Accordo di commercio
Traduzione1
Accordo di commercio
e di cooperazione economica
tra la Confederazione Svizzera e l’Ucraina
Concluso il 20 luglio 1995
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 19962
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° dicembre 1996
(Stato il 1° ottobre 1997)
0.946.297.671
La Confederazione Svizzera e
l’Ucraina,
qui di seguito definite «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono per lo sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposte a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti favorevoli allo sviluppo del commercio e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciati nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la coope razione in Europa (CSCE), firmato a Helsinki il 1° agosto 1975, e in altri documenti della CSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai prin cipi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
animate dal desiderio di istituire le condizioni favorevoli ad uno sviluppo concreto ed armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori d’interesse comune;
dichiarandosi pronte ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi determinanti, le possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;
decise a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamen tali del GATT;
consapevoli dello statuto della Svizzera in quanto Parte contraente all’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)3 e della partecipazione della Repubblica dell’Ucraina a tale Accordo in qualità di osservatore;
hanno convenuto, al fine di conseguire questi obiettivi, di concludere il seguente Accordo:
RU 1997 1682; FF 1196 I 581
1 Il testo originale francese è pubblicato nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 14 mar. 1996 (RU 1996 2538).
3 RS 0.632.20/.21
Art. 1 Obiettivo
1. L’obiettivo del presente Accordo è di istituire le condizioni quadro adeguate che consentano di condurre a buon fine gli scambi e le relazioni economiche tra le Parti contraenti. Le Parti contraenti s’impegnano, in particolare nell’ambito della loro legislazione e dei loro rispettivi obblighi, a sviluppare armoniosamente i loro scambi nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.
2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dalla CSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
Art. 2 GATT
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi sulla base della reciprocità e conformemente ai principi del GATT, quali la non discriminazione (NPF e trattamento nazionale) e la proporzionalità.
Art. 3 Trattamento della nazione più favorita (NPF)
1. Le Parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i dazi doganali e le tasse di qualsiasi genere riscossi all’importazione o all’esportazione di merci, o in rapporto con l’importazione o l’esportazione di merci, nonché le tasse e gli altri tributi riscossi direttamente o indi rettamente sulle merci importate o esportate, e per quanto riguarda le modalità di riscossione di tali dazi doganali, tasse e tributi nonché qualsiasi prescrizione e for malità relativa agli scambi commerciali.
2. Il paragrafo 1 non va inteso come obbligo per le Parti contraenti di far beneficiare l’altra Parte dei vantaggi e dei privilegi che essa concede:
– per agevolare il commercio frontaliero;
– allo scopo di creare un’unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito alla creazione di tale unione o zona, in applicazione dell’articolo XXIV del GATT4;
– ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT e di altri accordi internazio nali.
Art. 4 Non discriminazione
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
4 RS 0.632.21
Art. 5 Trattamento nazionale
Alle merci del territorio di una Parte contraente importate nel territorio dell’altra Parte è accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle merci analoghe di origine nazionale per quanto riguarda le tasse ed altri tributi interni, tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni riguardanti la vendita interna, l’offerta di vendita, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’uso.
Art. 6 Pagamenti
1. Sono esenti da qualsiasi restrizione, comprese le restrizioni d’accesso alle valute, i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi ed il trasferimento di tali paga menti sul territorio della Parte contraente del presente Accordo dove risiede il credi tore.
2. Le Parti contraenti si impegnano a non imporre restrizioni amministrative al cambio valutario per i doni, i rimborsi o le accettazioni di crediti a corto o medio termine che garantiscono transazioni commerciali alle quali partecipa un residente.
Art. 7 Altre condizioni commerciali
1. Le merci sono scambiate fra le parti di transazioni individuali ai prezzi di mer cato. In particolare le amministrazioni ufficiali e le aziende pubbliche acquistano o vendono i prodotti importati, rispettivamente esportati, fondandosi unicamente su considerazioni commerciali, e segnatamente in materia di prezzo, qualità e quantità; conformemente alla prassi commerciale abituale, offrono alle aziende dell’altra Parte contraente una possibilità adeguata di entrare in concorrenza con i partecipanti di tali transazioni.
2. Le Parti contraenti non possono esortare né incitare le parti di una transazione individuale ad impegnarsi in operazioni di compensazione.
Art. 8 Appalti pubblici
Le Parti contraenti si impegnano per sviluppare le condizioni per un’aggiudicazione libera e concorrenziale dei contratti di beni e servizi e collaborano a tal fine nell’ambito del Comitato misto.
Art. 9 Trasparenza
Ogni Parte contraente mette a disposizione dell’altra le sue leggi, i suoi regolamenti, le sue decisioni giudiziarie e amministrative che riguardano le attività commerciali in generale e tiene informata l’altra Parte di tutti i cambiamenti che possono inter- venire nella sua nomenclatura tariffaria o statistica.
Art. 10 Perturbazioni del mercato
1. Le Parti contraenti si consultano qualora le importazioni di determinate merci sul territorio di una di esse aumentino rispetto alla produzione nazionale o a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenziali.
2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo hanno lo scopo di tro vare soluzioni reciprocamente soddisfacenti; nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, esse si concludono al più tardi 30 giorni dopo la data della domanda scritta della Parte contraente interessata.
3. Se le Parti non giungono ad un accordo in applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Parte lesa può limitare le importazioni delle merci interessate nella misura e durante il periodo assolutamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudizio. In questo caso e dopo consultazione nell’ambito del Comitato misto, l’altra Parte con traente può derogare agli obblighi che le spettano in virtù del presente Accordo.
4. Qualora decidano di applicare i provvedimenti previsti nel paragrafo 3, le Parti contraenti conferiscono la priorità a quelli che meno pregiudicano l’esecuzione del presente Accordo.
Art. 11 Dumping
Se una delle Parti contraenti constata che un operatore economico dell’altra Parte contraente ricorre a pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT5 o dell’Accordo sull’applicazione dell’articolo VI del GATT6, essa può prendere ade guati provvedimenti per opporvisi.
Art. 12 Merci in transito
Le Parti contraenti s’impegnano a non prelevare tasse, diritti o altre tasse di uguale effetto, né a porre ostacoli amministrativi al transito delle merci sul loro territorio.
Art. 13 Proprietà intellettuale
1. Le Parti contraenti accordano e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale. Esse adottano e applicano provvedimenti adeguati, efficaci e non discriminatori al fine di proteggere tali diritti contro qualsiasi violazione e in particolare contro la contraffazione e la pirateria. Obblighi specifici delle Parti contraenti sono enunciati nell’appendice al presente Accordo.
2. Le Parti contraenti si conformano alle disposizioni materiali delle convenzioni multilaterali di cui all’articolo 2 della suddetta appendice e s’impegnano ad aderirvi, come pure ad altre convenzioni multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
5 RS 0.632.21
6 RS 0.632.233, 0.632.231.2
3. Nel settore della proprietà intellettuale, le Parti contraenti non accordano un trattamento meno favorevole ai cittadini dell’altra Parte contraente di quello accor dato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità derivanti da:
a) accordi bilaterali in vigore per una Parte contraente al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo;
b) accordi multilaterali esistenti o futuri, compresi gli accordi regionali relativi all’integrazione economica, ai quali le Parti contraenti non sono entrambe parte,
possono essere esonerati da tale obbligo, purché tale esonero non costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di cittadini dell’altra Parte contraente.
4. Qualora una Parte contraente concluda un accordo con un Paese terzo che vada oltre le esigenze del presente Accordo, questa Parte accorda, su domanda, una pro tezione dei diritti di proprietà intellettuale a condizioni equivalenti all’altra Parte contraente e intraprende seri negoziati a tale scopo.
5. Le Parti contraenti convengono delle modalità adeguate d’assistenza tecnica e di cooperazione tra le rispettive autorità. A tale scopo, esse coordinano gli sforzi con le organizzazioni internazionali interessate.
Art. 14 Deroghe
1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazioni commerciali, il presente Accordo non vieta alle Parti contraenti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela:
– della moralità pubblica;
– della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente;
– della proprietà intellettuale;
o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT7.
2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giu stificate dal disposto dell’articolo XXI del GATT.
Art. 15 Revisione dell’Accordo ed estensione del suo campo d’applicazione
1. Le Parti contraenti convengono di riesaminare le disposizioni del presente Accordo su domanda di una di esse. La revisione può vertere in particolare sulle clausole di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, al fine di assicurare una migliore protezione di tale diritti e di prevenire distorsioni commerciali dovute ai diritti di proprietà intellettuale o di porre rimedio a tali distorsioni.
7 RS 0.632.21
2. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a sviluppare ed approfondire le relazioni instaurate in virtù del presente Accordo e ad estenderle a settori non coperti da quest’ultimo, quali i servizi e gli investimenti. Ogni Parte contraente può sottoporre al Comitato misto domande motivate a tal fine.
Art. 16 Cooperazione economica
1. Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione eco nomica in settori di interesse comune.
2. Tale cooperazione economica ha tra gli altri scopi quello di:
– consolidare e diversificare i legami economici fra i due Paesi;
– contribuire allo sviluppo delle loro economie;
– aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati;
– favorire la collaborazione fra operatori economici al fine di promuovere le joint ventures, gli accordi sulla concessione di licenze e analoghe forme di cooperazione;
– promuovere gli adeguamenti strutturali in campo economico e consolidare la posizione dell’Ucraina in materia di politica commerciale;
– agevolare la partecipazione delle piccole e medie aziende agli scambi e alla cooperazione.
Art. 17 Comitato misto
1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere all’esecuzione dell’Ac cordo. È composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta sia necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente in Ucraina e in Svizzera. È presieduto, a turno, da ognuna delle Parti contraenti. Il Comitato stabilisce le sue regole procedurali durante la sua prima riunione.
2. Il Comitato misto deve in particolare:
– seguire l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo;
– esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di con tatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti;
– offrire un luogo di consultazioni per elaborare raccomandazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti;
– esaminare le questioni che riguardano gli scambi fra le Parti contraenti;
– valutare i progressi raggiunti ai fini dell’espansione degli scambi e della cooperazione fra i due Paesi;
– scambiare informazioni e previsioni commerciali, nonché informazioni ai sensi dell’articolo 9 (trasparenza);
– offrire un luogo di consultazioni ai sensi dell’articolo 10 (perturbazioni del mercato);
– offrire un luogo di consultazioni su problemi bilaterali o in funzione dell’evoluzione internazionale nell’ambito dei diritti di proprietà intellet tuale; queste consultazioni possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti;
– formulare ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti proposte di emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evo luzioni, nonché delle raccomandazioni a proposito del suo funzionamento e dell’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 15 (revi sione ed estensione);
– contribuire allo sviluppo della cooperazione economica in applicazione dell’articolo 16.
Art. 18 Consultazioni generali e procedura di reclamo
1. Ogni Parte contraente considera con favore qualsiasi domanda di consultazione presentata dall’altra Parte contraente e fornisce l’occasione adatta per procedere ad una consultazione a proposito di qualsiasi soggetto relativo al funzionamento del presente Accordo.
2. Qualora una Parte contraente ritenesse di essere o di poter essere privata di un vantaggio conferito dal presente Accordo, può sottoporre la questione al Comitato misto. Quest’ultimo prende rapidamente disposizioni al fine di esaminare la questio ne. Queste disposizioni possono includere il riferimento ad un comitato di esame formato di persone indipendenti scelte per la loro competenza e la loro integrità e nominate dal Comitato misto alle condizioni da lui decise. Il Comitato misto può fare alle Parti contraenti le raccomandazioni che gli sembrano appropriate.
Art. 19 Accesso ai tribunali
Xxxxxx il presente Accordo e senza discriminazione rispetto ai suoi cittadini, ogni Parte contraente s’impegna ad accordare alle persone fisiche e giuridiche dell’altra Parte contraente l’accesso ai tribunali e agli organi amministrativi competenti per difendere i loro diritti personali, i loro diritti di proprietà, compresi i diritti di pro prietà intellettuale, industriale e commerciale.
Art. 20 Applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein nella misura in cui tale Paese rimanga legato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale8.
8 RS 0.631.112.514
Art. 21 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l’adempimento delle condizioni costituzionali o delle altre condizioni legali richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 22 Denuncia
Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Il presente Accordo cessa di essere valido sei mesi dopo la data in cui detta Parte ha ricevuto la notifica.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Kiev, il 20 luglio 1995, in due esemplari originali in francese, ucraino e inglese. In caso di divergenza d’interpretazione vale il testo inglese.
Per il Per il
Consiglio federale svizzero: Governo dell’Ucraina:
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Appendice concernente l’articolo 13
Art. 1 Definizione e campo d’applicazione della protezione
Per «protezione della proprietà intellettuale» si intende in particolare la protezione del diritto d’autore e dei diritti affini, compresi i programmi per computer e le ban che dati, dei marchi di prodotti e di servizi, delle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine e i certificati a carattere specifico, dei brevetti d’inven zione, dei disegni e modelli industriali, delle topografie di circuiti integrati e delle informazioni segrete in materia di know-how.
Art. 2 Disposizioni materiali delle convenzioni internazionali
1. Conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 13 del presente Accordo, le Parti contraenti convengono di conformarsi alle disposizioni materiali delle seguenti con venzioni multilaterali:
– Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Xxxxxxxxx, 00000;
– Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere let terarie e artistiche (Atto di Parigi, 197110);
– Convenzione internazionale del 26 ottobre 196111 sulla protezione degli arti sti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma).
2. Le Parti contraenti convengono d’intraprendere rapidamente consultazioni di periti, su domanda di una di esse, sulle attività relative alle convenzioni internazio nali citate o future concernenti l’armonizzazione, l’amministrazione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sulle attività delle organizzazioni internazionali quali l’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) nonché sulle relazioni delle Parti con traenti con Paesi terzi nel settore della proprietà intellettuale.
Art. 3 Disposizioni materiali complementari Le Parti contraenti assicurano almeno quanto segue:
– una protezione adeguata ed efficace del diritto d’autore, compresi i pro grammi per computer e le banche dati, e dei diritti affini;
– una protezione adeguata ed efficace dei marchi di prodotti e di servizi, in particolare dei marchi conosciuti a livello internazionale;
9 RS 0.232.04
10 RS 0.231.15
11 RS 0.231.171
– mezzi adeguati ed efficaci per proteggere le indicazioni geografiche, com prese le denominazioni d’origine. Inoltre, le Parti contraenti convengono di concludere un accordo bilaterale sulla protezione delle indicazioni geografi che e delle denominazioni d’origine entro un termine di tre anni dal giorno della firma del presente Accordo;
– una protezione adeguata ed efficace dei disegni e modelli industriali, preve dendo segnatamente un periodo di protezione di quindici anni a partire dalla data di deposito;
– una protezione adeguata ed efficace dei brevetti d’invenzione in tutti i settori della tecnologia, ad un livello paragonabile a quello prevalente nell’Associa zione europea di libero scambio e, segnatamente, una durata di protezione di vent’anni a partire dalla data del deposito della domanda;
– una protezione adeguata ed efficace delle topografie di circuiti integrati;
– una protezione adeguata ed efficace di informazioni segrete in materia di know-how;
– le licenze obbligatorie in materia di brevetti non sono esclusive, né discrimi natorie; sottostanno ad una compensazione proporzionale al valore econo mico della licenza e possono essere oggetto di una revisione giudiziaria. L’estensione e la durata di una simile licenza sono limitate allo scopo per cui essa è stata rilasciata. Le licenze per non sfruttamento sono utilizzate unica mente nella misura necessaria per soddisfare l’approvvigionamento del mer cato locale a condizioni commerciali ragionevoli.
Art. 4 Acquisizione e mantenimento di diritti di proprietà intellettuale
1. Qualora l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia assoggettato al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di buona qualità, non discriminatorie, giuste ed eque. Esse non sono inutilmente complesse e costose e non comportano termini incongrui o dilazioni ingiustificate.
2. Le Parti contraenti aderiscono o mantengono la loro adesione ai seguenti accordi sulla registrazione internazionale:
– Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma, 196712);
– Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington, 197013);
– Accordo dell’Aia, concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali (Atto di Stoccolma, 196714);
– Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (197715);
12 RS 0.232.112.3
13 RS 0.232.141.1
14 RS 0.232.121.12
15 RS 0.232.145.1
– Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (Conven zione UPOV 196116).
Art. 5 Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti contraenti adottano nel loro diritto nazionale mezzi adeguati, efficaci e non discriminatori per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale al fine di garan tire una completa protezione dei diritti di proprietà intellettuale contro qualsiasi violazione. Questi mezzi comprendono sanzioni civili e penali per qualsiasi viola zione di un diritto di proprietà intellettuale che sottostà al presente Accordo e segna tamente l’ingiunzione, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto nonché provvedimenti cautelari, comprese misure inaudita altera parte.
2. I mezzi per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale sono non discriminatori, giusti ed equi. Non sono inutilmente complessi e costosi e non comportano termini incongrui o dilazioni ingiustificate.
3. Le decisioni amministrative prese in base alle procedure di cui nel presente arti colo possono essere oggetto di ricorso presso un’autorità giudiziaria o quasi giudi ziaria.
16 RS 0.232.161