REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Repertorio n.
Oggetto: Contratto per l'affidamento e la gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno il giorno del mese di in Perugia, nella sede della Giunta regionale, avanti a me Ufficiale Rogante della Regione, nominata con D.G.R. N. pubblicata nel B.U.R.
n. del, sono comparsi i Signori:
1. , nato a il , domiciliato per la , il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Ragioneria e Fiscalità regionale ed agisce in nome, per conto e nell’interesse della Regione Umbria - Giunta Regionale Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - Xxxxxxx - C.F.: 80000130544, (in seguito, per brevità, chiamata Regione);
2. nato a il , nella sua qualità di
della con sede in , codice fiscale e partita IVA , giusta (per brevità chiamata Tesoriere).
Detti comparenti, della cui identità personale e qualifiche io Ufficiale Rogante sono certo,
DOPO AVER PREMESSO CHE
- con determinazione dirigenziale n. del è stato approvato il nuovo capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l’affidamento di un contratto pubblico di servizi per la gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria;
- con determinazione dirigenziale n. del , il suddetto servizio è stato aggiudicato alla ;
Tutto ciò premesso, nell’intesa che quanto precede formi parte integrante e sostanziale del
presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art 1 - Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come ogni altro documento in tal senso richiamato.
Art. 2 - Oggetto del servizio
La Regione affida al Tesoriere con sede in Via C.F. e
P.IVA il proprio servizio di tesoreria che consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell’Amministrazione regionale e inerenti alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori, e agli adempimenti previsti dalla legge regionale 28 febbraio 2000, n.13, dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015) e dalle ulteriori disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali di riferimento.
Il tesoriere si impegna a rispettare le norme in vigore in materia di tesoreria e di contabilità degli enti pubblici, le disposizioni contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito Capitolato), nel disciplinare, nel bando di gara e nel presente contratto e a fornire il servizio richiesto alle condizioni indicate presentate in sede di gara (All. “ ”)
Art. 3 - Sede della tesoreria
La sede della tesoreria è in Perugia.
Il servizio di tesoreria sarà altresì svolto presso gli sportelli operativi dislocati sul territorio regionale, risultanti in n. dall’offerta presentata in sede di gara.
Sulle piazze sprovviste di sportelli del Tesoriere, questi potrà avvalersi di altri Istituti di credito o di altri tramiti, al fine di assicurare il servizio sia in Italia che all’estero. Il Tesoriere risponde, comunque, dell’operato degli Istituti di credito e degli altri tramiti di cui si avvale.
Ciascuno degli sportelli di tesoreria dislocati sul territorio regionale deve essere abilitato a ricevere il versamento di somme dovute alla Regione, ad eseguire i pagamenti in contanti dalla stessa ordinati, nonché a ricevere l’eventuale documentazione necessaria al perfezionamento delle operazioni contabili.
Art. 4 - Condizioni di espletamento del servizio
Il servizio dovrà svolgersi secondo le caratteristiche, le modalità, le prescrizioni e le specifiche indicate dal Capitolato, mediante l’esecuzione di tutte le prestazioni
dettagliatamente individuate e descritte nell’articolo 3 del medesimo Capitolato.
Il servizio viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti dal Capitolato, che il Tesoriere conferma di conoscere e di accettare, ove ed in quanto non risultino modificati a favore della Regione da quelli contenuti nel presente contratto e nell’offerta presentata in sede di gara.
Il servizio di tesoreria della banca deve ottemperare a quanto stabilito dall’art. 14 della legge
31 dicembre 2009, n. 196 e secondo la normativa tempo per tempo vigente.
La Regione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza del servizio
prestato dal Tesoriere.
Art. 5 - Condizioni regolanti la gestione della tesoreria
La gestione del servizio di tesoreria è regolata dalle condizioni risultanti dall’offerta economica presentata in sede di gara dall’Operatore economico che sarà aggiudicatario.
Il contenuto del presente articolo sarà quindi integrato all’esito della procedura di gara.
Art. 6- Condizioni regolanti il conto corrente di tesoreria - Servizio di tesoreria degli enti dipendenti dalla Regione
In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 19, del Capitolato, l’istituto Tesoriere si impegna ad assumere, in qualunque momento, a richiesta della Giunta, previa proposta degli Enti interessati, il servizio di tesoreria di Enti, Aziende, Organismi strumentali ed Istituti dipendenti dalla Regione, comunque costituiti, nonché dell’Assemblea Legislativa - della Regione Umbria ed organismi ad essa riferibili, alle stesse condizioni previste per il servizio di tesoreria regionale.
Art. 7- Responsabilità del Tesoriere
Il Tesoriere risponde con il proprio patrimonio sia nei confronti della Regione che nei confronti di terzi della regolarità e tempestività delle prestazioni eseguite in adempimento del contratto di tesoreria, degli eventuali danni causati, nonché di tutte le somme e di tutti i titoli ed i valori di cui è depositario in nome e per conto della Regione.
Art. 8 - Modalità di esecuzione del servizio richiesto e adempimenti preliminari
La Regione si avvale del sistema di firma digitale dei documenti contabili. Il Tesoriere deve garantire la piena operatività del mandato informatico con firma digitale dall’avvio del servizio.
Il Tesoriere si impegna a fornire alla Regione l'aggiornamento tempestivo dei codici IBAN introdotti o modificati dal sistema bancario italiano.
La Regione potrà in ogni momento, apportare modifiche alle modalità di esecuzione del servizio. Tali modifiche saranno realizzate di comune accordo tra le parti. Il Tesoriere si obbliga comunque ad uniformare la gestione del servizio ai sistemi contabili e alle procedure informatizzate che la Regione metterà in atto durante tutta la durata di affidamento del servizio.
Art. 9 - Vigilanza sulla gestione
La vigilanza sulla gestione del servizio di tesoreria è esercitata dal competente Servizio Ragioneria, fiscalità regionale e sanzioni amministrative.
Art. 10 - Durata
La durata del contratto relativo alla gestione del servizio di tesoreria è di tre anni a decorrere dal primo gennaio 2023.
Il Tesoriere, su richiesta della Regione, ha l’obbligo di proseguire il servizio di tesoreria oltre il termine di scadenza del contratto, fino a che non sia efficace il nuovo contratto di tesoreria e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza del contratto.
Art. 11 - Condizioni di valuta
Le operazioni di riscossione e pagamento saranno portate a credito e a debito della Regione con le seguenti valute:
a) sulle riscossioni, stesso giorno dell’incasso;
b) sui pagamenti, stesso giorno del pagamento;
c) sui giri contabili, stesso giorno dell’operazione di riscossione e pagamento.
Ai beneficiari dei pagamenti deve essere applicata la valuta così come prevista dal D.Lgs.
n. 11/2010 e ss.mm.ii. in attuazione della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno SEPA (Single Euro Payments Area) tenendo conto dei relativi provvedimenti attuativi della Banca D’Italia oltre che di eventuali nuove norme in materia che dovessero entrare in vigore nel corso della durata del contratto.
Art. 12 - Riscossioni
Il Tesoriere riscuote le somme, riceve i titoli e ogni altro valore di spettanza dell’ente e ne
rilascia, in nome e per conto, quietanza liberatoria.
Le entrate sono riscosse dal Tesoriere in base a ordini di riscossione emessi dal competente servizio regionale.
Il Tesoriere si impegna a gestire la riscossione delle entrate di natura tributaria con procedure telematiche.
Il Tesoriere provvede ad acquisire gli ordinativi di incasso, validati con firma digitale con
modalità atte ad assicurare la provenienza, l’intangibilità e la sicurezza dei dati.
Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione della Regione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l’indicazione della causale di versamento, nonché la riserva “salvo conferma di accettazione da parte della Regione”.
Il Tesoriere, il giorno successivo alla riscossione, segnalerà alla Regione gli incassi,
richiedendo l’emissione dei relativi ordini di riscossione di cui al comma precedente.
Le operazioni di incasso, comunicate alla Regione dovranno chiaramente indicare i seguenti dati:
a) Codice fiscale/Partita IVA, cognome e nome e domicilio del versante, con indicazione
delle persone giuridiche o persone fisiche per cui si esegue l’operazione;
b) data, causale e ammontare del versamento.
Il Tesoriere è tenuto all’incasso delle somme anche non iscritte nel bilancio o iscritte in
difetto.
Art. 13 - Pagamenti
Il Tesoriere esegue i pagamenti in qualunque località dello Stato ed anche all’estero, disposti
con mandati di pagamento sia individuali che collettivi, sottoscritti con firma digitale, con ordini di accreditamento utilizzabili con ordinativi di pagamento e buoni di prelevamento, nonché con ruoli di spesa fissa inviati in via telematica a mezzo di flussi elettronici, sospesi di cassa e ordini di domiciliazione, emessi dalla competente struttura regionale.
Salvo casi di urgenza segnalati dalla Regione, gli ordinativi sono ammessi al pagamento entro il primo giorno lavorativo per le aziende di credito successivo a quello della ricezione telematica degli stessi.
L’estinzione dei mandati informatici ha luogo nel rispetto delle condizioni previste dal
presente contratto, dal Capitolato e secondo le indicazioni fornite dalla Regione.
Il Tesoriere, anche in assenza del preventivo e puntuale ordine di pagamento, effettua le operazioni che discendono dalle delegazioni di pagamento allo stesso conferite dalla Regione.
Per i ruoli di spesa fissa, per i sospesi di cassa e per gli ordinativi di spesa che rechino l’indicazione di una specifica scadenza, l’esecuzione degli ordini comporterà la messa a disposizione delle somme ai beneficiari dei pagamenti nel giorno della scadenza, secondo le modalità eventualmente previste negli ordinativi o nei ruoli di spesa fissa o nei sospesi di cassa.
I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili sul conto intestato alla Regione, nei limiti degli stanziamenti di cassa iscritti nei singoli capitoli del bilancio di previsione.
Per quanto attiene al pagamento degli stipendi al personale dipendente, disposto mediante accredito su conto corrente bancario, tenuto presso qualsiasi banca, o su conto corrente postale, questo verrà effettuato senza addebito di spese e con valuta fissa al 27 (ventisette) di ciascun mese, ovvero della prima giornata lavorativa immediatamente precedente se festivo o di sabato.
Per i mandati da estinguersi con quietanza del beneficiario il Tesoriere effettua il pagamento presso qualunque sportello abilitato, conservando la quietanza rilasciata dal beneficiario.
Art. 14 - Adempimenti fiscali sui pagamenti
Il Tesoriere è tenuto a provvedere tempestivamente al puntuale assolvimento degli
adempimenti di natura fiscale cui sono soggetti i pagamenti, secondo le leggi in vigore.
Art. 15 - Firme autorizzate
La Regione si impegna a comunicare preventivamente i nominativi e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare in via digitale gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento nonché i ruoli di spesa fissa, gli elenchi di spese ricorrenti e le relative variazioni, indicando gli estremi dei provvedimenti degli organi regionali con i quali sono stati conferiti i poteri di cui sopra. Gli esemplari delle firme saranno tempestivamente depositati presso il Tesoriere, il quale non darà esecuzione ai titoli di pagamento sprovvisti delle suddette firme.
Art. 16 - Limitazioni all’utilizzo della firma digitale
Le parti convengono di comune accordo di utilizzare, in tutte le operazioni disciplinate dal presente contratto e dal Capitolato, solo firme digitali basate su certificati digitali in corso di validità; ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita.
Art. 17 - Indisponibilità dei servizi informatici
In caso di indisponibilità del sistema informatico della Regione e/o del Tesoriere, tale da non consentire lo scambio dei flussi o la gestione degli stessi, quando già ricevuti, si farà ricorso agli ordinativi cartacei. Il verificarsi della predetta indisponibilità dovrà essere tempestivamente comunicata alla controparte.
Alla riattivazione del servizio si provvederà da entrambe le parti, a trasporre su documenti informatici gli ordinativi e le ricevute che nel frattempo sono stati prodotti in formato cartaceo, ritrasmettendoli per permettere ai sistemi di risincronizzarsi.
Art. 18 - Anticipazioni di cassa
Il Tesoriere è tenuto a concedere a richiesta della Regione anticipazioni di cassa secondo termini e modalità stabiliti dalle vigenti leggi di contabilità.
Art. 19 - Tasso debitore e tasso creditore
Sulle anticipazioni di cassa di cui all’articolo precedente, e sui depositi di somme di spettanza
della Regione, vengono applicati tassi di interesse nella misura indicata nel presente
contratto in conformità all’offerta formulata in sede di gara.
Art. 20 - Conti correnti bancari fuori dal regime di tesoreria unica
Il Tesoriere è tenuto, in applicazione di specifiche norme e su richiesta della Regione, ad aprire conti correnti bancari alle medesime condizioni del presente contratto e senza oneri aggiuntivi.
Ai conti correnti di cui al presente articolo si applicano le condizioni generali riferite al conto di tesoreria. Per quanto concerne il tasso debitore e quello creditore si fa riferimento a quanto stabilito nel contratto e nell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario.
Nel caso in cui intervenga la sostituzione dell’attuale regime di tesoreria unica con il ripristino
del c.d. regime di tesoreria mista, vale quanto indicato al comma precedente.
Art. 21 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario della Regione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine
il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 22 - Conto del movimento di cassa e registri
Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato, custodire e mettere a disposizione telematicamente in via principale e, in subordine, in altra forma:
a) il conto giornaliero del movimento di cassa;
b) il bollettario delle riscossioni;
c) lo schedario delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, distintamente in conto della competenza e in conto residui, in modo da rilevare, in ogni momento, la situazione di ciascun capitolo del bilancio;
d) il conto riassuntivo dei movimenti dei titoli e valori ricevuti in amministrazione, custodia o deposito con il relativo partitario dei depositanti;
Art. 23 - Comunicazioni periodiche.
Chiusura dei conti - Resa del conto del Tesoriere- Reclami
Oltre agli adempimenti previsti nei precedenti articoli, nonché a quelli posti a suo carico dalle vigenti norme che disciplinano il sistema di tesoreria, il Tesoriere è tenuto a trasmettere giornalmente in formato elettronico alla Regione l’elenco delle riscossioni e dei pagamenti
eseguiti il giorno precedente; pertanto il Tesoriere si impegna a dotarsi, a propria cura e spese, di un sistema informatico collegato e compatibile a quello della Regione, al fine di consentire la lettura in tempo reale della situazione di cassa, dello stato di estinzione dei mandati e delle reversali in carico, nonché di tutti i movimenti per conto e per vincolo.
Entro i primi quindici giorni dal termine di ciascun mese il Tesoriere invia alla Regione:
a) l’elenco degli ordini di riscossione non eseguiti e dei titoli di pagamento non estinti;
b) la copia del conto corrente di tesoreria;
c) le notizie e i dati occorrenti alla Regione per eseguire gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
Ai fini dell’adempimento previsto dall’art. 78, ultimo comma, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modifiche, il Tesoriere comunica al competente Servizio regionale, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i movimenti di tesoreria risultanti alla fine del mese precedente e i relativi saldi.
Per ciascun trimestre il Tesoriere trasmette alla Regione l’estratto conto regolato per capitale e interessi.
Salvo diversa disciplina normativa, il Tesoriere, alla fine dell’esercizio finanziario, è tenuto a comunicare alla Regione, per la loro riduzione o annullamento, i titoli parzialmente o totalmente inestinti.
Il rendiconto del Tesoriere riporta la gestione di cassa, con distinzione fra i movimenti in conto competenza e quelli in conto residui, in ottemperanza alle norme vigenti ed in particolare al Decreto Legislativo n. 118/2011 (all. 4/2 art. 10.11) e successive modifiche ed integrazioni. La resa del conto deve essere presentata alla Regione entro i 45 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio.
Art. 24 - Raccordo reciproco della contabilità
La Regione e il Tesoriere procedono ogni tre mesi, ovvero quando lo ritengano opportuno, al raccordo delle risultanze delle rispettive contabilità.
Tale riscontro può essere effettuato anche su supporto informatico; ne consegue l’obbligo
da parte del Tesoriere, di utilizzo di un sistema informativo che sia in grado di dialogare con
i sistemi informativi utilizzati dagli uffici finanziari della Regione.
Art. 25 - Cauzione definitiva
Il tesoriere per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi
dell’art. 103 del Codice.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante richiede all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.
La stazioni appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante incamera la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 26 - Penali e rilievi
Al contratto d'appalto è applicabile quanto disposto all'art. 113-bis del Codice. Al predetto contratto saranno pertanto applicabili penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’aggiudicatario commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Al di fuori dei casi sopra richiamati, in casi di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel presente capitolato, verrà applicata una penale variabile tra lo tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo
Art. 27 - Responsabilità e obblighi del Tesoriere
Il Tesoriere si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto della presente convenzione.
Il Tesoriere si impegna a mantenere indenne la Regione in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.
Art. 28 – Trattamento dei dati personali
Il Tesoriere deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di
cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Xxxxx Xxxxxxxx 00 – 06121 Perugia; Email: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx; PEC: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx; Centralino: x00 000 0000 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale; Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx0 .
Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:
• esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l’interessato.
• esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere
pubblico.
Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679) Dati comuni.
Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679) Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare alla procedura di cui trattasi.
Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal RUP e dai suoi collaboratori All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.
Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Xxxxx Xxxxxxxx 00 – 06121 Perugia, e- mail: xxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Art. 29 - Risoluzione del contratto
La Regione si riserva la facoltà di risolvere il contratto anche al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi con PEC. La Regione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d’ufficio dei servizi a spese del Tesoriere, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida
formale da parte della Regione;
b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto della convenzione, da parte del Tesoriere;
c) cessazione o fallimento del Tesoriere.
Art. 30 - Recesso unilaterale
E' facoltà della Regione recedere, ex art. 1671 Codice Civile, unilateralmente dalla convenzione in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio.
Art. 31 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal contraente se non sia stata approvata dalla stazione appaltante.
Art. 32 - Divieto di cessione del contratto - cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive del Tesoriere disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Tesoriere di cedere il contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. Il Tesoriere può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 comma 13 del Codice.
Art. 33 - Controversie
Le eventuali controversie tra la Regione e il Tesoriere che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione della convenzione che al termine del contratto stesso, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, foro di Perugia con esclusione della competenza arbitrale.
Art. 34 - Oneri a carico del Tesoriere
Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, xxx comprese quelle relative all’imposta di bollo
e di registrazione, sono a carico del Tesoriere.
Art. 35 - Rinvio a norme di diritto vigenti
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.
Art. 36 -Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati, sottoscritti da entrambi i contraenti, agli atti dell’ufficiale Rogante: il Capitolato, L’Offerta tecnica e l’offerta economica.
E richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, da me letto alle parti, le quali concordemente mi dispensano dalla lettura degli allegati e, su mia domanda, dichiarano di approvarlo incondizionatamente e senza riserve di sorta e con me lo sottoscrivono in modalità elettronica con firma digitale, di cui attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82, unitamente agli allegati.
L’atto, in formato elettronico, è stato redatto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte da me, in un unico originale, depositato agli atti dell’Ufficiale Rogante della Regione e consta di n. facciate intere oltre la presente per n. righe di carta uso bollo, debitamente regolarizzato con modalità telematica, a norma del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.