munito di tutti i necessari poteri1 richiede a Confidi Trentino Imprese SC
La sottoscritta
ragione sociale forma giuridica partita IVA _ codice fiscale esercente l’attività di
sede legale in prov. CAP via n° tel / - fax / _ e – mail Indirizzo di posta _ prov. CAP via n° Indirizzo PEC
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore sig./sig.ra,
nome cognome carica nato a prov. il codice fiscale residente a prov. CAP via n° domicilio (se diverso da residenza) tel / - cell /
munito di tutti i necessari poteri1 richiede a Confidi Trentino Imprese SC
di assistere con garanzia il/i seguente/i nuovo/i affidamento/i richiesto/i nell’esclusivo interesse dell’attività di impresa
banca finanziatrice filiale referente tel / e – mail
• forma tecnica importo € durata (mesi) di cui xxxxxx.xx (mesi) garanzia2 %
• forma tecnica importo € durata (mesi) di cui xxxxxx.xx (mesi) garanzia2 %
banca finanziatrice filiale referente tel / e – mail
• forma tecnica importo € durata (mesi) di cui xxxxxx.xx (mesi) garanzia2 %
• forma tecnica importo € durata (mesi) di cui xxxxxx.xx (mesi) garanzia2 %
Finalità del finanziamento richiesto (compilazione obbligatoria):
Luogo e data Timbro e firma per esteso
1 La richiesta di garanzia rientra nell’ambito degli atti di straordinaria amministrazione e pertanto in base alla modalità di amministrazione prevista può essere necessaria l’espressa autorizzazione degli altri soci o dell’organo collegiale. Qualora la straordinaria amministrazione sia riconducibile congiuntamente a più soci o ad un organo collegiale, vogliate allegare il verbale di autorizzazione.
2 Laddove non indicata la richiesta di garanzia si intende presentata al 50%.
Ai fini della concessione della/e garanzia/e richiesta/e, dichiara le seguenti informazioni:
1. Compagine sociale
Cognome Nome o Ragione sociale | Codice fiscale | Quota % | Carica |
2. Gruppo
L’impresa NON è detenuta, direttamente o indirettamente, da un’altra impresa per una quota uguale o superiore al 25 % del capitale sociale o dei diritti di voto. |
L’impresa è detenuta, direttamente o indirettamente, per una quota uguale o superiore al 25 % del capitale sociale o dei diritti di voto dalla/e seguente/i impresa/e: |
Impresa | Anno | % partecipazione | |||
per ula, fatturato e totale attivo si fa riferimento agli ultimi due esercizi approvati, in mancanza di tali valori inserire quelli attuali
L’impresa NON detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione uguale o superiore al 25 % del capitale sociale o dei diritti di voto in un’altra impresa. |
L’impresa detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione uguale o superiore al 25 % del capitale sociale o dei diritti di voto nella/e seguente/i impresa/e: |
Impresa | Anno | % partecipazione | |||
per ula, fatturato e totale attivo si fa riferimento agli ultimi due esercizi approvati, in mancanza di tali valori inserire quelli attuali
3. Posizione previdenziale/fiscale/assistenziale dell’azienda
INPS/INAIL | IN REGOLA | SI | NO | ARRETRATI € | RATEIZZATI | SI | NO |
IVA | IN REGOLA | SI | NO | ARRETRATI € | RATEIZZATI | SI | NO |
IMPOSTE | IN REGOLA | SI | NO | ARRETRATI € | RATEIZZATI | SI | NO |
allegando copia del piano di rimborso per le eventuali rateazioni accordate dall’Ente (INPS, Equitalia, ecc).
4. Livello occupazionale
Il numero medio dei dipendenti (U.L.A.)3 relativo all’ultimo esercizio approvato è pari a , così suddiviso:
Operai / Impiegati | Apprendisti | Collaboratori familiari | Soci |
5. La dimensione dell’impresa, in base alla definizione comunitaria disciplinata dal D.M.4 18 aprile 2005, è: MICRO IMPRESA PICCOLA IMPRESA MEDIA IMPRESA
6. Dichiara inoltre:
• di aver preso visione e di conoscere integralmente lo Statuto ed in particolare il titolo III in tema di requisiti, ammissione, comunicazioni, impedimenti, recesso, esclusione, decadenza, morte ed estinzione ed il titolo IV in tema di partecipazioni sociali;
• di approvare e rispettare integralmente lo Statuto e di adempiere agli obblighi da esso derivanti;
• che le notizie e le cifre denunciate o comunque allegate alla presente sono complete e corrispondono al vero;
• di essere a conoscenza che Confidi Trentino Imprese SC contatterà la Richiedente per la consegna della lettera di garanzia, la sottoscrizione della relativa contrattualistica (contratto di garanzia ed eventuali dichiarazioni necessarie per l’attivazione della controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI) e per espletare, più in generale, ogni altra formalità che si rendesse necessaria per l’effettiva emissione della garanzia;
• di essere a conoscenza che effettuato il pagamento della garanzia a seguito dell’intervenuta escussione della stessa, Confidi Trentino Imprese SC avrà diritto di surrogarsi nelle ragioni dell’Istituto garantito per il credito così vantato, sia nei confronti del debitore principale e sia dei fideiussori dell’Istituto finanziatore. Tenuto conto della natura e delle finalità degli impegni rilasciati da Confidi Trentino Imprese SC a favore dell’Istituito finanziatore, questi ultimi non potranno invece procedere nei confronti di Confidi Trentino Imprese SC ex art. 1954 c.c.
ed autorizza fin d’ora, Confidi Trentino Imprese SC a richiedere e contemporaneamente ad ottenere dagli Istituti che da essa verranno garantiti, tutte le informazioni e tutta la documentazione, ogni eccezione rimossa, ritenute da Confidi Trentino Imprese SC necessarie per l’instaurazione dei rapporti, per tutte le successive fasi di gestione, anche nell’eventuale fase contenziosa degli stessi. Questo in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa prevista in materia (Codice Civile, D.lgs 196/03 s.m.i., D.lgs. 385/93 s.m.i. ) e dalla Convenzione in essere con gli Istituti garantiti.
In considerazione della presente domanda di garanzia la richiedente si impegna a:
• dare tempestiva comunicazione di ogni informazione e/o modificazione e/o variazione rilevante ai fini della partecipazione a Confidi Trentino Imprese SC e/o per la concessione, il mantenimento e/o la gestione delle garanzie e dei rapporti di finanziamento sottostanti;
• fornire tempestivamente ogni documentazione necessaria per la partecipazione a Confidi Trentino Imprese SC e/o per la concessione, il mantenimento e/o la gestione delle garanzie e dei rapporti di finanziamento sottostanti;
• corrispondere tempestivamente in ogni tempo a Confidi Trentino Imprese SC quanto richiesto e previsto per i servizi prestati; consapevole che eventuali inosservanze disattendono quanto statutariamente previsto;
• rilasciare, come con la sottoscrizione del presente atto rilascia, mandato irrevocabile a Confidi Trentino Imprese SC, anche perché nell’interesse di quest’ultima, a liquidare la propria partecipazione sociale cedendo fin d’ora il credito riveniente da detta liquidazione alla stessa Confidi Trentino Imprese SC così a totale e/o parziale decurtazione del maggior credito questa avesse a vantare, in qualunque tempo, in base all’esposizione creatasi a seguito dell’intervenuta revoca/risoluzione del contratto di finanziamento e/o della richiesta di escussione della/delle garanzia/e da parte dell’istituto/i finanziatore/i garantito/i.
Costituisce parte integrante della presente domanda di garanzia la documentazione di seguito riportata:
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” Aiuti de minimis”;
• informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e modulo consenso da sottoscrivere;
• foglio informativo garanzia collettiva dei fidi (da sottoscrivere);
• foglio informativo controgaranzia ex Xxxxx 662/96 (da sottoscrivere).
Luogo e data Timbro e firma per esteso
3 Cfr. PROSPETTO B
4 Cfr. PROSPETTO A
DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
Aiuti “de minimis”
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Il sottoscritto:
nome cognome carica nato a prov. il codice fiscale residente a prov. CAP via n°
in qualità di legale rappresentante dell’impresa
ragione sociale forma giuridica partita IVA _ codice fiscale
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluza delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
DICHIARA
□
di aver già beneficiato, in qualità di “impresa unica5” ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nell’esercizio finanziario in corso e negli ultimi due esercizi finanziari, dei sottoelencati aiuti a titolo “de minimis”:
Soggetto Beneficiario | Codice Fiscale* | Ente concedente | Data concessione | De minimis |
* nella colonna “Codice Fiscale” inserire quello dell’impresa beneficiaria per la quale è presentata la presente richiesta di garanzia oppure quello di una delle imprese rientranti nell’”impresa unica”
□
di non aver già beneficiato, in qualità di “impresa unica6” ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nell’esercizio finanziario in corso e negli ultimi due esercizi finanziari, di alcun aiuto a titolo “de minimis”
Luogo e data Timbro e firma per esteso
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -
A cura di Confidi Trentino Imprese: ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:
🞏 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
🞏 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
5 Ai fini del citato Regolamento, per «impresa unica» s'intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
6 Ai fini del citato Regolamento, per «impresa unica» s'intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Rev. 03/2018
INFORMATIVA AL SOCIO/CLIENTE IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Socio/Cliente,
il Confidi pone da sempre particolare attenzione al rispetto degli obblighi di riservatezza nei confronti dei soci e della clientela e adotta nelle proprie attività ogni misura necessaria alla protezione dei dati relativi in essere.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, La informiamo che Confidi in qualità di Titolare del Trattamento, procederà al trattamento dei dati personali, rispetto ai quali Lei riveste la qualifica di interessato ai sensi del menzionato Regolamento, forniti al momento della richiesta di servizi o che Le verranno in seguito richiesti, ovvero acquisiti da pubblici registri.
La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni, disponibili presso tutti i nostri Uffici e anche sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, prima di firmare l’allegato modulo di consenso e di barrare le ulteriori opzioni di consenso in esso riportate.
I. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avrà la seguente finalità.
1) Finalità funzionali alla gestione dei rapporti con i soci e clienti: per l’attivazione e gestione dei servizi offerti dal Confidi e richiesti dal socio/cliente (ad esempio, rilascio di garanzie, crediti di firma, erogazione credito diretto) è necessario, e in alcuni casi obbligatorio per legge, raccogliere ed utilizzare alcuni dati personali del socio/cliente o di persone a lui collegate (es: soci, garanti, ecc.). Tali dati possono essere forniti al momento della richiesta di un servizio o nel corso del rapporto dal socio/cliente o anche da altri soggetti, che, ad esempio, effettuano operazioni che riguardano il socio/cliente o che, per soddisfare una sua richiesta, forniscono al Confidi informazioni commerciali, finanziarie, professionali (es: per un finanziamento o il rilascio di un credito di firma).
2) Finalità contrattuali o precontrattuali: i dati sono trattati dal Confidi per la gestione dei rapporti finanziari (es: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del socio e della clientela, ecc.), l’esecuzione delle operazioni richieste e l’adempimento dei connessi obblighi di legge e disposizioni di autorità del settore ed organi di vigilanza e controllo, come ad esempio, gli obblighi di identificazione della clientela e di registrazione dei relativi dati ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto finanziario al terrorismo (incluse le eventuali segnalazioni all’Unità di Informazione Finanziaria, istituita presso la Banca d’Italia) e di accertamenti fiscali (anche per le comunicazioni all’Anagrafe dei Rapporti istituita presso l’Agenzia delle Entrate), nonché gli adempimenti previsti dalla legge sull’usura.
Altre finalità. Per migliorare la qualità dei servizi e fornire aggiornamenti su nuovi prodotti offerti, il Confidi può avere l’esigenza di utilizzare i dati personali del socio/cliente, salvo sua diversa indicazione, nell’ambito di attività funzionali alla gestione dei rapporti finanziari e per finalità ulteriori relative alla promozione o vendita dei servizi offerti, eventualmente anche dopo la fine dei rapporti.
In particolare, i dati possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
3) In caso di consenso dell’interessato - Rilevazione del grado di soddisfazione del socio/cliente attraverso indagini, sondaggi e ricerche di mercato, anche a fini di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dal Confidi, eseguite direttamente, ovvero attraverso l’opera di società specializzate, mediante interviste anche telefoniche, questionari, ecc..
4) In caso di consenso dell’interessato - Marketing diretto: promozione e vendita di prodotti e servizi del Confidi, per posta o telefono, nonché per fax, e-mail, PEC e sms;
5) In caso di consenso dell’interessato Profilazione: elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi offerti per l’analisi di comportamenti e preferenze della clientela da utilizzare a scopo commerciale.
L’acquisizione e l’utilizzo dei dati del socio/cliente per le finalità 3,4 e 5 sono facoltativi, non incidendo sul corretto svolgimento dei rapporti e servizi con il Confidi.
II. Tipologia dei dati trattati
Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati del socio/cliente trattati esclusivamente ai fini di istruttoria:
- cognome, nome e data luogo di nascita, residenza;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- numero di telefono/indirizzo e-mail/PEC;
- cognome, nome di persone collegate al socio/cliente (es: soci, xxxxxxx);
- dati economico - patrimoniali e finanziari inerenti all’operazione in essere;
- eventuali dati di pertinenza tributaria necessari all’operazione. Si rileva che in tali dati possono essere compresi quelli appartenenti a categorie particolari, quali ad esempio, quelli idonei a rivelare opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale;
- eventuali dati di pertinenza giudiziaria (es: assenza di condanne penali passate in giudicato per gravi reati). Tali eventuali dati saranno necessariamente utilizzati solo per l’esecuzione di quanto richiesto dal socio/cliente.
III. Base giuridica del trattamento
Per quanto riguarda le finalità 1) e 2) non sussiste un obbligo di conferimento dei dati, ma se essi non verranno conferiti non sarà possibile per il Confidi lo svolgimento delle attività richieste e necessarie alla gestione dei rapporti, operazioni e servizi finanziari, nonché obblighi di legge. La base giuridica del relativo trattamento dei dati personali è la necessità di dare esecuzione al contratto con Lei in essere o alle relative misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. Si evidenzia però che, per il trattamento di dati personali particolari e giudiziari, ciò è consentito solo qualora l’interessato presti il proprio esplicito consenso. Tuttavia, in caso di
mancato conferimento di tali dati o di mancato Suo espresso consenso al trattamento, non sarà possibile fornire i servizi e le attività richieste.
Per quanto riguarda le altre finalità, il conferimento è facoltativo ed il trattamento avverrà solo con il Suo consenso quale interessato.
IV. Modalità e durata del trattamento
Nell’ambito delle suddette attività, i dati personali possono essere trattati dal personale incaricato del Confidi (dipendenti e collaboratori, amministratori, sindaci), in relazione alle funzioni svolte, mediante strumenti anche informatici e telematici, e con modalità e logiche di organizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati strettamente correlate agli specifici servizi ed operazioni richiesti. I dati sono trattati con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati.
Per quanto riguarda le finalità funzionali e contrattuali (1 e 2), i Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e, dopo la cessazione del rapporto – limitatamente ai dati a quel punto necessari– per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e per le esigenze di tutela anche contrattuale connessi o da esso derivanti.
Per la finalità di (3) Valutazione della soddisfazione (4) Marketing e (5) Profilazione, il trattamento potrà avere durata fino a revoca del consenso ed in ogni caso non oltre due anni dalla cessazione del rapporto contrattuale o dalla rinnovazione del consenso.
V. Comunicazione dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento ad obblighi di legge e contrattuali, per lo svolgimento della sua attività il Confidi si avvale inoltre dell’ausilio della Federazione Trentina della Cooperazione con sede in Trento, via Segantini n. 10 e di altri enti (ad esempio, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.a. con sede in Trento, via Segantini n. 5, Phoenix Informatica Bancaria S.p.a. con sede in Trento, xxx Xxxxxxxxx 00/00, DedaGroup Business Solution S.r.l. con sede in Trento, Località Palazzine, 120 f, Pegasus MSP S.r.l. con sede in Bolzano, via del Vigneto, 31), che possono trattare i dati del socio/cliente nell’ambito di attività di revisione contabile e lavorazioni necessarie per l’esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela, nonché attività di internal audit e di consulenza.
A seconda dell’operazione o servizio offerto, i dati del socio/cliente possono essere comunicati dal Confidi a banche, istituti ed intermediari finanziari in Italia e all’estero e trattati da questi ultimi soggetti per le attività necessarie all’esecuzione di disposizioni o transazioni bancarie e finanziarie. Tra questi si annovera espressamente anche la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale alla quale il Confidi è abilitato a presentare le richieste di garanzia a valere sulle disponibilità del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della Legge n. 662/96. I dati possono essere trattati anche da società specializzate a cui il Confidi affida compiti di natura tecnica ed organizzativa necessari per la gestione dei rapporti con i soci e la clientela, come i gestori di servizi informatici, servizi di postalizzazione e archiviazione documentale, servizi di consulenza, servizi di controllo, ecc.7.
Per la finalità di (3) Valutazione della soddisfazione (4) Marketing e (5) Profilazione, il Confidi può inoltre avvalersi della collaborazione di soggetti esterni e società specializzate di propria fiducia, che possono trattare alcuni dati dei soci e della clientela nell’ambito delle attività affidate dal Confidi (elenco disponibile presso la nostra sede legale).
Il socio/cliente può richiedere gratuitamente l’elenco completo e aggiornato dei soggetti che trattano o che possono trattare i suoi dati in qualità di responsabili esterni, rivolgendosi al Responsabile del Trattamento sotto indicato.
VI. Luogo di trattamento dei dati
Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio dell’Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea o ad un’Organizzazione internazionale.
VII. Diritti del socio/cliente
Ai sensi del Capo III del Regolamento EU 2016/679 Lei potrà esercitare i seguenti diritti di:
a. accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare, nonché di ottenerne copia in formato accessibile);
b. rettifica dei dati (provvederemo, su Sua segnalazione, alla correzione di Suoi dati – non espressione di elementi valutativi – non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);
c. revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei manifestato, Lei potrà in qualsiasi momento revocare il consenso e tale revoca del consenso comporterà la cessazione del trattamento);
d. cancellazione dei dati (diritto all’oblio, ad esempio, in caso di revoca del consenso, se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento);
e. limitazione del trattamento (in determinati casi – contestazione dell’esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i Suoi diritti di difesa, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche – i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della Sua richiesta di limitazione);
7 Questi soggetti e società sono ns. diretti collaboratori e svolgono la funzione del “responsabile” del ns. trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento. Si tratta, in particolare, di soggetti appartenenti alle seguenti categorie: enti che svolgono servizi bancari e finanziari; società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; enti interbancari che rilevano i rischi finanziari;società di recupero crediti; professionisti e consulenti in ambito legale e contabile; intermediari e promotori finanziari, mediatori e sviluppatori creditizi.
f. opposizione al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze Lei potrà comunque opporsi al trattamento dei Suoi dati, ed in ogni caso potrà opporsi al trattamento effettuato ai fini di marketing diretto);
g. portabilità dei dati (su Sua richiesta, i dati saranno trasmessi al soggetto da Lei indicato in formato che renda agevole la loro consultazione ed utilizzo);
h. proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
La richiesta di maggiori informazioni in ordine al trattamento e alla comunicazione dei suoi dati personali potrà essere formulata a:
CONFIDI TRENTINO IMPRESE - Xxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx - Telefono: 0000- 000000 - Fax: 0000- 000000 – e-mail: xxxx@xxx.xx.xx – PEC: xxxx@xxx.xxx.xx.xx
IX. Dati di contatto del Data Protection Officer
Si informa che il Titolare del Trattamento ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, in sigla “DPO”), che è contattabile attraverso il seguente contatto e-mail: xxxxxxx@xxx.xx.xx
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Spettabile Confidi,
Con la sottoscrizione della presente, io sottoscritto in qualità di titolare/socio/
rappresentante dell’Azienda …………………………………………………………………………………………………….
dichiaro di aver ricevuto l’informativa sull’uso dei miei dati personali e di consentire al Confidi e agli altri soggetti indicati nella predetta informativa, il trattamento dei miei dati personali, inclusi gli eventuali dati particolari e giudiziari, in misura strettamente pertinente e correlata all’attivazione e all’esecuzione delle attività, delle operazioni e dei servizi da me richiesti.
Data …………….……….... Firma del socio/cliente: ……………………………….………….
Xxxxxxxx le seguenti caselle, indico inoltre le mie scelte riguardo al rilascio o meno del consenso per gli ulteriori trattamenti dei miei dati personali in relazione ad attività funzionali alla gestione dei rapporti con il Confidi e alle attività di sviluppo, promozione e vendita di prodotti e servizi di seguito descritte, anche dopo la cessazione dei rapporti con il Confidi stesso. In particolare, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per le finalità di seguito indicate e consistenti in:
Rilevazione del grado di soddisfazione del socio/cliente attraverso indagini, sondaggi e ricerche di mercato, anche a fini di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dal Confidi, eseguite direttamente ovvero attraverso l’opera di società specializzate, mediante interviste anche telefoniche, questionari.
🞏 SI
🞏NO
Data …………….……….... Firma del socio/cliente: ……………………………….………….
Marketing diretto promozione e vendita di prodotti e servizi del Confidi, per posta o telefono (sistemi tradizionali), nonché per fax, e‐mail, PEC e sms (comunicazioni elettroniche). L’interessato rimane libero di opporsi anche ad una sola tipologia di trattamento, revocando il consenso solo per essa
🞏 SI
🞏NO
Data …………….……….... Firma del socio/cliente: ……………………………….………….
Profilazione: elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi offerti per l’analisi di comportamenti e preferenze della clientela da utilizzare a scopo commerciale.
🞏 SI
🞏NO
Data …………….……….... Firma del socio/cliente: ……………………………….…………..…….
XXXXXX INFORMATIVO GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI Aggiornamento n.14 del 12 marzo 2018
Il presente Foglio Informativo fornisce informazioni solo riguardo ai servizi offerti dal Confidi e rinvia ai Fogli Informativi e altri documenti predisposti da ciascuna Banca o Intermediario finanziatore per le caratteristiche, i costi e i rischi tipici delle forme tecniche prescelte dal Cliente (affidamenti in conto corrente, finanziamenti, ecc..).
Cos’ è la garanzia collettiva dei fidi
La garanzia collettiva dei fidi consiste nel rilascio, da parte del Confidi, di garanzie di tipo mutualistico a beneficio di Banche e Intermediari Finanziari, cosi da facilitare l’accesso al credito delle aziende associate a condizioni economiche di favore.
La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca o altro Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente configura l’obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l’adempimento.
Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia, perde efficacia.
Il Confidi rilascia una lettera di garanzia riportante la tipologia di garanzia rilasciata, la forma tecnica, la durata, l’importo e i dettagli dell’affidamento garantito.
La garanzia del Confidi può essere “sussidiaria” o “a prima richiesta”.
La garanzia, sia “sussidiaria”, che eventualmente “a prima richiesta”, viene rilasciata, su richiesta del Socio/Cliente, dal Confidi, attraverso delibera assunta dagli Organi competenti ed è finalizzata alla copertura, in quota percentuale, del debito che il Socio/Cliente ha nei confronti della Banca o altro Intermediario erogante il finanziamento.
Con la concessione della garanzia “sussidiaria” il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio/Cliente nell’ipotesi in cui quest’ultimo risulti inadempiente alla scadenza, e dopo che la Banca o l’Intermediario Finanziario erogante abbia esperito senza esito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Socio/Cliente e/o di eventuali coobbligati.
Con la garanzia a “prima richiesta” il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio/Cliente, senza preventiva escussione del debitore principale e/o di eventuali coobbligati.
A sua volta, il Socio/Cliente è tenuto a rimborsare al Confidi gli importi pagati da quest’ultimo per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora.
Le azioni di recupero possono essere esperite dalla Banca o altro Intermediario Finanziario, ai quali, sulla base delle Convenzioni in essere, il Confidi di norma conferisce mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal Socio/Cliente.
Le azioni di recupero del credito possono essere anche svolte autonomamente dal Confidi.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri economici a carico del Socio/Cliente a fronte della concessione della garanzia.
Prima di scegliere e firmare il Contratto è quindi necessario leggere attentamente il presente Foglio Informativo.
Per le aziende che, come stabilito dall’articolo 9 dello Statuto Sociale, hanno i requisiti per diventare socie del Confidi è previsto il pagamento di una quota di iscrizione così determinata:
• 1 Quota di Capitale sociale (minimo 1 azione): euro 25,82
• tassa di ammissione: euro 124,18
Le azioni sottoscritte e versate dal Socio/Cliente costituiscono per lo stesso oneri contributivi ai sensi dell’articolo 99 c.3 del Testo Unico Imposte sui Redditi, e possono pertanto essere detratte dal reddito dell’esercizio in cui sono corrisposte.
Le stesse saranno rimborsate al valore nominale in caso di uscita dal Confidi.
Lo statuto è visionabile presso la sede del Confidi e liberamente scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
PER TUTTI I SOCI/CLIENTI LE CONDIZIONI ECONOMICHE PREVISTE A FRONTE DEL RILASCIO DELLA GARANZIA SONO APPLICATE SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ
1. Spese di istruttoria
• Spese di istruttoria parametrate sull’importo della garanzia rilasciata:
IMPORTO GARANZIA | SPESE ISTRUTTORIA |
Fino a 10 mila euro compreso | 50 euro |
Da 10 mila euro a 50 mila euro compreso | 100 euro |
Da 50 mila a 100 mila euro compreso | 200 euro |
Da 100 mila a 200 mila euro compreso | 300 euro |
Sopra i 200 mila euro | 400 euro |
• Spese di istruttoria per richieste di moratoria/allungamento/piani di rientro/svincolo di garanti: importo fisso pari a 100 euro.
Il versamento deve essere effettuato, in via anticipata per l’intero importo al momento dell’erogazione del finanziamento garantito da parte della Banca o altro Intermediario Finanziario.
Nel caso di ritiro della domanda già deliberata positivamente da parte del Confidi, l’importo a titolo di spese istruttoria, va versato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento.
2. Commissioni di garanzia
Per linee di credito a breve termine (es: fido di c/c e c/c smobilizzo crediti, ecc..):
• garanzia “sussidiaria”: 0,80 % annuo calcolato sull’importo della garanzia rilasciata
• garanzia a “prima richiesta”: 1,00% annuo calcolato sull’importo della garanzia rilasciata
Per linee di credito a medio/lungo termine (es: mutui, ecc..):
• garanzia “sussidiaria”: 0,50 % annuo calcolato sull’importo della garanzia rilasciata
• garanzia a “prima richiesta”: 0,70% annuo calcolato sull’importo della garanzia rilasciata
Le commissioni vengono calcolate con la seguente formula:
IMPORTO GARANZIA RILASCIATA * % COSTO ANNUO* NUMERO ANNI DI DURATA DELLA GARANZIA
L’importo delle commissioni richieste va versato in via anticipata e per l’intero importo al momento dell’erogazione del finanziamento garantito da parte della Banca o altro Intermediario.
La validità della garanzia è subordinata al pagamento delle spese di istruttoria e delle commissioni.
Le commissioni non sono dovute in caso di mancato perfezionamento del finanziamento garantito per esito negativo da parte della Banca.
L’importo delle commissioni da versare viene comunicato al Socio/Cliente contestualmente all’emissione della lettera di concessione della garanzia e viene riportato in modo dettagliato nel Documento di Sintesi, unito al contratto.
In caso di estinzione del finanziamento garantito prima della scadenza naturale, le commissioni versate in via anticipata non saranno restituite.
Per garanzie che beneficiano della CONTROGARANZIA del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 662/96 gestito da Medio Credito Centrale (MCC) verrà applicata una commissione ridotta di 10 punti base, e pertanto:
Per linee di credito a breve termine (es: fido di x/x x x/x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx.) xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx:
• garanzia “sussidiaria”: 0,70 % annuo calcolato sull’importo della garanzia rilasciata
• garanzia a “prima richiesta”: 0,90 % annuo calcolato sull’importo della garanzia rilasciata
Per linee di credito a medio/lungo termine (es: mutui, ecc.) controgarantite dal Fondo di Garanzia:
• garanzia “sussidiaria”: 0,40 % annuo calcolato sull’importo della garanzia rilasciata
• garanzia a “prima richiesta”: 0,60% annuo calcolato sull’importo della garanzia rilasciata
Le commissioni delle garanzie controgarantite vengono calcolate in base alla durata delle stesse secondo la formula sopra rappresentata, cioè
IMPORTO GARANZIA RILASCIATA * % COSTO ANNUO* NUMERO ANNI DI DURATA DELLA GARANZIA
3. Commissioni in casi particolari
Accollo/trasferimento dell’affidamento garantito
• Importo della garanzia al momento della delibera di trasferimento < euro 50.000,00 : importo fisso di euro 150,00
• Importo della garanzia al momento della delibera di trasferimento > euro 50.000,00 : importo fisso di euro 250,00
Moratoria/allungamento mutuo
Commissione annua come specificato al punto 2 * numero anni di allungamento della scadenza, calcolata sull’importo residuo della garanzia alla data della richiesta.
Aumento importo affidamenti in essere (entro 18 mesi dalla data di erogazione)
Commissione calcolata come specificato al punto 2 sul nuovo importo della garanzia rilasciata,
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Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore.
RECESSO E RECLAMI
Il Socio/Cliente ha diritto di recedere in ogni momento dal Contratto di garanzia, previo soddisfacimento di tutti i diritti del Confidi e fatti salvi i rapporti con la Banca o altro Intermediario finanziatore.
Il rapporto di garanzia si estingue con l’estinzione dell’affidamento garantito da parte della Banca o altro Intermediario finanziatore.
Il Confidi rilascerà lettera di scarico della garanzia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di estinzione degli affidamenti garantiti da parte della Banca o altro Intermediario finanziatore.
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Il Confidi osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e il Confidi, relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – è tenuto ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 ad esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.
3. Il cliente può presentare un reclamo al Confidi, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx.xx. Il Confidi risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere al Confidi.
4. Il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con il Confidi, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente, previo esperimento del procedimento di mediazione.
6. Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui al comma 2, il cliente ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai precedenti commi 3 e 4.
ll/la sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………………
dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo.
Luogo e data: …………………………………………………..… Xxxxxx e firma per esteso: ……………………………………………………
XXXXXX INFORMATIVO CONTROGARANZIA EX LEGGE 662/96
Cos’è la garanzia pubblica e cosa fare per ottenerla
Il Fondo di Garanzia sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese Italiane concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche. L’impresa può attivare la cosiddetta “Controgaranzia” rivolgendosi ad un Confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo. Il Confidi garantisce il finanziamento concesso dall’Istituto di Credito ed allo stesso tempo si garantisce grazie all’intervento del Fondo. Rivolgendosi al Fondo di Garanzia l'impresa quindi non ottiene un contributo in denaro o l’erogazione diretta di un finanziamento agevolato, ma ha la concreta possibilità di ottenere attraverso banche, società di leasing o confidi, un vantaggio che si può concretizzare in condizioni economiche migliori riguardo tassi e commissioni o nell’erogazione di maggior credito. Il Fondo di garanzia, comunque, non interviene direttamente nel rapporto Banca/Impresa e quindi tassi di interesse, condizioni di rimborso, eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo ecc., sono stabiliti attraverso la libera contrattazione tra banche e Confidi.
Chi può accedere alla garanzia pubblica
Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. Le PMI, comprese quelle artigiane, ed i professionisti devono essere ubicati sul territorio nazionale e devono esser giudicati economicamente e finanziariamente sani come stabilito dalle disposizioni operative pubblicate sul sito del Fondo di Garanzia per le Pmi8.
Requisiti dimensionali
Possono essere garantite le imprese che rientrano nella categoria di micro, piccola o media impresa in base ai parametri dimensionali stabiliti dalla disciplina comunitaria in vigore (decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005). Non possono accedere quindi le imprese che singolarmente o tra loro collegate e/o associate hanno più di 250 occupati e un fatturato annuo superiore a 50 mln di euro oppure, alternativamente al dato di fatturato, un totale di bilancio annuo superiore a 43 mln di euro. Attenzione, i criteri sono due e devono essere posseduti contemporaneamente: sarà sufficiente avere più di 250 occupati per rientrare nella categoria di grande impresa, quali che siano i valori del fatturato e del bilancio; il superamento contemporaneamente dei 50 milioni di fatturato e dei 43 milioni di totale di bilancio comporterà l’esclusione dalla categoria di PMI.
Il professionista dovrà essere iscritto all’ordine professionale o aderire ad associazioni professionali iscritte all’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2016, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
Settori ammissibili
Possono essere garantiti i soggetti (imprese e professionisti) appartenenti a qualsiasi settore con l’eccezione delle sezioni A, K, O, T ed U dei codici Ateco 2007. Per un maggiore dettaglio e per le deroghe si rimanda alle disposizioni operative pubblicate sul sito del Fondo di Garanzia per le Pmi8.
Cumulabilità delle garanzie con altre agevolazioni
La garanzia del Fondo è una agevolazione pubblica, del Ministero dello sviluppo economico, pertanto è sottoposta ai limiti della normativa comunitaria. La garanzia del Fondo è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero secondo il regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013.
Quali operazioni finanziarie garantisce
Può essere garantita qualsiasi tipologia di operazione, purché direttamente finalizzata all'attività d'impresa, sia a breve sia a medio-
lungo termine, con pochissime eccezioni. A titolo meramente indicativo, non sono garantibili finanziamenti all’export, fidejussioni a garanzia di esecuzioni di lavori, etc, pagamenti di tasse e contributi, finanziamenti erogati da enti pubblici o comunque con provvista pubblica, finanziamento per l’aumento del capitale sociale dell’impresa nel caso in cui non si tratti di Operazione sul capitale di rischio.
Sono invece garantibili (anche questo elenco ha carattere indicativo) finanziamenti a fronte di investimenti materiali e immateriali, leasing finanziario e immobiliare, liquidità (pagamento fornitori, spese per il personale ecc.) anticipazione dei crediti verso la pubblica amministrazione, consolidamento delle passività a breve, rinegoziazione dei debiti a medio-lungo termine, operazioni sul capitale di rischio, presiti partecipativi, fideiussioni (solo se relative ad un obbligo di pagamento).
Importi garantiti e percentuali di copertura
Ciascuna impresa o professionista può beneficiare complessivamente di un importo massimo garantito pari a 2,5 milioni ovvero a 1,5 milioni di euro in base alle differenti casistiche, da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del
tetto stabilito (non esiste un limite massimo di operazioni effettuabili), tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate alla data
di presentazione di domanda al Fondo. In base alle disposizioni in vigore la garanzia può coprire fino all’80% dei finanziamenti in base alla localizzazione e alla tipologia dell’impresa e alle caratteristiche dell’operazione finanziaria.
Valutazione dei dati economico finanziari dell’impresa
Il Fondo di Garanzia per le PMI interviene a favore delle imprese valutate “economicamente e finanziariamente sane” sulla base di criteri di valutazione previsti dalle disposizioni operative del Fondo che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell’impresa beneficiaria. La valutazione del merito di credito ha ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi, tranne che per le start up che possono essere valutate sulla base di bilanci previsionali.
In base ai risultati l’impresa è inserita in una delle tre fasce di valutazione: Fascia 1: proposta positiva al Comitato (previa valutazione istruttoria)
Il sottoscritto codice fiscale legale rappresentante/titolare della società/impresa individuale dichiara di essere a conoscenza che Confidi Trentino Imprese Sc opera con il Fondo di Garanzia per le Pmi e della possibilità di poter richiedere l’intervento del Fondo.
Con la presente si autorizza Confidi Trentino Imprese Sc a valutare l’ammissibilità all’intervento di garanzia pubblica, in base ai requisiti previsti dalla Circolare Operativa per ottenere condizioni di vantaggio, individuabili nella concessione del credito, nell’ammontare del finanziamento, nelle minori garanzie, nel ridotto costo espresso in termini di tasso di interesse e di commissione della garanzia rilasciata dal
Confidi.
Luogo e data_
Timbro e firma per esteso
Fascia 2: la fascia due prevede sempre la necessità di valutare l’ammissione caso per caso Fascia 3: proposta negativa al Comitato
PROSPETTO A
Estratto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in gazzetta ufficiale n° 238 del 12 ottobre 2005, che ha recepito la raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003.
Art.2
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
2. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
5. Ai fini del presente decreto:
a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s’intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari;
b) per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale;
c) per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:
a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).
7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.
Art. 3.
1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.
2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.
3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un’impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa.
La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
4. Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell’attivo patrimoniale dell’impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell’impresa o delle
imprese situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all’impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell’impresa o dai conti consolidati nei quali l’impresa è ripresa tramite consolidamento.
5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
a) l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
b) l’impresa in cui un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
c) l’impresa su cui un’altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
d) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
6. Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell’impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.
7. La verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.
8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.
9. L’impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell’impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l’impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l’inesistenza di imprese associate e /o collegate.
PROSPETTO B
Definizione delle microimprese, piccole e medie, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003 Articolo 5
Gli effettivi
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa,
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa,
c) dai proprietari gestori,
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.
Nota esplicativa
Come si calcolano gli effettivi?
Un’ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell’impresa o per conto dell’impresa a tempo pieno durante tutto l’anno considerato. Gli effettivi sono espressi in ULA.
Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l’anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA.