Contract
ALLEGATO A ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E CROCE ROSSA ITALIANA PRESIDIO CENTRO XXXX XXXXXXXXXX DI FIRENZE PER ACQUISIZIONE N° 32 POSTI LETTO DI CURE INTERMEDIE SETTING 2 (D7) e N° 8 POSTI LETTO DI CURE INTERMEDIE SETTING 1 LOW CARE (D6) PERIODO DAL 01 GIUGNO 2020 AL 31 MAGGIO 2023
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, nella persona del Direttore a SOC Accordi contrattuali e convenzioni soggetti privati, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 713 del 19 giugno 2020
E
la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx di Firenze, d’ora in poi Struttura, con sede legale in Xxxxxxx, Xxx xx Xxxxxxxx 0, codice fiscale 94257270481 e partita IVA 06627070482, nella persona del Direttore Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Catanzaro in data 24.11.1961, domiciliato per la carica presso l’ente sopraindicato
PREMESSO
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli:
a) 8-ter “ Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie””;
b)8- quarter “Accreditamento istituzionale” c)-8- quinquies “Accordi contrattuali”
- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare: art. 29, comma 6, “Finanziamento della mobilità sanitaria”;
- il Decreto Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.
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Lgs. 101/18 “ Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;
- la Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 ss.mm.ii., “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
- il Decreto Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di
attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”;
- il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;
- la Delibera di Giunta Regionale n.504 del 15 maggio 2017 di recepimento del DPCM 12 gennaio 2017;
- la Delibera G.R.T. n° 909 del 7 agosto 2017 “ Indirizzi regionali per l’organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera” con la quale sono stati emanati gli indirizzi generali per l'organizzazione dei setting e dei percorsi di cure intermedie residenziali;
- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020 approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019, che nel riaffermare la titolarità delle Aziende sanitari nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell’offerta delle prestazioni di propria competenza, nell’ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;
- le circolari regionali prot. AOOGRT_0455513 del 26.09.2017 e prot. AOOGRT_0476814 del
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06.10.2017 con le quali sono state fornite ulteriori specifiche in merito alla corretta interpretazione
del DPGRT 79/R del 17.11.2016 e indirizzi per l’organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera;
RILEVATO
- che con delibera n. 549 del 29 aprile 2020 “Approvazione avviso di manifestazioni di interesse per posti residenzialità intermedia setting 2 D7 e setting 1 low care D6 – ambito territoriale zone Firenze e Firenze nord.- ovest” è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse per n.32 posti letto cure intermedie setting 2 (D7) e n.16 posti letto cure intermedie setting 1 (D6);
- che con nota del 25 maggio 2020 è stato trasmesso alla SOC Accordi e convenzioni con soggetti privati il verbale della Commissione di valutazione dell’Avviso di cui alla delibera aziendale n. 549/2020;
- che Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx di Firenze ha presentato istanza di interesse a svolgere le prestazioni di cui all’Avviso sopra citato con pec del 15/05/2020;
- che l’art.1 c.6 del Decreto .Lgs 178 /2012 “Trasferimento di funzioni alla Costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana” prevede che l’Associazione, “anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione”.
- che la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx di Firenze è in possesso di accreditamento regionale di cui alla Delibera n.212 del 11/01/2018 e al Decreto GRT n. 6945 del 14 maggio 2020;
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - PREMESSE
Le premesse e tutto quanto sopra richiamato fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale
ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Il presente accordo contrattuale regolamenta il rapporto fra l’Azienda USL Toscana Centro e la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx di Firenze per l’attivazione :
- n.32 posti letto cure intermedie setting 2 (D7)
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- n8 posti letto cure intermedie setting 1 (D6)
come descritti dal Regolamento 79/R , attuativo della L.R. 51/09.
Possono accedere alla struttura i pazienti dimessi dalle Strutture aziendali, il cui bisogno sanitario è quello di mantenere e completare la stabilizzazione clinica raggiunta nel corso del ricovero acuto, e che presentano ancora una necessità di tutela medica prolungata e di assistenza infermieristica. L’attività è erogata a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro.
ART. 3 – VOLUME ECONOMICO E RETTA GIORNALIERA
3.1 Per i posti letto cure intermedie di cui ai setting 1 (D6) e setting 2 (D7) oggetto del presente accordo, la Struttura assicura l’erogazione delle prestazioni secondo i requisiti organizzativi indicati nell’all. A, del Regolamento 79/R, e nel rispetto di quanto espressamente previsto nella DGRT 909 del 7.8.2017, con particolare riferimento agli allegati A) e B).
La tariffa giornaliera, come indicato nell’Avviso ai sensi della Delibera Regionale n. 909/2017 è:
- di EURO 154,00 giornaliere per residenzialità intermedia setting 1 – low care D6
- di EURO 132,00 giornaliere per residenzialità intermedia setting 2- D7 Volume economico annuale:
Anno 2020 dal 01 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 per Croce Rossa Italiana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx”
- setting 1 (D6) posti letto n.8 tetto finanziario massimo di €262.416,00 (n.8 posti x n.213 giorni x
€154,00 al giorno)
- setting 2 (D7) posti letto n.32 tetto finanziario massimo €899.712,00 (n. 32 posti per n.213 giorni x
€132,00 al giorno) Anno 2021
- setting 1 (D6) posti letto n. 8 tetto finanziario massimo di € 449.680,00 (n.8 posti x n.365 giorni x
€154,00 al giorno)
- setting 2 (D7) posti letto n.32 tetto finanziario massimo €1.541.760,00 (n.32 posti x n.365 giorni x
€132,00 al giorno) Anno 2022
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- setting 1 (D6) posti letto n. 8 tetto finanziario massimo di € 449.680,00 (n.8 posti x n.365 giorni x
€154,00 al giorno)
- setting 2 (D7) posti letto n.32 tetto finanziario massimo €1.541.760,00 (n.32 posti x n.365 giorni x
€132,00 al giorno)
Anno 2023 dal 1 gennaio 2023 al 31 maggio 2023 per Croce Rossa Italiana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx”
- setting 1 (D6) posti letto n. 8 tetto finanziario massimo di € 184.800,00 (n.8 posti x n.150 giorni x€154,00 al giorno)
- setting 2 (D7) posti letto n.32 tetto finanziario massimo €633.600,00 (n.32 posti xn.150 giorni x€132,00 al giorno)
3.2 L’Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l’attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati per i residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana centro.
3.3 La Struttura accetta, per l’intera durata del contratto (in esenzione IVA art. 10 DPR 633 del 26.10.1972) i tetti annuali massimi sopra indicati.
3.4 Resta inteso che l’attivazione dei ricoveri è pertinenza della Direzione Sanitaria Aziendale che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l’utilizzo dei posti letto di cui al presente patto. L’Azienda non è vincolata al pieno utilizzo dei posti letto ed è tenuta solo al pagamento della tariffa giornaliera per i giorni di effettiva presenza.
3.5 Le parti concordano che le rette di cui al punto 3.1 sono comprensive di tutti i costi relativi all’assistenza prestata nel rispetto della normativa di riferimento, ivi incluse le prestazioni specialistiche e la terapia farmacologia come previsto con la citata Delibera GRT n° 909/2017. Sono esclusi dalla retta i costi relativi all’inserimento di PEG, dialisi, trasfusioni e radioterapia.
In caso di richiesta di farmaci ad alto costo, compresi quelli prescritti con piano terapeutico, la fornitura a carico dell’Azienda sarà autorizzata per gli assistiti dell’Azienda medesima dopo istruttoria effettuata dall’Azienda tesa a verificare la necessità di prescrizione e l’alto costo degli stessi.
La durata massima di degenza è di 20 giorni per entrambi i setting, così come indicato nella delibera
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GRT n.909/2017 precedentemente richiamata.
ART. 4 - MODALITA' DI ACCESSO
L’attività viene riservata ai cittadini residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro. L’accesso avviene secondo le attuali procedure aziendali e loro eventuali modifiche o integrazioni.
Per i pazienti provenienti da ospedali per acuti con dimissioni, l’accesso alla Struttura avviene tramite il Coordinamento Dimissioni Complesse Aziendale (CDCA). In linea di massima vengono considerati eleggibili i pazienti per i quali la valutazione multidimensionale indica la presenza di un quadro clinico stabile riconducibile a quello previsto per la media intensità assistenziale di cura nella Delibera GRT 909/2017.
ART 5 – DEGENZA E DIMISSIONI
5.1 Il Regolamento 79/R, all. A, precisa che i setting 1 di cure intermedie di cui alla lettera D.6 “Strutture residenziali destinate ad accogliere i pazienti nella fase post-acuta alla dimissione ospedaliera” devono essere in possesso dei seguenti requisiti assistenziali: “è identificata come un livello intermedio tra degenza ospedaliera per acuti e le strutture territoriali, offre una modalità di assistenza infermieristica avanzata pur essendo caratterizzata da una componente diagnostica terapeutica significativa per la quale è richiesta una residuale dotazione tecnologia all’interno della struttura. E’ necessaria una adeguata assistenza medica giornaliera, Questa attività è rivolta a soggetti in dimissione da reparti per acuti che necessitano di assistenza medica sulle 24 ore non ad alto contenuto tecnologico, in ambiente sanitario, per la gestione della fase immediatamente successiva alla fase di stabilizzazione in ospedale per acuti, assicurando continuità terapeutica e assistenziale e qualora necessario riabilitativa estensiva e/p counseling riabilitativo”.
5.2 I setting 2 di cure intermedie di cui alla lettera D.7 “ Strutture residenziali extraospedaliere a bassa complessità assistenziale” devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali: “ sono strutture a livello di intensità intermedio tra la degenza ospedaliera per acuti e le strutture territoriali offrendo una modalità di assistenza infermieristica avanzata, una componente diagnostico terapeutica significativa, per la quale è richiesta una residuale dotazione tecnologia all’interno della struttura, senza necessità di assistenza medica sulle 24 ore. Questa attività è rivolta a soggetti in condizioni di buon compenso clinico, in dimissione da reparti per acuti in fase immediatamente successiva alla fase di stabilizzazione o provenienti dal territorio con riacutizzazione di cronicità, richiedono un’assistenza infermieristica sulle 24 ore in ambiente sanitario, e qualora necessario, eventuali trattamenti
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riabilitativi di tipo estensivo e/o di counselling riabilitativo con l’obiettivo principale di mantenere e/o recuperare il
massimo potenziale di autosufficienza residua… soggetti non gestibili a domicilio per condizioni prevalentemente sanitarie”
La responsabilità clinica del paziente è del medico della Struttura.
5.3 La dimissione del paziente viene comunicata al medico di medicina generale a seguito della valutazione del Gruppo Multidisciplinare, al Centro Dimissioni Complesse Aziendale ed alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni soggetti privati dell’Azienda per quanto di competenza.
La dotazione di personale deve prevedere un rapporto adeguato in base alla tipologia della struttura e al volume delle prestazioni con un minimo personale di assistenza pari ad 1 operatore (leggasi: OSS, infermieri) ogni 8 pazienti (NOR) e un tempo di assistenza media (MAD) di 140’-160’ a persona.
ART. 6 – ELENCO DEL PERSONALE
La Struttura comunicherà alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni soggetti privati dell’Azienda, l’elenco del personale che opera all’interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.
Il primo elenco dovrà essere fornito al momento della sottoscrizione dell’accordo. Di seguito l’elenco dovrà essere inviato semestralmente alla Struttura amministrativa aziendale preposta alla liquidazione.
La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003, e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto. Si impegna, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alle Leggi 412/91 e 662/96 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché ai vigenti Accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende UU.SS.LL. degli appartenenti alle categorie mediche prevedendo i casi di incompatibilità con l’attività nelle strutture accreditate e relative deroghe.
ART. 7 - RAPPORTI CON IL CITTADINO
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Durante il ricovero la Struttura sottoporrà al paziente un test di gradimento sui servizi offerti; il riepilogo di tali test e la Carta dei Servizi verranno inviati alla Direzione Sanitaria Aziendale e all’Ufficio URP aziendale su richiesta.
I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto della Legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge
n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni) e sulla Legge sulla protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003) e della normativa sulla privacy provvedendo ad acquisire da parte dell’utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E’ fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.
ART. 8 – CONTROLLI
8.1- Controlli esterni
La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
In quest’ottica la Regione garantisce le linee di indirizzo e programmazione, emanando il piano annuale dei controlli (P.A.C.), che individua l’oggetto dei controlli esterni e le modalità organizzative ed esecutive. L’esecuzione dei controlli è affidata al Team di Area Vasta, che effettua le verifiche direttamente presso le strutture erogatrici (DGRT 188/2019).
L’attività di controllo del Team di Area Vasta è sistematica con cadenza trimestrale e i risultati vengono trasmessi dal Responsabile del Team al Nucleo Tecnico Regionale e al Direttore Generale dell’Azienda USL.
8.2-Controlli interni
L’Azienda, indipendentemente dai controlli esterni, procederà ad effettuare autonomamente dei controlli sia sulla produzione di ricovero che sulle prestazioni ambulatoriali effettuate dalle Strutture Private in Convenzione.
Le verifiche sulla produzione dei ricoveri hanno il compito di accertare, mediante l’analisi dei flussi informativi e delle cartelle cliniche, i seguenti aspetti:
- l'appropriatezza del setting assistenziale, con strumenti specifici definiti a livello regionale secondo presupposti tecnico scientifici
- la correttezza della codifica delle schede di dimissione ospedaliera sia dei ricoveri per acuti che in riabilitazione ed in lungodegenza;
- l’appropriatezza dell'invio del paziente alla struttura privata accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri clinici e di continuità assistenziale che saranno stabiliti con apposito Protocollo dall’organo accertante.
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- la completezza, la correttezza e la qualità dei flussi dei dati e la loro corrispondenza
alla prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali erogate.
Al termine della verifica, l’Organo accertatore dovrà rilasciare idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo un termine per le controdeduzioni da parte della Società.
Le attività di controllo interno sono disciplinate da apposito Regolamento, che individua la struttura deputata al controllo e gli ambiti dello stesso, nonché il Piano Annuale dei Controlli Interni, con cui si provvede alla programmazione dell’attività di controllo e verifica nel corso dell’anno.
8.3 -Controllo campionario
L'Azienda si riserva inoltre, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza, sull'appropriatezza delle prestazioni rese nonché sugli aspetti di carattere amministrativo.
A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l’attività svolta.
Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione e dell'opzione fatta dal cittadino sulle modalità della sua erogazione.
La SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati si riserva di acquisire la documentazione necessaria ai controlli e alle verifiche di tipo amministrativo.
ART. 9 - MODALITÀ TRASMISSIONE FLUSSI
La Struttura si impegna con la sottoscrizione del presente accordo a registrare i dati di attività del mese di riferimento, entro il giorno 3 del mese successivo, sul sistema software GAUSS fornito dall’Azienda. L’Azienda provvede a inviare in Regione gli stessi entro il 5 del mese successivo a quello di l’Azienda provvede a rendere disponibile per la Struttura sul software GAUSS tale flusso, una volta validato dal sistema regionale, entro il giorno 20 del mese di invio.
La Struttura si impegna a procedere alla fatturazione dell’attività validata dalla Regione Toscana, sulla base del ritorno regionale, utilizzando il sistema GAUSS a garanzia della coerenza tra i dati validati dal sistema regionale e i dati che alimentano la fattura.
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Per l’attività di dicembre il termine per l’inserimento in GAUSS è posticipato al 10 del mese successivo. I dati errati e scartati dal sistema regionale, devono essere corretti dalla Struttura sul sistema GAUSS. Una volta corretti, saranno automaticamente ricompresi nel primo invio disponibile
e validi ai fini della fatturazione insieme ai dati del mese successivo.
Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.
L’Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software GAUSS di conseguenza.
I campi devono essere correttamente compilati rispecchiando il contenuto della cartella clinica secondo la normativa regionale e nazionale. I tracciati devono contenere, oltre alle informazioni richieste dalla normativa regionale, i campi
La Struttura si impegna all’alimentazione del fascicolo elettronico secondo le indicazioni fornite dall’Azienda.
Nessuna prestazione sarà remunerata se non validata dalla procedura GAUSS e dai validatori regionali.
La Struttura è tenuta all'adempimento e al soddisfacimento di tutti i fabbisogni informativi previsti dalla normativa vigente, con le modalità richieste da ESTAR e dalle disposizioni regionali e nazionali in vigore. In caso di inadempimento l’Azienda è autorizzata a sospendere i pagamenti dalla data del termine per l’adempimento.
ART. 10 - MODALITA’ RICHIESTA PAGAMENTI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo dell’Azienda che è UFYJGZ. Sarà cura dell’Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.
La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia. il 100% dell’importo fatturato mensilmente.
L’Azienda provvederà a quantificare il suddetto saldo sulla base dell’attività del ritorno regionale risultante sul web GAUSS. La Struttura si impegna ad inviare all’ufficio aziendale preposto al controllo e alla liquidazione, su richiesta, i riepiloghi mensili dell’attività svolta su supporto cartaceo, secondo lo schema fornito dall’Azienda.
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I riepiloghi devono contenere i seguenti elementi: La Struttura emetterà fatture distinte come risulta dal ritorno regionale sul software GAUSS, e comunque entro 3 giorni dalla validazione delle
prestazioni erogate da parte della Regione Toscana. La Società emette fatture fino alla concorrenza dei tetti di spesa programmati. L’Azienda è autorizzata a respingere tramite la propria piattaforma le fatture elettroniche emesse oltre il tetto di spesa.
L’Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere
- cognome, nome ed indirizzo dell'utente
- comune di residenza anagrafica dell'utente
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria
- giorni di effettiva presenza
- data di ingresso e data delle dimissioni.
Ai riepiloghi mensili devono essere allegate le richieste di ammissione e dimissione dalla Struttura. Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.
ART. 11 - MODALITA' DI PAGAMENTO
L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza di cui all’art. 2, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002.
I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Struttura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.
Resta inteso che la Struttura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.
ART. 12 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
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12.1 La Struttura assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e xx.xx; deve, quindi, utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all’attività devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui la Struttura non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.
I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.
A tal fine dichiara che i conti correnti dedicati in via non esclusiva e tutti intestati a CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Regionale della Toscana – Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” alle transazioni relative al presente contratto sono:_IBAN : IT 23W 0306 909 6061 00000 142549
e che le persone delegate ad operare su di essi sono:
•Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Catanzaro, il 24/11/14961, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, residente in Firenze, Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 3 in qualità di Legale rappresentante;
12.2 L’Azienda contraente, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).
La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.
ART. 13 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA
Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx di Firenze si impegna ad adeguare la Struttura, il personale e l’organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.
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La Struttura si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al Decreto. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, compreso –a mero titolo esemplificativo-
garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell’edificio.
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di gravi inadempienze al presente accordo, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse. Qualora la Struttura non provveda a giustificare le inadempienze entro 30 giorni, l’Azienda ha facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto con la Struttura stessa.
In ogni caso è motivo idoneo all’esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale del contratto prevista dal presente articolo, anche l’ipotesi del mancato perfezionamento dell’accreditamento o del non rinnovo dell’accreditamento della Struttura da parte della Regione Toscana.
Il contratto si risolverà “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di posta elettronica certificata o fax, in caso di :
a) frode;
b) perdita requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.
ART. 15 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI - SOSPENSIONI -PENALI
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto, tramite PEC o fax, le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda la competente struttura aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00, anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per i servizi e prestazioni resi.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderanno il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente
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articolo non costituirà esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per
la quale sarà inadempiente e che avrà fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di rivalersi sulle strutture inadempienti ai sensi dell’art. 7 in caso di penalizzazione economica derivata dal mancato invio o dall’invio scorretto dei flussi informatici.
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016, all. A, lettera D.7./D.6. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.
ART. 16 – RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
L’attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Struttura e il Direttore della SOC Gestione Ospedale-Territorio e Pianificazione Post-Acuzie dell’Azienda.
1. Vengono individuati:
a) per gli aspetti amministrativi dell’Azienda:
- Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni soggetti privati ;
b) per gli aspetti sanitari, i riferimenti sono:
- il Direttore SOS Continuità ospedale territorio e pianificazione post-acuzie
- il Direttore Dipartimento medicina e specialistiche mediche
- il Direttore SOS Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate
- il Direttore SOS Gestione operativa
b) per Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx di Firenze
- il Legale Rappresentante……………………………………………
ART. 17 – PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale
xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
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Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina
a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato B. Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato B alla convenzione tra Azienda e la Struttura…………………………… di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).
ART. 18 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
ART. 19 – DECORRENZA e DURATA
Le parti convengono che il presente accordo contrattuale decorre dal 01 giugno 2020 e scade il 31 maggio 2023, per un periodo di 36 mesi come indicato nella Delibera aziendale n.549/2020.
L’Azienda potrà rinnovare il presente contratto per n.1 ulteriore anno, agli stessi patti e condizioni, previa verifica, con esito positivo, dell'operato della Struttura .Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione del presente accordo, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi .
ART. 20 - SPESE
Il presente contratto, consta di n. 16 pagine, da conservarsi agli atti dell'Ufficio Repertorio della Azienda che provvede ad iscriverlo nel repertorio.
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.
Le spese di bollo sono a carico della Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx di Firenze, senza diritto di rivalsa, e saranno assolte in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge.
La Struttura si impegna ad inviare alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni soggetti privati dell’Azienda, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la lista delle attrezzature e macchinari posseduti, necessari per erogare l’assistenza oggetto del presente atto e l’elenco del personale di cui all’art.6
Xxxxx, approvato e sottoscritto,
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data
per l’Azienda USL Toscana Centro
il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni soggetti privati
(documento firmato digitalmente)
per la ……………………..
il Legale Rappresentante Dr………………………..
(documento firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art. 1341 c.c, la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx di Firenze approva specificatamente gli artt.:
3) volume economico e retta giornaliera
8) controlli
9) modalità trasmissione flussi
10) modalità richiesta pagamenti
11) modalità di pagamento
12) tracciabilità flussi finanziari e verifica adempimenti fiscali e contributivi
14) risoluzione del contratto
15) inadempimenti contrattuali - sospensioni - penali
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per la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Xxxx Xxxxxxxxxx di Firenze Il Legale rappresentante