Sommario
25
Sommario
2 Agevolazioni
3 Ambiente
Coordinato da Xxxxxxxx Xxxxxx
in Primo Piano
Royalties
3 Contratto
4
4 Dichiarazioni Diritto
di famiglia
per lo sfruttamento
di programmi software
La nostra società corrisponde royalties per lo sfruttamento di programmi software a una consociata estera. Vi chiediamo quale sia il trattamento fiscale che si applica a tale fattispecie.
Risponde Xxxxxxxx Xxxxxx
Lettera firmata - Milano
5
Diritto Finanziario
7
6 Diritto del avoro Immobili
e condominio
8 Imposte dirette
8
Imposte indirette
9
9 Non profit
Reddito d’impresa
11
Reddito lavoro autonomo
11Scuola
11Tributi locali
24 Giugno 2002
Con riferimento al quesito sottoposto alla nostra attenzione, circa il trattamen- to applicabile ai fini delle imposte sul reddito alle royalties corrisposte a una vo- stra consociata estera per lo sfruttamento di programmi software, vi precisiamo quanto segue.
L’art. 3, 1° comma del dpr 917/86 prevede, per i soggetti non residenti, l’attra- zione a tassazione in Italia dei soli redditi prodotti nel territorio italiano.
L’art. 20, 2° comma, lettera c), dello stesso decreto, nel disciplinare l’applicazio- ne dell’imposta ai non residenti, stabilisce che si considerano prodotti nel territo- rio dello stato se corrisposti da soggetti residenti nel territorio italiano «i compen- si per l’utilizzazione delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acqui- site nel campo industriale, commerciale o scientifico».
Ai fini della legislazione italiana le royalties pagate da una società italiana a una società non residente sono quindi da assoggettare a tassazione in Italia.
A questo proposito l’art. 25, quarto comma, del dpr 600/73, prevede che i com- pensi e le somme di cui al sopra menzionato art. 20 del dpr 917/86, corrisposte a non residenti, sono soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 30% sulla parte imponibile del loro ammontare.
Il richiamo specifico operato dall’art. 20 del dpr 917/86 per questa categoria di redditi comporta che non abbia alcun rilievo la qualificazione degli stessi come redditi di lavoro autonomo o d’impresa, e che quindi la ritenuta vada comunque effettuata, indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto non residente percettore.
Ai fini dell’applicazione del regime convenzionale più favorevole, richiamato dall’art. 75 del dpr 600/73, le Convenzioni attualmente stipulate dall’Italia pre- vedono in genere la tassazione in xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx- xxxxxx; tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nel paese di residenza del debitore, e se la persona che li percepisce ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta non può comunque eccedere determinate percentuali.
In relazione al raccordo tra la normativa interna e quella convenzionale, si po- tranno pertanto verificare le seguenti ipotesi:
La riproduzione, anche parziale, è riservata per l’intero fascicolo
2) applicazione del regime convenzionale: il soggetto italiano erogatore può applicare direttamente il tratta- mento convenzionale in luogo della ritenuta prevista dalla normativa interna, previa acquisizione di idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità estere che attesti la domiciliazione fiscale o la residenza del percettore, l’inesistenza di una stabile organizzazio- ne in Italia e l’assoggettamento a tassazione nel paese estero di residenza (cfr. cm del 13/9/1977 n. 86/12/1973; cm del 4/2/1980 n. 2/12/063).
Agevolazioni
1.1.9
36% per i box
Nell’ipotesi di: 1) costruzione box da parte del comune con assegnazione ai privati tramite bando di gara e de- termina in data 4/7/2001 senza preliminare; 2) versa- mento dai privati di 2 acconti nel 2000 e 2001 tramite re- versale di incasso senza bonifico bancario; 3) versamen- to a saldo al rogito;
si chiede:
a) non avendo i cittadini usufruito del beneficio della legge 449/97 per gli acconti versati nel 2000 e nel 2001, possono dichiarare l’intera cifra all’atto del rogito e be- neficiare della detrazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui avviene il rogito con contestuale saldo?
b) i pagamenti avvenuti senza bonifico bancario ma con regolare reversale di incasso possono ritenersi rego- lari ai fini del beneficio?
Il comune provvederà al rilascio dell’attestazione re- lativa alle spese sostenute per la realizzazione dei box e all’accertamento della condizione di pertinenzialità o meno.
Comune di Fino del Monte ( Bergamo)
Risponde Xxxxxxx Xxxxxxx
La risposta è sostanzialmente negativa, poiché la pro- cedura descritta non corrisponde a quella «codificata» dall’xxx.xx finanziaria. Più precisamente: 1) il paga- mento non effettuato con bonifico bancario è causa di non riconoscimento (dm 41/98) della detrazione del 36%; uniche deroghe sinora ammesse dal ministero: ver- samento ritenute acconto su compensi professionisti; pa- gamento oneri urbanizzazione; bolli e diritti comunali per provvedimenti abilitativi: non ci è dato prevedere se, poiché venditore dei box, in questo caso particolare, è un comune, l’xxx.xx finanziaria sia disposta a riconosce- re, in via eccezionale, la validità dei pagamenti operati per cassa; 2) pagamento di acconti nel 2000 senza: pre- ventiva registrazione dei preliminari, invio della comu- nicazione al Centro di servizi, richiesta detrazione nella dichiarazione dei redditi 2001 in base al principio di cassa.
La cm 12/5/2000, n. 95/E ha rammentato la possibi- lità di presentare un’istanza di rimborso ex art. 38, dpr 602/73 per far valere la detrazione non inserita nella di- chiarazione di competenza: anche esperendo tale rime- dio per l’acconto 2000, resta aperto il problema della mancanza di un preventivo preliminare registrato; stes- so discorso vale per l’acconto 2001, con il vantaggio, però,
che si è ancora in termini per l’invio della comunicazione (entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale si intende fruire della detrazione) al Centro operativo di Pescara e per la richiesta della detrazione nella dichiarazione 2002, ciò che, a maggior ragione, vale per il versamento a saldo in occasione del rogito, che, lo rammentiamo, do- vrà essere sottoscritto entro il 31/12/2002, termine oltre il quale non sarà prevedibilmente più prorogata l’agevo- lazione del 36%.
Pertanto, mentre per il saldo non si ravvisano cause di decadenza, per i due acconti la pratica presta il fianco a svariate contestazioni: si consiglia, anche in relazione all’entità degli importi, di valutare se provare comunque a regolarizzare ora la pratica confidando in un approc- cio morbido dell’xxx.xx finanziaria in sede di verifica.
1.1.9
36% per manutenzioni straordinarie
Ho utilizzato la legge 449/97 per rifacimento bagno, riscaldamento, pavimentazione e infissi interni dell’abi- tazione, inviando la comunicazione sia al Centro di ser- vizi sia alla Asl.
Non avendo modificato il perimetro dell’abitazione non ho effettuato alcuna comunicazione al comune. È corretto? Se no come posso fare?
Lettera firmata - Cesano Maderno (Milano)
Risponde Xxxxxxx Xxxxxxx
La detrazione del 36% spetta agli interventi di manu- tenzione straordinaria o di grado più elevato. Gli inter- venti di manutenzione ordinaria sono invece agevolabili solo per le parti comuni dei fabbricati.
Occorre quindi interrogarsi sulla natura delle opere: se di straordinaria manutenzione, presuppongono, in generale, la regolare presentazione di una pratica comu- nale (Dia), con valenza sia a fini edilizi/urbanistici sia della detrazione del 36%; in caso, invece, di manutenzio- ne ordinaria non è richiesto tale adempimento ma non è consentito accedere al 36%.
In via di principio ci pare poter affermare che la mera sostituzione di serramenti interni, sanitari, pavimenti e caldaia siano manutenzioni ordinarie; diversamente, la rimodulazione del bagno con spostamento o integrazio- ne dei sanitari, al pari del rifacimento dell’impianto di riscaldamento nel suo insieme, ha carattere innovativo (non solo sostitutivo o riparatorio) e costituisce perciò una manutenzione straordinaria. È anche noto che, se si realizzano, in un unico contesto, opere ordinarie e straor- dinarie, l’intervento di grado più elevato può riassorbire quello di livello inferiore, in tal modo legittimandolo an- che ai fini fiscali. Suggeriamo quindi alla cortese lettrice di analizzare, alla luce dei principi esposti, la propria si- tuazione di fatto, con l’ausilio di un tecnico di fiducia e interpellando con discrezione, se del caso, anche i tecnici del comune (anche ai fini del 36% gli interventi devono essere verificati con le normative edilizie locali), esami- nando la possibilità e l’opportunità di presentare tardi- vamente, con le conseguenti sanzioni amministrative, una Dia, se necessaria in relazione all’eventuale natura straordinaria dell’intervento: vedasi al riguardo la circ. min. fin. 57/E/1998, par 7, sulla possibilità di sanare, anche a fini fiscali, eventuali difformità fra le opere rea- lizzate e quelle indicate nell’abilitazione rilasciata, se conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edi-
Ambiente
12
Classificazione delle cartucce toner
Vorrei capire qual è la differenza tra i codici 080317 (toner per stampa esauriti, contenenti sostanze perico- lose) e 080318 (toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317) relativi alle cartucce per stampanti laser, come fare a distinguerli e se ai fini della gestione di un centro di rigenerazione comportano degli adempimenti diversi.
Quesito xxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx
Risponde Xxxxx Xxxxxx
La differenza tra i due codici sta evidentemente nel fatto che il primo dei due, come indica espressamente la relativa descrizione, è adeguato a descrivere cartucce di toner che contengono sostanze pericolose, quelle sottopo- ste alla disciplina comunitaria relativa alla classifica- zione, etichettatura e imballaggio delle sostanze perico- lose (Direttiva 67/548/CE e successive modifiche), men- tre il secondo esclude tale presenza. Dovrà quindi esami- nare con attenzione le schede di sicurezza fornite dai pro- duttori e valutare l’eventuale necessità di sottoporre le cartucce ad analisi di laboratorio. Il riferimento per comprendere la nuova codifica e classificazione dei rifiu- ti è costituito dalla decisione comunitaria 2000/532/CE e dalle successive modifiche e integrazio- ni. Nel caso in cui i rifiuti in questione siano pericolosi è da considerare il fatto che questi non saranno recupera- bili in regime di procedure di autorizzazione semplifica- te; bisognerà quindi dotarsi di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività ottenuta sulla base degli artico- li 27 e 28 del dlgs 22/1997. Anche l’iscrizione all’Albo dei gestori dovrà essere di tipo ordinario e non semplificato (quinta categoria in luogo della seconda).
12
Adempimenti ambientali
Abbiamo un centro di recupero per i consumabili da stampa e, avendo sottoscritto delle convenzioni con del- le scuole, volevamo sapere se queste ultime sono obbli- gate ad avere il registro di carico e scarico e a compilare il Mud oppure se sono sufficienti le due ricevute del for- mulario di trasporto?
Quesito via Internet
Risponde Xxxxx Xxxxxx
Per le scuole l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico sussiste solo se vi è produzione di rifiuti speciali classificati come pericolosi, quali, per esempio, reagenti o sostanze chimiche di scarto derivanti dall’attività dei
laboratori. Nel caso in cui siano prodotti esclusivamente rifiuti speciali non pericolosi l’unico adempimento ri- chiesto è costituito dall’emissione del formulario di tra- sporto. Le copie del formulario che attestano l’avvenuto avvio al recupero del rifiuto presso un centro autorizzato, dovranno essere conservate per cinque anni.
12
Sanzioni Mud
Vorrei conoscere l’ammontare in euro delle sanzioni per la comunicazione tardiva del Modello unico di di- chiarazione ambientale.
Lettera firmata - Quesito via Internet
Risponde Xxxxx Xxxxxx
Gli importi delle sanzioni per l’invio della dichiara- zione entro i 60 giorni successivi alla scadenza, attual- mente fissata al 30 aprile dell’anno successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione, variano tra i 25,00 e i 154,00 euro, mentre nel caso in cui il ritardo sia più con- sistente, la sanzione sarà compresa tra i 2.582,00 e i 15.493,00 euro.
12
Intermediazione di rifiuti
Avrei bisogno di un chiarimento: il decreto Xxxxxx a quale figura si riferisce quando parla di intermediario del rifiuto?
Lettera firmata - Quesito via Internet
Risponde Xxxxx Xxxxxx
Purtroppo, al momento, non esiste una chiara defini- zione giuridica del concetto di intermediario nel campo della gestione di rifiuti. Si ritiene, però, che l’intermedia- zione debba essere intesa come intermediazione di servi- zi di gestione di rifiuti concretamente prestati da terzi. L’attività svolta dall’intermediario consisterebbe, quin- di, nell’individuazione di soggetti autorizzati al traspor- to, al recupero o allo smaltimento di rifiuti adeguati a soddisfare le esigenze di gestione dei rifiuti di produttori o detentori e nell’organizzazione e supervisione di tali servizi. In termini più generali, si ritiene che la fattura- zione di servizi di gestione di rifiuti svolti da terzi possa integrare la fattispecie dell’intermediazione, attività per la quale è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano servizi di smaltimento e la tenuta di un apposito registro.
Contratto
3.2
Danno per mobbing
Lavoro in un’amministrazione pubblica. Il mio diri- gente è un segretario regionale di un’organizzazione sindacale e ha nominato vicedirigente il segretario di base della sezione sindacale appartenente alla sua stes- sa sigla. Io ho ricoperto cariche provinciali all’interno della medesima organizzazione. Se all’esito di un even- tuale procedimento penale/civile dovessero essere rico- nosciuti responsabili per atteggiamenti vessatori e/o comportamenti gravi nei confronti dei dipendenti (per
Questo perché da 20 anni pago l’iscrizione all’organiz- zazione sindacale, la medesima che, invece, di tutelar- mi, ha procurato, attraverso i propri referenti, gravi le- sioni al mio diritto.
Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx via Internet
Risponde Xxxxxxx Xxxxxxxxx
La risposta alla sua domanda è negativa. Se un suo superiore si rende responsabile di atti lesivi della dignità di un suo sottoposto, responsabili, in via solidale tra lo- ro, sono il soggetto che commette personalmente l’illecito e il suo datore di lavoro. Per questo, se mai lei vorrà pro- porre una causa di risarcimento del danno, sarà preferi- bile promuoverla immediatamente contro entrambi e non, come sembra voler fare lei, prima solo contro il suo superiore e poi, in una seconda fase, contro il suo datore di lavoro.
Per quel che concerne l’organizzazione sindacale, essa non può rispondere di atti compiuti dai suoi iscritti du- rante lo svolgimento dell’attività lavorativa. È chiaro che lei (a maggior ragione se è membro della stessa orga- nizzazione sindacale) ha tutto il diritto di mettere al cor- rente il sindacato dell’atteggiamento che i suoi iscritti tengono nei confronti dei lavoratori cosicché lo stesso sin- dacato possa, se lo ritiene, prendere provvedimenti quali l’esclusione dall’organizzazione sindacale di quei sog- getti che recano danno ai lavoratori.
4.5
Locazione immobili Atc
Quali tipi di contratti di locazione sono previsti per gli alloggi Atc (ex Iacp)?
A quale tipo di legge sono collegati i contratti? I con- tratti di locazione dei garage seguono i contratti dell’abi- tazione, o no?
Inoltre, sono soggetti all’Iva?
Nelle proroghe dei contratti di locazione, il pagamen- to dell’imposta di registro è prevista in maniera singola per ogni contratto?
Lettera firmata - Quesito via Internet
Risponde Xxxxxxx Xxxxxxx
Atc è la denominazione assunta dalle Agenzie territo- riali per la casa costituitesi in Piemonte con legge xxxxx- xxxx x. 00 xxx 0000 (xx xxxxx xxxxxxx, xx denominazioni so- no diverse e differenziate fra loro): tali Agenzie sono enti regionali nati a seguito della trasformazione dei «vecchi» Iacp , al pari dei quali operano nel campo dell’edilizia re- sidenziale pubblica.
Le assegnazioni degli alloggi sono effettuate dai Co- muni, ai sensi della legge regionale n. 46/95, così pure l’accertamento delle cause di decadenza e altre rilevanti funzioni ancora. I contratti di locazione sono sottratti al- le normali logiche privatistiche: non si applica a essi, pertanto, la legge 431 del 1998 (art. 1, comma 2, lett. b); il canone viene determinato combinando i criteri di calcolo previsti per l’equo canone, con riduzioni e maggiorazioni percentuali in funzione dei redditi degli assegnatari.
Per quanto attiene al discorso della pertinenzialità dei posti auto, il comportamento rilevabile non risulta esse- re sempre uniforme presso i vari enti gestori: di massi-
ma, tuttavia, fatti salvi casi particolari, si ritiene che do- vrebbe essere incluso anche il posto macchina, opportu- namente parametrato quanto a superficie, nell’ambito del contratto di locazione del bene principale, ossia dell’abitazione, il tutto senza applicazione dell’Iva (stan- te la pertinenzialità all’abitazione; in caso di distinta lo- cazione, invece, sul canone del posto macchina si rende- rebbe applicabile l’Iva al 20%), ma con assolvimento dell’imposta di registro, da calcolarsi in modo unitario sull’unico contratto di locazione.
Dichiarazioni
1.1.8
Il modello di dichiarazione
Si chiede di conoscere se l’Unico 2002 generato con l’utilizzo del software Dataufficio allegato a ItaliaOggi e stampato con stampante laser può essere subito presen- tato oppure deve essere ricopiato.
Lettera firmata - Quesito via Internet
Risponde Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Le istruzioni ministeriali prevedono che per le dichia- razioni presentate agli uffici postali o alle banche posso- no essere utilizzate anche dichiarazioni redatte su mo- duli predisposti mediante strumenti informatici e fanno espressamente riferimento agli «stampati con stampanti laser».
I moduli usati devono però essere, a pena di nullità, conformi (e quelli a cui si riferisce il cortese lettore lo so- no) a quelli approvati dall’Agenzia delle entrate.
1.1.8
Indicazione ravvedimento
In seguito a un omesso versamento dell’Iva per il II trimestre 2001 ho provveduto dopo circa tre mesi dall’omissione a versare l’imposta non versata a suo tempo più gli interessi e le sanzioni. Come devo indicare questi dati nella dichiarazione annuale?
Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxx via Internet
Risponde Xxxx D’Ardia
Deve essere indicato, nel rigo VL25 della dichiarazio- ne annuale Iva, l’importo degli interessi dovuti per il ravvedimento, mentre nel rigo VL29 bisogna evidenzia- re il totale dei versamenti d’imposta, comprendendo an- che l’importo degli interessi versati a seguito di ravvedi- mento. Inoltre, al rigo VH6, nel campo n. 2 «debiti», deve essere indicato l’importo dell’Iva a debito risultante dal- la liquidazione del II trimestre, comprensiva degli inte- ressi dell’1% di cui all’art. 7 del dpr 542/99, ma al netto degli interessi per ravvedimento.
Diritto di famiglia
4.7
Assegno di mantenimento e tasse
Sto portando avanti le trattative per una separazione consensuale, mio marito sarebbe disposto a darmi lire
1.500.000 (774,69 euro) al mese per il mantenimento del bambino e solo per motivi fiscali vorrebbe versarne
metà a me: in questo caso sulla mia quota dovrei versare le tasse?
Lettera firmata - Milano
Risponde Xxxxxx Ravenna
La risposta è positiva, l’assegno di mantenimento a fa- vore del coniuge è detraibile dal reddito ex latere solven- tis (a differenza del contributo al mantenimento versato a favore dei figli) e integrando reddito della destinataria è, come tale, imponibile.
4.7
L’assegno stabilito dal giudice
Sono divorziato e devo versare lire 1.500.000 (774,69 euro) al mese alla ex moglie per il mantenimento di mia figlia. Inizialmente ho pagato regolarmente ma pur- troppo la mia attività sta andando male e non riesco più a essere puntuale e temo che dovrò ridurre l’importo. Ho avvisato mia moglie la quale non sente ragioni, ha mi- nacciato di denunciarmi perché non mi crede e dice che in ogni caso devo adoperarmi per trovare un altro lavo- ro.
Vorrei sapere se corro dei rischi dal momento che in buona fede non sono in grado di mantenere lo stesso li- vello economico e come devo comportarmi.
Lettera firmata - Roma
Risponde Xxxxxx Ravenna
L’art. 12 sexies della legge sul divorzio dispone che ⁄Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presen- te legge si applicano le pene previste dall’art. 570 del co- dice penale». È punita la semplice omissione del paga- mento dell’assegno e il parametro per stabilire l’inadem- pimento dell’obbligo è l’assegno fissato dal giudice civile, la cui misura è soggetta a revisione, su domanda dell’in- teressato, in funzione delle rispettive condizioni econo- miche dei divorziati. Proprio perché in caso di sopravve- nuta impossibilità di effettuare la prestazione la legge prevede quale strumento di revisione delle condizioni ac- cessorie il ricorso al Tribunale in camera di consiglio se- condo la procedura dettata dall’art. 9 legge 898/1970 e successive modificazioni sembra rimanere ben poco spa- zio all’obbligato per allegare nel processo penale circo- stanze genericamente esimenti della sua responsabilità, quando questi non si sia tempestivamente attivato nell’apposita sede per conseguire la riduzione dei propri obblighi di contenuto patrimoniale o l’esonero dagli stessi.
4.7
Divorzi e separazioni
Mi voglio separare da mio marito, purtroppo non riu- sciamo a metterci d’accordo su chi acquisterà la quota di proprietà dell’altro della casa familiare; io vorrei conti- nuare ad abitare nel nostro appartamento insieme ai due bambini e cederne la proprietà direttamente a loro. Desidero sapere se anche in questo caso il trasferimen- to, contenuto nel verbale di separazione che sottoscrive- remo davanti al giudice, è esentasse.
M.S.D. - Lodi
Risponde Xxxxxx Ravenna
La risposta è positiva. La Corte costituzionale con le
sentenze n. 176/92 e n. 154/1999 ha esteso ai procedi- menti di separazione la esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. La circolare n. 6 dell’11/2/2000 della Direzione regionale delle entrate della Lombardia ha dato un importante chiarimento su- gli atti che siano stipulati in attuazione dei provvedimen- ti dell’autorità giudiziaria: fra questi è assai frequente proprio l’ipotesi in cui, in sede di omologazione della se- parazione, i coniugi si obblighino a effettuare determina- te sistemazioni patrimoniali (come l’intestazione a un so- lo coniuge di un appartamento già di proprietà comune) sia nei loro reciproci confronti sia nei confronti dei figli.
Diritto finanziario
17.3
Euro-obbligazioni
Ho sentito parlare di euro-obbligazioni e vorrei sape- re a che cosa ci si riferisce esattamente.
Lettera firmata -Quesito via Internet
Risponde Xxxxxx Xxxxxxx
Secondo quanto disposto dall’articolo 2.2.7 del capo 4, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa italiana spa, deliberato dall’assemblea ordinaria della Borsa italiana spa il 4 dicembre 1998 e approvato dalla Consob con delibera n. 11764 del 22 dicembre 1998, per euro-obbligazioni si intendono le obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società o enti nazionali o esteri nonché da stati o enti sovrannazionali, assoggetta- ti a una normativa diversa da quella a cui è sottoposto l’emittente e collocati in due o più stati europei.
17.3
Mercato telematico dei titoli di stato
Vorrei sapere da quale legge sono regolati i contratti conclusi nell’ambito dell’Mts?
Xxxxxxx Xxxxx -Quesito via Internet
Risponde Xxxxxx Xxxxxxx
Il Mercato telematico dei titoli di stato (Mts) è il merca- to secondario dei titoli di stato, quotati in borsa. In que- sto mercato le negoziazioni avvengono attraverso un’or- ganizzazione di operatori non aperta al pubblico e che opera tramite circuito telematico. L’Mts, originariamen- te istituito nel 1988 e riformato nel 1994, è gestito e orga- nizzato dalla Società per il mercato dei titoli di stato - Mts spa secondo le norme previste nel regolamento ap- provato dal ministero del tesoro e dalla Consob nell’otto- bre del 1998 e modificate dalla delibera Consob n. 12082 del 4 agosto 1999.
17.3
Contratti di gestione e derivati
Nei contratti di gestione dei portafogli di investimen- to è possibile che l’intermediario stipuli contratti su strumenti finanziari derivati? E con quali finalità?
Lettera firmata -Varese
Risponde Xxxxxx Xxxxxxx
L’articolo 37, comma 1, lettera c) della delibera
17.3
Obbligazioni a capitalizzazione
Vorrei sapere che cosa sono e come funzionano le ob- bligazioni a capitalizzazione integrale.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx -Vicenza
Risponde Xxxxxx Xxxxxxx
Le obbligazioni a capitalizzazione integrale sono titoli emessi privi di cedola o «zero coupon», il cui rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di sottoscrizione e il prezzo di rimborso. Il titolo viene emesso a un prezzo infe- riore al prezzo nominale (sotto la pari) e rimborsato a va- lore nominale in unica soluzione.
17.3
Promotori finanziari e Assoreti
Ho sentito dire che le società iscritte ad Assoreti sono corresponsabili del comportamento tenuto dai propri promotori finanziari. Vorrei sapere con che limiti.
Lettera firmata -Quesito via Internet
Risponde Xxxxxx Xxxxxxx
L’articolo 4 del codice di comportamento Assoreti sta- bilisce che ogni associata è corresponsabile del compor- tamento tenuto dai propri promotori finanziari e il se- condo comma precisa che ogni associata è responsabile del comportamento del suo promotore finanziario, anche qualora per attuare tale comportamento il medesimo promotore finanziario si sia avvalso, anche parzialmen- te, della cooperazione di terzi. Il terzo comma, infine, prevede che per la sussistenza di tale responsabilità sia sufficiente che l’associata risulti obiettivamente e consa- pevolmente avvantaggiata, anche se non in termini di immediato beneficio economico, dalla condotta del suo promotore o del terzo.
17.3
Contratti di gestione e diritti di voto
Nella gestione di portafogli di investimento, il cliente può affidare all’impresa di investimento la rappresen- tanza per l’esercizio dei diritti di voto inerenti agli stru- menti finanziari oggetto della gestione?
Xxxxxxx Xxxxxx -Xxxxxxx via Internet
Risponde Xxxxxx Xxxxxxx
La risposta è senz’altro positiva. Infatti, l’articolo 24, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza), stabilisce che la rappresentanza per l’esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all’impresa di investimento, alla banca o alla società di
gestione, con la specificazione che la procura debba esse- re rilasciata per iscritto e per singola assemblea nel ri- spetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regola- mento dal ministro del tesoro.
17.3
Correzione delle registrazioni
Vorrei sapere se è possibile correggere le registrazioni relative alle operazioni effettuate dagli intermediari?
Lettera firmata -Bibbiena (Arezzo)
Risponde Xxxxxx Xxxxxxx
L’articolo 63, comma 6 della delibera Consob n. 11522 del 1° luglio 1998, con riferimento alla registrazione de- gli ordini e delle operazioni da parte degli intermediari, stabilisce che le procedure devono assicurare l’immodifi- cabilità delle registrazioni effettuate e che eventuali cor- rezioni devono essere adeguatamente evidenziate. Per- tanto, la correzione delle operazioni è possibile ma senza modificare le registrazioni effettuate originariamente e dando adeguata evidenza della correzione.
17.3
Exchange traded funds
Ho letto di un nuovo strumento finanziario che avreb- be avuto un grosso successo negli Stati Uniti: gli Etf. Vorrei saperne di più sul loro funzionamento e in parti- colare se sono accessibili anche ai privati
Lettera firmata -Quesito via Internet
Risponde Xxxxxx Xxxxxxx
Gli exchange traded funds appartengono alla fami- glia degli organismi di investimento collettivo (e per l’esattezza agli Oicr aperti indicizzati). Essi si pongono a metà strada tra i tradizionali fondi comuni e le azioni, poiché sono, come dice il nome, dei fondi comuni, ma ven- gono trattati sul mercato con il sistema denaro-lettera come fossero delle azioni. Limitandoci agli aspetti più ri- levanti, tali strumenti tendono a replicare passivamente l’indice di riferimento e hanno mediamente costi inferio- ri a quelli dei fondi tradizionali. Il lancio di detti stru- menti, che hanno avuto effettivamente un grosso succes- so negli Usa, è atteso in Italia per fine giugno.
Diritto del lavoro
3
Transazioni stragiudiziali
Vorrei sapere se le somme corrisposte al lavoratore in seguito a transazione stragiudiziale devono essere as- soggettate a contribuzione e, in caso di risposta afferma- tiva, vorrei sapere se ciò è valido anche per i lavoratori irregolari (impiegati «in nero» dal datore di lavoro). Sempre in caso di risposta affermativa, vorrei infine sa- pere se la contribuzione eventualmente calcolata sulle somme di cui sopra deve essere denunciata all’Inps tra- mite mod. DM10/V.
Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx via Internet
Risponde Xxxxxxx Della Xxxxxx
Dal quesito posto dal lettore non sono rilevabili le pre-
Si è in presenza di transazione «propria» quando le parti raggiungono l’accordo rinunciando alle rigidità delle rispettive pretese, senza che però l’intesa negoziale che ne deriva faccia venir meno la sostanza dell’obbliga- zione originaria (cioè il rapporto di lavoro subordinato); si è, invece, in presenza di transazione «novativa» quan- do le parti transigenti sostituiscono il rapporto origina- rio con una nuova obbligazione che ha proprio l’effetto di estinguere la preesistente obbligazione.
Ne consegue che solo la transazione «propria», conser- vando inalterato il rapporto originario, impone di far rientrare le somme corrisposte dal datore di lavoro al la- voratore nell’imponibile contributivo, in quanto le stesse vengono corrisposte in relazione al rapporto di lavoro di- pendente.
Nel caso di accordo transattivo con un lavoratore su- bordinato cosiddetto «in nero», si può senz’altro dire che le somme corrisposte allo stesso sono riconducibili al rapporto di lavoro, costituendo pertanto retribuzione imponibile alla stessa stregua di quelle non denunciate durante tutto l’arco del rapporto di lavoro irregolare. In altre parole, tutte le retribuzioni erogate al lavoratore (nel rispetto dei minimi contributivi giornalieri) e non solo quelle in occasione dell’accordo, devono formare og- getto di regolarizzazione all’Istituto previdenziale. La domanda di regolarizzazione deve essere presentata cor- redata dei modelli DM10/V relativi ai periodi per i quali la contribuzione risulta omessa.
Immobili e condominio
4.6.
Mansarda condonata
Ho acquistato una mansarda condonata da sottotet- to. Al contratto è allegato il regolamento non adeguato a mansarda oggetto di mutamento destinazione d’uso con concessione in sanatoria dotata di abitabilità. Con il si- lenzio-assenso il condominio cita sempre il regolamento e non mi lascia ristrutturare l’abitazione dichiarata in- salubre dalla Asl e il cui progetto è stato vistato dalla stessa Xxx.
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx - L’Aquila
Risponde Xxxx Xxxxxxx
Il condominio nulla può opporre se il mutamento d’uso è stato eseguito nel rispetto della normativa codici- stica (art. 1122 cc) e del regolamento di condominio. Ella ha ogni buon diritto di procedere al risanamento dell’unità edilizia, tenuto presente che la giurispruden- za si è orientata nel senso del divieto al proprietario del sottotetto, prima semplice ripostiglio e poi appartamen- to, di collegare servizi dello stesso (televisione, scarichi e riscaldamento) a quelli comuni.
Così la Sc (sentenza 7/6/2000 n. 7730): i proprietari delle unità immobiliari (nella specie, mansarde) che, per ragioni di conformazione dell’edificio, non siano servite dall’impianto di riscaldamento centralizzato non posso- no legittimamente vantare un diritto di condominio sull’impianto medesimo, perché questo non è legato alle dette unità immobiliari da una relazione di accessorietà (che si configura come il fondamento tecnico del diritto di
condominio), e cioè da un collegamento strumentale, materiale e funzionale consistente nella destinazione all’uso o al servizio delle medesime.
Il presupposto per l’attribuzione della proprietà co- mune in favore di tutti i compartecipi viene meno, difat- ti, se le cose, gli impianti, i servizi di uso comune, per og- gettivi caratteri strutturali e funzionali, siano necessari per l’esistenza o per l’uso (ovvero siano destinati all’uso o al servizio) di alcuni soltanto dei piani o porzioni di pia- no dell’edificio.
4.6.
La cablatura del condominio
Si sta istituendo la rete a fibre ottiche in tutta la città. Tutti i caseggiati sono sottoposti obbligatoriamente ai collegamenti della stessa. Il condominio deve subire passivamente la stesura dei tubi e covi, senza ingegne- ria nella proprietà privata. Costoro a quale titolo o legge possono occupare tratti privati, collocando armadi per raccolta di collegamenti e derivazioni a scopi commer- ciali?
Nel tempo si creerebbe un’usucapione, una servitù coatta; sussistono degli obblighi legislativi per forniture oppure è possibile stipulare un contratto commerciale ovvero di comodato per tale occupazione? Il rogito e il re- golamento di condominio non prevedono tale servitù.
Desidero una risposta per i problemi nascenti con le imprese.
Xxxxxxx Xxxxxxx - Milano
Risponde Xxxx Xxxxxxx
Ove sia richiesto da uno o più condomini, l’impresa procede all’installazione e ai collegamenti senza che l’as- semblea condominiale possa opporre divieti.
È chiaro, però, che se si provocano danni durante l’ese- cuzione, gli stessi saranno sopportati dall’impresa.
4.6
Servitù di passaggio
Sono proprietario di un’abitazione a favore della qua- le è stata costituita a titolo oneroso una servitù di pas- saggio, sia per le persone sia per le auto, gravante su una strada di proprietà di un adiacente condominio. All’ingresso di tale strada (tra l’altro molto ripida) a cir- ca 100 metri dalla mia abitazione, è collocato un cancello manuale che quasi sempre viene lasciato aperto, sia per il disagio di dover scendere dall’auto per aprirlo o richiu- derlo, sia per la pericolosità di dover abbandonare tem- poraneamente il veicolo.
Qualora poi ricevessi visite e il cancello fosse chiuso a chiave mi troverei a dover fare a piedi i detti 100 metri per aprirlo. La soluzione proposta dall’amministratore, sentiti i condomini, è stata quella di provvedere all’in- stallazione e alle future manutenzioni di un cancello au- tomatico, completamente a mie spese.
A dir loro la mia negligenza nel lasciare aperto il can- cello sarebbe addirittura sanzionabile qualora si verifi- cassero danni alle abitazioni. È giusto che io sostenga interamente tale onere o può essere ripartito anche tra i condomini?
Se sì in che misura e con quali criteri? Posso essere in qualche misura sanzionato se, nel caso non si provveda all’installazione di cancello automatico, io continuassi a
lasciare aperto quello esistente?
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - S. Omobono Imegna
Risponde Xxxx Xxxxxxx
L’art. 1064 cc consente la chiusura del fondo (per pro- tezione, ingerenze di terzi ecc.) da parte del proprietario del fondo servente.
Ciò nasce dal combinato disposto degli artt. 841 e 1064 cc secondo cui il proprietario del fondo gravato da servitù di passaggio ha facoltà di chiuderlo, ma deve la- sciare libero e comodo l’ingresso e il transito al proprie- tario del fondo dominante 9 con la conseguenza che l’apposizione di un cancello ancorché accompagnata dalla consegna delle chiavi al proprietario del fondo dominante, non comporta soltanto un minimo e am- missibile sacrificio per quest’ultimo, ove anziché con- sentire normalmente il libero passaggio di tutte le per- sone che devono servirsi del passaggio stesso per l’uti- lità e la comodità del fondo dominante, importi, in rela- zione allo stato dei luoghi, una limitazione sostanziale al contenuto della servitù determinando una situazio- ne di scomodità e di grave disagio per il fondo dominan- te.
(In base al suddetto principio la Sc ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto che stante la di- stanza del cancello e la mancanza di un campanello e di un congegno di apertura, a distanza il proprietario del fondo dominante sarebbe stato costretto a particolari attività per l’apertura e la chiusura del cancello stesso e quindi da esporsi a disagi e pericoli. In tale senso, Cass. 31 ottobre 1989 n. 4548; 9 gennaio 1980 n. 168; 30 mar-
zo n. 3804; 13 maggio 1982 n. 3003; 23 gennaio 1982 n. 4; sent. n. 6325/80).
E ancora, in fattispecie analoga (Cass. 10/9/1999 n. 9631): nell’ipotesi di fondo gravato da servitù di pas- saggio, l’esercizio da parte del proprietario della fa- coltà riconosciutagli dall’art. 841 cc di chiudere in qua- lunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall’inge- renza di terzi deve essere esercitato in modo tale che l’esercizio della servitù di passaggio non venga impedi- to né reso scomodo; spetta al giudice di merito stabilire quali misure in concreto, risultino più idonee a contem- perare l’esercizio dei diritti (quello di chiusura del fon- do servente e quello di libero comodo esercizio della ser- vitù da parte del proprietario del fondo dominante), avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e perciò non solo a quelle, oggettive, derivanti dalla struttura dei fondi interessati e, più in generale, dallo stato dei luoghi, bensì anche a quelle soggettive, come il comportamento tenuto dal proprietario del fondo ser- vente. (Nella specie, la Sc ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto misura non idonea garantire il libero esercizio della servitù di passaggio la consegna delle chiavi del cancello apposto a chiusura del fondo servente, al luce del comportamento del proprietario di tale fondo che aveva ripetutamente sostituito la serra- tura di detto cancello).
Imposte dirette
1.1.
Il riscatto della laurea
Nel corso del 2001 ho riscattato gli anni di laurea sia a fini pensionistici che per la buonuscita. Per la dichiara- zione dei redditi (730/2002), sono detraibili tutti gli im-
porti versati e per il loro intero ammontare?
Xxxxx Xxxxxxxx - Milano
Risponde Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Gli importi di cui al quesito sono tutti integralmente deducibili, quali contributi previdenziali e assistenziali obbligatori o facoltativi, dal reddito complessivo prodot- to nell’anno in cui gli stessi sono stati versati o trattenuti. Vanno allo scopo riportati al rigo E18 del modello 730/2002 e, conseguentemente, non né verrà limitata la detrazione al solo 19% del loro ammontare.
Imposte indirette
1.3
Ricorso: termine presentazione
Nel mese di luglio 2001 ho presentato istanza di rim- borso ai fini Irap, in quanto libero professionista privo di organizzazione. L’Agenzia delle entrate, con lettera ri- cevuta il 12/12/2001, ha respinto il rimborso chiesto. De- vo, quindi, presentare ricorso?
Lettera firmata - Quesito via Internet
Risponde Xxxxxx Xxxxxxxx
Purtroppo i termini per presentare ricorso sono ormai scaduti; pertanto, non è più possibile proseguire il con- tenzioso. Avendo, infatti, l’Agenzia delle entrate notifica- to un provvedimento di diniego al rimborso chiesto, il cortese lettore avrebbe dovuto proporre ricorso, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di notifica dell’at- to impugnato, cioè entro il 10/2/2002.
Se l’Agenzia delle entrate non avesse notificato alcuna risposta, si sarebbe creato il cosiddetto «silenzio-rifiuto»: in tal caso, il ricorso avverso il rifiuto tacito si sarebbe po- tuto proporre decorsi 90 giorni dalla data di presentazio- ne dell’istanza di rimborso. Solo in questo caso, quindi, il cortese lettore avrebbe ancora il tempo utile per prose- guire il contenzioso.
1.3
Il lavoratore autonomo paga Irap?
Sono specialista in ortodonzia e svolgo consulenze presso studi dentistici dei colleghi ai quali rilascio fattu- ra con ritenuta d’acconto con la seguente descrizione: collaborazione ortodontica a vs pazienti nel mese di …
Xxxxxx presente che non posseggo un mio studio priva- to. Mi avvalgo di un computer per archiviare i casi studi dei pazienti. Desidero conoscere se è giusto versare l’Irap, come sino a ora fatto oppure se vale l’esclusione per il mio caso.
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx via Internet
Risponde Xxxxxx Xxxxxxxx
A seguito dell’ormai nota sentenza della Corte costitu- zionale n. 156/2001, numerosi professionisti, che svol- gono la propria attività senza gli elementi dell’organiz- zazione, hanno ritenuto opportuno presentare istanza di rimborso dell’Irap versata. A seguito di queste istanze, in fase contenziosa sono state emesse, da differenti commis- sioni tributarie, numerose sentenze favorevoli nelle qua- li si è precisato che il lavoratore autonomo, senza dipen- denti o collaboratori stabili e con attrezzature limitate, è indispensabile allo svolgimento della sua attività, in
Non profit
5.1
Associazione culturale
Un’associazione culturale nel corso dell’anno ha con- seguito entrate derivanti da attività di carattere com- merciale (vendita di bevande nei confronti dei propri as- sociati e di terzi) superiori alle entrate di carattere isti- tuzionale. Si chiede di conoscere se la predetta associa- zione abbia perso la qualifica di ente non commerciale.
Lettera firmata - Quesito via Internet
Risponde Xxxxxx Xxxxxxxx
Con riferimento alla perdita di qualifica di ente non commerciale, l’art. 111-bis del dpr n. 917/1986, intro- ducendo un criterio di carattere sostanziale, prevede che indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perda la qualifica qualora eserciti prevalentemente atti- vità commerciale per un intero periodo d’imposta. Inol- tre, nell’ambito del medesimo articolo 111-bis del dpr n. 917/1986, al comma 2 sono indicati alcuni parametri, fatti indice di commercialità, che vanno tenuti in consi- derazione al fine della valutazione dell’attività svolta dall’ente. Tra questi assume particolare importanza la prevalenza dei ricavi, derivanti da attività commerciali, rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni, af- ferenti le attività istituzionali. Pertanto, al fine della ve- rifica del rispetto del predetto parametro, dovrà effet- tuarsi non un semplice raffronto quantitativo tra entrate commerciali e istituzionali ma queste ultime andranno rettificate prendendo come riferimento il valore normale delle cessioni e prestazioni da cui derivano. Inoltre, la ve- rifica in capo all’ente di un fatto indice di commercialità non comporta automaticamente il mutamento di quali- fica, in quanto in ogni caso è necessario un giudizio com- plesso, che tenga conto anche di ulteriori elementi, e fina- lizzato a verificare che l’ente abbia effettivamente svolto per un intero periodo d’imposta attività commerciale.
In conclusione deve rilevarsi come l’evento richiamato nel quesito (prevalenza di entrate commerciali), singo- larmente considerato, non appaia un elemento sufficien- te a determinare la perdita di qualifica dell’associazione culturale.
5.1
Onlus e locazione di immobile
Un’associazione Onlus che opera nel settore dell’assi- stenza socio-sanitaria ha ricevuto in donazione un ap- partamento. Il consiglio direttivo dell’associazione ha deliberato di locare il predetto immobile, utilizzando gli introiti per lo svolgimento delle attività istituzionali. Come andranno qualificati ai fini Irpeg i proventi della locazione?
Lettera firmata - Quesito via Internet
Risponde Xxxxxx Xxxxxxxx
Per quanto riguarda le modalità di determinazione della base imponibile ai fini Irpeg l’art. 26 del dlgs n. 460/1997 afferma che con riferimento alle Onlus debba- no essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali. Di conseguenza per le Onlus il reddito complessivo imponibile Irpeg dovrà de- terminarsi, secondo quanto disposto dall’art. 108 del dpr
n. 917/1986. La predetta norma prevede che la base im- ponibile Irpeg per Onlus ed enti non commerciali venga determinata come somma dei redditi appartenenti alle varie categorie (fondiari, di capitale, d’impresa e diversi). Conseguentemente, i proventi derivanti dalla locazione dell’immobile di cui al quesito risulteranno imponibili ai fini Irpeg in quanto rientranti nell’ambito dei redditi di natura fondiaria di cui agli art. 22 e segg. del dpr n. 917/1986. A titolo esaustivo occorre infine rilevare come in passato, a seguito di quanto stabilito all’interno della relazione al dlgs n. 460/1997, si era ritenuto possibile escludere dalla base imponibile Irpeg i redditi di xxxxxx- cati strumentali all’attività esercitata dalle Onlus, tutta- xxx xxx xxxx. x. 000/X del 28/12/1999 il ministero delle finanze ha espressamente negato tale possibilità.
Reddito d’impresa
1.1.5
Sfera privata all’impresa
Imprenditore individuale vorrebbe utilizzare un ci- clomotore acquistato due anni fa per la propria attività professionale. Qual è il corretto trattamento fiscale ap- plicabile a tale situazione?
Lettera firmata - Quesito via Internet
Risponde Xxxxx Xxxxx
L’art. 77, comma 3-bis, del Tuir stabilisce il tratta- mento fiscale applicabile ai beni provenienti dal patri- monio personale dell’imprenditore (ovvero i beni acqui- siti fuori dall’esercizio dell’impresa) e passati nella sfera dell’impresa. In tale situazione, in virtù di quanto dispo- sto dal dpr 23 dicembre 1974, n. 689, il costo fiscalmente riconosciuto sarà costituito da:
• per i beni immobili e i beni iscritti in pubblici regi- stri: al valore di costo così come accertato ai fini dell’imposta di registro o di successive o, in mancan- za, il prezzo indicato nell’atto di acquisto comprensi- vo degli oneri accessori di diretta imputazione;
• per i beni mobili non iscritti in pubblici registri: al costo d’acquisto maggiorato degli oneri accessori.
Il bene passato alla sfera dell’impresa sarà poi intera- mente ammortizzabile a decorrere dall’esercizio in corso alla data dell’iscrizione dello stesso nell’inventario o nel registro beni ammortizzabili. Nel caso specifico il costo
1.1.5
Il trattamento fiscale delle perdite
Società di capitali in stato di liquidazione volontaria. Le perdite pregresse formatesi negli anni precedenti all’apertura della procedura possono essere utilizzate in sede di conguaglio finale?
Lettera firmata - Quesito via Internet
Risponde Xxxxx Xxxxx
Il trattamento fiscale applicabile alle perdite relative alle società che si trovano in stato di liquidazione viene espressamente disciplinato dall’art. 124, comma 3, del dpr 22 Dicembre 1986 n. 917 (Tuir). In particolare tale disposizione prevede espressamente che, in caso di liqui- dazione volontaria, »le perdite di esercizio anteriori all’inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell’art. 102 sono ammesse in diminuzio- ne in sede di conguaglio». Come chiarito dall’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 124 del 23 aprile 2002), in virtù di tale previsione, le perdite di esercizio anteriori alla data di messa in liquidazione della società, non compensate nel corso della liquidazione, potranno essere compensate in sede di conguaglio finale (anche nel caso in cui siano trascorsi più di cinque anni dalla loro for- mazione) a condizione che la liquidazione si sia chiusa nel termine di cinque anni. Diversamente tali perdite do- vranno considerarsi non più deducibili dato che i redditi degli esercizi intermedi si considerano definitivi senza possibilità di operare alcun conguaglio.
1.1.5
Beni in natura agli agenti
La nostra società ha intenzione di fornire ai propri agenti dei computer portatili in comodato d’uso. Tale corresponsione può costituire un «compenso in natura» da assoggettare a ritenuta d’acconto?
Lettera firmata - Quesito via Internet
Risponde Xxxxx Xxxxx
In linea generale l’attività esercitata dall’agente assi- curativo costituisce un’attività ausiliaria all’attività as- sicurativa ai sensi dell’art. 2195, c. 1, n. 5 cc e è, ai fini fi- scali, produttiva di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 51, c. 1, del dpr 22 dicembre 1986 n. 917. In virtù di quanto disposto dall’art. 25-bis del dpr 29 settembre 1973, n. 600, le provvigioni corrisposte agli agenti assi- curativi sono soggette a una ritenuta a titolo di acconto Irpef con aliquota pari a quella fissata per il primo sca- glione di reddito (attualmente 18,5%) commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni (20% nel caso in cui gli agenti si avvalgano in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi). Come chiarito dalla circolare mi- nisteriale 10/6/83 n. 24/8/845 nell’ambito delle «prov- vigioni» soggette a ritenuta è possibile ricomprendere (tra gli altri) i «corrispettivi o i proventi in natura». Fatte tali premesse, nel caso in esame si tratta dunque di chia- rire la possibilità di classificare tra i compensi in natura anche i computer portatili attribuiti agli agenti in como-
dato d’uso. In relazione a tale problematica l’ammini- strazione finanziaria non è mai intervenuta al fine di for- nire chiarimenti o precisazioni significative. Tuttavia al riguardo in dottrina è stato riconosciuto che la concessio- ne in comodato di un computer portatile agli agenti al fi- ne di un utilizzo esclusivo degli stessi nell’ambito della propria attività professionale non sia idonea a costituire un «benefit» tassabile in capo a questi ultimi in quanto, attraverso tale operazione, la società (mandante) sta semplicemente adempiendo all’obbligo di somministra- re al mandatario (l’agente) i mezzi necessari per l’esecu- zione del mandato così come previsto dall’art. 1719 cc (in base al quale «il mandante, salvo patto contrario, è tenu- to a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle ob- bligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome»). In tal senso, onde evitare qualsiasi con- testazione al riguardo da parte dell’amministrazione fi- nanziaria, riteniamo che sia opportuno evidenziare il di- vieto d’uso del computer per qualsiasi impiego «privato» da parte dell’agente.
1.1.5
Beni gratuitamente devolvibili
Società di capitali riceve dei beni in concessione. Qual è il corretto trattamento civilistico e fiscale da riservare a tali beni?
Lettera firmata - Quesito via Internet
Risponde Xxxxx Xxxxx
Costituiscono «beni gratuitamente devolvibili» tutti quei beni ricevuti in concessione che, alla scadenza, devo- no essere restituiti all’ente concedente. I beni gratuita- mente devolvibili devono essere indicati in bilancio nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce B.II.4 (altri beni) in modo da operare una chiara distinzione con i be- ni di proprietà della società (princ. cont. n. 16 CNDCeR).
In linea generale, i beni gratuitamente devolvibili sono soggetti alla normale procedura di ammortamento previ- sta per le immobilizzazioni materiali e immateriali. Tut- tavia, a differenza di questi, le modalità di ammortamen- to non sono legate alla residua possibilità di utilizzazione del bene, bensì alla durata della concessione (cosiddetto ammortamento finanziario). Nel caso specifico, come chiarito dal principio contabile n. 19 CNDCeR, la società sarà pertanto tenuta a accantonare annualmente una quota per assicurare la costituzione di un fondo che con- senta di ripristinare i beni ricevuti nello stato in cui gli stessi devono essere restituiti, nel rispetto del principio di prudenza. In particolare l’accantonamento al fondo di ri- pristino dovrà essere effettuato per quote costanti (il cal- colo deve essere effettuato rispetto al valore di riacquisto del bene al termine della concessione per la durata della stessa). Fiscalmente l’ammortamento dei beni gratuita- mente devolvibili potrà essere effettuato (per singolo bene, ovvero per categoria omogenea di beni) attraverso due di- verse modalità operative, ovvero con:
a) un ammortamento tecnico (artt. 67 e 68 del Tuir). In tal caso la deducibilità delle quote di ammortamento è ammessa nei limiti dei coefficienti previsti dal dm 31 di- cembre 1988. Se il periodo di ammortamento civilistico è diverso da quello fiscale sarà necessario operare degli aggiustamenti («variazione in aumento/diminuzione») in sede di dichiarazione dei redditi;
b) un ammortamento finanziario (art. 69 Tuir). Tale
Reddito lavoro autonomo
1.1.3
I vantaggi fiscali del «forfettino»
Dopo aver svolto il tirocinio triennale previsto dalla legge, ho acquisito il titolo professionale di «dottore com- mercialista». Posso beneficiare del regime fiscale del co- siddetto«forfettino»?
Lettera firmata - Quesito via Internet
Risponde Xxxxx Xxxxx
La risposta è affermativa. Preliminarmente occorre sottolineare che l’art. 13 della legge n. 383/2001 ha in- trodotto un particolare regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. Tale regime prevede l’applicazione di un’imposta sosti- tutiva pari al 10% sul reddito di lavoro autonomo o d’im- presa determinato rispettivamente ai sensi degli artt. 50 e 79 del Tuir. Possono beneficiare di tale agevolazione;
a) le persone fisiche che iniziano un’attività artistica o professionale ovvero d’impresa ai sensi degli artt. 49 e 51 del Tuir;
b) le imprese familiari (in tal caso l’imposta sostituti- va è dovuta dal titolare dell’impresa).
Per poter accedere al regime agevolato in esame, è ne- cessario che:
a) il contribuente non abbia esercitato nei tre anni pre- cedenti un’attività artistica, professionale o d’impresa;
b) la nuova attività non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Fatte tali premesse, e passando al caso in esame, ai fini del soddisfacimento del sopra citato requisito della «no- vità», l’art. 13, comma 2, lett. b) della legge n. 383/2001 prevede espressamente l’irrilevanza del periodo di prati- ca obbligatoria richiesta per l’esercizio di arti e professio- ni (si veda anche circ. min. 26/1/2001, n. 8/E). Pertan- to, nel caso in esame, il lettore potrà dunque beneficiare del regime agevolativo in esame per le prestazioni profes- sionali rese in qualità di «dottore commercialista».
Scuola
21
Graduatoria
Sono un docente con 32 anni di servizio di ruolo negli istituti di istruzione secondaria; ho conseguito l’abilita- zione in lingua e letteratura inglese ai sensi dell’art. 5
della legge 6 dicembre 1971 n. 1074 (ambito disciplinare KO5B).
Chiedo se ho diritto a essere incluso, presentando ap- posita domanda come previsto dall’O.M. 44 del 17 aprile 2002, oltre che nelle graduatorie di incarico di presiden- za negli istituti e scuole di istruzione secondaria anche nelle graduatorie di incarico di presidenza nelle scuole medie.
Xxxxx Xxxxxxx - Avellino
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Il solo possesso dell’abilitazione all’insegnamento, in questo caso per la cattedra di lingua e letteratura ingle- se, nella scuola media non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nella graduatoria di aspirante all’in- carico di presidenza nella scuola media.
L’O.M. 44 del 17 aprile 2002 concernente il «Conferi- mento di incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado», all’art. 3 comma 3, precisa infatti che agli incarichi di presiden- za nelle scuole medie accedono gli insegnanti con con- tratto a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di secondo grado, purché provenienti dai ruoli della scuola media (anche se immessi in ruolo per effetto di leggi spe- ciali).
Tale articolo richiama inoltre l’art. 410 del dlgs n. 297/94 che prescrive come requisito per l’accesso alla presidenza della scuola media il superamento (con una votazione di almeno sette decimi) di un concorso a catte- dre di scuola media o l’aver fatto parte, appunto, del ruo- lo docente di tale ordine di scuola.
Tributi locali
15
Fabbricato di nuova costruzione
Il sottoscritto possiede un’abitazione per la quale pa- ga l’Ici come prima abitazione. Xxxxx stessa abitazione si sta edificando un’altra abitazione non ancora ultimata. Vorrei sapere per la costruenda abitazione come verrà pagata l’Ici? Come suolo edificabile, oppure al 50%?
Nola statistica - Quesito via Internet
Risponde Xxxxxxxx Xxxxx
Chiedo innanzitutto scusa al lettore per il ritardo nel- la risposta. Purtroppo sia il quesito del 2 aprile u.s. che il sollecito del 17 aprile 2002 mi sono pervenuti in questi ultimi giorni. Nel merito si evidenzia che a norma dell’art. 2 del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, per xxxxxx- cato sito nel territorio dello stato, su cui il proprietario è obbligato a effettuare il versamento dell’Ici, si intende la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, cui sia stata attribui- ta o sia attribuibile un’autonoma rendita catastale.
Nel caso prospettato si è in presenza di un’unità immo- biliare che deve essere iscritta in catasto e a cui deve esse- re attribuita un’autonoma rendita catastale.
Pertanto si ritiene che il manufatto è assoggettabile a un’autonoma imposta, ridotta, a norma del comma 1, dell’art. 8 del citato dlgs n. 504 del 1992, al 50% in quan- to il fabbricato, allo stato, non è ancora abitabile e di fat- to non è utilizzato.
Detta riduzione di imposta deve essere limitata al pe- riodo dell’anno durante il quale sussistono le predette condizioni: inabilità e non utilizzabilità.
Spedire la domanda a: il Quesitario
ItaliaOggi7 - Xxx X. Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx
Nome
Xxx
XXXXXXXX
Xxxxxxx
X.
Xxx.
Xxxxxxxxxxx
Xxxxx
(
)
Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica del Gruppo Class e nel rispetto di quanto stabi- lito dalla legge 675/96 sulla tutela di dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di aggiornarLa su iniziative ed offerte del Gruppo. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in qualsiasi momen- to, la modifica o la cancellazione. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni dal Gruppo Class lo segnali barrando l’apposita casella ❑
È importante che il quesito venga formulato da parte dei lettori con brevità e chiarezza e che sia compilato a macchina o in stampatello, preferibilmente sulla scheda stampata in questa pagina. Tale procedura faciliterà il lavoro degli esperti e, quin- di, garantirà una più tempestiva risposta. Nel caso in cui il quesito faccia riferimento all’interpretazione di documenti, articoli o altro materiale scritto è opportuno che i lettori ne alleghino una fotocopia. I quesiti potranno essere spediti per posta all’in- dirizzo indicato in alto oppure via fax ai numeri 02/ 58317559 oppure 02/58317598. Il Quesitario è una rubrica settimanale e sarà pubblicata su ogni numero di Italia Oggi7. Tutti i quesiti saranno raccolti e pubblicati, a scadenze prefissate, in indici analitici successivi utilizzando i numeri di codice stampati all’inizio di ogni testo.
I lettori possono inviare i loro quesiti anche via E-mail, all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxx.xx
GLI ESPERTI DEL QUESITARIO
Xxxxxxxxx Xxxx: Diritto penale; Xxxxxxxx Xxxxxxxx: Agevolazioni fiscali alle imprese; Xxxxxxx Xxxxxxx: Fiscalità degli immobili; Xxxxxxxx Xxxxxxxx: studi di settore; Xxxxxx Xxxxxxx: Reddito d’impresa e diritto societario; Xxxxx Xxxxxxx: Fiscalità delle piccole e medie im- prese; Xxxxxxxx Xxxxxxx: Diritto tributario dell’im- presa; Xxxxxx Xxxxxxxx: Enti non commerciali; Xxxxxxxx Xxxxxxxx: Cooperative; Xxxxx Xxxxxxx: Sicurezza sul lavoro; Xxxxxxx Xxxxxx: Diritti del consumatore e tutela della privacy; Xxxxxxx Xxxxxxx: Previdenza; Xxxxxxx Xxxxxxx: Diritto amministra- tivo; Xxxxx Xxxxxxx: Contenzioso tributario; Xxxxxxxx Xxxxxxxx: Imposte dirette e indirette; Xxxxxxx Dalla Xxxxxx: Previdenza; Xxxx X’Xxxxx: Xxxxxxxx Xxx; Xxxxxxx Xx Xxxxxxx: Revisione e li- bere professioni ; Xxxxxx Xxx Xxxx: Xxxxxx, com- mercio estero e trasporti; Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxxx: disciplina del commercio; Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx: E-commerce e diritto informatico; Xxxxx Xxxxxxxx: Ritenute e sostituti d’imposta; Xxxxxxxxx Xxxxxxxx: Registrazioni contabili e imposte dirette; Xxxxxx Xxxxxxx: Borsa e prodotti finanziari; Xxxxxx Xxxxxxxxx: Imposta di registro, Invim e tributi minori; Xxxxxxxxxx Xxxxxx: Redditi di capitale e diversi; Santo Xxxxxxxx: Pubbligo impiego; Xxxxxxxx Xxxxxxx: Irpef e reddito di lavoro autonomo; Xxxxx Xxxxxxxx: Dual income tax e Iva; Xxxxxxx Xxxxxx:
Diritto tributario internazionale; Xxxxxxxx Xxxxxx: Societario e fallimento; Xxxxxxxx Xxxxxxxx: Studi di settore; Xxxxxxx Xxxxxxxxx: Diritto del lavoro; Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Mantegazza: Diritto tributario internazionale; Xxxxxx Xxxxx: previdenza; Xxxxxxx Xxxxxxxxxx: Imposte dirette delle società di capitali; Xxxxx Xxxxxxx: Registrazioni contabili; Xxxxx Xxxxx: diritto d’impresa e Iva; Xxxxxx Xxxxxxxxxx: Iva intracomunitaria e internazionale; Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx: Scuola e formazione; Xxxxx Xxxxxx: Ambiente; Xxxxx Xxxxxxxxxx: Diritto del lavoro; Xxxxxxxx Xxxxx: Tributi locali; Xxxxxxxx Xxxxxxxx: agricoltura; Xxxxx Xxxxxx: Contenzioso tributario; Xxxxxx Ravenna: Diritto di famiglia; Xxxxxxxx Xxxxxxxxx: Agenti; Xxxxxxx Xxxxxxxx: Diritto finanziario; Xxxxx Xxxxxxx: Contabilità e dirit- to d’impresa; Xxxxxxx Xxxx: Reddito di lavoro dipen- dente e autonomo; Xxxxxxxx Xxxxxxxx: Diritto socie- tario; Xxxxxx Xxxxxxxx: Irap; Xxxx Xxxxxxxxxxx: Urbanistica e edilizia; Xxxxx Xxxxx: Fiscalità delle società immobiliari e di persone; Xxxx Xxxxxxx: Condominio; Xxxxxx Xxxxxxx: Dogane, commer- cio estero e trasporti; Xxxxxx Xxxxxxxxxx: Irpef e di- chiarazione dei redditi; Xxxxxxxxx Xxxxxxxx: Risorse, finanziamenti, politiche Ue; Xxxxxxxxx Xxxxxxxx: Agricoltura; Xxxxxxxx Xxxxxxxxx: Xxx, Ddt, scontrini e ricevute; Xxxxxxxx Xxxxx: Iva e documen- ti di trasposto; Xxxxxxx Xxxxxx: Lavoro autonomo
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
29 anni, xxxxxxxxxx ma residente a Milano, si è laureato in economia aziendale in Bocconi nel 1997. Dal 1999 collabora nell’area fiscale di Interconsulting, studio associato Gelosa-Sacchetto, interessandosi di problematiche della clientela corporate sia di ordinaria che di straordinaria gestione. Scrive su ItaliaOggi oltre che su altre riviste di settore, e, nella rubrica Il Quesitario, risponde nell’ambito delle agevolazioni fiscali alle imprese.