REGOLAMENTO DI ESERCIZIO TRA ENTE PROPRIETARIO – ENTE GESTORE - COMUNE
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO TRA ENTE PROPRIETARIO – ENTE GESTORE - COMUNE
COLLETTORI INTERCOMUNALI
Art. 1
Definizione di collettore intercomunale
Si intendono per collettori intercomunali le canalizzazioni che adducono all'impianto di depurazione, le acque nere, e di prima pioggia provenienti dalle reti comunali.
I collettori comprendono anche tutte le opere accessorie che rendono funzionale il sistema di adduzione come le stazioni di sollevamento, le camerette di derivazione, le paratoie di regolazione, gli sfioratori di piena, i misuratori di portata e quanto altro realizzato.
Art. 2
Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento ai collettori intercomunali
In fase di realizzazione del collettore, unitamente all’opera posso essere realizzate anche quelle opere necessarie a completare l'allacciamento, quali estendimenti o modifiche della rete fognaria, collegamenti con tubazioni e camerette, manufatti di sfioro.
La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta dell’Ente proprietario, che concede in comodato gratuito questi manufatti al Comune, sino alla messa a regime del Gestore Unico del servizio Idrico Integrato (SII).
Il Comune provvederà, sino alla messa a regime del Gestore Unico e SII, limitatamente a quelle opere necessarie all’allacciamento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Lo scarico delle acque bianche, eccedente la portata da avviare alla depurazione, provenienti dallo scaricatore di piena ubicato lungo la rete fognaria, le sue opere camerette e tubazioni o paratoie, si considerano sempre come tratto di fognatura comunale e rientra tra le opere di allacciamento del presente articolo.
Art. 3
Aree a disposizione dell’Ente proprietario
In fase di realizzazione del collettore, nel caso che il Comune conceda aree di sua proprietà, o suolo pubblico, a disposizione dell’Ente proprietario per ospitare parti dell’opera, queste vengono concesse in diritto di superficie perenne, nei limiti dello spazio occupato dall’opera, esenti da gravami o spese, in conformità a quanto prevede l’Accordo di Programma ATO.
Art. 4
Allacciamento ai collettori intercomunali
Ai collettori intercomunali dovranno essere addotte tutte le reti fognarie dei Comuni per i quali il
P.R.R.A. od il Piano d’Ambito prevede il collettamento all'impianto di depurazione intercomunale. L'allacciamento degli scarichi provenienti da qualsiasi insediamento ai collettori intercomunali è, di regola vietato.
Art. 5
Gestione manutenzione ed oneri relativi ai collettori intercomunali
La gestione l'esercizio ed il controllo delle strutture costituenti il collettore intercomunale sono a cura dell'Ente Gestore.
Lo scarico delle acque bianche, eccedente la portata da avviare alla depurazione, provenienti dallo scaricatore di piena ubicato lungo la rete fognaria, è considerato parte della rete fognaria comunale, escluso dalla gestione dell’Ente Gestore, sino alla messa a regime del SII.
Art. 6
Portata delle fognature comunali immesse nella rete dei collettori intercomunali
La rete di raccolta è stata dimensionata per smaltire le acque nere e di prima pioggia immesse salvo quanto previsto dall'art. 12. La somma delle portate di acque nere che ogni Comune potrà riversare nelle canalizzazioni intercomunali, non potrà superare il limite previsto come portata media su base annua e portata massima giornaliera per abitante equivalente.
Le misure delle portate effettivamente riversate da ogni Comune nei collettori intercomunali, saranno verificate dall'Ente Gestore nei punti di recapito delle fognature comunali nei collettori intercomunali nei quali saranno predisposti appositi misuratori di portata.
Art. 7
Norme per le immissioni delle fognature comunali nella rete dei collettori intercomunali
Tutte le fognature miste attualmente esistenti (in esercizio) potranno essere collegate alla rete dei collettori intercomunali, solo se prima dell'immissione nel collettore intercomunale, sarà realizzato un idoneo sfioratore con le caratteristiche previste dall'art. 12 della L.R. 62/85.
Le portate delle fognature miste che ogni Comune potrà immettere nella rete intercomunale, non dovranno in ogni caso superare il quantitativo fissato che sarà pari alla massima portata da avviare alla depurazione. In caso di Comuni con più di un'immissione della propria rete municipale nel collettore intercomunale, oltre alla verifica sulla quantità totale, ogni singola immissione dovrà essere congruente con la portata ammissibile prevista nel collettore ricevente.
Le opere di sfioro per la portata eccedente quella stabilita, ove non esistenti, saranno realizzate a cura dell'Ente Proprietario e concessi in comodato gratuito al Comune.
Il Comune si impegna, prima della messa in esercizio, con il supporto tecnico dell’Ente Proprietario, a richiedere idonea autorizzazione all'Ente competente.
Art. 8
Autorizzazione all'immissione delle fognature comunali nella rete dei collettori intercomunali
Come già indicato nell'art. 4, alla rete dei collettori intercomunali potranno essere allacciate solo fognature comunali dei Comuni di cui al P.R.R.A. o P.d.A., i cui scarichi saranno assoggettati ai limiti di accettabilità previsti dalla vigente normativa, salvo diverse disposizioni da parte dell'Ente Gestore del collettore intercomunale.
Ciascun Comune distintamente per ciascuna rete da allacciare, in sede di progettazione dell’opera, dovrà mettere a disposizione all’Ente proprietario delle reti dei collettori, la seguente documentazione:
a) strumenti urbanistici vigenti e adottati (stralcio dell'area interessata), fogli catastali, ecc.;
b) planimetria aggiornata dell'area servita e tracciato della condotta da allacciare alla rete intercomunale (possibilmente in scala 1:2000), posizionamento degli sfioratori di piena;
c) profilo relativo alla rete fognaria comunale esistente o in progetto, indicante dimensioni, pendenze delle condotte, con particolare e preciso riferimento alla canalizzazione di cui si richiede il collegamento ed a quelle secondarie che nella prima s'immettono;
d) relazione tecnica che riporti i seguenti dati:
• dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta d'autorizzazione, relativamente alla zona servita dal tratto fognario da allacciare;
• la portata media giornaliera, i consumi di acqua potabile e da pozzi privati;
• le industrie presenti nell'area interessata con i relativi dati, ove disponibili, sulla quantità e qualità delle acque scaricate;
e) qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione, es copia autorizzazioni allo scarico, ecc;
f) disegni relativi al pozzetto d'ispezione e del terminale ed eventuale sfioratore presente immediatamente prima dell'immissione nel collettore;
g) elenco delle strade, vie, piazze ecc. servite dalla fognatura in esame al fine di permettere l'individuazione delle utenze.
L'autorizzazione, che consiste nella approvazione del progetto dell’opera da parte dell’Ente Proprietario, sarà rilasciata previa acquisizione del parere da parte dell'Ente Gestore.
La relazione di progetto indicherà le modalità di attuazione indicando in particolare la portata massima da immettere nel collettore.
Concluse le opere, ed ottenute tutte le autorizzazioni all’esercizio ed allo scarico, ivi incluse le autorizzazioni a carico del Comune (es. sfioratore di piena), l'Ente Gestore procederà alla messa in servizio e l’avvio del collettamento, e ne darà comunicazione scritta a tutti gli Enti interessati.
Art. 9
Responsabilità dei Comuni allacciati alla rete dei collettori intercomunali
I Comuni, come prevede l’attuale normativa, e solo fino alla messa a regime del SII, essendo i titolari degli scarichi derivanti dalla rete fognaria di proprietà nei collettori intercomunali, sono garanti delle eventualità di portate maggiori ed al superamento dei limiti di accettabilità previsti dalla normativa.
Art. 10
Ispezione della rete dei collettori
L'Ente Gestore potrà disporre in ogni momento le ispezioni dei collettori intercomunali e delle reti fognarie del Comune, anche mediante l'uso di telecamere a circuito chiuso e rilevare tutte quelle circostanze da cui possa derivare un danno ai collettori medesimi e/o a terzi.
Art. 11
Allacciamenti diretti di scarichi civili
Come prescritto dal presente Regolamento, di norma, non è ammessa l'immissione diretta nei collettori intercomunali di singole unità immobiliari adibite ad uso civile o di servizio che invece devono essere addotte alla rete comunale più prossima.
In presenza di situazioni particolari: notevole distanza dalla rete fognaria comunale, necessità urgenti di risanamento igienico e/o idraulico, possono avvenire allacciamenti diretti ai collettori intercomunali, esclusivamente per acque nere provenienti da sistemi separati.
Il titolare dello scarico dovrà presentare domanda scritta al Comune competente per territorio, il quale, verificata l'impossibilità d'allacciare l'utenza alla rete comunale, sentito l'Ente Gestore e Proprietario, detterà le condizioni tecniche d'allacciamento. (v.DLGS 152/2006 art. 101 e 124) L'autorizzazione di cui al precedente comma viene rilasciata in via provvisoria xxxxxx sussisteranno le circostanze eccezionali previste dallo stesso articolo o per disposizioni della competente autorità comunale.
Nella autorizzazione devono essere prescritte tutte le eventuali precauzioni per evitare che un eventuale disservizio della Stazione di Sollevamento possa provocare un ritorno di reflui, mediante adozione di valvola a clapet e/o vasca di accumulo.
L'Ente Proprietario commissionerà le opere per l’allacciamento ad Impresa di sua fiducia, a cura e a spese del titolare le opere di allacciamento, al quale resteranno anche a carico le eventuali ristrutturazioni prescritte dalla rete interna dell'immobile da allacciare.
Le condizioni tecniche in base a cui sarà mantenuto lo scarico e quelle economiche per la prestazione da parte dell'Ente Gestore del servizio di collettamento e depurazione, saranno regolate da apposita convenzione.
L'Ente Gestore in funzione di motivate esigenze tecniche ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento le modifiche alle opere di allacciamento ed alle condizioni che regolano lo scarico. Qualora, per qualsiasi ragione si verificassero inconvenienti nei collettori intercomunali, che richiedessero temporanee interruzioni delle immissioni da parte dei privati, l'Ente Gestore potrà sospendere lo scarico per le necessarie riparazioni, senza che da parte dell'utente possa essere preteso alcun risarcimento.
Art. 12
Allacciamenti diretti di scarichi produttivi od assimilati ai civili
Per gli allacciamenti degli insediamenti di cui sopra, valgono le stesse prescrizioni di cui al precedente art. 11 e sono assoggettati alla disciplina di cui alla vigente normativa in materia di scarichi produttivi o di scarichi assimilati ai civili in pubblica fognatura.
Art. 13
Modifica delle reti interne
Qualsiasi intervento di costruzione e/o di modifica delle reti interne di fognatura di ciascuna unità immobiliare interessata all'allacciamento diretto ai collettori intercomunali, deve essere autorizzato dal Comune competente per territorio, sentito l'Ente Gestore
Art. 14
Diritto di passaggio condotta - Attraversamento proprietà private
Le aree attraversate dai canali collettori qualora non siano state acquisite dal Comune collettato, dovranno essere vincolate a servitù di condotta in maniera che l’Ente proprietario, attraverso l'Ente Gestore, nell'esercizio delle proprie funzioni, possa in qualsiasi momento eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione con preavviso al proprietario.
Il personale incaricato dall'Ente Gestore ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi sia con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.
L'Ente Gestore o l’Ente proprietario competente per territorio, si obbliga a risarcire il concedente degli eventuali danni arrecati alle coltivazioni o piantagioni o ai frutti pendenti.
Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione.
Art. 15
Collaborazione del Comune
Il Comune si impegna a concedere la massima collaborazione all’Ente proprietario ed all’Ente gestore per l’ottenimento dei risultati attesi per il controllo degli scarichi e delle portate, previsioni di nuovi insediamenti, problematiche della rete comunale, infiltrazioni di acque parassite, lavori sulle fognature.
Il Comune si impegna a prevedere opportuni vincoli in sede di pianificazione urbanistica a tutela delle aree interessate dal passaggio dei collettori intercomunali.
Art. 16
Validità del presente regolamento
Il presente regolamento ha validità immediata, e resterà in vigore sino alla sua abolizione da parte del regolamento del gestore unico del SII, da norme di legge o da espressa volontà delle parte.
Resta inteso che i patti e condizioni previste per l’uso e la concessione delle aree da parte dell’Ente proprietario, possono essere trasferite liberamente al soggetto che potrebbe subentrare nella proprietà delle reti ed impianti.