CONDIZIONI GENERALI COLTURA PER FLORICOLTURA ED ORTICOLTURA DELLA PLANTUM NL
CONDIZIONI GENERALI COLTURA PER FLORICOLTURA ED ORTICOLTURA DELLA PLANTUM NL
Condizioni generali di vendita e fornitura della Plantum NL per la vendita e la fornitura di piante e materiali di coltura, prodotti della floricoltura e materiali per piante, prodotti dell'orticoltura nonché materiali per l'orticoltura.
Depositate presso la Camera di Commercio di Rotterdam, ufficio di Gouda il 19 settembre 2002.
Articolo 1 Applicazione
1. Queste condizioni generali si applicano a tutti gli accordi e le offerte, le vendite e le forniture effettuate dal venditore, aventi come oggetto piante e materiali di coltura derivanti da prodotti della floricoltura e materiali vegetali derivanti da prodotti dell'orticoltura, compresa la vendita e la fornitura, per esempio, di concimi e pesticidi (di seguito chiamati: prodotti). Eventuali condizioni dell'acquirente, di qualsivoglia natura e comunque definite, non sono applicabili, se non diversamente concordato per iscritto.
2. Disposizioni differenti devono essere espressamente concordate e messe per iscritto. Ove esse non sostituiscono le disposizioni delle presenti Condizioni Generali, si intendono integranti le stesse.
3. Il venditore fornisce gratuitamente all'acquirente una copia delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 2 Definizioni
1. Con il termine “venditore” si intende: la persona fisica o giuridica che ha come attività la fornitura di prodotti, come specificato nell'articolo 1, comma 1, e la conclusione di transazioni relative a tali prodotti, nel senso più ampio del termine, tra cui l'acquisto e la vendita di prodotti, il nolo e/o la vendita di prodotti coltivati presso la propria impresa, la riproduzione di fiori o piante.
2. Con il termine “acquirente” si intende: la persona fisica o giuridica con la quale il venditore stipula un qualsivoglia contratto relativo ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1.
Articolo 3 Offerte e prezzi
Preventivi ed offerte hanno una validità massima di 30 giorni.
2. Con la conferma scritta del preventivo o dell'offerta da parte dell'acquirente, il contratto si intende concluso, a meno che il venditore non sollevi obbiezioni scritte entro cinque giorni dall'invio della conferma da parte dell'acquirente.
3. In caso di conclusione di un contratto per mediazione di agenti, viaggiatori e/o altri mediatori e/o rivenditori, questi impegnano il venditore solo dopo accettazione scritta da parte del venditore stesso.
4. I prezzi si intendono esclusivi di I.V.A. e costi aggiuntivi, tra cui si intendono: costi di trasporto, imballaggio, controllo di qualità e controlli fitosanitari, diritti di importazione, imposte governative ed altre imposte pubbliche, nonché rimborsi al coltivatore o altri rimborsi, se non diversamente concordato per iscritto. Nel caso in cui non sia stato concordato alcun prezzo, sarà determinante il prezzo del venditore al momento della consegna.
5. Il venditore ha il diritto di adeguare, ragionevolmente ed equamente, i prezzi, a livelli da lui stesso stabiliti, qualora i suoi costi siano sensibilmente aumentati dal momento della determinazione dei prezzi stessi.
6. Se non diversamente indicato, i prezzi sono da intendersi in Euro (€).
7. In caso di annullamento del contratto da parte dell'acquirente, questi è tenuto a corrispondere immediatamente il 25% del valore di acquisto lordo dei prodotti oggetto della fornitura, quale risarcimento per annullamento.
8. Nel caso in cui, per via dell'annullamento di cui sopra, i prodotti in questione risultassero invendibili o vendibili solo ad u prezzo inferiore, l'acquirente sarà ritenuto responsabile per eventuali differenze di prezzo ed altri danni subiti dal venditore.
9. Entrambe le parti hanno l'obbligo di limitare il più possibile eventuali danni.
Articolo 4 Riserva di vendita
1. Le ordinazioni di piante e/o materiale di coltura non ancora completamente cresciuto al momento dell'acquisto, vengono accettate con riserva della normale crescita media di materiale vegetale in buone condizioni e di buon aspetto.
2. Il fallimento parziale o totale della coltura o del raccolto del materiale da fornire, o il parziale deterioramento durante la conservazione, per qualsivoglia motivo, libera il venditore dall'obbligo di consegna e dagli obblighi conseguenti, a meno che ciò non sia imputabile a grave negligenza del venditore stesso.
3. In tal caso il venditore ha il diritto di provvedere ad una fornitura sostitutiva, alle stesse condizioni originariamente pattuite.
1. Tutte le offerte si intendono non impegnative, se non diversamente concordato per iscritto.
4. Se la fornitura della specie ordinata non è possibile, per qualsivoglia motivo, il venditore ha il diritto di fornire un'altra specie del medesimo valore, ovvero di annullare l'ordine quando la specie ordinata non è fornibile o l'acquirente non accetta una specie diversa; il venditore si impegnerà a fornire una specie diversa.
Articolo 5 Fornitura e trasporto
2. La data di consegna viene stabilita dal venditore in base a quanto concordato con l'acquirente. I termini di fornitura stabiliti non sono da considerarsi fatali. Una volta concordata una data di consegna, il venditore farà tutto il possibile per rispettare la data stabilita. Se il venditore non potesse effettuare la consegna il giorno stabilito, o entro il termine concordato, egli provvederà ad informarne l'acquirente il più presto possibile. Il venditore stabilirà una nuova data di consegna in accordo con l'acquirente.
3. L'acquirente che ritira i prodotti ordinati prima del termine o del periodo di consegna concordato, come stabilito al comma 2, se ne assume interamente il rischio.
4. L'acquirente che ritira, o intende ritirare, i prodotti ordinati dopo il termine o il periodo di consegna concordato, si assume interamente il rischio dell'eventuale perdita di qualità dovuta alla prolungata conservazione.
5. Se alla scadenza di un breve termine di conservazione, considerato ragionevole in base al tipo di prodotto, l'acquirente non ha ancora ritirato i prodotti, ed il rischio di perdita di qualità e/o deterioramento degli stessi non lascia alcuna scelta, l'ordine si intende annullato da parte dell'acquirente. In tal caso l'acquirente è tenuto al risarcimento dei relativi danni subiti dal venditore.
Articolo 6 Confezionamento/imballaggio/carri/pallet
1. Le confezioni monouso vengono fatturate al prezzo di costo e non vengono riprese in consegna.
2. Tette le confezioni e gli imballaggi, eccetto quelli monouso, rimangono di proprietà del venditore.
3. Il venditore ha il diritto di fatturare all'acquirente un costo per l'uso delle confezioni multiuso, e di altri materiali duraturi, costo che viene indicato separatamente in fattura.
4. L'acquirente è tenuto a restituire il materiale di confezionamento ed imballaggio, al venditore, in buono stato ed a proprie spese, entro 30 giorni dalla fornitura, o immediatamente dopo avere piantato i prodotti. Se è stato concordato che il venditore provvede personalmente al ritiro del materiale di confezionamento ed imballaggio, l'acquirente è tenuto a conservare il materiale di confezionamento ed imballaggio in buono stato fino alla data indicata dal venditore, ed in modo tale che il venditore possa ritirarlo in modo normale.
5. L'acquirente non può usare il materiale di confezionamento ed imballaggio, né farlo usare a terzi.
6. Se non diversamente concordato, i carri, i container ed i pallet multiuso devono essere restituiti immediatamente; essi non possono essere impiegati per uso proprio, né dati a terzi.
7. In caso di danneggiamento o perdita di materiale di confezionamento multiuso, carri, container, pallet, ecc., l'acquirente è tenuto a risarcire al venditore le spese di riparazione o sostituzione, nonché a corrispondere un sovrapprezzo per il nolo in caso di ritardata restituzione.
Articolo 7 Pagamenti
1. Il venditore ha il diritto di richiedere all'acquirente un anticipo del 50% sull'importo fatturato.
2. I pagamenti devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data della fattura.
3. L'acquirente non è ha il diritto di compensare eventuali crediti mediante detrazione di importi dal prezzo d'acquisto dovuto.
4. L'acquirente non ha il diritto di ritardare i propri pagamenti a seguito un suo reclamo presentato al venditore relativamente ai prodotti forniti, a meno che il venditore non conceda espressamente una proroga in cambio di una garanzia di pagamento.
5. Tutti i pagamenti devono avvenire presso gli uffici del venditore o mediante versamento o trasferimento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal venditore.
6. I pagamenti devono essere effettuati in Euro (€), se non diversamente indicato in fattura. In tal caso, il venditore ha il diritto di caricare in fattura i costi per il cambio di valuta.
7. L'acquirente che non paga entro il termine stabilito viene considerato negligente. In tal caso il venditore ha il diritto di maggiorare il prezzo di cui al comma 2 di un interesse pari all'1% mensile, dalla data del mancato pagamento, considerando ogni parte di mese come mese intero. In caso di negligenza da parte dell'acquirente, il venditore ha, inoltre, il diritto di applicare gli interessi monetari.
8. Tutte le spese, giudiziali o extragiudiziali, sostenute dal venditore per mancato pagamento entro i termini o per mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell'acquirente, sono a carico di quest'ultimo.
9. Il venditore ha il diritto di non evadere ulteriori ordini o adempiere agli obblighi contrattuali se l'acquirente non ha pagato le forniture precedenti, o se l'acquirente è venuto meno, in altro modo, o minaccia di venire meno, ai propri obblighi contrattuali nei confronti del venditore. Il venditore non è responsabile per eventuali danni subiti dall'acquirente per la mancata evasione degli ordini.
Articolo 8 Cause di forza maggiore
1. Per cause di forza maggiore si intendono tutte le situazioni al di fuori della sfera di influenza diretta del venditore, per le quali il rispetto del contratto non può più essere ragionevolmente preteso. Esempi di cause di forza maggiore sono, da un lato, scioperi, incendi, situazioni meteorologiche estreme o disposizioni governative, malattie o epidemie, dall'altro lato vizi dei materiali forniti al venditore.
2. Se per cause di forza maggiore una fornitura da parte del venditore non può avere luogo, il venditore dovrà informarne l'acquirente, per iscritto, il più presto possibile.
3. In presenza di cause di forza maggiore, le parti concorderanno una modifica, o l'annullamento, totale o parziale, del contratto d'acquisto.
4. Se le parti non trovano un accordo entro 10 giorni dalla comunicazione scritta delle cause in questione, ciascuna delle due parti potrà appellarsi al giudice.
Articolo 9 Situazioni imprevedibili per l'acquirente
1. In caso di situazioni imprevedibili, di tale gravità da far sì che il venditore non possa, per ragionevolezza ed equità, pretendere che il contratto rimanga valido senza opportune modifiche, le parti concorderanno una modifica, o l'annullamento, totale o parziale, del contratto d'acquisto.
2. Se le parti non trovano un accordo entro 10 giorni dalla comunicazione scritta delle cause in questione, ciascuna delle due parti potrà appellarsi al giudice.
Articolo 10 Garanzie e reclami
1. Il venditore garantisce che i prodotti, forniti in base all'ordine, rispondono ai requisiti stabiliti dalle normative delle istanze di controllo olandesi, in vigore al momento della stipula del contratto.
2. Il venditore non garantisce la purezza della razza dei prodotti di cui è comunemente risaputa la mutagenicità.
3. Il venditore non garantisce la crescita e la fioritura dei prodotti forniti.
4. Su richiesta, all'acquirente vengono date tutte le informazioni conosciute sulla coltura, direttamente dal venditore o a suo nome, tuttavia senza alcuna responsabilità del venditore stesso.
5. I reclami relativi a vizi visibili, tra cui la quantità, la misura o il peso dei prodotti forniti, devono essere comunicati al venditore entro due giorni dalla consegna, con conseguente comunicazione scritta entro otto giorni dalla consegna stessa.
6. I reclami relativi a vizi non visibili devono essere presentati al venditore all'atto della constatazione (e comunque entro due giorni dalla stessa), con conseguente comunicazione scritta entro otto giorni dalla consegna.
7. Inoltre, eventuali vizi devono sempre essere comunicati al venditore in un orario tale che egli possa controllare il materiale vegetale.
8. Per la sua presentazione una lettera di reclamo deve contenere almeno:
a. Una descrizione completa e dettagliata del vizio;
b. Il luogo di stoccaggio del materiale coltivato oggetto del reclamo;
c. Una descrizione dei fatti in base ai quali si possa stabilire che i prodotti forniti dal venditore e scartati dall'acquirente siano gli stessi.
9. Quando i prodotti forniti, in base a quanto stabilito dal presente articolo, vengono scartati dall'acquirente e l'acquirente ed il venditore non raggiungono immediatamente un accordo in merito, l'acquirente dovrà interpellare un esperto imparziale, ufficialmente riconosciuto, perché rediga un rapporto di perizia. I costi della perizia saranno a carico del venditore nel caso in cui la mancata accettazione risulti fondata, viceversa saranno a carico dell'acquirente. I costi in questione devono in ogni caso essere anticipati dall'acquirente.
10. Reclami relativi ad una parte della fornitura non giustificano in alcun modo la mancata accettazione dell'intera fornitura da parte dell'acquirente.
11. L'acquirente ha il compito di controllare (o fare controllare) la quantità della partita fornita all'atto dell'accettazione della stessa e di comunicare eventuali inesattezze quantitative al venditore.
12. La presentazione di un reclamo non implica una proroga dei termini di pagamento per l'acquirente, indipendentemente dall'eventuale fondatezza del reclamo stesso.
Articolo 11 Responsabilità
1. Il venditore non è in alcun modo responsabile per eventuali ritardi di consegna, a meno che la effettiva consegna non superi di oltre sette giorni la data concordata.
2. Nel caso in cui il ritardo nella consegna sia maggiore di sette giorni, l'acquirente deve denunciare per iscritto la manchevolezza del venditore, proponendo un ulteriore ragionevole termine entro il quale il venditore possa ancora adempiere al proprio obbligo.
3. Il venditore non è responsabile per danni causati da forza maggiore, come stabilito dall'articolo 8, comma 1.
4. Il risarcimento da parte del venditore di eventuali danni subiti dall'acquirente, nel caso di un reclamo presentato in conformità con le disposizioni dell'articolo 10, non supera in ogni caso il valore, indicato in fattura, della fornitura oggetto del reclamo risultato fondato, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave imputabili al venditore.
5. In caso di un fallimento parziale del raccolto dell'acquirente a causa dei prodotti forniti, il risarcimento da parte del venditore, dei danni subiti dall'acquirente, non supererà una percentuale del prezzo d'acquisto dei prodotti forniti, al massimo relativa alla parte di raccolto fallito. Se, dopo la comunicazione del danno subito, il venditore e l'acquirente in comune accordo, o una terza persona, stabiliscono la percentuale delle piante difettose, malate o deboli, tale percentuale sarà determinante per limitare la massima responsabilità del venditore. L'acquirente ha l'obbligo di limitare al massimo i danni dovuti alla presenza di piante difettose, malate o deboli.
6. Il risarcimento dei danni non può essere compensato dall'acquirente è non giustifica un tardivo o mancato pagamento dell'importo fatturato.
Articolo 12 Trasferimento di proprietà, riserva di proprietà e garanzie
1. Eccetto nei casi stabiliti dal comma 2 del presente articolo, la proprietà dei prodotti passa all'acquirente al momento dell'acquisto, come stabilito dall'articolo 5 delle presenti Condizioni Generali.
2. Il venditore mantiene la proprietà dei prodotti da lui forniti e rimane o diventa proprietario dei prodotti da essi originati, fino al pagamento dell'intero prezzo concordato da parte dell'acquirente, e fino a quando l'acquirente non avrà assolto a tutti i suoi obblighi nei confronti del venditore, a qualsivoglia titolo.
Articolo 13 Protezione contrattuale o per diritto di coltura delle specie originali
1. Il materiale vegetale ed il materiale prodotto da specie soggette a diritto di coltura, richiesto e concesso in Olanda e/o in qualsivoglia altro paese, o protette contrattualmente, non può
a. Usato per la produzione o moltiplicazione della specie,
b. Usato ai fini della moltiplicazione,
c. Essere messo in commercio,
d. Essere rivenduto,
e. Essere importato,
f. Essere esportato,
o essere tenuto di scorta per uno di questi scopi.
2. Il materiale fornito può essere usato dall'acquirente esclusivamente per la coltura del prodotto finale, presso l'azienda dell'acquirente stesso, e può essere da esso venduto solo sotto il nome della specie e l'eventuale nome commerciale.
3. Il venditore è autorizzato ad accedere all'azienda dell'acquirente, o ai terreni da lui gestiti, dove si trova il materiale vegetale o il materiale prodotto da lui fornito, allo scopo di controllare e valutare il materiale stesso. Il venditore informerà l'acquirente per tempo della propria visita.
4. L'acquirente è tenuto a lasciare che eventuali istanze di controllo, che si presentino a nome del proprietario di una specie protetta a lui fornita, accedano liberamente alla propria azienda ed alle proprie piante per effettuare i loro controlli. Su richiesta l'acquirente è tenuto anche a mostrare anche i propri documenti contabili, quali fatture, che possano essere rilevanti per il controllo.
5. Se l'acquirente trova un mutante in una specie protetta, egli è tenuto a darne immediatamente comunicazione scritta al detentore del diritto di coltura.
6. Su richiesta scritta del detentore del diritto di coltura, l'acquirente provvederà a fornire, entro due mesi dal ricevimento della richiesta, al detentore del diritto stesso, il materiale di prova relativo al mutante.
7. L'acquirente è tenuto a sapere che colui che trova un mutante di una specie protetta, trattandosi di una specie sostanzialmente derivata da una specie protetta, necessita dell'autorizzazione alla coltivazione da parte del detentore (dei detentori) del diritto di coltura della "specie madre".
8. In particolare, l'acquirente è tenuto a sapere che colui che trova un mutante necessita dell'autorizzazione del detentore del diritto di coltura della "specie madre" per effettuare tutte le azioni di cui al comma 1, relative al materiale derivante dalla specie, incluso il materiale di raccolto (tra cui, fiori, piante e/o parti di piante).
9. Nel caso in cui il venditore si trovi coinvolto in una procedura relativa a diritti di coltura o altri diritti industriali, l'acquirente è tenuto a fornire tutta la collaborazione richiesta dal venditore, aiutandolo nella raccolta di eventuale materiale di prova.
Articolo 14 Giurisprudenza e foro competente
1. Tutti i contratti ai quali siano applicabili le presenti Condizioni Generali sono soggetti al diritto olandese.
2. Tutte le controversie (anche quelle intentate solo da una delle due parti ) relative, o conseguenti, a contratti stipulati tra il venditore ed un acquirente residente all'estero, ai quali siano applicabili le presenti Condizioni Generali, saranno giudicate esclusivamente dal Giudice olandese competente, del foro del luogo di residenza del venditore.
Articolo 15 Applicabilità degli allegati
Nel caso in cui siano concordi, le parti possono dichiarare applicabile alle presenti Condizioni Generali ‘l'accordo relativo all'applicazione delle percentuali di supplemento in caso di percentuali differenti di germogli’ come da allegato. In tal caso l'allegato in questione sarà parte integrante del contratto al quale si applicano le presenti condizioni generali.
Articolo 16 Disposizione conclusiva
Qualora una qualche parte o disposizione delle presenti Condizioni Generali risulti in contrasto con una qualsivoglia disposizione di legge nazionale o internazionale, essa sarà ritenuta nulla, mentre resteranno valide per le parti tutte le altre disposizioni delle Condizioni generali. In tal caso le parti concorderanno una nuova disposizione che risponda il più possibile alle intenzioni delle parti stesse.
Settembre 2002