CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (ATS) E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IRIS OGLIASTRA ODV PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PER IL SERVIZIO DI PSICO-ONCOLOGIA.
CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (ATS) E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IRIS OGLIASTRA ODV PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PER IL SERVIZIO DI PSICO-ONCOLOGIA.
L’anno 2020, il giorno del mese di presso la sede di Lanusei, in via Piscinas n. 5 Tra
L’ATS Sardegna – AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE, P.I. 00935650903, con sede legale in xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00 (Xxxxxx Xxxxx), Xxxxxxx, nell’interesse e per conto della ASSL di Lanusei, legalmente rappresentata dal Direttore di Area Socio Sanitaria Locale, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, da una parte
E
L’Associazione di volontariato IRIS OGLIASTRA ODV, C.F. 91013700918, con sede legale a Lanusei in Xxx Xxx Xxxxx x. 0, nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, dall’altra
PREMESSO CHE
• La Legge 11 Agosto 1991, n. 226, che stabilisce i principi cui le Regioni e le Province Autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di Volontariato, nonché i criteri cui devono uniformarsi le Amministrazioni Statali e gli Enti Locali nei medesimi rapporti, all’art. 1, “riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali”;
• La Legge 30 Dicembre 1992, n. 502, all’art. 14 comma 7, favorisce “la presenza e l’attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini”;
• La Legge Regionale 13 Settembre 1993, n. 39, “Disciplina delle attività di volontariato e modifiche alle Leggi Regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3” regola all’art. 13 le convenzioni tra le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di Volontariato”, all’art. 1 “tutela le relative organizzazioni come espressione della libera partecipazione dei cittadini” e favorisce, all’art. 13, le convenzioni con i soggetti pubblici legittimati previste dall’articolo 7 della legge n. 266 del 1991;
• L’A.T.S. Sardegna considera rilevante il ruolo svolto dalle Associazioni di Volontariato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di salute e nella definizione dei percorsi comuni per migliorare l’Associazione e la qualità dei servizi resi ai cittadini;
• Con nota prot. PG/2020/174425 del 29/07/2020, l’Associazione di volontariato XXXX XXXXXXXXX ODV, nella persona del suo Presidente, la Signora Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, presenta richiesta di rinnovo convenzione con l’ATS Sardegna per lo svolgimento di attività di volontariato presso l’ambulatorio di oncologia del ASSL di Lanusei per lo svolgimento del servizio di psico-oncologia;
• Si è accertata l’iscrizione dell’Associazione di volontariato nel registro regionale generale del Volontariato al n. 2768 (aggiornato al 3 febbraio 2020), come previsto dall’art. 6 della L. 266/1991 e dall’art. 5 della L.R. n. 39/1993;
• Previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, si è accertata la non sussistenza
di elementi ostativi alla stipula della convenzione richiesta;
RATIFICATE
Le diposizioni sul contenimento del contagio, come previsto dai DPCM in materia Covid-19, che si considerano integralmente richiamati;
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 – GENERALITÀ
Ai sensi della L. 266/1991 e dell’art. 13 della L.R. 39/1993, l’ATS Sardegna affida all’Associazione di volontariato IRIS OGLIASTRA ODV l’espletamento delle attività, di cui all’art. 4 del presente atto, che la medesima si impegna a svolgere nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia, con l’utilizzo di mezzi, attrezzature e personale idonei alle finalità richieste e conformi agli standard funzionali, strutturali e organizzativi previsti.
L’Associazione dichiara di essere iscritta nel registro regionale previsto all’art. 6 della L. 266/1991 e all’art. 5 della L.R. n. 39/1993.
L’Associazione firmataria, che opera per conto della ATS Sardegna, prende atto e aderisce integralmente a quanto stabilito nell’Atto Aziendale.
ART. 2 – SCOPO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione disciplina lo svolgimento del servizio di psico-oncologia presso l’ambulatorio di oncologia del ASSL di Lanusei, con cadenza settimanale, a cura dell’Associazione di volontariato XXXX XXXXXXXXX in favore dei pazienti oncologici e dei loro familiari.
ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L'oggetto della convenzione è rappresentato dalla realizzazione ed associazione di attività ed eventi che aiutino i pazienti oncologici e i loro familiari a vivere meglio la malattia.
ART. 4 – PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L’Associazione stipulante si impegna, nei confronti della ATS Sardegna, a svolgere la propria attività nell’ambito della ASSL di Lanusei dichiarando che si impegna a garantire le seguenti prestazioni, meglio specificate nell’allegato Progetto che costituisce parte integrante e sostanziale alla convenzione:
a) Accoglienza e sostegno psicologico individuale ai pazienti oncologici ed ai loro familiari;
b) Creazione di gruppi di supporto ed elaborazione del lutto;
c) Creazione di gruppi di supporto ai familiari dei pazienti.
ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha durata pari ad anni uno, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile, a seguito di accordo scritto tra le parti, per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto almeno sessanta giorni prima dalla scadenza.
È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della convenzione.
È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, fermo restando quanto previsto al comma 2.
ART. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà umana, assicurerà una presenza amichevole accanto ai
malati, alle persone fragili e sofferenti, offrendo loro sostegno morale, dialogo e partecipazione.
Si impegna a prestare aiuto relazionale ed a svolgere eventuale attività di supporto all’accoglienza, collegamento tra utente e famiglia e a collaborare con gli operatori ASSL per attività socializzanti e di quanto utile al sostegno psico-sociale della persona, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento aziendale e delle disposizioni ivi richiamate e di quelle successive che dovessero intervenire.
L’azione dell’Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con le attività del personale sanitario e di assistenza sociale e non potrà mai configurarsi come supplenza delle stesse.
I colloqui di supporto psicologico/psicoterapia si svolgeranno, in ottemperanza e nel rispetto delle Misure previste dal Governo per il contenimento del contagio da Covid-19, sia in modalità telefonica/Telematica (WhatsApp, Skype) che presso lo Studio Professionale sito a Lanusei, in via Marconi 139, messo a straordinaria disposizione dell’Associazione Iris dalla dottoressa Xxxxx Xxxxxxx, con cadenza settimanale.
Il servizio di supporto psicologico a distanza verrà prestato il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 per tutto il periodo estivo e per l’intera durata della convenzione, salvo eventuali, ulteriori disposizioni previste dal Governo per il contenimento del contagio da Covid-19.
Le prestazioni di sostegno psicologico saranno rese con cadenza settimanale, previo appuntamento concordato con il personale medico e infermieristico dell’ambulatorio di oncologia della Casa della Salute, sita in via Dottor Xxxxxxxx Xxxxx a Lanusei.
La collaborazione avverrà sotto la vigilanza del personale della Direzione Sanitaria P.O. di Lanusei e la responsabilità del Direttore della struttura interessata.
Ai volontari non sarà consentito l’ingresso nelle strutture aziendali finché saranno in vigore le norme per il contenimento del contagio da Covid-19. La Direzione Sanitaria renderà fruibile il servizio nella modalità di presenza della psicoterapeuta quando verranno emanate ulteriori e future disposizioni in merito che lo consentano compatibilmente, in ogni caso, con le esigenze di servizio.
I volontari dovranno attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari.
Dovranno altresì uniformarsi alle norme vigenti all’interno delle strutture frequentate.
Qualsiasi adempimento inerente la presente convenzione è demandato alla supervisione della Direzione Sanitaria P.O. di Lanusei.
ART. 7 – ONERI FINANZIARI
La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti.
ART. 8 – PERSONALE
L’Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività e dei servizi proposti, ad utilizzare i propri soci volontari e/o dipendenti.
L’Associazione garantisce, inoltre, che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, siano in possesso delle dovute conoscenze tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento del servizio.
L’Associazione si rende garante del rispetto, da parte dei propri operatori, di quanto disposto dal D.lgs.30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali e nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (UE/2016/679).
ART. 9 - ONERI ASSICURATIVI
L’Associazione garantisce i suoi volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività nonché per la responsabilità civile verso terzi, impegnandosi alla stipula di idonee polizze di copertura assicurativa.
Come previsto dalla vigente normativa ed in particolare dagli artt. 4 e 7 della Legge n. 266/91, per i volontari che prestano la loro attività presso strutture aziendali gli oneri relativi all’assicurazione obbligatoria saranno a carico della ASSL di Lanusei, che provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall’Associazione che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico, dietro specifica richiesta corredata da dettagliata rendicontazione afferente l’attività svolta.
ART. 10 – SICUREZZA
La tutela dei volontari disciplinata dall’art.3, comma 12 bis, del D.lgs.81/2008, relativamente ai rischi propri dell’attività che i medesimi andranno a svolgere, è garantita dall’Associazione di volontariato che si impegna
ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute del volontario ai fini dell’espletamento dell’attività stessa.
La ASSL di Lanusei è tenuta a fornire al volontario informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgano nell’ambito della Struttura medesima.
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità al D.lgs.30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (UE/2016/679)
ART. 12 – CONTROVERSIE
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Lanusei.
ART. 13 – IMPOSTE DI XXXXX E SPESE DI REGISTRAZIONE
La presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento di attività di volontariato, è esente dall’imposta di registro e bollo, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della L. 266/1991. L’Associazione dichiara la non imponibilità degli effetti dell’IVA sulle operazioni effettuate a seguito della convenzione medesima.
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente disciplinato nella convenzione né richiamato dal Regolamento, le parti convengono di fare riferimento alle norme di legge disciplinanti la materia.
Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente convenzione.
La presente convenzione viene redatta in duplice originale, di cui uno per ognuna delle parti.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore ASSL Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx | Il Legale rappresentante Ass. Volontariato IRIS OGLIASTRA ODV Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |