APPALTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA E CANALI, A SERVIZIO DEI BLOCCHI OPERATORI E RIANIMAZIONE, INSTALLATE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL’AZIENDA
Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l’Università degli Studi di Milano
APPALTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA E CANALI, A SERVIZIO DEI BLOCCHI OPERATORI E RIANIMAZIONE, INSTALLATE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Milano, luglio 2012
INDICE
Numero pag.
CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 1 Oggetto dell’appalto 3
ART. 2 Importo a base dell’appalto 3
ART. 3 Descrizione degli impianti da sanificare 3
ART. 4 Descrizione dei servizi 4
ART. 5 Criteri generali del servizio 6
CAPITOLO 2 - CONDIZIONI GENERALI
ART. 6 | Obblighi e responsabilità a carico dell’appaltatore | 6 |
ART. 7 | Norme di sicurezza | 8 |
ART. 8 | Spese a carico dell’amministrazione appaltante | 10 |
ART. 9 | Osservanza leggi e regolamenti | 10 |
ART. 10 | Osservanza dei contratti collettivi e disposizioni inerenti | |
la manodopera | 11 |
CAPITOLO 3 - PATTUIZIONI CONTRATTUALI
ART. 11 | Cauzioni e fidejussione | 12 | |
ART. 12 | Responsabilità dell’appaltatore e coperture | assicurative | 12 |
ART. 13 | Durata dell’Appalto | 13 | |
ART. 14 | Risoluzione del contratto | 14 | |
ART. 15 | Inadempienze e penali | 14 | |
ART. 16 | Controversie | 16 | |
ART. 17 | Subappalto | 16 | |
ART. 18 | Antimafia | 17 | |
ART. 19 | Cessazione del servizio da parte dell’appaltatore per causa di forza maggiore | 18 | |
ART. 20 | Riservatezza | 18 | |
ART. 21 | Consenso al trattamento dei dati | 18 |
CAPITOLO 4 – DISPOSIZIONI GESTIONALI
ART. 22 | Prezzi | 19 |
ART. 23 | Pagamenti | 19 |
ART. 24 | Riconsegna alla cessazione del rapporto | |
Contrattuale | 19 | |
ART. 25 | Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti | 19 |
ART. 26 | Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari | 20 |
ART. 27 | Norma finale | 20 |
ALLEGATO PLANIMETRIE DEI BLOCCHI OPERATORI
CAPITOLO 1: OGGETTO DELL’APPALTO
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., intende procedere mediante esperimento di una gara a procedura aperta - in conformità a quanto previsto dagli artt. 54 e 55 del medesimo D.Lgs. – all’affidamento del “Servizio di pulizia e sanificazione delle unità di trattamento aria e canali, a servizio dei blocchi operatori e rianimazione, installate presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento”.
L’aggiudicazione del servizio verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Il corrispettivo del servizio è interamente a corpo ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
L’intervento deve assicurare la piena, perfetta e costante rispondenza dei presidi di competenza alle norme igieniche con specifico riferimento alla prevenzione dal rischio della legionella così come previsto dalle Linee Guida Ministeriali per la definizione degli standard di sicurezza e per i requisiti igienici degli impianti di climatizzazione.
Altro scopo del servizio è quello di contenere l’inquinamento di detti impianti per garantire la miglior vivibilità degli occupanti mediante il raggiungimento della miglior qualità dell’aria indoor (D.lgs. 81 del 09/04/2008 – T.U. in materia di sicurezza) e ottemperare a quanto previsto dal decreto 1751 del 24/02/09 della Regione Lombardia.
ARTICOLO 2 - IMPORTO A BASE DELL’APPALTO
L’importo a base di Appalto, oltre ai costi per la sicurezza, è pari complessivamente a euro 486.240,50 (quattrocentoottantaseimiladuecentoquarantavirgolacinquanta), oltre IVA del 21%, è stato determinato nel seguente modo e indicato nella tabella di seguito riportata:
Base di Gara
Servizio Importo
A1) Pulizia annua delle U.T.A. e canali del “BUZZI” € 15.670,50
A2) Pulizia annua delle U.T.A. e canali del “CTO” € 11.458,00
A3) Pulizia annua delle U.T.A. e canali del “BASSINI” € 32.352,00 A4) Pulizia annua delle U.T.A. e canali del P.O. SESTO S.G. € 37.339,60
TOTALE ANNUO € 96.820,10
TOTALE QUINQUENNALE € 484.100,50
costi per la sicurezza relativi alle interferenze, ex art. 26 comma 3 bis del D.L.vo 81/08 e s.m.i.
€ 2.140,00
TOTALE € 486.240,50
I costi per la sicurezza relativi alle interferenze, ex art. 26 comma 3 bis del D.L.vo 81/08 e s.m.i., non sono soggetti a ribasso.
ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DA SANIFICARE
Gli impianti, oggetto del servizio di pulizia, sono specificatamente descritti nei disegni allegati e facente parte integrante, ad ogni effetto, del presente Capitolato.
Essi consentono di individuare la tipologia, la costituzione degli impianti e il loro sviluppo planimetrico. Essi sono i seguenti:
Per il P. O. “BUZZI”:
a) Blocco operatorio situato al 1° piano del pad. “C”; ml. 235
b) Blocco operatorio situato al 6° piano del pad. “C”; ml. 230
Per il P. O. “CTO”:
c) Blocco operatorio situato al 1° piano della palazzina servizi; ml. 340
Per il P. O. “SESTO S. G.”:
d) Blocco operatorio situato al piano rialzato del pad. “1” “2”; ml. 550
e) Nuova terapia intensiva situata al piano rialzato del pad. “2”; ml. 410
Per il P. O. “BASSINI.”:
f) Blocco operatorio situato al 1° piano, così suddiviso:
- Sottocentrale blocco operatorio piano rialzato corpo D”, ove sono ubicate le UTA ed i sistemi di espulsione
e ripresa dell’aria; ml. 243
- Piano primo blocco D” zona sale operatorie n. 1-2-3-4-5-6
oltre alla zona di preparazione; ml. 325
- Piano primo blocco D” sala operatoria urgenze, oltre alla
zona risveglio e servizi. ml. 425
g) Piano terra corpo D” rianimazione distribuzione canali e UTA ml. 115
Totale ml. 2.873
ARTICOLO 4 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Il servizio in oggetto, così come indicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del 05/05/2000, nelle Linee guida della prevenzione della Legionellosi, negli standard operativi adottati dalla NADCA ACR 2006, nelle Linee Guida per la definizione dei protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione del 05.10.2006, nel D.Lgs. 81 del 09.04.2008 (T.U. in materia di sicurezza), riguarda la pulizia, bonifica e sanitizzazione di tutti i componenti ed impianti di climatizzazione e, in particolare, le canalizzazioni di mandata ed estrazione, diffusori, anemostati, griglie, registri e serrande. Il servizio di bonifica, pulizia e sanitizzazione consiste in:
- Ispezione tecnica visiva a mezzo di robot dotato di telecamera ad alta definizione di tutte le superfici interne delle U.T.A. , delle condutture e di tutte le parti critiche degli impianti con registrazione video dell’ispezione effettuata;
- Analisi di verifica prima dell’inizio di ogni intervento e successivamente per l’individuazione nelle condotte e nelle U.T.A. dei microorganismi e degli agenti inquinanti indicandone il grado di contaminazione;
- Attuazione di opere ingegneristiche per la sicurezza sul cantiere con isolamento e contenimento delle zone di lavoro ;
- Realizzazione degli accessi delle sonde all’interno delle canalizzazioni con successiva chiusura, al termine dell’intervento, mediante applicazione di specifiche portelle di ispezione a tenuta.
- Messa in depressione delle canalizzazioni in fase di lavorazione;
- Pulizia delle sezioni interne dei canali utilizzando solo strumentazioni tecnologiche che prevedano l’utilizzo di spazzole rotanti e/o utilizzando la forza dell’aria compressa. I sistemi dovranno essere combinati tra loro, ove necessario;
- Disinfezione delle sezioni interne dei canali;
- Trattamento di sanitizzazione con prodotto disinfettante battericida e fungicida (presentare le schede tecniche del prodotto a pena esclusione)
- Coating ove necessario di tutte quelle parti dell’impianto canalizzato e non eccessivamente danneggiate da ruggine, corrosioni, muffe, umidità;
- Incapsulamento, laddove necessario, di fibre di lana roccia e/o di coibentazione interna alle canalizzazioni ed in stato di avanzata usura e/o di sfaldamento;
- Verifica finale per mezzo di nuova ispezione tecnica delle sezioni interne dei canali. La nuova video-ispezione costituirà elemento di confronto e valutazione dei risultati ottenuti;
- Tutti i residui asportati, compresi i filtri degli estrattori utilizzati, dovranno essere raccolti e smaltiti a cura della ditta aggiudicataria, con le modalità previste dal D.Lgs 22/97 e DPR 254/03;
- Verbale di Ispezione e di Manutenzione dell'impianto aeraulico
- Report tecnico corredato di documentazione fotografica, DVD con le immagini delle fasi di lavorazione, risultati delle analisi di laboratorio effettuate, schede di tutti i prodotti utilizzati;
- CERTIFICAZIONI ai sensi del D.lgs 81 del 09.04.2008, delle Linee Guida Ministeriali del 05.10.2006, dei protocolli operativi XXXXX XXX 0000.
Sono, inoltre, compresi i seguenti oneri:
• Costo di spostamento, di allestimento del cantiere;
• Costi di procedure per la realizzazione dei varchi di accesso e successiva chiusura con portelli di ispezione, costruite con materiale di lamierino zincato e dotate di guarnizioni a tenuta e dispositivo di chiusura rapida (UNI EN 12097);
• Costi di prelievo e delle analisi di verifica microbiologica effettuate da laboratorio autorizzato;
• Costi relativo ai materiali di consumo, di sanificante e quant’altro necessario per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto;
• Costi relativi alla redazione di dettagliato report tecnico, DVD e documentazione fotografica degli interventi effettuati.
Il servizio si articola in modo da eseguire una pulizia all’anno per ogni presidio ospedaliero nel periodo 2012 – 2016. Qualora la decorrenza dell’appalto fosse successiva al 31/12/2012, l’intervento di pulizia relativo all’anno 2012 sarà realizzato subito dopo l’aggiudicazione e quello relativo all’anno 2013 sarà realizzato trascorsi sei mesi dal precedente. In ogni caso il contratto si intende concluso con l’esecuzione del quinto ed ultimo intervento di pulizia nell’anno 2016. Pertanto, il numero complessivo degli
interventi, per tutta la durata contrattuale, sarà pari a cinque per ciascun presidio ospedaliero.
ARTICOLO 5 - CRITERI GENERALI DEL SERVIZIO
L’Amministrazione si riserva il diritto di stabilire e/o modificare gli orari e le modalità di esecuzione del servizio nel modo che riterrà più conveniente. Pertanto la Ditta non potrà rifiutarsi di apporre eventuali richieste di modifica all’esecuzione del servizio, né potrà in conseguenza richiedere in alcun modo speciali ulteriori compensi.
Gli interventi dovranno essere realizzati in accordo l’Amministrazione appaltante, secondo le disponibilità delle aree interessate allo svolgimento del servizio. In particolare, per quanto riguarda il presidio ospedaliero di Cinisello Balsamo, data la complessità relativa alla distribuzione dei canali per l’impianto del blocco operatorio, si sottolinea la necessità che l’intervento di pulizia e sanificazione dovrà necessariamente essere suddiviso in tre momenti distinti, con idonea segregazione nelle zone d’intervento, al fine di non bloccare completamente le attività sanitarie minime o d’urgenza:
1° intervento - Piano primo blocco D” zona sale operatorie n. 1-2-3-4-5-6, oltre la zona preparazione con UTA ed espulsione, ( tempi e programma da concordare con la Direzione Sanitaria);
2° intervento - Piano primo blocco D” sala operatoria urgenze e locali attigui con relativa UTA ed estrazione, ( tempi e programma da concordare con la Direzione Sanitaria);
3° intervento - Piano primo blocco D” zona risveglio e servizi con relativa UTA ed estrazione, ( tempi e programma da concordare con la Direzione Sanitaria).
Inoltre, anche per il reparto di Rianimazione occorre adottare la stessa cautela. Infatti, lo stesso reparto è contraddistinto da una continua attività, la quale deve essere trasferita in altro idoneo spazio per permetterne la pulizia dei canali. Per tali ragioni i tempi e il programma delle attività sono da concordare con la Direzione Sanitaria di Presidio.
Stesse attenzioni e cura dovranno essere adottate per la pulizia degli impianti di condizionamento a servizio del blocco operatorio del presidio ospedaliero di Sesto San Xxxxxxxx, che dovrà essere realizzato in accordo con le indicazioni della Direzione sanitaria di Presidio.
L’Azienda Ospedaliera rimarrà estranea ad ogni rapporto fra l’Appaltatore ed il suo personale.
Detto personale, tuttavia, (compreso il capo gestione) dovrà osservare i regolamenti e le norme di funzionamento dell’Azienda ospedaliera ed è sottoposto alla clausola di “gradimento”, così come tutto il personale che, dall’inizio dell’Appalto, svolgerà il servizio e per ogni successiva sostituzione.
CAPITOLO 2: CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’APPALTA- TORE
L’appaltatore dovrà :
• effettuare le attività di pulizia e sanificazione degli impianti HVAC mediante impiego di personale idoneo ed altamente specializzato;
• effettuare le attività di pulizia e sanificazione degli impianti HVAC nel rispetto delle dimensioni e delle complessità degli impianti;
• effettuare le attività concordando con la stazione appaltante i tempi e le modalità di espletamento del servizio,
• garantire, durante l’esecuzione del servizio, il rispetto dei luoghi, dei locali, degli spazi confinati e del cantiere;
• disporre di almeno due figure addette alla gestione delle attività e dell’intera commessa (Capo Commessa) le quali dovranno (pena esclusione) avere una comprovata esperienza nel settore specifico, ovvero dovranno essere riconosciute quali ASCS NADCA (Air System Cleaning Specialist);
• comprovare la perfetta riuscita degli interventi di pulizia mediante presentazione, ad ogni intervento, di uno specifico report tecnico corredato di DVD con le immagini degli obbiettivi raggiunti;
• farsi carico di tutte le spese relative a materiali di consumo, attrezzature e quanto utile all’espletamento del servizio;
• attenersi ai protocolli operativi ACR 06 della NADCA (National Air Duct Cleaners Association) - AIISA (Associazione Italiana Igienisti sistemi Aeralulici).
L’appaltatore dovrà risarcire l’Amministrazione appaltante di tutti i danni che comunque derivino dal proprio operato. E’ vietata alla Ditta appaltatrice qualunque manomissione o modificazione degli impianti e degli elementi che si connettono ad essi, ad eccezione di quelle impartite dall’Ente Appaltante.
E’ fatto obbligo alla Ditta di curare diligentemente la pulizia e la regolare ordinaria manutenzione di tutti gli impianti e locali ad essa assegnati e della cui integrità rimane responsabile per tutta la durata dell’esercizio in Appalto. Le opere ed i lavori di manutenzione, oggetto del presente Appalto comprendono tutte le prestazioni ad esso relative da parte della Ditta e cioè: manodopera, materiali, ponteggi, scale, attrezzi, apparecchi di misurazione, sollevamento, ecc. Gli impianti ed i locali, spazi e parti di edificio che vi si connettono, dovranno essere in qualunque momento accessibili ai rappresentanti e funzionari tecnici ed amministrativi dell’Amministrazione Appaltante per il loro controllo e sorveglianza e per gli opportuni accertamenti.
E’ fatto inoltre divieto alla suddetta Ditta appaltatrice di scaricare nella rete di fognatura prodotti inquinanti (gasolio, oli minerali e altri materiali tossico nocivi).
Ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile, sia penale, sia economica, relativa e conseguente alla gestione degli impianti e all’esecuzione dei lavori affidati alla Ditta Appaltatrice e gli eventuali danni a persone ed a cose derivanti dalle attività medesime, siano essi danni generati da opere in corso di esecuzione, da opere provvisionali, da incuria, da mancato ed incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa ed incompleta manutenzione delle attrezzature o dei mezzi d’opera, mancato tempestivo intervento in casi di emergenza, ecc, saranno assunti dalla Ditta Appaltatrice nella persona del suo Legale Rappresentante che, con l’accettazione del presente Appalto, solleva l’Amministrazione Appaltante, in particolare, l’Unità Operativa Tecnica aziendale, delle succitate responsabilità. Per quanto sopra ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni, di qualsiasi natura, relative ai lavori ed alle altre prestazioni affidate alla Ditta farà capo alla stessa ed al suo Legale Rappresentante.
A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione dei contratto, l’Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell’Appaltatore e così pure il
risarcimento di danni eventuali provocati nell’esecuzione delle opere in questione. Tutte le spese occorse all’Amministrazione appaltatrice, in applicazione a quanto sopra detto, saranno addebitate all’Appaltatore.
ARTICOLO 7 - NORME DI SICUREZZA
L’Appaltatore è responsabile, nei confronti sia del Committente che di terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.
L’Appaltatore è tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
L’Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettarle e farle rispettare da tutto il personale, sia proprio che di eventuali subappaltatori autorizzati.
L’Appaltatore è quindi tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l’ambiente in cui si svolgono i lavori.
A tal scopo é fatto obbligo all’Appaltatore di nominare un Responsabile idoneo e qualificato, che attui le misure di sicurezza, renda edotti i lavoratori dai rischi cui sono esposti, disponga ed esiga, che i singoli lavoratori osservino le norme di legge in materia.
Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare le seguenti norme e successive modificazioni ed integrazioni:
• DPR 547 del 27/04/1955 del 27/04/55 recante “Norme per la prevenzione degli
• infortuni sul lavoro”;
• DPR 303 del 19/03/56 recante “Norme generali per l’igiene del lavoro”;
• DPR 164 del 7/01/1956 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
• nelle costruzioni”;
• D.Lgs. 81/2008 riguardante “Testo Unico Sicurezza Lavoro”, a sua volta successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, recante disposizioni integrative e correttive;
• X.X.X. 000 xxx 00/00/00, xxxxxxx “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”;
• D.L.vo 493 del 14/08/96, recante “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”;
• D.L.vo 494 del 14/08/96, recante “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” e successive modificazioni ed integrazioni.
• Documento 4 aprile 2000 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province di Trento e Bolzano riguardante “Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi”;
• Legge regionale 30 dicembre 2008 n. 38 “Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale – Collegato”.
L’Appaltatore in particolare dovrà:
• osservare le misure generali di tutela definite dal X.Xxx. 81/2008 ed ottemperare agli obblighi prescritti all’art.4 dello stesso Decreto Legislativo;
• rispettare regolamenti e disposizioni portati a sua conoscenza dalla Stazione appaltante;
• istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di terzi;
• dotare il proprio personale dei mezzi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l’addestramento all’uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
• controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
• predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
• fornire tempestiva segnalazione alla stazione appaltante di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo.
A sua volta il Committente si impegna, nei termini e modi prescritti dall’art. 26 del D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, ad informare l’Appaltatore sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro, in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Nell’ambito della procedura di coordinamento fra datori di lavoro (art. 26 del D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni), l’Appaltatore dovrà presentare, prima dell’inizio dell’appalto, un Piano di Sicurezza che dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:
• documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto dell’appalto;
• modalità operative di prevenzione di incidenti e/o infortuni in relazione ai rischi presenti (istruzioni, procedure, ecc.);
• elenco completo delle sostanze utilizzate, relative schede di sicurezza, informazioni date ai lavoratori esposti;
• mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire;
• dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento all’uso;
• organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di igiene e sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
• nominativi dei rappresentanti dei lavoratori;
• soluzioni previste per la eliminazione dei rischi dovuti alla interferenza tra i lavori dell’Appaltatore o da terzi presenti a qualsiasi titolo nell’Ospedale (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.);
• adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
L’attività di cooperazione e coordinamento fra i datori di lavoro, ai sensi dell’art. 26 del D.Lvo 81/08, avverrà secondo le specifiche procedure aziendali dell’amministrazione ospedaliera, mediante apposite riunioni convocate dal Direttore Tecnico in accordo col Responsabile della Sicurezza e della Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell’Azienda ospedaliera. La prima riunione sarà convocata contestualmente alla consegna dell’appalto.
Il Committente si riserva la facoltà di richiedere il riesame del piano, qualora lo ritenga inadeguato o qualora nel corso dell’Appalto si rendesse necessaria l’esecuzione di particolari interventi e/o servizi non compresi nella iniziale programmazione: l’Appaltatore dovrà provvedere alla redazione di un nuovo Piano di Sicurezza Integrativo che dovrà essere reso operativo e consegnato al Direttore Tecnico e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda prima dell'inizio delle nuove attività.
Ferme restando le responsabilità dell’Appaltatore in ordine alla sicurezza, il Committente ha anche la facoltà di controllare che lo svolgimento dei lavori appaltati avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente capitolato ed in caso di inadempienza di far sospendere l’esecuzione dei lavori, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.
La ricognizione sull’osservanza delle misure atte a garantire l’igiene dei locali, la loro adeguatezza, la loro sicurezza e salubrità, è demandata all’Appaltatore, che opererà, di concerto con le strutture designate o indicate dal Committente, all’individuazione delle misure dirette al rispetto delle normative ed alla loro immediata segnalazione all’organo competente ad adottarle.
L’Appaltatore assumerà altresì a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata esecuzione delle opere previste in capitolato che dovessero dar luogo a contestazioni di violazioni di norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni conseguenti alle violazioni contestate.
Di qualsiasi infortunio accorso al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori autorizzati, verificatosi nell’espletamento dei servizi e/o lavori, dovrà essere data immediata comunicazione al Direttore Tecnico del Committente .
Spettano anche all'Appaltatore le attività e le responsabilità connesse alla integrazione e coordinamento fra i piani della sicurezza, per interventi specifici che lo richiedano (ex D.L.vo n. 494/96 come modificato dal D.Lgs.19/11/1999 n°528 e D.P.R. 03.07.2003 n°222) e le prescrizioni derivanti dall'applicazione dell’art.26 del D.L.vo n. 81/08 e s.m.i.
In tali piani si dovrà tenere conto in particolare, oltre ai rischi propri delle lavorazioni da eseguire, delle condizioni particolari di lavoro derivanti dalla necessità di intervenire, senza interrompere l’utilizzo dei "beni" su cui si opera da parte degli utilizzatori e degenti e delle esigenze dei responsabili delle attività interessate.
ARTICOLO 8 - SPESE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Dagli obblighi dell’appaltatore restano esclusi e sono a carico invece dell’Azienda ospedaliera le seguenti prestazioni ed oneri:
• fornitura dell’acqua bruta;
• fornitura dell’energia elettrica per l’esercizio degli impianti;
• eventuali interventi di rimozione e isolamento di materiale contenente fibre di amianto;
• I.V.A.
ARTICOLO 9 - OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI
• Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (nuovo T.U. in materia di sicurezza), trattando la materia in maniera specifica e circostanziata, ha previsto nella sezione microclima, Allegato IV ai punti 1.9.1.4 e 1.9.1.5, che gli impianti di areazione debbano essere funzionanti ed efficienti e che:
✓ 1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
✓ 1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.
• Linee guida del 04 aprile 2000 per la prevenzione e il controllo della Legionellosi emesse dal Ministero della Salute unitamente alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni
• Linee Guida del 27.11.2001 per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati
• Direttive Europee n. 89/391/CE e 89/654/CE
• Linee Guida per la “definizione dei protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione” del 05.10.2006.
• Legge Regionale 38 del 31 dicembre 2008- Decreto Regionale Lombardia n. 1751 del 24/02/09
Oltre alle disposizioni richiamate nel presente capitolato e negli altri documenti di gara, resta convenuto che tutte le attività relative all’espletamento del servizio de quo dovranno essere eseguite nell'assoluto ed integrale rispetto delle norme, regolamenti, circolari e disposizioni vigenti in materia di impianti, di edilizia sanitaria e simili comprese, in particolare, quelle sulla prevenzione, sicurezza ambientale ed igiene del lavoro.
ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA
L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
L'Appaltatore si obbliga ad osservare le clausole contenute nelle leggi e nei patti nazionali e provinciali delle associazioni di categoria relative al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e di qualunque altro tipo, nonché alle competenze spettanti agli operai per le ferie, gratifiche, ecc.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L'Appaltatore dovrà produrre le documentazioni che questa Azienda Ospedaliera vorrà richiedere per comprovare l'ottemperanza agli obblighi di cui sopra.
In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, sia che venga accertata dalla Stazione Appaltante, sia che venga segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori ed i servizi sono in corso, ovvero alla sospensione del pagamento della rata di saldo, se i lavori ed i servizi sono ultimati.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro dovuto.
Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può porre eccezioni alla Stazione Appaltante né può vantare titolo al risarcimento di danni o agli interessi.
CAPITOLO 3: PATTUIZIONI CONTRATTUALI
ARTICOLO 11 - CAUZIONI E FIDEJUSSIONE
La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale e dovrà essere costituita nelle forme di legge. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione, così come costituita, non potrà essere surrogata da altra, se non con l'assenso dell'Amministrazione Ospedaliera, e dovrà rimanere vincolata finché l'Appaltatore non abbia integralmente adempiuto a perfetta regola d’arte il contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo, previa attestazione del regolare adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi.
La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.
In questo caso la polizza fideiussoria:
• dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale - art. 1944 del C.C.;
• dovrà, inoltre, espressamente prevedere il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della semplice e non documentata richiesta da parte dell'Azienda, senza possibilità che siano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che siano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa.
Il versamento della cauzione definitiva potrà essere effettuato anche mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del giorno del deposito.
La cauzione dovrà essere integrata qualora la quotazione degli eventuali titoli offerti in garanzia subisca una variazione in meno superiore del 15% (quindici per cento) del listino ufficiale della Borsa di Milano in confronto alla quotazione del giorno della stipulazione del contratto d'appalto. Nell'attesa della cauzione definitiva, l'Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’Aggiudicatario, anche sull’eventuale cauzione provvisoria.
ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE
L’aggiudicatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
L’aggiudicatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, all’Azienda ospedaliera, al suo personale, consulenti e collaboratori, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
L’Appaltatore, pertanto, assume in proprio ogni responsabilità civile per danni verso terzi, persone, animali o cose in dipendenza di omissioni, negligenze o quant’altro attinente all’esecuzione delle prestazioni d’appalto ad esso riferibili.
È fatto, pertanto, obbligo da parte dell’Appaltatore stipulare una polizza di assicurazione equivalente alla "Tutti i rischi del costruttore (CAR)" comprensiva di R.C.T. con primaria Compagnia che copra due tipi di responsabilità:
• danni alle cose;
• danni da responsabilità
La polizza deve quindi coprire i danni subiti dall’Ente Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed immobili per qualunque causa determinati (“all risks” compreso) dagli impianti gestiti (preesistente o in corso di esecuzione/sviluppo) e questo sia durante la gestione degli impianti (conduzione, controlli e misurazioni, manutenzione ordinaria) sia durante l’esecuzione dei lavori sugli stessi (manutenzione straordinaria, messa a norma, riqualificazione tecnologica, ecc.).
La polizza deve coprire l’Ente Appaltante anche per danni dalla stessa subiti a causa di:
• rifacimenti totali o parziali degli impianti a causa di errori o insufficiente progettazione;
• demolizione e sgombero in caso di sinistro occorsi agli impianti.
La polizza deve inoltre assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esercizio degli impianti o nel corso dell’esecuzione di servizi/lavori sugli impianti stessi (compreso Responsabilità civile incrociata), nonché ogni altro danno diretto o indiretto causato agli Utenti o Cittadini, considerando Terzo anche l’Ente Appaltante.
La polizza deve contenere, almeno i seguenti massimali:
• opere ed impianti in corso di realizzazione: € 500.000,00;
• opere ed impianti preesistenti: € 1.000.000,00;
• costi di demolizione e sgombero: € 500.000,00;
• danni indiretti all’Ente Appaltante: € 1.000.000,00;
• danni causati da errori o insufficiente progettazione: € 250.000,00;
• danni da responsabilità civile verso terzi, compresa la RC incrociata: € 1.000.000,00. La copertura assicurativa dovrà essere operante fino alla conclusione del contratto.
La relativa polizza dovrà essere preventivamente accettata dall’Ente Appaltante e consegnata, regolarmente stipulata alla firma del contratto.
L'inosservanza di tale obbligo non consente di procedere alla stipulazione del contratto ed, in questo caso, tutte le responsabilità, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio del servizio, ricadono sull'Appaltatore.
L'assicurazione civile deve coprire anche tutti i rischi del Committente ed i suoi delegati, specialmente in rapporto alle responsabilità nel campo della sicurezza sul posto di lavoro e nei cantieri mobili, con l’esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia stessa e dell’azione di rivalsa.
L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare (fornendone copia all’Azienda Committente) di aver acceso polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona.
Saranno assunti a totale carico dell’Appaltatore la franchigia e lo scoperto stabiliti dalla Compagnia Assicuratrice, in base alle condizioni generali di assicurazione.
Comunque, indipendentemente dall’obbligo sopraccitato, l’Appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell’espletamento delle sue funzioni.
ARTICOLO 13 - DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’Appalto del servizio di pulizia è fissata in 49 mesi (quarantanove), presumendo che l’appalto decorra dal 01/12/2012. Il servizio si articola in modo da eseguire una pulizia
all’anno per ogni presidio ospedaliero nel periodo 2012 – 2016. Qualora la decorrenza dell’appalto fosse successiva al 31/12/2012, l’intervento di pulizia relativo all’anno 2012 sarà realizzato subito dopo l’aggiudicazione e quello relativo all’anno 2013 sarà realizzato trascorsi sei mesi dal precedente. In ogni caso il contratto si intende concluso con l’esecuzione del quinto ed ultimo intervento di pulizia nell’anno 2016. Pertanto, il numero complessivo degli interventi, per tutta la durata contrattuale, sarà pari a cinque per ciascun presidio ospedaliero.
Per quanto riguarda l’impianto relativo alla nuova terapia intensiva del P.O. di Sesto San Xxxxxxxx, poiché trattasi di impianto di nuova realizzazione e, al momento in cui si scrive, non ancora consegnato, si conviene che la pulizia dei canali sarà eseguita solo negli anni in cui l’impianto sarà funzionante e presumibilmente per gli anni 2013 – 2014
– 2015 – 2016.
ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Tutti gli articoli del presente Capitolato, e delle specifiche tecniche relative sono univoci e fra loro correlati ed indivisibili, tutte le note contenute costituiscono parte essenziale del Capitolato stesso e quindi, nel caso del loro totale o parziale inadempimento e della loro totale o parziale violazione da parte della Ditta Appaltatrice, hanno anche separatamente piena efficacia per l’esercizio della facoltà di risoluzione del contratto che sarà stipulato con riferimento al presente Capitolato.
Quindi, in caso di insufficienza organizzativa della Ditta Appaltatrice, o di una sua inadempienza o grave o reiterante violazione, totale o parziale, di una qualsiasi delle condizioni portate dal presente Capitolato, potrà il contratto essere sciolto dall’Amministrazione appaltante senza particolari formalità e con una semplice dichiarazione scritta inviata dall’Amministrazione stessa alla Ditta appaltatrice, con la conseguenza che l’Amministrazione appaltante rientrerà direttamente nell’esercizio diretto degli impianti di cui trattasi, con piena facoltà di affidarlo anche ad altri, ove lo creda.
Conseguentemente, la Ditta appaltatrice ed i suoi aventi causa, saranno tenuti, nei confronti dell’Amministrazione appaltante oltre il rimborso di ogni sua spesa, all’integrale risarcimento dei danni.
Agli effetti di tali recuperi di spese e di tale risarcimento, l’Amministrazione appaltante eserciterà anzitutto il diritto di ritenuta su tutti gli importi che eventualmente si trovassero in sue mani o risultassero, per qualsiasi titolo, a credito della Ditta appaltatrice.
Nel caso in cui l’Amministrazione rescindesse il Contratto, o subentrasse nell’esercizio diretto dei servizi dati in appalto, o si avvalesse della facoltà di affidarli ad altri, avrà senz’altro il diritto di far erogare per detto esercizio tutti i materiali di consumo introdotti dall’Appaltatore nei magazzini dell’Amministrazione, dovendo i materiali stessi essere sempre a completa disposizione dell’Amministrazione stessa, con privilegio su chiunque altro, al doppio effetto di assicurare la continuità dei servizi sanitari in quanto di servizio pubblico e di costituire per l’Amministrazione una maggiore garanzia per i danni comunque derivatigli dall’Appaltatore.
ARTICOLO 15 - INADEMPIENZE E PENALI
L’Amministrazione procederà, per il tramite del Responsabile unico del procedimento (RUP), all’accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, il RUP procederà all’immediata contestazione all’aggiudicatario delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata A/R anticipata via fax.
L’aggiudicatario potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole sempre via fax), entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione via fax. Il RUP, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all’applicazione delle relative penali, che saranno commisurate alla gravità della deficienza e a giudizio insindacabile del RUP.
Resta precisato che le eventuali deficienze, a qualunque causa dovute, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le riparazioni occorrenti.
Ove le deficienze, oggetto delle suddette penalità, si protraessero in modo ritenuto intollerabile dal Committente, sarà riservata a questo la facoltà di adottare il provvedimento di propria convenienza per migliorare l'andamento dei servizi, restando a carico dell'Appaltatore le spese ed i danni conseguenti senza eccezione alcuna.
L’applicazione della penale non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l’Appaltatore si è assunto con la stipulazione del Contratto di Appalto e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Appaltatore.
L'importo delle penalità per deficienze di servizio applicate dal Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze dell'Appaltatore, relativa alla mensilità immediatamente successiva alla loro applicazione.
Le suddette penali saranno applicate separatamente ed i corrispondenti importi potranno essere cumulabili.
Qualora, anche per cause di forza maggiore, non venissero erogate dall'Appaltatore parte delle prestazioni contrattuali, accertata la deficienza in contraddittorio con l'Azienda Ospedaliera ed a prescindere dalle penali di cui sopra, verrà apportata una corrispondente proporzionale riduzione dell'importo contrattuale.
Per la mancata o parziale esecuzione nei tempi e nei modi previsti dal contratto dei servizi e degli interventi manutentivi, dipendenti in tutto o in parte alla negligenza o a manchevolezza dell’Appaltatore, si darà luogo all’applicazione di penali da detrarre dai corrispettivi contabilizzati, come di seguito indicato:
Le penali applicabili sono di seguito riportate:
1) ritardata consegna di dati ed informazioni tecnico-amministrativo-contabili richiesti dall’Ente Appaltante: penale pari a 50,00 euro (cinquanta euro) al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata nell’ordine di servizio;
2) ritardi nel rispetto di disposizioni scritte concordate e/o impartite dal Direttore Tecnico dell’Ente Appaltante a partire dal secondo giorno dalla scadenza fissata: penale di € 150,00 (centocinquanta euro) al giorno;
3) funzionamento non corretto del servizio per cause imputabili all’Appaltatore quali mancata o insufficiente manutenzione degli impianti, imperizia, negligenza, ritardi, interruzione non autorizzata del servizio: applicazione di una penale pari a 300,00 euro (trecento euro) ogni 24 ore di interruzione del servizio;
4) mancato ed immotivato rispetto del piano manutentivo e delle attività di sorveglianza e conduzione: penale forfetaria di euro 100 (cento euro) per ogni inadempienza accertata;
5) mancato ed immotivato rispetto del piano manutentivo e delle attività di sorveglianza e conduzione: penale forfetaria di euro 100 (cento euro) per ogni inadempienza accertata;
6) inadempienze varie: sarà applicata una penale da € 50 (cinquanta euro) a € 500 (cinquecento euro) insindacabilmente del RUP per ognuna delle seguenti inadempienze, la cui elencazione è indicativa e non esaustiva:
• mancato mantenimento dei parametri di funzionamento contrattuali;
• non rispetto dei livelli di servizio attesi (accessibilità telefonica, velocità di risposta, disponibilità del servizio) per il servizio di recepimento delle richieste di intervento;
• mancata fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste dal RUP;
• rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi, o che comunque abbiano dato adito a reclami;
• fornitura di dati insufficienti od errati;
• vestiario indecoroso del personale operativo;
• mancato rispetto delle norme di sicurezza;
• ritardato allontanamento di subappaltatori non graditi al Direttore Tecnico;
• mancata o ritardata fornitura dei programmi di lavoro;
• insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento del servizio;
• mancata assistenza in fase di controllo dell’andamento del servizio e degli interventi ecc..
Le suddette penali potranno essere reiterate anche ogni giorno in caso di mancanza di adempimento.
E’ facoltà del Direttore Tecnico non considerare errori di lieve entità, purché non sistematici e in quantità modestissima.
ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia, il Foro competente sarà quello di Milano.
ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO
L’Impresa, ove dichiarato conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle indicate prestazioni.
L’Impresa si impegna a depositare presso l’Azienda Ospedaliera, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto, l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’Appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle Imprese, e la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo):
1. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri;
2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri;
3. Ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o che attesti l'inapplicabilità alla loro impresa della normativa citata; nonché, ove soggetto alla legge 68/1999, apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999;
4. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 che attesti la regolarità contributiva;
5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 e con le modalità dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso.
In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’Azienda può risolvere il contratto sottoscritto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
Nei confronti del Subappaltatore non deve sussistere alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della
L. n. 575/65 e successive modificazioni.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti dell’Azienda, della perfetta esecuzione del contratto, anche per la parte subappaltata.
L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Azienda inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Azienda né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 118 del DLgs. 163/06, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell’articolo 4, del DLgs 163/06, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti punti, l’Azienda può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del DLgs. 163/06. Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subaffidamento non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l’inizio e l’ultimazione dei servizi e/o lavori, né potrà essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggior compensi di sorta.
ARTICOLO 18 - ANTIMAFIA
L’Appaltatore è tenuto ad adempiere a tutti i dispositivi della Legge 13.09.1982 n.646, Decreto legge 6.09.1982 n.629 e successiva legge di conversione 12.10.1982, n.726, Legge 23.12.1982, n.936, riguardante la lotta alla delinquenza mafiosa, nonché la Legge n.55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’appalto sarà aggiudicato previa verifica che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
ARTICOLO 19 - CESSAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’APPALTATO- RE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
L’Amministrazione appaltatrice potrà entrare immediatamente nell’esercizio dei servizi dati in appalto, o valersi della facoltà di affidarli ad altri, anche quando detti servizi fossero sospesi, o diminuiti in tutto ed in parte, per causa di forza maggiore.
In tale evenienza, ove l’Appaltatore abbia anticipato delle spese in esecuzione alle clausole contrattuali, di esse sarà tenuto debito conto nelle compensazioni fra le parti.
ARTICOLO 20 - RISERVATEZZA
L’Appaltatore dovrà:
• mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui verrà in possesso;
• non scattare fotografie che non siano strettamente connesse con l’esecuzione del servizio integrato.
Tutti i documenti connessi all’espletamento dell’Appalto, da chiunque siano stati prodotti, saranno di proprietà del Committente, che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.
L’Aggiudicatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa al progetto, che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall’Azienda Ospedaliera o che derivasse dall’esecuzione dei Servizi per l’Azienda.
Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Azienda Ospedaliera.
L’Aggiudicatario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per l’Azienda, eventualmente illustrando con disegni, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente capitolo.
Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l’Aggiudicatario, sino a che la documentazione dei lavori non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare dell’Azienda Ospedaliera sul materiale scritto e grafico, inerente ai Servizi resi all’Azienda Ospedaliera nell’ambito del Contratto, che intendesse esporre o produrre.
ARTICOLO 21 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del Contratto con l’Appaltatore, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, si comunica che i dati forniti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
Il titolare responsabile del trattamento dei dati, rilasciati per la partecipazione al presente appalto, è l’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle misure di sicurezza.
I diritti degli interessati sono quelli indicati all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e sono esercitabili con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo provvedimento, della Legge 241/90 e del regolamento aziendale per l’accesso agli atti.
CAPITOLO 4: DISPOSIZIONI GESTIONALI
ARTICOLO 22 - PREZZI
Per i servizi oggetto dell’Appalto valgono i prezzi stabiliti nell’Offerta economica dall’Appaltatore.
L’Appaltatore riconosce che il corrispettivo, a corpo, offerto in sede di gara è remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutti i servizi, le prestazioni e i lavori in oggetto dell’appalto, oltre a tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l’incolumità pubblica.
Tale assunzione di responsabilità è conseguente all’aver preso atto sui luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni delle problematiche e delle circostanze connesse, con l’espletamento del servizio integrato nella sua complessa articolazione.
Tutto ciò anche in assenza di una puntuale conoscenza dello stato fisico e conservativo, in grado di consentire una valutazione analitica per il servizio.
L’Appaltatore non potrà eccepire durante l’espletamento deli servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.
Per tutte le ragioni espresse, l’Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l’offerta economica con piena ed esclusiva responsabilità.
ARTICOLO 23 - PAGAMENTI
Alla ditta Appaltatrice sarà pagato, dietro presentazione di regolare fattura accompagnata da idonea relazione, con dichiarazione di aver ottemperato a tutte le prescrizioni contrattuali, il corrispettivo in una unica rata posticipata per ciascun presidio ospedaliero, per singolo anno, quale risulta dall’offerta presentata.
A tali importi sarà applicata l’I.V.A. prevista per legge.
Il pagamento avverrà mediante emissione di mandato, a 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura.
ARTICOLO 24 - RICONSEGNA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Gli impianti ed i loro accessori nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano all’atto del verbale di consegna di accettazione, con le integrazioni e miglioramenti intervenuti nel corso del rapporto, salvo il normale deperimento per l’uso.
ARTICOLO 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di cui al presente appalto, a pena di nullità della cessione stessa.
L’aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Azienda.
E’ fatto, altresì, divieto all’aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti punti, l’Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ARTICOLO 26 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore, con riferimento al presente appalto identificato con il CIG n. 4502130B32, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. I medesimi obblighi sono posti a carico di subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella fase esecutiva del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla A. O. ICP ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 27 - NORMA FINALE
La partecipazione all’appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato e in tutti i loro allegati tecnici.
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si farà riferimento al D.Lgs.
n. 163/2006 “Codice dei contratti” e.sm.i., al D.P.R. 207/2010“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 0000, x. 000”, xx D.Lgs. n. 81/ 2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, nonché alla disciplina vigente in materia di contrattualistica pubblica in genere ed a quella contenuta in tutti gli atti di gara. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici.
Per la Stazione appaltante L’Appaltatore
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