COMUNE DI MEDOLAGO
COMUNE DI MEDOLAGO
Provincia di Bergamo
UFFICIO SEGRETERIA
X.xxx X. Xxxxxxx, 2 – 00000 XXXXXXXX (Xx)
REGOLAMENTO
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 12.05.2008
Pubblicato all’albo pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, dal 23.05.2008 al 07.06.2008
IN VIGORE DAL GIORNO 08.06.2008
ART. 1
FINALITA’
1. Il presente regolamento è redatto in attuazione dell’art. 43 della Legge 449/97, dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 7 Legge 166/2002 e dell’art. 26 (contratti di sponsorizzazione) del D.Lgs 163/06.
2. Le iniziative di sponsorizzazione nonché gli accordi di collaborazione tendono a favorire l’innovazione dell’organizzazione e la realizzazione di economie di bilancio, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3. L’ambito di applicazione riguarda pertanto tutti i servizi del Comune, comprese la realizzazione di opere pubbliche connesse alla propria sfera di attività.
ART. 2
CONTENUTI DELLA SPONSORIZZAZIONE E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE
1. I contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese individuali, società, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale con qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l’interesse pubblico e con le finalità e competenze proprie del Comune.
2. La conclusione del contratto tende alla realizzazione o acquisizione a titolo gratuito di interventi, opere, forniture di beni e servizi, prestazioni o l’equivalente corrispettivo inerenti programmi di spesa ordinari o straordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’Ente. Il risultato della sponsorizzazione e/o dell’accordo di collaborazione si concretizza nella realizzazione di un’economia di bilancio, totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per il Comune, del previsto risultato da parte dello sponsor.
ART. 3
DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- Per contratto di sponsorizzazione e/o di accordo di collaborazione: un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor) che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione elencata nel precedente art. 2. Comma 2, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e/o marchio in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
- Per sponsorizzazione e/o di accordo di collaborazione: ogni contributo in beni, servizi, opere, prestazioni, interventi o corrispettivi monetari equivalenti (in tal caso sarà individuato un apposito capitolo di bilancio in entrata ai fini prefissati), provenienti da terzi a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e/o marchio aziendale;
- Per sponsor: il soggetto pubblico o privato che intende stipulare il contratto di sponsorizzazione;
- Per spazio pubblicitario: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messo a disposizione del Comune per la sua pubblicità.
ART. 4
PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR.
1. Il Responsabile del Settore/Area di competenza, in relazione ai singoli progetti e/o attività di competenza, in funzione dell’entità delle esigenze e delle finalità da perseguire, pubblica un bando o avviso pubblico, indicando tra l’altro le categorie di soggetti da interessare, attraverso il quale invita gli stessi soggetti alla stipula di contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione.
2. Del bando o dell’avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Comunale, inserito nel sito internet del Comune di Medolago.
3. Il bando o l’avviso devono contenere, in particolare, i seguenti dati:
- L’oggetto della sponsorizzazione e/o contratto di collaborazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione;
- L’esatta determinazione dell’offerta, beni o corrispettivi di cui agli articoli, precedenti, per lo spazio pubblicitario;
- Le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione;
4. L’offerta deve in ogni caso essere presentata in forma scritta ed indicare l’accettazione delle condizioni previste nel bando o avviso pubblico nonché quelle previste dal capitolato o progetto di sponsorizzazione.
5. L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
- L’inesistenza delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 689/81, ed ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- L’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- L’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
- L’esclusione della natura politica, sindacale, filosofica o religiosa del soggetto offerente;
- Il nome dell’eventuale rappresentante legale o della persona munita del potere di rappresentanza;
- L’eventuale qualificazione in caso di effettuazione di lavori pubblici;
- L’impegno da parte dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni;
- Altre attestazioni ritenute essenziali dal Responsabile del procedimento.
6. Le offerte sono valutate dall’Ufficio Comunale competente, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando od avviso pubblico.
7. Qualora tuttavia un soggetto pubblico o privato offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni o corrispettivi monetari equivalenti, al fine di rendere un servizio alla cittadinanza nei casi di urgenza comprovata oppure nel caso di mancanza di offerte a seguito del bando o avviso pubblico, previa istruttoria degli effetti benefici, la Giunta Comunale può autorizzare la redazione del contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione prescindendo, dalla procedura ordinaria descritta.
8. Il contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile dell’Area competente. In tale contratto viene anche autorizzata l’utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente indicato nel bando, avviso, capitolato o progetto di sponsorizzazione.
ART. 5
INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE.
1. Le iniziative di sponsorizzazione sono preventivamente individuate nell’ambito degli obiettivi di gestione assegnati al Responsabile del Settore. In alternativa, nel corso dell’anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al Responsabile del Settore per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base al presente regolamento.
ART. 6
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E/O ACCORDO DI COLLABORAZIONE.
1. La gestione della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
- L’individuazione dell’oggetto del contratto;
- La durata del contratto di sponsorizzazione;
- Valore della sponsorizzazione;
- Impegni e/o obblighi dello sponsee;
- Modalità di veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsor da parte dello sponsee;
- Impegni e/o obblighi dello sponsor;
- Lavori, servizi, ecc. da eseguire a corrispettivo dell’attività dello sponsee;
- Verifiche e controlli su attività dello sponsee;
- Verifiche e controlli su attività dello sponsor;
- Profili economici del rapporto contrattuale;
- Facoltà di recesso;
- Inadempimenti e risoluzione del contratto;
- Risoluzione controversie relative all’esecuzione del contratto;
- Spese e disposizioni contrattuali finali;
- Termine di realizzazione della sponsorizzazione.
ART. 7
UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE
1. Le somme previste nei capitoli interessati alle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione, che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerati risparmi di spesa.
ART. 8
DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI
1. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione qualora:
- Ritenga che ne potesse derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, ovvero tra le finalità istituzionali del Comune di Medolago e quelle dello sponsor;
- Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- La reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale;
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione riguardanti:
- Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- Pubblicità che possa offendere la dignità della persona, evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, offendere convinzioni religiose ed ideali, indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente;
- Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, di medicinali e cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica, di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- Messaggi offensivi in genere, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
ART. 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196;
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Medolago in persona del suo Sindaco pro- tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle nome vigenti dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
ART. 10
ASPETTI FISCALI
1. Il valore della fatturazione per la “sponsorizzazione” corrisponde all’importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (“spazio pubblicitario”) è pari all’importo specificato al comma 1.
ART. 11
VERIFICHE E CONTROLLI
1. Le sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte dell’Ufficio Comunale competente, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per quanto attinenti ai contenuti tecnici, quantitativi, qualitativi e temporali.
2. Le difformità emerse in sede di verifica sono tempestivamente notificate allo sponsor.
3. La notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
4. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui sono parte un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all’allegato I del D.Lgs 163/2006, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero i servizi di cui all’allegato II al D.Lgs n. 163/2006, ovvero le forniture disciplinate dal codice dei contratti, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
ART. 12
RISERVA ORGANIZZATIVA
1. La gestione delle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione è effettuata direttamente dall’Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento. E’ tuttavia facoltà dell’Ente, qualora lo ritenga opportuno o più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico o funzionale, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario. In tale eventualità, l’affidatario è scelto con procedura ad evidenza pubblica.
ART. 13
Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali.
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Il presente regolamento diventa esecutivo ed efficace con l’intervenuta esecutività delle deliberazione di approvazione e non necessita di duplice pubblicazione. Ogni successiva ed eventuale innovazione e/o variazione dello stesso, al fine di esplicare efficacia, deve essere formalmente recepita attraverso l’approvazione da parte dei medesimi organi competenti.