AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE - CHIASSO REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA
AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE - CHIASSO REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA
CAPITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Scopo e campo d'applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanzia- mento degli impianti dell'Azienda comunale Acqua potabile e ne regola i rapporti con il ge- store, i Comuni, gli abbonati, gli utenti.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale.
Art. 2 Principi generali
1. In applicazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici il Comune ammi- nistra l'Azienda comunale Acqua potabile e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Fatte salve le prerogative del Consiglio comunale e del Municipio, la gestione delle infra- strutture e dei beni dell' Azienda è affidata, tramite un mandato di prestazioni, all'AGE SA, denominata in seguito Gestore, i cui compiti sono definiti all'art.5 .
3. Con il mandato di prestazioni, il Comune di Chiasso conferisce al Gestore compiti di carat- tere tecnico, amministrativo ed economico e li definisce in modo particolareggiato in sinto- nia con il presente regolamento.
Art. 3 Competenze e mansioni del Comune
1. Il Comune di Chiasso, tramite l'Azienda comunale Acqua potabile, esercita la privativa del servizio di captazione e distribuzione dell'acqua potabile ai sensi della LMSP, tenuto conto delle prescrizioni federali e cantonali.
2. La privativa si intende nel senso che il Comune, per principio, non permetterà, nè concederà ad altri, nei limiti della legge e del presente regolamento, di captare e/o distribuire acqua nel territorio giurisdizionale del Comune di Chiasso.
Art. 4 Azienda comunale Acqua potabile
1. L'Azienda comunale Acqua potabile è un ente di diritto pubblico senza personalità giuridi- ca, istituito secondo i disposti della LMSP.
2. L'Azienda comunale Acqua potabile, per il tramite del Gestore, distribuisce acqua per uso pubblico, domestico, artigianale e industriale nel suo comprensorio, secondo le capacità dei suoi impianti, alle condizioni del presente regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
3. L'Azienda comunale Acqua potabile, per il tramite del Gestore, assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio.
4. L'Azienda comunale Acqua potabile, per il tramite del Gestore, nel limite della sua capacità e convenienza, potrà fornire acqua anche a proprietà fuori della propria giurisdizione dopo accordo con il Municipio del Comune su cui si trova la proprietà del richiedente, come pure direttamente ad altri enti di distribuzione. In ambo i casi le forniture formeranno oggetto di speciali accordi.
Art. 5 Gestore : definizione e compiti
1. Il Gestore provvede in particolare a:
- assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla Legge federale sulle derrate alimentari;
- informare annualmente l' utenza circa le caratteristiche dell' acqua distribuita;
- informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua non rientrasse nei parametri definiti dalla Legge federale sulle derrate alimentari;
- verificare che l'acqua sia distribuita nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione a- deguata, fatta eccezione per i casi di forza maggiore.
- rifornire l’utenza di acqua potabile, dietro pagamento delle forniture alle condizioni defi- nite dal presente regolamento e dal mandato di prestazioni.
- mantenere efficienti le strutture di distribuzione di proprietà dell’Azienda comunale Ac- qua potabile e pagare alla stessa l’affitto definito nel mandato di prestazioni.
Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento e dal mandato di prestazioni.
2. Il Gestore può, a sua volta, delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Gestore definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
Art. 6 Abbonati e utenti
1. Di regola è considerato abbonato il proprietario di uno stabile che ha stipulato un contratto d'abbonamento con il Gestore o che, semplicemente, fa uso delle forniture dello stesso.
2. Il pagamento di una bolletta dell'acqua equivale al riconoscimento della qualità di abbonato con tutti i diritti e obblighi che ne derivano.
3. Il fatto di prelevare acqua implica l'accettazione del presente regolamento e delle tariffe vi- genti.
4. Ogni abbonato ha diritto ad un esemplare gratuito del presente regolamento.
5. Utente è il consumatore finale dell’acqua distribuita.
CAPITOLO II: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
Art. 7 Piano generale di distribuzione
Gli impianti di captazione e di distribuzione dell'acquedotto sono attuati in base al piano di distribuzione generale (PDG) allestito secondo le direttive cantonali.
Art. 8 Perimetro di distribuzione
1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide di regola con quello della zona edifi- cabile del PR comunale.
2. Al di fuori della zona edificabile il distributore non è tenuto a fornire l'acqua; promuove tut- tavia, secondo le proprie possibilità tecniche ed economiche, l'approvvigionamento di locali- tà discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile.
Art. 9 Rete di distribuzione
La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pu- re gli idranti.
Art.10 Condotte principali
1. Le condotte principali partono dalle stazioni di captazione o dai serbatoi e alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzio- ne delle necessità ed in conformità con il piano di distribuzione generale (PDG).
2. Di regola non si dipartono allacciamenti dalle condotte principali.
Art.11 Condotte di distribuzione
Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona da servire. Servono all'urba- nizzazione dei fondi e ad esse sono raccordate le condotte di allacciamento.
Art.12 Costruzione
1. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione della rete spettano esclusivamente al Ge- store. L'Azienda comunale Acqua potabile rimane l’unica proprietaria della rete.
2. I costi di costruzione e di manutenzione della rete vengono sostenuti dal Gestore o dall’Azienda comunale Acqua potabile secondo i criteri definiti nel mandato di prestazioni.
3. Il Gestore stabilisce le caratteristiche tecniche e i tracciati delle condotte che, di regola, sono situate su area pubblica. Le condotte vengono posate in conformità alle disposizioni canto- nali e secondo le direttive emanate dalla Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Ac- que (SSIGA).
Art.13 Idranti
1. Gli idranti vengono posati dal Gestore e sono a disposizione del Corpo Civici Pompieri sen- za limitazioni e accessibili in ogni tempo. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è pure a disposizione del Corpo Civici Pompieri.
2. I costi per la posa degli idranti vengono sostenuti dal Comune.
3. Il Gestore assume il controllo, la manutenzione e la riparazione degli idranti.
Art.14 Azionamento di idranti e saracinesche
Il diritto di azionare gli idranti e di aprire e chiudere le saracinesche spetta solo alle persone autorizzate dal Gestore.
Art. 15 Utilizzazione di proprietà private
1. Ogni proprietario è tenuto a concedere le servitù necessarie all'installazione e alla manuten- zione delle condotte, delle saracinesche e degli idranti e a tollerare la posa delle corrispon- denti targhe di segnalazione.
2. Restano riservati gli art. 676 e 742 CCS.
CAPITOLO III: ALLACCIAMENTI
Art.16 Definizione
L'allacciamento raccorda l'installazione interna di uno stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.
Art.17 Domanda di allacciamento
1. Per ogni allacciamento deve essere fatta domanda al Gestore tramite l'apposito formulario.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di allacciamento è soggetto alle disposizioni del presente rego- lamento e alle condizioni tariffarie.
3. Il Gestore può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua fintanto che le istallazioni e gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, come pure alle "Di- rettive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua" della SSIGA.
Art.18 Tracciato e caratteristiche
Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabilite dal Gestore.
Art.19 Esecuzione e oneri
1. L'allacciamento fino e compreso l'apparecchio di misura viene di regola eseguito dal Gesto- re. In casi particolari esso può autorizzare installatori concessionari ad eseguire parte dell'al- lacciamento.
2. Il costo dell'allacciamento è ad esclusivo carico del proprietario dello stabile allacciato.
3. Gli scavi e le opere civili necessarie per l'allacciamento devono essere eseguiti dal proprie- tario dello stabile a proprie spese e secondo le indicazioni del Gestore.
Art.20 Condizioni tecniche
1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. Il Gestore ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta.
3. Stabili di grandi dimensioni possono essere provvisti, in casi particolari, di più allacciamen- ti.
4. Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione, installato il più vici- no possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.
Art.21 Servitù
1. Il proprietario del fondo concede al Gestore, rsp. all’Azienda comunale Acqua potabile, il diritto di attraversamento per le condotte di distribuzione che alimentano il suo allacciamen- to. Egli si impegna ad accordare il diritto di attraversamento per le condotte di distribuzione destinate ad alimentare altre zone, come pure a concedere il diritto di accesso al personale del Gestore per le necessità di manutenzione ed esercizio. Le conseguenti servitù sono iscrit- te a Registro Fondiario a spese del Comune di Chiasso.
2. L'acquisizione di eventuali diritti a carico di fondi di terzi compete al proprietario del fondo dello stabile da allacciare. Le servitù relative sono iscritte a Registro Fondiario.
Art.22 Proprietà dell'allacciamento
Le parti di allacciamento su area pubblica, l'organo di interruzione e gli apparecchi di misura rimangono di proprietà dell'Azienda comunale Acqua potabile.
La parte rimanente appartiene al proprietario dello stabile allacciato.
Art.23 Manutenzione
1. La manutenzione e la sostituzione dell'allacciamento sono curate dal Gestore. Le spese sono a carico del proprietario per la parte d’impianto sul terreno privato mentre sono a carico del Gestore quelle per la parte sul terreno pubblico.
2. L'abbonato è tenuto ad avvertire immediatamente il Gestore qualora sospettasse una perdita d'acqua nella condotta di allacciamento situata sul proprio sedime. Una volta localizzata la fuga, il proprietario è poi tenuto a far eseguire immediatamente lo scavo per permettere al Gestore di eseguire la riparazione. In caso di rifiuto o di comprovato ritardo, il Gestore ha il diritto di intervenire con i propri mezzi addebitando le spese al proprietario dello stabile al- lacciato, oppure di interrompere la fornitura d'acqua.
3. Se il proprietario, a seguito di trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spo- stamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne deri- vano sono a suo carico.
Art.24 Messa fuori esercizio
Nel caso di messa fuori esercizio di un allacciamento, il Gestore provvede alla separazione dello stesso dalla condotta di distribuzione a spese del proprietario, a meno che non venga garantita una riutilizzazione entro 12 mesi.
CAPITOLO IV: INSTALLAZIONI INTERNE
Art.25 Definizione
L'installazione interna ha inizio dall'apparecchio di misura.
Art.26 Esecuzione
L'esecuzione, le riparazioni e gli ampliamenti delle installazioni interne sono interamente a carico del proprietario, che dovrà farli eseguire da installatori in possesso della concessione o dell'autorizzazione rilasciata dal Gestore, previa notifica allo stesso.
Art.27 Controllo
1. Il Gestore esegue il controllo di ogni installazione prima della sua messa in esercizio. Con il controllo il Gestore non assume alcuna garanzia per i lavori e gli apparecchi eseguiti o posati dall'installatore che ne rimane il responsabile.
2. Il Gestore deve poter avere in ogni tempo accesso all'apparecchio di misura e alle installa- zioni interne per effettuare controlli.
3. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario, su intimazione del Gestore, deve provvedere a fare e- liminare i difetti entro il termine fissato. Qualora egli non vi provveda il Gestore può far e- seguire i lavori a spese dell'obbligato.
4. Il Gestore si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati rese necessarie da nuove modalità di fornitura.
Art.28 Prescrizioni tecniche
Le istallazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle "Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua" della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Gestore. In particolare dopo l'apparecchio di misura deve essere posata una valvola di ritenuta, atta ad impedire ogni ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
Art.29 Responsabilità dell'abbonato e del proprietario
1. L'abbonato risponde nei confronti del Gestore per tutti i danni da lui provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, insufficiente sorveglianza o mancata manutenzione delle sue installazioni.
2. Il proprietario è responsabile per gli atti dei suoi locatari o affittuari, nonché di tutti coloro che ha autorizzato ad usare le sue installazioni.
Art.30 Dovere di informazione
Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente e per iscritto al Gestore.
Art.31 Impianti di trattamento dell'acqua
Gli impianti di trattamento dell'acqua possono essere installati solo dopo l'approvazione del Gestore e devono essere omologati dalla SSIGA.
CAPITOLO V : FORNITURA DI ACQUA
Art.32 Modalità di fornitura
1. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete, nel limite delle possibilità tecniche ed economiche del distributore (Azienda e/o Gestore).
2. Il Gestore non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, alla durezza, alla tempera- tura dell'acqua e alla regolarità della pressione, oltre a quelle che gli competono per legge.
Art.33 Limitazione della fornitura
1. Il Gestore può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
a) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
b) disturbi dell'esercizio;
c) forza maggiore;
d) carenza d'acqua.
2. Il Gestore si impegna a limitare il numero e la durata delle interruzioni allo stretto necessa- rio, senza comunque assumersi alcuna responsabilità per eventuali conseguenze. Esso non concede risarcimento alcuno, né scarica l'abbonato dai suoi obblighi.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate agli utenti in precedenza.
4. Gli utenti sono tenuti a prendere tutte quelle disposizioni atte ad evitare danni diretti o indi- retti che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale o dal ritorno improvviso dell'acqua. In particolare deve essere osservato il tassativo divieto di lasciar collegati ai ru- binetti tubi pescanti in acque impure.
Art.34 Divieto di cessione d'acqua
E' vietato all'utente o al proprietario dell'impianto cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione del Gestore, come pure posare derivazioni o prese d'acqua pri- ma del contatore o aprire saracinesche d'arresto piombate.
Art.35 Prelievo abusivo
Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Gestore.
Resta riservata l'azione penale.
Art.36 Forniture temporanee - acqua per cantieri
1. La fornitura d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori, come pure l'uso degli idranti, necessitano di un'autorizzazione del Gestore.
2. In casi eccezionali il Gestore può concedere, per periodi limitati, il prelievo d'acqua dagli i- dranti, con la posa di un contatore da parte dei propri incaricati.
Art.37 Disdetta dell'abbonamento
L'abbonato che intende rinunciare definitivamente alla fornitura di acqua deve comunicarlo al Gestore per iscritto o per posta elettronica con 10 giorni di anticipo. L'allacciamento sarà interrotto a sue spese.
Art.38 Fornitura d'acqua per scopi speciali
1. Gli allacciamenti per piscine, installazioni di raffreddamento, di riscaldamento, di climatiz- zazione o antincendio (sprinkler o altre) soggiacciono a speciale autorizzazione rilasciata dal Gestore.
2. Il Gestore si riserva di limitare la portata erogata a tali installazioni e di assoggettarle a con- dizioni speciali.
Art.39 Prelievi di punta anormali
La fornitura di acqua ad aziende con notevole consumo, oppure con elevate punte di consu- mo può essere assoggettata a particolari condizioni da parte del Gestore.
CAPITOLO VI: APPARECCHI DI MISURA
Art.40 Proprietà
I contatori e gli altri apparecchi di misura sono forniti e montati dal Gestore e sono di pro- prietà dell’Azienda comunale Acqua potabile. Il Gestore ne curerà la manutenzione.
Art.41 Responsabilità
Guasti agli apparecchi di misura, non dovuti alla normale usura, ma cagionati dall'abbonato, dall’utente o da terze persone, come pure provocate dal gelo, da incendi, dall'acqua o danni della natura, oppure dovuti ad un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, verranno riparati unicamente dal Gestore a spese dell'abbonato. Soltanto gli incaricati dal Gestore sono autorizzati a piombare, togliere i piombi, levare o spostare gli apparecchi di misura. Chiunque deteriori o tolga i piombi da contatori a da altri apparecchi senza autoriz- zazione, è ritenuto responsabile dei guasti che possono derivare e sopporta le spese di sosti- tuzione, revisione e taratura. Il Gestore si riserva di denunciare il colpevole all'autorità giu- diziaria.
Art.42 Ubicazione e posa
1. L’ubicazione del contatore viene stabilita dal Gestore, tenuto conto delle esigenze del pro- prietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo dal gelo, di regola fuori dal locale del riscaldamento e deve essere facilmente accessibile.
Art.43 Prescrizioni tecniche
1. Il diametro del contatore è stabilito dal Gestore.
2. Prima e dopo il contatore devono essere posate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le "Direttive per l'esecuzione di installazioni d'acqua" della SSIGA.
Art.44 Contestazioni sul funzionamento dei contatori
1. Il Gestore procede a sue spese alla revisione periodica dei contatori.
2. Qualora l'abbonato esprima dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la veri- fica per iscritto. In tal caso il contatore viene smontato dal Gestore e sottoposto ad un con- trollo in una stazione di taratura ufficiale.
3. Nel caso in cui le indicazioni del contatore rimangono nei limiti di tolleranza le spese sono a carico dell'abbonato; nel caso contrario esse sono sopportate dal Gestore che assicura pure la revisione dell'apparecchio.
Art.45 Disfunzioni
1. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base ad una va- lutazione calcolata sul periodo precedente e successivo a quello in cui venne avvertita l'irre- golarità e a quello corrispondente dell'anno precedente.
2. Le disfunzioni devono essere tempestivamente annunciate al Gestore; quelle verificatesi più di 5 anni prima non sono prese in considerazione e non danno diritto alla correzione del con- teggio relativo al consumo.
Art.46 Sotto-contatori
1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2. Il Gestore ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura dei sotto-contatori.
CAPITOLO VII: FINANZIAMENTO
Art.47 Autonomia finanziaria
1. La costruzione e l'esercizio degli impianti di captazione e distribuzione dell’acqua devono essere finanziariamente autosufficienti.
2. Il finanziamento viene assicurato dai fruitori della prestazione di fornitura e avviene tramite i seguenti mezzi:
a) tassa di abbonamento (tassa base)
b) tassa di consumo
c) noleggio dei contatori
d) fatturazione di prestazioni e vendita materiale
e) sussidi ufficiali
f) altre prestazioni di terzi
Art.48 Tasse
Le tasse di abbonamento e di consumo devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzio- ne, gli interessi passivi e gli ammortamenti.
1. Tassa di abbonamento (tassa base)
E' una tassa trimestrale calcolata sulla base delle unità di carico istallate (UC), ritenuto un minimo di 10 unità, calcolate secondo la seguente tabella:
Elementi di consumo UC
lavello di cucina 2
bagno 2
doccia 2
vaschetta lavamani 1
WC con cassetta di risciacquo 2
WC con rubinetto di risciacquo 4
bidet 1
orinatoio 2
lavatrice, lavastoviglie 2
centrifuga ad acqua 2
rubinetto interno 2
rubinetto esterno per irrorazione 6
piscina 8
Per le grosse industrie le unità di carico dipendono dalla dimensione dell'allacciamento se- condo la seguente tabella:
Allacciamenti | UC | |
allacciamento 1" | 25mm | 50 |
allacciamento 1 1/4" | 30mm | 75 |
allacciamento 1 1/2" | 40mm | 100 |
allacciamento 2" | 50mm | 150 |
allacciamento 3" | 80mm | 250 |
allacciamento 4" | 100mm | 400 |
L'importo della tassa di abbonamento viene ancorato al mandato di prestazioni ed è deciso dal Municipio tramite un'ordinanza, nel rispetto del criterio qui definito:
- tassa di allacciamento normale:
- tassa trimestrale per unità di carico minimo: fr. 0,80 massimo: fr. 3
- tassa allacciamento per uso temporaneo:
- tassa trimestrale minimo: fr. 25.-- massimo: fr. 100
- tassa di allacciamento agli idranti:
-tassa giornaliera minimo: fr. 10.-- massimo: fr. 100
2. Tassa sul consumo
Il consumo di acqua è soggetto al pagamento di una tassa il cui ammontare è ancorato al mandato di prestazioni ed è definito dal Municipio tramite un'ordinanza, nel rispetto del cri- terio seguente :
consumo di acqua minimo: 0,50 fr/mc massimo: 2 fr/mc
3. Tassa noleggio contatore
L'uso del contatore è soggetto ad una tassa di noleggio il cui ammontare viene ancorato al mandato di prestazioni ed è definito dal Municipio tramite un'ordinanza nel rispetto del cri- terio seguente :
calibro del contatore tassa trimestrale
minimo fr. massimo fr.
1/2" | 15mm | 7 | 20 |
3/4" | 20mm | 7 | 20 |
1" | 25mm | 8 | 25 |
1 1/4" | 30mm | 10 | 30 |
1 1/2" | 40mm | 15 | 45 |
2" | 50mm | 25 | 75 |
Per contatori superiori a 2" e per quelli speciali la tassa di noleggio trimestrale è pari al 4% del costo del contatore al momento dell'istallazione.
4. Tassa di collaudo
La tassa per il controllo finale dell'istallazione viene ancorata al mandato di prestazioni ed è definita dal Municipio tramite un'ordinanza, nel rispetto del criterio qui definito
Tassa di collaudo per unità di carico minimo fr.1 massimo fr. 5
Art.49 Determinazione dei costi per prestazioni
1. Il materiale utilizzato viene fatturato al costo per il Gestore, maggiorato del 30% al massimo per coprire i costi generali e di magazzino.
2. La manodopera viene fatturata considerando il costo orario dei dipendenti del Gestore, mag- giorato degli oneri sociali a carico dello stesso, degli oneri medi per vacanze, malattie ed in- fortuni e degli oneri generali di gestione del personale.
Art.50 Fatturazione
1. Le tasse vengono fatturate all'abbonato a intervalli fissati dal Gestore.
2. Il Gestore si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
3. Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla loro emissione.
Art.51 Esecuzione
1. Il Gestore indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di 10 giorni. Scaduto il nuovo termine invia una raccomandata con un ul- timo termine di pagamento, scaduto il quale il Gestore procede per via esecutiva.
2. Per i richiami di pagamento viene percepita una tassa amministrativa definita dal Municipio tramite un’ordinanza, nel rispetto dei seguenti criteri :
per il primo sollecito : minimo fr. 5.-- xxxxxxx xx. 15.-- per la raccomandata : minimo fr.15.-- xxxxxxx xx. 50.--
3. Il Gestore si riserva il diritto di interrompere la fornitura di acqua, garantendo tuttavia un'e- rogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
Art.52 Cauzioni
1. Il Gestore può richiedere all'abbonato un deposito a titolo di cauzione:
a) qualora si tratti di ditte dedite al commercio e/o all'industria, di società in nome colletti- vo, in accomandita, di società per azioni a garanzia limitata, società cooperative, asso- ciazioni, fondazioni;
b) qualora l'abbonato abbia domicilio fuori dal Cantone Ticino;
c) quando l'abbonato sia notoriamente insolvibile o sussistono dubbi sulla sua solvibilità;
d) quando l'abbonato sia in mora nei pagamenti delle fatture del Gestore.
2. Di regola l'importo della cauzione non può superare il costo del presumibile consumo annua- le dell'abbonato.
3. La cauzione può essere prestata tramite deposito in contanti, libretto di risparmio o di depo- sito, o con garanzia bancaria con vincolo solidale.
4. Se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito, il Gestore può rifiutare l'eroga- zione dell'acqua; resta riservato l'art. 51 cpv. 3.
CAPITOLO VIII: MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE
Art.53 Contravvenzioni
1. Le infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni emanate in sua applicazione sono punite con la multa fino a fr. 10'000.-, decisa dal Municipio di Chiasso su proposta del Ge- store.
2. Contro le decisioni del Municipio in materia di contravvenzioni è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.
3. Restano riservate le disposizioni penali.
Art.54 Contestazioni
1. Contro le decisioni del Gestore è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato reclamo al Dipartimento delle Istituzioni nei modi e nei termini previsti dalla LMSP.
3. Resta riservato il giudizio della SSIGA o del Laboratorio cantonale per le contestazioni di ordine tecnico.
CAPITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.55 Convenzioni vigenti
Le convenzioni e le concessioni attualmente vigenti restano valide fino alla loro scadenza, alle condizioni stabilite. Dopo la loro scadenza, se rinnovate, dovranno essere adeguate al presente regolamento.
Art.56 Abrogazioni
Il presente regolamento sostituisce e annulla il "Regolamento per la fornitura di acqua pota- bile" del 6 luglio 1976, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria.
Art.57 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato o del Di- partimento da esso delegato.
Approvato dal Municipio con ris. mun. n. 403 del 4 aprile 2006. Il Sindaco: Il Segretario:
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Approvato dal Consiglio comunale con ris. n. 3 del 16 ottobre 2006. Il Presidente: Il Segretario:
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni per delega del Consiglio di Stato con ris. n. 74 RE 9472 del 7 marzo 2007.