COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) CERINI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) CERINI
Nella seduta del 31/05/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La parte ricorrente ha indicato che, nel settembre 2011, richiedeva all’intermediario resistente di procedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo in essere tra le parti per 18 mesi (tre rate semestrali), usufruendo del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cfr. all. 1 del ricorso). La lettera di ammissione al Fondo di Solidarietà indicava che le rate scadute erano comprese nel periodo di sospensione (cfr. all. 2 del ricorso) ed al momento della richiesta risultava una rata scaduta da meno di 3 mesi. Dopo circa un anno dalla sospensione, la parte riceveva dalla banca una missiva nella quale veniva richiesto l’importo di € 7.157,68 quale debito scaduto (cfr. all. 3 del ricorso); da ciò comprendeva che il rimborso del mutuo era stato sospeso soltanto per una rata; con l’aiuto di un legale, la ricorrente riusciva ad ottenere la sospensione del pagamento di un’altra rata del mutuo (quella con scadenza il 30.12.2011); la sospensione per gli ulteriori sei mesi non è mai stata applicata, avendo anzi la banca “caricato degli interessi [che la ricorrente ha] dovuto pagare con un piano di rientro proposto” dalla stessa resistente, per il complessivo importo di € 11.884,05 suddiviso in 18 mesi; a marzo del 2015 l’istante terminava i pagamenti dovuti in base al piano di rientro, trovandosi nuovamente con “oltre € 1.000 di interessi”.
Alla luce di ciò, la parte ricorrente ha chiesto all’ABF di “annullare” gli ulteriori interessi richiesti, “visto che li st[a] pagando anche per una rata che doveva essere sospesa”; di sospendere “l’ultima rata di 6 mesi visto che il Consap ha pagato per questi 6 mesi di sospensione, e […] sono stati accreditati nel [suo] mutuo” (cfr. all. 5 del ricorso); “di avere spiegazioni” sull’aumento dell’importo della rata, che dovrebbe invece essere costante secondo il contratto di mutuo.
Nelle proprie controdeduzioni, l’intermediario intervenuto in nome e per conto dell’intermediario convenuto ha riferito che al momento della presentazione della domanda di accesso al Fondo di solidarietà (20.09.2011), la rata con scadenza il 30.06.2011, che risultava insoluta, è stata sospesa, mentre le successive (con scadenza il 31.12.2011 ed il 30.06.2012) “sono state slittate”; “al momento del «risveglio» del mutuo. Con la rata del 31/12/2012, erano dovuti dalla debitrice la quota capitale, nonché la differenza tra gli interessi riconosciuti dalla Consap e quanto effettivamente dovuto dalla debitrice”; il rimborso di € 1.730,19, ottenuto dalla Consap è stato accreditato sul mutuo, mentre l’importo a carico della cliente, pari ad € 1.482,39 è stato “spalmato” sulle rate a scadere del finanziamento, dando luogo ad un incremento di € 46,32 a partire dalla rata in scadenza il 30.06.2013; il piano di rientro accordato alla debitrice prevedeva, invece: i) 17 versamenti di € 660,00 ciascuno alla fine di ogni mese a partire dal 31.10.2013 fino al 28.02.2015 ed un versamento di € 664,05 al 31.03.2015, per un totale di € 11.884,05 “oltre interessi nel frattempo maturati”; ii) la ripresa del pagamento delle rate semestrali a far data dal dicembre 2013, per un totale da versare, alla data del 31.03.2015 (termine del piano di rientro) di € 10.626,30; dall’esame dell’estratto conto al 31.03.2015, allegato dalla ricorrente, si evince che la stessa ha versato la complessiva somma di € 14.703,57 a fronte dell’importo dovuto di € 22.510,35, oltre interessi; nonostante il parziale adempimento degli obblighi assunti con il piano di rientro, la banca convenuta non ha ancora intrapreso alcuna iniziativa per il recupero del “legittimo credito vantato nei confronti della debitrice”.
DIRITTO
Osserva innanzitutto il Collegio come sia pacifica la sussistenza di un contratto di mutuo fondiario tra la parte ricorrente e la banca convenuta, per il quale è stata richiesta la sospensione dei pagamenti con supporto del Fondo di solidarietà. Peraltro, si deve immediatamente rilevare come le parti non hanno prodotto integralmente le condizioni contrattuali, ma soltanto il documento di sintesi allegato all’atto notarile (cfr. all. 6 del ricorso) e la documentazione successiva, a cui si farà dunque riferimento. Dal documento di sintesi si ha conferma che il mutuo è stato concesso per € 113.000,00, da rimborsare al tasso variabile secondo il parametro Euribor a 6 mesi, aumentato di uno spread di 1,50 punti, in rate semestrali posticipate di importo costante pari ad € 3.483,57, con conseguente possibilità di variazione della durata del mutuo (in funzione della variabilità del tasso).
È pacifico che in data 20.09.2011 la ricorrente abbia domandato la sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate del mutuo mediante adesione al Fondo di solidarietà, così come pacifico è che la ricorrente sia stata ammessa alla sospensione. Nella comunicazione data dall’intermediario relativa alla ammissione al Fondo di solidarietà risulta che la sospensione ha riguardato “anche le rate scadute e non pagate” e precisamente tre rate del prestito, ossia quella del 30.06.2011, già scaduta, che sarebbe stata “sospesa” e le due successive, con scadenza il 31.12.2011 ed il 30.06.2012, che sarebbero state “slittate”. Lo stesso intermediario ha riferito e confermato di aver però
addebitato alla parte cliente l’importo di € 1.482,39, quale differenza tra gli interessi riconosciuti dalla Consap, per l’adesione al Fondo e quanto effettivamente dovuto dalla mutuataria. Si tratta dunque di comprendere se tale addebito sia legittimo.
In merito, va osservato che l’art. 2, co. 478, della l. n. 244/2007 stabilisce che, al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo le stesse modalità e secondo i tempi precedenti alla sospensione, salvo che le parti abbiano stabilito diversamente, ovvero che abbiano rinegoziato le condizioni contrattuali con un nuovo patto. Inoltre, la circolare ABI prot. CR/LG/002959 del 27 ottobre 2010, prevede che l’intermediario mutuante potrà addebitare al mutuatario solo la quota di interessi maturata durante il periodo di sospensione corrispondente alla differenza tra quanto di competenza dell’intermediario stesso, stabilito contrattualmente, e quanto effettivamente rimborsato dal Fondo di Solidarietà e che le modalità di rimborso devono essere concordate dalle parti. Infine, si ricorda che su tale questione si è recentemente espresso il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (decisione n. 4123/2015) che ha ribadito che il fine solidaristico della normativa relativa al Fondo di Solidarietà è quello di sostenere soggetti che si trovano in grave difficoltà, essendo la sospensione del pagamento delle rate condizionata al verificarsi di accadimenti gravi, quali la perdita del posto di lavoro o la morte di uno dei componenti del nucleo familiare. Collegio di Milano, decisione n. 9068 del 09.12.2015
Di conseguenza, si deve ritenere che le disposizioni in materia vadano interpretate nel
senso che “il rimborso da parte del Fondo della quota d’interesse corrispondente al parametro di riferimento dell’interesse contrattuale esaurisca il pagamento di quanto dovuto alla banca a titolo di interessi delle rate sospese, senza che a tale titolo residui alcun debito del mutuatario beneficiario” e sempre che non constino specifici patti aggiunti, la cui validità andrà comunque di volta in volta verificata. Se ne deduce che la legge non abbia voluto addossare all’intermediario il costo totale della sospensione, bensì disposto la corresponsione in suo favore del solo costo sostenuto, durante la sospensione, per procurarsi sul mercato interbancario la provvista di denaro goduta dal beneficiario.
Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha, quindi, rilevato che, nonostante non vi sia alcuna disposizione che escluda un ulteriore contributo, in materia di interessi, da parte del beneficiario, tuttavia, la finalità solidaristica della sospensione e del Fondo di Solidarietà rendono possibile un’interpretazione tesa ad escludere l’addebito, a carico del beneficiario della sospensione, del costo totale degli interessi maturati durante la sospensione stessa, salvo il caso di un esplicito accordo in tal senso tra cliente ed intermediario.
D’altra parte, la circolare ABI poco prima ricordata si limita ad esprimere un orientamento interpretativo in merito alle richiamate disposizioni legislative e regolamentari e fa appunto riferimento al possibile accordo tra le parti relativo alle modalità di rimborso della quota di interessi, attribuendo alle banche la facoltà di ottenere il rimborso dello spread dal cliente, purché le modalità di rimborso siano state con questi concordate.
Orbene, stanti tali presupposti, occorre considerare le peculiarità del caso in esame: in base alla documentazione prodotta non constano accordi in questo senso tra le parti, ovvero relativi al versamento di un importo, a titolo di interesse, da aggiungersi e tale da giustificare la somma addebitata. Dalla documentazione acclusa al ricorso risulta, inoltre, che con lettera del 29.09.2012, nelle more della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, la banca rappresentava alla cliente l’esistenza di un debito scaduto di € 7.157,68 in relazione allo stesso finanziamento; con lettera dell’11.10.2013, la banca ha accettato la proposta di piano di rientro dell’esposizione debitoria derivante dal mutuo di cui in controversia e quantificata in € 11.884,05, “fermo restando il regolare pagamento delle rate a scadere a far data da giugno 2014”; da tale missiva non è, però, dato in alcun modo evincere a quali rate del mutuo i versamenti ivi previsti sarebbero stati imputati.
Sulla questione relativa all’aumento dell’importo della rata del mutuo, si rileva che dal documento di sintesi del contratto risulta che il mutuo, pur essendo regolato a tasso variabile, prevedeva il rimborso mediante rate di importo costante con la possibilità di variazione della durata del mutuo.
Alla luce di tutti tali elementi normativi e fattuali, relativi al caso in esame, risulta pertanto al Collegio che, innanzitutto, la computazione di una somma a debito aggiuntiva per il cliente, pari ad Euro 1.482,39, non trovi giustificazione nella disciplina di legge, né in patti aggiuntivi ad hoc in tal senso. Inoltre, essendo intervenuta sospensione per tre rate per un totale di diciotto mesi, il conteggio dovrà assumere tale dato come riferimento utile.
Pertanto, e riassuntivamente, l’intermediario dovrà procedere al ricalcolo dell’importo di quanto dovuto dal cliente tenendo conto della intervenuta sospensione delle tre rate di mutuo, nonché al conseguente ricalcolo dell’importo di tutte le rate applicando i criteri individuati dal Fondo e tenendo conto, per il calcolo degli interessi di sospensione, solo di quanto versato dal Fondo medesimo, senza procedere con l’addebito alla parte cliente della non dovuta somma di Euro 1.482,39, ferme restando le altre condizioni previste dal contratto di mutuo così come inizialmente stipulato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1