CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’INSERIMENTO DI CITTADINI IN CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE PER PERSONE CON DISABILITA’ E ATTIVITA’ INTEGRATIVA DI PROGETTAZIONE SOCIALE RIVOLTA A GIOVANI CON DISABILITA’ AL TERMINE DEL PERCORSO SCOLASTICO - PERIODO dal...
Comune di Cento
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’INSERIMENTO DI CITTADINI IN CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE PER PERSONE CON DISABILITA’ E ATTIVITA’ INTEGRATIVA DI PROGETTAZIONE SOCIALE RIVOLTA A GIOVANI CON DISABILITA’ AL TERMINE DEL PERCORSO SCOLASTICO -
PERIODO dal 01 OTTOBRE 2022 al 31 DICEMBRE 2024
ART. 1 - OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la gestione, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato d’Oneri, di attività volte all’inserimento presso un Centro Socio Occupazionale di giovani e aduti in stato di disabilità, riconducibile al sistema di classificazione per gli appalti al CPV 85310000-5 Servizi di assistenza sociale.
Il valore dell’appalto è stimato in complessivi € 262.321,70 (euro duecentolesantaduemilatrecentoventuno /70), Iva esclusa, così suddivisi:
• valore stimato a base di gara per il periodo 01.10.2022 – 31/12/2024 di € 111.714,29 Iva ed oneri esclusi (euro centoundicimilasettecentoquattordici/29);
• eventuale ampliamento dei servizi (max 20%) per € 22.342,86 Iva ed oneri esclusi (euro ventiduemilatrecentoquarantadue/86);
• eventuale esercizio dell’opzione del rinnovo ex art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 per € 111.714,29 Iva ed oneri esclusi (euro entoundicimilasettecentoquattordici/29);
• eventuale proroga tecnica, a richiesta del Committente, qualora si rendesse necessaria al fine di garantire l’espletamento delle ordinarie procedure di gara per la gestione del servizio, alle medesime modalità di cui all’art. 3 con quantitativi proporzionati ai quattro mesi di proroga per un importo di € 16.550,26 Iva ed oneri esclusi (euro sedicimilacinquecentocinquanta/26);
• oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, di cui al DUVRI, per un importo pari ad € ZERO (Euro 0/00).
La fornitura del materiale di consumo e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività è a carico della ditta aggiudicataria intendendosi anche questa voce compensata nel corrispettivo contrattuale.
L’importo comprende il costo del personale impiegato e della dotazione strumentale necessari per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività oggetto dell’appalto, ivi inclusi i costi di formazione del personale. Per il calcolo del costo del lavoro si sono presi a riferimento, a titolo meramente orientativo ed esplicativo e pertanto non impegnativo né vincolante, il livello D3 - D2 così come desunti dalla tabelle per la determinazione del costo medio orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo e delle imprese sociali approvate con Decreto Direttoriale n. 7 del 17 febbraio 2020. Il costo della manodopera è stato stimato in € 86,529,40
Il presente appalto è finanziato con risorse proprie dei Comuni convenzionati con il Comune di Cento per la gestione in forma associata dei Servizi Sociali, come da relativo atto di convenzionamento approvato con DCC n. 99 del 29/12/2021 e valevole fino al 31/12/2024 e con risorse regionali destinate alla non autosufficienza (FRNA) rimborsate a cura dell’Azienda Usl di Ferrara.
ll committente, in merito alla presenza di rischi dati da interferenze come da art. 26 del D.Lgs. 81/08, vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/08, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto per le attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, in quanto l’attività non viene svolta all’interno di plessi comunali ed in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale esclusi dal comma 3-bis art. 26 del D.Lgs. 81/08;
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere garantito per il periodo 01/10/2022 – 31/12/2024 L’amministrazione si riserva la facoltà di dare inizio al servizio in pendenza della stipula del contratto e, in tal caso, sarà redatto verbale di consegna.L’appalto non è soggetto a rinnovo automatico.
Al termine del periodo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di “opzione” di rinnovo ex art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 per un ulteriore periodo di 27 mesi alle medesime condizioni contrattuali, al netto di iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Qualora l’Amministrazione intenda avvalersi dell’opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, almeno tre mesi prima della scadenza del servizio.
Inoltre la durata del contratto in corso di esecuzione può essere soggetta a proroga tecnica di mesi 4 o per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Per le opzioni di modifica al contratto ai sensi dell’art. 106 del Codice dei Contratti si rinvia al successivo art. 22 del presente capitolato d’oneri.
ART. 3 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO
Il Servizio oggetto dell’appalto si inserisce all’interno del sistema più complessivo della rete dei servizi socio-sanitari e si colloca all’interno della programmazione distrettuale degli interventi e delle risorse di FRNA e FNA, orientata al mantenimento della domiciliarità e dell’autonomia delle persone che presentano disabilità, offrendo risposte diversificate ed integrate ai bisogni di coloro che necessitano di percorsi personalizzati in ambiti protetti e accompagnati da figure educative di riferimento.
l Centro Socio-Occupazionale è un servizio socio-sanitario a bassa intensità assistenziale rivolto a giovani e adulti che versano in una situazione di disabilità di grado medio o lieve e che presentano sufficienti autonomie personali e capacità manuali adatte allo svolgimento di attività terapeutico- occupazionali e che necessitano di sviluppare rapporti in un contesto relazionale allargato, sulla base di percorsi individualizzati con finalità socializzanti, riabilitative e di mantenimento o raggiungimento di nuove o rinnovate autonomie personali.
(ATTIVITA’ DEL MATTINO) L’appaltatore intende inserire in CSO fini ad un massimo di 8 persone con disabilità residenti nei Comuni associati di Cento, Terre del Reno, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda. Il servizio ai cittadini inseriti dovrà essere garantito per almeno 4 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, per 46 settimane ogni anno solare, con chiusura di tre settimane durante i mesi estivi, di due settimane tra dicembre e gennaio e una settimana a Pasqua.
L’ammissione degli utenti al CSO è effettuata dal Servizio Sociale Associato in sigla GAFSA, previa valutazione multidimensionale da parte dell’UVM Distrettuale che redigerà il relativo PEI.
La realizzazione del servizio di Centro Socio Occupazionale deve prevedere almeno le seguenti funzioni:
• valutazione e approfondimento conoscitivo della abilità personali di ciascuna persona individuata dai Servizi Sociali preposti;
• predisposizione di piani personalizzati operativi per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Pei;
• predisposizione di attività manuali-occupazionali e laboratoriali varie e rispondenti alle diverse esigenze di sviluppo o mantenimento delle abilità ;
• predisposizione di attività a supporto del mantenimento e dello sviluppo di capacità trasversali e relazionali da svolgere anche attraverso il coinvolgimento attivo del mondo associativo, del lavoro ed in generale della comunità di riferimento, con l’obiettivo di rafforzare i legami e le relazioni sociali. ;
• monitoraggio dei Pei individuali e accompagnamento dei singoli percorsi di inserimento;
• predisposizione della reportistica relativa alle attività svolte;
• collaborazione e coordinamento con il personale del Servizio Sociale.
(ATTIVITA’ DEL POMERIGGIO) Nell’ambito del presente appalto, viene richiesto all’appaltatore l’esecuzione di interventi di progettazione integrata rivolti ad un max di 8 ragazzi con disabilità che hanno terminato la scuola secondaria e che si trovano a dover affrontare dopo la scuola ( luogo di protezione ) un futuro incerto in cui, né loro né le loro famiglie, hanno la conoscenza delle reali competenze acquisite e della concreta possiblità di applicarle in un ambito lavorativo e di vita..
Il progetto ha pertanto lo scopo di scongiurare l’alto rischio di un loro isolamento, sia sociale sia lavorativo, sostenendoli e guidandoli in un percoso di vita adeguato basato sulle loro reali capacità, attraverso le seguenti azioni:
• l’analisi e misurazione delle competenze reali di giovani adulti con disabilità in uscita dal percorso scolastico;
• l’offerta di possibili percorsi futuri facendo sperimentare ai ragazzi diverse esperienze concrete in ambito lavorativo e formativo, utilizzando un approccio educativo esperienziale che si ispiri ai principi di “experiential learning” di Xxxxx Xxxx;
• la proposta di un ambiente di socialità che fornisca esperienze di autonomia finalizzate al raggiungimento di un maggior grado auto determinazione e indipendenza.
• la realizzazione di un bilancio di competenze relativo alle capacità ed autonomie dei ragazzi. ( A seconda del grado di autonomia individuato potranno essere quindi indirizzati ai Servizi competenti, a strutture diurne socio riabilitative o socio occupazionali, ad aziende del territorio o a percorsi formativi integrativi);
• la sensibilizzazione delle famiglie relativamente alle reali capacità dei ragazzi e quindi condivisione con loro di un percorso di vita che risulti essere sostenibile e non frustrante;
• la promozione di una “alleanza educativa” tra servizi, famiglie e territorio, in funzione di obiettivi condivisi utili alla reale autonomia dei ragazzi;
Nei limiti di frequenza stabiliti, sia per le attività del mattino, sia per le attivitò del pomeriggio, sono ammessi i progetti di alternanza scuola-lavoro introdotti della legge 28/3/2003 n. 53 (legge Moratti) e disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, con lo scopo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze in contesti di apprendimento diversi, valorizzando l’esperienza operativa;
L’attività di cui sopre deve essere prevista per almento 2 pomeriggi alla settimana per la durata complessiva di almento 6 ore settimanali .
Gli utenti inseriti nel CSO e quelli frequentanti le attività pomeridiane di progettazione integrata provvedono autonomamente al raggiungimento del Centro.
Solo in caso di necessità e previa richiesta motivata provvede l’Appaltatore con propri mezzi idonei al trasporto di persone con disabilità, ;
L’appaltatore per lo svolgimento delle attività deve mettere a disposizione entro un mese dall’aggiudicazione anche una sede operativa idonea all’accoglienza di giovani e adulti con disabilità , ubicata in Cento capoluogo per agevolare la mobilità degli utenti e la condivisione delle progettualità con il Servizio Sociale professionale, in possesso di adeguata capacità ricettiva e dei requisiti strutturali previsti dalla normativa regionale sul funzionamento (DGR 564/2000 e seguite modifiche ed integrazioni), nonché della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
ART 4 SOGGETTI AMMESSI
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali sussistono:
• le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
• situazioni che, ai sensi della normativa vigente, inibiscano le possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche e/o di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Per i raggruppamenti temporanei d’impresa e per i Consorzi ordinari, costituiti o da costituirsi, i requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE
I requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, che i concorrenti devono possedere, all’atto dell’offerta, a pena di esclusione, sono i seguenti:
per i concorrenti residenti in Italia:l’iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per categorie di attività che comprendono quelle di cui al presente appalto oppure nell’Albo delle Imprese artigiane o in altri Albi o registri per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (se l’operatore economico è una società cooperativa, iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative);
per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia: l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016, oppure dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità indicate, utilizzando preferibilmente i modelli messi a disposizione dalla Centrale di Committenza ed allegati al disciplinare.
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Per gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione si fa espresso rinvio al Disciplinare di gara
ART. 5 – PERSONALE
Il servizio sarà svolto dall’appaltatore mediante propri operatori, adeguatamente preparati per le specifiche mansioni da svolgere ed in possesso, a seconda delle professionalità, dei seguenti requisiti:
a) Laurea in scienze dell’educazione o equipollenti;
Gli operatori dovranno essere in possesso di patente di guida di categoria “B” e dovranno parlare la lingua italiana.
Per lo svolgimento delle attività l’appaltatore dovrà garantire un Responsabile del servizio in possesso del diploma di laurea in scienze dell’educazione o equipollenti, che dovrà essere il referente unico per l’appaltatore e dovrà curare i rapporti con la committenza, sovrintendere il sistema nel suo complesso, verificare il raggiungimento degli obiettivi, e produrre alla committenza report periodici, almeno annuali anche rispetto all’andamento dei progetti personalizzati.
L’appaltatore seleziona tutti gli operatori con particolare riguardo all’idoneità al lavoro, alla qualifica professionale, all’affidabilità, onorabilità e ne garantisce l’aggiornamento professionale.
L’appaltatore gestisce in modo del tutto autonomo il proprio personale che risponde gerarchicamente e funzionalmente al Responsabile dell’appalto per l’appaltatore.
L’appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, un CCNL che ancorché diverso da quello scelto dall’Amministrazione appaltante e/o dal precedente contraente, garantisca ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo coerente con l’oggetto dell’appalto e adeguato alle prestazioni richieste dall’appaltatore.
Tutto il personale adibito ai servizi appaltati dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell’appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni dei servizi e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. I dipendenti dell’appaltatore devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti degli utenti, ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. L’appaltatore è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente articolo.
L'Aggiudicatario dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di operare esclusivamente con personale in possesso dei requisiti richiesti. Deve, inoltre, assicurare la necessaria continuità lavorativa dei singoli operatori.
L'Aggiudicatario è tenuto a fornire, entro un termine massimo di 15 giorni dall’aggiudicazione, l’elenco nominativo del personale impiegato, con l’indicazione delle specifiche mansioni cui è adibito, con i relativi curricula. Dovranno inoltre essere comunicate le eventuali variazioni e sostituzioni di personale, che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali, oltre che il possesso del titolo di studio nonché l’immunità di ogni incaricato da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all’assunzione nella pubblica amministrazione.
Entro trenta (30) giorni dall’inizio del servizio l’Appaltatore dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro trenta giorni dal loro verificarsi.
Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopraindicati comporterà una penale di € 1,000,00 come previsto al successivo art. 25.
L'Aggiudicatario inoltre garantisce il corretto comportamento del personale impiegato nonché l’osservanza diligente di tutte le norme e disposizioni generali e delle prescrizioni disciplinari dettate dall’Ente. Il personale della Xxxxx aggiudicataria dovrà mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento del proprio servizio.
Il Committente ha facoltà di richiedere, motivandone le ragioni, la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrono sufficiente garanzia di adeguatezza professionale.
In caso di mancanze nell’esecuzione del servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il Responsabile del servizio può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi/allontanati dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto.
L’appaltatore provvede ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta dell’Amministrazione Comunale non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle more delle procedure di allontanamento dal servizio affidato a detto personale, l’appaltatore si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto,
ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento.
Nell’ottica della riduzione dei conflitti tra l’appaltatore e il personale e della correttezza delle relazioni sindacali, in caso di contenzioso sono da privilegiare meccanismi di conciliazione tra le parti.
L’appaltatore deve individuare un Responsabile di servizio che avrà il compito di coordinare il personale dell’appaltatore. Il Responsabile del servizio sarà il referente per la gestione delle attività e dovrà assicurare la corretta gestione dei vari servizi oltre al raccordo con enti, istituzioni e figure esterne al servizio. Il Responsabile per l’appaltatore provvede altresì ad organizzare la sostituzione del personale temporaneamente assente assicurando la continuità degli interventi.
Il Responsabile del servizio deve essere in possesso di un cellulare di servizio, il cui numero dovrà essere comunicato all’Amministrazione Comunale e dovrà essere raggiungibile sempre nelle ore di funzionamento dei Servizi.
L’appaltatore deve inoltre:
• impiegare lavoratori ed eventuali volontari, stagisti e assimilati per i quali è stata verificata l’assenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies del c.p., ai sensi del D.lgs 4 marzo 2014, n. 39 che ha recepito la direttiva europea 2011/93/UE;
• comunicare, al fine della verifica del rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, i nominativi del responsabile legale dell’appaltatore, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
• comunicare l’avvenuta formazione delle suddette figure e dei lavoratori nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
• dotare il personale e gli utenti del servizio di mezzi e strumenti atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti ed alle norme di prevenzione dell’infezione da Covid-19 nonché adottare tutte le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette sia dei terzi;
• ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/08 coordinato con il D. Lgs. 106/09, dovrà provvedere a che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice sia “munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”;
• l’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento aziendale del Comune di Cento. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la violazione sia ritenuta grave.
L’Appaltatore deve assicurare la partecipazione del Responsabile agli incontri di verifica con il Comune di Cento.
L’eventuale personale volontario, gli incaricati in servizio civile volontario, possono essere utilizzati presso l’operatore economico aggiudicatario, purché svolgano la propria attività in forma complementare, non sostitutiva rispetto al personale sopraindicato.
L’operatore economico aggiudicatario, qualora intenda inserire personale volontario (incaricati di servizio civile volontario, stagisti), deve previamente comunicare, al Comune di Cento, le generalità del personale e il curriculum vitae.
ART. 6 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE
Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio oggetto dell’appalto, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l’appaltatore ha l’obbligo delriassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e
con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, nel rispetto dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016.
Per la formulazione del progetto di riassorbimento da parte degli Operatori economici interessati a partecipare alla gara si forniscono i seguenti dati e informazioni riguardanti il personale utilizzato nel corso dell’appalto da parte dell’operatore uscente:
1) Il contratto applicato è il CCNL UNEBA; non sono presenti contratti a termine e lavoratori appartiene a categorie svantaggiate.
2) dettagli relativi al personale impiegato:
Numero | Ruolo | Livello economico | Monte ore | Scatti anzianità |
1 | Educatore Prot.le con funzioni di coordinamento | D3 | 5 ore settimanali | 3 scatti |
1 | Educatore Professionale | D3 | 26 ore settimanali | 3 scatti |
La mancata presentazione del progetto di riassorbimento nell’ambito dell’offerta tecnica equivale alla mancata accettazione della clausola sociale e costituisce manifestazione della volontà di proporre una offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche per la quale si impone l’esclusione dalla gara.
ART. 7 - MODALITÀ DELLE SOSTITUZIONI
Al fine di garantire la continuità ed uniformità del servizio, l’appaltatore dovrà adottare tutte le modalità necessarie a contenere i fenomeni di turn over degli operatori. L’appaltatore si obbliga in ogni caso a mantenere per tutta la durata dell’appalto gli stessi operatori inizialmente indicati, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli indipendenti dalla volontà dello stesso appaltatore.
L’appaltatore deve garantire l’immediata sostituzione di quegli operatori che, a giudizio del committente, dovessero risultare inidonei allo svolgimento del servizio. Nel caso di sostituzioni definitive o dell’inserimento di un nuovo operatore l’appaltatore deve assicurare, a sue spese, una compresenza fra l’operatore uscente e quello entrante di almeno cinque giorni, durante il quale il nuovo operatore non avrà la responsabilità della prestazione. Il costo del periodo di affiancamento sarà a carico dell’appaltatore.
ART. 8 - ONERI E COMPETENZE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Alla ditta aggiudicataria compete la responsabilità dell’organizzazione e della conduzione del centro socio occupazionale assicurando i servizi necessari al proprio funzionamento.
In particolare risultano compresi nel corrispettivo contrattuale i seguenti costi:
• utilizzo dei locali adibiti a CSO e costi di gestione relativi;
• pulizia ed igiene di tutti i locali utilizzati con frequenza d’intervento almeno giornaliera;
• il trasporto, limitatamente ai casi in cui l’utente e loro famigliari non siano in grado di provvedere autonomamente;
• premi per le polizze assicurative;
L’appaltatore deve espletare i servizi oggetto del presente appalto con proprio personale e con propria organizzazione e si obbliga a:
• garantire i servizi oggetto del presente appalto, come indicati al precedente art. 3 e la loro continuità;
• rispettare nella impostazione e nella realizzazione dei servizi quanto dichiarato nel progetto o offerta tecnica sulla cui base è avvenuta l'aggiudicazione e quanto specificatamente indicato nel Capitolato;
• garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi;
• comunicare il nominativo e il recapito telefonico del proprio Responsabile, che si rapporterà ai Servizi Sociali del Comune di Cento per tutto ciò che attiene all'esecuzione del presente affidamento;
• garantire al proprio personale il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, assicurativo e previdenziale); tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell’appaltatore che ne è il solo responsabile;
• acconsentire che i propri operatori partecipino in orario di lavoro a momenti di aggiornamento, relativi alla materia del servizio appaltato, programmati dalla Gestione Associata Servizi Socio – Assistenziali del Comune di Cento;
• produrre, entro il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione, copia della segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA) e copia della Carta dei servizi relative al CSO;
• presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata riassuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente,
L’appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.
L’appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L’appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal committente e/o da terzi autorizzati.
L’appaltatore si obbliga a consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’appaltatore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.
L’appaltatore dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna:
• l’adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione;
• l’assoluto rispetto della normativa vigente per quanto attiene alla erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato d’Oneri;
• l’assoluto rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.
ART.9 – TIPOLOGIA SERVIZIO, RESPONSABILITA’, ASSICURAZIONE E SINISTRI
Il servizio oggetto del presente appalto si intende esercitato con rischio d’impresa a carico dell’aggiudicatario. L’appaltatore si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all’utente e/o a terzi, esonerando il committente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte del committente.
E’ obbligo dell’appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
L’appaltatore deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione dei danni causati; in caso contrario il committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l’importo sul corrispettivo di prima scadenza oppure, in caso di incapienza, rivalersi sulla fidejussione.
A tale scopo l’aggiudicataria si impegna a stipulare, con Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Cento deve essere considerato “terzo” a tutti gli effetti;
Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura dei rischi per i fruitori del servizio, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’opera dovrà avere le seguenti principali caratteristiche:
• massimale unico non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
• coprire tutte le attività svolte dall’appaltatore, nulla eccettuato ed escluso e considerare espressamente il Comune di cento come terzo.
• coprire i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio.
Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’impresa aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto.
Copia delle polizze regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti dovrà essere consegnata al committente unitamente alla documentazione richiesta per la stipula del contratto con allegato l’impegno dell’appaltatore a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto con soluzione di continuità delle coperture assicurative.
L’appaltatore è tenuto a dare al Committente, di volta in volta, immediata comunicazione scritta dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.
ART. 10 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI CENTO
Il Committente si obbliga ad assicurare il pagamento dei corrispettivi in base alle singole fatture riscontrate regolari, emesse dall’appaltatore a scadenza mensile. Sulla fattura dovrà essere indicato un costo mensile fisso pari a 1/27 dell’importo di aggiudicazione per le prestazioni di cui all’art. 3 del presente Capitolato d’Oneri;
Nella fatturazione delle prestazioni di cui sopra dovranno essere detratte eventuali prestazioni non effettuate.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC e previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30 gg. dal ricevimento delle fatture al Protocollo Generale del Comune di Cento.
Il Comune di Cento potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’appaltatore. Il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.
ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI
Il Dirigente del Servizio alla Persona del Comune di Cento e il Responsabile dei Servizi Sociali della Gestione Associata, possono disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:
• l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato, delle disposizioni di legge;
• la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all’aggiudicazione;
• il rispetto dei diritti degli utenti;
• il grado di soddisfazione degli obiettivi prefissati e il livello di soddisfazione dell’utenza;
L’Appaltatore deve acconsentire l’accesso agli atti da parte dei funzionari comunali preposti al controllo, previa esibizione di apposita documentazione di identificazione, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato.
ART 12 - RUP E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il Committente da atto che il Responsabile UO del Servizio Sociale Associato è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nonché Direttore dell’esecuzione del presente appalto, con provvedimento del Dirigente del Settore V Servizi alla Persona. A tale Responsabile fanno capo tutte le attività ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contenuta nel D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
ART. 13 – CONTRATTO
La stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante della stazione xxxxxxxxxx.Xx contratto sarà stipulato nei termini previsti dall’art. 32 co.8 del D. Lgs n. 50/2016.
La stazione appaltante in virtù di quanto previsto dall’art. 8, co.1 del decreto legge n. 79/2020 come modificato dalla legge 120/2020 e per le procedure avviate fino al 30/06/2023 è autorizzata all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 co.8, fermo restando il possesso dei requisiti generali da parte dell’esecutore.
In caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.
Il contraente è responsabile del contratto in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
Sono a carico della Ditta contraente tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione in caso d’uso, nonché il versamento dei diritti di segreteria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che le spese di pubblicazione del bando ed egli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali, sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario. Le spese ammontano a circa
€ 1,600,00.
ART. 14- CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Il corrispettivo dell’appalto riguarda tutte le prestazioni di cui al presente capitolato e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:
Le fatture dovranno essere emesse mensilmente. Sulla fattura dovrà essere indicato un costo mensile fisso pari ad 1/27 del prezzo offerto in sede di gara.
Con tale corrispettivo, come sopra determinato, l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal committente per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal committente con il pagamento.
Detto corrispettivo può essere modificato adeguatamente in relazione ad eventuali variazioni della tipologia e/o delle dimensioni del servizio e/o da altre cause indipendenti dalla ditta aggiudicataria, quali si evincono al precedente Art. 3.
Il Direttore dell’esecuzione, accerta la prestazione effettuata in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contabili, comunica l’esito di tale accertamento al RUP. Il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Detto certificato non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, co. 2, del c.c..
Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui al D.M. 55/2013, dovranno recare l’esatta ragione sociale: Comune di Cento - U.O.C. “GAFSA” - Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXX (XX) - Codice Fiscale: 81000520387, dovranno essere indirizzate al codice unico ufficio:
n. ZA8A2U, dovranno riportare il numero di CIG per il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno.
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato a consuntivo sulla base delle fatture emesse mensilmente dall’aggiudicataria e avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC e previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture al Protocollo Generale del Comune di Cento.
Eventuali contestazioni relative alle fatture saranno comunicate all’aggiudicataria, a mezzo PEC, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse attestato dall’apposizione del numero di protocollo dell’Ente.
L’Appaltatore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e della L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare al Comune di Cento, Servizio Sociale Gafsa i conti correnti dedicati su cui l’Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto.
L’appaltatore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dovranno dare immediata comunicazione al Comune di Cento.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d’incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Qualora emergesse l’esigenza di sostenere spese straordinarie e non preventivabili per cause eccezionali (es. COVID-19, terremoto, ecc.), tali spese saranno oggetto di valutazione in base alle disposizione di legge e nel rispetto della normativa vigente.
ART. 15 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL’APPALTO
Su richiesta dell’appaltatore, nei limiti delle risorse disponibili, potrà essere concessa l’anticipazione del prezzo dell’appalto per un importo sino al 20% del valore del contratto relativo alla prima annualità, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma della prestazione.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
ART. 16 - REVISIONE PREZZI
I prezzi contrattuali saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del primo anno.
Dal secondo anno in poi, saranno sottoposti ad eventuale revisione, con cadenza annuale, sulla base di istruttoria condotta dall’Ente a seguito di richiesta documentata dell’impresa aggiudicataria. Tale revisione prezzi è regolata dall’art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
In particolare, potrà essere riconosciuta, dopo il primo anno di gestione, una revisione annuale dei prezzi in occasione di aumenti delle retribuzioni e delle contribuzioni obbligatorie per il personale dipendente, sopravvenuti dopo la presentazione dell’offerta contrattuale, disposti da contratti collettivi nazionali di lavoro, da integrativi provinciali o da norme di legge, non prevedibili al tempo dell’offerta e comunque in essa non previsti, nel limite dell’incremento percentuale verificatosi rispetto ai prezzi offerti.
In assenza di elementi di comparazione, per gli oneri diversi dal costo del personale si applicherà l’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati. Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge per la revisione dei prezzi dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni.
L’eventuale revisione potrà essere richiesta dalla parte che vi abbia interesse mediante PEC e produrrà effetto dal giorno dell’esecutività dell’atto formale dell’Amministrazione che dovrà essere adottato entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, fermi restando i termini annuali di riferimento dianzi riferiti.
ARTICOLO 17 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 deve costituire, entro dieci giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste, dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l’operatività (leggasi: assunzione dell’obbligo di pagare) della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di ribasso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituirsi è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento) l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, il Comune di Cento, con l’adozione di semplice atto amministrativo, può ritenere sulla garanzia i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso l’aggiudicataria rimane obbligata a reintegrare o a ricostituire la garanzia entro dieci giorni solari dalla notificazione del relativo avviso.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicataria la garanzia, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune di Cento al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerata a titolo di penale.
ART. 18 - CESSIONE E SUBAPPALTO
Fermo restando che nei contratti ad alta intensità di manodopera come è per il presente, sarà riservato all’affidatario la prevalente esecuzione del contratto. Il subappalto qualora richiesto potrà riguardare solo la realizzazione di percorsi sperimentali in ambito lavorativo formativo
Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 49, comma 1, lettera b) del Dl 77/2021 convertito nella legge 108/2021. I concorrenti devono indicare le parti del servizio che intendono subappaltare. L’autorizzazione al subappalto sarà vincolato al riscontro della sussistenza delle
condizioni prescritte al suddetto art. 105. Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell’appaltatore, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice. Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante.
La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato.
Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.Lgs. 50/2016.
L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione e trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.
La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016.
Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. E’ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Nel caso di cessioni e trasformazioni d’Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ART. 19 – AGGIUDICAZIONE
I servizi in oggetto saranno aggiudicati mediante procedura aperta, secondo le modalità indicate nel disciplinare d’appalto e del bando di gara.
ART. 20- AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite del committente, per quanto di rispettiva competenza, per l'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, il Comune di Cento ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.
Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore.
Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore e una copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda.
Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.
ART. 21 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’APPALTATORE
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.
ART. 22 - VARIANTI INTRODOTTE DAL COMMITTENTE
Il committente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal committente;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
d) nell’esclusivo interesse del committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.
Inoltre, il committente si riserva il diritto di introdurre, nelle modalità di esecuzione dei servizi sopra descritti, le modificazioni che si dovessero rendere necessarie entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo.
L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante per garantire il corretto svolgimento del servizio, senza alcuna pretesa di indennizzo.
Nessuna variazione può essere introdotta dall'appaltatore se non è preventivamente approvata per iscritto dal RUP.
ART. 23 - VARIAZIONI ENTRO IL 20%
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
ART. 24- INADEMPIMENTI E CAUSE DI RISOLUZIONE
L’appaltatore è tenuto a garantire l’osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato.
Nel caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi o condizioni di cui al comma precedente, il Responsabile della esecuzione del contratto inoltrerà apposita contestazione e diffida ad adempiere, assegnando il termine di giorni venti decorso inutilmente il quale o valutate negativamente le controdeduzioni pervenute la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
In ogni caso la Stazione Appaltante può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione espressa da comunicarsi all'aggiudicataria a mezzo PEC, nei seguenti casi:
• grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
• utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni del contratto;
• mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
• mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all’art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla Legge 217/2010; mancata regolarità contributiva dei dipendenti impiegati nel servizio;
• reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'aggiudicataria, comprovati dall'applicazione di penali per un totale pari ad almeno il 10% annuo del valore del contratto;
• violazione delle norme in materia di cessione del contatto, dei crediti o del subappalto;
• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
• sospensione della prestazione oggetto del servizio e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato;
• mancata osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente Capitolato.
• mancata osservanza dei contenuti e degli obblighi di condotta previsti nei Codici di comportamento nazionale e del Comune di Cento.
In tutti i casi di risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere in via definitiva la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicataria per il risarcimento del danno.
Il committente, fatta salva la richiesta di maggior danni, può rivalersi sulla cauzione anche nei seguenti casi:
• a copertura delle spese conseguenti all’esecuzione d’ufficio dei servizi necessari e per limitare gli effetti negativi dell’inadempimento dell’impresa;
• a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’impresa;
• a copertura delle spese per l’esecuzione d’ufficio dei servizi in caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato da parte dell’Appaltatore.
ART. 25 – PENALITA’
Il Comune di Cento, in caso di inadempienze applicherà penali secondo le indicazioni dell’elenco sotto indicato, in rapporto alla gravità dell’inadempienza.
L’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
Il provvedimento è assunto dal Responsabile del procedimento del Comune di Cento.
Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della irrogazione della stessa. Decorso inutilmente tale termine, si procederà al recupero della penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo la contestazione.
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla committenza per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e dall’obbligo dell’Appaltatore di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente in dipendenza dell'inadempimento.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del committente sono notificate all’appaltatore in via amministrativa.
In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono applicate penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. La misura della penale per il ritardato adempimento è predeterminata nella misura dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non può comunque superare, complessivamente, il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
L’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione Comunale a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattali, qualora l’appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla
puntualità e qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al progetto presentato dall’impresa in sede di gara.
Saranno applicate, con atto del RUP, le penali qui di seguito riportate:
• € 1,500,00: utilizzazione di personale non rispondente ai requisiti di cui all’art. 5 e dei requisiti indicati nell’offerta;
• € 1,000,00 mancato invio delle comunicazioni e della documentazione previste all’art. 5
• € 1,000,00 mancata sostituzione del personale assente o ricusato nelle dovute forme dall’Amministrazione Comunale;
• € 1,000,00 per ogni episodio in cui l'Impresa non garantisca al proprio personale il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro;
• € 1,000,00 per ogni episodio in cui risulti che gli operatori impegnati dalla Ditta aggiudicataria nei servizi in oggetto abbiano avuto nei confronti dell’utenza un comportamento valutato dal Responsabile individuato dal Comune come ineducato o irrispettoso o non adeguato alla funzione e ai compiti assegnati;
• €1,000,00 violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);
• € 1,000,00 violazione in materia di riservatezza dei dati (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.);
• € 1,000,00 per qualsiasi violazioni del disposto del presente capitolato d’oneri, diverse da quelle precedentemente elencate.
In caso di recidiva le penalità sono raddoppiate, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
ART. 26 – RECESSO
L’appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto o da una parte di esso, salvo l’obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora il Committente intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale del servizio assegnato, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative del servizio, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società per la gestione del servizio o di altro ente che verrà allo scopo individuato per la gestione di tale servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Il recesso è previsto anche in caso di impossibilità sopravvenute assoluta ed oggettiva non imputabile ad alcuna delle parti;
Il committente può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili all’appaltatore:
• per motivi di pubblico interesse;
• in qualsiasi momento dell’esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile;
• in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel casi in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip ed Intercet-ER successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999;per eccessiva onerosità.
In tutti i casi previsti dai commi precedenti, fatta eccezione per il recesso di cui alla lettera c) del comma precedente, l’appaltatore concorderà un equo indennizzo con il committente.
L’appaltatore può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256 e 1463 codice civile).
ART. 27 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ
L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del X.xx 50/2016 e ss.mm.ii. al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
In materia di verifiche di conformità si rinvia alla normativa vigente in materia.
ART . 28 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto di servizio che verrà stipulato con l’affidatario ed eventuali successivi patti o comunque ad esso connessa, il Foro competente sarà quello di Ferrara. È escluso l’arbitrato.
ART. 29 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI
A carico dell’impresa che risulterà aggiudicataria del servizio graveranno le spese di xxxxx, i diritti e le spese di registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell’Amministrazione Appaltante.
L’IVA nella misura di legge è a carico dell’Amministrazione Comunale.
ART. 30 – PRIVACY
Al momento della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l’Appaltatore verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Comune di cento, in qualità di Titolare del trattamento stesso. Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.
L’art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.
Ai fini sovresposti, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento stipuleranno l’Accordo per il trattamento esterno dei dati, allegato al Contratto. La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del contratto relativo al servizio oggetto dell’affidamento che vincoli la Ditta aggiudicataria al Titolare del trattamento.
La Ditta aggiudicataria sarà nominata Responsabile del trattamento dei dati degli utenti inseriti nel Centro Socio Occupazionale e che saranno raccolti e trasmessi dal Comune di Cento in qualità di Titolare del trattamento. Per quanto riguarda, invece, i dati che saranno raccolti successivamente dalla Ditta stessa per lo svolgimento del servizio, ad integrazione di quanto ricevuto dalla stazione appaltante, il Titolare del trattamento sarà la Ditta aggiudicataria con tutti gli obblighi e incombenze ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia.
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cento (FE) con sede provvisoria in Xxxxx Xxx xxx Xxxxxxxx x. 00, xxx. 00000.
Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (xxx-xxxx@xxxxxx.xx).
Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità relative al procedimento in oggetto.
Destinatari dei dati personali
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione fatta eccezione per gli adempimenti normativamente previsti nell’ambito del presente appalto.
Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare all’appalto.
ART. 31 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME
Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ) ed alle norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni, alle norme regolamentari del Comune di Cento ed a:
• Norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, con particolare riferimento a quelle relative agli appalti di servizi;
• Norme del Codice penale e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti;
• Norme del Codice di Procedura Civile e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti.
• Legge 24 novembre 1981, n. 689 recante Modifiche al sistema penale
• D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e ss.mm.ed ii;
• D. Lgs. n. 81/2008 recante: ”Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e xx.xx. ed ii.;
• Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante“Codice di protezione dei dati personali” e
s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposi- zioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circo- lazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
• Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ”Nuove norme sul procedimento amministrativo”modificata ed integrata dalla L. 7 agosto 2015, n. 124 e, successivamente, dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221;
• D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen denze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
• La Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successivo D. Lgs. 159/2011;
• D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. recante: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
• D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa così come modificato dal dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120;
• Legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii.;
• La Legge 8 novembre 1991, n. 381.(Disciplina delle Cooperative sociali.), specifica all’art. 4 il concetto di “Persone svantaggiate” e disciplina l’inserimento lavorativo di soggetti disabili presso cooperative sociali.
• legge n 104 del 5 febbraio 1992 : “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”
• la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema in- tegrato di interventi e servizi sociali"- con particolare riferimento all’articolo 22, relativo alla “Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e all’articolo 5 “ruolo del terzo settore”;
• Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 13/12/2006
• La legge n. 18 del 3 marzo 2009, Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
• l D.L. 15 aprile 2005, n. 77 Definizione delle norme generali relative all’alternanza Scuola- Lavoro a norma dell’art. 4 della L. 53/2003.
• Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
• persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare”;
• Legge regionale n. 2 del 12/03/2003 ”Norme per la promozione della cittadinanza
• sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
• deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 28 del 06/12/2020 con la quale si è
• il Piano sociale e sanitario 2018-2020;
• delibera della Giunta Regionale n.564 del 2000 e xx.xx.xx.;