CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
“CASA OGGI MUTUI NEW”
per i clienti della
Banca Popolare dell’Alto Adige
Polizza Convenzione nr. 20962830 (cod.conv. Z34)
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;
2) Condizioni di Assicurazione;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa.
Xxxxxxxxx Xxxxxx Popolare Assicurazioni S.p.A.
Sede legale
Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0-00000 Xxxxxxx Telefono +39 040 3118.22
Fax +39 040 3175.083
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 00791030323
Capitale sociale euro 13.400.000 i.v.
Iscritta all’Albo imprese
di assicurazione n. 1.00098
Società soggetta all’attività congiunta di direzione
e coordinamento di Allianz S.p.A.
e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Glossario
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento contrattuale, sottoscritto da entrambe le Parti, che prova l’assicurazione; Contraente: la Banca Popolare dell’Alto Adige;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
Impresa: Antonveneta Assicurazioni;
Intermediario: Alps Optima srl
Parti: il Contraente e l’Impresa;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa a fronte dell’impegno assicurativo;
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro;
Franchigia: l’importo fisso che, per ogni sinistro, rimane a carico dell’Assicurato;
Scoperto: l’importo, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento, con eventuale importo minimo e/o massimo, che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato;
Primo rischio assoluto: la forma di assicurazione per cui il danno viene risarcito fino alla concorrenza del capitale assicurato, senza applicazione del disposto di cui all’art. 1907 del C.C.;
Valore intero: la forma di assicurazione che copre l’intero valore degli enti assicurati con eventuale applicazione del disposto di cui all’art. 1907 del Codice Civile;
Xxxxxxx risarcimento annuo: il massimo risarcimento, per uno o più sinistri, che si verifichino nel corso di una medesima annualità assicurativa;
Fabbricato: l’intera costruzione edile, ovvero la porzione di maggior fabbricato, occupata dall’Assicurato e/o di proprietà dello stesso ed adibita a civile abitazione con annesso studio privato, se esistente, compresi fissi, infissi, opere
di fondazione o interrate nonché sue pertinenze – anche se in corpi separati – quali centrale termica, box, cantine, recinzioni e simili, piscine, purché realizzate nel fabbricato stesso o nell’area di proprietà ad esso adiacente.
L’assicurazione si intende valida ed operante anche se il fabbricato assicurato risulta in fase di costruzione e/o ristrutturazione.
Sono compresi:
- gli impianti idrici, elettrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria (purché fissi), di comunicazione e di prevenzione, compreso l’impianto fotovoltaico se esistente;
- ascensori, montacarichi, scale mobili in genere;
- altri impianti o installazioni, considerati immobili per natura o destinazione, al servizio del fabbricato, ivi comprese antenne radiotelevisive ed impianti di ricezione satellitare;
- tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti e controsoffittattature in genere, moquettes, affreschi, statue e simili enti, purché non aventi valore artistico.
Sono esclusi parchi, alberi di alto fusto, strade private nonché l’area su cui il fabbricato è costruito.
Ai fini della presente assicurazione il fabbricato assicurato viene classificato nei termini che seguono:
fabbricato di categoria I : fabbricato costruito e coperto in materiali incombustibili; è tollerata l’esistenza di strutture portanti del tetto in materiali combustibili.
fabbricato di categoria II: fabbricato con tipologia costruttiva mista ovvero costruito e coperto in materiali incombustibili e combustibili;
fabbricato di categoria III : fabbricato costruito e coperto interamente in materiali combustibili;
Si intende compresa ogni pertinenza, comunque costruita, il cui valore non supera il 10% del valore del fabbricato.
Fissi ed infissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione degli immobili (infissi).
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si propaga con elevata velocità.
Scoppio: repentina rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuta ad esplosione; gli effetti del gelo o del «colpo d’ariete» non sono considerati scoppio.
Implosione: repentina rottura o cedimento di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. Sono considerati incombustibili i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D. 26 giugno 1984 del Ministero dell’Interno).
Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valore a nuovo: spesa necessaria per l’integrale ricostruzione del fabbricato secondo il preesistente tipo e genere, escluso il solo valore dell’area.
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
Contratto di Assicurazione danni
“CASA OGGI MUTUI NEW”
per i clienti della
Banca Popolare dell’Alto Adige
Polizza Convenzione nr. 20962830 (cod.conv. Z34)
LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E’ REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL’IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E’ SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL’IVASS.
IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni Generali
▪ Xxxxxxxxx Xxxxxx Popolare Assicurazioni Spa, società soggetta all’attività congiunta di direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxx Xxxxxx 0, 00000 – Xxxxxxx (Xxxxxx)
▪ Recapito telefonico: x00 000 000000
▪ Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
▪ Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
▪ autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 06/08/1991 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.191 del 16/08/1991 ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00098
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il Patrimonio netto della Società è pari a euro 15.000.000.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a euro13.000.000
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a euro 1.000.000.
L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 400 % e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2012
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Rinnovo del contratto
AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle parti a mezzo lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza.
Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 del Cod.Civ., secondo comma.
Per maggior dettaglio si rinvia per la disciplina specifica all’Articolo 17 “Proroga dell’assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.
4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni
Coperture assicurative offerte
Il presente contratto di Assicurazione “CASA OGGI MUTUI NEW” - Polizza Convenzione nr. 20962830- è un prodotto a completa tutela del fabbricato assicurato per la perdita e/o il danneggiamento dello stesso a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed altri eventi (per il dettaglio si rimanda all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione).
Limitazioni ed esclusioni
AVVERTENZA: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli si rinvia agli:
artt. 2 Esclusioni;
artt. 3 Obblighi in caso di sinistro;
art. 4 Esagerazione dolosa del danno; delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Nel contratto le garanzie vengono prestante entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate e/o specifici sottomassimali e possono prevedere l’applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell’indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia agli art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
Esemplificazione dell’applicazione di scoperti e/o franchigie contrattuali:
Esempio nr.1
Danno accertato € 10.000,00 Franchigia contrattuale : € 250,00 Indennizzo dovuto : € 9.750,00
Esempio nr.2
Danno accertato € 4.000,00
Scoperto contrattuale : 10% con il minimo di € 500,00 Indennizzo dovuto : € 3.500,00
Esempio nr.3
Danno accertato € 20.000,00
Scoperto contrattuale : 10% con il minimo di € 500,00 Indennizzo dovuto : € 18.000,00
AVVERTENZA
Nel contratto opera il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile secondo cui qualora , in caso di sinistro, il valore delle cose assicurate risulti essere superiore a quello dichiarato in polizza, l’indennizzo spettante all’Assicurato viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del sinistro.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 1907 del C.C. la somma assicurata di riferimento sarà pari all’importo indicato in polizza aumentato del 20% così come previsto all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione cui si rimanda.
Esempio | |
Valore assicurato (dichiarato in polizza) | € 200.000,00 |
Valore del bene | € 400.000,00 |
Danno subito | € 60.000,00 |
Indennizzo dovuto | € 36.000,00 |
L’indennizzo viene determinato assumendo, secondo il disposto dell’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, come valore assicurato l’importo di € 240.000,00 (importo dichiarato in polizza più il 20%)
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze di rischio.
Dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Cod.Civ.. Per maggior dettaglio si rinvia all’ articolo 12 “Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato” delle Condizioni di Assicurazione.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
Aggravamento e Diminuzione del rischio e Variazioni nella Professione
Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, nonché eventuali variazioni sul bene assicurato, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal
Contraente o dall’Assicurato all'Impresa. Per maggior dettaglio si rinvia all' art. 14 "Modifica dell'assicurazione" e art. 15 “Aggravamento e diminuzione di rischio” delle Condizioni di Assicurazione.
Esemplificazione dell’applicazione di aggravamento di rischio
Costituisce aggravamento di rischio la modifica della destinazione d’uso del fabbricato assicurato; per definizione il fabbricato deve essere adibito a civile abitazione dell’Assicurato comprese le dipendenze ed eventuale studio privato.
Modificare tale destinazione d’uso e adibire il fabbricato, o parte dello stesso, allo svolgimento di un’attività produttiva rappresenta un aggravamento di rischio causa, in caso di sinistro, della perdita totale al diritto all’indennizzo.
7. Premi
Pagamento del Premio
Il premio consiste nel corrispettivo pagato dal Contraente per poter usufruire delle coperture assicurative.
L'assicurazione ha effetto dalel ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Cod.Civ.)
Per maggior dettaglio si rinvia all’ articolo 13 “Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia” delle Condizioni di Assicurazione.
Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Composizione del premio annuo imponibile (al netto delle imposte di legge)
Premio puro : 67%
Costi di acquisizione e gestione del contratto : 20% Importo percepito dall’Intermediario: 13%
Esempio: Premio annuo imponibile : € 100,00
Premio puro : € 67,00
Costi di acquisizione e gestione del contratto : € 20,00 Importo percepito dall’Intermediario: € 13,00
La Banca Popolare dell’Alto Adige Soc. Coop. p. A, per la stipula del presente contratto di assicurazione, dichiara di non percepire alcun compenso né da parte dell’Impresa né da parte dell’Intermediario.
8. Diritto di Recesso
AVVERTENZA: nel contratto la regolamentazione del Diritto di prevede che entrambe le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all’Articolo 17“Proroga dell’ assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione, di cui rinvia.
AVVERTENZA: entrambe le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. Per i termini e le modalità dell'esercizio di tale facoltà per maggior dettaglio si rinvia all’Articolo 16.”Recesso in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
Prescrizione dei Diritti
Ai sensi dell'art. 2952 Cod. Civ. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
10.Legge applicabile al contratto
Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
L’Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
11.Regime Fiscale
Trattamento Fiscale applicabile al contratto
Le imposte di legge vengono applicate al premio netto imponiiblie di ciascuna sezione di polizza nella misura del 22,25%
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12.Sinistri– liquidazione dell’indennizzo
Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
AVVERTENZE:
INSORGENZA DEL SINISTRO
La copertura assicurativa è operante qualora il verificarsi dell’evento dannoso si manifesti durante il periodo di validità della polizza.
MODALITA’ E TERMINI PER LA DENUNCIA
Nel contratto sono disciplinati obblighi inerenti le modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri. Per maggior dettaglio si rinvia all’art. 3 “Obblighi in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL DANNO
L’Impresa corrisponde l’indennizzo secondo le modalità previste all’art. 8 “Pagamento dell’indennizzo”, delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia .
13.Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a Antonveneta Assicurazioni – Servizio Clienti - Xxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – Numero Verde 000000000 - Fax 00 00000000 – Indirizzo e.mail: xxxx@xxxxxxx.xx.
Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Fax 00.00000.000 – 00.00000.000, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa ed il relativo riscontro.
Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e ed un’impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il
contratto (individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.
Ricorso all’Arbitrato
In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Periti da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all’Autorità Giudiziaria.
Antonveneta Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
Data ultimo aggiornamento : 01/06/2013
Antonveneta Assicurazioni Il Rappresentante Legale
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
“CASA OGGI MUTUI NEW”
per i clienti della
Banca Popolare dell’Alto Adige
Polizza Convenzione nr. 20962830 (cod.Conv. Z34)
Condizioni di Assicurazione
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa, alle condizioni contrattuali (limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti) previste in polizza, indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, ancorché determinati da colpa grave dell’Assicurato, in conseguenza di:
1.1 incendio; sono parificati ai danni da incendio, i guasti fatti per ordine delle Autorità, quelli prodotti dall’Assicurato e/o da terzi, purché non inconsideratamente, allo scopo di limitare il danno, nonché quelli prodotti dagli impianti di estinzione qualora esistenti;
1.2 fulmine;
1.3 scoppio ed esplosione,con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi , implosione;
1.4 fumo, fuoriuscito a seguito di guasto, improvviso ed accidentale, degli impianti di produzione del calore di pertinenza del fabbricato (o del maggior fabbricato di cui forma eventualmente parte), purché gli stessi siano correttamente eseguiti, in buon stato di manutenzione ed a norma con le vigenti norme di legge;
1.5 urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, o di natanti in navigazione, purché non appartenenti e/o in uso all’Assicurato o al Contraente;
1.6 caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, di loro parti e cose dagli stessi trasportate, e manufatti astronomici in genere;
1.7 onda sonica provocata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
1. 8 i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse;
1.9 le spese necessarie per demolire, sgomberare,trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” di cui al D.Lgs. n°22 del 05/02/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del 10% dell’Indennizzo
1.10 eventi atmosferici: l‘Impresa indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricatio assicurato causati da uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d’aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, nonché da bagnatura e/o allagamento che si verificassero all’interno dei Fabbricati, purché verificatisi attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.
Sono esclusi i danni causati da:intasamento o trabocco di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
a. inondazione e alluvione;
b. mareggiata e penetrazione di acqua marina;
c. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
x. xxxx; sovraccarico di neve;
e. cedimento, franamento o smottamento del terreno.
Sono, inoltre, esclusi i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, subiti da:
f. enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
g. fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee
h. esigenze di ripristino o manutenzione;
i. manufatti in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, ad eccezione delle tapparelle, per effetto di grandine;
x. xxxxxx, pannelli solari termici e fotovoltaici, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
k. strutture pressostatiche, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, tessuti cerati o trattati (PVC);
l. insegne, antenne e consimili installazioni esterne.
La presente garanzia è prestata con applicazione di una franchigia pari a € 500,00 per singolo Sinistro.
1.11. eventi socio-politici: l’Impresa indennizza i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi, anche in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse. Sono compresi altresì i danni
avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l’occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi, verranno indennizzati i soli danni da Incendio, Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi.
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio;
b) di imbrattamento dei muri esterni;
c) di inondazione o frana o dispersione di liquidi;
d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
g) causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.
La presente garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 500,00 per singolo Sinistro.
Art. 2 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a. causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
b. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
c. alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato lo scoppio e/o implosione e/o esplosione se l’evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale, mancata manutenzione;
d. indiretti quali cambiamenti di costruzione, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all’art. 1;
e. causati da atti di guerra, anche civile, occupazione militare, insurrezione e simili eventi;
f. conseguenti all’impiego di energia nucleare, ivi compresa la contaminazione da radioattività;
g. causati da qualsivoglia movimento del terreno, eruzioni vulcaniche, frane, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, valanghe, slavine;
h. all’ambiente nonché quelli conseguenti all’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
i. avvenuti in occasione di requisizioni e/o occupazione per ordine dell’autorità;
j. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti, seppure in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l’asbesto stesso;
Art. 3 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato deve:
- fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all’intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure all’Impresa, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente e/o l’Assicurato deve altresì:
- limitatamente ai sinistri che colpiscano le garanzie «Eventi Socio-politici» fare formale denuncia all’Autorità competente inviandone copia all’Impresa;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna, salvo diversa autorizzazione da parte dell’Impresa;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti distrutti o danneggiati, lasciando a disposizione dei Periti gli enti rimasti illesi o danneggiati.
Art. 4 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la somma assicurata, dovra’ corrispondere al valore a nuovo per il «fabbricato», l’ammontare del danno, e del relativo indennizzo, si determina, fermo restando il disposto dell’art. 9, con i criteri che seguono:
- si stima la spesa necessaria, al momento del sinistro, per ricostruire a nuove le parti distrutte e riparare quelle danneggiate escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione ed ad ogni altra circostanza concomitante, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui;
- si determina, inoltre, il supplemento di indennità che, aggiunto all’importo suindicato, determina l’indennizzo complessivo calcolato secondo il «valore a nuovo», compresi i maggiori costi per la costruzione antisismica, quest’ultima solo se obbligatoriamente richiesta dalle norme di legge in vigore per la zona al momento della ricostruzione.
Il suindicato supplemento di indennità sarà corrisposto entro trenta giorni dall’avvenuta ricostruzione del fabbricato, anche su area diversa purché ciò non comporti aggravio per l’Impresa, secondo la tipologia preesistente e sempreché la ricostruzione sia ultimata, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Il suindicato supplemento di indennità sarà corrisposto entro trenta giorni dal rimpiazzo del contenuto distrutto e/o danneggiato;
Art. 6 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dall’Impresa, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da Lui designata; oppure per volontà concorde delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 7 Mandato dei periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità, del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati, determinando il valore che gli enti stessi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 5;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno a termini di polizza;
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 6) – lettera b –, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stima dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 8 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2 lett. a).
Art. 9 Assicurazione parziale
Se dalle stime effettuate secondo le norme previste dall’art. 5, risulta che, al momento del sinistro, il valore dei beni, esclusi quelli assicurati in deroga all’art. 1907 del Codice Civile, eccede la somma assicurata alla rispettiva partita, separatamente considerata, l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto tra somma assicurata e valore risultante al momento del sinistro.
L’Impresa, tuttavia, rinuncia all’applicazione della suddetta proporzionale, qualora l’eccedenza riscontrata al momento del sinistro, partita per partita, risulti non superiore al 20%.
Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale verrà applicata esclusivamente per l’eccedenza rispetto a tale percentuale.
Resta, inoltre, convenuto che qualora il sinistro venga liquidato applicando la suddetta regola proporzionale, il Contraente si obbliga ad integrare le somme assicurate, per la residua durata del contratto, in misura corrispondente alla constatata scopertura, con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla data di definizione del sinistro.
Qualora il Contraente non ottemperi a tale obbligo l’Impresa, in caso di sinistro, applicherà il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile senza alcuna deroga.
Art. 10 Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 11 Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo prevedibile superi l’importo di € 50.000,00.
L’acconto non potrà comunque essere superiore all’importo di € 250.000,00.
L’obbligazione dell’Impresa dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Resta comunque impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione del danno.
Art. 12 Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, salvo quanto previsto dal successivo art. 24.
Art. 13 Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.
Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente, in forza del presente contratto, è dovuto alla sede legale dell’Impresa. Resta convenuto che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro i termini di scadenza dell’ obbligazione, se del caso prolungato ai sensi dell’art. 1901, 2° comma, del Codice Civile, presso l’intermediario al quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.
Art. 14 Modifica dell’assicurazione
Ogni modifica dell’assicurazione deve essere provata per iscritto.
Art. 15 Aggravamento e diminuzione di rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare comunicazione all’Impresa di ogni aggravamento del rischio; gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio, l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 16 Recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro è facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto stesso, dandone preavviso all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Tale facoltà può essere esercitata sino al sessantesimo giorno successivo al pagamento od al rifiuto dell’indennizzo stesso. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Impresa.
Il recesso esercitato dall’Impresa ha effetto dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente.
In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, il Contraente avrà diritto al rimborso del premio pagato, escluse le imposte, per la parte relativa al periodo di rischio non corso.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, nonché qualunque altro atto delle Parti, non potranno essere interpretati come rinuncia, delle Parti stesse, ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 17 Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così ad ogni scadenza annuale successiva.
Art. 18 Procedimento arbitrale
Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise – previo accordo scritto tra le Parti stesse – a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.
Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d’accordo tra loro, nomineranno il terzo. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova il domicilio dell’Assicurato o del Contraente.
Salvo diversa pattuizione, l’arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicine alla residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.
In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell’arbitrato saranno pariteticamente suddivise.
Art. 19 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni, così effettuati, sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 20 Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta; in caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dall’Impresa e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, restando tutte le azioni, ragioni e diritti, sorgenti dall’assicurazione, attribuite al solo Contraente.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 21 Altre assicurazioni
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più contratti di assicurazione, il Contraente e/o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti esistenti.
In caso di sinistro il Contraente e/o Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, autonomamente considerato (artt. 1910 – 1913 Codice Civile).
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio quello dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, l’Impresa è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Laddove operino uno o più scoperti e/o una o più franchigie rimane stabilito che l’indennità verrà determinata ai sensi dei commi precedenti senza tener conto dello scoperto e/o franchigia che verrà detratta successivamente dall’importo così calcolato.
Art. 22 Ispezione alle cose assicurate
L’Impresa ha sempre il diritto di ispezionare gli enti assicurati e il Contraente e/o l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste dall’Impresa stessa.
Art. 23 Fabbricati in comproprietà o in condominio
Qualora venga assicurata una sola porzione di fabbricato, l’assicurazione comprende anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
Art. 24 Buona fede
Eventuali dichiarazioni inesatte o incomplete del Contraente o dell’Assicurato all’atto della stipula del presente contratto, come la mancata comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute
successivamente, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempre che ciò sia avvenuto in buona fede.
Art. 25 Rinuncia alla rivalsa
L’Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Cod. Civ. verso:
- le persone delle quali ,’assicurato deve rispondere a norma di legge;
- i familiari dell’Assicurato;
semprechè l’Assicurato stesso rinunci a xxxxxsi nei confronti del responsabile del danno.
Art. 26 Delimitazione territoriale
L’assicurazione è prestata limitatamente ai danni che si verifichino nel territorio della Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Art. 27 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 28 Foro competente
Foro competente è l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o, se persona diversa, dell’Assicurato.
Art. 29 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le vigenti norme di legge.
Annotazione di vincolo
La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Ente BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE Soc. Coop. p.A. con sede legale IN XXX XXXXXXX 00 -00000 XXXXXXX (XX).
Per effetto di detto vincolo, l’Impresa di Assicurazione assume espressamente i seguenti obblighi:
1. dare immediatamente notizia all' "Ente" di qualsiasi sinistro, precisando la realtà danneggiata o l'entitá del danno;
2. Pagare in caso di sinistro direttamente all' "Ente" , salvo sua diversa autorizzazione, l'entitá dovuta all'Assicurato, senza il concorso di quest'ultimo, restando l' "Ente" obbligata a pagare entro 15 giorni dalla comunicazione, della subentrata mora dell'Assicurato (da darsi alla Società con lettera raccomandata) il premio rimasto insoluto, fermo restando anche in tale periodo la validità ed efficacia della polizza, la cui eventuale disdetta potrá avere effetto solo se notificata con raccomandata al suindicato "Ente" almeno un mese prima della scadenza;
3. Concedere la priorità sull'incasso dell'indennizzo al citato Istituto fino a concorrenza del suo credito, senza concorso di terzi e senza opporre eventuali loro divieti, qualora la polizza venisse successivamente vincolata anche a favore di terzi, salvo il disposto dell'art. 2742 del C.C.;
4. Assumere gli obblighi di cui sopra limitatamente agli interessi dell'Istituto mutuante, qualunque
5. emergenza, non escluso il caso di cambiamento di proprietà dei beni assicurati nella polizza anche se non notificata, purché al momento del sinistro sussista l'ipoteca a garanzia del capitale mutuato;
6. Differire di un mese, dal giorno dell'avviso da darsi all' "Ente" con lettera raccomandata, l'annullamento della polizza in caso di sinistro, fermo restando le condizioni e la validità nei soli confronti dell' "Ente";
7. Mantenere fermo il vincolo dell' "Ente", nel caso di rinnovazione della polizza, non mutarne o ridurne in alcun modo l'oggetto ed il contenuto senza il consenso dell' "Ente" stessa e trasmettere alla medesima copia della nuova polizza;
8. Non sollevare eccezioni nei confronti dell' "Ente" per il pagamento di quanto dovuto, nei casi di eventuali coassicurazioni, anche se non dichiarate;
9. Dare comunicazione all' "Ente" della scadenza della polizza almeno due mesi prima della data della scadenza quando la polizza non porta la clausola della rinnovazione automatica;
10. Nel caso di mancata comunicazione la polizza è da intendersi regolarmente rinnovata nei riguardi dell’ "Ente";
Data ultimo aggiornamento : 01/02/2013 ANTONVENETA ASSICURAZIONI