo di spesa nr. 341 “spese per risarcimento danni“ missione 15 program ma 01 U. 01.10.02.02.001, e di trasferire per competenza e per cassa risorse pari ad € 1.500,00 dal capitolo di spesa nr. 30 per poter procede con il presente provvedimento;
- di registrare a titolo di impegno di spesa la somma di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) a favore del sig. E.S. nel capitolo di spesa nr. 341 titolo 1 spese cor renti missione 15 programma 01 U. 01.10.02.02.001;
- di procedere alla relativa liquidazione e al pagamento entro il 28 febbraio 2020 della som ma complessiva di € 1.500,00 detratta la ritenuta d’acconto prevista per legge pari al 20% a favore di E.S., previa sottoscrizione per accettazione dell’atto di transazione secondo lo schema allegato al presente provvedimento.
Il Direttore Xxxxxxx Xxxxxx (firma digitale)
Allegato A) schema accordo transattivo
ACCORDO TRANSATTIVO
tra
Veneto Lavoro (P. IVA 03180130274), con sede legale in Mestre (VE), via Ca’ Xxxxxxxx n. 67/B, in persona del Direttore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, assistito dall’avv. Xxxxx Xxxxx del Foro di Treviso,
il sig.
e
xxx Xxxxxxxxxx x. 00/xxx,
Xxxxxx Xxxxxxxx (X.X. XXXXXX00X00X000X),
nato a Padova il
da una parte
08.07.1960
e
ivi residente in Padova,
assistito dall’avv. Manuela Da Ruos del Foro di
dall’altra parte
Premesso che
a) in data 25.02.2019 il sig. Xxxxxx Xxxxxxxx aderiva al Bando pubblicato dal Centro per l’Impiego di Mirano per l’assunzione presso il Comune di Spinea di un operatore amministrativo di categoria B a tempo pieno e determinato per il periodo dal 01.04.2019 al 31.05.2019;
Schiavon
b) il sig. veniva inserito al terzo posto nella graduatoria degli idonei e, a
seguito della rinuncia dei primi due classificati, il sig. dal Comune di Spinea per la prova orale;
c) in occasione della prova orale, il Comune di Spinea,
veniva convocato
Schiavon
rilevando la mancanza del
requisito della patente B in capo al sig. Xxxxxxxx, lo escludeva dalla graduatoria e, in seguito, assegnava ad un’altra candidata il posto di lavoro di cui alla lettera a);
d) in data 10.05.2019 il sig. Schiavon, per il tramite dell’avv. Xxxxxxx Xx Xxxx,
contestava al Comune di Spinea la mancata assunzione, lamentando che il possesso della patente B non era un requisito presente nel Bando;
Schiavon
e) seguiva ulteriore comunicazione del 17.06.2019 dell’avv. Da Ruos indirizzata alla Regione del Veneto e al Centro per l’Impiego di Mirano, nella quale lamentava la responsabilità del Centro per l’Impiego di Mirano per il mancato inserimento del requisito del possesso della patente B nel Bando pubblicato e chiedeva per il sig. il risarcimento del danno per la perdita economica asseritamente subita
pari ad € 3.600,00 (ossia il compenso previsto per i due mesi di lavoro dal 01.04.2019 al 31.05.2019 a cui non ha potuto accedere), oltre ad € 300,00 a titolo di onorari per l’intervento legale;
f) è parte della presente transazione Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione Veneto, che gestisce ed è responsabile dei Centri per l’Impiego della Regione Veneto (quindi anche del Centro per l’Impiego di Mirano);
g) le Parti – dopo lunga e analitica discussione – sono addivenute ad un accordo onde definire transattivamente ogni e qualsiasi pretesa e/o ragione e/o diritto, comunque connessi e/o dipendenti e/o relativi a quanto precede e, più in generale, a tutti i rapporti intercorsi tra il sig., Veneto Lavoro (e dunque anche il Centro per l’Impiego di Mirano), nonchè il Comune di Spinea.
***
TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1) Le Premesse costituiscono parte integrante sostanziale ed inscindibile del presente accordo.
2) Le Parti – definiti i reciproci crediti in via meramente transattiva, senza riconoscimento alcuno ed al solo fine di evitare l’alea di un giudizio – quantificano in
1
sig. Xxxxxx Xxxxxxxx
favore del un importo complessivo lordo pari ad Euro
1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata assunzione presso il Comune di Spinea dal 01.04.2019 al 31.05.2019.
Xxxxxx Xxxxxxxx
3) Veneto Lavoro corrisponderà al sig. (che accetta) la somma lorda
complessiva indicata al punto che precede, detratta la ritenuta d’acconto prevista per legge, e dunque l’importo netto di Euro 1.200,00 (milleduecento/00), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al sig. Xxxxxx Xxxxxxxx IBAN
_ entro il termine del 28 febbraio 2020.
Schiavon
4) A fronte del pagamento della somma sopra indicata, il sig. dichiara di
rinunciare nei confronti di Veneto Lavoro (e dunque anche del Centro per l’Impiego di Mirano) e del Comune di Spinea, ad ogni diritto e/o pretesa e/o ragione di credito anche di natura risarcitoria che trovi origine nei fatti, titoli o circostanze di cui alla premessa e/o che siano ad essi, anche indirettamente, connessi e/o collegati.
5) Con quanto sopra specificato, le Parti dichiarano e riconoscono che con il presente accordo e l’esatta esecuzione dello stesso hanno definito in via transattiva novativa – anche a titolo abdicativo – ogni reciproco diritto e/o pretesa e/o ragione di credito anche di natura retributiva e/o risarcitoria che trovi origine nei fatti, titoli o circostanze di cui alla premessa e/o che siano ad essi, anche indirettamente, connessi e/o collegati.
6) Sottoscrivono i procuratori delle parti, anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
7) La presente scrittura verrà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso. In tale ipotesi, le spese di registrazione saranno poste a carico della parte che risulterà inadempiente.
Letto, confermato e sottoscritto. Treviso, 21 gennaio 2020
Xxxxxx Xxxxxxxx
Veneto Lavoro
_
Avv. Xxxxxxx Xx Xxxx Xxx. Xxxxx Xxxxx
_
2
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la compatibilità dell'entrata, imputata:
numero | importo 2020 | importo 2021 | importo 2022 | |
tipologia capitolo | 20 | 1.500,00 | ||
tipologia capitolo | ||||
tipologia capitolo | ||||
tipologia capitolo | ||||
tipologia capitolo |
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno come da tabella seguente
numero | importo 2020 | imp. prenotaz. | importo 2021 | imp. prenotaz. | importo 2022 | imp. prenotaz. | |
programma capitolo | 1 341 | === 1.500,00 | === 203 | === | === | === | === |
programma capitolo | === | === | === | === | === | === | |
programma capitolo | === | === | === | === | === | === | |
programma capitolo | === | === | === | === | === | === | |
programma capitolo | === | === | === | === | === | === |
Il Funzionario Incaricato
U.O. 1 Bilancio, Affari generali e Approvvigionamenti Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
(firma digitale)
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 43 DEL 11/02/2020
OGGETTO: Transazione controversia E.S. e Veneto Lavoro. Approvazione schema di accordo transattivo e impegno di spesa. .
Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul sito di Veneto Lavoro, sezione <Pubblicità legale> <Provvedimenti recenti>, dal giorno 12/02/2020.
Il Funzionario Incaricato
U.O. 1 Bilancio, Affari generali e Approvvigionamenti Xxxxxx Xxxxxxxxx
(firma digitale)