Contract
GARA A PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA, IN TRE LOTTI DISTINTI, PER L’AFFIDAMENTO, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI DI FASCIA MEDIA IN DIFFERENTI CONFIGURAZIONI, SERVIZI CONNESSI E DISPOSITIVI OPZIONALI, DA DESTINARE A DIVERSE STRUTTURE DELLA ATS SARDEGNA
ALLEGATO 6 – SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI DI FASCIA MEDIA DESTINATI A DIVERSE STRUTTURE DI ATS SARDEGNA. LOTTO CIG
TRA
Azienda per la Tutela della Salute, con sede legale in Sassari, nella xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00, Codice Fiscale 92005870909, Partita IVA 00935650903, in persona del Legale Rappresentante (di seguito e
per brevità, anche e solo “ATS Sardegna” e/o “Stazione Appaltante”),
E
-----------------------, sede legale in -------------, via -----------------, capitale sociale , iscritta al Registro delle Im-
prese presso la Camera di Commercio di ------------------al n. ------------, P. IVA , domiciliata ai fini del presente
atto in -----------, via -----------------, in persona del Legale Rappresentante , giusta poteri allo stesso conferiti
da (di seguito nominato, per brevità, anche e solo “Appaltatore” e/o “Fornitore”);
PREMESSO
a) che ATS Sardegna, con Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentata Acquisti e Logistica n. 676 del 11/02/2020, come modificata con determinazione n. 1013 del 24/02/2020, ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto di rilevanza comunitaria a procedura Aperta, in modalità telematica, destinata alla selezione di idonei operatori con i quali stipulare, in tre lotti distinti, un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett.
a) del D. Lgs. n. 50/2016, alle condizioni tutte fissate nell’Accordo stesso e senza successivo confronto competitivo, per la fornitura di Ecotomografi di fascia media in diverse configurazioni, servizi connessi e dispositivi opzionali;
b) che con determinazione n. del , ATS Sardegna ha approvato tutte le operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l’effetto, ha deliberato l’aggiudicazione della gara di cui all’oggetto;
c) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato (1°/2°/3°) aggiudicatario di tale gara, per il lotto
e, per l’effetto, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguen- temente obbligato ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati alle condizioni, con le modalità e nei termini ivi stabiliti e, pertanto, a dare esecuzione agli ordinativi di fornitura (appalti specifici) discendenti dall’Accordo stesso, sempre alle condizioni tutte previste nel presente Accordo e nei relativi Allegati;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dagli atti ivi richiamati e/o allegati, ivi com- preso il Capitolato Tecnico, nonché dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con il presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli ele- menti necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la corretta formulazione dell’offerta;
e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell’art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016, costituita dalla polizza fideiussoria distinta al n. , emessa in data dalla Compagnia/Istituto per un importo pari ad Euro
= (Euro / ), a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
f) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342, Codice Civile, di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Ac- cordo Quadro;
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti allegati: l’Allegato “A” (Capi- tolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Patto di Integrità di ATS Sardegna), l’Allegato “E” (Disciplinare di gara);
3. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2. DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. DEFINIZIONI
1. Il presente Accordo Quadro è regolato: a) da quanto previsto nell’Accordo Quadro stesso e nei documenti nello stes- so richiamati e/o allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore rela- tivamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; b) dalle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dalla restante normativa in materia di contratti pubblici; c) dalle norme del Co- dice Civile; d) per quanto non previsto e regolato dalle condizioni particolari di fornitura contenute nei documenti sopra indicati, dalle condizioni generali contenute nel Capitolato Generale d’Appalto per le forniture di beni e servizi di ATS Sardegna; e) dalle norme in materia di contabilità applicabili alla Stazione Appaltante; f) dal Patto di Integrità e dal Codi- ce di comportamento adottati dalla Stazione Appaltante;
2. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico della Stazione Appaltante e quanto dichiarato nell’offerta tecnica del Fornitore, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatta salva, comunque, l’ipotesi in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio di ATS Sardegna, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione del- la fornitura e dei servizi connessi ed accessori migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Nell’ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligato- rie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente atto e che fossero parzialmente o totalmente incom- patibili con le clausole dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante ed il Fornitore potranno negoziare e pattuire le ne- cessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo contempe- ramento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. Ferme restando le definizioni contenute nella documentazione di gara, nell’ambito del presente Accordo Quadro si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accor- do ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. iii) del D.lgs. 50/2016 concluso da ATS Sardegna, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, al fine di pattuire le clausole e modalità di affidamento degli appalti specifici discendenti dall’Accordo stesso, ivi incluse le relative quantità, per tutta la durata del medesimo;
b) Stazione Appaltante e/o ATS Sardegna: l’Azienda per la Tutela della Salute;
c) Fornitore e/o Appaltatore: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di Imprese risultato aggiudicata- rio della procedura aperta di cui in premessa e che, conseguentemente, sottoscrive l’Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso pattuito e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti di fornitura discendenti dall’Accordo medesi- mo alle condizioni fissate nel presente atto;
d) Appalto/i Specifico/i o Contratto di fornitura: il/i contratto/i discendente/i dall’Accordo Quadro, il cui affidamento si per- feziona con l’emissione ed invio al Fornitore, da parte di ATS Sardegna, di apposito/i Ordinativo/i di Fornitura avente ad
oggetto la fornitura di Ecotomografi, dispositivi accessori e servizi connessi o dispositivi opzionali, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro, nei relativi allegati e nel Disciplinare di gara;
e) servizi connessi: le attività relative all’installazione ed attività correlate nonché gli altri servizi descritti nel Capitolato Tecnico, il cui corrispettivo è incluso nel prezzo offerto dal Fornitore per l’esecuzione della fornitura;
f) data di accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica di conformità/collaudo e di conseguente accetta- zione della fornitura;
g) termini: i termini indicati nel presente Contratto si intendono come giorni solari/naturali consecutivi, laddove non diver- samente specificato nel presente atto; il giorno lavorativo, laddove espressamente indicato, si intende dal lunedì al ve- nerdì, esclusi sabato e festivi;
5. Le parti precisano e si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni principali, connesse ed accessorie vengono descritte nel presente atto in via riassuntiva, dichiarando espressamente di fare pieno ed integrale rinvio al contenuto del Capitolato tecnico (incluse le relative appendici), all’offerta tecnica del Fornitore ed agli altri documenti allegati e/o richiamati nel presente atto per tutto quanto in quest’ultimo non espressamente previsto.
ART. 3. OGGETTO E QUANTITATIVI DELL’ACCORDO QUADRO. APPALTI SPECIFICI.
1. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e modalità di affi- damento, da parte di ATS Sardegna, dei singoli Appalti Specifici e, pertanto, le condizioni e termini di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti discendenti dal presente Accordo, aventi ad oggetto la fornitura di Ecotomografi di fascia media destinati a diverse strutture e unità operative della Stazione Appaltante, nelle diverse configurazioni previste, oltre a servizi connessi e opzioni di estensione, il tutto alle condizioni espressamente stabilite nel presente atto e nei relativi Allegati. Il presente atto regola un accordo quadro con più operatori economici stipulato ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, e cioè un accordo quadro a condizioni fisse senza successivo confronto competitivo.
2. L’accordo quadro ha per oggetto l’affidamento dei seguenti appalti specifici di fornitura, sino alla concorrenza dei quantitativi massimi di beni di seguito indicati:
- (in caso di) Lotto 1: Fornitura di n. 45 ecotomografi multidisciplinari di fascia media, dispositivi accessori e servizi con- nessi;
- (in caso di) Lotto 2: Fornitura di n. 12 ecotomografi ginecologici di fascia media, dispositivi accessori e servizi connessi;
- (in caso di) Lotto 3: Fornitura di n. 13 ecotomografi cardiologici di fascia media, dispositivi accessori e servizi connessi
Le configurazioni richieste e i dispositivi accessori ordinabili dalla Stazione Appaltante sono meglio indicati e descritti in dettaglio nell’Allegato 1 – Capitolato tecnico.
3. Opzione di estensione quantitativi. Ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016, per tutti i lotti dell’Accordo Qua- dro è prevista una opzione di estensione in favore di ATS Sardegna per l’eventuale incremento dei quantitativi base in- dicati al precedente comma 2 e nel Capitolato Tecnico, sino alla concorrenza degli ulteriori quantitativi di seguito indicati:
- (in caso di) Lotto n. 1, ulteriore fornitura di n. 27 ecotomografi di fascia media in configurazione multidisciplinare, ulte- riori dispositivi opzionali e servizi connessi
- (in caso di) Lotto n. 2, ulteriore fornitura di n. 5 ecotomografi di fascia media in configurazione ginecologica, ulteriori dispositivi opzionali e servizi connessi
- (in caso di) Lotto n. 3, ulteriore fornitura di n. 5 ecotomografi di fascia media in configurazione cardiologica, ulteriori di- spositivi opzionali e servizi connessi
I beni e dispositivi oggetto di tale opzione di estensione, nonché le relative quantità, sono meglio indicati e descritti, in dettaglio, nell’Allegato 1–Capitolato Tecnico. Tutti i beni oggetto di tale eventuale opzione dovranno avere la medesima configurazione e caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature acquisite nel quantitativo base previsto. Tale op-
zione di estensione potrà essere esercitata dalla stazione appaltante nel termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipulazione del presente Accordo Quadro. Gli aggiudicatari prendono atto e accettano che tale facoltà di estensione dei quantitativi costituisce un’opzione in favore esclusivo di ATS Sardegna ai sensi dell’art. 1331 del cod. civ. La Stazione Appaltante, pertanto, non assume alcun obbligo di avvalersi di tale facoltà, e potrà quindi profittare o meno dell’opzione di estensione per assicurare le forniture di beni/servizi a qualunque Area Socio Sanitaria Locale di ATS, laddove lo ri- tenga opportuno e conforme all’interesse pubblico, entro il termine sopra indicato.
In caso di esercizio dell’opzione, verranno emessi ordinativi integrativi di fornitura alle stesse condizioni e prezzi previsti nel presente Accordo Quadro per i quantitativi base. L’opzione di estensione potrà essere esercitata anche solo per una parte dei quantitativi previsti.
4. Il quantitativo massimo degli appalti specifici affidati in virtù dell’accordo quadro è ripartito tra gli aggiudicatari, per ciascun lotto, come di seguito indicato. Il numero massimo degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro è determinato in n.3 aggiudicatari per ciascun lotto, a condizione che siano risultate in graduatoria n. 3 offerte valide e congrue per lotto. In tal caso la fornitura dei quantitativi di apparecchiature oggetto dell’Accordo saranno ripartite tra i n.3 aggiudicatari se- condo le seguenti percentuali: 50% al primo aggiudicatario in graduatoria, 30% al secondo aggiudicatario in graduatoria e 20% al terzo aggiudicatario in graduatoria. Nel caso di in cui il numero di offerte valide ricevute sia pari a 2, i quantita- tivi sono ripartiti tra gli aggiudicatari in misura pari al 60% al primo aggiudicatario in graduatoria e al 40% al secondo ag- giudicatario in graduatoria. In caso di unico aggiudicatario in graduatoria la percentuale è pari al 100%. Tutto ciò come da seguenti tabelle riepilogative:
Quantitativi base
LOTTO 1 | numero apparecchiature 1° aggiudicatario | numero apparecchiature 2° aggiudicatario | numero apparecchiature 3° aggiudicatario |
N.3 aggiudicatari | 23 | 13 | 9 |
N.2 aggiudicatari | 27 | 18 | -- |
N.1 aggiudicatario | 45 | -- | -- |
LOTTO 2 | numero apparecchiature 1° aggiudicatario | numero apparecchiature 2° aggiudicatario | numero apparecchiature 3° aggiudicatario |
N.3 aggiudicatari | 6 | 4 | 2 |
N.2 aggiudicatari | 8 | 4 | -- |
N.1 aggiudicatario | 12 | -- | --- |
LOTTO 3 | numero apparecchiature 1° aggiudicatario | numero apparecchiature 2° aggiudicatario | numero apparecchiature 3° aggiudicatario |
N.3 aggiudicatari | 7 | 4 | 2 |
N. 2 aggiudicatari | 9 | 4 | -- |
N. 1 aggiudicatario | 13 | -- | -- |
Per i Quantitativi opzionali è prevista, invece, la seguente ripartizione tra gli aggiudicatari dell’accordo quadro:
LOTTO 1 | numero apparecchiature 1° aggiudicatario | numero apparecchiature 2° aggiudicatario | numero apparecchiature 3° aggiudicatario |
N.3 aggiudicatari | 13 | 9 | 5 |
N.2 aggiudicatari | 17 | 10 | -- |
N.1 aggiudicatario | 27 | -- | -- |
LOTTO 2 | numero apparecchiature 1° aggiudicatario | numero apparecchiature 2° aggiudicatario | numero apparecchiature 3° aggiudicatario |
N.3 aggiudicatari | 3 | 2 | zero |
N.2 aggiudicatari | 3 | 2 | -- |
N.1 aggiudicatario | 5 | ---- | -- |
5. Xxxxx restando i quantitativi massimi sopra indicati, ATS Sardegna, durante il periodo di validità del presente Accordo Quadro, affiderà gli appalti di fornitura discendenti dall’Accordo medesimo (cd. Appalti Specifici) alle medesime condi- zioni economiche e tecnico prestazionali stabilite nel presente atto e nei relativi Allegati, come risultanti dall’aggiudicazione della gara di cui in premessa, senza un nuovo confronto competitivo, mediante l’emissione di appo- siti Ordinativi di Fornitura secondo il criterio della priorità della graduatoria di merito e, precisamente:
1) gli ordinativi di fornitura saranno emessi nei confronti del primo aggiudicatario dell’Accordo Quadro sino all’esaurimento del quantitativo previsto nell’Accordo Quadro per il predetto aggiudicatario;
2) successivamente all’esaurimento dei quantitativi stabiliti per il primo aggiudicatario, si emetteranno gli ordinativi di fornitura in favore dell’operatore economico secondo aggiudicatario sino all’esaurimento dei quantitativi fissati per quest’ultimo;
3) infine saranno emessi gli ordinativi di fornitura in favore del terzo aggiudicatario.
Solo in caso di motivate e oggettive esigenze cliniche della specialità/branca, la Stazione Appaltante si riserva di dero- gare alla condizione di esaurire primariamente i quantitativi dell’Operatore Economico primo aggiudicatario (ovvero del secondo in graduatoria) nell’affidamento degli ordinativi di fornitura, potendo in tal caso effettuare tali ordinativi anche nei confronti di qualsiasi altro aggiudicatario dell’Accordo Quadro, attingendo alla quota di ripartizione di quest’ultimo nel limite del 20% di tale quota. Esaurito tale quota in deroga la Stazione Appaltante potrà affidare gli appalti specifici esclu- sivamente secondo il criterio di priorità della graduatoria di merito. Nel rispetto di tali regole ATS Sardegna potrà, pertan- to, inviare ordinativi di fornitura ad uno o più fornitori.
6. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori che sono risultati aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali si impegnano, con la sottoscrizione del presente atto, a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura nello stesso previsti, che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell’Ordinativo di Fornitura inviato da ATS Sardegna, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto dell’Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati. Il Fornitore prescelto viene individuato secondo le regole indicate nel precedente comma 5.
7. Il Fornitore aggiudicatario,per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si impegna ad eseguire, in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici da parte di ATS Sardegna, le prestazioni specificate nel presente Accor- do Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’ordinativo di Fornitura emesso dalla Stazione Appaltante e, segnatamente, la fornitura di Ecotomografi di fascia media nelle diverse configurazioni previste, dei dispositivi accessori indicati nel Capi- tolato tecnico ed, inoltre, le forniture opzionali eventualmente richieste dalla stazione appaltante ai sensi del precedente comma 3.
8. Al fine di affidare un Appalto Specifico discendente dal presente Accordo Quadro, ATS Sardegna procede:
a. a definire l’oggetto del singolo appalto, del quantitativo e dell’importo contrattuale dello stesso, nel rispetto delle con- dizioni e termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;
b. all’affidamento dell’Appalto Specifico in favore del Fornitore individuato nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati al precedente comma 5, inviando allo stesso il relativo Ordinativo di Fornitura, sempre nel rispetto delle condizioni e termini di fornitura previste nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati, in tal modo perfezionando il contratto di fornitura.
9. Il Fornitore, nel dare esecuzione agli appalti specifici affidati in attuazione del presente Accordo Quadro, dovrà fornire prodotti e servizi conformi a tutte le caratteristiche minime, ed eventualmente migliorative, offerte per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
10. Modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’ipotesi in cui si renda necessario in corso di attuazione dell’Accordo Quadro, ATS Sardegna potrà, inoltre, imporre al Fornitore affidatario dell’Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, il tutto alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente atto e nei relativi Allegati.
11. (nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all’avvalimento) In conformità a quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D. Lgs. n° 50/2016, la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo pos- sesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego del- le risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine ATS Sardegna accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto del Contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento.
ARTICOLO 4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente atto, ovvero la minore durata conseguente all’esaurimento dei quantitativi base e opzionali stabiliti nel prece- dente articolo 3.
2. Nel caso in cui, alla scadenza della durata dell’Accordo Quadro sopra indicata, i quantitativi massimi indicati al com- ma precedente ed all’art. 3 non siano stati ancora esauriti, la durata dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata da ATS Sardegna fino ad ulteriori 6 (sei) mesi; ciò avverrà mediante comunicazione scritta, che verrà inviata ai Fornitori a mezzo PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine base. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale ATS Sardegna può affidare i singoli Appalti Specifici discendenti dall’Accordo stesso, mediante invio ai Fornitori aggiudicatari dei relativi Ordinativi di fornitura.
3. Con riferimento agli appalti specifici la durata dei relativi contratti di fornitura è commisurata alla durata delle presta- zioni di garanzia, assistenza e manutenzione full risk incluse nel prezzo di offerta, quali servizi connessi alle forniture, ed è pari pertanto a mesi 12 (dodici) dalla data di accettazione della fornitura (collaudo) od al maggior periodo di garanzia, assistenza e manutenzione full risk eventualmente offerto dal Fornitore per l’aggiudicazione dell’accordo quadro.
ART. 5. CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI.
1. Le forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura inviato da ATS Sardegna dovranno essere eseguite dal Fornito- re in conformità al Capitolato tecnico e/o nel rispetto delle condizioni migliorative eventualmente offerte in sede di gara, e dovranno essere consegnate ed installate esattamente nei luoghi e presso le unità operative indicate dalla Stazione Appaltante nell’Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna ed installazione di ciascuna fornitura oggetto del presente Accordo Quadro dovrà essere eseguita dal Fornitore entro i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui al par. 4 del Capitolato tecnico.
3. La consegna di ciascuna fornitura oggetto degli Appalti Specifici si intende comprensiva di ogni relativo onere e spe- sa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, conse- gna al piano, posa in opera ed asporto dell’imballaggio.
4. I servizi connessi di consegna, installazione, nonché le operazioni verifica di conformità (collaudo), dovranno essere svolti dal Fornitore secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione del- le penali di cui al par. 4 del Capitolato stesso. Il collaudo verrà effettuato dal Fornitore in contraddittorio con gli incaricati
di ATS Sardegna, previa relativa comunicazione inviata al Fornitore con un congruo anticipo, presso il luogo di conse- gna delle apparecchiature.
5. Il collaudo si intende superato solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico ed a quanto dichiarato dal Fornitore nell’offerta tecnica; tutti gli oneri e le spese del collaudo sono a carico del Fornitore.
6. In ipotesi di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale si intende e verrà considerata quale data di accet- tazione della fornitura. Nell’ipotesi di esito negativo del collaudo e/o nel caso di esito negativo delle verifiche di conformi- tà eventualmente eseguite dalla Stazione appaltante in corso d’opera, il Fornitore è obbligato a sostituire i beni non per- fettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività e prestazione necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico. Resta salvo il diritto di ATS Sarde- gna, a seguito di secondo od anche successivo collaudo con esito negativo, di risolvere il Contratto di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Unitamente ai servizi sopra indicati, il Fornitore si obbliga a prestare in favore della Stazione Appaltante anche gli ul- teriori servizi connessi all’esecuzione della fornitura e, precisamente, istruzione del personale utilizzatore, garanzia, as- sistenza e manutenzione “full risk”per il periodo minimo di mesi 12 (dodici) dalla data del collaudo positivo o per il maggior periodo eventualmente offerto in gara dal Fornitore. Tutti tali servizi connessi dovranno essere prestati con le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite, oltre che nel presente atto, nei paragrafi 3.3, 3.4 e 3.5 del Capitolato tecnico e, laddove migliorative, nell’offerta tecnica formulata dal Fornitore nel xxxxx xxxxx xxxx, xxxx l’applicazione delle penali indicate al par. 4 del Capitolato tecnico.
8. ATS Sardegna si riserva di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche in corso d’opera, per la verifica di conformità dell’esecuzione di ciascun singolo Appalto Specifico rispetto alle previsioni del pre- sente Accordo Quadro e dei suoi Allegati.
ART. 6. CORRISPETTIVI DEGLI APPALTI SPECIFICI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE.
1. I corrispettivi, IVA esclusa, dovuti al Fornitore da ATS Sardegna a titolo di prezzo per l’esecuzione di ciascun Appalto specifico affidato sulla base del presente Accordo Quadro, servizi connessi compresi, ivi inclusi i corrispettivi relativi alle forniture opzionali eventualmente affidate dalla Stazione Appaltante ai sensi del precedente art. 3 comma 3, sono indi- cati nell’offerta economica Allegato “C” al presente Accordo Quadro, che rappresentano quindi un vincolo per il fornitore. Il Fornitore, pertanto, prende atto e accetta che per la fornitura dei quantitativi opzionali eventualmente ordinati dalla stazione appaltante praticherà a ATS Sardegna, per tutto il periodo di validità dell’opzione in questione, gli stessi prezzi unitari offerti in gara per i quantitativi base.
2. I corrispettivi di cui al comma 1 sono dovuti dalla Stazione Appaltante successivamente all’esito positivo della verifica di conformità (collaudo) della prestazione, e cioè dalla data di accettazione della fornitura di ciascuna apparecchiatura come definita nel paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico. Ciascuna fattura verrà, pertanto, emessa dal Fornitore solo a se- guito del completamento delle prove e verifiche di collaudo con esito positivo, dopo l’emissione del verbale di collaudo contenente la data di accettazione della fornitura. Laddove la fattura venisse emessa in data antecedente, il termine di pagamento di seguito indicato decorrerà, in ogni ipotesi e per ogni effetto, dalla data del collaudo avvenuto con esito po- sitivo.
3. Le somme portate dalle fatture emesse come sopra indicato verranno corrisposte dalla ATS Sardegna al Fornitore secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante, previa verifica di conformità delle pre- stazioni erogate. In conformità a quanto previsto dall’art. 1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n. 244 e dalle successive normative e provvedimenti attuativi, tale fattura dovrà essere inviata esclusivamente in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attua- tivi, ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla ATS Sardegna a 30 (trenta) giorni dall’esito positivo della verifica di conformità (collaudo), ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 ed all’art. 113 bis D.Lgs. n. 50/2016, ed ac-
creditato sul conto corrente indicato dal Fornitore, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, in sede di presentazione della documentazione per la stipulazione del presente Accordo Quadro. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge citata e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati comunicati.
4. I corrispettivi indicati nel presente Accordo Quadro si riferiscono a forniture e servizi connessi prestati a perfetta rego- la d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall’osservanza di leggi e regolamenti, non- ché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo con- trattuale.
5. I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventuali- tà, facendosi carico l’aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo determinato come sopra.
6. La fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell’esecuzione delle forniture oggetto degli Appalti Specifici dovrà conte- nere il riferimento al presente Accordo Quadro ed all’ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione appaltante in esecu- zione dello stesso. Tale/i fattura/e dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG indicato nel Disciplinare di gara per il lotto/i relativi alla fornitura oggetto del presente atto o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dall’Amministrazione. Detto CIG (o il CUP laddove obbligatorio) dovrà, altresì, essere indicato dalla Stazione Appaltante nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini dell’ottemperanza agli obbli- ghi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni
7. (eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI) Nel caso in cui l’Aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla Mandataria, sia dalle Mandanti, nel ri- spetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate nel presente articolo.
8. La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. n° 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n° 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, Iva/E, procederà a verificare se il Beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra.
9. La Stazione Appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d’ufficio il Docu- mento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’Aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei di- pendenti.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a ATS Sardegna le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate ai fini della stipulazione del presente Accredito; in difet- to di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di Legge, il Fornitore non potrà solleva- re eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. (eventuale, in ipotesi di aggiudicazione ad un RTI) Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell’Accordo Quadro un R.T.I., le singole Imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle Società raggruppate nei confronti della Stazione Appaltante, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppa- mento Temporaneo di Imprese. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato ai precedenti commi, la de- scrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
12. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte della Stazione Appaltante dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ra- gione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante diret- tamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la Società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepiloga- tivo delle attività e delle competenze maturate dalle singole Imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le Imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.
13. Resta ben inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi connessi previsti nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nel presente atto, nel Capitolato Tecnico e nei restanti atti di garae/o dalla vigente normativa d’Appalto. Laddove il Fornitore si dovesse rende- re inadempiente a tale obbligo, i singoli Appalti Specifici e/o l’Accordo Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R da parte delle Stazione Appaltante.
14. L’importo dovuto dalla Stazione Appaltante per tale/i fattura/e potrà essere ridotto per somma corrispondente all’importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.
15. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di ATS Sardegna a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appal- tante di opporre al Cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplifi- cativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso in relazione all’ordinativo di fornitura. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ATS Sardegna. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo articolo 18 del presente Contratto.
16. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della Legge n° 190/2014 e le relative disposizioni di attuazione.
ARTICOLO 7. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE.
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con i corrispettivi indicati nel presente Accordo Quadro, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti specifici discendenti dall’Accordo stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le forniture/prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo quadro, nei relativi Allega- ti e negli Ordinativi di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative even- tualmente migliorative proposte in Offerta tecnica ed alle specifiche nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le pre- scrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se en- trate in vigore successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell’Offerta Economica – Allegato “C”, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di ulteriori compensi a tal titolo, nei confronti di ATS Sardegna, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:
a) impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di fornitu- ra secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei relativi allegati e, più in generale, nella documentazione di ga- ra;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI-EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione saranno eventualmente comunicate dalla Stazione Appaltante;
e) comunicare tempestivamente alle Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni inter- venute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
f) manlevare e tenere indenne ATS Sardegna da qualsivoglia conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
g) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui la Stazione Appaltante tratta informazioni classificate/riservate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
h) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai con- tratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Le attività necessarie per l’esecuzione delle forniture e la prestazione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, da svolgersi presso i presidi e le Unità Operative di ATS Sardegna, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei predetti Presidi ed UU.OO.; modalità e tempi dovranno comunque essere con- cordati con i Referenti della Stazione Appaltante. Il Fornitore, peraltro, prende atto ed accetta che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i presidi e le unità operative di ATS Sardegna continueranno ad essere uti- lizzati dal Personale della predetta Amministrazione e/o da Terzi autorizzati e/o dagli Utenti e, di conseguenza, dichiara sin d’ora di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle pre- stazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte presso detti Presidi e Unità Opera- tive.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso i Presidi e le UU.OO. di ATS Sardegna nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di ac- cesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire a ATS Sardegna di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria colla- borazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e direttive relative alla corretta esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici che dovessero essere eventualmente impartite da ATS Sardegna e si obbliga, altresì, a dare im- mediata comunicazione alla predetta Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle atti- vità contrattuali.
10. In conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti sti- pulati dal Fornitore per l’esecuzione delle prestazioni, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare a ATS Sardegna il nome del Sub-contraente, l’importo del Contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel xxxxx xxx xxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx essere comunicate alla Stazione Appaltante.
ART. 8. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni le- gislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla stipula del presente Contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condi- zioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi di Lavoro appli- cabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condi- zioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, inoltre, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i predetti Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi di Lavoro sopra indicati vincolano il Fornitore anche nell’ipotesi in cui questi non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro e dei sin- goli Appalti Specifici.
4. Restano fermi in capo al Fornitore gli oneri e le responsabilità di cui all’art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’ipotesi di subappalto.
ARTICOLO 9. PENALI.
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali del Fornitore che daranno luogo all’applicazione di penali, nonché la misura di tali penali, sono indicate e descritte nel paragrafo 5 del Capitolato tecnico.
ARTICOLO 10. CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI.
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecni- co dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore da ATS Sardegna.
2. In caso di contestazione di un inadempimento da parte di ATS Sardegna, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione le proprie deduzioni, supportate dalla necessaria documentazione a comprova di quanto asserito, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette de- duzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento, potranno es- sere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato stesso a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. ATS Sardegna potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto al Fornitore a qualsivoglia titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definiti- va disciplinata nel presente Accordo Quadro e/o di altre eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La Stazione Appaltante potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 11. GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ.
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipulazione del presente Accordo Quadro, il Fornitore stesso ha prestato, in favore di ATS Sardegna, garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, i cui estremi sono indicati nella premesse del presente Accordo Quadro.
2. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, en- tro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3. La predetta garanzia garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore in forza del presente Accordo Quadro e degli appalti specifici affidati in attuazione dell’Accordo stesso, inclusi quelli in relazione ai quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ATS Sardegna, fermo restando quanto previsto dal presente atto in relazione alle penali contrattuali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rim- borso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale nonché il rispetto degli im- pegni assunti con il Patto di Integrità, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: i) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il comple- tamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’esecutore; ii) il pagamento di quan- to dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comun- que presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del Contratto stesso.
0.Xx predetta garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e dei contratti di fornitura discendenti dall’Accordo medesimo, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecu- zione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dall’art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante nei confronti del Fornitore.
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi al- tra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della relativa richiesta inoltratagli da ATS Sardegna, a pena di risoluzione dell’Accordo quadro e dei contratti di fornitura.
7. Per quanto non previsto nei precedenti commi si fa integrale rinvio alla vigente normativa di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
8. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza dell’affidamento allo stesso della fornitura e dei servizi di cui agli appalti specifici discendenti dal presente Accordo Quadro, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l’adozione, nell’esecuzione di quanto previsto dall’appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone. Con la stipula del presente atto il Fornitore, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni re- sponsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ATS Sar- degna e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.
9. In particolare, con la stipula del presente Contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti del- la Stazione Appaltante a tenerla indenne e mallevarla da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. Il Fornitore, inoltre, provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell’assicurazione obbligato- ria per legge di tutti i tecnici da esso dipendenti.
10. In ipotesi di subappalto di parte delle prestazioni contrattuali il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere in- denne ATS Sardegna da qualsivoglia pretesa di Terzi per fatti e colpe imputabili al Subappaltatore o ai suoi Ausiliari.
ARTICOLO 12. RISOLUZIONE. RECESSO.
1. Ferme restando le specifiche ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto o da vigenti disposizioni di Xxxxx, ATS Sardegna, senza bisogno di intimare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto l’accordo Quadro e i singoli contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nelle seguenti ipotesi:
a) il Fornitore risultava, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla gara;
b) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
c) in tutte le ipotesi, qualora venisse accertata la non sussistenza ovvero la cessazione di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di cui in premessa, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
d) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ri- cevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
e) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, promosse con- tro ATS Sardegna in relazione a quanto prestato dal Fornitore in esecuzione dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti di fornitura;
f) qualora il Fornitore, in esecuzione dei contratti di fornitura discendenti dal presente Accordo Quadro, offra o fornisca prodotti/beni, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche mi- nime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
g) applicazione di penali oltre la misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro;
h) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto pre- visto dall’art. 71 del medesimo D.P.R.;
i) nel caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
j) in caso di avvalimento, laddove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9 , del D. Lgs. n. 50/2016;
k) nell’ipotesi in cui in relazione ad una o più apparecchiature oggetto dei contratti specifici si abbia un secondo od un successivo esito negativo del collaudo, la Stazione Appaltante potrà risolvere i predetti contratti specifici in tutto o in par- te relativamente alle apparecchiature non accettate;
l) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del Contratto sancito nel prosieguo del presente atto;
m) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell’Aggiudicatario descritte nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e, più in generale, nella documentazione allegata al presente atto e/o ivi richiamata siano espressa- mente prescritte e richieste al Fornitore a pena di risoluzione del Accordo Quadro o dei relativi contratti di fornitura;
n) in ogni caso, qualora si verifichino le ipotesi disciplinate e previste dall’art. 108, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. ATS Sardegna, senza bisogno di intimare alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente Accordo Quadro e gli appalti specifici discendenti dallo stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nelle seguenti ipotesi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto pre- visto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente ri- sultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla Legge;
3. Inoltre, ATS Sardegna potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei con- fronti del Fornitore o dei membri che compongono la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’Impresa con funzioni specifiche relative alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al precedente periodo è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto con- trattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014.
4. ATS Sardegna, laddove accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il pre- sente Accordo Quadro e/o con i contratti di fornitura, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione di tali addebiti al Fornitore, assegnando contestualmente un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdedu- zioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, ATS Sardegna ha la facoltà di dichiarare la risolu- zione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei contratti di fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto sol- tanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
6. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura la Stazione Appaltante avrà diritto di escute- re la garanzia prestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’Appalto specifi- co risolto. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In tutte le ipotesi, resta fermo il diritto di ATS Sardegna al risarcimento dell’eventuale ulteriore maggior danno.
7. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o dai contratti di fornitu- ra, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, nelle ipotesi di: a) giusta causa; b) reiterati inadempimenti del Fornitore.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ri- strutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.
Nei casi sopra indicati il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni contrattua- li correttamente eseguite, secondo i corrispettivi e condizioni previsti nel presente Accordo Quadro, rinunciando espres- samente, ora per allora, a far valere qualsivoglia ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore com- penso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
8. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, ATS Sardegna, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, potrà recedere dal presente Contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni oggetto del Contratto eseguite a regola d’arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzi- no (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Si fa rinvio, per il re- sto, a quanto disposto dal summenzionato art. 109.
9. Restano salve le ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto previste dalla normativa vigente in materia di contratti sti- pulati con le Stazioni Appaltanti pubbliche, nonché le ipotesi di risoluzione previste dalla normativa in materia di traccia- bilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 13. SUBAPPALTO.
(se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)
1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non po- trà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
(oppure, se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: .
(Laddove il Fornitore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, vale quanto indicato nei successivi commi)
2. L’Appaltatore si impegna a depositare presso ATS Sardegna, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del Contratto di subappalto che de- ve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il Subappaltatore; iv) se del caso, certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
3. In ipotesi di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, la Stazione Appaltante procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della predetta documentazione. La richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decor- rere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Accordo Quadro i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti ATS Sardegna revocherà l’autorizzazione.
5. Relativamente alle prestazioni affidate in subappalto: a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto; b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle pre- stazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il diret- tore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore
è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicu- rezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti di ATS Sardegna, della perfetta esecuzione del Accordo Quadro e dei contratti di fornitura anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti di ATS Sardegna dei danni che la predetta amministrazione e/o i terzi dovessero eventualmente subire per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le predette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne ATS Sardegna da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al Subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE 679/2016.
8. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti col- lettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del Su- bappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previden- ziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al
D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Ap- paltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltato- ri.
9. L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29, del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lettere a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussi- stenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
11. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al Subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al forni- tore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il Subappaltato- re o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richie- sta del Subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al Subappaltatore.
12. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’Impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del Subappaltatore, ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
13. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai commi precedenti, ATS Sardegna ha fa- coltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il nome del Subcontraente, l’importo del Contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
16. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3, dell’art. 105, del D. Lgs. n. 50/2016 tra cui le presta- zioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depo- sitati alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
17. Per quanto non precisato nei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105, del D.Lgs. n° 50/2016.
ARTICOLO 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro ed i contratti di fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, ATS Sardegna, fermo re- stando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e i contratti di fornitu- ra.
ART. 15. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali conseguenti alla stipulazione del presente Ac- cordo Quadro tra lo stesso e ATS Sardegna, ivi comprese quelle di bollo e registrazione. Rimangono in capo alla Sta- zione Appaltante gli oneri su di essa gravanti ai sensi della vigente normativa.
2. Laddove la registrazione sia effettuata da ATS Sardegna, la stessa comunica al Fornitore l’importo anticipato e il con- to corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, tale importo.
3. Poiché le prestazioni di cui al presente Contratto verranno effettuate dal Fornitore nell’esercizio di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, al presente Contratto dovrà essere applica- ta l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40, del D.P.R. n° 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ART. 16 FORO COMPETENTE.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra ATS Sardegna ed il Fornitore con riferimento alla stipulazione, in- terpretazione ed esecuzione del presente Accordo quadro e per ogni altra controversia relativa all’Accordo stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro ove ha sede legale l’Azienda per la Tutela della Salute.
ART. 17. RISERVATEZZA.
1. Il Fornitore e ATS Sardegna sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informa- zioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. Il Fornitore, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsi- asi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso e ATS Sardegna. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ATS Sardegna ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare dalle violazione degli obblighi anzidetti.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Accordo Quadro stipulato con ATS Sardegna, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di Legge.
6. IL Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti in materia.
ART. 18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo risultante dalle suc- cessive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta leggein merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in conformità alla previsione di cui all’art. 3, comma 9-bis della citata Legge n.136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente Accordo quadro e i contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, per l’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010,
n. 187, nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (attuale X.X.XX.) n. 8 del 18 no- vembre 2010.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsi- voglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui all’art. 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i Subappaltatori o i Subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Fornitore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli ob- blighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne da immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
6. ATS Sardegna verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un’apposita clausola con la quale il Subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Leg- ge citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a ATS Sardegna, oltre alle in- formazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, at- testante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che ATS Sardegna si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all’esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di con- tratto.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente an- che nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicati.
ART. 19. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITA’.
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento Aziendale adottato da ATS Sardegna con De- liberazione n. 501 del 29/06/2017, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, che costituisce specificazione ed integrazione delle disposizioni del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti, per quanto compatibili.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ATS Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro.
3. Al presente Contratto viene allegato sub “D”, per formarne patto integrante, il modello di Patto di Integrità adottato dal- la Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 6/11/2012, n. 190, destinato a regolare i comporta- menti degli Operatori Economici e del personale nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture.
4. Il Fornitore dichiara di aver preso visione di tale Patto di Integrità e di accettarne le relative clausole, impegnandosi ad operare nel rispetto dei principi e previsioni nello stesso contenute. In caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle clausole del Patto di Integrità, ATS Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 20. CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento delle obbligazioni previste nel presente Accordo quadro e nei contratti di fornitura da parte di ATS Sardegna non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, riservandosi la predetta Amministrazione di far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato dai contratti di fornitura o da eventuali accordi ope- rativi, attuativi o integrativi dell’Accordo stesso, continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti.
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Per ATS Sardegna Per il Fornitore
Il sottoscritto, nella sua qualità di Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata ed integrale conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere par- ticolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare speci- ficamente le clausole, patti e condizioni di seguito indicate: art. 2; art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10;
art. 11; art, 12; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19, art. 20.