DIREZIONE I DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
DIREZIONE I DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
11.3) REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI UNA CARRIERA ALIAS PER SOGGETTI IN TRANSIZIONE DI GENERE
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DELIBERA
di approvare il Regolamento per l’attivazione e la gestione di una carriera alias per soggetti in transizione di genere di seguito riportato:
REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI UNA CARRIERA ALIAS PER SOGGETTI IN TRANSIZIONE DI GENERE
Indice
Art. 1 - Finalità Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Attivazione carriere alias Art. 4 - Rilascio certificazioni Art. 5 - Obblighi del richiedente
Art. 6 - Violazione del regolamento
Art. 7 - Rinnovo dell’accordo confidenziale Art. 8 - Trattamento dei dati personali Art. 9 - Entrata in vigore e pubblicità
Art. 1 Finalità
1. Nel perseguimento degli obiettivi che ispirano il Codice etico e il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, il presente regolamento mira a garantire agli studenti e alle studentesse in transizione di genere la convivenza in un ambiente di studio sereno, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto delle libertà e dell’inviolabilità della persona.
Art. 2 Destinatari
1. Coloro che intendono chiedere l’attivazione di una carriera alias devono rivolgersi al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni (CUG) dell’Ateneo presentando la documentazione attestante la presa in carico da parte di una struttura sanitaria che si occupi di Disforia di genere e che assicuri l'attivazione di un percorso psicoterapeutico e medico al fine di consentire l’eventuale riassegnazione del sesso, ai sensi della legge n. 164/1982.
Art. 3 Attivazione carriere alias
1. L’attivazione della carriera alias avviene mediante la sottoscrizione congiunta, da parte del richiedente e del Responsabile della Direzione Didattica e servizi agli studenti, di un accordo confidenziale.
2. Nell’accordo confidenziale vengono tra l’altro individuati i referenti per la gestione del procedimento e al fine di garantire la necessaria riservatezza.
3. Alla sottoscrizione dell’accordo confidenziale fa seguito un decreto rettorale che consente la modifica nella procedura informatica per la gestione della carriera del richiedente e dei suoi dati.
4. Successivamente viene attivata la carriera alias, mediante l’assegnazione di un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile, con rilascio di un nuovo tesserino di riconoscimento indicante il cognome, il nome scelto dall’interessato e la matricola universitaria.
5. La carriera alias nasce dalla modifica della carriera reale; tale modifica costituisce anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere, quando il richiedente sarà in possesso di nuovi documenti di identità personale a seguito di sentenza del Tribunale che ne rettifica l’attribuzione di sesso e, di conseguenza, il nome attribuito alla nascita.
6. La carriera alias sarà inscindibilmente associata a quella già attiva e riferita al richiedente e resterà attiva fintantoché proseguirà la carriera effettiva, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dal richiedente o le cause di interruzione di cui al seguente art. 6.
7. Il libretto universitario connesso alla carriera alias potrà essere utilizzato esclusivamente all’interno dell’Ateneo e non potrà essere utilizzato per alcuno scopo, né esibito all’esterno dell’Ateneo.
Art. 4 Rilascio certificazioni
1. L’Ateneo fornisce al richiedente, nel rispetto della normativa di riferimento, qualora necessario, idonea certificazione per uso esterno relativa alla carriera universitaria riferita all’identità legalmente riconosciuta.
2. L’Ateneo non produce alcuna attestazione o certificazione concernente la carriera alias.
3. Il richiedente può rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di fatto notorio, relativamente a stati e qualità personali concernenti la carriera universitaria, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, da utilizzarsi all’esterno dell’Ateneo esclusivamente con riferimento alla propria identità legalmente riconosciuta. In tal caso, deve aver cura di informarne i soggetti universitari individuati dall’accordo confidenziale di cui all’art. 3.
Art. 5 Obblighi del richiedente
1. Il richiedente si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente ai referenti di cui all’art. 3, comma 2, l’intenzione di compiere atti all’interno dell’Ateneo che abbiano rilevanza esterna (a titolo esemplificativo
partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale, richiesta di borse di studio), impegnandosi a verificare e concordare con gli stessi se e come sia possibile dare seguito alle proprie intenzioni continuando a utilizzare la propria identità elettiva.
2. Il richiedente si impegna a informare l’Ateneo di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità dell’accordo confidenziale. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente ai referenti l’emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del Tribunale ovvero la decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica.
Art. 6 Violazione del regolamento
1. Qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che il richiedente violi quanto disposto dal presente regolamento e dall’accordo confidenziale, il Responsabile della Direzione Didattica e servizi agli Studenti è tenuto a bloccare immediatamente in via cautelare la carriera alias.
2. Qualora risulti accertata l’effettiva violazione dell’accordo confidenziale, la carriera alias viene disattivata e il richiedente deve restituire il libretto universitario, fatte salve le ulteriori sanzioni che l’organo di disciplina può applicare a valere sulla carriera effettiva.
Art. 7
Rinnovo dell’accordo confidenziale
1. L’accordo confidenziale ha efficacia a far data dalla sottoscrizione e viene rinnovato all’inizio di ogni anno accademico su indicazione del CUG al fine di verificare l’attualità delle condizioni che ne giustifichino la prosecuzione.
2. L’efficacia dell’accordo cessa immediatamente al momento della produzione della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di sesso emessa dal Tribunale competente ovvero dalla comunicazione della decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica.
3. Nel caso in cui il richiedente consegua il titolo finale senza che sia intervenuta sentenza del Tribunale, tutti gli atti di carriera si intendono riferiti ai dati anagrafici effettivi del richiedente e conseguentemente vengono emesse le certificazioni e redatta la pergamena di laurea.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, l’Ateneo tratta i dati indicati nell’accordo confidenziale esclusivamente per le finalità connesse alle procedure ivi.
Art. 9
Entrata in vigore e pubblicità
1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
2. L’Ateneo assicura la massima diffusione al presente regolamento, secondo le regole ordinarie di pubblicità legale e nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE