SCHEMA Dl CONVENZIONE - PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA ZONA A1.1 E A3 AREA SAN ROCCO”.
SCHEMA Dl CONVENZIONE - PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA ZONA A1.1 E A3 AREA SAN XXXXX”.
ARTICOLO 1
I soggetti attuatori si obbligano per loro e per gli aventi causa a qualsiasi titolo verso il Comune di Ferrara, ad attuare il Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica Zona A1.1 e A3 Area San Xxxxx, al fine di trasformare l’ambito dell’ex Ospedale Sant’Xxxx nel nuovo quartiere “San Xxxxx” attraverso: la rifunzionalizzazione del Polo Sanitario, il potenziamento del Polo Universitario ad integrazione delle strutture esistenti, la creazione della Cittadella del Commiato, la creazione di un isolato urbano compatto come elemento chiave nella definizione degli spazi urbani e degli edifici, nell’ottica del miglioramento del benessere urbano complessivo, la creazione di nuove volumetrie ad elevati livelli di efficienza energetica, il rinnovo e riuso degli edifici esistenti in base alle nuove funzioni di progetto, la cura delle relazioni tra nuovo edificato, spazio urbano e gli elementi di riferimento storico-monumentali, come il sistema delle Mura cittadine e degli edifici sottoposti a vincolo diretti e/o indiretto, favorire la mobilità attiva/dolce nell’ottica di minimizzare l’uso di veicoli a motore all’interno dell’area. L'area di terreno di proprietà dei medesimi della superficie catastale di mq …………… in Ferrara, contraddistinta al NCT del Comune di Ferrara al Foglio ………….
mappali ……………… , parte al Foglio …… mappali confinanti:
- a nord con ragioni...
- a sud con ragioni....
- a ovest con ragioni....
- a est con ragioni......
.
ARTICOLO 2
I soggetti attuatori si obbligano per loro e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, in forza della delibera di G.C. PG………….. del ………….. a realizzare le opere di urbanizzazione in attuazione del Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica Zona A1.1 e A3 Area San Xxxxx approvato con delibera G.C. in data , in conformità ai seguenti elaborati firmati dalle parti che si allegano alla presente convenzione perché ne facciano parte integrante e sostanziale ad ogni effetto:
Elencare progetto di attuazione
ARTICOLO 3
I soggetti attuatori si obbligano per loro e per gli aventi causa a qualsiasi titolo a realizzare le opere di urbanizzazione nonché gli interventi edilizi previsti a propria cura e spese, in conformità agli elaborati di cui all’art. 2 e delle relative prescrizioni, predisposti in conformità agli elaborati del Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica Zona A1.1 e A3 Area San Xxxxx e che saranno oggetto di specifico permesso.
Inoltre, le opere medesime dovranno essere realizzate in ottemperanza alle seguenti prescrizioni che si allegano al presente atto perché ne facciano parte integrante e sostanziale ad ogni effetto: (elencare pareri enti e servizi)
……………………….
…………………………..
I soggetti attuatori si obbligano per loro e per gli aventi causa a qualsiasi titolo le dotazioni territoriali del P.d.R. di iniziativa pubblica, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche. In particolare, i progetti esecutivi delle dotazioni territoriali dovranno essere redatti in conformità a quanto prescritto dalle norme del Codice dei Contratti ai sensi del D.
1
Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio e delle norme vigenti in materia ed eventuali sopraggiunte disposizioni legislative.
Il computo metrico estimativo, dal quale desumere il costo presunto delle relative opere, per la costituzione, a favore del Comune di Ferrara, di apposita fidejussione a garanzia della perfetta esecuzione delle opere stesse, dovrà essere redatto con prezzi in uso presso il Settore Opere Pubbliche e/o in alternativa da computi metrici estimativi redatti dal progettista, corredati da elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi.
Qualora si abbia necessità di occupare o di utilizzare le opere o i lavori realizzati, ovvero parte delle opere o dei lavori, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, si potrà procedere alla presa in consegna anticipata ai sensi del Codice dei Contratti e alle relative linee guide attuative ANAC. Le opere dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme tecniche vigenti al momento del rilascio del Permesso di costruire o altro titolo nel caso di beni pubblici. Qualora le opere, non fossero completate entro i termini di validità del suddetto Permesso, le opere dovranno essere conformi alla normativa tecnica vigente al momento del collaudo. In tale sede gli Uffici richiederanno l'adeguamento delle opere alle eventuali norme sopravvenute nel frattempo. La piantumazione delle aree a verde pubblico, deve essere realizzata ed ultimata almeno due anni prima del collaudo del verde al fine di garantire un buon attecchimento di tutte le essenze, diversamente le stesse non potranno essere prese in carico ed il relativo collaudo non potrà essere effettuato, fermo restando che la manutenzione finalizzata all’attecchimento per l’intero biennio è a carico dei soggetti attuatori. Le parti convengono che potrà essere effettuato il collaudo, anche prima del termine dei due anni, qualora i soggetti attuatori o loro aventi causa presentino all’Ufficio Verde del Comune di Ferrara, apposito contratto di manutenzione con l’Azienda/Ente “Gestore del Contratto di Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico” per il tempo necessario al suddetto attecchimento.
I soggetti attuatori, con la sottoscrizione della presente convenzione, si obbligano a concedere senza necessità di redigere ulteriori atti, per loro e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, alle lottizzazioni e/o interventi edilizi che andranno a realizzarsi nelle aree limitrofe, l'accesso, l'allacciamento e l’eventuale adeguamento alle infrastrutture e alle reti di proprietà realizzate e/o in fase di realizzazione a cura e spese degli stessi, qualora abilitati dal Comune.
ARTICOLO 4
I soggetti attuatori, con la sottoscrizione del presente atto, assumono il ruolo di soggetti interessati come previsto dall’art. 242 comma 11 del D. Lgs.n.152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni e l’obbligo di eliminare tutte le eventuali situazioni di contaminazione dei suoli e delle acque, secondo quanto previsto dal medesimo decreto, in particolare dalla Parte IV, Titolo V, rubricato “Bonifica dei siti contaminati”.
In fase di realizzazione delle opere previste nel piano si dovrà comunque verificare l’esistenza di un’eventuale contaminazione secondo quanto previsto dalle norme della Parte IV, Titolo V del D.Lgs n.152/06 e s.m.i..
Qualora si accerti l’assenza di qualsiasi contaminazione, si dovrà presentare un'apposita dichiarazione, conforme alla normativa in materia di autocertificazione, contenente l'attestazione di non aver rilevato situazioni indicative di contaminazione del sito ai sensi del della Parte IV, Titolo V del D.Lgs n.152/06 e s.m.i..
Per “situazioni indicative di contaminazione del sito” si intende la presenza di serbatoi, serbatoi interrati, vasche, zone di stoccaggio, pregresse demolizioni con produzione di materiale contenente amianto lasciato in loco, maceri colmati da materiali di dubbia provenienza o qualsiasi altra situazione sintomatica di pregresse attività produttive, su tutta la superficie interessata dall’insediamento residenziale del PdR.
Qualora dovesse essere riscontrata, durante la fase di esecuzione delle opere previste, di potenziali fonti di contaminazione come definite sopra, dovrà essere informazione all’autorità competente così come previsto dalle disposizioni del D. Lgs. n. 152/06, Parte IV, Titolo V con la relativa documentazione tecnica richiesta.
In base a tali informazioni, si potrà successivamente prescrivere, anche su parere preventivo dell’ARPAE, una prima griglia di interventi di campionamento ed analisi per verificare se possa essere esclusa l’applicazione della parte IV, titolo V del D.Lgs. n. 152/06 e smi.. In questo caso si
dovranno campionare ed analizzare i terreni e le acque sotterranee ai fini della verifica del rispetto dei livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui al sopracitato decreto.
Xxx xxxxxxx, dalla valutazione della documentazione presentata e/o dalle analisi di cui al comma precedente, l’esistenza di una contaminazione o di una potenziale contaminazione, così come definita dal D.Lgs.152/06, i soggetti attuatori dovranno sottoporre il sito interessato alle necessarie misure di prevenzione, di messa in sicurezza, interventi di bonifica e ripristino ambientale secondo le procedure di cui all’art. 242 e seguenti. del D.Lgs. n. 152/06, prima dell’inizio dei lavori. In tal caso, i soggetti attuatori, non appena rilevato il superamento o il pericolo concreto ed attuale del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), dovranno darne comunicazione secondo quanto previsto dagli artt. 242 e 245 del Decreto sopraccitato, assumendosi integralmente l’iniziativa degli interventi necessari.
Nel caso in cui sia necessaria una sistemazione plano altimetrica dell’area oggetto dell’intervento con movimentazione di terreno questa dovrà essere effettuata senza alterazione delle linee di sgrondo delle acque meteoriche delle aree limitrofe al fine di evitare ristagni di acque o allagamenti. L’eventuale gestione delle terre e rocce da scavo dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigentii. Sono integralmente a carico dei soggetti attuatori gli oneri relativi agli interventi previsti dal suddetto decreto, in quanto identificati come soggetti interessati.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui la situazione di superamento o di pericolo concreto ed attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. n. 152/06 emerga, anche accidentalmente, durante l’esecuzione di lavori assentiti con permesso di costruire o realizzati in base a SCIA.
I soggetti attuatori sono obbligati ad osservare tutte le prescrizioni impartite dall’Amministrazione ai fini della messa in sicurezza d’emergenza e di tutte le altre attività necessarie al fine di contenere la contaminazione e/o di impedire l’aggravarsi della situazione di contaminazione riscontrata.
Resta comunque in facoltà dell’Amministrazione Comunale, anche nell’ambito delle proprie attività istituzionali di cui alla normativa sul diritto d’accesso all’informazione ambientale, assicurare un‘adeguata informazione in merito all’eventuale situazione di contaminazione del sito interessato. Resta quindi pattuito che non saranno rilasciati permessi di costruire, o se rilasciati saranno annullati, qualora abbiano ad oggetto interventi che appaiano, rispettivamente alla data di presentazione della domanda o successivamente al rilascio dell’atto, incompatibili con gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale del sito o comunque tali da provocare o aggravare la situazione di superamento o di pericolo concreto ed attuale di superamento delle concentrazione soglia di contaminazione di cui al D.Lgs. n. 152/06. In tal caso, i titoli abilitativi si intendono rilasciati fatto salvo l’adempimento degli obblighi imposti dalla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. n. 152/06. L’inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo a carico dei soggetti attuatori comporterà la risoluzione del presente atto fermo restando il permanere in capo agli stessi, degli obblighi di bonifica e ripristino ambientale del sito di cui ai commi precedenti.
ARTICOLO 5
I soggetti attuatori, si obbligano per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo a cedere gratuitamente al Comune di Ferrara le aree destinate all’urbanizzazione così come le opere individuate nelle tavole di progetto, di cui al precedente art. 2 e in particolare:
…………… mq. …………
Le aree oggetto di cessioni contemplate nel presente articolo, dovranno essere frazionate conformemente al relativo progetto inerente al permesso di costruire e cedute prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere stesse con le modalità attuative di cui al successivo art. 7; pertanto non potrà essere presentata comunicazione d’inizio lavori in assenza di tale obbligazione. Nell’atto pubblico di cessione gli immobili dovranno essere individuati e descritti con i
corrispondenti dati catastali e con i catastini di frazionamento che andranno allegati agli atti medesimi; le aree dovranno essere libere da vincoli, ipoteche, servitù (fatte salve eventuali servitù relative alle reti infrastrutturali), oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli, affitti e contratti di qualsiasi natura, nonché da pesi ed oneri di qualsiasi tipo e natura, apparenti e non apparenti.
Le aree oggetto di cessioni contemplate nel presente articolo, saranno concesse in detenzione gratuita ai soggetti attuatori per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere stesse a far data dall’inizio dei lavori di cui al permesso di costruire, senza necessità di redigere ulteriori atti, attribuendo ai soggetti attuatori tutte le responsabilità in ordine alla sicurezza per cose
o persone che dovessero accedere alle aree, nonché gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, fino al termine della stessa detenzione.
I soggetti attuatori saranno pertanto tenuti ad assicurare con massimali adeguati l’immobile concesso per le responsabilità civili verso terzi. La detenzione cessa al momento della presa in carico dell’Amministrazione Comunale con provvedimento da adottarsi a seguito del collaudo favorevole, sollevando l'Amministrazione stessa da ogni eventuale responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi sino a che dette opere non verranno assunte in carico dall'Amministrazione Comunale.
Da tale data gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che la relativa responsabilità si intenderanno pertanto a carico dell’Amministrazione medesima.
Prima del rilascio dei Permesso per la realizzazione delle dotazioni territoriali non sarà comunque possibile richiedere i titoli edilizi per la costruzione degli edifici previsti dal PdR.
Qualora lo standard pubblico fosse individuato nello spazio sovrastante una qualsiasi costruzione privata insistente nel sottosuolo (es. autorimesse interrate) i soggetti attuatori, dovranno obbligatoriamente asservire lo stesso all’uso pubblico, in luogo della cessione gratuita al Comune, con le relative opere di urbanizzazione, assumendo altresì a proprio carico l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile su cui verrà costituita servitù di uso pubblico.
ARTICOLO 6
La data di inizio dei lavori di realizzazione delle dotazioni territoriali deve essere comunicata dai soggetti attuatori al Comune di Ferrara - Settore Pianificazione Territoriale e Settore Opere Pubbliche nonché a tutte le Aziende erogatrici di servizi pubblici, per le verifiche di competenza.
In considerazione del fatto che si tratta di un unico stralcio o del primo stralcio attuativo, i soggetti attuatori si obbligano per loro e per gli aventi causa a qualsiasi titolo a realizzare le dotazioni territoriali unitariamente con i seguenti tempi: i lavori saranno iniziati entro un anno dall’inizio dei lavori ultimati entro tre anni dalla data di inizio lavori.
Qualora le opere di urbanizzazione non vengano ultimate entro tale termine (tre anni dalla data di inizio lavori), le SCIA e/o i permessi di costruire per la realizzazione degli edifici che verranno presentate/richiesti oltre tale termine, non avranno efficacia o non verranno rilasciati fino a collaudo avvenuto delle urbanizzazioni medesime, fatta eccezione per le aree verdi in particolare ai tempi necessari per l’attecchimento delle essenze di cui al precedente art. 3. Tale condizione dovrà essere inserita negli atti di compravendita dei lotti edificabili. Qualora le opere non fossero completate entro i termini di validità del suddetto Permesso, le opere dovranno essere conformi alla normativa tecnica vigente al momento del collaudo e in tale sede gli Uffici richiederanno l'adeguamento delle opere alle eventuali norme sopravvenute nel frattempo.
Tale condizione dovrà essere inserita negli atti di compravendita dei lotti edificabili.
L'apertura al traffico delle strade di lottizzazione potrà avvenire previo esito favorevole del collaudo e solo dopo l'emissione dell'apposita Ordinanza Sindacale.
Le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di gestione, necessarie per la buona conservazione delle aree asservite all'uso pubblico rimarrà a carico dei soggetti attuatori e i loro aventi causa; il Comune per dette aree non assume alcuna responsabilità per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi sia nel corso dell'esecuzione delle opere che successivamente al collaudo e i soggetti attuatori terrano il Comune indenne da ogni onere relativo connesso ad eventuali pretese di terzi.
I soggetti attuatori assumono ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti eventualmente da fatto proprio, dei dipendenti e delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e dei loro dipendenti, nella esecuzione dei lavori, tenendo perciò indenne il Comune da qualsiasi onere o spesa, presente o futura, da chiunque avanzata, in dipendenza diretta o indiretta della realizzazione delle opere stesse.
I soggetti attuatori sono tenuti all'osservanza delle vigenti norme generali, integrative e speciali per la prevenzione degli infortuni e per l'assicurazione del personale, obbligandosi a farle osservare anche dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici.
Il Comune rimane completamente estraneo alle obbligazioni e rapporti tra i soggetti attuatori e i loro appaltatori, subappaltatori, fornitori e terzi in genere.
ARTICOLO 7
I tecnici del Comune avranno potestà di accedere in qualunque momento al cantiere, al fine di verificare lo stato di avanzamento e la qualità delle opere. I soggetti attuatori avranno l’obbligo di comunicare al Comune, con preavviso di almeno 15 giorni, l’esecuzione delle pavimentazioni.
A completamento delle opere, entro i termini previsti dal permesso di costruire per la realizzazione delle dotazioni territoriali, sarà cura dei soggetti attuatori trasmettere al Comune di Ferrara - Sportello unico Edilizia, la comunicazione di fine dei lavori e i certificati dei collaudi funzionali e statici. I collaudi statici e funzionali, compresi quelli relativi alle opere d’arte stradali e alle reti infrastrutturali, sono effettuati a cura e spese dei soggetti attuatori, ove dovuti ai sensi delle norme vigenti. In particolare, i collaudi funzionali delle reti di acquedotto, di fognatura, del gas e della pubblica illuminazione dovranno essere effettuati in contraddittorio con la relativa azienda di gestione. Il collaudo amministrativo, ove dovuto ai sensi delle norme vigenti, viene effettuato a cura del Comune e a spese dei soggetti attuatori. Il suddetto collaudo sarà disposto anche in corso d’opera e sarà effettuato a cura e spese degli stessi soggetti attuatori.
Il responsabile del procedimento acquisirà i pareri delle Aziende di gestione delle reti infrastrutturali e degli uffici comunali competenti e potrà richiedere, a carico dei soggetti attuatori, saggi o verifiche sulle opere realizzate. Qualora le opere non fossero completate entro i termini previsti dal permesso di costruire, esse dovranno essere adeguate, a cura e spese dei soggetti attuatori, alle eventuali norme sopravvenute. Con il collaudo, le opere verranno prese in carico dal Comune, verranno svincolate le garanzie fideiussorie e la manutenzione delle stesse verrà posta a carico del Comune. Si provvederà altresì alla consegna delle reti infrastrutturali alle Aziende che ne curano la gestione. Nel caso in cui le opere siano motivatamente ritenute non accettabili, il responsabile del procedimento fissa ai soggetti attuatori un congruo termine, comunque non superiore a mesi 12, per l’adeguamento delle opere al progetto. Trascorso inutilmente il termine fissato, il responsabile del procedimento avvia l’iter procedurale per l’esecuzione dei lavori in via sostitutiva, incamerando la fideiussione posta a garanzia delle opere previste.
Nel caso in cui le opere inerenti alle opere di urbanizzazione non siano state completate, la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità relativa gli interventi edilizi del PdR dovrà essere accompagnata da un Certificato, asseverato dal Collaudatore dei lavori, che attesti l’esistenza e la funzionalità delle opere sufficienti a garantire le condizioni di agibilità e di sicurezza e la loro conformità agli elaborati approvati e in particolare delle reti infrastrutturali di acquedotto, fognatura, raccolta delle acque meteoriche, corrente elettrica, nonché delle pavimentazioni stradali, eccettuati i soli manti di usura, ai sensi del RUE vigente.
Le dotazioni territoriali, realizzate, accederanno direttamente in piena ed esclusiva proprietà al Comune, senza necessità di ulteriori atti di trasferimento ai sensi dell’art. 934 del Codice Civile.
ARTICOLO 8
I soggetti attuatori, a garanzia della perfetta esecuzione delle opere di urbanizzazione previste nella variante al PdR, costituiranno a favore del Comune di Ferrara, all’atto del rilascio del relativo Permesso di costruire per la realizzazione delle dotazioni territoriali, anche per stralci funzionali, una fidejussione (bancaria o assicurativa e, in quest’ultimo caso, con primaria compagnia) per un importo pari al 70% del costo presunto delle opere medesime, da desumersi dal computo metrico allegato al relativo progetto definitivo e vistato dagli Enti fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di realizzazione stabiliti nella presente convenzione e nel relativo permesso di costruire il Comune ha facoltà di escutere, attingendo da tale somma anche le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo delle stesse e degli altri oneri accessori, necessarie per l’esecuzione delle opere stesse, in via sostitutiva.
La fidejussione o polizza fideiussoria dovrà essere prestata con espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art. 1944, comma 2°, del Codice Civile e con l'obbligo di versare la somma garantita a semplice richiesta dell'Amministrazione, senza alcuna riserva. In ogni caso, dovrà espressamente contenere il divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fideiussore dal vincolo di solidarietà che lo lega al debitore garantito, per le obbligazioni derivanti dalla convenzione e per quelle ad esse accessorie o comunque inerenti.
La fidejussione potrà essere, previo collaudo delle parti eseguite ed espresso consenso del Comune, ridotta proporzionalmente ed in relazione al progressivo compimento delle dotazioni territoriali, tenendo conto dell'importo preventivato complessivo di realizzazione delle suddette opere e non di quello ridotto ai fini della garanzia, sempre subordinatamente al costo effettivo delle dotazioni territoriali residue valutate in base all'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali.
I soggetti attuatori si obbligano ad integrare su semplice richiesta del Comune, il valore della fidejussione rispetto alle entità iniziali per utilizzo di parte della fidejussione a seguito di inadempienza.
Per l'inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di realizzazione stabiliti nella presente convenzione e nel relativo permesso di costruire per le dotazioni territoriali, il Comune avrà il diritto di eseguire - in via surrogatoria - le opere non eseguite o eseguite in modo difforme dalle prescrizioni del progetto definitivo ed avrà il diritto di richiedere al fideiussore il pagamento, a proprio favore, dell'importo garantito nei limiti della spesa necessaria per l'esecuzione delle opere di cui sopra, maggiorato delle spese di progettazione, direzione lavori e collaudo delle stesse e degli altri oneri accessori. A tal fine e sin da ora, i soggetti attuatori autorizzano il Comune di Ferrara o l'impresa appaltatrice dei lavori ad immettersi nelle aree utili per l'esecuzione di tali opere. II fideiussore sarà obbligato a soddisfare l'obbligazione, effettuando il pagamento al Comune a semplice richiesta dello stesso e per l'importo occorrente per l'esecuzione delle opere nel tempo in cui tale esecuzione dovesse avvenire.
Qualora l'intervento surrogatorio del Comune dovesse essere di importo superiore alla somma garantita, i soggetti attuatori si impegnano al pagamento dell'eventuale differenza a richiesta del Comune.
ARTICOLO 9
Per l'inosservanza delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, si avrà risoluzione della stessa con l’adozione degli atti conseguenti salva la preventiva applicazione delle misure sanzionatorie previste dalla vigente normativa in materia di abusi edilizi.
ARTICOLO 10
In relazione ai disposti della Delibera Regionale n°849/98 e della Delibera Comunale PG 18498/98, gli Oneri di Urbanizzazione Secondaria sono calcolati secondo le tabelle parametriche di cui alle citate delibere, precisando che nulla è dovuto per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria in quanto l'esecuzione è a totale carico dei soggetti attuatori.
Visto l'art. 1.5.1 e 1.5.2 delle citate delibere che assumono come parametro di riferimento il metro quadrato di superficie utile ai sensi del D.M. 801/77, nonché la superficie massima consentita dichiarata agli atti da parte delle proprietà in data ……….. realizzabile sui singoli lotti, il computo degli oneri dovuti in ottemperanza alle disposizioni suddette, ammonta a complessivi € ………così ripartiti:
(elencare per lotti e relativi importi)………………………
In conformità alla delibera di Consiglio Comunale PG 18498/98 ai soggetti attuatori spetta il versamento della quota pari a € …….. (pari al 30% dell'importo complessivo). I valori da scomputare su ogni singolo lotto, dal Contributo di Costruzione dovuto per la relativa edificazione, vengono così suddivisi:
Al momento della richiesta/deposito dei relativi titoli abilitativi per gli edifici, verranno determinati i contributi dovuti in funzione alla specifica destinazione d'uso.
S’intende che i singoli permessi di costruire/titoli abilitativi non saranno soggetti alla determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione primaria, intendendosi tale onere già assolto con l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione.
Ogni altro onere derivante dalla LR. n. 15/2013 e successive modifiche ed integrazioni, graverà sui singoli titoli abilitativi per gli edifici.
La presente convenzione ha una validità pari ad anni 10 (dieci) dalla data di entrata in vigore del Piano di Recupero di Iniziativa pubblica approvato con delibera G.C. del
L'edificazione prevista dal P.d.R. dovrà essere iniziata entro 1 anno dal rilascio dei singoli permessi e tutti gli edifici ultimati entro il termine sopra citato, fatto salvo quanto disposto dall’art. 17 della L. 1150/42 e s.m.i.
ARTICOLO 11
Negli atti di trasferimento delle aree e nelle relative note di trascrizione, che intervengano nel periodo di validità della presente convenzione, l’acquirente dovrà dichiarare:
- di essere pienamente consapevole che l’immobile acquistato è soggetto alla presente convenzione urbanistica attuativa;
- di conoscere ed accettare ogni e qualsiasi obbligo che competa alla parte acquirente nei confronti del Comune in ottemperanza della presente convenzione urbanistica attuativa.”
Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile
ARTICOLO 12 – DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI D.LGS. 159/2011
I soggetti attuatori si obbligano, per loro e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, ad inserire nei contratti con le imprese esecutrici delle dotazioni territoriali una clausola risolutiva espressa in presenza di documentazione antimafia interdittiva. Tale clausola deve essere estesa anche ai subcontratti stipulati dall’esecutore dei lavori, per le opere, i servizi e le forniture. In presenza di documentazione interdittiva relativa all’impresa esecutrice e/o al subcontrattista, sono applicate le disposizioni normative vigenti in materia e adottati i conseguenti provvedimenti (sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere, chiusura del cantiere, rescissione/recesso dal contratto).
ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE
La risoluzione di eventuali controversie tra le parti in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, verrà demandata al Giudice Amministrativo.
ARTICOLO 14 – NORME GENERALI
Gli atti, e gli elaborati, i grafici, sottoscritti dalle parti, allegati o richiamati nella presente convenzione, ne faranno parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 14 – SPESE
Le spese tutte del presente atto e sue consequenziali comprese quelle di registrazione e trascrizione, sono a carico dei soggetti attuatori i quali, per quanto riguarda le aree e le opere da cedersi nei modi sopraindicati, dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali in materia.
ARTICOLO 15 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa esplicito riferimento alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare alla legge n. 1150 del 17/8/1942 e successive modificazioni ed integrazioni, alla LR. 24 del 21/12/2017, alla LR n. 15/2013 e smi, nonché alle norme di attuazione del vigente RUE e POC.
ARTICOLO 16 - TRASCRIZIONE
Le parti autorizzano il Direttore dell'Agenzia del Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare di Ferrara a trascrivere il presente atto affinché siano note ai terzi le obbligazioni qui assunte con sollievo dello stesso Direttore da ogni responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 18 - PROTEZIONE DATI PERSONALI
Le parti consentono ed autorizzano, anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio, l’intero trattamento dei dati personali per tutti i fini inerenti e conseguenti alla presente convenzione, nonché le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge.
ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE
Per l'inosservanza delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, si avrà risoluzione della stessa con l’adozione degli atti conseguenti salva la preventiva applicazione delle misure sanzionatorie previste dalla vigente normativa in materia di abusi edilizi.