BOSCHI E FORESTE - INDUSTRIA LEGNO E ARREDAMENTO - INDUSTRIA
BOSCHI E FORESTE - INDUSTRIA LEGNO E ARREDAMENTO - INDUSTRIA
( DAL 01/04/2010) TESTO UNICO VIGENTE 12/5/2010
Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
Il giorno 12/5/2010, tra la Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile e dellíArredamento (Federlegno - Arredo), con líassistenza della Confederazione Generale dellíIndustria Italiana e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - FeNEAL aderente alla UIL, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (FILCA) aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori CISL, la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed estrattive - FILLEA Costruzioni e Legno - aderente alla CGIL si Ë stipulato il seguente CCNL per i lavoratori dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali.
Il presente contratto decorre dallí1/4/2010 e scadr‡ il 31/3/2013.
- Dichiarazioni congiunte delle parti -
1. Il presente Contratto attua uníarticolazione per settori e fissa líambito di contrattazione di secondo livello, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di aziende. Esse, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce le esigenze per le imprese di poter programmare la propria attivit‡ produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2. Al sistema contrattuale cosÏ disciplinato corrisponde líimpegno delle Parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validit‡ il Contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni Industriali sono impegnate ad adoperarsi per líosservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perchÈ siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli. Tutto ciÚ premesso e nel quadro di quanto sopra convenuto, si Ë stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti alle aziende esercenti le attivit‡ di produzione indicate nella sfera di applicazione.
Sfera di applicazione
Il presente CCNL si applica alle aziende esercenti le attivit‡ di produzione sotto elencate:
- Segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che acquistano tronchi gi‡ abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi cosÏ acquistati - segherie che, come tali, non esercitano uníattivit‡ complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda - taglio e la piallatura del legno - fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno non assemblato - fabbricazione di lana di legno, farina di legno, lastrine, particelle - essiccazione del legno - impregnazione o il trattamento chimico del legno con materiali adatti alla sua conservazione - trattamento, il deposito, la stagionatura, líimmagazzinaggio e conservazione del legno - tornerie del legno - tranciati e giuntura tranciati - fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione di compensati - pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle, di truciolati, di lana, di legno ed altri pannelli, multistrati, listellari, tamburati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati, tamburati, medium density e affini - produzione di agglomerati di fibre legnose con leganti vari per líedilizia o altro, masonite, laminati, legni ricostruiti e conglomerati - allestimenti fiere, stands e decorazioni, cartellonistica - cartelli stradali e allestimenti in genere - cambrioni - carpenteria - fabbricazione elementi di carpenteria in legno e falegnameria per líedilizia - cantieri e carpenteria navale - fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente allíedilizia: di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi, di scale e ringhiere, di liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai ecc., porte, finestre, imposte e loro telai, infissi in legno, avvolgibili, pvc, basculanti, zanzariere - placcati - pavimenti in legno e relativa posa in opera - fabbricazione di travi e strutture lamellari - fabbricazioni di edifici prefabbricati o loro elementi in legno - fabbricazione di imballaggi, di pallets, di contenitori, di cesti in legno - paniforti - fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno - fabbricazione di palette, palette a cassa e altri piani di caricamento in legno - fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per lavori da bottaio, fusti dogati - fabbricazione di tamburi in legno per cavi - levigatura di antine e altri elementi per mobili - verniciatura, laccatura, doratura ed altre lavorazioni finali del legno e/o del Mobile - impiallacciature e lavorazioni legno - lavorazione accessori per mobili - scope - assemblaggio mobili - fabbricazione di montature di utensili, manici e montature di scope e spazzole, di forme in legno di scarpe e stivali, di attaccapanni in qualsiasi materiale, di utensili in legno domestici e da cucina, appendiabiti e portacappelli, di statuette ed altri ornamenti in legno, legno intarsiato e incrostato, di astucci e cofanetti in legno per gioielli, coltellerie ed altri articoli analoghi, di tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura e per filati cucirini, di legno tornito, di casse funerarie e cofani funebri, di modelli per fonderie e per navi, di parti in legno per armi da fuoco, di scultura, traforo, intarsio del legno per decorazioni, di manufatti in legno in genere compreso il ìfai da teî, di cornici, decorazioni artistiche e floreali, restauri e dorature cornici, di decorazioni per líarredamento, di altri articoli in legno - manici da frusta - arredobagno - articoli igienico - sanitari - lavorazione del sughero naturale, sughero per plance, sugheraccio, sugherone, la fabbricazione di articoli in sughero, di manufatti, agglomerati e granulati e di isolanti in sughero, fabbricazione di turaccioli comuni o da spumanti
- la produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio: la fabbricazione di trecce e manufatti simili in materiali da intreccio, stuoie, stuoie grossolane, graticci ecc.., la fabbricazione di articoli da panieraio e da stuoiaio, rivestimenti di fiaschi e damigiane, rivestimenti in legno - fabbricazione di forme per calzature, ceppi per zoccoli e fondi per calzature in qualsiasi materiale - tacchi - ghiacciaie - fabbricazione di carri e carrozze - la produzione di mobili ed articoli vari di arredamento in giunco, vimini, rattan e di altro materiale - fabbricazione di sediame comune e curvato - fabbricazione di sedili per aereomobili, autoveicoli, navi e treni, di qualsiasi materiale - la fabbricazione di sedie e tavoli di qualsiasi materiale - la fabbricazione di cassetti per mobili, di curvati in legno, di cassettiere -la fabbricazione di poltrone e divani di qualsiasi materiale - líattivit‡ dei laboratori di tappezzeria e fabbricazione di imbottiti per líarredamento - la fabbricazione e restauro di mobili in stile e díepoca - fabbricazione di mobili per uffici e negozi in qualsiasi materiale per qualunque uso diverso da quello di civile abitazione (scuole, navi, ristoranti), comprese le loro parti e/o componenti - fabbricazione di altri mobili - mobili di qualsiasi materiale per la casa ed il giardino -mobili tappezzati - tappezzerie - traverse ferroviarie - fabbricazione di rete e supporti per materassi - la fabbricazione di materassi a molle, imbottiti o guarniti internamente, di materiali di rinforzo, di materassi in gomma cellulare o di plastica non ricoperti - fabbricazione di pianoforti - fabbricazione di strumenti a corde, liuterie - articoli sportivi - fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da tavolo - fabbricazione di tavoli da biliardo e attrezzi da bowling - fabbricazione di aste dorate e comuni, bastoni - fabbricazione di sdraio, sedie sdraio, lettini sdraio - la fabbricazione di giostre e altalene - fabbricazione di fiammiferi e stuzzicadenti - fabbricazione di fiori, foglie e frutti artificiali - fiori secchi - fabbricazione di pipe e abbozzi di pipe - fabbricazione di pettini (anche ornamentali) - fabbricazione di tutti gli articoli per fumatori - riproduzione di armi antiche prevalentemente in legno - produzione di articoli religiosi e da ricordo - produzione di apparecchi di illuminazione, di articoli casalinghi - produzione di articoli da disegno e didattici - produzione di arredamenti vari, di oggetti e complementi díarredamento, compresi quelli in metallo, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, a.b.s., p.v.c., poliestere rinforzato, polipropilene, ecc.
Sfera di applicazione - Industrie boschive e forestali
Alle aziende operanti nei settori sottoindicati, oltre alle norme (e relative deroghe) contenute nel presente CCNL, si applicano le norme di cui alla specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali.
- Industrie esercenti líabbattimento e líutilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugherac-cio, sugherone).
Segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.
PARTE I - Rapporti e diritti sindacali Art. 1 Sistema di relazioni industriali
FEDERLEGNO ARREDO e la FENEAL - FILCA - FILLEA ferma restando líautonomia dellíattivit‡ imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilit‡ degli imprenditori e delle XX.XX. dei lavoratori, nello spirito dellíAccordo Interconfederale del 23/7/1993 e del patto per lo sviluppo e líoccupazione dellí1/2/99 e assumendone le finalit‡, intendono ribadire líobiettivo comune di sviluppare un sistema di relazioni industriali che, valorizzando i reciproci rapporti, consenta di accrescere la competitivit‡ del settore e delle imprese e quindi di sostenere líoccupazione.
Al fine di valorizzare le peculiarit‡ del settore e di favorirne lo sviluppo le parti si incontreranno per valutare le materie di comune interesse, oggetto di analisi fra le rispettive Organizzazioni europee, per
ricercare posizioni che potranno essere sostenute nella rispettiva autonomia di rappresentanza ed intervento di ciascuna organizzazione.
Osservatorio Bilaterale Legno (OBL) ex CPNLA
Le parti stipulanti costituenti líOBL danno mandato alle rispettive rappresentanze nel CDA dello stesso XXX, di ricercare le fonti di finanziamento per líattivit‡ dellíosservatorio, nel caso in cui si verifichi
líesaurimento dei fondi di dotazione assegnati allíavvio dellíattivit‡.
CPNLA - Comitato paritetico nazionale legno e arredamento
Le parti convengono che entro sei mesi dalla firma del presente contratto, si provveder‡ alla costituzione del nuovo Ente Bilaterale.
La bozza di statuto verr‡ elaborata da una apposita commissione paritetica composta complessivamente da sei rappresentanti delle parti ed approvata dalle
parti stesse entro tre mesi dalla firma del presente contratto.
LíEnte reperir‡ le risorse necessarie alla normale attivit‡ attraverso il finanziamento delle parti sociali, mentre per quanto riguarda qualsiasi attivit‡ non ordinaria, si baser‡ sul reperimento di
finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, internazionali e/o di qualsiasi altro canale di finanziamento possibile.
Le parti metteranno a disposizione di CPNLA - Comitato paritetico nazionale legno e arredamento le proprie conoscenze, documentazioni, studi e quantíaltro possa essere funzionale e utile allíattivit‡ di
CPNLA.
CPNLA potr‡ essere delegato dalle parti come sede di confronto e dibattito per il raggiungimento di valutazioni comuni che permettano di considerare progetti di intervento, di provvedimenti di politica industriale sui temi sotto richiamati per il settore, anche attraverso il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione, ferma restando líautonomia dellíattivit‡ imprenditoriale, le distinte responsabilit‡ nella rappresentanza dei rispettivi interessi e líautonomia di valutazione ed intervento propria di ciascuna Organizzazione.
Le tematiche di competenza di CPNLA saranno le seguenti:
A) Andamento del settore
1) Gli indirizzi di politica industriale e líandamento generale del mercato nazionale ed comparti produttivi ed alle aree sistema anche con riferimento agli effetti sullíoccupazione derivanti da tali prospettive;
- i problemi dellíapprovvigionamento delle materie prime.
B) Investimenti ed innovazione tecnologica
- le previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto.
C) Normative di indirizzo industriale
- Líevoluzione della legislazione concernente la forestazione, la ricerca e líattivit‡ produttiva e commerciale dei settori;
- líutilizzazione degli incentivi di legge per líinnovazione industriale.
D) Mercato del lavoro
- Líandamento, le prospettive e líevoluzione dellíoccupazione allíinterno del settore e delle aree sistema, con particolare riferimento:
- allíoccupazione giovanile, in rapporto allíAccordo Interconfederale sui contratti di inserimento;
- allíoccupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative emanate, nonchÈ con quanto stabilito dalla legislazione in tema di parit‡ uomo donna;
- alle problematiche di inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di legge che li riguardano;
- allíuso degli strumenti di legge e contrattuali a sostegno dei redditi e dellíoccupazione nei processi di crisi e di ristrutturazione.
E) Formazione professionale e continua
- Le problematiche della formazione, con la possibilit‡ di individuare azioni di indirizzo e di sensibilizzazione nei confronti degli organi preposti alla formazione professionale, al fine di una eventuale elaborazione di programmi specifici che, nel realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani
- Qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore Incentivazione e orientamento dellíofferta formativa utile al settore
F) Impiego del fattore lavoro
- Monitoraggio delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi di orario e flessibilit‡, part-time, contratti a termine, lavoro temporaneo, apprendistato, ecc.).
- Iniziative volte ad agevolare líincontro fra domanda e offerta tenuto conto delle disposizioni di legge in vigore
G) Dinamiche del costo del lavoro
- Líandamento del costo del lavoro, anche in relazione agli indicatori di produttivit‡ rispetto ai principali Paesi concorrenti ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed
antinfortunistica.
- monitoraggio della contrattazione di secondo livello (aziendale)
H) Ambiente e sicurezza
- Le tematiche dellíambiente e della sicurezza, nel quadro della normativa nazionale e comunitaria in materia.
- La promozione di azioni volte ad una diffusione della cultura dello ìsviluppo sostenibileî e della diffusione delle certificazioni ambientali
I) Buone prassi
- líente promuover‡, attraverso azioni di promozione e sensibilizzazione, líutilizzo di ìbuone prassiî nel settore CPNLA individuer‡ le aree ove il settore legno-arredamento ha una particolare presenza CPNLA in tali aree previo accordo tra le parti interessate, potr‡ organizzare emanazioni territoriali del Comitato stesso, che si occuperanno delle seguenti materie:
1) monitoraggio sullíandamento del settore
- Gli indirizzi di politica industriale e líandamento generale del mercato, le prospettive produttive del settore, con le specificazioni relative ai diversi comparti produttivi con riferimento agli effetti sullíoccupazione derivanti da tali prospettive;
- i problemi dellíapprovvigionamento delle materie prime.
2) Investimenti ed innovazione tecnologica
- le previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologiche
che di processo e di prodotto.
3) Normative di indirizzo industriale
- Líevoluzione della legislazione locale concernente la forestazione, la ricerca e líattivit‡ produttiva e commerciale dei settori; - líutilizzazione degli incentivi di legge per líinnovazione industriale.
4) Formazione professionale
- Le problematiche della formazione professionale, anche per realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, che abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani.
- Qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore
- Incentivazione e orientamento dellíofferta formativa utile al settore
5) Impiego del fattore lavoro
- Monitoraggio delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi di orario e flessibilit‡, part-time, contratti a termine, lavoro temporaneo, apprendistato, ecc.).
- Iniziative volte ad agevolare líincontro fra domanda e offerta tenuto conto delle disposizioni di legge in vigore
6) monitoraggio dellíandamento della contrattazione aziendale
- Dichiarazione a verbale -
Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, prendono atto della decisione di Xxxxxxxxxx - Arredo di recedere da OLMA. Feneal - Filca - Fillea con le altre Associazioni Imprenditoriali definiranno in piena autonomia il futuro di OLMA.
1.2 sistema di informazioni LIVELLO NAZIONALE
Annualmente, entro il primo semestre, si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali la FEDERLEGNO Arredo fornir‡ a FENEAL - UIL, FILCA - CISL, e FILLEA - CGIL informazioni globali, riferite alle aziende associate, in merito alle linee generali dellíandamento economico e produttivo, anche sotto il profilo previsionale, e alle prevedibili implicazioni occupazionali.
Saranno anche fornite informazioni sulla struttura occupazionale scomposta per sesso, classi di et‡ e qualifica.
Tali informazioni saranno articolate altresÏ per i settori di attivit‡ rientranti nelle seguenti sfere produttive inquadrate dalle Associazioni nazionali di categoria operanti nellíambito della Federlegno Arredo:
- prime lavorazioni;
- mobili arredamento;
- attivit‡ legate allíedilizia;
- pannelli e compensati;
- lavorazioni speciali;
- mobili per ufficio;
Saranno fornite informazioni anche sulle situazioni di crisi settoriali di comparto o zonali, con particolare riferimento al mezzogiorno.
Inoltre saranno fornite informazioni sullíandamento dellíoccupazione giovanile, anche in relazione allíAccordo Interconfederale 18/12/1988 sui contratti di formazione lavoro e successive modifiche e/o integrazioni, nonchÈ líandamento e le tendenze dellíoccupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 13/12/1984, n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le Leggi 903/1977 e 125/1991.
Nel corso dello stesso incontro la Federlegno Arredo fornir‡ inoltre a FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL indicazioni complessive sulle iniziative promozionali intraprese, riguardanti:
- la forestazione;
- le principali finalizzazioni della ricerca nel settore;
- la formazione professionale;
- líapprovvigionamento di materie prime.
LIVELLO TERRITORIALE
Di norma annualmente, le competenti Organizzazioni imprenditoriali forniranno al Sindacato territoriale di categoria, nel corso di un apposito incontro, ove richiesto anche con la presenza del sindacato regionale, informazioni globali, articolate per settore di attivit‡ come definiti per il livello nazionale, riguardanti:
- le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo dello sviluppo economico e produttivo del settore, con particolare riferimento allíoccupazione;
- i programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o rilevanti riconversioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione, le prevedibili implicazioni sullíoccupazione, sulla mobilit‡ nel territorio e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- i programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o concorso delle Associazioni imprenditoriali; - la struttura occupazionale delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dellíarredamento e delle aziende boschive e forestali associate, scomposta per sesso, classi di et‡ e qualifica;
- líandamento dellíoccupazione giovanile anche in relazione allíAccordo Interconfederale 18/12/1988 e successive modifiche e/o integrazioni sui contratti di formazione lavoro nonchÈ líandamento e le tendenze dellíoccupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 13/12/1984, n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le Leggi 903/1977 e 125/1991.
- i criteri generali del decentramento permanente di importanti fasi del processo produttivo;
- andamento della contrattazione di secondo livello.
Nel corso del predetto incontro verranno fornite indicazioni sulle iniziative promozionali intraprese sulla forestazione.
LIVELLO AZIENDALE E DI GRUPPO
Di norma annualmente, le aziende ed i gruppi, intendendosi per tali líinsieme delle aziende partecipate (possesso di almeno il 26% del pacchetto azionario) articolate su pi˘ unit‡ produttive di significativa importanza nellíambito del territorio nazionale che occupano complessivamente pi˘ di 250 dipendenti per i gruppi e pi˘ di 50 per le singole aziende, assistite dallíAssociazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale dellíazienda interessata, e con líeventuale assistenza della Federlegno Arredo, forniranno alle R.S.U., assistiti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale ivi compreso líutilizzo dei relativi strumenti contrattuali e/o di legge;
- ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sullíoccupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sullíoccupazione; - alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di et‡.
Nel corso di tale incontro il sindacato verr‡ informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sullíoccupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le aziende che hanno stipulato accordi che prevedono un premio di risultato sulla base di quanto stabilito dal Protocollo 23/7/1993 e dallíart. 20 del presente CCNL, forniranno, alle RSU, le informazioni necessarie per la gestione del premio.
Le parti, a livello aziendale, si incontreranno di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno solare, al fine di esaminare congiuntamente il godimento delle ferie e i permessi retribuiti sulla base del calendario annuo.
1.3 Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche, organizzative e produttive
Le Direzioni delle aziende con pi˘ di 100 dipendenti informeranno preventivamente, nel corso di un apposito incontro, le RSU e, tramite le Organizzazioni imprenditoriali, i Sindacati di categoria sulle:
- operazioni che comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo, che investano in modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate e la organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto;
- operazioni di scorporo e di decentramento non temporaneo al di fuori dello stabilimento, di significative fasi dellíattivit‡ produttiva in atto qualora queste influiscano sullíoccupazione; líinformazione comprender‡ la tipologia dellíattivit‡ da decentrare e la sua localizzazione.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo aventi le caratteristiche di cui sopra, le aziende committenti inseriranno una clausola relativa allíosservanza, da parte delle aziende esecutrici, delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, posti in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nellíambito della loro tipica attivit‡.
1.4 lavoro a domicilio
Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, fatta salva la disciplina prevista dalla Legge18/2/1973, n. 877, le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dellíarredamento e delle aziende boschive e forestali associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio, nonchÈ la tipologia del prodotto commissionato e i nominativi dei lavoratori a domicilio interessati. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetter‡ le eventuali variazioni dei suddetti elenchi.
Líincontro di cui al precedente punto 1.1. (investimenti, occupazione e attivit‡ indotte), líAssociazione territoriale dar‡ informazioni globali di carattere previsionale sullíandamento del fenomeno riferito alle aziende del legno, del sughero, del mobile e dellíarredamento e delle aziende boschive e forestali associate e i prevedibili riflessi sullíoccupazione.
1.5 Contrazione temporanea dellíorario lavoro
In caso di necessit‡ di contrazione temporanea dellíorario di lavoro, le parti, ferma restando líapplicazione della Legge n. 164/1975, fanno rinvio alle intese confederali del 21/1/1975, con particolare riferimento al previsto esame congiunto allo scopo di valutare: i programmi produttivi; gli investimenti, gli effetti sulla occupazione; le modalit‡ di distribuzione della riduzione, attuando per quanto possibile la rotazione dei lavoratori soggetti al provvedimento.
Art. 2 Sistema contrattuale
Le parti realizzano e confermano con il presente CCNL una struttura su due livelli: nazionale ed aziendale.
2.1 Contratto collettivo nazionale di lavoro
Il contratto collettivo nazionale di lavoro, ha durata triennale.
Esso si intender‡ tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza di disdetta da darsi con lettera raccomandata RR almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
La parte che ha dato disdetta presenter‡ le proposte di modifica in tempo utile per consentire líapertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto le proposte di modifica dar‡ riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nÈ procederanno ad azioni dirette.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al precedente comma comporter‡ come conseguenza a carico della parte che vi avr‡ dato causa, líanticipazione o lo slittamento di 2 (due mesi) delle trattative.
2.2 Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello riguarda materie delegate in tutto o in parte dal CCNL e/o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano gi‡ stati negoziati nel contratto collettivo
nazionale di lavoro.
Sono titolari della negoziazione per la contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure ed i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U. costituite ai sensi dellíart. 3 del presente CCNL.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso.
Gli accordi, hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dellíautonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale. Le richieste di rinnovo degli accordi dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire líapertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dellíaccordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovr‡ dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Nei tre mesi successivi alla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dellíaccordo e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nÈ procederanno ad azioni dirette, a condizione che sia stata avviata la trattativa.
Nel caso in cui un negoziato relativo alla contrattazione di secondo livello, venisse sospeso o interrotto senza la possibilit‡ di giungere ad un accordo, le Associazioni Industriali e Sindacali territoriali
competenti, trascorso il termine di cui al comma precedente potranno chiedere un incontro alle parti firmatarie del presente CCNL al fine di tentare di riavviare la trattativa interrotta o sospesa.
Le parti si danno atto dellíopportunit‡ di procedere, nella sede dellíOsservatorio Bilaterale Legno, alla rilevazione delle caratteristiche e degli andamenti della contrattazione di secondo livello, mediante un monitoraggio su tutto il territorio nazionale
Le parti si danno reciproco impegno al rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di disciplina della contrattazione di 2Y livello.
Annualmente le parti si incontreranno per valutare líandamento della contrattazione aziendale e degli accordi in essere.
A tale scopo svolgeranno un confronto periodico delle piattaforme presentate, secondo modalit‡ che le parti stesse definiranno entro sei mesi dalla firma del presente contratto.
2.3 Assemblea
Nelle unit‡ produttive identificate secondo i criteri di cui allíart. 35 della Legge 20/5/1970, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni delle Rappresentanze sindacali di cui allíart. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie.
La convocazione sar‡ comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni lavorativi con líindicazione specifica dellíordine del giorno.
Le riunioni saranno tenute fuori dellíorario di lavoro, nonchÈ durante líorario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verr‡ corrisposta la normale retribuzione.
Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o allíinizio dei periodi di lavoro garantendo, ove líorario di lavoro Ë svolto su pi˘ turni, la possibilit‡ di partecipazione a tutti i lavoratori.
Le riunioni potranno riguardare la generalit‡ dei lavoratori o gruppi di essi. In questíultimo caso si potranno svolgere durante líorario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attivit‡ dei
lavoratori ad esse non interessati.
Lo svolgimento delle riunioni durante líorario di lavoro dovr‡ avere luogo comunque con modalit‡ che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e
la piena e tempestiva ripresa dellíattivit‡.
Le modalit‡ di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dallíazienda nellíunit‡ produttiva, o, in caso di impossibilit‡, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
Alle riunioni hanno facolt‡ di partecipare i segretari nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la rappresentanza sindacale in
azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati allíazienda.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unit‡ produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Le assemblee saranno tenute, ove possibile, allíinterno dellíazienda.
Art. 3 Rappresentanze
3.1 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dallíAccordo Interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sottoscritto da Confindustria, Intersind e CGIL - CISL e UIL il 20/12/1993, integralmente richiamato, viene concordato quanto segue.
3.2 Costituzione della R.S.U.
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL in ciascuna unit‡ produttiva con pi˘ di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria,
R.S.U., di cui allíAccordo Interconfederale 20/12/1993, secondo la disciplina e le procedure di elezione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi.
Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo Interconfederale, líiniziativa per la costituzione della R.S.U. puÚ essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali di cui al
secondo xxxxx, punto 1, parte prima ed al punto 4 lettera b), parte seconda, del richiamato Accordo Interconfederale.
In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui allíart. 19 Legge 20/5/1970, che siano firmatarie del presente contratto o comunque aderiscano alla disciplina contenuta nellíAccordo del 20/12/1993, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.
3.3 Composizione della R.S.U.
La R.S.U. Ë composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e,
nellíambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il residuo terzo Ë assegnato alle sole Associazioni firmatarie del CCNL e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura proporzionale ai voti ricevuti nellíunit‡ produttiva da
ciascuna delle liste aventi diritto ai sensi del Protocollo 20/12/1993.
3.4 Numero dei componenti la R.S.U.
Il numero dei componenti la R.S.U. Ë pari a:
- 3 componenti nelle unit‡ produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 4 componenti nelle unit‡ da 101 a 150 dipendenti;
- 5 componenti nelle unit‡ da 151 a 200 dipendenti;
- 6 componenti nelle unit‡ da 201 a 300 dipendenti;
- 7 componenti nelle unit‡ da 301 a 450 dipendenti;
- 8 componenti nelle unit‡ da 451 a 600 dipendenti;
- 9 componenti nelle unit‡ oltre i 600 dipendenti;
3.5 Compiti e funzioni
La R.S.U. sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 20/3/1991 ed i componenti la R.S.U. subentrano alla R.S.A. ed ai loro dirigenti di cui alla Legge n. 300/1970 nella titolarit‡ di diritti e tutele, agibilit‡ sindacali, compiti di tutela dei lavoratori anche per quanto concerne interventi che abbiano ricadute sostanziali sullíorganizzazione dellíattivit‡ produttiva, derivanti da applicazioni della legislazione in materia di sicurezza e prevenzione, e nellíesercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dallíAccordo Interconfederale 23/7/1993 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.
3.6 Permessi
Per líespletamento dei propri compiti la RSU puÚ disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso líunit‡ produttiva.
Nelle unit‡ produttive che occupano pi˘ di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore.
Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dellíart. 23 della Legge n. 300 nonchÈ quelli concessi per consuetudine alla RSU sulla base di quanto previsto
dallíart. 22, parte comune, punto 3), secondo comma, del CCNL 23/6/1973. Il monte/anno di permessi viene ripartito come segue:
- per líespletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporr‡ di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma dellíart. 23 Legge 300/1970;
- la FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U..
La R.S.U. comunicher‡ alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.
Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al gi‡ citato art. 23, pari al residuo 30%, che sar‡ di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del predetto monte ore.
I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dellíattivit‡ produttiva.
Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCO, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovr‡ essere comprovata dal lavoratore alla Direzione aziendale, con almeno 3 gg. di preavviso.
3.7 Elezioni
I componenti della R.S.U. saranno xxxxxx, con le modalit‡ previste dallíAccordo Interconfederale 20/12/1993, con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza unica. Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
3.8 Modalit‡ della votazione
Secondo quanto stabilito al punto 12, parte seconda, dellíAccordo Interconfederale 20/12/1993, il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto líesercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dellíorario di lavoro, nonchÈ durante líorario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui allíart. 20, Legge 20/5/1970.
3.9 Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale
I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, disciplinati rispettivamente ai punti 5, 8 e 13, parte seconda dellíAccordo Interconfederale 20/12/1993, dovranno espletare il loro incarico al di fuori dellíorario di lavoro, nonchÈ in via eccezionale durante líorario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui allíart. 23, Legge 20/5/1970, nei limiti e secondo le modalit‡ di cui al punto 12, parte seconda, dellíAccordo Interconfederale 20/12/1993.
Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele gi‡ previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti della R.S.A..
3.10 Elettorato passivo
Ferma restando líeleggibilit‡ di operai, impiegati e quadri non in prova in forza allíunit‡ produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti allíunit‡ produttiva assunti con contratti di lavoro a
termine la cui scadenza com-31
porti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi alla data delle elezioni.
3.11 Comunicazione della nomina
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U. sar‡ comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale Associazione territoriale degli industriali a cura
delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti della R.S.U..
Analoga comunicazione sar‡ effettuata anche per le variazioni dei componenti della R.S.U..
3.12 Disposizioni varie
Quanto riconosciuto in tema di Rappresentanze Sindacali Unitarie con la presente regolamentazione non Ë cumulabile con quanto potr‡ derivare da eventuali successive disposizioni di legge in materia.
Art. 4 Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali e regionali di categoria firmatari del presente contratto saranno concessi brevi permessi retribuiti in misura pari a 8 ore mensili, cumu-labili quadrimestralmente, per un massimo di 2 esponenti per ciascuna organizzazione per le aziende fino a 300 dipendenti e di 3 esponenti per ciascuna organizzazione per le aziende oltre i 300 dipendenti, per il disimpegno delle loro funzioni quando líassenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle allíazienda cui il lavoratore appartiene.
Per líadempimento delle funzioni sindacali di cui sopra nonchÈ per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive puÚ essere concesso un periodo di aspettativa per tutta la durata del mandato, durante il
quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dallíart. 31 della Legge 20/5/1970.
La normativa di cui ai tre commi precedenti si applica anche nei confronti dei lavoratori eletti consiglieri circoscrizionali in applicazione allíart. 18 della Legge 8/4/1976, n. 278.
Art. 5 Versamento dei contributi sindacali
Líazienda provveder‡ alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire allíazienda dal lavoratore stesso.
Le deleghe avranno validit‡ perenne salvo revoca che puÚ intervenire in qualsiasi momento.
La delega conterr‡ líindicazione dellíammontare del contributo da trattenere e líorganizzazione sindacale a cui líazienda dovr‡ versarlo.
Le trattenute in percentuale sulla retribuzione base o sulla normale retribuzione, saranno effettuate ogni mese, bimestre o trimestre, sulle relative competenze del lavoratore. Le quote sindacali trattenute dallíazienda verranno versate sui conti correnti bancari indicati da ciascun sindacato.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, gi‡ concordati e in atto in sede aziendale, restano invariati.
Articolo eliminato
Art. 6 Quota di servizio sindacale FENEAL FILCA FILLEA
Art. 7 Affissioni
Le rappresentanze sindacali unitarie hanno diritto ad affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha líobbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori allíinterno dellíunit‡ produttiva
pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovr‡ risultare lesivo del rispetto dovuto allíimprenditore e ai dirigenti dellíimpresa.
Art. 8 Prevenzione - Sicurezza - Ambiente di lavoro
La tutela della sicurezza, della salute nei luoghi di lavoro e la prevenzione dei rischi costituiscono un obiettivo condiviso dalle parti, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Coerentemente con questíobiettivo, tutte le figure che hanno un ruolo attivo in materia di prevenzione, salute e sicurezza, quali il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, collaborano, nellíambito delle rispettive funzioni e responsabilit‡ per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative.
Particolare coinvolgimento agli obbiettivi di salvaguardia della salute, della sicurezza e della prevenzione, deve riguardare tutti i soggetti esterni (e nei rispettivi ruoli organizzativi) che intervengono allíinterno delle unit‡ operative perchÈ destinatarie di appalti e/o di rapporti produttivi e logistici.
Le parti, confermando líimportanza delle iniziative volte ad eliminare i fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro, convengono di dare, con il presente contratto, una regolamentazione concreta sul piano applicativo alla legislazione e alla normativa contrattuale interconfederale vigente.
In particolare le parti si danno atto che il R.L.S. Ë líinterlocutore istituzionale della direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
8.1 Livello nazionale
Le parti, concordando sullíobiettivo di assicurare una effettiva prevenzione su ìambiente e sicurezzaî, convengono di affidare al CPNLA i seguenti compiti specifici:
- promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese, gli R.L.S con la collaborazione delle RSU allíadozione di modelli di gestione della sicurezza e delle procedure di lavoro sicuro;
- monitorare le iniziative di formazione in materie di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento agli R.L.S. che ai lavoratori neo assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base potere esprimere eventuali indirizzi;
- confrontare i reciproci orientamenti sullíevoluzione della normativa nazionale comunitaria, seguire líevoluzione della sicurezza nei comparti rappresentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate allíattenzione delle parti stipulanti;
8.2 Livello aziendale
Il datore di lavoro allíinterno dellíazienda ovvero dellíunit‡ produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, Ë tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.
In particolare, il datore di lavoro, fermo restando gli obblighi di legge, deve:
- in relazione alla natura dellíattivit‡ dellíunit‡ produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchÈ nella sistemazione dei luoghi di
lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- provvede affinchÈ ciascun lavoratore, sia adeguatamente informato e formato ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Una formazione specifica, con verifica di comprensione del linguaggio, deve essere svolta nei riguardi dei lavoratori migranti La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione allíevoluzione dei rischi ovvero allíinsorgenza di nuovi rischi.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilit‡ e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresÏ titolari di specifici diritti.
I lavoratori in particolare, fermo restando gli obblighi di legge, devono:
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, allíadempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonchÈ i dispositivi di sicurezza compresi
quelli protettivi forniti dallíimpresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nellíambito delle loro competenze e possibilit‡, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I lavoratori hanno diritto di:
- eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.);
- verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, líapplicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- ricevere uníadeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni;
- ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non puÚ essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nellíimpossibilit‡ di contattare il competente superiore
gerarchico, salvi i casi di grave negligenza;.
8.2.1 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza In tutte le aziende, o unit‡ produttive, Ë eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In applicazione di quanto previsto al comma 6 dellíart. 47 del D.Lgs 81/2008 le parti convengono che tale elezione non avvenga in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.
Aziende o unit‡ produttive fino a 15 dipendenti
Nelle aziende o unit‡ produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ë di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del R.L.S., secondo modalit‡ che verranno concordate a livello territoriale.
Líelezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulter‡ eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi. Prima dellíelezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dellíelezione. Il verbale Ë comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
La durata dellíincarico Ë di 3 anni.
Ricevuto il verbale di elezione i datori di lavoro comunicano allíorganismo paritetico provinciale per tramite dellíassociazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per líespletamento dei compiti previsti dallíart. 50 del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti paria:
- 12 ore annue nelle aziende o unit‡ produttive fino a 5 dipendenti;
- 30 ore annue nelle aziende o unit‡ produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Aziende o unit‡ produttive con pi˘ di 15 dipendenti
Nelle aziende o unit‡ produttive con pi˘ di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ë eletto o designato dai lavoratori nellíambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante Ë eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
In tutte le aziende o unit‡ produttive i lavoratori eleggono, allíinterno della R.S.U., il o i R.L.S. secondo il seguente rapporto:
- 1 R.L.S. nelle aziende o unit‡ produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
- 3 R.L.S. nelle aziende o unit‡ produttive che occupano oltre 200 dipendenti.
Allíatto della costituzione della R.S.U. il candidato a R.L.S. viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per líelezione della R.S.U.. La procedura di elezione Ë quella applicata per le elezioni
delle R.S.U..
Nei casi in cui sia gi‡ costituita la R.S.U., per la designazione del R.L.S. si applica la procedura che segue: entro 90 giorni dalla data del presente accordo il o i R.L.S. Ë o sono designati dai componenti della R.S.U. al loro interno. Tale designazione verr‡ ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unit‡ produttiva operino le R.S.A. delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori al loro interno, secondo le procedure indicate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Nel caso di dimissioni della R.S.U. il R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
In tale caso competono al R.L.S. solo le ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della medesima funzione.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori dellíazienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Il verbale contenente i nominativi dei R.L.S. deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne da comunicazione, tramite líassociazione territoriale di appartenenza, allíorganismo paritetico provinciale che terr‡ il relativo elenco.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre ai permessi previsti per la R.S.U., per líespletamento dei compiti previsti dallíart. 50 del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
8.3 Attribuzioni del R.L.S., modalit‡ di consultazione, informazione e documentazione aziendale
Le parti confermano quanto previsto dallíart. 50 del D.Lgs. 81/2008 e dallíAccordo del 25/6/1995 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) Ë consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unit‡ produttiva;
c) Ë consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivit‡ di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico
competente;
d) Ë consultato in merito allíorganizzazione della formazione di cui allíart. 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchÈ quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle
macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dallíart. 37;
h) promuove líelaborazione, líindividuazione e líattuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e líintegrit‡ fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorit‡ competenti, dalle quali Ë, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui allíart. 35;
m) fa proposte in merito alla attivit‡ di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivit‡;
o) puÚ fare ricorso alle autorit‡ competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei
a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dellíincarico senza perdita di retribuzione, nonchÈ dei mezzi e degli spazi necessari per líesercizio delle funzioni e delle facolt‡ riconosciutegli, anche tramite líaccesso ai dati, di cui allíart. 18, comma 1, lettera q), contenuti in applicazioni informatiche. Non puÚ subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivit‡ e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Le modalit‡ per líesercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per líespletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui allíart. 17, comma 1, lettera a).
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per líespletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui allíart. 26, comma 3.
II rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ë tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui allíart. 26, comma 3, nonchÈ al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nellíesercizio delle funzioni.
Líesercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ë incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
8.4 Riunioni periodiche
In applicazione dellíart. 35 del D.Lgs 81/2008, gi‡ art. 11 del D.Lgs. 626/94, nelle aziende e nelle unit‡ produttive che occupano pi˘ di 15 lavoratori, il datore di lavoro direttamente o tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta allíanno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone allíesame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) líandamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e líefficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
La riunione ha altresÏ luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e líintroduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi
sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, nelle unit‡ produttive che occupano fino a 15 lavoratori Ë facolt‡ del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
chiedere la convocazione di uníapposita riunione.
Della riunione deve essere redatto un verbale che Ë a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con ordine del giorno scritto.
Il R.L.S. puÚ richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio.
8.5 Informazione ai lavoratori
Come previsto dallíart. 36 del D.Lgs. 81/2008 gi‡ art. 21 del D.Lgs. 626/94, il datore di lavoro provvede affinchÈ ogni lavoratore riceva uníinformazione adeguata e facilmente comprensibile per i lavoratori, sui rischi connessi allíattivit‡ lavorativa e alle misure di prevenzione e protezione adottate.
Informazione che deve consentire ai lavoratori di acquisire le relative conoscenze, nonchÈ, ove líinformazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua. Tale informativa andr‡ garantita a ciascun lavoratore dallíinizio del rapporto di lavoro.
In particolare:
Il datore di lavoro provvede affinchÈ ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivit‡ della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, líevacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
Il datore di lavoro provvede altresÏ affinchÈ ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui Ë esposto in relazione allíattivit‡ svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi allíuso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attivit‡ di protezione e prevenzione adottate.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.
La RSU, dal canto proprio, si attiver‡ per diffondere presso i lavoratori la cultura della sicurezza e del rispetto delle norme contrattuali e di legge in materia.
Il nominativo del R.L.S. sar‡ esposto nella bacheca aziendale
8.6 Formazione dei lavoratori
Le parti convengono che la realizzazione della formazione Ë una delle condizioni fondamentali perchÈ i lavoratori rispettino le norme di sicurezza.
Il datore di lavoro assicura che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata come stabilito dallíart. 37 del D.Lgs.81/2008 ad integrazione di quanto previsto dallíart. 22 del D.Lgs. 626/94, con riferimento al proprio posto di lavoro e alla propria mansione.
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dellíazienda.
La durata, i contenuti minimi e le modalit‡ della formazione sono definiti dallíart. 37, 2Y comma del D.Lgs.81/2008.
Il datore di lavoro assicura, altresÏ, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici previsti dalle norme di legge in materia.
La formazione e, ove previsto, líaddestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dellíinizio dellíutilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Líaddestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione allíevoluzione dei rischi o allíinsorgenza di nuovi rischi.
I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, uníadeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
I lavoratori incaricati dellíattivit‡ di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dellíemergenza devono ricevere uníadeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
8.7 Formazione del RLS
II rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalit‡, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti
contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dellíattivit‡ di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi Ë di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti, durante líorario di lavoro e non puÚ comportare oneri economici a
carico dei lavoratori.
Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
» prevista uníintegrazione della formazione ogni volta vi sia líintroduzione di rilevanti innovazioni che incidano sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
- Dichiarazione a verbale -
Nel caso in cui vengano emanate nuove norme legislative in materia di ambiente e sicurezza, le norme del presente art. che fanno riferimento a norme di legge che dovessero essere modificate e/o abrogate cesseranno di produrre effetti e le parti concorderanno in tempi congrui le opportune armonizzazioni contrattuali.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali /locali in materia.
Art. 9 Patronati
Fermo restando quanto previsto dallíart. 12 della Legge 20/5/1970, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parit‡, la loro attivit‡ allíinterno della Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dallíart. 1 del D.Lgs. C.P.S. 29/7/1947, n. 804, mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende le modalit‡ per lo svolgimento della loro attivit‡ che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attivit‡ aziendale e pertanto al di
fuori dellíorario di lavoro.
Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante líorario lavorativo con un dipendente dellíazienda per líespletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provveder‡ a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, semprechÈ non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo.
I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni.
I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilit‡ connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguente alle attivit‡ richiamate nel presente articolo.
Art. 10 Relazioni aziendali e conflittuali
Al fine di migliorare sempre pi˘ il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualit‡, anche alla luce dellíAccordo Interconfederale 25/1/1990, Ë comunque impegno delle parti che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U.. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto líapplicazione o líinterpretazione di norme contrattuali, di legge, nonchÈ líinformazione di cui alla prima parte del Contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, líesame avverr‡ con líintervento delle Organizzazioni stipulanti.
PARTE II - Regolamentazione comune per operai intermedi impiegati Art.11 (ex 1) Assunzione
Líassunzione dei dipendenti verr‡ effettuata in conformit‡ delle disposizioni di legge vigenti in materia di collocamento nonchÈ del D.Lgs. 26/5/1997 n. 152. Líassunzione verr‡ comunicata direttamente allíinteressato con lettera nella quale sar‡ specificato:
a) líidentit‡ delle parti;
b) il luogo di lavoro;
c) la data di assunzione;
d) la durata del rapporto di lavoro precisando se si tratta di rapporto di lavoro determinato o indeterminato;
e) la durata dellíeventuale periodo di prova;
f) la categoria di assegnazione a norma dellíart.5, della presente ìparte secondaî;
g) il trattamento economico: líimporto iniziale della retribuzione ed i relativi elementi costitutivi, con líindicazione del periodo di pagamento;
h) la specifica regolamentazione del presente contratto che gli viene applicata;
i) la durata delle ferie retribuite;
l) líorario di lavoro;
m) i termini di preavviso in caso di recesso.
Líinformazione di cui alle lettere i), l), m), del precedente comma puÚ essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.
Restando salve e impregiudicate le norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, del citato D.Lgs 26/5/1997 n.152.
Allíatto dellíassunzione il lavoratore dovr‡ presentare i seguenti documenti: - carta díidentit‡ o documento equivalente;
- libretto di lavoro o documento equivalente;
- libretto per le assicurazioni sociali obbligatorie ed altri documenti assicurativi, in quanto ne sia in possesso;
- altri documenti richiesti da particolari disposizioni.
» facolt‡ dellíazienda di chiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore a 3 mesi, nonchÈ il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti.
Líazienda rilascer‡ ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore Ë tenuto a dichiarare allíazienda la sua residenza ed il suo domicilio e recapito telefonico, a notificare i successivi mutamenti, e, se capo famiglia, a consegnare lo stato di famiglia.
Art. 12 (ex 2) Consegna dei documenti di lavoro alla cessazione del rapporto
Di norma entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, líazienda metter‡ a disposizione del lavoratore, che ne rilascer‡ ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati. Nel caso in cui líazienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, dovr‡ rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta a carattere provvisorio che serva allo stesso di giustificazione.
Art. 13 (ex 3) Donne e minori
Per líassunzione e per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle norme di legge.
Art. 14 (ex 4)Visita medica
Il lavoratore potr‡ essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dellíazienda prima dellíassunzione in servizio. Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alla normativa vigente.
Art. 15 (ex 5) Classificazione
A valere dallí1/1/2007la classificazione dei lavoratori Ë la seguente.
Le parti convengono di riformare il sistema di inquadramento andando a configurare un nuovo sistema articolato su quattro aree (vedi tabella 1). Le parti, relativamente al passaggio dalla vecchia normativa al nuovo inquadramento di cui alle tabelle allegate, concordano quanto segue:
1. i lavoratori verranno inseriti nelle aree e nei livelli indicati dalla data dellí1/1/2007.
2. la determinazione dei criteri di cui al punto 1. sar‡ oggetto di apposito accordo sottoscritto entro il 30/6/2006;
3. una Commissione Tecnica Bilaterale, composta da 6 (sei) membri in rappresentanza di Federlegno Arredo e 6 (sei) membri in rappresentanza di Feneal - Uil, Filca - Cisl, Fillea-Cgil , lavorer‡ sui
predetti criteri e consegner‡ un elaborato alle parti entro e non oltre il 31/03/2006;
4. líapplicazione del nuovo inquadramento verr‡ quindi fatta in sede aziendale utilizzando i criteri suddetti, dallí1/1//2007. Fino a tale applicazione in ogni azienda verr‡ utilizzato líinquadramento vigente;
5. la Commissione Tecnica di cui sopra , non verr‡ sciolta il 31/3/2006, in quanto da tale data e fino al 30/6/2007 potr‡ dirimere eventuali contenziosi relativi alla gestione applicativa in sede aziendale. In
tal caso, saranno le parti territoriali competenti a chiedere líintervento della Commissione;
6. gli incrementi di retribuzione derivanti dalla nuova scala parametrale e dai nuovi livelli, riassorbiranno, fino a concorrenza, i superminimi individuali.
Area esecutiva
AE 1= ex 1.a categoria: solo operai
AE 2 = ex 2.a categoria: impiegati e operai AE 3 = nuova categoria impiegati operai AE 4 = ex 3.a categoria: solo impiegati
Area coordinamento/ gestione AC 1 = ex 4.a categoria: intermedi AC 2 = ex 5.a categoria: intermedi AC 3 = ex 5.a categoria: impiegati
AC 4 = nuova categoria 5.a + impiegati
AC 5 = ex 6.a categoria: solo impiegati
Area specialistica
Tabella 1: Nuovo inquadramento
AS 1 = ex 3.a categoria = solo operai |
AS 2 = ex 4.a categoria = operai e impiegati |
AS 3 = nuova categoria 4.a + operai |
AS 4 = ex 5.a categoria = solo impiegati |
Area direzionale |
AD 1 = nuova categoria 6.a + impiegati |
AD 2 = ex 7.a categoria: solo impiegati |
AD 3 = ex 7.a categoria: quadri |
Categoria
Parametri fino al Parametri dal
Parametri fino al Parametri dal
31/12/2006 1/1/2007 31/12/2006 1/1/2007
AD 3 = ex 7.a quadri AD 2 = ex 7.a impiegati AD 1 = nuova
AC 5 = ex 6.a AC 4 = nuova AC 3 = ex 5.a AC 2 = ex 5.a
AC 1 = ex 4.a
Tabella 2: Nuova scala parametrale
205 | 210 | AS 4 = ex 5.a | 154,3 | 155 |
205 | 205 | AS 3 = nuova | 147,5 | |
195 | AS 2 = ex 4.a | 139,4 | 140 | |
183,6 | 185 | AS 1 = ex 3.a | 132,5 | 134 |
170 | AE 4 = ex 3.a | 132,5 | 134 | |
154,3 | 155 | AE 3 = nuova | 126,5 | |
154,3 | 155 | AE 2 = ex 2.a | 117,5 | 119 |
139,4 | 140 | AE 1 = ex 1.a | 100 | 100 |
Verbale di accordo
Il giorno 25/10/2006,tra FILCA-CISL, FENEAL-UIL, FILLEA-CGIL e FEDERLEGNO ARREDO hanno, valutato il lavoro prodotto dalla Commissione Tecnica ai sensi dellíart. 16 del vigente CCNL, sottoscritto líaccordo relativo ai criteri per la riforma del sistema di inquadramento sempre ai sensi del medesimo articolo.
Le parti convengono che in una fase successiva definiranno le modifiche derivanti dallíapplicazione del nuovo inquadramento sugli altri istituti contrattuali (apprendistato, scatti di anzianit‡, preavviso etc.
etc.).
AREA ESECUTIVA
(Ex 1.a categoria e livello retributivo: solo operai) Parametro 100 Categoria e livello retributivo AE1
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli operai comuni che svolgono mansioni manuali o su macchina gi‡ attrezzata per le quali sono richieste una generica preparazione e normali capacit‡ pratiche o che lavorano in ausilio a lavoratori
dellíarea esecutiva;
- gli operai, senza alcun precedente lavorativo nel comparto, soggetti ad un ìprogetto individualeî proprio di un ìcontratto di inserimentoî destinati per le mansioni svolte al livello AE 2;
- gli operai, con precedente lavorativo nel comparto, soggetti ad un ìprogetto individualeî proprio di un contratto di inserimento destinati per le mansioni svolte al livello AE 3;
- gli operai soggetti ad un ìprogetto individualeî che svolgono un percorso di qualificazione o riqualificazione, destinati per le mansioni del livello AE 2 oppure AE3.
(Ex 2.a cat. impiegati e operai) Parametro 119 Categoria e livello retributivo AE 2
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- i impiegati con mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenze professionali e/o che operano in ausilio ad impiegati dellíarea esecutiva di livello superiore;
- i impiegati che sono assunti tramite i contratti di inserimento destinati per le mansioni svolte al livello AE3;
- i operai che svolgono mansioni esecutive per le quali sono richieste specifiche capacit‡ tecnico-pratiche che richiedono appropriate conoscenze professionali;
- i operai assunti con contratti di inserimento e che abbiano gi‡ una qualifica e/o precedente lavorativo di settore o di comparto, o che hanno svolto un percorso di qualificazione o riqualificazione
specifica.
(Nuova categoria e livello retrib.vo operai e impiegati) Parametro 126,5 Categoria e livello retributivo AE 3
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli impiegati con mansioni esecutive che richiedono specifiche conoscenze professionali nel settore amministrativo o commerciale o tecnico e / o coadiuvano impiegati di livello superiore;
- gli operai che svolgono con perizia mansioni esecutive per le quali risultano in possesso di specifiche capacit‡ tecnico - pratiche acquisite o con adeguato tirocinio in azienda o con preparazione conseguita in scuole professionali o corsi di istruzione equivalente o mediante percorsi formativi di apprendistato, sanno eseguire con perizia mansioni esecutive oppure coadiuvano operai specializzati che sono preposti alla stessa mansione;
- gli operai che, con limitata autonomia operativa, eseguono mansioni di montaggio e assemblaggio di materiali gi‡ preparati o conducono macchine gi‡ attrezzate o, avendo la conoscenza della materia
prima, svolgono mansioni di selezione e classificazione di prodotti semilavorati o finiti;
- gli operai che conducono abitualmente automezzi per la cui conduzione sia prevista la patente di tipo C.
(Ex 3.a categoria: solo impiegati) Parametro 134 Categoria e livello retributivo AE 4
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli impiegati díordine che sono in possesso delle competenze per svolgere mansioni amministrative o commerciali o tecniche che richiedono appropriate capacit‡ ed abilit‡ tecnico-pratiche acquisite mediante idoneo percorso formativo od adeguato tirocinio pratico.
AREA SPECIALISTICA
(Ex 3.a categoria: solo operai) Parametro 134 Categoria e livello retributivo AS 1
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli operai specializzati che, avendo svolto un percorso di apprendistato professionalizzante o avendo acquisito comunque una specifica preparazione tecnico-pratica e particolari capacit‡ ed abilit‡ attraverso scuole o istituti professionali o mediante corsi di istruzione equivalente, svolgono in autonomia, con la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, le lavorazioni od i servizi loro affidati su una o pi˘ macchine o in uno o pi˘ servizi dellíazienda;
- gli operai specializzati che, mediante adeguato periodo di tirocinio in azienda, hanno conseguito abilit‡ e competenze professionali tali da essere in grado di operare in autonomia su una o pi˘ macchine
provvedendo alla messa a punto ed allíattrezzaggio delle stesse interpretando schemi o disegni tecnici;
- gli operai che conducono abitualmente automezzi per la cui conduzione sia prevista la patente di tipo C e che sono in grado di effettuare la ordinaria manutenzione degli automezzi.
(Ex 4.a categoria: operai e impiegati) Parametro 140 Categoria e livello retributivo AS2
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli impiegati di concetto, che avendo svolto un percorso di apprendistato professionalizzante o avendo conseguito un diploma presso un Istituto professionale con appropriato tirocinio tecnico-pratico, svolgono mansioni amministrative o commerciali o tecniche che richiedono una adeguata competenza tecnico - professionale acquisita e che operano nei limiti delle direttive ricevute;
- gli operai specializzati provetti che distintamente:
-conducono abitualmente automezzi con patente di guida di tipo C e svolgono anche altre mansioni complesse inerenti alla logistica;
-eseguono, a regola díarte, trattamenti di finitura del prodotto, con autonomia operativa, allíinterno delle fasi fondamentali del ciclo;
-svolgono lavori e operazioni su pi˘ di una macchina o su una linea macchine collegate per líunica fase di lavorazione del processo produttivo avendo la necessaria conoscenza dei materiali, degli impianti, delle tecnologie specifiche dove operano interpretando disegni e schemi o disegni costruttivi;
-avendo la conoscenza della qualit‡ della materia prima e dei materiali svolgono operazioni di collaudo o messa in opera di manufatti eseguendo, ove occorre, i necessari adattamenti e aggiustamenti;
- svolgono particolari specializzazioni e ruoli assegnati loro dalla azienda con responsabilit‡ di salvaguardia e tutela degli impianti e dei beni aziendali e operando a tal fine in autonomia, anche in
pluralit‡ di mansioni;
- sono adibiti al montaggio e/o al collaudo di prodotti finiti, in possesso delle capacit‡ di eseguire i necessari adattamenti, operando in autonomia.
(Nuova categoria e livello retributivo (4.a +) operai) Parametro 147,5
Categoria e livello retributivo AS 3
Declaratoria: - appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- operai specializzati provetti che avendo acquisito adeguata esperienza professionale e conoscenza della tecnologia elettronica riferita agli apparati di automazione, eseguono, senza alcun aiuto, la preparazione, la messa a punto o la riparazione e la manutenzione di tali impianti elettronici complessi, intervenendo durante le fasi di lavorazione per ovviare ad eventuali anomalie;
- operai specializzati provetti che sanno costruire, senza alcuna guida, sulla scorta degli schizzi di massima, prototipi e prodotti completi, per nuovi cataloghi o fiere, realizzando i dettagli costruttivi, operando sia con interventi manuali, sia con strumenti ed attrezzi, sia su macchine utensili complesse;
- operai specializzati provetti che sono in grado di proporre soluzioni innovative al layout produttivo o logistico o dimostrano capacit‡ di produrre risultati di qualit‡ nel prodotto o nel processo produttivo;
- operai specializzati provetti che hanno acquisito la competenza professionale sullíinsieme delle attivit‡ di un reparto o di una linea produttiva o di una fase delle lavorazioni sino al sottoassieme
complesso, conducendo in autonomia operativa, nellíambito delle direttive ricevute, il reparto o la linea o líinsieme delle lavorazioni sino al sottoassieme complesso.
(Ex 5.a categoria solo impiegati) Parametro 155 Categoria e livello retributivo AS 4
Declaratoria: - appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- Impiegati di concetto che svolgono mansioni amministrative o commerciali o tecniche che richiedono una particolare e specifica competenza tecnico-professionale acquisita a seguito di adeguata esperienza e periodo di pratica, che operano in autonomia e con limitati poteri di discrezionalit‡ nellíambito delle direttive ricevute;
Si comprendono nella presente declaratoria i lavoratori che su indicazioni dellíanalista sviluppano e redigono programmi anche complessi curandone líesecuzione e collaborando alla stesura delle procedure operative.
AREA GESTIONE E COORDINAMENTO
(Ex 4 categoria intermedi) Parametro 140 Categoria e livello retributivo AC 1
Declaratoria: - appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- intermedi, che partecipando direttamente alle singole fasi lavorative, impartiscono le necessarie istruzioni, nellíambito delle disposizioni ricevute, a lavoratori operai e a lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di inserimento;
lavoratori provetti che, avendo acquisito adeguata esperienza professionale, conducono, con autonomia di iniziativa operativa e responsabilit‡ dei risultati, in una linea operativa dellíazienda, un gruppo di lavoratori;
- intermedi che guidano, controllano e coordinano, con limitata autonomia, nellíambito delle loro funzioni, un gruppo di lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle operazioni;
- lavoratori provetti che, avendo acquisito adeguate esperienze professionali, conducono in autonomia operativa le varie fasi delle lavorazioni costituenti il processo produttivo affidato concorrendo al controllo di qualit‡ del semilavorato o del prodotto finito.
(Ex 5 categoria intermedi) Parametro 155 Categoria e livello retributivo AC 2
Declaratoria: - appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli intermedi che, possedendo gi‡ adeguate capacit‡ professionali ed esperienza, guidano altri lavoratori per la preparazione, la messa a punto o la riparazione e manutenzione di apparati di
automazione o impianti elettronici complessi;
- lavoratori specializzati provetti che svolgono funzioni di coordinamento, guida e controllo operativo di altri lavoratori, con facolt‡ di iniziativa, nellíambito della direttive ricevute, in unit‡ produttive,
logistiche, di servizi al cliente, di prototipi;
- gli intermedi che guidano, controllano e coordinano, con facolt‡ di iniziativa e responsabilit‡, nellíambito delle direttive ricevute, squadre di lavoratori appartenenti a categorie inferiori, reparti produttivi strategici per lo sviluppo competitivo dellíazienda conseguendo risultati quantitativi e qualitativi del prodotto;
- lavoratori provetti che gestiscono il processo produttivo o fasi del processo produttivo sino al sottoassieme complesso, avendo acquisito conoscenza e competenza delle singole posizioni di lavoro.
(Ex 5 categoria impiegati) Parametro 155 Categoria e livello retributivo AC 3
Declaratoria: - appartengono a questa categoria e livello retributivo:
Impiegati di concetto che, in possesso di particolare e specifica competenza tecnico-professionale acquisita a seguito di adeguata esperienza e periodo di pratica, coordinano, guidano e controllano, in autonomia e con limitati poteri di iniziativa nellíambito delle direttive ricevute, un gruppo di altri impiegati nei settori amministrativo o commerciale o tecnico
(Nuova categoria (5.a +) impiegati) Parametro 170 Categoria e livello retributivo AC 4
Declaratoria: - appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli impiegati di concetto che svolgono mansioni che comportano iniziativa ed autonomia operativa per lo svolgimento delle quali si richiede una particolare e specifica competenza tecnico-professionale acquisita a seguito di prolungata esperienza e periodo di pratica, comunque acquisite, nel campo amministrativo o commerciale o tecnico e che hanno responsabilit‡ di coordinamento operativo nei settori amministrativo commerciale o tecnico o in settori di rilevante importanza per la ricerca, la progettazione e lí innovazione, per lo sviluppo competitivo dellíazienda;
- gli impiegati che, collaborando con líanalista, sviluppano e redigono programmi complessi miranti a ristrutturare gli assetti operativi ed organizzativi dei sistemi informatici, curano líesecuzione degli stessi programmi, collaborando alla stesura delle procedure operative con responsabilit‡ dei risultati
(Ex 6.a categoria solo impiegati) Parametro 185
Categoria e livello retributivo AC 5
Declaratoria: - appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli impiegati di concetto che, dotati di specifica preparazione e competenza professionali, comunque acquisite, svolgono mansioni specialistiche ai fini della gestione e del coordinamento, guida e controllo di interi settori amministrativi, commerciali, tecnici, con discrezionalit‡ di poteri e facolt‡ decisionale nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare, dallíamministratore delegato, dai dirigenti dellíazienda, dai quadri o dagli impiegati di categoria superiore;
- Si comprendono nella presente declaratoria gli impiegati analisti di sistemi EDP
AREA DIREZIONALE
(Nuova categoria (6.a +) impiegati) Parametro 195 Categoria e livello retributivo AD 1
Declaratoria: - appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli impiegati direttivi che svolgono funzioni ad alto contenuto professionale e/o di alta specializzazione ed importanza che comportano iniziativa, discrezionalit‡ di poteri e autonomia operativa, una particolare e specifica conoscenza o adeguata pratica od esperienza, capacit‡ di relazione a monte e a valle dei processi aziendali, nel campo tecnico, amministrativo, commerciale, nellíambito delle direttive ricevute dal titolare, dallíamministratore delegato, dai quadri o dai dirigenti o dagli impiegati della categoria superiore.
- gli impiegati ad alta specializzazione tecnica che svolgono funzioni che comportano iniziativa, discrezionalit‡ di poteri e autonomia operativa, per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza, adeguata pratica od esperienza, capacit‡ di relazione a monte e a valle dei processi aziendali, nel campo tecnico, amministrativo, commerciale, con facolt‡ di iniziativa su tutto il processo o su tutte le unit‡ produttive ed organizzative, nellíambito delle direttive ricevute dal titolare, dallíamministratore delegato, dai quadri o dai dirigenti o dagli impiegati della categoria superiore.
(Ex 7 categoria impiegati) Parametro 205 Categoria e livello retributivo AD 2
Declaratoria: - appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli impiegati con funzioni direttive nei settori amministrativi, commercia li, tecnici, che svolgono attivit‡ di coordinamento di intere divisioni o unit‡ produttive fondamentali dellíazienda, uffici o servizi della stessa, ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, operando con discrezionalit‡ di poteri e con facolt‡ di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare, dallíamministratore delegato, o dai dirigenti dellíazienda
(Ex 7.a categoria Quadri) Parametro 210 Categoria e livello retributivo AD 3
Declaratoria: - appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere di continuit‡, con un elevato grado di capacit‡ gestionale, organizzativa, tecnico-professionale, funzioni di rilevante importanza e responsabilit‡, ai fini dello sviluppo e dellíattuazione degli obiettivi aziendali intervenendo, con una discrezionalit‡ contenuta nei limiti delle strategie generali dellíimpresa e delle sole direttive generali impartite dal titolare, dallíamministratore delegato, o dai dirigenti dellíazienda, nellíorganizzazione del lavoro e dei processi mediante lo svolgimento di attivit‡ di elevata specializzazione, di coordinamento, di gestione e/o ricerca e progettazione.
Art. 16 Vecchio sistema di inquadramento
Líinquadramento qui di seguito riportato ha avuto valore sino alla data del 31/12/2006. I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria composta da 7 categorie.
Líinquadramento dei lavoratori nelle singole categorie verr‡ effettuato in applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profili.
La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per líinquadramento dei lavoratori nella categoria stessa. I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini dellíinquadramento nella corrispondente declaratoria.
Per i profili specifici relativi ai lavoratori delle industrie boschive e forestali si rinvia allíart. 2 della regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali.
Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili esistenti, o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, verranno inquadrate nellíambito della qualifica sulla base della declaratoria pertinente con líausilio del riferimento analogico al relativo profilo ed a quelli contigui.
A livello aziendale, si dar‡ luogo ad una verifica con le R.S.U. della corrispondenza tra le situazioni aziendali ed il nuovo assetto classificatorio, restando inteso che, sempre a livello aziendale,
líinquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra sar‡ discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia con le declaratorie ed i relativi profili.
La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto líattribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio la misura del trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e tributari i trattamenti per sospensione e riduzione dellíorario di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge; di Accordo Interconfederale e di Contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente contratto.
VII CATEGORIA
Declaratoria: - appartengono a questa categoria con qualifica di Quadro:
- I lavoratori che svolgono con carattere di continuit‡, con un grado elevato di capacit‡ gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilit‡, ai fini dello sviluppo e dellíattuazione degli obiettivi dellíimpresa, per attivit‡ di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dellíimpresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dellíimpresa.
Declaratoria:- appartengono a questa categoria con qualifica di impiegato direttivo:
- I lavoratori che oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della VI categoria e a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attivit‡ di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi fondamentali dellíazienda o che svolgano attivit‡ di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo della realizzazione degli obiettivi aziendali.
- Dichiarazione a verbale -
Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per líattribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, Ë stata data piena attuazione a quanto disposto dalla
Legge 13/5/1985, n. 190.
I datori di lavoro sono tenuti a garantire il Quadro contro il rischio di responsabilit‡ civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.
La suddetta responsabilit‡ puÚ essere garantita anche mediante sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
- Chiarimento a verbale -
Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli Impiegati.
Ai lavoratori che svolgono funzioni di addetti alle vendite con rapporto di lavoro subordinato si applica il presente Contratto di lavoro.
VI CATEGORIA
Declaratoria - appartengono a questa categoria:
- I lavoratori sia amministrativi che tecnici con funzioni direttive o che richiedono una speciale preparazione e capacit‡ professionale, con discrezionalit‡ di poteri e con facolt‡ di decisione ed autonomia
di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dellíazienda. Profili
Analista esperto EDP e/o responsabile servizio EDP.
V CATEGORIA
Declaratorie - appartengono a questa categoria:
- I lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa ed autonomia operative nellíambito delle direttive ricevute, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza o adeguata pratica ed esperienza nel campo tecnico od amministrativo, comunque acquisite.
- I lavoratori addetti al coordinamento, alla guida ed al controllo operativo con facolt‡ di iniziativa, nellíambito delle direttive ricevute, e responsabilit‡ di squadre di lavoratori appartenenti a categorie
inferiori di inquadramento. Profili
- Lavoratori addetti allo svolgimento completo di pratiche complesse con particolare specifica competenza nel campo commerciale, amministrativo o tecnico.
- Lavoratori responsabili di importanti reparti o servizi i quali, con apporto di specifica preparazione tecnico pratica, abbiano potere di iniziativa in ordine alla condotta e ai risultati delle operazioni nella sfera di loro competenza.
- Lavoratore che, su indicazioni dellíanalista, sviluppa e redige programmi anche complessi, curandone líesecuzione e collaborando alla stesura delle procedure operative, con responsabilit‡ dei risultati
(programmatore EDP).
IV CATEGORIA
Declaratorie:
- Lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei materiali e degli impianti, nonchÈ particolare competenza ed esperienza professionale nello specifico campo di attivit‡, unit‡ od abilit‡, compiono - in condizioni di autonomia - operazioni ed interventi su apparati ed attrezzature complesse e/o sui materiali, che presuppongono la conoscenza delle tecnologie specifiche e delle caratteristiche dei materiali.
- Lavoratori che guidano, controllano e coordinano, con limitata autonomia, nellíambito delle loro funzioni, un gruppo di lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle operazioni.
- Lavoratori che svolgono mansioni di concetto, che comportano una limitata autonomia nellíambito delle direttive ricevute, per le quali si richiede una adeguata conoscenza ed esperienza nel campo tecnico od amministrativo.
Profili
Appartengono a questa categoria, con qualifica di operaio, esclusivamente i lavoratori di cui ai profili sottoindicati.
- Lavoratore che, avendo una totale conoscenza della tecnologia, esegue, senza alcun aiuto, la preparazione, messa a punto, registrazione e avviamento di macchine complesse, realizzando, se necessario, la relativa attrezzatura, interpretando i disegni e gli schemi costruttivi e intervenendo durante le fasi di lavorazione per ovviare ad eventuali anomalie.
- Lavoratore che costruisce, senza alcuna guida, sulla scorta degli schizzi di massima, prototipi e prodotti completi, realizzandone i dettagli costruttivi, operando sia con interventi manuali, sia con strumenti ed attrezzi, sia su macchine utensili complesse.
- Lavoratore che, sulla base di capitolati e con adeguata conoscenza dei materiali, collauda, seleziona e ripartisce, in funzione delle loro caratteristiche funzionali per líimpiego ottimale, tronchi e legnami di qualsiasi specie.
- Lavoratore che esegue la costruzione di tutte le parti del legno di una barca, battello o natante in genere, operando sia con attrezzi semplici che su macchine utensili complesse.
- Lavoratore che, con scelta delle operazioni, dei mezzi e delle modalit‡ di esecuzione, e mediante líinterpretazione degli schemi costruttivi e/o disegni, esegue qualsiasi intervento di riparazione complessa, meccanica e/o elettrica e/o idraulica e/o elettromeccanica, individuando i guasti cui ovviare, eseguendo interventi funzionali al ripristino delle condizioni ottimali díuso, anche mediante apporti migliorativi, realizzando attrezzature complesse e adattando utensili alle specifiche esigenze operative.
- Lavoratore che conduce con carattere di continuit‡ generatori a vapore per i quali Ë richiesta la patente di II grado generale, eseguendo i relativi interventi di manutenzione complessa.
- Lavoratore che avendo una completa conoscenza dei materiali, degli strumenti e delle tecniche di lavorazione e delle specie legnose, unita a particolare abilit‡ ed esperienza, esegue a regola díarte lavorazioni di laccatura, smaltatura e doratura di fino, anche preparando lacche e smalti.
- Lavoratori che conducono linee di essiccazione legnami con autonomia di iniziativa operativa e responsabilit‡ dei risultati.
- Lavoratori che, interpretando schemi, disegni e manuali, eseguono in completa autonomia la riparazione, la manutenzione e la conseguente messa a punto di pi˘ macchine o di impianti complessi,
scegliendo la successione e le modalit‡ degli interventi relativi ed i mezzi di esecuzione, con delibera funzionale.
- Lavoratori che, possedendo nozioni teoriche di elettronica e pratica adeguata, con particolare riferimento agli apparati di automazione, sono in grado di svolgere operazioni di montaggio inerenti alla topografia della componentistica su apparati elettronici di controllo complessi, utilizzando schemi, disegni e manuali, e di eseguire in completa autonomia la riparazione, la manutenzione e la conseguente messa a punto di impianti elettronici complessi.
- Lavoratori che, con facolt‡ decisionale e particolare autonomia di iniziativa operativa e organizzativa, caratterizzata da prestazioni di alto livello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine
utensili a controllo numerico la lavorazione di pezzi di elevata complessit‡ sia per la forma sia per i materiali di cui sono costituiti, nonchÈ scelgono i programmi per líottimizzazione del ciclo operativo.
- Lavoratori che sulla base di capitolati e con una perfetta conoscenza di materiale individuano la qualit‡ del sughero in pianta, conducono e coordinano líestrazione, selezionano il materiale estratto ai fini della ottimale trasformazione successiva.
- Addetti a mansioni amministrative con competenza nella contabilit‡ generale ed industriale.
- Operatori su computers in possesso di idoneo titolo di studio che provvedono alla gestione dei programmi e/o controllo dei sistemi in rete. Addetti a mansioni commerciali e tecnico commerciali, con competenze nei settori della vendita dei prodotti e degli acquisti.
III CATEGORIA
Declaratorie - appartengono a questa categoria:
- I lavoratori díordine aventi mansioni esecutive che richiedono uníadeguata preparazione professionale od uníadeguata esperienza comunque acquisita.
- I lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, compiono operazioni per líesecuzione delle quali si richiedono o particolari capacit‡ e abilit‡ conseguite mediante adeguato tirocinio o una specifica preparazione tecnico pratica conseguita in scuole professionali o mediante istruzione equivalente, e sanno, ove occorra, interpretare schemi o disegni.
Profili
- Lavoratori addetti agli uffici amministrativi, commerciali o tecnici che nel rispetto delle procedure prestabilite compiono operazioni ricorrenti.
- Lavoratore che, sulla base di istruzioni e con riferimento a procedure esistenti, rileva, ordina, controlla, trascrive e totalizza dati anche diversi, interagendo sul programma dellíelaboratore al fine di elaborare situazioni riepilogative, analisi, prospetti ed effettuando imputazioni di conto (operatore EDP).
- Lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza della tecnologia del lavoro, mettono a punto la macchina, interpretando allíoccorrenza il disegno eseguendo con specifica preparazione qualsiasi lavoro su materiale anche non tracciato e, ove occorra, preparano, affilano, saldano ferri, lame e coltelli.
- Lavoratori che nella lavorazione in serie operano ad una o pi˘ macchine semiautomatiche collegate per líunica fase di lavorazione, secondo diagrammi e schemi di produzione, e provvedono alla messa a punto delle macchine stesse applicando altresÏ i relativi attrezzi.
- Lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla loro specializzazione, sanno costruire, senza alcuna guida, mobili, serramenti, infissi, botti, modelli, ecc. e, xxx xxxxxxx, interpretano il disegno.
- Lavoratori che provvedono allíattrezzatura ed alla manutenzione di qualsiasi macchina, alla sostituzione dei pezzi, alla messa a punto delle macchine stesse approntando gli attrezzi relativi.
- Lavoratori che eseguono qualsiasi lucidatura o laccatura o verniciatura o smaltatura o doratura di fino, coloriscono od accompagnano il legno nelle varie essenze ed allíoccorrenza compongono tinte, lacche ecc. sia per sÈ che per i lavoratori delle categorie inferiori.
- Lavoratori che, con perizia, sviluppano, tagliano e preparano il lavoro di drappeggio ed eseguono qualsiasi lavoro di imbottitura.
- Lavoratori che, sulla base di indicazioni di disegno o schemi equivalenti, procedono alla individuazione dei guasti eseguendo per la loro riparazione interventi di elevata precisione e complessit‡ operando su apparecchiature o loro parti.
- Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, lavori di elevata precisione o di natura complessa vuoi per la costruzione su banco o su macchine operatrici non attrezzate, vuoi per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
- Lavoratori che, con adeguata conoscenza dei materiali, collaudano e ripartiscono, in funzione delle loro caratteristiche, compensati o pannelli truciolati o fibrolegnosi o tranciati.
- Lavoratori che conducono abitualmente autocarri per la cui conduzione sia prevista la patente di guida di tipo C e che sono in grado di effettuare la ordinaria manutenzione degli autocarri stessi.
- Lavoratori che, avendo una perfetta conoscenza della qualit‡ della materia prima, eseguono con perizia la quadrettatura e la classifica dei quadretti, nonchÈ la classificazione dei vari tipi di xxxxxxxxxx.
- Lavoratori che, con adeguata conoscenza della materia prima, eseguono il taglio e la selezione del sughero in plancia, sia grezzo che bollito, ai fini della ottimale lavorazione successiva.
- Lavoratori che, sulla base di indicazioni di manuali o schemi, procedono allíindividuazione di guasti eseguendo interventi di precisione, aggiustaggio, riparazione e manutenzione di macchine e/o impianti, curandone la messa a punto, oppure che, basandosi su manuali, disegni o schemi, provvedono alla installazione ed alla messa in servizio di macchine o impianti elettrici.
- Lavoratori che, senza guida altrui, pongono in opera completa infissi, avvolgibili o parquets, eseguendo ove occorra, i necessari adattamenti.
- Lavoratori che conoscono e scelgono il legname per líuso pi˘ conveniente (gatterista, brentista, ecc.) preparando seghe, lame, ecc..
- Lavoratori che, sulla base del disegno, tracciano e preparano il lavoro per gli altri lavoratori.
- Lavoratori che conducono generatori a vapore.
- Lavoratori che conducono automezzi e sono in grado di effettuare riparazioni meccaniche non elementari.
- Lavoratori che eseguono qualsiasi intervento per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine e/o impianti, curandone la messa a punto, oppure per líinstallazione e la messa in servizio di macchine o impianti elettrici.
II CATEGORIA
Declaratorie - appartengono a questa categoria:
- I lavoratori con mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenze professionali.
- I lavoratori che, in possesso di normali e specifiche capacit‡ tecnico pratiche acquisite con adeguato tirocinio o preparazione conseguita in scuole professionali o mediante istruzione equivalente, sanno
eseguire con perizia il lavoro ad essi affidato. Profili
- Lavoratori addetti a mansioni semplici in uffici amministrativi, commerciali e tecnici.
- Lavoratori che operano su macchine e che, avendo la normale conoscenza del mezzo e dei materiali, eseguono lavori su materiali gi‡ preparati, e, dove occorra, cambiano líattrezzo gi‡ approntato.
- Lavoratori addetti al montaggio dei mobili le cui parti richiedono aggiustamenti o adattamenti.
- Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono lavori di costruzione o di montaggio di attrezzature di macchinari, di impianti o loro parti, o eseguono attivit‡ ausiliarie
nellíattrezzamento di macchinari.
- Lavoratori che conducono e preparano la macchina con attrezzi gi‡ pronti.
- Lavoratori che conducono carrelli elevatori con guida a bordo o carro ponti o gru o semoventi.
- Lavoratori che conducono automezzi.
- Lavoratori che eseguono interventi non complessi di aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine e/o impianti.
- Lavoratori che conducono o preparano la macchina con attrezzi gi‡ pronti: fustellatore, tirabandista, addetto alle sfogliatrici, addetto alle squadratrici, addetto alle levigatrici/calibratrici.
- Lavoratori che, avendo adeguata conoscenza della materia prima, eseguono lavori di selezione e classificazione su nastri di prodotti semilavorati e finiti.
I CATEGORIA
Declaratoria - appartengono a questa categoria:
- I lavoratori che svolgono mansioni a mano o a macchina per le quali sono richieste una generica capacit‡ ed una generica preparazione pratica. Profili
- Lavoratori addetti allíesecuzione di lavori semplici su macchine gi‡ attrezzate o che lavorano in ausilio a lavoratori delle categorie superiori.
- Lavoratori addetti al montaggio delle componenti nella lavorazione di serie o a catena, nonchÈ allíassemblaggio di prodotti di arredamento o parti di essi con pezzi finiti che non richiedono aggiustamenti o adattamenti.
- Lavoratori addetti allíassemblaggio dei prodotti di sughero naturale o agglomerato o che eseguono lavori di controllo su nastro di prodotti precedentemente classificati.
- Lavoratori addetti agli impianti di macinazione e agglomerazione che eseguono semplici operazioni di avviamento e controllo di macchine, nonchÈ di carico e scarico di materiali.
- Lavoratori addetti a semplici operazioni manuali di conteggio e confezionamento.
- Lavoratori addetti a semplici operazioni di carico e scarico di impianti automatici di lavaggio dei vari prodotti del sughero.
Art. 17 (ex 6) Cumulo di mansioni
Ai lavoratori ai quali vengono affidate, con carattere di continuit‡, mansioni pertinenti a diverse categorie, sar‡ attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechÈ questíultima abbia carattere di prevalenza.
Art. 18 (ex 7) Orario di lavoro
La durata dellíorario normale di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali, come previsto dallíart. 3 comma 1 D.Lgs.66/03.
Ai soli effetti del trattamento economico del lavoro straordinario le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario -saranno computate ai fini del raggiungimento dellíorario contrattuale.
Líorario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo di norma al sabato e possibilit‡ di scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore nellíarco della settimana. Tale scorrimento -fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su pi˘ turni - verr‡ concordato in sede aziendale.
Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su pi˘ turni, le 40 ore settimanali dellíorario contrattuale dovranno comunque mediamente essere realizzate nellíarco di pi˘ settimane
attraverso una opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verr‡ portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione.
Per il personale la cui prestazione Ë direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, puÚ essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente art., la distribuzione
dellíorario determinata per tali operai.
Líinizio e la cessazione del lavoro, cosÏ come líentrata e líuscita dallíazienda dei lavoratori sono disciplinati con apposite norme stabilite dallíazienda. Resta fermo che allíinizio dellíorario di lavoro stabilito il lavoratore dovr‡ trovarsi al proprio posto per iniziare il lavoro.
Líintroduzione di nuovi regimi di orario di lavoro settimanale e/o plurisettimanale sar‡ oggetto di preventivo esame congiunto in sede aziendale con le RSU cosÏ come specificato al successivo art. 19.
Per quanto non espressamente normato dal presente ccnl in materia di orario di lavoro, le parti rimandano agli articoli legislativi vigenti.
Art. 19 (ex 7/BIS) Orario normale di lavoro in regime di flessibilit‡
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o pi˘ periodi dellíanno o dellíesercizio produttivo, possono avere esigenze connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalit‡ della
domanda.
Le parti convengono che líorario di lavoro in regime di flessibilit‡ debba essere utilizzato al meglio e prioritariamente rispetto agli altri istituti che regolano la prestazione lavorativa, tenuto conto delle
necessit‡ produttive ed organizzative delle aziende.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilit‡, per tutta líunit‡ produttiva o per singoli reparti consistenti nel prolungamento o nella riduzione del regime normale dellíorario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore/minore intensit‡ produttiva fino ad un massimo di 80 ore per anno solare (o per esercizio), ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio o recuperi di prestazione nei periodi di minore/maggiore intensit‡ produttiva.
Qualora vengano attivati programmi di flessibilit‡, il ricorso al lavoro straordinario, per gli stessi soggetti, sar‡ possibile solo una volta raggiunto il tetto massimo di orario in regime di flessibilit‡.
In tal caso líorario normale di lavoro sar‡ articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori allíorario contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori allíorario contrattuale. Al fine dellíattivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilit‡ le aziende daranno alle R.S.U. comunicazione preventiva, nel corso di un apposito incontro, delle esigenze di effettuazione della flessibilit‡ sia a salire che a scendere rispetto al normale orario. In tale incontro verr‡ inoltre definito congiuntamente il programma e le modalit‡ con cui si prevede di effettuare i riposi compensativi o i recuperi di prestazione tenuto conto delle esigenze tecnico/produttive delle aziende.
Líeffettuazione di regimi di orario flessibile non comporter‡ variazioni al trattamento retributivo mensilizzato, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilit‡, siano superate le 45 ore. In tal caso, per le ore di lavoro prestato oltre le 40 settimanali sar‡ corrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennit‡ di contingenza erogata nel mese in cui dette ore vengono prestate.
I lavoratori non potranno rifiutare i programmi di flessibilit‡ come sopra definiti, se non per giustificati e comprovati motivi di impedimento.
Considerata líimportanza per le aziende di poter gestire nel modo pi˘ flessibile líorganizzazione e gli orari di lavoro per corrispondere a precise esigenze produttive e di mercato, le parti convengono sullíopportunit‡ di demandare, a intese a livello aziendale con líeventuale partecipazione delle organizzazioni territoriali, la sperimentazione di orari di lavoro in regime di flessibilit‡ oltre le 80 ore sopra previste, nel limite della legislazione vigente.
Art. 20 (ex 7/TER) Riduzione dellíorario di lavoro
Fermo restando líinsieme della normativa sullíorario e le sue articolazioni e sullo straordinario, líorario di lavoro su base annua Ë ridotto di 56 ore complessive.
A decorrere dallí1/1/1994 verranno attribuite ulteriori 8 ore di riduzione in ragione díanno.
Tali riduzioni saranno usufruite di norma attraverso il godimento di gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti.
Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto, con le R.S.U., diverse modalit‡ di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
A far data dal 1990, il compenso pari ad 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la ex festivit‡ nazionale del 4 novembre, anzichÈ essere corrisposto nel periodo paga di
novembre, sar‡ corrisposto, e quindi assorbito e ricompreso, nella retribuzione relativa al godimento di una quota di 8 ore di riduzione díorario.
- Note a verbale -
Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, eventuali trattamenti concordati aziendalmente o localmente. Le riduzioni di orario di lavoro sopra previste saranno assorbite fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari.
Per le lavorazioni a ciclo continuo, intese per tali quelle svolgentesi in pi˘ turni avvicendati sullíintero arco settimanale di sette giorni, si fa riferimento alla Legge 22/2/1934, n. 370 e sue successive modifiche e/o integrazioni (in particolare per le aziende produttrici di pannelli truciolati al D.M. 2/7/1973 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 31/8/1973).
- Dichiarazione comune -
Le parti stipulanti, tenuto conto della evoluzione del mercato e considerato líobiettivo della politica economica del Paese di consolidare ed espandere líoccupazione e perseguire il riequilibrio tra nord e sud, pur persistendo nelle diverse posizioni di principio sulla riduzione dellíorario di lavoro e sulle sue conseguenze, si danno atto di essere addivenute ad uníintesa per la riduzione dellíorario di lavoro nel presupposto che essa determini pi˘ elevati livelli di produttivit‡ globale e di efficienza del processo produttivo attraverso líeffettiva utilizzazione delle prestazioni di lavoro previste dal contratto.
Le parti medesime concordano che, per perseguire gli obiettivi della politica economica del Paese al fine di consolidare líoccupazione, Ë necessario esprimere un impegno delle parti sociali teso a
migliorare il rapporto tra orario di lavoro offerto e orario lavorato.
Art. 21 (ex 7/QUATER) Festivit‡ abolite
In sostituzione delle festivit‡ infrasettimanali abolite dalla Legge n. 54/1977 e successive modifiche sono concessi a tutti i lavoratori quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito.
Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dellíattivit‡ produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze
tecnico produttive ed organizzative delle aziende.
Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con le R.S.U., diverse modalit‡ di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dellíanno di calendario, al lavoratore verr‡ corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al primo comma del presente punto per ogni mese
intero di anzianit‡. La frazione di mese superiore a 15 giorni sar‡ considerata a questo effetto come mese intero.
I permessi non usufruiti entro líanno di maturazione confluiranno nella banca ore.
Per quanto riguarda la festivit‡ la cui celebrazione Ë spostata alla domenica (4 novembre) il lavoratore beneficer‡ del trattamento previsto per le festivit‡ che coincidono con la domenica, tenendo
presente quanto segue.
A far data dal 1990, il compenso pari ad 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la ex festivit‡ nazionale del 4 novembre, anzichÈ essere corrisposto nel periodo di paga di
novembre, sar‡ corrisposto, e quindi assorbito e ricompreso, nella retribuzione relativa al godimento della riduzione di orario di cui al relativo capitolo.
Art. 22 (ex 8) Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente art. sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, líorario normale contrattuale di lavoro Ë fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che líalloggio stesso sia di pertinenza dellíazienda, per i quali líorario massimo di lavoro Ë di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, fermo restando il limite massimo previsto dallíart. 4 comma 2 D.Lgs. 66/03.
Le ore di lavoro prestate oltre gli orari settimanali su indicati sono retribuite con una maggiorazione come da tabella vigente sulla retribuzione base (minimo tabellare pi˘ contingenza).
Per ottenere la retribuzione minima mensile per il lavoratore che effettui pi˘ di 40 ore settimanali, si procede come segue:
la retribuzione base (minimo tabellare prevista per la corrispondente categoria di operai di produzione, si divide per 174 e il quoziente ottenuto si moltiplica per líorario settimanale medio concordato, moltiplicato per 4,35).
- Chiarimento a verbale -
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuit‡.
In caso di controversia sullíapplicazione del presente art., in relazione alle situazioni aziendali, si fa rinvio al disposto dellíart. 33 (reclami e controversie) della presente parte seconda del CCNL.
- Chiarimento a verbale -
Il comma 5 dellíart. 27 lavoro straordinario non si applica ai lavoratori discontinui
- Chiarimento a verbale -
Nel caso in cui venga varata una disciplina specifica in merito aiî lavori discontinui o di semplice attesa o custodiaî , le parti si incontreranno entro tre mesi dallíentrata in vigore della nuova disciplina per effettuare le opportune armonizzazioni contrattuali.
Art. 23 (ex 9) Festivit‡ nazionali e giorni festivi
Sono considerati giorni festivi, salvo eventuali modifiche di legge:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le festivit‡ nazionali del 25 aprile, dellí1 maggio e del 2 giugno;
c) Capodanno (1 gennaio), Epifania (6 gennaio), Assunzione (15 agosto), Ognissanti (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), giorno successivo al Natale (26 dicembre), LunedÏ di Pasqua (mobile);
d) la ricorrenza del Santo Patrono (per le unit‡ produttive ubicate nel comune di Roma il 29 giugno, SS. Xxxxxx e Xxxxx, in relazione a quanto previsto dal D.P.R. 28/12/1985, n. 729) della localit‡ dove ha
sede lo stabilimento (o altro giorno sostitutivo da concordare fra le Organizzazioni territoriali competenti, nel caso di coincidenza del Santo Patrono con la domenica o altro giorno festivo).
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi, anche se infrasettimanali, saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria, aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora una delle festivit‡ elencate ai punti b), c) e d) del primo comma cada di domenica, ai lavoratori Ë dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, líimporto di una quota giornaliera pari a 1/26 della normale retribuzione mensile.
Tale trattamento Ë dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivit‡, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo
compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non Ë dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivit‡ col giorno di riposo compensativo.
Art. 24 (ex 10) Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge. Esso avr‡ la durata minima prevista dallíart. 9 comma 1 della Legge 66/03.
In caso di oggettive comprovate esigenze aziendali, la Direzione esaminer‡ con le RSU le modalit‡ con le quali líeventuale minore durata del riposo verr‡ recuperata in occasione di uno dei successivi
tre riposi settimanali, ai sensi dellíart. 17 comma 4 D.Lgs. 66/03.
Xxxxxxxxx, quando avesse comprovata necessit‡ di spostare provvisoriamente il giorno di riposo compensativo stabilito per un lavoratore dovr‡ di norma dare un preavviso di 24 ore.
Resta inteso che il riposo tra un turno e líaltro di lavoro non puÚ essere inferiore a quanto previsto dal D.Lgs.66/03, art. 7 (riposo fra un turno e líaltro).
In caso di mancato preavviso, il lavoratore avr‡ diritto alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo restando il diritto al godimento del riposo relativo alla
stessa settimanaî.
Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento il giorno di riposo compensativo venga a coincidere, per particolari esigenze tecniche, con una festivit‡ infrasettimanale o nazionale, il lavoratore
interessato avr‡ diritto al trattamento stabilito dallíart. 23 della parte comune del presente CCNL per dette festivit‡.
Art. 25 (ex 11) Banca ore
» istituita una Banca Ore Individuale operante dallí1/1/2000. - Le ore a fronte delle ex festivit‡, non godute; - i permessi eventualmente non fruiti entro líanno di maturazione riferiti alle
riduzioni di orario previste dal CCNL; - eventuali ore di prestazioni straordinarie (riposo compensativo) fermo restando il pagamento della percentuale di maggiorazione di competenza, prevista per le ore straordinarie nel caso in cui il lavoratore, non intenda percepire la relativa retribuzione.
I permessi confluiti nella Banca Ore Individuale saranno fruiti, a gruppi di 4 ore o 8 ore, da parte del lavoratore, previo preavviso di tre giorni lavorativi. Líazienda, provveder‡ ad accordare la richiesta per
un massimo del 5% compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dellíazienda.
Al 31/12 di ogni anno, il lavoratore potr‡ richiedere il pagamento delle ore accantonate o parte di esse. Le ore non retribuite resteranno accantonate sul conto individuale e segnalate sul cedolino paga a
far data dal mese di gennaio del nuovo anno solare.
Al 31 dicembre del suddetto nuovo anno solare, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, verranno retribuite con la retribuzione in atto in quel momento.
In caso di ricorso a procedimenti di CIG o di CIGS, líazienda, per i soli lavoratori interessati dal provvedimento, far‡ fruire collettivamente le ore accantonate, previa adeguata informazione sulle normative
vigenti a tale titolo.
Art. 26 (ex 12) Lavoro a turni
Le RSU verranno preventivamente informate dellíistituzione di turni di lavoro.
I lavoratori non possono rifiutarsi allíistituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nel caso di lavorazioni a ciclo continuo la distribuzione dellíorario di lavoro e dei relativi riposi costituiranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e R.S.U.. I turni saranno stabiliti con il criterio dellíavvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dellíazienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino líorario continuo di 8 ore giornaliere Ë concesso un riposo retribuito di mezzíora per consumare il pasto.
Líorario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due comma precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sar‡ peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore allíorario contrattuale di cui allíart. 18 della parte comune del presente CCNL.
Nellíimpossibilit‡ tecnica di fruire del riposo di cui al comma 5, previa informativa alle parti, ai predetti lavoratori verr‡ corrisposto un compenso sostitutivo per le ore di mancato riposo pari alla quota oraria della retribuzione base (minimi tabellari, contingenza ed eventuale terzo elemento) maggiorata del 7% fermo restando il diritto alla fruizione di 10 minuti di pausa ai sensi del D.Lgs. 66/2003. La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezzíora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del secondo comma dellíart. 20 della Legge 17/10/1967, n. 977.
Ai lavoratori che operano in turni avvicendati sar‡ riconosciuta una maggiorazione che deve intendersi comprensiva della incidenza sugli istituti indiretti, differiti, non cumulabile pari al:
- 30% per le ore di effettiva prestazione notturna;
- 40% per le ore di effettiva prestazione festiva.
Sono fatti salvi diversi trattamenti aziendali in atto equivalenti o pi˘ favorevoli.
- Dichiarazione a verbale -
Nellíipotesi in cui il lavoratore non possa usufruire integralmente del riposo minimo giornaliero e/o del riposo minimo settimanale disciplinati dagli art. 7 e 9 del D.Lgs. 66/2003, in attuazione delle norme di rinvio previste dalla disposizione legislativa, con accordo sottoscritto tra la Direzione Aziendale e le Rsu o con le parti territoriali stipulanti il presente CCNL, possono concordare le casistiche nelle quali si puÚ derogare alle richiamate previsioni degli artt. 7 e 9 del Decreto Legislativo a condizione che ai lavoratori interessati siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo. In ogni caso xx xxxxxx X consentita, previo recupero del riposo, su richiesta del lavoratore per esigenze personali compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dellíazienda.
- Nota a verbale -
Ai fini del calcolo delle maggiorazioni di cui ai commi 7 e 9 si precisa che, con riferimento alla retribuzione base (minimi tabellari, contingenza ed eventuale terzo elemento), si proceder‡ alla determinazione della quota oraria dividendo la stessa per il coefficiente orario di cui agli artt. 65 e 96, ultimo comma, e calcolando, su tale importo, la maggiorazione che verr‡ applicata per le ore di riposo non fruito e/o per le ore prestate in regime di turni.
Art. 27 (ex 13) Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui al primo comma dellíart. 18 (orario di lavoro). Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Líazienda potr‡ fare ricorso al lavoro straordinario nei casi urgenti, indifferibili od occasionali ed in quelli previsti come deroga ed eccezioni dalla legge e relativo regolamento (ad es. manutenzione degli
impianti).
Rientra, ad esempio, in tali ipotesi la necessit‡ di far fronte a:
- esigenze particolari di mercato, legate ad ordini con vincolanti termini di consegna;
- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze;
- esigenze particolari connesse alla preparazione ed allestimento di fiere, mostre, esposizioni, campionari, campagne promozionali, ecc..
Il ricorso al lavoro straordinario oltre il limite delle 250 ore previste dal D.Lgs. 66/03, in assenza di un accordo in sede aziendale, potr‡ avvenire previo esaurimento delle 80 ore di flessibilit‡ e sulla base
di specifici programmi presentati dallíazienda.
Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il ricorso al lavoro straordinario sar‡ concordato preventivamente tra la Direzione e la RSU.
Su richiesta delle R.S.U. líazienda fornir‡ chiarimenti ed indicazioni sul lavoro straordinario effettuato.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6. Il lavoratore notturno non puÚ superare le 8 ore giornaliere medie nellíarco settimanale, ai sensi dellíart. 13 comma 1 D.Lgs. 66/03. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nei giorni festivi.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Intermedi Impiegati
Operai %
% %
1) lavoro straordinario diurno (feriale)
2) lavoro festivo anche a turni avvicendati (compiuto nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo delle stesse e nei giorni festivi)
3) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) non compreso in turni avvicendati
4) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) effettuato in turni avvicendati
5) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore o il maggior orario di cui allíart. 7, parte comune, del presente CCNL)
6) lavoro straordinario notturno
7) lavoro straordinario festivo notturno
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le maggiorazioni percentuali, di seguito indicate, da calcolarsi sulla retribuzione base (minimo tabellare, pi˘ líindennit‡ di contingenza, pi˘ eventuale terzo elemento). Per i cottimisti le predette percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno calcolate sul minimo tabellare maggiorate della percentuale contrattuale di cottimo di cui allíart. 69 della parte terza, regolamentazione per gli operai e sulla indennit‡ di contingenza e sullíeventuale terzo elemento.
28 | 28 | 28 |
40 | 40 | 50 |
35 | 30 | 30 |
30 | 30 | 30 |
50 | 50 | 60 |
50 | 50 | 50 |
60 | 70 | 70 |
La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 66/03 art. 4 commi 2, 3 e 4 e in considerazione delle peculiarit‡ del settore, caratterizzato da un andamento ciclico della domanda, da produzione con necessit‡ di soddisfacimento in tempo reale del mercato di cui Ë diventata imprevedibile la tendenza, a partire dal 1/1/04 il periodo di riferimento della durata media settimanale di 48 ore Ë fissato in mesi 8 per il 2004 e sulla base dellíanno solare dallí1/1/2005, anche ai fini delle comunicazioni di cui al comma 5 del citato art. 4 D.Lgs. 66/03. Il rispetto di tale limite avverr‡ anche mediante la fruizione di permessi per ROL ed ex festivit‡.
Art. 28 (ex 13/BIS) Riduzione orario di lavoro
Per i lavoratori che prestano la loro opera in tre turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione dellíorario di lavoro annuo gi‡ prevista dal CCNL 13/12/94 - 30/1/95, saranno riconosciute le seguenti misure,
computabili e godibili secondo le modalit‡ dellíart. 18 del CCNL:
- 4 ore dallí1/1/2001
- 4 ore dallí1/1/2002
Tali ulteriori riduzioni di orario, se non fruite entro líanno con le modalit‡ di cui al menzionato art., confluiscono nella Banca Ore Individuali alle condizioni previste dallíart. 25 (Banca Ore). Le riduzioni di cui sopra saranno assorbite da analoghi trattamenti aziendali in atto.
Art. 29 (ex 14) Lavoro a tempo parziale
Le parti convengono che i rapporti di lavoro a tempo parziale, disciplinati dal D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni, da ultimo Legge n. 247/2000, dovranno corrispondere ed essere funzionali ad esigenze di flessibilit‡ della forza lavoro, essere compatibili con líorganizzazione del lavoro e del processo produttivo e diretti, nel contempo, a cogliere esigenze individuali dei lavoratori e delle lavoratrici; in relazione a ciÚ le parti esprimono il proprio intendimento a valorizzare tale istituto.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dallíart. 18 del presente CCNL. Líorario di lavoro a tempo parziale potr‡ avere le seguenti articolazioni:
- di tipo orizzontale, vale a dire con prestazione lavorativa in tutti i giorni normalmente lavorativi della settimana e con una riduzione del numero delle ore lavorate giornalmente;
- di tipo verticale, vale a dire con prestazione lavorativa solo in alcuni giorni della settimana o in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dellíanno, con o senza riduzione dellíorario giornaliero;
- di tipo misto, vale a dire di tipo orizzontale e verticale.
Il rapporto a tempo parziale sar‡ disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontariet‡ di entrambe le parti;
b) possibilit‡ di reversibilit‡ della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando compatibile in riferimento alle mansioni svolte o da svolgersi;
c) applicabilit‡ delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso, secondo principi di proporzionalit‡;
d) il part-time reversibile potr‡ essere concesso:
- alla lavoratrice madre, fino ai tre anni del bambino;
- per entrambi i genitori, per un massimo di due anni, nei casi di cura di cui al primo comma dellíart. 2 del D.M. 278/2000.
- CosÏ come previsto al comma 7 dellíart. 3 del D.Lgs. 61/2000, come da ultimo modificato dalla legge n. 247/2007, previo accordo scritto, allíatto della stipula del contratto a tempo parziale o anche successivamente, potranno essere stabilite clausole flessibili, nei limiti dellíorario massimo di 36 ore settimanali, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, o anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
- Qualora líazienda intenda avvalersi di tali clausole contrattuali, il lavoratore a tempo parziale allíatto della sottoscrizione di clausole flessibili o elastiche, potr‡ essere assistito, su propria richiesta, dalle
RSU o, in assenza di esse, dalle XX.XX. firmatarie il CCNL.
Líimpresa, in relazione ad obiettive esigenze temporanee di carattere tecnico-produttivo, organizzative, di mercato o derivanti da adempimenti amministrativi e per la relativa durata delle medesime , potr‡, nei confronti dei lavoratori con i quali siano state concordate clausole flessibili o elastiche, con un preavviso di 10 giorni di calendario, modificare líarticolazione del rapporto rispetto a quella inizialmente concordata.
Le eventuali ore di prestazione derivanti dalla suddetta modifica saranno retribuite con una quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata del 20%, omnicomprensiva dei riflessi sullíinsieme degli istituti indiretti e differiti.
Il lavoratore potr‡ in alternativa richiedere, in sostituzione della remunerazione sopra prevista, per le ore di eventuale prestazione aggiuntiva , il corrispondente accredito delle ore lavorate in pi˘ in banca
ore con la corresponsione, nel relativo periodo di prestazione, della sola maggiorazione prevista.
Líinstaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale avverr‡ con atto scritto, nel quale saranno precisati líorario di lavoro e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno; il periodo di prova, per le nuove assunzioni, potr‡ essere prolungato in proporzione alla minore durata dellíorario di lavoro concordata.
Il lavoratore o la lavoratrice, che intenda trasformare il proprio rapporto di lavoro da orario pieno a orario ridotto (tempo parziale), ne potr‡ fare richiesta, anche per il tramite della RSU, alla direzione
aziendale la quale ne fornir‡ risposta entro i 30 giorni successivi.
Ai lavoratori in forza con rapporto a tempo parziale che ne facciano richiesta, sar‡ data priorit‡ rispetto ai nuovi rapporti che si costituiscono a tempo pieno per lo svolgimento delle stesse mansioni. In attuazione a quanto disposto dal comma 2 dellíart. 3 del D.Lgs. 25/2/2000 n. 61 e successive modificazioni, le casistiche che possono dare luogo a richieste di prestazioni supplementari rispetto a quelle contrattualmente concordate sono le seguenti: - realizzazione di campionari per fiere o altre manifestazioni promozionali;
- realizzazioni delle commesse alle quali sono legate le prospettive occupazionali e di sviluppo delle imprese;
- adempimenti amministrativi e di legge legati a scadenze.
Le ore di prestazione supplementare effettuabili non possono far superare al lavoratore le 8 ore di prestazione giornaliera e le 40 ore di prestazione settimanale.
Le ore di prestazione supplementare rispetto allíorario di lavoro concordato contrattualmente saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata del 20% per comprendervi i riflessi sullíinsieme degli istituti indiretti e differiti. Il lavoratore potr‡ richiedere lí accredito delle ore lavorate in pi˘ in banca ore con la corresponsione, nel relativo periodo di prestazione, della sola maggiorazione prevista.
Saranno dispensati dalle prestazioni di lavoro supplementare i lavoratori e le lavoratrici che per comprovati motivi di impedimento, di natura familiare o lavorativa ne facciano espressa e motivata richiesta scritta.
Art. 30 (ex 15) Contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione
Líassunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Per entrambe le tipologie di contratto esclusivamente riferite alle seguenti ipotesi specifiche:
a) sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
b) eccezionali lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti allíacquisizione del normale portafoglio ordini;
c) produttive non eseguibili con le figure professionali normalmente esistenti in azienda, il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine e con contratto di somministrazione, nelle fattispecie sopra indicate Ë pari al 20%, calcolato su base semestrale, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nellíunit‡ produttiva.
I lavoratori occupati con ciascuna delle tipologie contrattuali sopra indicate non potranno comunque superare il 15%, calcolato su base semestrale, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nellíunit‡ produttiva.
Le frazioni sono arrotondabili allíunit‡ superiore.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10 resta ferma la possibilit‡ di utilizzare fino a 10 contratti di cui alle precedenti lettere, purchÈ non risulti superato il totale dei contratti di
lavoro a tempo indeterminato in atto nellíimpresa.
Ove se ne ravvisi la necessit‡, con accordo aziendale, le percentuali di lavoratori assunti con le due tipologie di contratto possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati allíesperienza lavorativa ed alla tipologia di attivit‡ e ai rischi elettivi ambientali.
Categorie
Settimane
Operai
Intermedi
Impiegati
Inoltre gli stessi lavoratori potranno avere accesso a progetti formativi di cui allíart. 46 del presente contratto. II periodo di prova per i lavoratori a tempo determinato Ë cosÏ stabilito:
AE 1 | 3 |
AE 2, AE 3, AS 1, AS 2, AS 3 | 5 |
AC 1, AC 2 | 5 |
AE 2, AE 3, AE4, AS 2, AS 4, AC 3, AC 4 | 8 |
AC 5, AD 1, AD 2, AD 3 | 15 |
Il periodo di prova non potr‡ essere reiterato da parte della stessa azienda in caso di nuova assunzione, sia con contratto a termine che con contratto a tempo indeterminato entro 24 mesi per le
medesime funzioni.
Il periodo di comporto ed il trattamento economico a carico dellíazienda in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro, e salvo anticipata scadenza del termine apposto al contratto, sono complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni e con un massimo corrispondente a quello previsto per i lavoratori a tempo indeterminato; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a pi˘ eventi.
Il trattamento economico di malattia a carico dellíazienda cessa alla scadenza del periodo di comporto.
Líobbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro.
In relazione alla peculiarit‡ del settore legno arredamento ed in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dallíart. 5 del D.Lgs. 368/2001 (cosÏ come modificato dalla Legge 247/2007), oltre alle attivit‡ stagionali
previste dal DPR, le attivit‡ alle quali non si applica il limite temporale di 36 mesi, di cui al comma 4-bis dellíart. 5 del D.Lgs. 368/2001, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4-ter del medesimo articolo, sono le seguenti:
a) attivit‡ connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere;
b) allestimento di stands fieristici, show-room;
c) attivit‡ connesse a corners ed esposizioni;
In attuazione di quanto disposto dallíavviso comune del 10/4/2008 in materia di contratti a termine e ai sensi di quanto previsto dallíart. 5 del D.Lgs. 368/2001 (cosÏ come modificato dalla Legge 247/2007), la deroga assistita relativa al successivo contratto a termine dopo i primi 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, potr‡ avere uníulteriore durata di mesi 8.
La stipula di tale ulteriore successivo contratto a termine avverr‡ presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con líassistenza di un rappresentante sindacale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
Líazienda fornir‡ ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si
rendessero disponibili nellíambito dellíunit‡ produttiva di appartenenza.
Nella vigenza di quanto disposto art. 5, comma 4bis, X.Xxx. 368/2001î (come modificato dallíart. 1, comma 39, della legge 247/07), le parti concordano che qualora per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e líaltro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Sono fatte salve le deroghe concordate in questo stesso articolo.
Art. 31 contratto di inserimento
La disciplina del contratto di inserimento di seguito regolamentata, si applica alle sole aziende aderenti al sistema Confindustria.
Il contratto di inserimento Ë un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto
lavorativo, líinserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dellíart. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per ìdisoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anniî, in base a quanto stabilito allíart. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dallíart. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato uníattivit‡ di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da pi˘ di dodici mesi.
Il contratto di inserimento verr‡ stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
Nel contratto dovranno essere indicati:
- la durata che dovr‡ essere da un minimo di 9 (nove) mesi ad un massimo di 18 (mesi) con líeccezione dei soggetti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potr‡ prevedere una durata massima di 36 (trentasei) mesi.
- líeventuale periodo di prova, determinato ai sensi degli art. 64 Parte terza - regolamentazione per gli operai - art. 84 parte quarta - regolamentazione per gli intermedi - art. 101 Parte quinta - regolamentazione per gli impiegati e quadri - del vigente ccnl, con riferimento alla categoria di inquadramento alla fine del percorso di inserimento;
- líorario di lavoro, sar‡ determinato in base al presente ccnl, sia in caso di contratto a tempo pieno che in caso di contratto a tempo parziale;
Líazienda provveder‡ affinchÈ ogni lavoratore riceva una formazione teorica di 16 ore e che sia sufficiente ed adeguata prioritariamente sulle nozioni di prevenzione antinfortunistica con riferimento al
proprio posto di lavoro e alla propria mansione ed ai rischi elettivi ambientali.
Ai lavoratori con contratto di inserimento, verr‡ applicato il trattamento di malattia e/o infortunio non sul lavoro cosÏ come di seguito regolamentato:
A) Conservazione del posto
I lavoratori con contratto di inserimento non in prova, avranno diritto alla conservazione del posto per un massimo di 80 (ottanta) giorni di calendario. Ove il lavoratore si ammali pi˘ volte nel corso della
durata del contratto, i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo degli 80 (ottanta) giorni.
Superato il termine massimo di conservazione del posto risultante dalla norma precedente, qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o dellíinfortunio non sul lavoro o dei suoi postumi, líazienda potr‡ risolvere il rapporto corrispondendo la liquidazione delle indennit‡ relative, come in caso di licenziamento.
Líazienda, in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, perdurando la stessa oltre gli ottanta giorni di calendario, potr‡ risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento.
II lavoratore che al termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sar‡ considerato assente ingiustificato.
B) Trattamento economico
Si applica per tutti i lavoratori con contratto di inserimento, líart. 76 Parte terza regolamentazione per gli operai ìTrattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoroî del vigente CCNL. I lavoratori verranno cosÏ inquadrati:
- lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AE 2: inquadramento alla categoria AE 1
- lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AE 3: inquadramento alla categoria AE 1
- lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AE 4 e AS 1: inquadramento alla categoria AE 2
- lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AC 1 e AS 2: inquadramento alla categoria AE 3
- lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AS 3: inquadramento alla categoria AE 4
- lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AC 3, AC 2, AS 4 inquadramento alla categoria AC 1 o AS 2
- lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AC 4: inquadramento alla categoria AS 3
- lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AC 5: inquadramento alla categoria AC 3
- lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AD 1:inquadramen-to alla categoria AC 4
- lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AD 2: inquadramento alla categoria AC 5
- lavoratori destinati per le mansioni svolte alla categoria AD 3: inquadramento alla categoria AD 1
PROGETTO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO
Allegato al contratto di inserimento del ai sensi dellíart. 54 D.Lgs. 10/9/2003 n. 276
Nominativo del lavoratore nato a il residente in cod. fiscale
Attuale condizione (barrare)
I_I soggetto di et‡ compresa tra i 18 e i 29 anni
I_I disoccupato di lunga durata da 29 a 32 anni
I_I lavoratore con pi˘ di 50 anni di et‡, privo di un posto di lavoro
I_I lavoratore che desidera riprendere uníattivit‡ lavorativa e che non ha lavorato per almeno 2 anni
I_I donna (senza vincoli di et‡) residente in area geografica con tasso di occupazione femminile inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile o che supera del 10% quello maschile
I_I persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico Azienda datrice di lavoro
Sede dellíinserimento (stabilimento/reparto/ufficio) Periodo di inserimento n. mesi dal al Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. Matricola n.
Obiettivi e modalit‡ dellíinserimento: (descrizione del progetto, evidenziando le attivit‡ e le operazioni svolte dal lavoratore, indicando líarea aziendale, líufficio o il reparto in cui lo stesso sar‡ impegnato -. Indicazione dellíeventuale formazione impartita, indicando le ore ad essa dedicate e le modalit‡ di svolgimento della stessa.)
Previsione di trasferta allíestero (barrare líopzione prescelta) I_I si
I_I no
(data)
firma per presa visione ed accettazione del lavoratore inserendo firma per líazienda
Art. 32 (ex 16) Ferie
Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, nella misura di 4 settimane. Il godimento continuativo del periodo feriale non puÚ superare le 3 settimane.
Nel caso di ferie frazionate, cinque giornate vengono considerate equivalenti ad una settimana.
Líepoca delle ferie sar‡ stabilita secondo le esigenze del lavoro, contemporaneamente per líintero stabilimento, per reparti e/o uffici, per scaglioni o individualmente, previa consultazione tra la Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale aziendale.
Per i lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprender‡ anche líutile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente.
I giorni festivi di cui ai punti b), c), d), dellíart. 9 parte comune, del presente CCNL, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie per cui si far‡ luogo al
corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento puÚ essere sostituito dalla relativa indennit‡ per mancate ferie.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, líazienda Ë tenuta a praticargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla localit‡ ove trascorreva le ferie, il trattamento di
trasferta per la durata del viaggio.
II periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella localit‡ di riposo, non verr‡ computato nelle ferie.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo d‡ diritto al compenso sostitutivo delle ferie maturate. Al lavoratore che allíepoca delle ferie non ha maturato il diritto allíintero periodo di ferie per non avere ancora uníanzianit‡ di almeno un anno di servizio continuativo presso líazienda, spetter‡, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sar‡ considerata a questi effetti come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto nel corso dellíanno il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di anzianit‡ maturati successivamente allíepoca della maturazione del precedente periodo feriale oppure dal giorno dellíassunzione.
Il periodo di preavviso non puÚ essere considerato periodo di ferie.
Art. 33 Congedi
A) Permessi per eventi e cause particolari
Ai sensi e per gli effetti dellíart. 4, primo comma, della legge 8/3/2000 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento díattuazione di cui al D.M. 21/7/2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito allíanno in caso di decesso o di documentata grave infermit‡ del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Per fruire del permesso il lavoratore Ë tenuto a preavvertire rispetto allíinizio della propria prestazione, il datore di lavoro dellíevento che d‡ titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sar‡ utilizzato.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermit‡ dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dellíattivit‡ lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso dei soggetti sopra indicati, il lavoratore Ë tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione
sostitutiva.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dallíaccertamento dellíinsorgenza della grave infermit‡, documentata come indicato al 3Y comma, o della necessit‡ di
provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nel caso di grave infermit‡ dei soggetti indicati, documentata come al 3Y comma, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa allíutilizzo dei giorni di permesso, diverse modalit‡ di espletamento dellíattivit‡ lavorativa comportanti una riduzione dellíorario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
Líaccordo Ë stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalit‡ concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermit‡. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermit‡ il lavoratore Ë tenuto a riprendere líattivit‡ lavorativa secondo le modalit‡ ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto puÚ essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dellíanno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.
La riduzione dellíorario di lavoro conseguente alle diverse modalit‡ concordate deve avere inizio entro sette giorni dallíaccertamento dellíinsorgenza della grave infermit‡ o della necessit‡ di provvedere
agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente art. sono cumulabili con quelli previsti per líassistenza delle persone handicappate dallíart. 33 della legge 5/2/1992, n. 104, e successive modificazioni.
B) Congedi per gravi motivi familiari
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dallíart. 4, secondo xxxxx, della legge n. 53 del 2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento díattuazione di cui al D.M. 21/7/2000 n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui allíart. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonchÈ dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potr‡ essere superiore a due anni nellíarco dellíintera vita lavorativa.
Il lavoratore dovr‡ presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione
sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinit‡ o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore deve altresÏ assolvere agli obblighi di documentazione previsti dallíart. 3 del medesimo regolamento di attuazione.
Il datore di lavoro Ë tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare líesito al dipendente. Líeventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.
Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo puÚ essere in ogni caso negata per incompatibilit‡ con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi gi‡ concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonchÈ quando il rapporto Ë stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.
Il congedo di cui alla presente lettera B) puÚ essere altresÏ richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui allíart. 1 D.M. 21/7/2000 n. 278, per il quale il richiedente non abbia la possibilit‡ di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro Ë tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare líeventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonchÈ ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.
Durante il periodo di congedo di cui al presente art. il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione, nÈ alla decorrenza dellíanzianit‡ per nessun istituto e non puÚ svolgere alcun
tipo di attivit‡ lavorativa.
C) Congedi per la formazione
Ai sensi e per gli effetti dellíart. 5, legge 8/3/2000 2000, n. 53, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianit‡ di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nellíarco dellíintera vita lavorativa, al fine di completare la scuola dellíobbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attivit‡ formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Il lavoratore dovr‡ presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni,
specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
Líazienda valuter‡ la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo informer‡ líinteressato dei motivi che hanno determinato la decisione.
Ferma restando la compatibilit‡ dei congedi con lo svolgimento della normale attivit‡ produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dallíunit‡ produttiva a questo titolo non dovranno superare lí1% del totale della forza occupata, eccezion fatta per le unit‡ produttive fino a 149 dipendenti dove potr‡ comunque assentarsi n. 1 lavoratore; fermo restando quanto sopra, le Parti si danno atto che i valori frazionari risultanti dallíapplicazione della suddetta percentuale pari o superiori a 0,50 saranno arrotondati allíunit‡ superiore.
Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non Ë computabile nellíanzianit‡ di servizio e non Ë cumulabile con le ferie, con la
malattia e con altri congedi.
D) Le lavoratrici gestanti che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, hanno diritto a permessi retribuiti per líeffettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante líorario di lavoro. Analogo trattamento compete alle lavoratrici puerpere o in periodi di allattamento sino a 7 mesi dopo il parto.
Per la fruizione dei permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e líorario di effettuazione degli esami.
E) In occasione della nascita del figlio xxx‡ riconosciuto al padre 1 (uno) giorno di permesso retribuito; il lavoratore dovr‡ presentare idonea documentazione a riguardo entro i 5 (cinque) giorni lavorativi
successivi.
- Dichiarazione comune
Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali di cui alle lettere A), B), C), D) e E) del presente art. non si cumulano con diversi trattamenti gi‡ previsti allo stesso titolo a livello
aziendale, ferme restando, ove esistenti, condizioni di miglior favore.
Art. 34 Tutela della dignit‡ personale dei lavoratori
In attesa della normativa di riferimento, le Parti riconfermano che sul luogo di lavoro dovr‡ essere assicurato il rispetto della dignit‡ della persona in ogni suo aspetto, compreso quanto attiene alla sfera
sessuale e dovr‡ essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalit‡ e allíintegrit‡ psico-fisico del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche in riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Art. 35 (ex 17) Minimi retributivi
I minimi di retribuzione base sono riportati nelle tabelle allegate al presente Contratto, di cui fanno parte integrante.
I minimi di retribuzione base mensile verranno successivamente modificati e fissati nei valori e alle scadenze come alle allegate tabelle.
Al personale con qualifica di Quadro, allíatto del riconoscimento della qualifica sar‡ riconosciuta una indennit‡ di funzione dellíimporto di lire 50.000, con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dellíimporto predetto.
Art. 36 (ex 18) Tredicesima mensilit‡
Líazienda Ë tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilit‡ di importo ragguagliato alla normale retribuzione percepita dal lavoratore stesso.
Per gli operai lavoranti a cottimo la normale retribuzione dovr‡ tener conto dellíincidenza dellíutile di cottimo realizzato nel mese precedente.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dellíanno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dellíammontare della tredicesima mensilit‡ quanti sono i mesi di
servizio prestato presso líazienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
I periodi di assenza per malattia o infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto, nonchÈ i periodi di assenza per regolari permessi che non superino nel complesso il
periodo di un mese nellíanno, saranno utilmente computati ai fini della tredicesima mensilit‡.
Art. 37 (ex 19) Corresponsione della retribuzione
La retribuzione sar‡ corrisposta normalmente ad ogni fine mese con la specificazione degli elementi costitutivi tenendo presente che per retribuzione base síintende minimo tabellare pi˘ contingenza e
per normale retribuzione si intende la normale retribuzione globale di fatto.
In sede di accertamento della retribuzione imponibile ai sensi dellíart. 12 della Legge 30/4/1969, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni da parte degli Enti Previdenziali, líinterpretazione o applicazione delle clausole dei contratti o accordi collettivi di qualunque livello non puÚ essere difforme dalla volont‡ delle parti stipulanti, quale espressa in sede di contratto o di accordo stesso o di ricognizione avente carattere di interpretazione autentica per la definizione delle relative obbligazioni, modalit‡ o tempi di adempimento.
Nel caso in cui líazienda ne ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in pi˘ del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui
al comma precedente; in tal caso il lavoratore avr‡ facolt‡ di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione della indennit‡ di mancato preavviso.
In caso di contestazione sulla retribuzione e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione stessa, dovr‡ essere intanto corrisposta al lavoratore la parte di retribuzione non contestata, contro il rilascio,
da parte dellíinteressato, della quietanza per la somma ricevuta.
Con riferimento ad eventuali consuetudini aziendali, ai lavoratori che ne facciano richiesta verranno accordati acconti proporzionali.
Art. 38 (ex 20) Reclami sulla retribuzione
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta o documento equivalente, nonchÈ sulla qualit‡ della moneta dovr‡ essere fatto allíatto del pagamento; il lavoratore che non vi provveda perde
ogni diritto di reclamo per ciÚ che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Gli eventuali errori di calcolo dovranno essere contestati dal lavoratore entro e non oltre il terzo giorno da quello della corresponsione della retribuzione affinchÈ il competente ufficio dellíazienda possa provvedere al conguaglio delle eventuali differenze.
I reclami per gli eventuali errori concernenti gli elementi che compongono la retribuzione dovranno essere resi noti dal lavoratore alla Direzione dellíazienda al pi˘ presto possibile.
Art. 39 (ex 21) Premio di risultato
Secondo quanto stabilito dallíart. 2 ìDisposizioni generali del sistema contrattualeî del presente contratto che si intende integralmente richiamato in questo art., la contrattazione aziendale potr‡ svolgersi ai fini della determinazione di un premio di norma annuale che, tenendo conto della competitivit‡ aziendale, sar‡ collegato a parametri e obiettivi di produttivit‡, redditivit‡ e/o altri indicatori concordati tra le parti, rilevanti agli effetti del miglioramento dellíefficienza aziendale nonchÈ dei risultati di gestione, correlati allíandamento economico delle aziende.
Nella contrattazione aziendale, le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali cui sono iscritte o conferiscono mandato nei limiti dello stesso e le RSU dalle XX.XX. territoriali. Líerogazione del premio, essendo di natura variabile e non definibile a priori, deriver‡ dal conseguimento o meno degli obiettivi concordati e avverr‡ in funzione dei risultati raggiunti secondo criteri, modalit‡ e procedure di verifica definite dalle parti.
Le erogazioni dovranno consentire líapplicazione dello specifico trattamento contributivo previdenziale ove necessario attraverso líadeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge se sopravvenuta.
Per la natura del premio il suo importo, in virt˘ di quanto disposto dalla Legge 29/5/1982 n. 297 non concorre a determinare il TFR; inoltre Ë omnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge (lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a qualsiasi titolo, ferie, riduzione di orario, festivit‡, indennit‡ di preavviso, 13.a mensilit‡ ecc.) ai sensi dellíart. 3 della Legge 20/7/1996 n. 402.
Le parti, agli effetti della contrattazione aziendale e dei suoi obiettivi, valuteranno, in apposito incontro preventivo che costituir‡ momento di ulteriore articolazione del sistema di relazioni industriali, la
situazione dellíazienda, la redditivit‡, la competitivit‡ e le sue prospettive di sviluppo.
Dallíentrata in vigore del presente CCNL non trova pi˘ applicazione la disciplina di cui allíart. 21 del CCNL 20/3/1991. Gli importi in misura fissa aziendalmente corrisposti rimangono consolidati e congelati nelle cifre in essere alla stessa data e non saranno pi˘ oggetto di successiva contrattazione.
Eventuali premi variabili ovvero parti variabili dei premi stessi in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, manterranno invece le loro caratteristiche di variabilit‡ fino allíatto dellíistituzione del premio annuale di risultato. Le parti ne potranno concordare forme e modi diversi di corresponsione senza oneri per le aziende e senza svantaggi per i lavoratori in occasione del negoziato sul premio di risultato.
39.1 Contrattazione di secondo livello
Fermo restando la validit‡ delle intese e delle prassi in atto negli ambiti ove sia svolta la contrattazione di secondo livello le parti, in virt˘ dei principi stabiliti dal presente art., convengono sulla definizione di linee guida che possano incentivare una maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello a contenuto economico, per la costituzione di un premio di risultato collegato ad obiettivi condivisi e conseguiti nella realizzazione di programmi volti ad un miglioramento generale e complessivo per líincremento della competitivit‡ aziendale, dellíefficienza, della qualit‡, della redditivit‡ e, in generale, per lo sviluppo e la crescita economica dellíimpresa, in conseguenza dei quali si possano individuare margini idonei per una redistribuzione dei risultati acquisiti nelle sedi aziendali.
Premesse metodologiche
La scelta di adottare le linee guida della contrattazione di secondo livello Ë rimessa alla volont‡ delle parti e scopo della stessa Ë líerogazione di premi variabili per i lavoratori, collegati al raggiungimento degli obiettivi condivisi, cosÏ come pi˘ sopra specificato.
Líadozione delle linee guida non ha carattere di obbligatoriet‡ per le parti nÈ intende sostituirsi o surrogare il ruolo delle parti contraenti a livello aziendale.
Resta inteso che annualmente le parti in sede territoriale in occasione degli incontri previsti dallíart. 1 ìSistemi di relazioni industrialiî, procederanno al monitoraggio dellíattuazione della contrattazione di secondo livello verificandone lëestensione; a tal fine le Associazioni industriali forniranno i dati aggregati per quanto in loro possesso.
Le parti hanno individuato nellíallegato A del presente CCNL:
a) un insieme di ìindicatoriî rilevanti ai fini del miglioramento della competitivit‡ aziendale, che possano essere agevolmente utilizzati;
b) Alcune esemplificazioni di metodo di calcolo che potranno essere usate dalle parti.
Vigenza degli accordi di secondo livello
Gli accordi aziendali avranno durata triennale e le parti confermano líimpegno al rispetto della non sovrapponibilit‡ dei cicli negoziali.
39.2 Elemento di garanzia retributiva A valere dallí1/4/2010 verr‡ erogato un elemento di garanzia retributivo pari a Ä 8 lordi mensili per 12 mensilit‡.
Hanno diritto al suddetto elemento i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, in aggiunta a quanto spettante per il CCNL, , pari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso.
Gli importi suddetti sono considerati omnicomprensivi di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge diretti e indiretti in quanto le parti ne hanno tenuto conto in sede di quantificazione. Inoltre gli importi suddetti sono, ai sensi della legge 297/82 e ai sensi dellíart. 54 del presente CCNL, esclusi dagli elementi utili al calcolo del trattamento di fine rapporto.
Art. 40 (ex 22) Aumenti periodici di anzianit‡
Tutti i lavoratori hanno diritto, per ogni biennio di anzianit‡ di servizio prestato presso la stessa azienda, alla maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, di un massimo di 5 aumenti
periodici di anzianit‡ biennali deindicizzati e in cifra fissa secondo i valori unitari riportati qui di seguito per ciascuna categoria:
Categoria Euro
13,43 |
11,88 |
9,81 |
9,78 |
8,26 |
7,75 |
7,23 |
VII VI V IV III II
I
Categoria Euro AD 3
AD 2
AD 1
AC 5
AC 4
AC 3
AC 2
AS 4
AS 3
AC 1
AS 2
AS 1
AE 4
AE 3
AE 2
AE 1
Con decorrenza dallí1/1/2009 gli aumenti periodici matureranno secondo i seguenti nuovi valori:
14,77 |
14,77 |
13,92 |
13,07 |
11,92 |
10,79 |
10,79 |
10,79 |
10,22 |
9,66 |
9,66 |
9,09 |
9,09 |
8,80 |
8,53 |
7,95 |
Gli aumenti periodici maturati fino alla data del 31/12/2008, verranno aggiornati ai nuovi valori allo scadere del 6Y biennio di anzianit‡ di servizio presso líazienda; per i lavoratori che abbiano gi‡ maturato
tale anzianit‡ gli aumenti periodici verranno aggiornati a decorrere dal 1/1/2009.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianit‡.
Gli aumenti periodici di anzianit‡ non debbono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla normale retribuzione. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nÈ gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di passaggio di categoria il lavoratore manterr‡ líimporto degli aumenti periodici gi‡ maturati. Il lavoratore avr‡ quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al raggiungimento del massimo previsto per la nuova categoria ivi compreso líimporto maturato nelle precedenti categorie. La frazione di biennio al momento del passaggio di categoria verr‡ considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
- Dichiarazione a verbale -
a) La disciplina dellíistituto degli aumenti periodici di anzianit‡ come sopra definito ha trovato applicazione con il CCNL 8/9/1979 (e CCNL 29/10/1979 per le industrie boschive e forestali). Si richiamano integralmente le norme di attuazione dagli stessi previste.
b) Gli impiegati e gli intermedi in forza alla data di stipulazione del CCNL 8/9/1979 (e del CCNL 29/10/1979 per le industrie boschive e forestali) mantengono in cifre gli importi degli aumenti periodici di anzianit‡ gi‡ maturati a tale data ed avranno diritto alla maturazione di ulteriori aumenti periodici biennali di anzianit‡, secondo gli importi previsti dalla presente disciplina, fino ad un massimo complessivo di 12.
c) La soppressione della disposizione che prevede la decorrenza del periodo utile alla determinazione dellíanzianit‡ di servizio, ai fini degli aumenti periodici di anzianit‡, dopo il compimento del 18mo
anno di et‡, ha effetto dal 20/3/1991.
Art. 41 (ex 23) Xxxxxx positive per la realizzazione della parit‡ uomo donna nel lavoro
Le Parti convengono sullíopportunit‡ di realizzare, in linea con la Raccomandazione CEE 13/12/1984, n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le Leggi n. 903/1977 e n. 125/1991, attivit‡ di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive a favore dellíoccupazione femminile e della realizzazione dellíuguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. A tale scopo si richiama quanto convenuto nel capitolo ìsistema delle relazioni industrialiî, punto 1.1, tematiche di competenza della commissione paritetica nazionale lettera D) - mercato del lavoro, terza linea CiÚ al fine di:
1 - seguire líevoluzione della Legislazione in materia di pari opportunit‡ anche in riferimento al programma di azione della Unione Europea;
2 - esaminare líandamento dellíoccupazione femminile sulla base dei dati qualitativi e quantitativi disponibili anche in sede di Osservatorio nazionale;
3 - individuare azioni positive utili a rimuovere eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parit‡ di opportunit‡ nel lavoro, promuovendo comportamenti coerenti con i principi di pari opportunit‡.
Resta salvo e impregiudicato quanto stabilito dallíart. 9 della legge 10/4/1991 trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parit‡ del rapporto di cui al comma 1.
Le imprese non soggette allíobbligo previsto al comma 1 del citato art. 9 della legge 10/4/1991 n. 125, che occupino oltre 75 addetti predisporranno, con cadenza biennale, un rapporto sulla situazione dellíoccupazione maschile e femminile da fornire alle RSU in concomitanza con le informazioni di cui al punto 1.2, Sistema di informazioni, paragrafo Livello aziendale o e di gruppo.
Art. 42 (ex 24) Congedo matrimoniale
Al lavoratore che contrae matrimonio sar‡ concesso un permesso di 16 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della normale retribuzione, dedotto quanto corrisposto dallíIstituto assicuratore competente.
Tale permesso non sar‡ computato quale periodo di ferie annuali, nÈ potr‡ essere considerato come periodo di preavviso.
La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni. La celebrazione del matrimonio dovr‡ essere documentata entro i 30 giorni
successivi allíinizio del periodo di congedo.
Art. 43 (ex 25) Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Ferme restando le disposizioni di cui alla Legge 30/12/1971, n. 1204, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, líazienda integrer‡ alla lavoratrice il trattamento
corrisposto dallíIstituto assicuratore fino al raggiungimento della normale retribuzione netta per il periodo di astensione obbligatoria.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente art.. Pertanto Ë in loro facolt‡ di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con
quello previsto dal presente articolo.
Ove durante il periodo díinterruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui alla relativa regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e semprechÈ dette disposizioni risultino pi˘ favorevoli alla lavoratrice.
Líassenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, non interrompe la maturazione dellíanzianit‡ di servizio a tutti gli effetti (ferie, festivit‡, tredicesima
mensilit‡, trattamento di fine rapporto).
Art. 44 (ex 26) Mense aziendali
Tenendo conto della grande variet‡ di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, o le indennit‡ sostitutive finora
corrisposte, salva la facolt‡ di accordi locali o aziendali sulla materia.
Art. 45 (ex 27) Diritto allo studio - Lavoratori studenti
Fermo restando quanto previsto dallíart. 10 della Legge 20/5/1970 al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti, a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti, ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studi compresi nellíordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
Le ore di permesso da utilizzare nellíarco del triennio sono usufruibili anche in un solo anno.
Allíinizio di ogni triennio verr‡ determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per la frequenza ai corsi di cui sopra, moltiplicando ore 10 annue x 3 e per il numero dei dipendenti occupati nellíazienda o nellíunit‡ produttiva. I lavoratori che contemporaneamente potranno usufruire di permessi retribuiti non dovranno superare il 3% del totale delle forze occupate; dovr‡ comunque essere garantito in ogni reparto il regolare svolgimento dellíattivit‡ produttiva. Nelle unit‡ produttive che occupano fino a 25 dipendenti potr‡ usufruire dei permessi retribuiti un solo lavoratore.
Il lavoratore potr‡ richiedere permessi retribuiti per la frequenza ai corsi di cui al primo comma per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno, semprechÈ il corso al quale il
lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
Unicamente nel caso di frequenza dei corsi per il recupero della scuola dellíobbligo, le ore di permesso retribuito, comprensive delle prove di esame, procapite nel triennio sono elevate a 250. Il rapporto di ore di permesso retribuito con le ore di frequenza di detti corsi Ë in tal caso elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore.
Il lavoratore dovr‡ presentare domanda scritta alla Direzione aziendale di norma un mese prima dellíinizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, líistituto organizzatore. Il lavoratore dovr‡ fornire allíazienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con líindicazione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato sar‡ seguito líordine di precedenza delle domande.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Art. 46 (ex 28) Formazione professionale - Fondimpresa
Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le parti - anche in relazione al progresso tecnologico e allo sviluppo dellíautomazione - riconoscono concordemente líimportanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane a qualsiasi livello.
Pertanto le parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilit‡ ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione
debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire, in linea di massima, a tutti i lavoratori líacquisizione di professionalit‡ specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- cogliere le opportunit‡ occupazionali del mercato del lavoro nellíintento di facilitare líincontro tra domanda e offerta e consentire una maggiore flessibilit‡ nellíimpiego dei lavoratori;
- rispondere a necessit‡ di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire - líinsorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
Per quanto attiene, in particolare, il rapporto con Fondimpresa, il Comitato Paritetico Nazionale avr‡ il compito, previ opportuni coordinamenti, di instaurare e intrattenere rapporti con il suddetto Fondo
interprofessionale per la formazione continua.
Il CNPLA, nellíambito dei rapporti sopra indicati, chieder‡ a Fondimpresa i dati relativi ai piani di formazione approvati.
» altresÏ affidato al Comitato il monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale al fine di informare i propri rappresentati sulle
opportunit‡ di finanziamento utilizzabili.
Al momento della istituzione del Comitato Paritetico Nazionale le parti stipulanti definiranno le modalit‡ per líattivit‡ da svolgere da parte del Comitato in materia di formazione professionale e potranno
affidare la suddetta attivit‡ ad un Gruppo paritetico ristretto che provveder‡ a relazionare, con la periodicit‡ che verr‡ concordemente stabilita, il Comitato nella sua interezza.
- Nota a verbale -
Formazione professionale in provincia di Bolzano.
Nellëambito di appositi incontri, atti a discutere i problemi inerenti la formazione professionale, ai quali parteciperanno le strutture territoriali interessate, le parti esamineranno, considerata la particolare legislazione che regola líistituto dellíapprendistato in provincia di Bolzano, il problema della durata e del periodo di apprendistato e relative conseguenze.
Art. 47 (ex 29) Assenze
Tutte le assenze devono essere giustificate. Per le assenze non giustificate valgono le norme disciplinari previste nel presente contratto.
Le giustificazioni devono essere presentate entro 4 ore dallíinizio dellíorario di lavoro previsto, salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.
Il lavoratore che senza giustificato motivo sia assente per pi˘ di quattro giorni consecutivi o per tre volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi sar‡ soggetto alla specifica normativa sui licenziamenti.
Líassenza, ancorchÈ giustificata e autorizzata, non d‡ luogo a decorrenza di retribuzione
Art. 48 (ex 30) Assenze per malattia ed infortunio non sul lavoro
Il lavoratore assente per malattia od infortunio non sul lavoro Ë tenuto, fin dal primo giorno di assenza, a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro ai sensi dellíultimo comma dellíart. 1 Reg. comune al fine di poter essere sottoposto allíeventuale controllo fiscale: quanto sopra in qualunque giorno della settimana, anche se non lavorativo, secondo le seguenti fasce; ai sensi delle vigenti norme di legge:
- dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Il lavoratore che, per eventuali o comprovate necessit‡ di assentarsi dal proprio domicilio (per visite, prestazioni o accertamenti specialistici) non possa osservare tali fasce orarie, Ë tenuto a dare
preventiva comunicazione allíAzienda della diversa fascia oraria di reperibilit‡ da osservare.
Ogni mutamento di domicilio, anche se temporaneo, nel corso del periodo di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro, deve essere tempestivamente comunicato dal lavoratore allíAzienda.
Il lavoratore che, salvo i casi comprovati di cui al precedente primo comma, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che Ë tenuto ad osservare, incorre nella perdita del trattamento economico di malattia ed infortunio non sul lavoro per i primi 10 giorni e in misura pari alla met‡ per i giorni successivi e in provvedimenti disciplinari di cui agli articoli relativi del presente CCNL con le relative gradualit‡ a seconda delle ripetitivit‡ delle infrazioni riscontrate.
Art. 49 (ex 31) Malattia insorta durante il periodo di ferie
Vista la sentenza della Corte Costituzionale del 30/12/1987, n. 616 ed in attesa che specifica norma di legge disciplini la materia, le malattie insorte durante un periodo di ferie ne interrompono il decorso, sempre che abbiano comportato il ricovero ospedaliero regolarmente certificato.
Art. 50 (ex 32) Permessi di entrata ed uscita
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potr‡ lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Xxxxx permesso della Direzione non Ë consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dal lavoratore alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro salvo casi eccezionali.
Art. 51 (ex 33) Trattenute per risarcimento danni
I danni e la valutazione obiettiva di essi saranno preventivamente contestati al lavoratore.
Líimporto del risarcimento dei danni sar‡ valutato dalla Direzione dellíazienda, mediante consultazione della R.S.U. a richiesta dellíinteressato, in relazione allíentit‡ del danno subito e sar‡ ratealmente
trattenuto nella misura massima del 10% della normale retribuzione di ogni periodo di paga.
In caso di reclamo o controversia sulla valutazione del danno, verr‡ seguita la procedura di cui allíart. 53 della presente parte comune (reclami e controversie). Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro líeventuale saldo scoperto sar‡ trattenuto sui compensi e sulle indennit‡ spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo.
Art. 52 (ex 34) Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
II lavoratore dovr‡ conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
Líazienda dovr‡ porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore Ë responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponder‡ delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui
imputabili. Egli dovr‡ interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro gli utensili di sua propriet‡.
Nessuna modifica potr‡ essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza líautorizzazione della Direzione dellíazienda o di chi per essa.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore prima di lasciare lo stabilimento dovr‡ riconsegnare tutto ciÚ che gli era stato affidato; qualora non lo restituisse in tutto od in parte, líazienda tratterr‡ líimporto corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennit‡ spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo.
Qualora il dipendente lavorasse con utensili di sua propriet‡ líazienda dovr‡ corrispondergli una indennit‡ di consumo ferri la cui misura verr‡ stabilita dalle Organizzazioni territoriali.
Líazienda ha sempre facolt‡ di sostituire con propri utensili quelli di propriet‡ del lavoratore e in tal caso non corrisponder‡ pi˘ líindennit‡ ferri di cui al comma precedente.
Art. 53 (ex 35) Reclami e controversie
Ferme restando le possibilit‡ di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nellíapplicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa la applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dellíazienda tramite la Rappresentanza Sindacale Unitaria verranno sottoposte allíesame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facolt‡ di esperire líazione giudiziaria.
Art. 54 (ex 36) Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto Ë regolato dalle norme della Legge 29/5/1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del primo comma dellíart. 2120 C.C. e della suddetta legge Ë composta tassativamente da:
- minimo contrattuale;
- indennit‡ di contingenza;
- scatti di anzianit‡;
- aumenti di merito ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo contrattuale;
- premio di produzione; ex art. 21 CCNL 23/3/1991 - 5/6/1991 e precedenti;
- premi e provvigioni;
- maggiorazioni per turni avvicendati;
- 13.a mensilit‡ ed eventuali ulteriori mensilit‡ corrisposte aziendalmente;
- cottimi;
- indennit‡ maneggio denaro;
- indennit‡ di mensa.
Art. 55 (ex 37) Tutela alle categorie dello svantaggio sociale e lavoratori immigrati
Le parti, nella condivisa opportunit‡ di interventi di legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresÏ a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione ed aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che sono introdotte per líattuazione nellíordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette categorie.
Le parti, in particolare, impegnano le aziende a prendere in considerazione con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilit‡ tecnico-organizzative il problema dellíinserimento nelle proprie strutture dei disabili riconosciuti invalidi civili ai sensi di legge in funzione della capacit‡ lavorativa degli stessi, tenendo conto anche delle risultanze degli esami svolti a livello nazionale secondo quanto previsto al punto 1) del sistema di relazioni industriali, e nella tipologia dei contratti di inserimento.
Le parti stipulanti, preso atto che nel settore legno-arredamento si registra un progressivo aumento dei lavoratori extra-comunitari, demandano alle aziende eventuali soluzioni organizzative che consentano di contemperare le esigenze familiari dei singoli con le necessit‡ produttive delle imprese, avendo riguardo alle norme in materia di lavoratori immigrati.
Art. 56 (ex 38) Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Le aziende potranno concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge, motivata dalla necessit‡ di assistere familiari a carico
che risultino in condizioni documentate di tossicodipendenza.
Le aziende potranno concedere, a richiesta, ai lavoratori in condizioni di tossicodipendenza un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge, per documentata necessit‡ di
terapie riabilitative da eseguire presso il S.S.N. o presso strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni.
Art. 57 (ex 39) Previdenza complementare - ARCO
A valere dallí1/1/2005, la contribuzione ad Arco sar‡ calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennit‡ di contingenza, edr, aumenti periodici di anzianit‡, eventuali
superminimi individuali, importi in misura fissa aziendale come da art. 39 parte seconda del presente ccnl).
Con decorrenza dallí1/1/2009 la contribuzione ad Arco sar‡ calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR; le aliquote contributive paritetiche a carico dellíazienda e del lavoratore vengono fissate, con medesima decorrenza, nella misura del 1,20%.
Con decorrenza dallí1/1/2013 le aliquote contributive paritetiche a carico dellíazienda e del lavoratore vengono fissate nella misura del 1,30%. Permessi
I componenti dellíassemblea di Xxxx potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee. Le aziende esporranno nella bacheca aziendale le comunicazioni del Fondo ai lavoratori.
Art. 57/BIS Assistenza sanitaria integrativa
Le Parti concordano sulla costituzione di un sistema per líerogazione di prestazioni economiche integrative rispetto a quanto erogato dal servizio sanitario nazionale, da attuarsi attraverso idonee forme mediante líadesione, da parte dei lavoratori, ad un Fondo di Sanit‡ integrativa.
Per ogni lavoratore che abbia inteso esprimere la volont‡ di aderire al Fondo di cui sopra; líAzienda metter‡ a disposizione un contributo definito in Ä 8 mensili per 12 mensilit‡; il contributo a carico del
lavoratore Ë definito in Ä 2 mensili per 12 mensilit‡.
Tale contribuzione avr‡ effetto dallí1/4/2012. Entro tale data le parti identificheranno il Fondo di cui al primo comma, che dovr‡ essere in possesso dei requisiti di operativit‡ richiesti dalla vigente
normativa in materia.
Il contributo aziendale maturer‡ in favore di ogni lavoratore in servizio presso líAzienda con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la cui iscrizione al Fondo, risulti documentata allíAzienda a mezzo copia del relativo modulo di adesione, sottoscritto dal lavoratore interessato.
Il contributo aziendale avr‡ decorrenza dal mese successivo a quello nel corso del quale risulta pervenuta in Azienda la documentazione attestante líiscrizione. Per i lavoratori neoassunti iscritti o che si iscrivano líerogazione del contributo aziendale avr‡ decorrenza dopo il termine, con esito positivo, del periodo di prova.
Nulla sar‡ dovuto dallíAzienda ai lavoratori che, pur avendone i requisiti, non intendano manifestare la propria volont‡ di aderire a Fondi aventi esclusivo fine assistenziale, cosÏ come nulla sar‡ dovuto
dallíAzienda, in relazione a tali lavoratori non aderenti, ai Fondi ai quali abbiano aderito, dipendenti dellíAzienda aventi diritto.
Líobbligo contributivo per líAzienda cesser‡ allíatto della conclusione del rapporto di lavoro con il lavoratore iscritto al Fondo, per qualsiasi causa; in tal caso líAzienda si impegna a comunicare al Fondo, la cessazione del rapporto.
Le prestazioni, le modalit‡ e la periodicit‡ di versamento dei contributi aziendali sono quelli previsti dallo Statuto/Regolamento del Fondo cosÏ come comunicate allíAzienda. Eventuali erogazioni in materia, definite a livello di contrattazione aziendale, vengono riassorbite fino a concorrenza.
Art. 58 (ex 40) Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui allíart. 25, comma 2, Legge 23/7/1991, n. 223
In attuazione di quanto previsto dal secondo comma, art. 25 legge. 23/7/1991, n. 223, le parti convengono che al fine del calcolo delle percentuali di cui al primo e sesto comma del citato art. 25, non si tiene conto delle assunzioni di personale quadrato nelle categorie VII, VI, V, IV e III (declaratoria seconda alinea) dellíart. 5 della regolamentazione comune del vigente CCNL.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie dal quinto comma dellíart. 25 Legge n. 223/1991, saranno computati ai fini della copertura dellíaliquota di riserva di cui al primo e sesto comma dellíart. 25 cit. anche quando vengano inquadrati nelle categorie e nelle qualifiche sopra individuate.
Le presenti disposizioni contrattuali saranno trasmesse a cura delle parti stipulanti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per i conseguenti adempimenti ad esso richiesti.
Art. 59 (ex 41) Cessione, trasformazione e trasferimento di azienda
La cessione, trasformazione o il trasferimento dellíazienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianit‡ di servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro, cosÏ come previsto dallíart. 2112 del C.C. modificato dallíart. 47 Legge n. 428/1990.
Art. 60 (ex 42) Inscindibilit‡ delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto, nellíambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Ferma restando la inscindibilit‡ di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni pi˘ favorevoli al lavoratore attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere
mantenute ad personam.
Art. 61 (ex 43) Norme complementari e precedenti contratti
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli Accordi Interconfederali.
I contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore dellíindustria del legno, del sughero, del mobile e dellíarredamento e delle industrie boschive e forestali, compresi quelli localmente stipulati ad integrazione dei precedenti contratti nazionali di lavoro di categoria, conserveranno la loro validit‡ limitatamente alla materia non disciplinata dal presente contratto e per la durata in ciascuno di essi prevista.
Art. 62 (ex 44) Disposizioni finali
Qualora dalle Organizzazioni FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL e dalle altre Organizzazioni firmatarie siano concordate con altre Associazioni di datori di lavoro e di artigiani, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano
associate presso Organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dellíIndustria Italiana.
Art. 63 (ex 45) decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dallí1/4/2010 e scadr‡ il 31/3/2013.
Il contratto collettivo nazionale ha, durata triennale. Esso si intender‡ tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza di disdetta da darsi con lettera raccomandata RR almeno 6 (sei) mesi
prima della scadenza.
PARTE III - Regolamentazione per gli operai Art. 64 (ex 1) Periodo di prova
Líassunzione al lavoro dellíoperaio avviene previo superamento di un periodo di prova - che deve risultare da atto scritto - della durata di quattro settimane, di effettiva prestazione lavorativa, per gli operai della categoria AE1 e di otto settimane di effettiva prestazione lavorativa per gli operai delle categorie AE 2, AE 3, AS 1, AS 2 e AS 3.
Durante il periodo di prova Ë reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
In caso di conferma in servizio líanzianit‡ dellíoperaio decorrer‡ dal primo giorno di lavoro.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro o malattia , líoperaio sar‡ ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio
entro quindici giorni dallíinizio dellíassenza.
Art. 65 (ex 2) Modalit‡ di corresponsione della retribuzione
La normale retribuzione agli operai sar‡ corrisposta mensilmente in ragione delle giornate lavorate e, nellíambito delle giornate, in ragione delle ore lavorate.
Agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per líintero orario contrattuale di lavoro verr‡ corrisposta líintera retribuzione mensile; questa sar‡ ugualmente corrisposta in caso di
assenza per festivit‡, ferie, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e per altre assenze che, comunque, comportino il diritto alla retribuzione.
Pertanto, con la retribuzione mensile si intende compensato il lavoro fino a 40 ore settimanali, nonchÈ le festivit‡, le ferie, i permessi retribuiti, con líesclusione soltanto delle festivit‡ cadenti di domenica
o nel giorno di riposo compensativo per quei lavoratori che prestano la loro opera di domenica.
Agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per un orario inferiore alle 40 ore settimanali, per cause diverse da quelle sopra indicate, verr‡ detratta una quota pari ad un 174.o della
retribuzione mensile per ciascuna delle ore non lavorate.
Art. 66 (ex 3) Recuperi
» ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purchÈ esso sia contenuto nei limiti di
uníora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui si Ë verificata líinterruzione.
Art. 67 (ex 4) Sospensioni di breve durata ed interruzioni di lavoro
Ove nella giornata si verifichino per cause di forza maggiore, interruzioni di lavoro di qualsiasi entit‡; qualora la Direzione dellíazienda trattenga líoperaio a disposizione nello stabilimento, questi avr‡ diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di lavoro.
In caso di sospensione di lavoro superiore a 15 giorni, líoperaio potr‡ richiedere la risoluzione del suo rapporto di lavoro con diritto alle eventuali indennit‡ spettanti in caso di licenziamento, compresa
quella relativa al preavviso.
Art. 68 (ex 5) Modifica di mansioni
Xxxxxxxxx, fermo restando líart. 13 della Legge n. 300/1970, puÚ essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti la sua categoria purchÈ ciÚ non comporti una diminuzione di retribuzione.
Allíoperaio che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore, dovr‡ essere corrisposta la retribuzione della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito.
Trascorso un periodo continuativo di 40 giorni lavorativi nel disimpegno di mansioni superiori, avverr‡ senzíaltro il passaggio dellíoperaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente con diritto alla conservazione del posto, nel qual caso il trattamento di cui al secondo comma spetter‡ per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.
Il passaggio a categoria superiore non esclude lo svolgimento di mansioni svolte nel precedente inquadramento.
Art. 69 (ex 6) Lavoro a cottimo
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dallíazienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, allíoperaio di normale capacit‡ ed operosit‡, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 6,50% del minimo di paga base tabellare della categoria di appartenenza. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 6,50%.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacit‡ e volont‡, la retribuzione gli verr‡ integrata fino
al raggiungimento di detto minimo.
Agli operai interessati dovr‡ essere comunicato per iscritto o per affissione, allíinizio del lavoro, líindicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Quando gli operai lavorino con tariffe gi‡ assestate il conteggio dei guadagni sar‡ fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa.
Qualora siano intervenute modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in pi˘ o in meno che le modifiche stesse avranno
determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per líassegnazione.
A richiesta dellíoperaio líazienda metter‡ a disposizione dellíoperaio stesso gli elementi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe. La specificazione dei risultati delle singole tariffe potr‡ non essere fornita per tariffe le quali, data la contemporaneit‡ della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevit‡ della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.
Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo potr‡ avere durata fino a 4 mesi e sar‡ concordato fra le parti interessate.
Si intende per periodo di assestamento, il tempo durante il quale la tariffa abbia avuto effettiva applicazione; pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento. Líaccordo tra le parti per la durata dellíassestamento puÚ anche essere tacito.
Xxxxxxxxx cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo Ë ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dellíeventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato líoperaio avr‡ diritto ad un acconto sulla base della presumibile liquidazione.
Quando xxxxxxxxx passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dellíutile di cottimo semprechÈ rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la
produzione individuale.
Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, la R.S.U. potr‡ intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause.
I reclami riguardanti líapplicazione delle norme del presente art. saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) allíassestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
c) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
d) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia;
saranno esaminate in prima istanza nellíambito aziendale tra la Direzione e la R.S.U., anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avr‡ messo a disposizione
dellíoperaio o della R.S.U.. Tale tentativo dovr‡ esaurirsi entro il pi˘ breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia verr‡ esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
- Nota a verbale -
Le disposizioni di cui al presente art. non trovano applicazione nei confronti delle industrie boschive e forestali per le quali si fa riferimento allíart. 3 della relativa regolamentazione contrattuale.
Art. 70 (ex 7) Regolamento del lavoro a domicilio
Definizione del lavoratore a domicilio
» lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilit‡, anche con líaiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o pi˘ imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dallíart. 2094 C.C., ricorre quando il lavoratore a domicilio Ë tenuto ad osservare le direttive dellíimprenditore circa le modalit‡ di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nellíintera lavorazione di prodotti oggetto dellíattivit‡ dellíimprenditore committente.
Non Ë lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di
pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per líuso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
Non Ë ammessa líesecuzione di lavoro a domicilio per attivit‡ le quali comportino líimpiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumit‡ del lavoratore e dei suoi familiari.
» fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per
la durata di un anno rispettivamente dallíultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
» fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dellíopera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nellíinteresse del quale hanno svolto la loro attivit‡.
Libretto personale di controllo
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla Legge 10/1/1935, n. 112, deve essere munito, a cura dellíimprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente líoperaio comunicher‡ al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonchÈ quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciÚ ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
Responsabilit‡ del lavorante a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilit‡ di tutto il materiale che riceve in consegna, nonchÈ quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del
lavoro, in conformit‡ alle istruzioni ricevute.
Retribuzione
a) I lavoranti a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale, previsto dal presente contratto e dai successivi, per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai contratti stessi.
b) Il trattamento di cui sopra si concreter‡ in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli operai interni e cioË: paga base, percentuale di
maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennit‡ di contingenza e indennit‡ accessorie.
Indennit‡ di contingenza e indennit‡ accessorie dovranno essere tradotte in quote orarie sulla base di otto ore giornaliere.
c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra, sar‡ la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un lavorante di normale capacit‡ per eseguire
líoperazione od il gruppo di operazioni ad esso richieste. ëanzidetta tariffa di cottimo risulter‡ cosÏ dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi indicato.
d) Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione, dal variare della paga base, delle eventuali indennit‡ accessorie e della indennit‡ di contingenza, faranno luogo automaticamente e con
la stessa decorrenza, allíaggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al capoverso c).
e) Su richiesta di una delle parti contraenti, potr‡ essere predisposto un incontro a livello territoriale, tra le rispettive Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di verificare la corretta
applicazione della normativa di cui sopra.
Maggiorazione della retribuzione
a) Ad ogni periodo di paga, oppure di coincidenza con le ferie o con le festivit‡ natalizie, sar‡ corrisposta al lavorante a domicilio - a titolo di indennit‡ sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali, e delle festivit‡ nazionali ed infrasettimanali - una maggiorazione del 22% da computarsi sullíammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavorante stesso nel corso del periodo considerato.
b) Con le stesse modalit‡ sar‡ corrisposta, al lavoratore a domicilio, in conformit‡ con la legge, uníindennit‡ sostitutiva del trattamento di fine rapporto nella misura del 7,4% dellíammontare complessivo della retribuzione globale percepita.
- Chiarimento a verbale -
Le maggiorazioni di cui al presente paragrafo saranno assorbite, fino a concorrenza, da quelle eventualmente gi‡ concordate per le medesime finalit‡.
Pagamento della retribuzione
Il pagamento della retribuzione sar‡ effettuato allíatto della riconsegna del lavoro e secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.
Procedura di informazione
Le R.S.U. puÚ richiedere alla Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sullíorario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per líeffettuazione di tale esame, le R.S.U. potranno farsi assistere da un lavoratore scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per líazienda interessata.
Norme generali
Per tutto quanto non Ë espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge.
Art. 71 (ex 8) Trasferimenti
Allíoperaio che venga trasferito da uno stabilimento ad un altro della stessa azienda, situato in diversa localit‡, e sempre che tale trasferimento porti come conseguenza líeffettivo cambio di residenza e stabile dimora, sar‡ corrisposto líimporto previamente concordato con líazienda delle spese di trasporto per sÈ e per i familiari viventi a carico che con lui effettivamente si trasferiscono, nonchÈ delle masserizie.
Limitatamente per líoperaio, líazienda in pi˘ di tali spese riconoscer‡ una speciale indennit‡ di trasferimento nella misura corrispondente a 17/30 di retribuzione base (minimo tabellare e contingenza) se
celibe e 34/30 di retribuzione base se con familiari viventi a carico.
Xxxxxxxxx ha inoltre diritto al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di affitto, se dovuto, per un massimo comunque di tre mesi.
Art. 72 (ex 9) Trasferte
Allíoperaio in missione per esigenze di servizio, líazienda corrisponder‡, oltre alla normale retribuzione mensile:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) il rimborso delle spese per vitto ed alloggio, nei limiti della normalit‡, quando la durata della missione obblighi líoperaio ad incontrare tali spese, sulla base di relativa nota documentata, salvo accordo forfettario che intervenga tra líazienda ed il dipendente.
Líazienda, nel caso in cui non abbia gi‡ provveduto a farsi carico delle spese, anticiper‡ al lavoratore una somma congrua per il sostenimento delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, salvo
conguaglio con le spese effettivamente sostenute e documentate, al rientro dalla trasferta.
c) Rimborso delle altre eventuali spese sostenute per líespletamento della missione, semprechÈ siano autorizzate e comprovate;
d) una indennit‡ di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera. Líindennit‡ di cui al punto d) non sar‡ dovuta nel caso in cui líassenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennit‡ verr‡ corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui líoperaio venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennit‡ di cui alla lettera d) dopo il primo mese verr‡ corrisposta nella misura del 20%.
Líindennit‡ di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, Ë omnicomprensiva di tutti gli istituti di legge e di contratto e non si cumuler‡ con eventuali trattamenti
aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi allíoperaio la facolt‡ di optare per il trattamento da esso ritenuto pi˘ favorevole.
Tenuto conto della variet‡ delle situazioni in atto, quanto sopra assorbir‡ sino a concorrenza quanto gi‡ previsto aziendalmente, per gli operai trasferisti, da trattamenti in essere.
La presente normativa va in vigore dallí1/6/2008
- Nota a verbale -
Tenuto conto delle variet‡ delle situazioni in atto particolari accordi sulla materia potranno intervenire in sede locale o aziendale.
Art. 73 (ex 10) Lavori nocivi e pericolosi
Agli effetti del presente art. sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonchÈ la posa in opera degli infissi che si svolge ad uníaltezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistema a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche e semprechÈ, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e, limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verr‡ corrisposta una indennit‡ speciale del 10% sulla retribuzione base (minimo
tabellare pi˘ contingenza) con facolt‡ alle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente gi‡ concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 50 gradi, sar‡ corrisposta líindennit‡ speciale di cui al comma precedente.
- Nota a verbale -
In relazione a quanto stabilito nellíart. 9 della Parte prima sullíambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocivit‡ di cui al presente art., a livello aziendale tra
Direzione e Rappresentanze sindacali unitarie, si concorder‡ la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennit‡ per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.
Art. 74 (ex 11) Chiamata - Richiamo alle armi e servizio civile
In caso di chiamata alle armi dellíoperaio per adempimento degli obblighi di leva o servizio civile ai sensi della legge 772 del 15/11/72, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, e líoperaio stesso ha diritto alla conservazione del posto.
Líoperaio Ë tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare/civile; in difetto líoperaio sar‡ considerato dimissionario.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle norme di cui alla Legge 3/5/1955, n. 370, e successive modifiche.
- Nota a verbale -
Le disposizioni di cui al presente art. non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori assunti a tempo determinato nelle industrie boschive e forestali.
Art. 75 (ex 12) Trattamento in caso di Infortunio sul lavoro o malattia professionale
A) Denuncia
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dellíattivit‡ lavorativa, dovr‡ essere denunciato immediatamente dallíoperaio al proprio superiore diretto, il quale provveder‡ affinchÈ sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso. Quando líinfortuno accade allíoperaio in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verr‡ stesa al pi˘ vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
B) Trattamento economico
Le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale, in forza di disposizione legislative e/o di altre norme: - a partire dal giorno seguente líinfortunio e per un massimo di 12 mesi, una integrazione dellíindennit‡, percepita in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione. Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza. Tale trattamento non Ë cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, e comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente art. Ë subordinato al riconoscimento della malattia professionale o infortunio da parte dellíistituto assicuratore, nonchÈ alla presentazione dei
seguenti documenti:
- denuncia dellíinfortunio sul lavoro e della malattia professionale nel termine e con le modalit‡ previste dalla normativa vigente in materia;
- in caso di ricovero ospedaliero il lavoratore Ë tenuto a presentare il certificato di ricovero rilasciato dallíamministrazione ospedaliera o líattestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. I conteggi finali dellíintegrazione saranno effettuati in base ai certificati definitivi rilasciati dallíistituto assicuratore.
Líazienda corrisponder‡, alla scadenza dei singoli periodi di paga, líindennit‡ di infortunio a carico dellíINAIL.
CiÚ a condizione che dette anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito dallíIstituto medesimo il loro sollecito rimborso, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla chiusura della pratica, tramite accordi con le aziende interessate.
C) Conservazione del posto
Durante la degenza dovuta a causa di infortunio sul lavoro, líoperaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica accertata certificato rilasciato dallíINAIL. In caso di malattia professionale, il posto sar‡ conservato allíoperaio non in prova per il periodo per il quale lo stesso percepisce dallíINAIL líindennit‡ temporanea.
Nel caso di superamento di detto termine massimo di conservazione del posto, il rapporto di lavoro potr‡ essere risolto dal datore di lavoro, o su richiesta dellíoperaio, con le stesse indennit‡ previste in
caso di licenziamento.
Líoperaio infortunato che entro 3 giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro sar‡ considerato dimissionario.
- Nota a verbale -
Le disposizioni di cui ai punti B e C del presente art. non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nelle industrie boschive e forestali.
Art. 76 (ex 13) Trattamento in caso di Xxxxxxxx o di infortunio non sul lavoro
A) Denuncia
Líassenza in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dallíoperaio alla Direzione dellíazienda entro 4 ore dallíinizio dellíassenza salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.
Alla comunicazione dovr‡ fare seguito, da parte dellíoperaio, líinvio del certificato medico attestante la malattia o líinfortunio non sul lavoro. Líazienda ha la facolt‡ di far controllare la malattia o líinfortunio non sul lavoro dellíoperaio in conformit‡ alle vigenti disposizioni di legge.
B) Trattamento economico
Le aziende corrisponderanno ai lavoratori non in prova assenti per malattia od infortunio non sul lavoro il seguente trattamento economico:
- dal primo al terzo giorno: il 50% della normale retribuzione per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi secondo líorario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene;
- dal quarto al centottantesimo giorno: una integrazione dellíindennit‡ di malattia riconosciuta dallíistituto assicuratore fino al 100% della normale retribuzione.
Per le malattie di durata superiore a 14 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza), coincidenti con quelli lavorativi secondo líorario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene.
A decorrere dallí1/1/1993, per le malattie di durata superiore a 11 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo líorario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene.
A decorrere dallí1/1/1996 per le malattie di durata superiore a 9 giorni, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo líorario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene.
A decorrere dallí1/8/2004 per i lavoratori che nel precedente anno solare siano stati assenti per un numero massimo di 3 volte per eventi dovuti a malattia e/o infortunio non sul lavoro, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo líorario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. In aggiunta a quanto sopra, allíoperaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento mutualistico erogato dallíente assicuratore, líazienda riconoscer‡ uníindennit‡ pari al 50% della normale retribuzione per il periodo di malattia eccedente il centottantesimo giorno compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto.
In caso di modifica del trattamento erogato dallíente assicuratore, le percentuali di cui sopra saranno conseguentemente adeguate in modo da non superare complessivamente il trattamento sopra previsto.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Tale trattamento non Ë cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, o comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente art. Ë subordinato al riconoscimento della malattia o dellíinfortunio da parte dei rispettivi istituti assicuratori, nonchÈ alla presentazione dei seguenti
documenti di competenza del medico curante:
- certificato medico indicante la data di inizio, di prosecuzione e di chiusura dellíincapacit‡ al lavoro redatto sugli appositi moduli degli Istituti stessi e contenente le seguenti indicazioni:
1) la data del rilascio;
2) la prognosi;
3) la specificazione dellíorario durante il quale il medico curante consente al lavoratore di uscire dalla sua abitazione.
Il trattamento economico di cui al presente art. si applica, nellíambito del periodo di conservazione del posto, anche in caso di TBC.
- Nota a verbale -
Il trattamento assistenziale integrativo dellíindennit‡ di malattia, posto a carico dellíazienda, non Ë comprensivo delle quote afferenti la 13ma mensilit‡ e le retribuzioni differite ad essa equiparate che
sono invece a carico dellíINPS.
C) Conservazione del posto
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, líoperaio non in prova avr‡ diritto alla conservazione del posto, in periodo di 30 mesi consecutivi, per un massimo di 13 mesi.
Ove líoperaio si ammali pi˘ volte nel corso di 30 mesi consecutivi i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto di cui al precedente comma. Líoperaio posto in preavviso di licenziamento usufruir‡ del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine massimo di conservazione del posto risultante dalle norme precedenti, qualora líoperaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o dellíinfortunio non sul lavoro o dei suoi postumi, il datore di lavoro potr‡ risolvere il rapporto corrispondendo allíoperaio stesso la liquidazione delle indennit‡ relative, come in caso di licenziamento. Analogamente nel caso in cui la malattia o líinfortunio non sul lavoro perduri oltre il termine di cui sopra, líoperaio che non sia in condizioni di riprendere il lavoro potr‡ richiedere la risoluzione del rapporto con diritto allíindennit‡ come in caso di licenziamento.
Líoperaio che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sar‡ considerato dimissionario.
Per quanto riguarda la maturazione dellíanzianit‡ a tutti gli effetti contrattuali, quanto previsto dal presente art., fino a concorrenza del periodo massimo di conservazione del posto, si applica anche in
caso di assenza per TBC.
- Dichiarazione a verbale -
Le parti stipulanti, in relazione alla particolare condizione dei lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi a trattamenti emodialitici, raccomandano alle aziende di corrispondere ai lavoratori interessati la retribuzione per le ore di mancata prestazione coincidenti con le cure suddette.
Il trattamento economico predetto non Ë cumulabile con altri trattamenti in atto o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
Art. 77 (ex 14) Disciplina aziendale
Líoperaio, nellíambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialit‡ con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali Ë tenuto ad osservare.
In armonia con la dignit‡ personale dellíoperaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione.
Art. 78 (ex 15) Divieti
Durante líorario di lavoro e negli ambienti di lavoro sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e simili.
» proibito fumare nellíinterno dello stabilimento ed introdurre nellíazienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
» proibito allíoperaio con orario pieno di prestare líopera propria presso aziende diverse da quella in cui regolarmente Ë assunto, salvo il caso di sospensione di lavoro senza trattamento economico.
» proibito allíoperaio di eseguire nellíinterno dello stabilimento lavori per proprio conto o per conto terzi. Líoperaio che commette tale mancanza, incorre nellíapplicazione del relativo provvedimento disciplinare ed Ë tenuto a risarcire il danno arrecato allíazienda.
Art. 79 (ex 16) Provvedimenti disciplinari
Ferma rimanendo líapplicabilit‡ della procedura di cui allíart. 7 della Legge 20/5/1970, nei casi dalla medesima previsti, qualsiasi infrazione dellíoperaio alle norme del presente contratto potr‡ essere
sanzionata a seconda della gravit‡ della mancanza:
a) con il rimprovero verbale;
b) con il rimprovero scritto;
c) con la multa fino allíimporto di tre quote orarie della retribuzione base;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
e) con il licenziamento.
Le parti convengono che nei confronti del lavoratore assente ingiustificato per un periodo superiore ai quattro giorni lavorativi consecutivi, líazienda avvier‡ la procedura di contestazione a mezzo
Raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di mancato ricevimento e restituzione della stessa, dopo il periodo di giacenza postale e comunque trascorsi almeno 30 giorni di calendario dallíinvio della raccomandata r.r., il lavoratore sar‡ considerato dimissionario dalla data di ritorno della suddetta raccomandata anche in assenza di dimissioni formali.
Art. 80 (ex 17) Multe e sospensioni
La Direzione potr‡ infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dellíart. precedente, allíoperaio che:
a) ritardi líinizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto nellíart. 28 (assenze) della parte comune del presente CCNL o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dellíazienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarit‡ nellíandamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nellíazienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo allíosservanza delle norme del presente contratto o dellíeventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, allíigiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verr‡ applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano gi‡ dato luogo allíapplicazione della multa. Líimporto delle multe che non costituiscono risarcimenti di danno Ë devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale, o, in mancanza di queste, allíIstituto Nazionale Previdenza Sociale.
Art. 81 (ex 18) Licenziamento per mancanze
Fermo restando líambito di applicazione delle procedure previste dalla legge, il licenziamento - con immediata sospensione cautelare del rapporto di lavoro - puÚ essere inflitto, con la perdita dellíindennit‡ di preavviso, allíoperaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi allíazienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro líofficina dellíazienda per conto proprio o di terzi, di lieve entit‡ e senza impiego o con líimpiego di materiale dellíazienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumit‡ delle persone
o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata allíoperaio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dellíoperaio;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nellíart. 17 (multe o sospensioni) della presente regolamentazione per gli operai quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 17.
i) furto nello stabilimento, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nellíambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto Ë espressamente stabilito o comunque dove ciÚ puÚ provocare pregiudizio allíincolumit‡ delle persone od alla sicurezza degli
impianti o dei materiali.
Art. 82 (ex 19) Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il licenziamento dellíoperaio non in prova attuato non ai sensi dellíart. 18 (licenziamento per mancanze) della presente regolamentazione per gli operai o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con i seguenti preavvisi:
Categorie AE 1
AE 2 - AE 3
Periodo di preavviso 7 gg. di calendario
14 gg. di calendario
AS 1 - AS 2 - AS 3 21 gg. di calendario
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza líosservanza del predetto termine, deve corrispondere allíaltra una indennit‡ pari allíimporto della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto allíoperaio un importo corrispondente alla normale retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto.
Líazienda puÚ esonerare líoperaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendo la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso. Il periodo di preavviso non puÚ coincidere con il periodo delle ferie.
Fermo restando quanto previsto dal D.M. 21/1/2008 in materia di ìdimissioniî del lavoratore e della circolare 16/segr/0001692, nel caso in cui il lavoratore manifesti la volont‡ di dimettersi in modo informale o comunque non conforme alle norme sopra richiamate, e non risponda ad una richiesta formale, a riprendere la propria attivit‡ o a formalizzare le dimissioni, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da parte dellíazienda restituita dopo il periodo di giacenza postale e comunque trascorsi almeno 30 giorni di calendario dallíinvio della raccomandata r.r., le parti convengono di qualificare tale comportamento come fatto concludente dal quale debba presumersi la volont‡ da parte del lavoratore di dimettersi.
- Nota a verbale -
Le disposizioni di cui al presente art. non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nelle industrie boschive e forestali.
Art. 83 (ex 20) Trattamento di fine rapporto
Allíatto della risoluzione del rapporto di lavoro líAzienda, ai sensi della Legge 29/5/1982, n. 297 corrisponder‡ il trattamento di fine rapporto secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa.
La quota annua, ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi retributivi specificati nellíart. 34 parte comune corrisposti nellíanno al lavoratore, sar‡ computata sulla base dei 30esimi indicati nella seguente
tabella:
1) per líanzianit‡ di servizio maturata fino al 31/12/1984 nella misura di:
a) 19/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei primi 10 anni compiuti;
b) 26/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni oltre il 10Y compiuto.
2) Per líanzianit‡ di servizio maturata a decorrere dallí1/1/1985 nella misura di:
a) 22/30 per ciascuno dei primi 10 anni di anzianit‡;
b) 28/30 per ciascuno dei successivi anni oltre il 100 compiuto.
3) Per líanzianit‡ di servizio maturata a decorrere dallí1/1/1986 nella misura di:
a) 25/30 per ciascuno dei primi 10 anni di anzianit‡;
b) 29/30 per ciascuno dei successivi anni oltre il 100 compiuto.
4) Per líanzianit‡ di servizio maturata a decorrere dallí1.1.1987 nella misura di:
a) 27/30 per ciascuno dei primi 10 anni di anzianit‡;
b) 30/30 per ciascuno dei successivi anni oltre il 100 compiuto.
5) Per líanzianit‡ di servizio maturata a decorrere dallí1/1/1988 nella misura di 30/30 per ciascun anno di anzianit‡.
Ai fini dellíindividuazione dello scaglione da considerare si terr‡ conto dellíanzianit‡ complessivamente maturata presso líazienda.
Ai fini dellíindennit‡ di anzianit‡ contabilizzata ai sensi della Legge n. 297 del 29/5/1982, si Ë tenuto conto degli scaglioni previsti dal CCNL 8/9/1979 (dal CCNL 29/10/1979 per le industrie boschive e forestali).
PARTE IV - Regolamentazione per gli intermedi
Art. 84 (ex 1) Periodo di prova
Líassunzione puÚ avvenire prevedendo un periodo di prova, che deve risultare da atto scritto, di effettiva prestazione non superiore a due mesi.
Durante il periodo di prova Ë reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso nÈ relativa indennit‡ sostitutiva, e col pagamento della retribuzione per il periodo di servizio effettivamente prestato. In ogni caso la retribuzione che verr‡ corrisposta durante il periodo di prova, non potr‡ essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria per la quale il lavoratore Ë stato assunto o in cui abbia svolto le mansioni.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio, il lavoratore sar‡ ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 25 giorni
successivi allíinizio della malattia o dellíinfortunio.
Qualora alla scadenza del periodo di prova líazienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intender‡ confermato in servizio e la sua anzianit‡ decorrer‡ a tutti gli effetti dal giorno
dellíassunzione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto.
Art. 85 (ex 2) Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di intermedio
In caso di passaggio alla qualifica di intermedio nella stessa azienda líanzianit‡ di servizio, maturata come operaio, agli effetti del preavviso verr‡ computata per il 50%.
Art. 86 (ex 3) Modifica di mansioni
In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore puÚ essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchÈ ciÚ non comporti alcun peggioramento
economico nÈ alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dellíazienda.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno delle mansioni della categoria superiore, il lavoratore passer‡ senzíaltro a tutti gli effetti a detta categoria.
Agli effetti di tale passaggio, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puÚ essere effettuato anche non continuativamente, purchÈ la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti
sia compresa in un massimo di 12 mesi.
Líesplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non d‡ luogo al passaggio di categoria, salvo il caso della mancata
riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Al lavoratore comunque destinato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore a quella di appartenenza, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione base (minimo tabellare pi˘ contingenza) della sua categoria e quella della categoria superiore.
Art. 87 (ex 4) Sospensioni di lavoro
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono líanzianit‡ di servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.
Art. 88 (ex 5) Trattamento in caso di sospensione e riduzione dellíorario
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dellíorario previsto dal presente contratto, disposta dallíazienda o dalle competenti autorit‡, la retribuzione del lavoratore non subir‡ riduzioni,
salvo deduzione di quanto erogato al medesimo titolo dagli Istituti previdenziali e assicurativi.
In caso di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni - ordinaria o straordinaria - al lavoratore competer‡ il previsto trattamento indennitario a carico dellíINPS.
Art. 89 (ex 6) Recuperi
» ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzione di lavoro concordate fra le parti interessate, purchÈ esso sia contenuto nei limiti di
uníora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui si Ë verificata líinterruzione.
Art. 90 (ex 7) Lavori nocivi e pericolosi
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verr‡ corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari allí8% della retribuzione base (minimo tabellare pi˘ indennit‡ di contingenza).
- Nota a verbale -
In relazione a quanto stabilito nellíart. della regolamentazione comune sullíambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocivit‡ di cui al presente art., a livello aziendale tra Direzione e Rappresentanza sindacale aziendale o Consiglio di fabbrica, si concorder‡ la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennit‡ per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.
Art. 91 (ex 8) Trasferimenti
Al lavoratore che sia trasferito per ordine dellíazienda da uno stabilimento allíaltro della stessa ditta o sito in diversa localit‡, semprechÈ tale trasferimento porti come conseguenza líeffettivo cambio di residenza o stabile dimora, verr‡ corrisposto líimporto, previamente concordato con líazienda, della spesa per i mezzi di trasporto per sÈ e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennit‡ di trasferimento gli verr‡ corrisposta, se capo famiglia, una somma pari ad una mensilit‡ di normale retribuzione; se senza congiunti a carico una somma pari a mezza mensilit‡ di normale retribuzione.
Nel caso in cui líazienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza líalloggio in condizioni di abitabilit‡, dette indennit‡ saranno ridotte alla met‡.
Qualora in relazione al trasferimento il lavoratore per effetto dellíanticipata risoluzione del contratto di affitto, semprechÈ questo sia denunciato allíatto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.), debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dellíazienda.
Al lavoratore che chieda il trasferimento per sue necessit‡ non competono le indennit‡ di cui sopra.
Art. 92 (ex 9) Trasferte
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, líazienda corrisponder‡, oltre alla normale retribuzione mensile:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese per vitto ed alloggio, nei limiti della normalit‡, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per líespletamento della missione, semprechÈ siano autorizzate e comprovate;
d) una indennit‡ di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera.
Líindennit‡ di cui al punto d) non sar‡ dovuta nel caso in cui líassenza dalla sede per missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennit‡ verr‡ corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, líindennit‡ di cui alla lettera d) dopo il primo mese verr‡ corrisposta nella misura del 20%. Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente del lavoratore, líeventuale indennit‡ di missione potr‡ essere concordata direttamente con líazienda. Líindennit‡ di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumuler‡ con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facolt‡ di optare per il trattamento da esso ritenuto pi˘ favorevole.
- Nota a verbale -
Tenuto conto delle variet‡ delle situazioni in atto, particolari accordi sulla materia potranno intervenire in sede locale o aziendale.
Art. 93 (ex 10) Servizio militare
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lg.CpS 13/9/1946, n. 303, alla legge 772 del 15/11/1972 e successive modifiche.
Al lavoratore ripresentatosi nel termine di 30 giorni di cui allíart. 3 del citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sar‡ riconosciuta líanzianit‡ relativa al periodo di tempo trascorso
sotto le armi.
In caso di richiamo alle armi si fa riferimento alla Legge 3/5/1955, n. 370 e successive modifiche. Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto di riconoscimento dei benefici di cui sopra.
Art. 94 (ex 11) Trattamento in caso di Infortunio sul lavoro o malattia professionale
Agli intermedi soggetti allíassicurazione obbligatoria INAIL, vengono estese le disposizioni previste, sia per la conservazione del posto sia per il trattamento economico, dalla vigente normativa contrattuale per gli operai, di cui allíart. 12 della relativa regolamentazione.
Art. 95 (ex 12) Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il lavoratore deve avvertire líazienda entro 4 ore dallíinizio dellíorario di lavoro previsto e inviare allíazienda stessa entro 3 giorni dallíinizio dellíassenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle suddette comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, líassenza verr‡ considerata ingiustificata.
Líazienda ha la facolt‡ di far controllare la malattia del lavoratore in conformit‡ alle disposizioni della Legge 20/5/1970 e dallíart. 47 parte comune del presente CCNL.
In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia o ad infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto, in un periodo di 30 mesi consecutivi, per un massimo di 13 mesi.
Il lavoratore ha diritto allíintera normale retribuzione per i primi sei mesi e alla met‡ della normale retribuzione per i mesi successivi.
Ove il lavoratore si ammali pi˘ volte nel corso di 30 mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto e del
trattamento economico sopra previsti.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruir‡ del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove líazienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponder‡ al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi
compresa líindennit‡ sostitutiva di preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso puÚ risolvere il rapporto di lavoro.
Ove ciÚ non avvenga, e líazienda non proceda al licenziamento, il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali. Per líassistenza e il trattamento in caso di malattia, valgono le norme regolanti in materia.
Agli effetti del presente art. Ë considerata malattia anche líinfermit‡ derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
Líassenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione della anzianit‡ di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima mensilit‡, ecc.).
Per quanto riguarda la maturazione dellíanzianit‡ a tutti gli effetti contrattuali, quanto previsto dal presente art., fino a concorrenza del periodo massimo di conservazione del posto, si applica anche in
caso di assenza per TBC.
Il trattamento economico di cui al presente art. si applica, nellíambito del periodo di conservazione del posto, anche in caso di TBC.
- Dichiarazione a verbale -
Le parti stipulanti, in relazione alla particolare condizione dei lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi a trattamenti emodialitici, raccomandano alle aziende di corrispondere ai lavoratori interessati la retribuzione per le ore di mancata prestazione coincidenti con le cure suddette.
Il trattamento economico predetto non Ë cumulabile con altri trattamenti in atto o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
Art. 96 (ex 13) Elementi e computo della retribuzione
La retribuzione del lavoratore Ë costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianit‡ - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennit‡ di contingenza;
c) eventuali indennit‡ continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilit‡.
Il lavoratore puÚ anche essere remunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con partecipazioni agli utili nonchÈ con premi di risultato ed in tali casi gli sar‡ garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente al lavoratore non potr‡ essere comunque inferiore allíimporto del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dellíammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti commi del presente art. corrisposti di fatto o comunque spettanti al lavoratore nel corso dellíanno.
Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente art.. Per determinare la quota oraria della retribuzione mensile di cui ai punti a), b) e c) si divide la retribuzione stessa per 174 (centosettantaquattro).
Art. 97 (ex 14) Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare líorario di lavoro ed adempiere alle formalit‡ prescritte dallíazienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivit‡ assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonchÈ le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dellíazienda; non trarre profitto, con danno dellíimprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nellíazienda, nÈ svolgere attivit‡ contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio. Líimprenditore, a sua volta, non potr‡, con speciali convenzioni, restringere líulteriore attivit‡ professionale del suo lavoratore dopo cessato il rapporto contrattuale al di l‡ dei limiti segnati nel precedente comma e dellíart. 2125 del Codice Civile;
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Art. 98 (ex 15) Provvedimenti disciplinari
Ferma rimanendo líapplicabilit‡ della procedura di cui allíart. 7 della Legge 20/5/1970, nei casi dalla medesima previsti, le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate a seconda della loro gravit‡ con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore allíimporto di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si puÚ applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosÏ gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi líinizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano cosÏ gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il lavoratore che provochi allíazienda grave nocumento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge.
Il licenziamento Ë inoltre indipendente dalle eventuali responsabilit‡ nelle quali sia incorso il lavoratore.
Le parti convengono che nei confronti del lavoratore assente ingiustificato per un periodo superiore ai quattro giorni lavorativi consecutivi, líazienda avvie-r‡ la procedura di contestazione a mezzo
Raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di mancato ricevimento e restituzione della stessa, dopo il periodo di giacenza postale, il lavoratore sar‡ considerato dimissionario dalla data di ritorno della suddetta raccomandata anche in
assenza di dimissioni formali.
Art. 99 (ex 16) Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puÚ essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dellíanzianit‡ e della categoria cui
Anni di servizio Categoria AC 2 Categoria AC 1
- fino a 2 anni compiuti
- oltre i 2 e fino a 5 anni compiuti
- oltre i 5 e fino a 15 anni compiuti
- oltre i 15 anni compiuti
appartiene il lavoratore:
1 mese | 1 mese |
1 mese e 1/2 | 1 mese |
2 mesi | 1 mese e 1/2 |
2 mesi e 1/2 | 2 mesi |
I termini di disdetta decorrono dalla met‡ o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza líosservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere allíaltra una indennit‡ pari allíimporto della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento, líazienda conceder‡ al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dellíazienda.
Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni, saranno normalmente comunicate per iscritto.
Fermo restando quanto previsto dal D.M. 21/1/2008 in materia di ìdimissioniî del lavoratore e della circolare 16/segr/0001692, nel caso in cui il lavoratore manifesti la volont‡ di dimettersi in modo informale o comunque non conforme alle norme sopra richiamate, e non risponda ad una richiesta formale, a riprendere la propria attivit‡ o a formalizzare le dimissioni, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da parte dellíazienda restituita dopo il periodo di giacenza postale e comunque trascorsi almeno 30 giorni di calendario dallíinvio della raccomandata r.r., le parti convengono di qualificare tale comportamento come fatto concludente dal quale debba presumersi la volont‡ da parte del lavoratore di dimettersi.
Art. 100 (ex 17) Trattamento di fine rapporto
Allíatto della risoluzione del rapporto di lavoro, líAzienda, ai sensi della Legge 29/5/1982, n. 297 corrisponder‡ il trattamento di fine rapporto secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa.
La quota annua, ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi retributivi specificati nellíart. 34 - Parte comune - corrisposti nellíanno al lavoratore, sar‡ computata sulla base di 30/30esimi.
Ai fini dellíindennit‡ di anzianit‡ contabilizzata ai sensi della Legge n. 297 del 29/5/1982, si Ë tenuto conto degli scaglioni previsti dal CCNL 8/9/1979 (dal CCNL 29/10/1979 per le industrie boschive e forestali).
PARTE V - Regolamentazione per gli impiegati Art. 101 (ex 1) Periodo di prova
Líassunzione puÚ avvenire previo superamento di un periodo di prova di effettiva prestazione lavorativa non superiore a 6 mesi per i Quadri e gli impiegati di VII e VI categoria e a 3 mesi per quelli delle
altre categorie. Il periodo di prova Ë ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi per i seguenti impiegati:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivit‡.
Líobbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui allíart. 1 della parte comune del presente CCNL e non Ë ammessa nÈ la protrazione, nÈ la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto díimpiego puÚ aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, líassunzione dellíimpiegato diviene definitiva e líanzianit‡ di servizio decorrer‡ dal giorno dellíassunzione stessa.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, líazienda Ë tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso del Quadro e dellíimpiegato di VII e VI categoria o durante il primo mese nel caso dellíimpiegato di V, IV e III categoria.
In tutti gli altri casi líazienda Ë tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla met‡ o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni, avvengano entro la prima o entro la
seconda quindicina del mese stesso.
Art. 102 (ex 2) Modifica di mansioni
In relazione alle esigenze aziendali, líimpiegato puÚ essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchÈ ciÚ non comporti alcun peggioramento
economico nÈ alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dellíazienda.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni della categoria superiore, líimpiegato passer‡ senzíaltro a tutti gli effetti alla categoria superiore.
Agli effetti di tale passaggio, il disimpegno delle mansioni della categoria superiore puÚ essere effettuato anche non continuativamente purchÈ la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio alle categorie VII e VI e di 8 mesi per il passaggio alle altre categorie. Líesplicazione delle mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente con diritto alla conservazione del posto, non d‡ luogo al passaggio di categoria salvo il caso della mancata riammissione dellíimpiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni. Allíimpiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore a quella di appartenenza, deve essere corrisposto un compenso díimporto non inferiore alla differenza tra la retribuzione base (minimo tabellare pi˘ contingenza) della sua categoria e quella della categoria superiore.
Art. 103 (ex 3) Passaggio dalla qualifica di operaio e di intermedio a quella di impiegato
In caso di passaggio dellíoperaio e dellíintermedio alla qualifica impiegatizia nella stessa azienda, líanzianit‡ di servizio maturata come operaio sar‡ computata, agli effetti del preavviso, per il 50%.
Art. 104 (ex 4) Sospensioni di lavoro
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono líanzianit‡ di servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.
Art. 105 (ex 5) Trattamento in caso di sospensione e riduzione dellíorario di lavoro
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dellíorario previsto dal presente contratto, disposta dallíazienda o dalle competenti autorit‡, la retribuzione del lavoratore non subir‡ riduzioni,
salvo deduzione di quanto erogato al medesimo titolo dagli Istituti previdenziali e assicurativi.
In caso di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni - ordinaria o straordinaria - al lavoratore competer‡ il previsto trattamento indennitario a carico dellíINPS.
Art. 106 (ex 6) Trasferimenti
Allíimpiegato che sia trasferito per ordine dellíazienda da uno stabilimento allíaltro della stessa ditta o sito in diversa localit‡, semprechÈ tale trasferimento porti come conseguenza líeffettivo cambio di residenza o stabile dimora, verr‡ corrisposto líimporto, previamente concordato con líazienda, della spesa per i mezzi di trasporto per sÈ e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennit‡ di trasferimento gli verr‡ corrisposta, se capo famiglia, una somma pari ad una mensilit‡ di normale retribuzione, se senza congiunti a carico una somma pari a mezza mensilit‡ di normale retribuzione.
Nel caso in cui líazienda metta a disposizione dellíimpiegato nella nuova residenza líalloggio in condizioni di abitabilit‡, dette indennit‡ saranno ridotte alla met‡.
Qualora in relazione al trasferimento líimpiegato, per effetto dellíanticipata risoluzione del contratto di fitto, semprechÈ questo sia denunciato allíatto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.), debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dellíazienda.
Allíimpiegato che chieda il trasferimento per sue necessit‡ non competono le indennit‡ di cui sopra.
Art. 107 (ex 7) Trasferte
Allíimpiegato in missione per esigenze di servizio, líazienda corrisponder‡, oltre alla normale retribuzione mensile:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalit‡, quando la durata della missione obblighi líimpiegato ad incontrare tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per líespletamento della missione, semprechÈ siano autorizzate e comprovate;
d) una indennit‡ di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera.
Líindennit‡ di cui al punto d) non sar‡ dovuta nel caso che líassenza della sede per missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennit‡ verr‡ corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui líimpiegato venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennit‡ di cui alla lettera d) dopo il primo mese verr‡ corrisposta nella misura del 20%.
Líindennit‡ di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumuler‡ con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi
allíimpiegato la facolt‡ di optare per il trattamento da esso ritenuto pi˘ favorevole.
- Nota a verbale -
Tenuto conto della variet‡ delle situazioni in atto particolari accordi sulla materia potranno intervenire in sede locale o aziendale.
Art. 108 (ex 8) Alloggio
Qualora nella localit‡ ove líimpiegato svolge normalmente la sua attivit‡ non esistano possibilit‡ di alloggio nÈ adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localit‡ stessa con centri abitati e il
perimetro del pi˘ vicino centro disti oltre 5 km., líazienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponder‡ un adeguato indennizzo.
Art. 109 (ex 9) Servizio militare
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
Líimpiegato chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.
Se líimpiegato chiamato o richiamato alle armi, risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le indennit‡ competentegli a norma delle disposizioni vigenti allíatto della chiamata, ma in tal caso non ricorre líobbligo del preavviso, nÈ il diritto alla relativa indennit‡ sostitutiva.
Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi, sia per la chiamata per adempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente art. si intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.
In particolare per il trattamento in caso di richiamo alle armi vale quanto disposto dallíart. 1 della Legge 10/6/1940 e dalla Legge 15/11/1972 n. 772.
Art. 110 (ex 10) Trattamento in caso di Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Agli impiegati, soggetti allíassicurazione obbligatoria INAIL, vengono estese le disposizioni previste, sia per la conservazione del posto sia per il trattamento economico, dalla vigente normativa contrattuale per gli operai, di cui allíart. 12 della relativa regolamentazione.
Art. 111 (ex 11) Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il lavoratore deve avvertire líazienda entro 4 ore dallíinizio dellíorario di lavoro previsto, e inviare allíazienda stessa entro 3 giorni dallíinizio dellíassenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle suddette comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, líassenza verr‡ considerata ingiustificata.
Líazienda ha la facolt‡ di far controllare la malattia del lavoratore in conformit‡ alle disposizioni della Legge 20/5/1970 e dellíart. 47, parte comune del presente CCNL.
In caso di interruzione di servizio dovuta a malattia o ad infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto, in un periodo di 30 mesi consecutivi, per un massimo di 13 mesi.
Il lavoratore ha diritto allíintera normale retribuzione per i primi sei mesi e alla met‡ della normale retribuzione per i mesi successivi.
Ove il lavoratore si ammali pi˘ volte nel corso di 30 mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto e del
trattamento economico sopra previsti.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruir‡ del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove líazienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponder‡ al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi
compresa líindennit‡ sostitutiva di preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso puÚ risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine
rapporto.
Ove ciÚ non avvenga, e líazienda non proceda al licenziamento, il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali. Per líassistenza e il trattamento in caso di malattia, valgono le norme regolanti in materia.
Agli effetti del presente art. Ë considerata malattia anche líinfermit‡ derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
Líassenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione della anzianit‡ di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima mensilit‡, ecc.).
Per quanto riguarda la maturazione dellíanzianit‡ a tutti gli effetti contrattuali, quanto previsto dal presente art., fino a concorrenza del periodo massimo di conservazione del posto, si applica anche in
caso di assenza per TBC.
Il trattamento economico di cui al presente art. si applica, nellíambito del periodo massimo di conservazione del posto, anche in caso di TBC.
- Dichiarazione a verbale -
Le parti stipulanti, in relazione alla particolare condizione dei lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi a trattamenti emodialitici, raccomandano alle aziende di corrispondere ai lavoratori interessati la retribuzione per le ore di mancata prestazione coincidenti con le cure suddette.
Il trattamento economico predetto non Ë cumulabile con altri trattamenti in atto o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
Art. 112 (ex 12) Elementi e computo della retribuzione
La retribuzione dellíimpiegato Ë costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianit‡ - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennit‡ di contingenza:
c) eventuali indennit‡ continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilit‡.
Líimpiegato puÚ anche essere remunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazione agli utili nonchÈ con premi di produzione ed in tali casi gli sar‡ garantito, come media annuale, il
minimo di retribuzione della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente allíimpiegato non potr‡ essere comunque inferiore allíimporto del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dellíammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti commi del presente art. corrisposti di fatto o comunque spettanti allíimpiegato nel corso dellíanno.
Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente art.. Per determinare la quota oraria dello stipendio mensile di cui ai punti a), b) e c) si divide lo stipendio stesso per 174 (centosettantaquattro).
Art. 113 (ex 13) Indennit‡ maneggio di denaro - Cauzione
Líimpiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilit‡ per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennit‡ mensile pari al
6% del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza e della indennit‡ di contingenza.
Le somme eventualmente richieste allíimpiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dellíimpiegato.
Art. 114 (ex 14) Doveri dellíimpiegato
Líimpiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti líesplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare líorario di ufficio ed adempiere alle formalit‡ prescritte dallíazienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivit‡ assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonchÈ le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dellíazienda, non trarre profitto, con danno dellíimprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nellíazienda, nÈ svolgere attivit‡ contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto díimpiego, delle notizie attinte durante il servizio. Líimprenditore, a sua volta, non potr‡ con speciale convenzione restringere líulteriore attivit‡ professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di l‡ dei limiti segnati nel precedente comma;
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Art. 115 (ex 15) Provvedimenti disciplinari
Ferma restando líapplicabilit‡ della procedura di cui allíart. 7 della Legge 20/5/1970, nei casi dalla medesima previsti le mancanze dellíimpiegato potranno essere sanzionate a seconda della loro gravit‡, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore allíimporto di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si puÚ applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano cosÏ gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, ritardi líinizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre líimpiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano cosÏ gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre líimpiegato che provochi allíazienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento Ë inoltre indipendente dalle eventuali responsabilit‡ nelle quali sia incorso líimpiegato.
Le parti convengono che nei confronti del lavoratore assente ingiustificato per un periodo superiore ai quattro giorni lavorativi consecutivi, líazienda avvie-r‡ la procedura di contestazione a mezzo
Raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di mancato ricevimento e restituzione della stessa, dopo il periodo di giacenza postale e comunque trascorsi almeno 30 giorni di calendario dallíinvio della raccomandata r.r., il lavoratore sar‡ considerato dimissionario dalla data di ritorno della suddetta raccomandata anche in assenza di dimissioni formali.
Art. 116 (ex 16) Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puÚ essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dellíanzianit‡ e della categoria di
appartenenza:
Anni di servizio Fino a 5 anni
oltre i 5 e fino a 10 anni Oltre i 10 anni
Categorie AD 1 - AD 2 - AD 3 - AC 5
Categorie AC 4 - AC 3
- AS 4 - AS 2
Categorie AE 4 - AE 3 - AE 2
2 mesi | 1 mese e 1/2 | 1 mese |
3 mesi | 2 mesi | 1 mese e 1/2 |
4 mesi | 2 mesi e 1/2 | 2 mesi |
I termini di disdetta decorrono dalla met‡ o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza líosservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere allíaltra una indennit‡ pari allíimporto della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento líazienda conceder‡ allíimpiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dellíazienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Fermo restando quanto previsto dal D.M. 21/1/2008 in materia di ìdimissioniî del lavoratore e della circolare 16/segr/0001692, nel caso in cui il lavoratore manifesti la volont‡ di dimettersi in modo
informale o comunque non conforme alle norme sopra richiamate, e non risponda ad una richiesta formale, a riprendere la propria attivit‡ o a formalizzare le dimissioni, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da parte dellíazienda restituita dopo il periodo di giacenza postale e comunque trascorsi almeno 30 giorni di calendario dallíinvio della raccomandata r.r., le parti convengono di qualificare tale comportamento come fatto concludente dal quale debba presumersi la volont‡ da parte del lavoratore di dimettersi.
Art. 117 (ex 17) Trattamento di fine rapporto
Allíatto della risoluzione del rapporto di lavoro, líAzienda, ai sensi della Legge 29/5/1982, n. 297 corrisponder‡ il trattamento di fine rapporto secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa.
La quota annua, ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi retributivi specificati nellíart. 34 - Parte comune - corrisposti nellíanno al lavoratore, sar‡ computata sulla base di 30/30esimi.
Art. 118 (ex 18) Norme generali e speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro líimpiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della azienda, purchÈ non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza dellíimpiegato.
PARTE VI - Regolamentazione dellíapprendistato Art. 119 (ex 1) Norme generali
La disciplina dellíapprendistato per gli operai e gli impiegati nellíindustria del legno del sughero del mobile e dellíarredamento e nelle industrie boschive e forestali Ë regolato dalle norme di legge, dal
relativo regolamento, dalle norme del presente contratto in quanto applicabili e dalle particolari disposizioni che seguono.
Art. 120 (ex 2) Periodo di prova
Il periodo di prova degli apprendisti operai e impiegati Ë pari a quello previsto dal CCNL per il livello di inquadramento cui tende líapprendistato.
Art. 121 (ex 3) Durata dellíapprendistato
La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti nelle declaratorie contrattuali, indicati nei livelli sottoindicati Ë stabilita in:
- 48 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nelle categorie superiori alla III dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siano confermati;
- 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nella categoria III dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siamo confermati.
- 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nella categoria II dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siano confermati.
In caso di stipulazione del contratto di apprendistato a tempo parziale la durata puÚ essere prorogata proporzionalmente alla minor prestazione convenuta.
Allíatto della assunzione verr‡ indicata la categoria di destinazione di cui sopra.
I periodi di servizio previsti in qualit‡ di apprendista presso pi˘ datori di lavoro saranno cumulabili tra loro se compiuti per la stessa attivit‡ e purchÈ non separati tra loro da interruzioni superiori ad un
anno.
Per i benefici di cui sopra si far‡ riferimento alle risultanze del libretto di lavoro che líinteressato dovr‡ esibire allíatto della assunzione insieme agli eventuali titoli di studio ed altri documenti prescritti per líammissione al lavoro.
Allo stesso tempo dovr‡ essere esibita la certificazione della formazione effettuata presso altri datori di lavoro in analoga forma di apprendistato.
- Nota a verbale -
Apprendistato in provincia di Bolzano.
Considerata la particolare legislazione che regola la formazione professionale e líistituto dellíapprendistato in provincia di Bolzano, la presente regolamentazione non modifica quanto previsto dallíaccordo provinciale integrativo in atto.
Art. 122 (ex 4) Retribuzione
La retribuzione Ë determinata in percentuale sul minimo tabellare previsto per la rispettiva categoria di destinazione:
II Categoria
Apprendistato con durata pari a 24 mesi
- Dallí1Y mese al 12Y mese compreso: 70%
- Dal 13Y mese al 24Y mese compreso: 85%
III Categoria
Apprendistato con durata pari a 36 mesi
- Dallí1Y mese al 12Y mese compreso: 60%
- Dal 13Y mese al 24Y mese compreso: 75%
- Dal 25Y mese al 36Y mese compreso: 85%
Categorie superiori alla III
Apprendistato con durata pari a 48 mesi
- Dallí1Y mese al 12Y mese compreso: 60%
- Dal 13Y mese al 24Y mese compreso: 75%
- Dal 25Y mese al 40Y mese compreso: 85%
- Dal 41Y mese al 48Y mese compreso: 95%
Sar‡ inoltre corrisposta, per qualsiasi fattispecie, la indennit‡ di contingenza della I categoria pi˘ EDR.
Art. 123 (ex 5) Tredicesima mensilit‡
Le aziende corrispondono per ciascun anno allíapprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilit‡ di importo ragguagliato alla normale retribuzione percepita.
La suddetta tredicesima mensilit‡ sar‡ computata per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestati nel corso dellíanno quando il rapporto di lavoro sia iniziato o abbia fine durante líanno. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sar‡ considerata come mese intero.
Art. 124 (ex 6) Ferie
Xxxx apprendisti di et‡ non superiore ai 16 verr‡ concesso per ogni anno di servizio prestato un periodo di ferie pari a 30 giorni di calendario; a norma di legge, agli apprendisti che abbiano superato i 16
anni, un periodo di quattro settimane.
In caso di licenziamento o dimissioni spetteranno allíinteressato tanti dodicesimi del periodo feriale annuale quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Art. 125 (ex 7) Orario di lavoro
Per gli apprendisti la durata dellíorario fa riferimento alla normativa sullíorario di lavoro prevista dal presente CCNL, fatte salve le nuove disposizioni di legge a disciplina della materia.
Art. 126 (ex 8) Attivit‡ formativa
Ai fini dello svolgimento delle 120 ore medie di attivit‡ formativa prevista dalla normativa in vigore, si prevede che le stesse possano essere distribuire diversamente nellíarco della durata del contratto di apprendistato e che 42 ore annue medie siano riservate alla formazione trasversale.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale la formazione sar‡ cosÏ articolata:
- 80 ore per gli apprendisti con titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale non attinente allíattivit‡ da svolgere, di cui 28 destinate ai contenuti di carattere trasversale e 52 ai
contenuti di carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico
- 50 ore per gli apprendisti con titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale attinente allíattivit‡ da svolgere, di cui 14 destinate ai contenuti di carattere trasversale e 36 ai contenuti di
carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico.
Le parti rinviano alla Commissione Paritetica nazionale líeventuale definizione di linee guida e degli indirizzi di massima dellíattivit‡ formativa.
In sede territoriale gli Enti Confederali Bilaterali per la formazione o in loro assenza le Associazioni Imprenditoriali e/o le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria, avranno la facolt‡ di individuare contenuti professionali e minor durata della formazione in relazione alla tipologia delle professionalit‡ da acquisire, della preparazione specifica gi‡ posseduta, della formazione gi‡ acquisita in precedenti esperienze.
La formazione svolta sar‡ attestata dallíazienda al termine del periodo, evidenziando le competenze professionali acquistate dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi allíimpiego.
Copia dellíattestazione sar‡ consegnata al lavoratore. Líapprendista Ë tenuto a frequentare regolarmente i corsi e le iniziative formative ed Ë riservato al datore di lavoro líesercizio dellíazione disciplinare nel caso di assenza ingiustificata ai sensi delle disposizioni contrattuali in materia di disciplina del lavoro.
Ferme restando le quantit‡ formative previste dalla legislazione vigente, in caso di apprendistato a tempo parziale, le stesse saranno riproporzionate su base annua, con le stesse modalit‡ previste allíart. 3 della presente regolamentazione.
Art. 127 (ex 9) Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
A) Conservazione del posto
In caso di malattia e/o infortunio non sul lavoro, líapprendista non in prova avr‡ diritto alla conservazione del posto, nel periodo di 12 mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto di cui al precedente comma. Superato il termine massimo di conservazione del posto risultante dalle norme precedenti, qualora líapprendista non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o dellíinfortunio, líazienda potr‡ risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo allíapprendista stesso la liquidazione dellíindennit‡ prevista in caso di licenziamento.
B) Trattamento economico
Ai lavoratori apprendisti non in prova in caso di assenza dal lavoro per malattia e/o infortunio non sul lavoro, le aziende assicureranno agli stessi un trattamento economico in misura corrispondente allíintegrazione prevista dalla vigente normativa per eguali periodi di assenza dal lavoro per le cause anzidette, sopportando pertanto oneri non superiori a quelli derivanti dal trattamento previsto dagli. artt. 12 e 13 della regolamentazione degli operai. Tale trattamento sar‡ assorbito fino a concorrenza di eventuali trattamenti retributivi erogati da enti di diritto pubblico.
C) Clausola di rinvio
Per tutto quanto non contemplato nel presente art., trovano applicazione le norme contrattuali previste, ai relativi articoli, per gli operai e per gli impiegati.
Art. 128 (ex 10) Trattamento in caso di infortunio e malattia professionale
Per infortunio sul lavoro e malattia professionale trovano applicazione le norme contrattuali previste per gli operai e gli impiegati.
Art. 129 (ex 11) Assenze
In caso di assenza superiore alle 4 settimane, il periodo di apprendistato verr‡ prolungato in misura pari alla durata delle dette assenze.
PARTE VII - Regolamentazione dellíapprendistato professionalizzante
In attesa che la nuova normativa di legge sullíapprendistato professionalizzante diventi esecutiva, le parti concordano la presente regolamentazione al fine di consentire - attraverso il tempestivo utilizzo dellíistituto non appena ciÚ sar‡ possibile - lo sviluppo di concrete opportunit‡ occupazionali.
Il contratto di apprendistato professionalizzante puÚ essere instaurato con i giovani di et‡ compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed Ë finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per líacquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico- professionali. Il contratto di apprendistato professionalizzante puÚ altresÏ essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni di et‡ e siano in possesso di qualifica professionale ai sensi della legge 28/3/2000 2003 n. 53.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni allíazienda tenuto conto delle capacit‡ formative in azienda e dei soggetti esterni.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante Ë necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potr‡ essere acquisita al
termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante puÚ essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal IIY allíVIIY e per tutte le relative mansioni.
PuÚ essere convenuto un periodo di prova ai sensi dellíart. 31 del presente contratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che líapprendista Ë destinato a
svolgere.
Livelli
AD 3 - AD 2
AD 1- AC 5 - AC 4
AC 3 -AC 2 -AS 4 - AS 3
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono cosÏ fissate:
Durata Complessiva Mesi | Primo Periodo Mesi | Secondo Periodo Mesi | Terzo Periodo Mesi |
70 | 20 | 20 | 30 |
68 | 20 | 20 | 28 |
60 | 20 | 20 | 20 |
54 | 18 | 18 | 18 |
42 | 16 | 14 | 12 |
36 | 14 | 12 | 10 |
AC 1 - AS 2
AS 1 - AE 4 - AE 3
AE 2
Xxxx apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, inerenti alla professionalit‡ da acquisire, le suddette durate sono ridotte
di mesi 10 cosÏ ripartite:
I_I primo periodo: 3 mesi I_I secondo periodo: 3 mesi I_I terzo periodo: 4 mesi
Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalit‡ da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento, la durata dellíapprendistato sar‡ di 36 mesi.
Líinquadramento e il relativo trattamento economico Ë cosÏ determinato:
- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- nel terzo e ultimo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale e retribuzione corrispondente al valore intermedio tra quello della categoria di appartenenza e quello della categoria di destinazione finale.
Gli apprendisti con destinazione finale al livello AE 2 secondo saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dallíinizio del secondo periodo di apprendistato.
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, semprechÈ riguardi le stesse mansioni e líinterruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dellíapprendistato professionalizzante previste nel presente art., i periodi di apprendistato svolti nellíambito del diritto - dovere di istruzione e formazione inerenti alla mansione di cui al contratto di assunzione.
Líintero periodo di apprendistato professionalizzante Ë utile ai fini della maturazione dellíanzianit‡ aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianit‡; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure
previste dal livello di appartenenza.
La retribuzione dellíapprendista non potr‡ superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello e anzianit‡ aziendale; la stessa
regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del pi˘ favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione.
Líapplicazione totale o parziale dei premi di risultato, viene definita a livello aziendale.
In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro spetta al lavoratore - nei limiti del periodo di comporto - il trattamento economico a carico del datore di lavoro definito nel vigente ccnl parte operai e parte impiegati e quadri.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
In caso di risoluzione del rapporto nel periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennit‡ sostitutiva di cui agli articoli parte operai e parte impiegati
e quadri del presente ccnl.
FORMAZIONE
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nellíapprendistato professionalizzante.
Le parti si danno reciproco impegno di trasmettere agli Organismi Bilaterali Regionali le indicazioni utili alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standards minimi di competenza che verranno definiti nellíambito delle attivit‡ di CNPLA.
Le Parti convengono che il numero dei contratti di apprendistato stipulati e le relative qualifiche da raggiungere dovr‡ essere comunicato, a cura delle aziende interessate, al CNPLA.
Le parti convengono che il numero di contratti di apprendistati stipulati e le relative qualifiche da raggiungere, dovranno essere comunicati annualmente alla scadenza di ciascun anno, a cura delle aziende interessate e tramite le Associazioni Imprenditoriali Territoriali, al CNPLA.
Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione formale 120 ore medie annue retribuite. Per completare líaddestramento dellíapprendista in possesso di titolo di studio post - obbligo idoneo rispetto allíattivit‡ da svolgere, la durata della formazione Ë ridotta a 80 ore medie annue retribuite, comprensive delle ore destinate alla formazione sulla sicurezza.
Líapprendista Ë tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne allíazienda.
La formazione formale professionalizzante e quella trasversale potranno essere svolte allíinterno dellíazienda da parte delle imprese formative che presentino, pertanto: I_I Risorse umane idonee a trasferire competenze
I_I Tutor con formazione e competenze tecnico professionali adeguate formalmente e concretamente acquisite I_I Locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione in relazione alla tipologia della formazione stessa.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta líattivit‡ formativa svolta.
Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore puÚ essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralit‡ di
apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione puÚ essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Il tutor dovr‡ possedere i requisiti di cui al D.M. 28/2/2000.
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Il PFI, da allegare al contratto di apprendistato professionalizzante, definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilit‡ gi‡ possedute dallo stesso.
Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalit‡ di erogazione della formazione nonchÈ il nome del tutor e le sue funzioni nellíambito del contratto di apprendistato professionalizzante. Il PFI potr‡ essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione formalizzata, dellíimpresa, del tutor e del lavoratore in contratto di apprendistato professionalizzante. In questo caso il lavoratore potr‡ essere assistito dalle RSU o dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori competenti per territorio.
Il numero complessivo degli apprendisti da assumere non puÚ superare il numero totale degli occupati specializzati e qualificati in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non
abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, puÚ assumere tre apprendisti.
Le competenze acquisite durante la formazione formale e non formale dovranno essere registrate sul libretto personale del lavoratore
- Dichiarazione a verbale -
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per líapprendistato non compatibili con líimpianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.
ITER FORMATIVI
ANNO I
Lavorare nel settore del legno: conoscenze di base - Il sistema impresa
Lavorare nel settore del legno: conoscenze di base - Líorganizzazione del laboratorio Lavorare nel settore del legno: conoscenze di base -Il materiale legno
Lavorazione legno: Addetto alle lavorazioni del legno
4 ore |
4 ore |
8 ore |
4 ore |
4 ore |
4 ore |
4 ore |
4 ore |
4 ore |
8 ore |
4 ore |
16 ore |
4 ore |
4 ore |
76 ore |
4 Ore |
8 Ore |
8 Ore |
8 Ore |
8 Ore |
8 Ore |
8 Ore |
8 Ore |
8 Ore |
4 Ore |
4 Ore |
76 ore |
20 Ore |
14 ore |
8 ore |
34 ore |
4 ore |
76 ore |
Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Norme generali di comportamento
Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza
nel luogo di lavoro - I dispositivi di protezione individuale
Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Líigiene nel luogo di lavoro
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualit‡ -Qualit‡ nella produzione
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualit‡ - Prescrizioni operative per la fabbricazione, il montaggio e líinstallazione
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualit‡ - Sicurezza e responsabilit‡ da prodotto
Utilizzare gli intonaci e gli stucchi - Gli intonaci e gli stucchi Utilizzare gli intonaci e gli stucchi - Turapori ed appretti Effettuare la pomiciatura e la levigazione
Applicare i procedimenti di pulizia e lucidatura - Prodotti per pulire e lucidare Valutazione conclusiva primo anno
Totale ore
ANNO II
Lavorare nel settore del legno: conoscenze avanzate - Il mobile: cenni storici Lavorare nel settore del legno: conoscenze avanzate -I semilavorati
Lavorare nel settore del legno: conoscenze avanzate - Lettura del disegno tecnico
Lavorare nel settore del legno: conoscenze avanzate -I documenti di lavoro
Applicare in azienda gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Dispositivi di sicurezza delle macchine utensili
Applicare in azienda gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Utilizzo delle macchine utensili
Effettuare operazioni di finitura e coloritura - Tintura e coloritura Effettuare operazioni di finitura e coloritura - Sostanze coloranti
Effettuare operazioni di finitura e coloritura - Procedimenti pratici di colorazione del legno Effettuare operazioni di finitura e coloritura - Imitazione di legni pregiati
Valutazione conclusiva secondo anno
Totale ore
ANNO III
Lavorare nel settore del legno - Comprensione e analisi delle problematiche
Applicare i principi di funzionamento degli impianti presenti in azienda in base alle norme di sicurezza vigenti
Effettuare il controllo delle lavorazioni Verniciare il legno
Valutazione conclusiva terzo anno
Totale ore
ANNO II
Lavorare nel settore del legno: conoscenze avanzate - Il mobile: cenni storici Lavorare nel settore del legno: conoscenze avanzate -I semilavorati
Lavorare nel settore del legno: conoscenze avanzate -Lettura del disegno tecnico Lavorare nel settore del legno: conoscenze avanzate -I documenti di lavoro
Applicare in azienda gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Dispositivi di sicurezza delle macchine utensili
Applicare in azienda gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Utilizzo
Lavorazione legno: Addetto alla produzione dei mobili
ANNO I
Lavorare nel settore del legno: conoscenze di base - Il sistema impresa
Lavorare nel settore del legno: conoscenze di base - Líorganizzazione del laboratorio Lavorare nel settore del legno: conoscenze di base - Il materiale legno
Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Norme generali di comportamento
Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - I dispositivi di protezione individuale
Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Líigiene nel luogo di lavoro
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualit‡ - Qualit‡ nella produzione
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualit‡ - Prescrizioni operative per la fabbricazione, il montaggio e líinstallazione
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualit‡ - Sicurezza e responsabilit‡ da prodotto Esaminare ed utilizzare gli attrezzi da lavoro e le macchine utensili - Gli attrezzi da lavoro Esaminare ed utilizzare gli attrezzi da lavoro e le macchine utensili - Le macchine utensili
Esaminare ed utilizzare gli attrezzi da lavoro e le macchine utensili - Attrezzaggio e manutenzione delle macchine utensili
Acquisire le metodologie di lavorazione del mobile - I processi di lavorazione Valutazione conclusiva primo anno
Totale ore
4 ore
4 ore
8 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
12 ore
8 ore
8 ore
4 ore
76 ore
4 ore |
8 ore |
8 ore |
8 ore |
4 ore |
delle macchine utensili
Interpretare le istruzioni CAD - CAM ed eseguire lavorazioni alle macchine CNC - Le istruzioni CAD - CAM
Interpretare le istruzioni CAD - CAM ed eseguire lavorazioni alle macchine CNC - Le macchine CNC
Utilizzare le tecniche di incollaggio e di unione - Le colle e le tecniche di incollaggio Utilizzare le tecniche di incollaggio e di unione - Le tecniche di unione
Utilizzare le tecniche di incollaggio e di unione - Le calettature Valutazione conclusiva secondo anno
Totale ore
4 ore
16 ore
8 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
76 ore
20 ore |
12 ore |
8 ore |
32 ore |
4 ore |
76 ore |
ANNO III
Lavorare nel settore del legno: comprensione e analisi delle problematiche
Applicare i principi di funzionamento degli impianti presenti in azienda in base alle norme di sicurezza vigenti
Effettuare il controllo delle lavorazioni Costruire il mobile
Valutazione conclusiva terzo anno
Totale ore
ANNO I
Lavorare nel settore dellíimbottito: conoscenze di base -Il sistema impresa
Lavorare nel settore dellíimbottito: conoscenze di base -Líorganizzazione del laboratorio Lavorare nel settore dellíimbottito: conoscenze di base -I materiali
Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Norme generali di comportamento
Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - I dispositivi di protezione individuale
Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Líigiene nel luogo di lavoro
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualit‡
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualit‡ - Sicurezza e responsabilit‡ da prodotto Esaminare ed utilizzare gli attrezzi da lavoro e le macchine utensili - Gli attrezzi da lavoro Esaminare ed utilizzare gli attrezzi da lavoro e le macchine utensili - Le macchine utensili
Esaminare ed utilizzare gli attrezzi da lavoro e le macchine utensili - Attrezzaggio e manutenzione delle macchine utensili dellíimbottito
Acquisire le metodologie di lavorazione dellíimbottito -I processi di lavorazione Valutazione conclusiva primo anno
Totale ore
ANNO II
Lavorare nel settore dellíimbottito: conoscenze avanzate - líimbottito: cenni storici Lavorare nel settore dellíimbottito: conoscenze avanzate -I semilavorati
Lavorare nel settore dellíimbottito: conoscenze avanzate -I documenti di lavoro
Applicare in azienda gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Dispositivi di sicurezza delle macchine utensili
Applicare in azienda gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Utilizzo delle macchine utensili
Interpretare le istruzioni CAD - CAM ed eseguire lavorazioni alle macchine CNC - Le istruzioni CAD - CAM
Interpretare le istruzioni CAD - CAM ed eseguire lavorazioni alle macchine CNC - Le macchine CNC
Utilizzare le tecniche di incollaggio e di unione - Le colle e le tecniche di incollaggio Conoscenza dei materiali di rivestimento
Conoscenza dei materiali di imbottitura Tecniche di taglio
Tecniche di cucito
Valutazione conclusiva secondo anno Totale ore
Lavorazione legno: Addetto alla produzione di imbottiti
4 ore |
4 ore |
8 ore |
4 ore |
4 ore |
4 ore |
8 ore |
4 ore |
4 ore |
12 ore |
8 ore |
8 ore |
4 ore |
76 ore |
4 ore |
8 ore |
8 ore |
4 ore |
4 ore |
10 ore |
6 ore |
4 ore |
8 ore |
8 ore |
4 ore |
4 ore |
4 ore |
76 ore |
20 ore |
12 ore |
8 ore |
32 ore |
4 ore |
76 ore |
ANNO III
Lavorare nel settore dellíimbottito: comprensione e analisi delle problematiche
Applicare i principi di funzionamento degli impianti presenti in azienda in base alle norme di sicurezza vigenti
Effettuare il controllo delle lavorazioni Costruire líimbottito
Valutazione conclusiva terzo anno
Totale ore
Lavorazione legno: Addetto alle lavorazioni di manufatti in legno per líedilizia e la cantieristica
ANNO I
Utilizzare le materie prime di lavorazione- I legnami da lavorazione
Utilizzare le materie prime di lavorazione- Le colle e le vernici utilizzati in azienda Utilizzare attrezzi e macchine per la lavorazione a mano -Attrezzi per le lavorazioni a mano
Utilizzare attrezzi e macchine per la lavorazione a mano -Macchine portatili per la lavorazione a mano
Leggere e interpretare il disegno tecnico esecutivo -Rappresentazione e simbologia dei disegni esecutivi
Xxxxxxx e interpretare il disegno tecnico esecutivo - La lettura e líinterpretazione di un disegno esecutivo
Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Norme generali di comportamento
Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - I dispositivi di protezione individuale
Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Líigiene nel luogo di lavoro
Valutazione conclusiva primo anno
Totale ore
12 ore
12 ore
8 ore
12 ore
8 ore
8 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
76 ore
ANNO II
Utilizzare i parametri di lavorazione - Utilizzare correttamente parametri tecnici e tecnologici
Utilizzare i parametri di lavorazione - Parametri e grandezze tecnologiche nel settore legno
Operare allíinterno di processi di produzione a mano e a macchina - Processi produttivi a componente manuale
Operare allíinterno di processi di produzione a mano e a macchina - Processi produttivi tramite macchine e sistemi
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualit‡ -Qualit‡ nella produzione
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualit‡ - Prescrizioni operative per la fabbricazione, il montaggio e líinstallazione
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualit‡ - Sicurezza e responsabilit‡ da prodotto
Attuare comportamenti sicuri in produzione - La sicurezza alle macchine utensili Attuare comportamenti sicuri in produzione - La sicurezza negli impianti Valutazione conclusiva secondo anno
Totale ore
8 ore
12 ore
12 ore
12 ore
4 ore
4 ore
4 ore
8 ore
8 ore
4 ore
76 ore
20 ore |
12 ore |
8 ore |
16 ore |
16 ore |
4 ore |
76 ore |
ANNO III
Lavorare nel settore del legno: comprensione e analisi delle problematiche
Applicare i principi di funzionamento degli impianti presenti in azienda in base alle Norme di sicurezza vigenti
Effettuare il controllo delle lavorazioni
Utilizzare Strumenti di supporto avanzati alla produzione Utilizzare sistemi automatizzati nella produzione Valutazione conclusiva terzo anno
Totale ore
ANNO II
Utilizzare i parametri di lavorazione - Utilizzare correttamente parametri tecnici e tecnologici Utilizzare i parametri di lavorazione - Parametri e grandezze tecnologiche nel settore legno
Operare allíinterno di processi di produzione a mano e a macchina - Processi produttivi a componente manuale
Operare allíinterno di processi di produzione a mano e a macchina - Processi produttivi tramite macchine e sistemi
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualit‡ -Qualit‡ nella produzione
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualit‡ - Prescrizioni operative per la fabbricazione, il montaggio e líinstallazione
Lavorazione legno: Addetto alla produzione di semilavorati in legno
ANNO I
Utilizzare le materie prime di lavorazione - I legnami da lavorazione
Utilizzare le materie prime di lavorazione - Le colle e le vernici utilizzati in azienda Utilizzare attrezzi e macchine per la lavorazione a mano -Attrezzi per le lavorazioni a mano
Utilizzare attrezzi e macchine per la lavorazione a mano -Macchine portatili per la lavorazione a mano
Leggere e interpretare il disegno tecnico esecutivo -Rappresentazione e simbologia dei disegni esecutivi
Xxxxxxx e interpretare il disegno tecnico esecutivo - La lettura e líinterpretazione di un disegno esecutivo
Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Norme generali di comportamento
Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - I dispositivi di protezione individuale
Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Líigiene nel luogo di lavoro
Valutazione conclusiva primo anno
Totale ore
12 ore
12 ore
8 ore
12 ore
8 ore
8 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
76 ore
8 ore |
12 ore |
12 ore |
12 ore |
4 ore |
4 ore |
4 ore |
8 ore |
8 ore |
4 ore |
76 ore |
20 ore |
12 ore |
8 ore |
16 ore |
16 ore |
4 ore |
76 ore |
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualit‡ - Sicurezza e responsabilit‡ da prodotto
Attuare comportamenti sicuri in produzione - La sicurezza alle macchine utensili Attuare comportamenti sicuri in produzione - La sicurezza negli impianti Valutazione conclusiva secondo anno
Totale ore
ANNO III
Lavorare nel settore del legno: comprensione e analisi delle problematiche
Applicare i principi di funzionamento degli impianti presenti in azienda in base alle norme di sicurezza vigenti
Effettuare il controllo delle lavorazioni
Utilizzare Strumenti di supporto avanzati alla produzione Utilizzare sistemi automatizzati nella produzione Valutazione conclusiva terzo anno
Totale ore
Accoglienza e definizione del progetto formativo
Xxxxxxxxxxxxx e la normativa in materia di lavoro, apprendistato e pari opportunit‡ Igiene e sicurezza sul lavoro
Economia e organizzazione aziendale: líapprendista e líazienda in cui lavora
La comunicazione e il rapporto dellíapprendista con i colleghi di lavoro in azienda Totale ore
Ore
TRASVERSALE PERCORSO PRIMO ANNO
Ore |
Ore |
Ore |
Ore |
44 ore |
Accoglienza e definizione progetto formativo Aggiornamento sulla legislazione del lavoro Aggiornamento su igiene e sicurezza sul lavoro Norme base di primo soccorso
La comunicazione mediata
La comunicazione e il rapporto dellíapprendista con clienti e fornitori Totale ore
Ore
PERCORSO SECONDO ANNO
Ore |
Ore |
Ore |
Ore |
Ore |
44 ore |
Accoglienza e definizione progetto formativo Aggiornamento sulla legislazione del lavoro Aggiornamento su igiene e sicurezza sul lavoro Gestione economica e contabile dellíimpresa
Gestire una piccola impresa (Orientamento allíimpresa)
Totale ore
Ore
PERCORSO TERZO ANNO
Ore |
Ore |
Ore |
Ore |
44 ore |
Accoglienza e definizione progetto formativo Aggiornamento sulla legislazione del lavoro Aggiornamento su igiene e sicurezza sul lavoro Gestire il credito al consumo
Gestire risparmio, previdenza ed assicurazioni La comunicazione mediata (16 ore)
Totale ore
Ore
PERCORSO QUARTO ANNO
Ore |
Ore |
Ore |
Ore |
Ore |
44 ore |
Accoglienza e definizione progetto formativo Aggiornamento sulla legislazione del lavoro Aggiornamento su igiene e sicurezza sul lavoro Diagnosticare e risolvere problemi
Gestire conflitti e criticit‡
Totale ore
Ore
PERCORSO QUINTO ANNO
Ore |
Ore |
Ore |
Ore |
44 ore |
PARTE VIII - Regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali Art. 1 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Vengono applicate le norme gi‡ definite in occasione del rinnovo del CCNL Legno, Sughero, Mobile e Arredamento firmato il 21/12/1999.
Art. 2 classificazione
Come indicato nellíart. 15 - Parte comune - del presente CCNL, si riportino alcuni profili specifici relativi ai lavoratori delle industrie boschive e forestali. Resta inteso che per quanto qui non specificato valgono le declaratorie ed i profili di cui al sopracitato art. 15 - Parte comune -.
V CATEGORIA
A titolo di esempio si conviene che appartengono a questa categoria i seguenti lavoratori:
- Agenti forestali, capi e sottocapi di reparto con responsabilit‡ tecniche, ecc.
- Contabili, xxxxxxxx, segretari, aiuto contabili, aiuto xxxxxxxx, ecc.
IV CATEGORIA
Appartengono a questa categoria, con qualifica di operaio, esclusivamente i lavoratori delle industrie boschive e forestali di cui al profilo sottoindicato.
- Capo macchia estimatore di boschi che dia una valutazione quantitativa e qualitativa onde ricavare il valore complessivo del lotto sottoposto a valutazione, tenendo conto dei costi di utilizzazione e di esbosco.
III CATEGORIA
A titolo di esempio si conviene che appartengono a questa categoria i seguenti lavoratori:
- Assistenti, capi macchina, magazzinieri, capiposto che non esercitano mansioni di semplice custodia, amanuensi, dattilografi e in genere gli altri prestatori díopera qualunque sia la loro denominazione che siano da considerare impiegati di grado comune ai sensi dellíart. 10, lettera a), n. 3, della legge sullíimpiego privato.
- Teleferista che abbia completa conoscenza dellíimpianto di teleferiche e che sia in grado di assicurare il buon funzionamento dellíimpianto stesso ed il trasporto di materiali.
- Macchinista conduttore di seghe a nastro, o multilame che prepara la macchina con attrezzi gi‡ pronti.
- Attrezzista.
- Carbonaio che esegue ogni fase del lavoro inerente alla carbonizzazione.
- Autista di mezzi per i quali Ë richiesta la patente di grado E.
- Trattorista o gruista meccanico di semoventi e carropontista.
- Motorista di generatori.
- Riquadratore.
- Segantino provetto di abbozzi di pipe.
- Sezionatore con o senza motosega.
- Taglialegna con motosega.
II CATEGORIA
A titolo di esempio si conviene che appartengono a questa categoria i seguenti lavoratori:
- Stenodattilografi, addetti a mansioni semplici di segreteria, addetti alla verifica schede meccanografiche, addetti al controllo documenti contabili relativi al movimento del materiale, addetti al controllo fatture.
- Abbattitore di alto fusto con ascia o con sega a motore.
- Segantino.
- Traversaio.
- Tronchettaio e arramatore.
- Accatastatore di tronchi con elevatori meccanici.
- Conduttore di trattori.
- Autista e trattorista non meccanico.
- Asciatore.
- Affilalame.
- Addetto alle stazioni di carico e scarico fino a sbalzo.
- Scortecciatore ad ascia.
- Cavatore di ciocco per pipe.
I CATEGORIA
A titolo di esempio si conviene che appartengono a questa categoria i seguenti lavoratori:
- Cavatore di ciocco.
- Aiuto carbonaio.
- Xxxxx xxxxxxxxx.
- Accatastatore di legname assato.
- Addetto al concentramento di tronchi.
- Frenatore di teleferiche.
- Nota -
Ai lavoratori, privi di qualificazione, in fase di primo inserimento in azienda, sar‡ applicato, per un periodo di 18 mesi, un minimo tabellare ridotto del 10% rispetto a quello della I categoria.
- Dichiarazione a verbale -
La classificazione dei lavoratori verr‡ modificata a valere dallí1/1/2007 in conformit‡ di tempi, contenuti e metodi di cui allíart. 16 - Parte comune - del presente CCNL
Art. 3 lavoro a cottimo
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dallíazienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, allíoperaio di normale capacit‡ ed operosit‡, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 6,50% del minimo di paga tabellare della categoria. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati, abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 6,50%, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di operai venga riconosciuto di capacit‡ ed operosit‡ superiori al normale.
Nel caso in cui un operaio a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacit‡ e volont‡, la retribuzione gli verr‡ integrata fino al
raggiungimento di detto minimo.
Xxxx operai interessati dovr‡ essere comunicata per iscritto o per affissione, allíinizio del lavoro, líindicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
Allíoperaio che venga passato dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione, líazienda conserver‡ líutile di cottimo se rimarranno inalterate le condizioni di lavoro e se sar‡ a lui
richiesto il mantenimento della stessa produzione individuale.
Allíoperaio cottimista che venga temporaneamente adibito a lavori diversi da quello a cottimo, líazienda corrisponder‡ un trattamento economico minimo pari alla paga ad economia maggiorata del
minimo di cottimo.
Art. 4 Norme specifiche per gli operai assunti con contratto a tempo determinato
A) Durata dellíingaggio e anticipo
Il datore di lavoro, nel richiedere gli operai, dovr‡ indicare, approssimativamente, la durata dellíingaggio, per tempo, quantit‡ ed estensione del lavoro. Durante tale periodo, la risoluzione del rapporto
non potr‡ avvenire che per accertabili cause di forza maggiore ed in caso di licenziamento per mancanze.
Il datore di lavoro dovr‡ inoltre indicare la misura degli anticipi da concedersi allíatto dellíingaggio ai singoli operai. Il periodo di prova viene stabilito in quattordici giorni di effettiva prestazione.
B) Alloggiamento
Nel caso in cui sia prevista, secondo le consuetudini, la costruzione di alloggiamento, il datore di lavoro fornir‡ in uso il materiale necessario e riconoscer‡ una indennit‡ fissa pari a 8 ore di normale
retribuzione ai lavoratori impiegati nella costruzione dellíalloggiamento stesso.
C) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
a) Conservazione del posto
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, líoperaio non in prova, assunto con contratto a tempo determinato per líeffettuazione della campagna lavorativa e comunque per lo svolgimento di attivit‡ di carattere stagionale, ha diritto alla conservazione del posto fino al termine della campagna lavorativa per la quale Ë stato assunto.
b) Trattamento economico
Allíoperaio non in prova, assunto con contratto a tempo determinato, le aziende corrisponderanno fino al termine della campagna lavorativa per la quale Ë stato assunto, una integrazione della indennit‡ corrisposta dallíINAIL fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione (per i cottimisti percentuale contrattuale di cottimo che avrebbero percepito se avessero prestato servizio in base al normale orario contrattuale).
D) Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
a) Conservazione del posto
In caso di malattia o infortunio non sul lavoro, líoperaio non in prova assunto con contratto a tempo determinato per líeffettuazione della campagna lavorativa e comunque per lo svolgimento di attivit‡ di carattere stagionale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di quattro mesi, purchÈ nel frattempo non abbia avuto termine la campagna lavorativa per la quale xxxxxxxxx stesso Ë stato assunto o sia esaurita líattivit‡ di carattere stagionale, nei quali casi il rapporto si intende risolto in applicazione delle disposizioni della Legge 18/4/1962, n. 230.
b) Trattamento economico
Le aziende corrisponderanno ai lavoratori assenti per malattia od infortunio non sul lavoro il seguente trattamento economico ad integrazione dellíindennit‡ di malattia riconosciuta dallíistituto assicuratore, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme:
a) dal primo al terzo giorno: il 50% della retribuzione (paga base, contingenza e per i cottimisti percentuale contrattuale di cottimo) per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi secondo líorario di lavoro del reparto cui xxxxxxxxx stesso appartiene;
b) dal quarto al nono giorno: una integrazione dellíindennit‡ di malattia riconosciuta dallíIstituto Assicuratore fino allíottanta per cento della retribuzione come sopra indicata;
c) dal decimo al centoventesimo giorno: una integrazione dellíindennit‡ di malattia riconosciuta dallíIstituto Assicuratore fino al cento per cento della retribuzione come sopra indicata.
E) Trattamento di fine rapporto
Per il trattamento di fine rapporto si rinvia alle norme di cui alla Legge 29/5/1982, n. 297 e alle disposizioni dellíart. 20 - parte operai - del presente CCNL.
F) Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festivit‡ e riduzione díorario
Il trattamento economico spettante agli operai per festivit‡ nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima mensilit‡ e riduzione díorario Ë assolto dallíazienda con la corresponsione di una percentuale complessiva del 31% da calcolarsi sullíammontare complessivo dei guadagni realizzati durante il rapporto di lavoro e da liquidarsi a chiusura dei conti per ogni lotto di lavorazione salvo diverso accordo fra le parti.
- Nota a verbale -
Nel trattamento previsto nella percentuale per festivit‡, si intendono compresi anche gli emolumenti di cui agli ultimi due commi dellíart. 7 - regolamentazione comune.
G) Pattuizioni locali
Nei singoli contratti integrativi verranno fissate le seguenti condizioni contrattuali:
a) eventualmente le tariffe di cottimo pieno, ove le tariffe non siano determinate dalle aziende con i criteri di cui allíart. 3;
b) presupposti della retribuzione a cottimo in caso di cottimi pieni. Qualora nella carbonizzazione sia provveduto alla preparazione della legna tagliata con mano díopera diversa da quella impiegata per la cottura della legna, la remunerazione sar‡ stabilita separatamente per la legna tagliata e per la cottura della legna, riferendosi a metro steso per la legna tagliata, a quintale oppure a volume per la cottura della legna. Quando la legna destinata alla carbonizzazione, viene tagliata da compagnie miste che ne seguono anche la cottura (sistema a spezzatura) si effettuer‡ la sola misurazione del carbone prodotto, la quale sar‡ fatta a quintale oppure a volume;
c) indicazione degli utensili da fornirsi dal datore di lavoro;
d) misura delle indennit‡ di trasferimento, comprendente le spese di viaggio;
e) ambito di applicazione dei contratti integrativi;
f) decorrenza e durata dei contratti stessi.
Categoria
Livello Incremento
Parametro
retributivo totale
1Y Tranche
1/4/2010
2Y Tranche
1/1/2011
3Y Tranche
1/7/2012
AD 3
AD 2
AD 1
AC 5
AC 4
AC 3 AC 2 -
AS 4
AS 3
AC 1 - AS 2
AE 4 - AS 1
AE 3
AE 2
AE 1
PARTE IX - Minimi tabellari Aumenti retributivi
12Y | 210 | 189,67 | 42,67 | 73,50 | 73,50 |
11Y | 205 | 185,16 | 41,66 | 71,75 | 71,75 |
10Y | 195 | 176,12 | 39,62 | 68,25 | 68,25 |
9Y | 185 | 167,09 | 37,59 | 64,75 | 64,75 |
8Y | 170 | 153,54 | 34,54 | 59,50 | 59,50 |
7Y | 155 | 140,00 | 31,50 | 54,25 | 54,25 |
6Y | 147,5 | 133,22 | 29,96 | 51,63 | 51,63 |
5Y | 140 | 126,45 | 28,45 | 49,00 | 49,00 |
4Y | 134 | 121,03 | 27,23 | 46,90 | 46,90 |
3Y | 126,5 | 114,25 | 25,69 | 44,28 | 44,28 |
2Y | 119 | 107.48 | 24,18 | 41,65 | 41,65 |
1Y | 100 | 90,32 | 20,32 | 35 | 35 |
Min.
Categoria
tab.
1.a
Retribuzioni
Conting. E.D.R. tranche
allí1/4/2011
1/4/2010
2.a
tranche 1/1/2011
Retribuzioni
allí1/1/2011
3.a
tranche 1/7/2012
Retribuzioni
allí1/7/2012
AD 3
AD 2
AD 1
AC 5
AC 4
AC 3 / AC 2 / AS 4
AS 3
AC 1/ AS 2
AE 4/ AS 1
AE 3
AE 2
AE 1
Nuovi Minimi tabellari e retribuzioni
1.430,96 | 531,91 | 10,33 | 42,67 | 2.015,87 | 73,50 | 2.089,87 | 73,50 | 2.162,87 |
1.397,94 | 531,91 | 10,33 | 41,66 | 1.981,84 | 71,75 | 2.053,59 | 71,75 | 2.125,34 |
1.329,20 | 529,75 | 10,33 | 39,62 | 1.908,90 | 68,25 | 1.977,15 | 68,25 | 2.045,40 |
1.261,03 | 527,94 | 10,33 | 37,59 | 1.836,89 | 64,75 | 1.901,64 | 64,75 | 1.966,39 |
1.158,86 | 525,22 | 10,33 | 34,54 | 1.728,95 | 59,50 | 1.788,45 | 59,50 | 1.847,95 |
1.056,62 | 522,41 | 10,33 | 31,50 | 1.620,86 | 54,25 | 1.675,11 | 54,25 | 1.729,36 |
1.006,03 | 521,02 | 10,33 | 29,96 | 1..567,34 | 51,63 | 1.618,97 | 51,63 | 1.670,60 |
954,36 | 518,45 | 10,33 | 28,45 | 1.511,59 | 49,00 | 1.560,59 | 49,00 | 1.609,59 |
913,33 | 517,76 | 10,33 | 27,23 | 1.468,65 | 46,90 | 1.515,55 | 46,90 | 1.562,45 |
862,19 | 516,53 | 10,33 | 25,69 | 1.414,74 | 44,28 | 1.459,02 | 44,28 | 1.503,30 |
811,06 | 514,79 | 10,33 | 24,18 | 1.360,36 | 41,65 | 1.402,01 | 41,65 | 1.443,66 |
681,75 | 512,16 | 10,33 | 20,32 | 1.224,56 | 35,00 | 1.259,56 | 35,00 | 1.294,56 |
- Note -
Al personale con qualifica di Quadro, allíatto del riconoscimento della qualifica Ë riconosciuta una indennit‡ di funzione dellíimporto di lire 50.000, con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dellíimporto predetto.
ALLEGATO A (Art. 39.1 premesse metodologiche)
A) Gli ìIndicatoriî
Vengono individuati gli indicatori sotto indicati:
- Indici di partecipazione
a) Miglioramento dellíindice di partecipazione;
- Indici di qualit‡
a) Miglioramento dellíindice di qualit‡ esterna;
b) Miglioramento dellíindice di qualit‡ interna;
c) Individuazione di valori tesi alla responsabilit‡ sociale: i parametri di misurazione verranno suggeriti dalle XX.XX. territoriali;
- Indici di redditivit‡
a) Miglioramento dei ricavi di vendita
b) Miglioramento della differenza tra valore e costo della produzione
- Indice di produttivit‡/efficienza Miglioramento dei tempi di consegna;
a) Contenimento dei consumi
b) Riduzione dei tempi fermo macchina
B) Le ìformule di calcoloî
Gli indicatori possono essere individuati secondo le seguenti formule
1) Partecipazione
Si specifica che la misura dellí partecipazione aziendale Ë data dal rapporto:
Ore annuali di assenza
AS = x 100
Ore annuali lavorabili
Le ore annuali di assenza sono individuate nelle ore di assenza dei dipendenti registrate globalmente a livello aziendale con esclusione delle ore non lavorate per ferie, ex festivit‡, riduzione di orario,
festivit‡ godute, assemblee, maternit‡, donatori di sangue, congedi parentali e permessi sindacali.
Le ore annuali lavorabili sono individuate nelle ore complessive di lavoro ordinario teoricamente prestabilite nellíanno di riferimento dai dipendenti dellíazienda in proporzione allíanzianit‡ di servizio e
allíeffettivo tempo di lavoro per i part-time.
2) Qualit‡ esterna
A tal fine si specifica che la misura della soddisfazione del cliente - Qualit‡ Esterna Ë data dal rapporto:
Indicatore di qualit‡ esterna (resi, scarti in utenza, difettosit‡ in utenza)
x 100 valore di riferimento (ricavi di vendita, numero pezzi prodotti, fatturato globale)
Il valore dellíindicatore scelto Ë individuato dalla contabilit‡ aziendale o da altri indicatori definiti con riferimento allíanno di misurazione.
I ricavi delle vendite sono individuati dai relativi dati riferiti alla gestione caratteristica aziendale cosÏ come risultante dal conto economico del bilancio di esercizio dellíanno di riferimento.
3) Qualit‡ interna
A tal fine si specifica che la misura della Qualit‡ Interna Ë data dal rapporto:
Scarti e/o rilavorazioni interni
QI = x 100
Valore di riferimento (valore della produzione, numero pezzi prodotti, fatturato globale) Il valore degli scarti e/o rilavorazioni interni Ë individuato dalla contabilit‡ aziendale riferita a tali dati nellíanno di riferimento.
Il valore della produzione Ë individuato dai dati di bilancio dellíanno di riferimento.
4) Ricavi delle vendite
A tal fine si specifica che la misura dellíandamento dei ricavi delle vendite per unit‡ Ë data dal rapporto:
Ricavi delle vendite di beni prodotti
RV =
Numero annuo dipendenti calcolato per addetti equivalenti a tempo pieno
I ricavi delle vendite di beni prodotti sono individuati dai relativi dati riferiti alla gestione caratteristica aziendale cosÏ come risultante dal conto economico del bilancio di esercizio dellíanno di riferimento. II numero dei lavoratori Ë individuato dal numero dei dipendenti in forza nellíanno di riferimento in proporzione
5) Differenza tra i valori e i costi della produzione
A tal fine si specifica che la misura dellíandamento del dato per unit‡ Ë data dal rapporto:
Differenzat ra il valore e il costo della produzione
MO =
Numero annuo dipendenti calcolato per addetti equivalenti a tempo pieno
Il valore della differenza tra il valore e il costo della produzione Ë individuato dai relativi dati riferiti alla gestione caratteristica aziendale cosÏ come risultante dal conto economico del bilancio di esercizio
dellíanno di riferimento.
Il numero dei dipendenti Ë individuato dal numero dei dipendenti in forza nellíanno di riferimento in proporzione allíanzianit‡ di servizio e allíeffettivo tempo di lavoro per i part-time.
6) Tempi di consegna
A tal fine si specifica che líandamento dei tempi di consegna Ë data dal rapporto:
Numero lotti consegnati nel rispetto dei termini
TC = x 100
Numero lotti da spedire nel rispetto dei termini
Il numero di lotti consegnati nel rispetto dei termini sono individuati nel totale complessivo degli ordini di merce spediti nei termini contrattuali nellíanno di riferimento. Il numero di lotti da spedire nel rispetto dei termini sono individuati nel totale complessivo di merce da spedire nei termini contrattuali nellíanno di riferimento.
7) Contenimento dei consumi e contenimento tempi fermo macchine
Vengono calcolati su indicatori storici riferiti allíanno o anni precedenti ed in questo caso con il sistema della media mobile. Riferimento
Xxxxxxx (gas, energia, altro) del periodo scelto
x 100 Fatturato, numero addetti del periodo scelto
Confrontato con
Xxxxxxx (idem come sopra)
x 100 Fatturato o altri come sopra
Analogamente per i tempi di fermo macchina si misureranno confrontando lo storico fermate macchina/impianti o, in caso di nuova installazione, con i dati forniti dallíinstallatore. Riferimento
Fermi macchina (manutenzione, guasti, attrezzamenti)
x 100 Fatturato, numero addetti del periodo scelto
Confrontato con
Fermi macchina idem come sopra
x 100 Fatturato idem come sopra
STATUTO DEI LAVORATORI
Legge 20/5/1970, n. 300 Norme sulla tutela della libert‡ e dignit‡ dei lavoratori, della libert‡ sindacale e nellíattivit‡ sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
(pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 131 del 27/5/1970) con le modifiche intervenute con il referendum abrogativo del 5/4/1995 (Art. 19 e art. 26)
TITOLO I - Della libert‡ e dignit‡ del lavoratore Art. 1 Libert‡ di opinione
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge.
Art. 2 Guardie giurate
Il datore di lavoro puÚ impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti del testo unico approvato con X.X. 00/0/0000, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. » fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sullíattivit‡ lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attivit‡, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma. In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente artIcolo, líispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parie del prefetto nei casi pi˘ gravi.
Statuto dei lavoratori Art. 3 Personale di vigilanza
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dellíattivit‡ lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
Art. 4 Impianti audiovisivi
» vietato líuso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalit‡ di controllo a distanza dellí attivit‡ dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilit‡ di controllo a distanza dellíattivit‡ dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede líispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalit‡ per líuso di tali impianti. Per gli impianti, e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente art., in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, líispettorato del lavoro provvede entro un anno dallí entrata in vigore della presente legge, dettando allíoccorrenza le prescrizioni per líadeguamento e le modalit‡ di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dellíispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro, 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 5 Accertamenti sanitari
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneit‡ e sulla infermit‡ per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermit‡ puÚ essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facolt‡ di far controllare la idoneit‡ fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 6 Visite personali di controllo
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorchÈ nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualit‡ degli strumenti di lavoro o delle
materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite allíuscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignit‡ e la riservatezza del lavoratore e che
avvengano con líapplicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettivit‡ o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonchÈ, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente art., le relative modalit‡ debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede líispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dellíispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 7 Sanzioni disciplinari
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse puÚ essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia Ë stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non puÚ adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato líaddebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potr‡ farsi assistere da un rappresentante dellí associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato fermo restando quanto disposto dalla legge 15/7/1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non puÚ essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per pi˘ di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari pi˘ gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato
causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facolt‡ di adire líautorit‡ giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare puÚ promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dellíassociazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite líufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dellíufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dallíinvito rivoltogli dallíufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce líautorit‡ giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non puÚ tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro applicazione.
Art. 8 Divieto di indagini sulle opinioni
» fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dellíassunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonchÈ su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dellí attitudine professionale del lavoratore.
Art. 9 Tutela della salute e dellíintegrit‡ fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto idi controllare líapplicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, líelaborazione e líattuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrit‡ fisica.
Art. 10 Lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. datore di lavoro potr‡ richiedere la produzione delle certificazioni necessarie allíesercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Art. 11 Attivit‡ culturali ricreative e assistenziali
Le attivit‡ culturali, ricreative ed assistenziali promosse nellí azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Statuto dei lavoratori
Art. 12 Istituti di patronato
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, per líadempimento dei compiti di cui al D.Lgs. del capo provvisorio dello stato 29/7/1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parit‡, la loro attivit‡ allíinterno della azienda, secondo le modalit‡ da stabilirsi con accordi aziendali.
Art. 13 Mansioni del lavoratore
Líart. 2103 del codice civile Ë sostituito dal seguente: ìil prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali Ë stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente allíattivit‡ svolta, e líassegnazione categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente allíattivit‡ svolta, e líassegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi, egli non puÚ essere trasferito da una unit‡ produttiva ad uníaltra se non per comprovare ragioni tecniche, organizzate e produttive. Ogni patto contrario Ë nulloî.
TITOLO II - Della libert‡ sindacale
Art. 14 Diritto di associazione e di attivit‡ sindacale
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi della libert‡ sindacale, Ë garantito a tutti i lavoratori allíinterno dei luoghi di lavoro.
Art. 15 Atti discriminatori
» nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare líoccupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindaca le ovvero cessi di fame parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivit‡ sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresÏ ai patti o atti diretti ai fini di discriminazione politica o religiosa.
Art. 16 Trattamenti economici collettivi discriminatori
» vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dellíart. 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti Ë stata attuata la
discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari allíimporto dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Art. 17 Sindacati di comodo
» fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 18 Reintegrazione nel posto di lavoro
Ferma restando líesperibilit‡ delle procedure previste dallíart. 7 della legge 15/7/1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dellíart. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o líinvalidit‡ a norma del comma precedente.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potr‡ essere inferiore a cinque mensilit‡ di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui allíart. 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente Ë o líinvalidit‡ a norma del comma precedente.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potr‡ essere inferiore a cinque mensilit‡ di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui allíart. 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente Ë tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virt˘ del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dellíinvito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma Ë provvisoriamente esecutiva.
Nellíipotesi del licenziamento dei lavoratori di cui allíart. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puÚ disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova fomiti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
Xxxxxxxxxxx di cui al comma precedente puÚ essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che líha pronunciata. Si applicano le disposizioni dellíart. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
Xxxxxxxxxxx puÚ essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nellíipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui allíart. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero allíordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che líha pronunciata, Ë tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del fondo adeguamento pensioni di una somma pari allíimporto della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO III - Dellíattivit‡ sindacale
Art. 19 Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unit‡ produttiva, nellíambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (abrogato);
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nellíunit‡ produttiva.
Nellíambito di azienda con pi˘ unit‡ produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
N.B. = Con D.P.R. 28/7/1995, n. 312 in esito al referendum indetto Ë stato abrogato líart. 19, primo comma, lettera a) nonchÈ líart. 19, primo comma lettera b), limitatamente alle paroleî non affiliate alle predette Confederazioniî e alle parole ì nazionali e provinciali ì, della legge 20/5/1970, n. 300.
Art. 20 Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unit‡ produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dellíorario di lavoro, nonchÈ durante líorario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verr‡ corrisposta
la normale retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalit‡ dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nellëunit‡ produttiva, con ordine del
giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo líordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalit‡ per líesercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
Art. 21 Referendum
Il datore di lavoro deve consentire nellëambito aziendale lo, svolgimento, fuori dellí orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti allíattivit‡ sindacale, indetti da tutte le
rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unit‡ produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalit‡ per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
Art. 22 Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
Il trasferimento dallíunit‡ produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna puÚ essere disposto solo previo
nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quattro, quinto, sesto e settimo dellíart. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui Ë stata eletta la commissione
interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dellíanno successivo a quello in cui Ë cessato líincarico per tutti gli altri.
Art. 23 Permessi retribuiti
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui allíart. 19 hanno diritto, per líespletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole pi˘ favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unit‡ produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa Ë organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unit‡ produttive che occupano fino a 3000 dipendenti della categoria per cui la stessa Ë
organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui Ë organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unit‡ produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero
minimo di cui alla precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente art. non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad uníora allíanno per ciascun dipendente.
II lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 24 Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali aziendali di cui allíart. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni allíanno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 25 Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha líobbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori allíinterno dellíunit‡ produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 26 Contributi sindacali
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali allíinterno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dellíattivit‡ aziendale.
Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalit‡ stabilite dai contratti collettivi di
lavoro, che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale.
Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non Ë regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale allíassociazione da lui indicata.
N.B. = Con D.P.R. 28/7/1995, n. 313 in esito al referendum ha abrogato líart. 26, commi secondo e terzo, legge 20/5/1970, n. 300.
Art. 27 Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Il datore di lavoro nelle unit‡ produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per líesercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune allíinterno della unit‡ produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unit‡ produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Art. 28 Repressione della condotta antisindacale
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare líesercizio della libert‡ e della attivit‡ sindacale nonchÈ del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove Ë posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
Líefficacia esecutiva del decreto non puÚ essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso Ë ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Il
datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione Ë punito ai sensi dellíart. 650 del codice penale. Líautorit‡ giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dallíart. 36 del codice penale.
Art. 29 Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui allíart. 19 si siano costituite nellíambito di due o pi˘ delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dellíart. predetto, nonchÈ nella ipotesi di fusione di pi˘ rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dallíart. 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna art. 19 si siano costituite nellíambito di due o pi˘ delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dellíart. predetto, nonchÈ nella ipotesi di fusione di pi˘ rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dallíart. 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unit‡ produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dellí art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dellíart. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente art. restano immutati.
Art. 30 Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui allíart. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
Art. 31 Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
I lavoratori che siano eletti membri del parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dellíinteressato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.legge 4/10/1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonchÈ a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque líesonero.
Durante i periodi di aspettativa líinteressato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione allíattivit‡ espletata durante il periodo di aspettativa.
Statuto dei lavoratori
TITOLO V - Norme sul collocamento
Art. 32 Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario allíespletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
Art. 33 Collocamento
La commissione per il collocamento, di cui allíart. 26 della legge 29/4/1949, n. 264, Ë costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori pi˘ rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dellíufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentativit‡ delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede díufficio.
La commissione Ë presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parit‡ prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per líavviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dellíart. 15 della legge 29/4/1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dellíufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresÏ essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per líavviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, líavviamento Ë provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente art. entro dieci giorni.
Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e líaltra presso il direttore dello ufficio provinciale del lavoro.
Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dellíufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui allíart. 25 della legge 29/4/1949, n. 264. I turni di lavoro di cui allíart. 16 della legge 29/4/1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dellíufficio provinciale del lavoro annulla díufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dellíufficio provinciale del lavoro Ë ammesso ricorso al ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dallíazienda nella quale e occupato ad uníaltra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori perii tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dallíart. 38 della presente legge. Le norme contenute nella legge 29/4/1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
Art. 34 Richieste Nominative di manodopera
A decorrere dal novantesimo giorno dellíentrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29/4/1949, n. 264.
TITOLO VI - Disposizioni finali e penali Art. 35 Campo di applicazione
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dellíart. 18 e del titolo III, ad eccezione del primo comma dellíart. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa pi˘ di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano pi˘ di cinque dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresÏ, alle imprese industriali e commerciali che nellíambito dello stesso comune occupano pi˘ di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano pi˘ di cinque dipendenti anche se ciascuna unit‡ produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.
Art. 36 Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo stato e degli appaltatori di opere pubbliche
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente uníattivit‡ economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti allíesecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante líobbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui líimprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dallíispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dellíappalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi pi˘ gravi o nel caso di recidiva potranno decidere líesclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali líispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per líadozione delle sanzioni.
Art. 37 Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivit‡ economica.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresÏ ai rapporti di impiego dei dipendenti degli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
Art. 38 Disposizioni penali
Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca pi˘ grave reato, con líammenda da lire 100000 a lire un milione o con líarresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi pi˘ gravi le pene dellíarresto e dellíammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, líammenda stabilita nel primo comma puÚ presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha la facolt‡ di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo xxxxx, líautorit‡ giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dallíart. 36 del codice penale.
Art. 39 Versamento delle ammende al fondo adeguamento pensioni
Líimporto delle ammende Ë versato al fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
Art. 40 Abrogazione delle disposizioni contrastanti
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge Ë abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali pi˘ favorevoli ai lavoratori.
Art. 41 Esenzioni fiscali
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per líesercizio dei diritti connessi, nonchÈ tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sar‡ inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. » fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
data a Roma, addÏ 20/5/1970
Accordo quadro per la costituzione della R.S.U. impianti fissi del 6/4/2005
1 R.S.U. nei settori delle costruzioni
In tutti i luoghi di lavoro la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL costituiranno le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), su basi elettive, con voto segreto, su liste di organizzazione nel rispetto dellíAccordo di Luglio 1993, e dellíIntesa quadro della CGIL, CISL, UIL del 1991, dellíIntesa CGIL, CISL, UIL e CONFINDUSTRIA del Dicembre 1993 e dellíaccordo del 14/4/1994.
La creazione delle nuove rappresentanze ridefinisce la democrazia sindacale nei luoghi di lavoro attraverso la possibilit‡ per tutti i lavoratori e le lavoratrici di eleggere la propria rappresentanza.
La costituzione delle r.s.u. inoltre, estende, rinnova, rivitalizza la presenza unitaria gi‡ esistente nelle aziende, nelle imprese, nei gruppi e nelle unit‡ produttive organizzate dalla nostra categoria. La presenza e la partecipazione attiva di iscritti lavoratori e lavoratrici allíattivit‡ delle singole organizzazioni: FeNEAL, FILCA, FILLEA, non Ë in contrasto con la nascita delle r.s.u., ma condizione di preparazione e coinvolgimento alla democrazia nel lavoro.
Ciascuna federazione quindi elegge proprie strutture o strumenti organizzativi nei luoghi di lavoro.
2 Elettori - Candidati Tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalla realt‡ produttiva interessata alla costituzione delle r.s.u. sono elettori.
Sono potenziali candidati e potenziali eletti i lavoratori e le lavoratrici presentati nelle liste, occupati nella stessa realt‡ produttiva interessata alla costituzione della r.s.u.
Nella categoria ìlavoratori dipendentiî sono compresi: gli assunti con contratto di formazione lavoro, o con contratto a tempo determinato; chi Ë in prova e chi Ë in cig ordinaria e straordinaria-, gli apprendisti.
3 Validit‡ delle elezioni
PerchÈ le elezioni delle r.s.u. siano valide Ë indispensabile che i votanti siano il 50% pi˘ 1 degli aventi diritto al voto.
Se questo non si verificasse Ë necessaria uníaltra elezione dopo un esame e dibattito tra i lavoratori, le strutture di base esistenti e la FeNEAL, FILCA, FIL-LEA, territoriali.
La seconda votazione avr‡ validit‡ a prescindere dal numero dei votanti.
4. Costituzione R.S.U. Le comunicazioni per la richiesta di costituzione delle r.s.u. avviene (in forma scritta alle direzioni aziendali):
a) da parte delle strutture di base esistenti della FeNEAL, FILCA, FILLEA;
b) da parte della FeNEAL, FILCA, FILLEA, territoriali se non sono presenti strutture di base nei luoghi di lavoro oppure se le strutture di base non si mobilitassero per presentarla.
Líiniziativa di costituzione delle R.S.U. deve esser esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di XxXXXX, FILCA e FILLEA, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato e comunque va data comunicazione ai lavoratori ed alle altre xx.xx. firmatarie del presente accordo.
In caso di oggettive difficolt‡ per líesercizio dellí iniziativa entro il termine di cui sopra, líiniziativa stessa potr‡ avere luogo anche dopo detto termine.
La stessa iniziativa, potr‡ essere assunta anche dalla Rsu e dovr‡ essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
5 Liste FENEAL, FILCA, FILLEA
Ogni struttura di base esistente della FeNEAL, della FILCA, e della FILLEA Ë competente a presentare le liste; in assenza di strutture di base, presenteranno le liste direttamente le Federazioni Territoriali
previa informativa scritta alle altre XX.XX.
Le liste sono distinte tra XxXXXX, FILCA, FILLEA, e avranno un preambolo comune unitario. Ogni singola Federazione presenta una sola lista.
Nel caso i propri aderenti si candidassero in altre liste, la struttura di base o i territoriali interessati provvederanno a sconfessarne líappartenenza. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale.
accordo quadro per la costituzione della r.s.u.
6. Altre liste
Fermo restando quanto previsto al punto 5., allíelezione della r.s.u. possono concorrere liste elettorali presentate da:
c) associazioni sindacali firmatarie del presente regolamento e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nellíunit‡ produttiva;
d) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
b.1. accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione,
b.2. la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dellíunit‡ produttiva pari o superiore al 5% degli aventi diritto al voto. Non Ë ammessa la firma su pi˘ liste.
7. Modalit‡ delle elezioni
Il voto si esprime per lista e con preferenza unica.
Se viene indicata soltanto la preferenza, vale come voto di lista.
» annullato il voto di preferenza su liste diverse.
Le elezioni avvengono con voto segreto, il voto non puÚ essere nÈ delegato nÈ inviato per lettera.
Il collegio elettorale Ë unico nelle realt‡ produttive fino a 200 dipendenti.
Oltre i 200 dipendenti la FeNEAL, FILCA, FILLEA, territoriali individueranno con le strutture di base interessate alle elezioni le aree elettorali.
Nelle realt‡ produttive e amministrative particolarmente rilevanti, quantitativamente, possono essere previsti i seggi per gli impiegati ed i seggi per gli operai.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non puÚ superare di oltre 1/4 il numero dei componenti la Rsu da eleggere.
Sono eletti i candidati che nella propria lista ricevono il numero maggiore di voti. In caso di parit‡ di voti allíinterno della stessa lista risulta eletto il candidato con una maggiore anzianit‡ aziendale o di
organizzazione, scelta questa, da definire prima della presentazione delle liste da parte del comitato elettorale.
In caso di parit‡ di voti tra liste, ai fini della ripartizioni dei seggi, qualora non si raggiunga líaccordo tra le xx.xx. si proceder‡ allíassegnazione mediante sorteggio.
Il quoziente elettorale si determina dividendo il numero dei voti validi (somma dei voti ottenuti dalle singole xx.xx. escluse le schede bianche e nulle) per il numero degli eleggibili. Se non si raggiungono quozienti pieni líattribuzione avverr‡ al resto pi˘ alto.
La ripartizione dei seggi alle liste che concorrono alle elezioni Ë determinata dal numero dei quozienti ottenuti.
8. Ripartizione dei seggi
In base allíAccordo del marzo 1991 e dellíAccordo di luglio 1993, il 67% dei seggi Ë assegnato, in misura proporzionale ai voti ottenuti, alle liste che hanno partecipato alle elezioni.
Il restante 33% viene ripartito tra tutte le organizzazioni e i soggetti collettivi legittimamente concorrenti alle elezioni, in misura proporzionale ai voti conseguiti.
Per rafforzare la solidariet‡ e garantire il pluralismo, la FeNEAL, la FILCA e la FILLEA assumono la decisione di favorire la rappresentanza e presenza di tutte le xx.xx. firmatarie del presente accordo.
La quota del 33% spettante a FeNEAL, FILCA, FILLEA, sar‡ assegnata alle liste confederali, presentatori di candidati, secondo lo schema allegato a pag.13.
9. Durata del mandato - decadenza I componenti la RSU restano in carica tre anni, al termine del quale decadono automaticamente.
In caso di mancato rinnovo, se dopo la scadenza prevista dei tre anni sono passati oltre due mesi, la FeNEAL, la FILCA e la FILLEA territoriali interverranno per indire le nuove elezioni. Nel caso di dimissioni di un componente la r.s.u., subentra il primo dei non eletti della lista in cui Ë stato eletto il dimissionario.
II componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle Associazioni Sindacali Feneal - Filca - Fillea, sar‡ sostituito mediante nuova designazione da parte della stessa Federazione
tra i non eletti della lista.
Se il 50% dei componenti della r.s.u. si dimette, automaticamente la r.s.u. decade e si provveder‡ quindi ad una nuova elezione, secondo le modalit‡ previste dal presente accordo.
10. Ruolo delle R.S.U.
La FeNEAL, la FILCA e la FILLEA territoriali comunicheranno per iscritto alle aziende ed alle associazioni imprenditoriali i nomi dei rappresentanti sindacali unitari.
» riconosciuta alla r.s.u. la legittimazione contrattuale e negoziare il secondo livello le materie previste dal CCNL, in raccordo con le Federazioni territoriali della categoria.
In base allíAccordo di luglio 1993, il passaggio dalla disciplina delle r.s.a. attuali a quello delle r.s.u. avverr‡ a parit‡ di trattamento legislativo e contrattuale e a parit‡ di costi per le aziende in riferimento
a tutti gli istituti.
Successive modifiche migliorative possono essere stabilite con i rinnovi contrattuali. accordo quadro per la costituzione della r.s.u.
11. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
In ogni r.s.u. deve essere indicato il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e dellíaccordo interconfederale del 22/6/1995. Restano confermati per il delegato alla sicurezza i diritti contrattuali previsti attualmente (monte ore specifico) dai CCNL.
Le r.s.u. elette, in raccordo con le Federazioni territoriali della categoria si impegnano a garantire líadeguamento della rappresentanza ai cambiamenti tecnologici e organizzativi e professionali con attenzione sia alla differenza di genere sia alla presenza di giovani, di alte professionalit‡ e di quadri, di immigrati.
12. Monte ore e permessi
Sulla base di leggi e contratti - nazionali e territoriali - la FeNEAL, la FILCA, la FILLEA sono titolari dei permessi sindacali per le r.s.u. e del monte ore per le assemblee dei lavoratori. Per esercitare ruoli e diritti previsti dalla contrattazione, le r.s.u. usufruiranno di una quota del monte ore di permessi pari al 70%.
Del restante 30% la quota spettante alla FeNEAL, FlLCA, FILLEA, sar‡ utilizzata pariteticamente, fatte salve eventuali diverse intese locali.
13. Funzionamento della R.S.U.
La r.s.u. puÚ essere convocata:
a. dallíesecutivo;
b. su richiesta di una delle organizzazioni che compongono la stessa r.s.u.;
c. dal 51% dei lavoratori occupati nella realt‡ produttiva fino a 35 addetti; e da 1/3 dei lavoratori oltre i 35 addetti.
Le decisioni della r.s.u. sono valide se approvate dalla maggioranza dei componenti.
14. Esecutivo e suo funzionamento
Nei luoghi di lavoro dove vi Ë un alto numero di componenti, la r.s.u. puÚ dotarsi, con voto palese, un esecutivo che rispetti le organizzazioni presenti nella stessa r.s.u..
Líesecutivo ha compiti di coordinamento dei lavori della r.s.u. e di gestione dei rapporti negoziali con la direzione aziendale - laddove Ë previsto contrattualmente-; i compiti di direzione e di decisione spettano comunque allíintera r.s.u..
La convocazione dellíEsecutivo viene richiesta per iscritto, con preavviso di 2 giorni. La riunione dellëEsecutivo Ë valida se Ë presente almeno il 70% dei suoi componenti.
15. Coordinamenti di gruppo
Nei gruppi con pi˘ unit‡ produttive e con un livello di contrattazione centrale, le r.s.u. si doteranno di un organismo di coordinamento, con finalit‡ negoziali. Le modalit‡ costitutive sono definite in un
apposito regolamento.
16. Commissioni o gruppi di lavoro delle R.S.U. Le r.s.u., si possono articolare in commissioni o gruppi di lavoro per approfondire tematiche, problematiche, orientamenti.
Le commissioni o gruppi di lavoro possono temporaneamente ricorrere ad esperti e tecnici esterni su argomenti specifici.
Gli orientamenti o le scelte della commissione o dei gruppi - sia gli interni sia quelli con i contributi esterni - devono sempre essere discussi da tutta la r.s.u..
17. Assemblee Le assemblee possono essere informative, consultive, decisionali. Le assemblee sono convocate:
a) dalla stessa r.s.u. che comunica data e ordine del giorno alle organizzazioni territoriali;
b) dalle organizzazioni territoriali secondo le modalit‡ contrattualmente stabilite.
La comunicazione delle assemblee avviene per iscritto; tra la convocazione e la realizzazione dellíassemblea deve essere garantito un tempo sufficiente per consentire líinformazione ai lavoratori.
18. R.S.U. di bacino Per la costituzione delle r.s.u. di bacino, si fa riferimento alle intese intercon-federali con le Associazioni Artigiane.
19. Consenso sindacale
Relativamente alle modalit‡ di predisposizione delle piattaforme, stipula e approvazione dei risultati della contrattazione aziendale, si far‡ riferimento alla prassi consolidata nella categoria:
informazione, Assemblee di consultazione e valutazione dellíaccordo.
20. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unit‡ produttive viene costituita una commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potr‡ designare un lavoratore dipendente dallíunit‡ produttiva, non candidato.
a) Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente regolamento; verificare la valida presentazione delle liste; costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dellíattivit‡ aziendale; assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
b) Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nellíalbo di cui al punto l, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
c) Scrutatori
» in facolt‡ dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata
non oltre le 24 ore che precedono líinizio delle votazioni.
d) Xxxxxxxxxx del voto Nelle elezioni il voto Ë segreto e diretto e non puÚ essere espresso per lettera ne per interposta persona.
e) Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneit‡ della presentazione líordine di precedenza sar‡ estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarit‡ del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore allíatto della votazione dal Presidente del seggio. Il voto di lista sar‡ espresso mediante crocetta tracciata sullíintestazione della lista.
Il voto Ë nullo se la scheda non Ë quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
f) Preferenze
Líelettore puÚ manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sar‡ espresso dallíelettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nellíapposito spazio della scheda. Líindicazione di pi˘ preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a pi˘ di una lista, o líindicazione di pi˘ preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
g) Modalit‡ di votazione
Il luogo e il calendario della votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto líesercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
Qualora líubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti pi˘ luoghi di votazioni, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto
ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con pi˘ unit‡ produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nellíalbo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
h) Composizione del seggio elettorale
Il seggio Ë composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
i) Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sar‡ munito di uníurna elettorale, idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per líinizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
l) Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
m) Compiti del Presidente Il Presidente far‡ apporre allíelettore, nellíelenco di cui allíart. 14, la firma accanto al suo nominativo.
n) Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dellíunit‡ produttiva. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio,.su cui dovr‡ essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verr‡ consegnato - unitariamente al materiale delle votazioni (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di pi˘ seggi, proceder‡ alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provveder‡ a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della Rsu sar‡ conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrit‡ e ciÚ almeno per tre mesi.
Successivamente sar‡ distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
o) Attribuzione dei seggi
Ai fini dellíelezione dei due terzi dei componenti della RSU, il numero dei seggi sar‡ ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo
dei seggi sar‡ attribuito in base al criterio di composizione della RSU previsto dallíart. 2, comma 1, parte I, del presente accordo.
Nellíambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parit‡ di voti di preferenza, in relazione allíordine nella lista.
p) Ricorsi alla commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede allíassegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dallíaffissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata líassegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne d‡atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale Ë pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovr‡ essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, allíAssociazione industriale territoriale, che, a sua volta, ne dar‡ pronta comunicazione allíazienda.
q) Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale Ë ammesso ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato Ë composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dellíassociazione industriale locale di appartenenza, ed Ë presieduto dal Direttore dellíUplmo o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncer‡ entro il termine perentorio di 10 giorni.
r) Comunicazione della nomina dei componenti della rsu
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sar‡ comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale
organizzazione imprenditoriale díappartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
s) Adempimenti della direzione aziendale
La Direzione aziendale metter‡ a disposizione della Commissione elettorale líelenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singolariit‡ produttiva e quanto necessario a consentire il corretto
svolgimento delle operazioni elettorali.
t) Clausola finale
Il presente accordo potr‡ costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
I componenti del comitato elettorale non possono essere candidati alle elezioni per le r.s.u.. In casi particolari, nelle aziende di piccole dimensioni sar‡ valutata congiuntamente líopportunit‡ di una
deroga dalla FeNEAL, FILCA, FILLEA, territoriali.
Per quanto non espressamente contenuto nel presente Regolamento si fa riferimento alla Intesa sulle r.s.u. di CGIL, CISL, UIL del 20/12/1993.
Nota esplicativa tra FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
Fatte salve condizioni di miglior favore gi‡ stabilite dai CCNL nazionali, dalla contrattazione aziendale o a livello locale il numero delle r.s.u. da eleggere Ë quello definito dalle vigenti norme di legge in
materia di rappresentanza sindacale. Il presente accordo sar‡ soggetto a verifica entro il 31/12/2006
- Clausola di salvaguardia -
Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui allíart. 19, legge 20/5/1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della nonna sopra menzionata.
Numero complessivo
RSU
a) 3 - 4
b) 5 - 6 - 7
b) 5 - 6 -7
Quadro riepilogativo sulla composizione delle R.S.U. FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
Quota 33% | Aventi diritto alla quota di solidariet‡ |
1 (R.S.U.) | viene assegnata al candidato della lista, tra quelle che non hanno avuto eletti a condizione che ciascuna delle stesse abbia riportato un numero minimo di voti pari almeno al 30 % del quorum elettorale complessivo (totale dei voti validi diviso per il totale dei seggi della RSU) nel caso in cui la quota dei 2/3 delle Rsu sia stata assegnata ad una sola organizzazione. Qualora, invece, i 2/3 delle Rsu sono stati assegnati a due xx.xx. il quorum di cui sopra si eleva al 40%. Nel caso in cui tutte le liste hanno ottenuto seggi la quota del 33 % viene assegnata alla lista che ha ottenuto il maggiore quorum. |
2 (R.S.U.) | viene assegnata ai candidati delle liste che non hanno ottenuto seggi ma hanno avuto preferenze, a condizione che ciascuna delle stesse abbia riportato un numero minimo di voti pari almeno al 30 % del quorum elettorale complessivo (totale dei voti validi diviso per il totale dei seggi della RSU). Nel caso in cui la quota dei 2/3 delle Rsu sia stata assegnata ad una sola organizzazione. Qualora, invece, i 2/3 delle Rsu sono stati assegnati a due XX.XX. il quorum di cui sopra si eleva al 40%. Nel caso in cui tutte le liste hanno ottenuto seggi la quota del 33 % viene assegnata alla lista che ha ottenuto il maggior quorum. Nel caso in cui Ë una sola lista a non aver ottenuto eletti, un seggio viene assegnato al candidato della medesima con criteri di cui sopra. Il secondo seggio viene assegnato alla lista che ha ottenuto il quorum pi˘ alto. |
2 (R.S.U.) | Vengono assegnati 1 ad ogni lista esclusa con criterio di cui al punto a) e b) e il restante viene assegnato alle liste che hanno ottenuto il quorum pi˘ alto. |
Integrazione dellíAccordo Nazionale sulla costituzione delle R.S.U. del 12/10/2007
12/10/2007
Allíaccordo sulle R.S.U. del 6/4/2005, aggiungere le seguenti integrazioni:
Al punto 20 lett. O (attribuzione dei seggi)
ìnel caso in cui una delle tre organizzazioni riporti la maggioranza assoluta dei voti essa non potr‡ risultare minoritaria, nella ripartizione dei delegati, alla somma dei delegati attribuiti alle altre due
organizzazioniî.
Le modalit‡ attraverso le quali tale principio dovr‡ essere garantito, dovranno essere oggetto di un accordo tra le Organizzazioni a livello territoriale.
In assenza di tale accordo, la ripartizione avverr‡ sulla base dei criteri previsti dallíaccordo interconfederale dellí1/12/1993. Gli effetti di tale norma saranno oggetto di una verifica annuale delle Segreterie Nazionali.
Si ribadisce la normativa secondo cui affinchÈ le elezioni delle R.S.U. siano valide, Ë indispensabile che i votanti siano il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
Al fine del raggiungimento di tale obiettivo Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, si adopereranno unitariamente nei confronti delle controparti di settore di portare il numero delle R.S.U. da 3 a 4 componenti per le aziende da 1 a 100 addetti.
Al punto 10 (ruolo delle R.S.U.) aggiungere:
líessere componente delle R.S.U. non Ë incompatibile con quello di Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza.