Contract
ISTITUTO COMPRENSIVO “XXXXXXXX XXXXXXXXX” Xxx Xxxxxxxxx, 0 XXXXXX XX XXXXXXX (XX) tel. 0585/788353 fax 0585/788372 codice fiscale 91019490456 | xxxx000000@xxx.xxxxxxxxxx.xx xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx |
Criteri e i limiti per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni ( Approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n° 27 del 18/09/2015 )
(Integrato l’art.4 con Delibera n°71 del Consiglio d’Istituto del 16/05/2016)
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
Il Consiglio d’istituto, ai sensi dell’art.33 del DI. 44/2001, delibera i criteri e i limiti per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni. Tali contratti possono essere stipulati dalla scuola per l’attuazione di progetti contenuti nel piano dell’offerta formativa e deliberati dal Collegio dei docenti (art. 40
– DI. 44/2001), relativi ad attività di: .
Insegnamento
Formazione e aggiornamento
Consulenza
L’istituzione scolastica può stipulare i seguenti tipi di contratto:
Contratti di prestazione di lavoro autonomo con professionisti che abitualmente esercitano le attività prefigurate nel contratto;
Contratti di prestazione occasionale, quando rispetto al prestatore, che può anche essere un dipendente pubblico autorizzato dall’amministrazione di appartenenza, l’attività presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà.
I contratti possono essere stipulati a condizione che la scuola non disponga delle competenze specifiche e tecnico-professionali per lo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, o che risulti comunque l’impossibilità di avvalersi del personale della scuola.
Nel caso in cui il soggetto scelto sia un dipendente pubblico, deve essere acquisita dalla scuola l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza dello stesso, pena la nullità del contratto, salvo i casi di esenzione.
I contratti di prestazione d’opera non configurano, in nessun caso, rapporti di lavoro subordinato.
L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente.
la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata.
Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Art. 2 – Avviso
L'informazione circa i contratti che verranno conferiti ad esperti viene data con la pubblicazione di un Avviso all'albo ufficiale della scuola (Albo on line).
Nell’Avviso saranno indicati modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.
Per ciascun contratto deve essere specificato:
a) l'oggetto della prestazione
b) la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
c) il corrispettivo per la prestazione
d) i titoli e le esperienze richieste
e) le modalità di pagamento del corrispettivo;
f) le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le
g) condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione deve essere di natura temporanea.
I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all’Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola.
I contratti di cui si tratta, nel caso i n cui vengano stipulati con personale appartenente all’Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del XXXX 0000-0000.
I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico, salvo il caso di progetti pluriennali.
I contratti di cui al presente regolamento sono assoggettati al regime fiscale e previdenziale, in dipendenza della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola.
L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.Lgs.n.165/2001.
E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti/esperti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e l’oggetto dell’incarico. (il medesimo sarà inoltre pubblicato in forma elettronica nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet della scuola).
Art. 3 – Xxxxxx xxxxxxxxx
I candidati, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 2001, devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Ai sensi della normativa vigente l'utilizzo dell'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Art. 4 – Valutazione dei candidati e criteri di assegnazione
I contratti di prestazione d’opera verranno stipulati dal dirigente scolastico, coadiuvato da una commissione (formata dal DS o suo delegato e dai docenti responsabili del progetto/attività, se necessario da docenti esperti nel settore specifico o da referenti dell’organo collegiale che richiede il progetto) in base ai seguenti criteri:
Curriculum, titoli culturali e professionali, pubblicazioni debitamente documentate ed esperienze pregresse anche in ambito scolastico;
Progetto presentato dall’esperto e sua congruenza con la richiesta della scuola e gli obiettivi formativi specifici per i quali è richiesto l’intervento;
Valutazione del rapporto qualità/prezzo qualora sia possibile una comparazione di più offerte rispetto al medesimo progetto e compatibilità dei costi complessivi con le risorse finanziarie disponibili;
Esperienze precedenti di collaborazione con l’esperto che siano state valutate positivamente dalla scuola (teams docenti, organi collegiali, referenti e staff di direzione) o da altre istituzioni scolastiche;
Valutazione positiva della commissione.
Integrazione criteri stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni (Delibera n° 71 del 16/05/2016)
sentita la relazione della DS,
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità
l’approvazione delle seguente Griglia per l’attribuzione del punteggio per incarichi di Tecnico per la manutenzione di reti, attrezzature/software informatici, Collaudatore di reti, attrezzature/software informatici.
Xxxxxx ed Esperienze lavorative | Punteggio | Da compilare a cura del candidato |
Titolo professionale attinente la tipologia di incarico | Punti 5/100 Max 1 Titolo | |
Certificazioni competenze inerenti le TIC | Punti 5/100 per ogni certificaz. Max 5 certificazioni | |
Esperienza professionale nell’uso delle nuove tecnologie | Punti 5/100 per ogni a.s. Max 6 a.s. | |
Pregresse esperienze, in qualità di Collaudatore, in progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni informatiche per la didattica | Punti 10/100 per ogni esperienza Max. 4 esperienze |
Art. 5 – Doveri dell’esperto
L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
Concordare con la scuola il calendario delle attività e ogni eventuale variazione;
Osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
Presentare al termine dell’attività una dettagliata relazione a consuntivo e fornire alla scuola tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste per il pagamento.
Art. 6 – Responsabilità
L’esperto è responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili.
In base al contratto d’opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti, durante l’attività didattica curricolare, e in tal caso la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni.
In ogni caso, l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’istituzione scolastica per ogni intervento connesso all’incarico.
Per il periodo dell’incarico l’Esperto deve essere assicurato contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile (qualora l'esperto non abbia già una propria assicurazione) alle stesse condizioni e limiti previsti per il personale docente della scuola.
L’Esperto è tenuto a rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, DPR 62/2013.
L’Esperto è tenuto ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), adottato dall’Istituzione Scolastica.
L’Esperto è tenuto ad osservare la normativa sulla privacy ai sensi del D.lgs. 196 /2003 e s.m.i., sia per quanto riguarda gli alunni, sia per quanto riguarda informazioni riservate di cui venga a conoscenza in relazione all’incarico ricoperto.
Art. 7 – Procedura per la stipula del contratto
Il Dirigente scolastico, sulla base delle proposte e delle delibere degli Organi collegiali, verificata l’impossibilità di avvalersi di personale della scuola, pubblica all’albo l’Avviso relativo ai progetti per i quali si richiede a esperti esterni la disponibilità a collaborare.
L’Avviso deve indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che si intende stipulare. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
Il dirigente scolastico acquisisce agli atti la documentazione e ne verifica la compatibilità con il progetto della scuola.
Il dirigente scolastico, coadiuvato dalla commissione, fra più opzioni, valuta l’opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell’art. 32, CCNL comparto scuola, sottoscritto in data 29/11/2007.
Nel caso che, nell’ambito di un progetto/attività, un esperto e/o Associazione di provata competenza abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l’Istituto negli anni precedenti o con altri Istituti del territorio, il Dirigente può assegnare un titolo di preferenza all’esperto stesso.
Il dirigente scolastico, sentita la commissione, individua l’esperto da incaricare e, verificata la disponibilità finanziaria, stipula con lui specifico contratto.
Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica.
Qualora un Esperto/Ente esterno/Associazione/Agenzia Formativa presenti un progetto che venga approvato dagli O.O.C.C., e che preveda particolari competenze, in possesso dei professionisti o consulenti del Soggetto proponente il progetto stesso, oppure l’attività sia limitata ad una singola azione, si prescinde dall’Avviso pubblico e la commissione procede all’esame dei curricula presentati insieme al progetto. Il dirigente scolastico, in caso di valutazione positiva, stipula specifico contratto.
In caso di progetti finanziati da Enti Esterni, anche in rete con altre Scuole/Agenzie Formative/Associazioni ecc., che prevedono l’impiego nel progetto di risorse umane, in possesso delle specifiche competenze richieste, con rapporto di lavoro o di consulenza/collaborazione con tali Enti, si prescinde dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico e il dirigente scolastico, se assegnatario del finanziamento, stipula specifico contratto.
Art. 8 – Misura dei compensi
Il compenso attribuibile deve tener conto:
del tipo di attività, dell’impegno e delle competenze professionali richieste all’esperto esterno e/o Associazione
delle disponibilità finanziarie programmate.
Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione.
Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
È fatto divieto di anticipazione di somme.
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
La misura del compenso orario lordo, ovvero di quello forfetario da liquidare per le prestazioni di cui trattasi, effettuate dal personale estraneo alla scuola, non può superare i limiti previsti dalla normativa in vigore (D.I. 326/1995 e Circ. Min. Del Lavoro n°101/97 e s.mi.).
Il compenso orario lordo per il personale interno, è quello previsto dal CCNL 2006/2009.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx digitalmente