Rapporto di controllo PolyAsset - A - Conformità del contratto di gestione patrimoniale
Rapporto di controllo PolyAsset - A - Conformità del contratto di gestione patrimoniale
Da riempire dal controllore:
Intermediario finanziario controllato:
Verifica effettuata dal controllore:
Nome personale dal controllore:
Verifica del: Ultima verifica:
A. Aspetti formali del contratto di gestione patrimoniale (§§ 5 e 6)
A1 | Utilizzo di contratti standard Se NO: effettuare l'esame di tutti i contratti individuali del campione! | O SI | O NO |
A2 | Contratti scritti di gestione patrimoniale con firma olografa di entrambe | O SI | O NO |
le parti Osservazioni: | |||
A3 | CG/ allegati del contratto coperti dalla firma Osservazioni: | O SI | O NO |
A4 | Provvedimenti affinché le modifiche contrattuali avvengano in forma | O SI | O NO |
scritta Osservazioni: |
B. Contenuto del contratto di gestione patrimoniale
1 Conferimento di una procura (§ 7)
1.1 Conferimento di una procura limitata per la gestione patrimoniale
Non un semplice contratto advisory!
Osservazioni:
1.2 Enumerazione esaustiva delle facoltà del gestore patrimoniale
Le competenze possono anche derivare da una procura firmata dal cliente all'indirizzo della banca depositaria, se il contratto di gestione patrimoniale presenta un rinvio a tale procura.
Osservazioni:
1.3 Riferimento al codice deontologico
Conferma firmata dal cliente della consegna del codice deontologico da parte del gestore patrimoniale.
(§ 23) Il gestore patrimoniale consegna ai propri clienti un esemplare del presente codice deontologico e si assicura che il cliente ne abbia compreso il contenuto e la portata.
Osservazioni:
2 Profilo di rischio del cliente (§ 8)
2.1 Esiste un profilo di rischio?
All'interno del contratto di gestione patrimoniale o negli allegati.
Osservazioni:
2.2 Attitudine soggettiva del cliente al rischio e facoltà oggettiva di rischio del cliente sono state rilevate
Il profilo di rischio fornisce un quadro della situazione patrimoniale, del reddito e delle condizioni di vita economiche del cliente.
Osservazioni:
3 Strategia d'investimento (§ 9)
O SI O NO
O SI O NO
O SI O NO
O SI O NO
O SI O NO
3.1
3.1a
3.1b
Definizione di obiettivi e di limiti d'investimento specifici per il cliente
incl. orizzonte temporale
(§ 21) Il gestore patrimoniale assicura un'adeguata ripartizione dei rischi nel quadro della strategia di investimento stabilita.
(§ 23 ) Al momento della decisione sulla politica d'investimento, il gestore patrimoniale informa i suoi clienti in maniera adeguata, oggettiva e – in considerazione delle conoscenze del cliente – comprensibile sui rischi inerenti ai traguardi e ai limiti d'investimento stabiliti e agli strumenti di investimento previsti. A questo scopo può utilizzare una comunicazione scritta standardizzata.
Osservazioni:
O SI O NO
3.2 Definizione dell'attuazione della strategia d'investimento
Strumenti d'investimento ammessi e loro ponderazione all'interno del patrimonio amministrato. Criteri di ponderazione rilevanti sono il tipo di strumenti d'investimento, la moneta, la solvibilità dei debitori, la diversificazione secondo i settori e la distribuzione geografica.
Osservazioni:
4 Moneta di riferimento (§ 10)
O SI O NO
4.1
4.1a
4.1b
Definizione di una moneta di riferimento per il calcolo del rendimento
(§ 25) Gli indici di confronto (Benchmarks) devono essere indicativi rispetto agli investimenti effettuati e comparabili, nonché definiti in maniera chiara.
Il calcolo del risultato deve avvenire in base a metodi riconosciuti e usuali nella categoria professionale cfr. FINMA: GIPS (Global Investment Performance Standards).
(§ 24) Sulla base del rendiconto del gestore patrimoniale il cliente deve essere in grado di verificare se il mandato è stato eseguito secondo contratto, quale sia lo stato attuale del patrimonio, quale è stato il rendimento e se è stato raggiunto il traguardo posto per gli investimenti.
Osservazioni:
O SI O NO
5 Condizioni per la delega di attività a terzi (§ 11)
5.1 (Se previsto del modello commerciale/contrattuale) Facoltà di delegare compiti a terzi prevista esplicitamente nel contratto di gestione patrimoniale
I compiti delegati devono essere definiti in modo chiaro e in forma scritta.
(§ 16) Il gestore patrimoniale può delegare attività di gestione patrimoniale a terzi solo rispettando le condizioni formali del §11, se la delega è nell'interesse del cliente. Il mandatario deve disporre delle necessarie qualifiche professionali per garantire l'esecuzione ineccepibile delle attività a lui delegate.
Osservazioni:
O SI O NO
5.2 Nessuna delega dell'obbligo di render conto O SI O NO
Osservazioni:
6 Rendiconto (§ 12)
6.1a
6.1b
Regolamentazione di periodicità e forma del rendiconto
Il gestore patrimoniale si attiene agli standard del suo settore professionale e prevede almeno un rendiconto annuale.
(§ 24) Nel render conto il gestore patrimoniale deve attenersi agli standard in uso nella sua categoria professionale, in particolare per quanto riguarda i metodi di calcolo e di monetazione adottati, il periodo scelto ed eventualmente gli indici di confronto scelti secondo XXXXX: GIPS.
Osservazioni:
O SI O NO
6.2 Regolamentazione dell'accesso al rendiconto nei casi in cui il cliente non desidera essere contattato
Osservazioni:
6.3 Requisiti di contenuto del rendiconto
Il contratto di gestione patrimoniale deve prevedere che il rendiconto rispetti almeno le condizioni seguenti (cfr. Anche § 24):
Osservazioni:
O SI O NO
6.3a
6.3b
6.3c
6.3d
6.3e
6.3f
6.3g
Il rendiconto fornisce una visione d'insieme sullo stato del patrimonio gestito al giorno della scadenza nella moneta di riferimento stabilita;
Il rendiconto informa il cliente sull'allocazione delle risorse al giorno della scadenza;
Il rendiconto permette al cliente di verificare l'esistenza delle risorse in base ad adeguati estratti di conti di banche, depositari, ecc.;
Il rendiconto informa sul rendimento (performance) assoluto del patrimonio gestito nel periodo di riferimento;
Il rendiconto informa sul rendimento (performance) del patrimonio gestito in riferimento ad un indice o benchmark, quando questi siano stati definiti nel contratto di gestione patrimoniale;
Il rendiconto informa sui rimborsi spettanti al gestore patrimoniale e a terzi da questi incaricati per il periodo di riferimento;
Nella misura in cui lo preveda il contratto di gestione patrimoniale o su richiesta del cliente, il rendiconto informa sull'ammontare dei rimborsi/retribuzioni da terzi (x.xx. Finder fees, retrocessioni) per il periodo di riferimento. Nella misura in cui ciò sia fattibile con un dispendio ragionevole, questi rimborsi vanno attribuiti indivualmente ai clienti, altrimenti vanno loro attribuiti secondo criteri statistici.
O SI O SI
O SI O SI
O SI
O SI O SI
O NO O NO
O NO O NO
O NO
O NO O NO
Osservazioni:
7 Remunerazione del gestore patrimoniale (§ 13)
7.1 Il contratto informa in maniera comprensibile sul carattere e sull'ammontare della remunerazione del gestore patrimoniale
Non è ammessa una regolamentazione della remunerazione inusuale che sia atta a trarre in inganno il cliente.
Osservazioni:
7.2 Il probabile importo complessivo è chiaro per il cliente (§ 26)
Osservazioni:
O SI O NO
O SI O NO
7.3 Nessuna riscossione di aggi sui valori patrimoniali affidati dal cliente (§ 26)
O SI O NO
Osservazioni:
7.4 Tutte le modalità e gli elementi della remunerazione, il modo in cui viene calcolata così come la sua scadenza e la sua riscossione sono regolate nel contratto di gestione patrimoniale (§ 26)
Osservazioni:
7.5 Prescrizioni im merito al contenuto della regolamentazione della remunerazione (§ 13)
O SI O NO
7.5a
7.5b
7.5c
7.5d
Parametri di calcolo della remunerazione del gestore patrimoniale (esempio: onorario fisso per un dato periodo, onorario secondo il dispendio di tempo, ammontare del patrimonio amministrato, partecipazione al guadagno oltre la High-Water-Mark) e le tariffe pattuite. E' ammissibile una combinazione di diversi tipi di retribuzione.
Osservazioni:
Il contratto di gestione patrimoniale stabilisce a chi spettano eventuali prestazioni che il gestore patrimoniale ottiene da terzi in relazione al mandato di gestione patrimoniale a lui conferito o in occasione dell'esecuzione dello stesso. Se secondo contratto tali prestazioni spettano interamente o in parte al gestore patrimoniale, egli rende attento il suo cliente per iscritto riguardo ai conflitti d'interesse che potrebbero sorgere in seguito all'accettazione delle prestazioni da parte di terzi e lo informa anche per iscritto sui parametri di calcolo o sulle fasce delle prestazioni che riceve o che potrebbe ricevere da terzi. Egli differenzia le diverse classi di prodotti, nella misura in cui ciò è possibile.
Osservazioni:
Se viene pattuita una retribuzione che si fonda sul numero e/o sull'ammontare delle transazioni, il gestore patrimoniale rende attento il suo cliente nel contratto di gestione patrimoniale stesso sui conflitti di interesse che derivano da questo modello di retribuzione, e deve prevedere che il cliente venga informato mensilmente sulle transazioni effettuate e sulla retribuzione che ne deriva.
Osservazioni:
Il contratto di gestione patrimoniale contiene disposizioni sul momento e sulle modalità di richiesta/di riscossione della remunerazione del gestore patrimoniale. Se il gestore viene autorizzato a disporre in merito alla sua retribuzione direttamente a carico di un conto del cliente, ciò dev'essere esplicitamente previsto nel contratto di gestione patrimoniale e bisogna prevedere che il cliente venga immediatamente informato riguardo a ogni disposizione di questo genere.
O SI
O SI
O SI
O SI
O NO
O NO
O NO
O NO
Osservazioni:
8 Prestazioni di terzi (§ 27)
8.1 Il contratto di gestione patrimoniale stabilisce a chi spettano le prestazioni di terzi che il gestore patrimoniale riceve nel contesto interno o in occasione dell'esecuzione del suo mandato
Egli tiene conto dell'art. 400 cpv. 1 CO. Sono considerate prestazioni di terzi in particolare (ma l'elenco non è esaustivo): „finder' fees, retrocessioni su provvigioni di mediazione o commissioni di deposito così come sconti non trasmessi al cliente, ricevuti sulla base di accordi forfettari, e prestazioni che costituiscono una remunerazione del gestore patrimoniale per una sua attività di distribuzione a favore del terzo.
Osservazioni:
8.2 Il contratto di gestione patrimoniale rende attenti a possibili conflitti d'interesse che possono sorgere a causa di prestazioni accettate da terzi
Si verifica un conflitto d'interessi ogni volta che è stabilito che prestazioni di terzi spettano al gestore patrimoniale e quando l'ammontare delle prestazioni dipende dalla scelta del terzo, dallo strumento di investimento o dal numero o dall'ammontare delle transazioni.
Osservazioni:
9 Osservazioni
O SI O NO
O SI O NO
10 Proposte del controllore
Sanzionamento O SI O NO
Altro: