CIG da Accordo Quadro 84550510D0)
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO E SELEZIONE PER IL SUCCESSIVO RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO CER (15.01.07) DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA NEI COMUNI SOCI DELLA SRR “CATANIA AREA METROPOLITANA”
(CIG da Accordo Quadro 84550510D0)
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Oggi in data _ con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge e da registrarsi in caso d’uso il Sig _, nato a
_ il C.F. , in qualità di
rappresentante legale della società _ con sede in in Via _, P.IVA aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di stoccaggio e selezione per il successivo recupero degli imballaggi in vetro (CER 15.01.07) prodotti nei comuni sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana” CIG da Accordo Quadro n. _ il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto della società
e
il Sig. , in qualità di Presidente del CdA della “SRR Catania Area Metropolitana”
premesso che
• la società è proprietaria in di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
• la società è titolare di autorizzazione
ed iscritta al Registro Provinciale per le Imprese che
svolgono operazioni di Recupero di Rifiuti Speciali non Pericolosi al n. e che esercita le attività presso l’impianto suindicato;
• i suddetti titoli autorizzativi enunciano puntualmente le tipologie merceologiche (C.E.R. 15.01.07) cui l’attività dell’impianto può fare riferimento;
• le frazioni di rifiuti urbani differenziati raccolti dai Contraenti sono identificabili con i C.E.R. riportati nella succitata autorizzazione;
• i Contraenti sono produttori di frazioni di rifiuti urbani con codice C.E.R. 15.01.07, provenienti dai servizi di raccolta differenziata espletati nel territorio comunale di propria competenza;
• la società ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare, in nome e per conto dei Contraenti, i servizi di cui all’art. 3 sui rifiuti urbani conferiti con codice C.E.R. 15.01.07.
• la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 attribuisce principalmente alla SRR Catania Area Metropolitana compiti, di carattere generale, di regolamentazione e controllo del servizio, nell'ambito territoriale di competenza, al fine di garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.
• la SRR Catania Area Metropolitana esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi e attiva, di concerto con i comuni soci e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.
• la SRR Catania Area Metropolitana ai sensi di quanto disposto dalla medesima sopra richiamata L. R. n. 9/2010 e, segnatamente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15: “le
S.R.R. … provvede ad individuare, sulla base del piano d’ambito e nel rispetto dell’articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto incaricato a svolgere il servizio per i comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto
normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad
opera dei singoli comuni. La stipula e la sottoscrizione del contratto particolareggiato relativo ai singoli comuni compresi nella S.R.R. hanno luogo fra la piattaforma e la singola Amministrazione Comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l’esatto adempimento del contratto”;
• che, in forza del Piano d’Ambito approvato, la S.R.R. “Catania Area Metropolitana” assicura la continuità della gestione, onde evitare interruzioni del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, e pertanto, ai fini che qui interessano, è tenuta ad assicurare la continuità del conferimento del materiale raccolto in maniera differenziata negli impianti all’uopo autorizzati;
• che in attuazione a quanto disposto dalla Direttiva n. 21378 del 14/05/2015 della Regione Siciliana è di competenza esclusiva della SRR la materia di pianificazione impiantistica dell’ambito e la fase finale di smaltimento dei rifiuti;
convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - (Premesse)
Le parti precisano che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto la premessa, gli atti di gara e i documenti prodotti dalla società .
Articolo 2 - (Oggetto del Contratto)
I Contraenti incaricano la società della fornitura dei servizi di cui all’art. 3 sui rifiuti urbani conferiti con codice C.E.R. 15.01.07. prodotti nei comuni sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana”.
Articolo 3 - (Servizi e obblighi da rendersi da parte della società aggiudicataria)
La società si impegna a ricevere i rifiuti con codici CER 15.01.07 e, provvede ad eseguire lo stoccaggio e l’eventuale selezione, nel rispetto delle quantità previsionali di cui alla convenzione in essere con Coreve.
La selezione del rifiuto (CER 15.01.07) conferito dovrà essere eseguita solamente se
espressamente richiesta dal Comune conferitore ovvero dalla SRR “Catania Area Metropolitana”.
Ai comuni che non fanno esplicita richiesta del servizio di selezione, verrà eseguito solo il servizio di stoccaggio, ed a tali comuni verrà applicato solamente il costo del servizio di stoccaggio.
La società dovrà avere uno spazio autorizzato per gli imballaggi in vetro, prospiciente l’area di deposito dovrà essere disponibile uno spazio adeguato per l’accesso ed il carico dei mezzi pesanti inviati da CoReVe e tale che le manovre degli automezzi stessi siano eseguite senza rischi per la sicurezza del personale e senza compromettere la qualità del vetro (rischio di aumento della frazione fine per frantumazione).
E’ vietato l’utilizzo di vasche interrate come pure l’utilizzo di rampe per lo scarico.
La società deve essere dotata di collegamento internet e il personale addetto deve essere dotato di tablet o strumenti equipollenti per le riprese fotografiche.
La Società _ deve disporre di pesa idonea alla pesatura di autotreni e autoarticolati. La procedura alla ricezione del materiale deve articolarsi come segue:
- il servizio di accettazione del materiale dovrà verificare che il vettore risulti autorizzato al trasporto che sta eseguendo accertando l’inserimento del medesimo nell’autorizzazione rilasciata dall’Albo Gestore Rifiuti;
- il servizio di accettazione dovrà verificare attraverso una valutazione visiva se il materiale trasportato corrisponde a quanto rappresentato nel FIR di accompagnamento;
- il personale addetto all’accettazione dovrà verificare la conformità del formulario e sua registrazione, computo dei quantitativi mensili conferiti da ciascun comune.
Su richiesta della CoReVe, per il tramite della scrivente SRR, la Società
dovrà rendere disponibili un certo numero di scarrabili del volume di
30 mc.
Il vetro una volta scaricato dagli automezzi provenienti dai comuni soci, non deve essere più movimentato fino al momento in cui si procede al caricamento dei mezzi inviati dal CoReVe. Per il carico degli automezzi inviati dalla Società designata da CoReVe deve essere utilizzata una pala meccanica, avente alzata non inferiore a 4,30 metri (ottenibile anche utilizzando rialzi, pedane anche mobili, etc.). La pala non deve salire con ruote o cingoli sui cumuli di materiale. E’ vietato l’utilizzo di ragni, polipi etc. per il carico degli automezzi.
Il rifiuto di imballaggi di vetro deve essere caricato sugli automezzi inviati dal CoReVe senza favorire in alcun modo la frantumazione del materiale. Il carico si considera comunque completato una volta che i rifiuti di imballaggio di vetro abbiano raggiunto il limite superiore della parete del cassone dell’automezzo, indipendentemente dal peso effettivamente caricato che può essere anche inferiore alle 30 tonnellate. In via del tutto indicativa la capacità massima di carico è data dalla cubatura del cassone moltiplicata per il peso specifico medio tipico del vetro nel cassone pari a 600 kg/mc. In tutti i casi devono essere sempre rispettati i limiti di carico e ingombro massimi previsti dalla normativa vigente sui trasporti.
La Società _ deve contrastare e tempestivamente segnalare alla SRR “Catania Area Metropolitana” eventuali richieste ricevute dal trasportatore o da addetti della Società indicata da CoReVe per indurre alla frantumazione del materiale o alla violazione delle regole sopra riportate, che devono essere esposte in maniera visibile nell’area di carico.
Il programma dei ritiri dei rifiuti di imballaggi di vetro sarà concordato tra la società Società
e la società indicata da CoReVe.
La Società dovrà provvedere alla compilazione del formulario in
uscita.
La Società _ dovrà garantire il libero accesso al personale della SRR
“Catania Area Metropolitana”, dei Comuni soci e del CoReVe e agli addetti di aziende terze incaricate da Coreve a verificare lo stato qualitativo del materiale ritirato e/o il corretto svolgimento delle attività previste dal presente contratto.
Entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese la Società dovrà trasmettere per mail alla SRR “Catania Area Metropolitana”, ai Comuni soci e alla Coreve:
• un tabulato riepilogativo in formato elettronico excel dei conferimenti che sono stati eseguiti;
• copia di tutti i relativi formulari in ingresso;
• un tabulato riepilogativo in formato elettronico excel dei ritiri effettuati dall’azienda incaricata da Coreve;
• copia di tutti i relativi formulari in uscita.
La Società _ tiene indenne la SRR ed il Comune conferitore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalle attività sopra indicate.
La società ha l’obbligo di accettare presso il proprio impianto solo rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata come individuati dalle normative vigenti, ed ogni carico derivante dalla raccolta differenziata e conferito in impianto dovrà essere accompagnato dal FIR “Formulario di identificazione rifiuto” (DM 01/04/98 n. 145 e ss.mm.ii.).
I veicoli del gestore che esegue il servizio nel Comune conferitore circoleranno dentro il perimetro dell’impianto della Società _ a rischio e pericolo della medesima società, che risponderà degli eventuali danni causati a persone e/o cose. Dovranno essere perseguite in ogni caso la rispondenza alle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, in modo da rendere l’attività in oggetto sicura di tutti gli aspetti ed in ogni momento.
Il gestore che effettua la gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune conferitore
dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello predisposto dalla Società per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell’ambito delle aree di competenza dell’impianto nelle quali è prevista l’attività della Società stessa e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all’ attività di che nello stesso si svolge.
Articolo 4 - (Obblighi e responsabilità da parte dei Contraenti)
Con la stipula del presente contratto i Contraenti si obbligano a corrispondere il costo dei servizi effettuati dalla Società _ di cui al precedente art. 3 con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti secondo i successivi art. 5 e 6, rispettando altresì le condizioni di seguito indicate:
• i Contraenti provvederanno a sua cura e spese a conferire i rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata di imballaggi in vetro;
• i Contraenti garantiscono che saranno conferiti esclusivamente i prodotti derivanti dalla raccolta differenziata di cui all’art.1 del presente contratto, come individuati dalle normative vigenti;
• ogni carico derivante dalla raccolta differenziata e conferito in impianto dovrà essere accompagnato dal FIR “Formulario di identificazione rifiuto” (DM 01/04/98 n.145 e s.m.i.);
• i veicoli del Gestore che esegue la gestione integrata dei rifiuti nei territori comunali dei Contraenti circoleranno dentro il perimetro dell’impianto della Società
a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni causati a persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l’assoluta rispondenza alle norme contenute nel DPR 27/04/1955 n. 547, nel D.lgs. 19/03/1956 n. 303, nel DPR 07/01/1956 n. 164, nella Legge 01/03/1968 n. 186, nel D.lgs. 15/18/1991 n. 277,
nel D.lgs. 19/09/1994 n. 626, nonché nelle successive modifiche ed integrazioni
intervenute. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l’attività in oggetto sicura di tutti gli aspetti ed in ogni momento;
• i Gestori che effettuano la gestione integrata dei rifiuti nei territori comunali dei contraenti dovranno compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello
predisposto dalla Società per attestare di aver ricevuto tutte le
informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell’ambito delle aree di competenza dell’impianto nelle quali è prevista l’attività della Società stessa e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all’attività di che nello stesso si svolge.
Articolo 5 - (Corrispettivo)
A titolo di corrispettivo per l’esecuzione dei suddetti servizi, i Contraenti corrisponderanno alla Società
- ( ) €/tonnellata oltre IVA per legge, per il
servizio di stoccaggio dei rifiuti CER 15.01.07 conferiti;
- ( ) €/tonnellata oltre IVA per legge, per il
servizio di stoccaggio e selezione dei rifiuti CER 15.01.07 conferiti.
Nessun onere è a carico della SRR “Catania Area Metropolitana”.
Articolo 6 - (Termini di pagamento)
Il corrispettivo di cui al precedente art. 5 per i servizi resi dalla Società
sui rifiuti con codice CER 15.01.07 verrà corrisposto con cadenza mensile, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura a mezzo bonifico bancario presso la Agenzia di _ con IBAN:
. Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui
sopra comporterà l’applicazione degli interessi moratori ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 231/02.
Articolo 7- (Spese Contrattuali)
Sono a carico della Società , senza diritto di rivalsa, le spese conseguenti alla eventuale registrazione della presente convenzione ivi compresi gli oneri fiscali.
Articolo 8- (Controlli di qualità)
Ogni comune conferitore potrà eseguire, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno e con oneri a proprio carico, i controlli di qualità, sui rifiuti in ingresso della Società
mediante analisi merceologiche. L’individuazione della società che eseguirà le predette analisi merceologiche verrà eseguita dal Comune conferitore.
Articolo 9 - (Durata)
Il presente contratto ha validità di un anno, a decorrere dal 01-01-2021. L’affidamento dei servizi di cui sopra è da considerarsi temporaneo e potrà essere interrotto con un preavviso di 15 giorni, da entrambe le parti, da effettuarsi a mezzo Raccomandata A/R o PEC. Sarà rinnovabile, di comune intesa tra le parti, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno.
Articolo 10 - (Sospensione del servizio)
La Società _ ha la facoltà di sospendere il servizio oggetto del presente contratto nei seguenti casi:
1. ritardi nei pagamenti rispetto ai termini di scadenza;
2. difformità dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata conferiti rispetto alle prescrizioni pattuite nel presente contratto;
3. mancato prelievo del rottame in vetro da parte della società incaricata dal
Consorzio CoReVe.
Il Contraente ha la facoltà di risolvere di diritto, senza formalità di sorta e necessità di messa in mora il presente contratto nel caso di revoca, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni di legge.
Articolo 11 - (Foro competente)
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà demandata al Giudice Ordinario, fissandone sin d’ora la competenza in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx.
Articolo 12 - (Responsabilità della Società aggiudicataria - Assicurazione)
La Società risponderà, direttamente ed indirettamente, di ogni
danno che per fatto proprio o dei suoi addetti, potrà derivare alla SRR “Catania Area Metropolitana” e ai contraenti. Per eventuali rischi di responsabilità civile verso i Contraenti e verso terzi, che potrebbero derivare dall’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, la Società _ ha prodotto polizza fideiussoria n.
contratta con _ in data - - .
Articolo 13 - (Protocolli di legalità)
1. L'Impresa si obbliga al rispetto di quanto previsto dal protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12.07.2005 e del protocollo di legalità della Regione Siciliana del 23.05.2011, che fanno parte integrante del presente contratto.
2. In particolare la ditta appaltatrice dichiara di essere a conoscenza della regola, di cui si obbliga a farne sempre scrupolosa e perfetta osservanza, che nessuna offerta, dono o pagamento, favore o beneficio di qualsiasi natura, che potrebbe essere interpretata come pratica illegale di corruzione, è stata o sarà elargita, sia direttamente che indirettamente, quale stimolo o premio, per l'esecuzione del presente contratto.
3. L'Impresa si obbliga espressamente:
a. a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio della stazione appaltante e
all’Osservatorio regionale LL.PP. l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
b. a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
c. a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
d. a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
4. L'Impresa è, altresì, a conoscenza che il verificarsi di qualsiasi evento di questa natura, accertato con sentenza dell'autorità giudiziaria, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo il risarcimento del danno.
Articolo 14 (Misure anticorruzione)
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30-03-2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni la società aggiudicataria con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti della SRR e dei Comuni interessati che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio per conto della SRR o dei Comuni interessati nei confronti dell’Impresa medesima.
L’impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità
Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del C.P..
Il soggetto aggiudicatore o l’impresa contraente in caso di stipula di sub-contratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 in relazione agli artt. 318 C.P., 319 C.P., 319/bis C.P., 319/ter C.P., 320 C.P., nonché per i delitti di cui agli artt. 319/quater c. 2 C.P., 322 X.X., 000/xxx x. 0 X.X., 000-xxx c. 2 C.P., 353 C.P. e 353-bis C.P.. La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara anche successivamente alla eventuale aggiudicazione, allo scopo di evitare turbative al regolare svolgimento dei procedimenti di selezione pubblica.
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Amministrazione Giudiziaria o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazione o di ogni altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale, che si
manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei
dipendenti o dei loro familiari sia nella fase di aggiudicazione sia in quella dell’esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto competente, il quale, sentita l’autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante.
Articolo 15 - (Disposizioni finali)
Eventuali modifiche al presente Contratto dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra le parti. Le parti dichiarano che quanto previsto dal Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito con l’accettazione del Bando/Lettera invito della gara di affidamento e con l’Istanza di Partecipazione e con l’offerta economica presentata. Le parti si impegnano sin d’ora a rendere compatibile il presente accordo con eventuali future norme imperative di legge o con eventuali future prescrizioni delle Autorità competenti, utilizzando la massima diligenza e la e la buona fede.
Art. 16 – Privacy
I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del GDPR/2016/679, che ha modificato e integrato il D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, saranno trattati dalla SRR anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, de legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale. Il legale rappresentante dell’Impresa dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all’art.13 de D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 del GDPR/2016/679 per il trattamento dei dati personali (ex art. 4 n. 1 GDPR) e particolari (ex art. 9 GDPR).
Società aggiudicataria _ SRR “Catania Area Metropolitana” _ Comune di _
CLAUSOLE DA SOTTOSCRIVERE ESPRESSAMENTE
L’affidatario ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile dichiara di aver
letto gli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 del presente atto nonché gli allegati allo stesso e di approvare il tutto incondizionatamente dandone espressa accettazione.
Società aggiudicataria _ SRR “Catania Area Metropolitana” _ Comune di _ _