E’ stata firmata alle 19.15 del 20 gennaio, presso la Federmeccanica, l’ipotesi di accordo per il rinnovo economico e normativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti.
R.S.U. Siae Microelettronica
Contratto metalmeccanici
Ecco l’accordo di rinnovo tra Fim, Fiom, Uilm e Federmeccanica
E’ stata firmata alle 19.15 del 20 gennaio, presso la Federmeccanica, l’ipotesi di accordo per il rinnovo economico e normativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti.
Sistema di relazioni sindacali
Viene costituito un organismo bilaterale nazionale per il settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti che opererà in stretto rapporto con gli Osservatori e con le Commissioni paritetiche nazionali. Tale organismo sarà dotato di personalità giuridica autonoma rispetto alle parti che lo istituiscono.
Il progetto operativo per la sua costituzione è affidato a un gruppo di lavoro che presenterà entro il mese di luglio 2008 una proposta alle parti.
Informazione e consultazione in sede aziendale
Le aziende con almeno 50 dipendenti informeranno le Rsu sulla situazione economico-produttiva, con particolare riferimento ai più significativi indicatori di bilancio; alle scelte produttive; ai programmi che comportino, anche all’estero, nuovi insediamenti industriali; alla struttura e alle previsioni occupazionali; all’ organizzazione del lavoro.
Su tali materie l’azienda, su richiesta delle Rsu o delle organizzazioni sindacali territoriali, è tenuta ad un esame congiunto.
Mercato del lavoro
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. Per i contratti di lavoro a tempo determinato si applica la disciplina di legge.
I lavoratori che abbiano avuto, con la stessa azienda e per mansioni equivalenti, sia rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato che con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro superi i 44 mesi, anche non consecutivi.
E’ prevista dall’accordo una fase transitoria di applicazione.
Le direzioni delle aziende che occupano più di 150 dipendenti informeranno annualmente le Rsu sui livelli occupazionali divisi per tipologia di rapporto di lavoro, anche in relazione all’andamento dei carichi di lavoro
La definizione delle norme relative a contratti di inserimento, part-time e appalti è affidata a una Commissione negoziale.
Inquadramento
Le parti hanno convenuto di proseguire il confronto in sede negoziale anche oltre la data di stipula del Contratto e di concludere i lavori entro il 28 febbraio 2009. Concordano fin da ora di assumere nell’ambito del confronto i criteri di valutazione della prestazione proposti da Fim, Fiom, Uilm al tavolo negoziale, convenendo sulla necessità di definire un nuovo sistema di classificazione della professionalità dei lavoratori. Si impegnano a costituire una categoria specifica per i quadri.
Concordano fin da ora che, qualora il confronto tra le parti non avesse portato alla definizione di un nuovo sistema di inquadramento professionale, a partire dal 1 marzo 2009 si darà luogo:
- alla trasformazione dell’attuale 5a Super in una specifica categoria aperta agli operai e agli intermedi;
- al riconoscimento del parametro intermedio tra la 3a e la 4a categoria definito 3a Erp.
Unificazione discipline speciali operai impiegati
Quale elemento propedeutico alla riforma, si realizza l’unificazione delle discipline speciali per operai, intermedi e impiegati attraverso l’eliminazione delle discipline normative speciali e l’istituzione di una normativa unica, determinando una normativa complessivamente più favorevole all’interno della quale si evidenziano nuove regole relative a:
periodo di prova; scatti di anzianità; festività, mensilizzazione delle retribuzioni; xxxxx; trasferte; lavoro notturno; preavviso.
In particolare, dal 1/1/2008 viene estesa agli operai l’attuale disciplina sulle ferie in vigore per gli impiegati.
Tale disciplina prevede la maturazione di 1 giorno aggiuntivo di ferie dopo 10 anni di anzianità aziendale e di altri 4 giorni dopo ulteriori 8 anni.
Nella fase di applicazione transitoria delle nuove norme, per i lavoratori operai in forza al 31/12/2007, al compimento di 55 anni di età e con 10 anni di anzianità aziendale, viene riconosciuto 1 giorno aggiuntivo di ferie, rispetto alle 4 settimane già spettanti.
Considerato che, nell’ambito della unificazione delle discipline, il passaggio alla mensilizzazione comporta, per effetto della diversa modalità di calcolo delle ore lavorate, una differenza di retribuzione su base annua, per gli operai, pari a 11 ore e 10 minuti, si conviene, per gli operai in forza al 31/12/2008, l’erogazione di un superminimo individuale non assorbibile pari a 11 ore e 10 di retribuzione, unitamente alla 00.xx mensilità.
La definizione delle norme riguardanti la parificazione operai-impiegati non modifica le condizioni di miglior favore derivanti da accordi o prassi in sede aziendale, che in tal caso assorbono quanto definito dalle nuove norme del Ccnl.
Orario di lavoro
Viene confermata la disciplina dell’orario di lavoro prevista nell’articolo 5 del Ccnl vigente (durata massima settimanale del lavoro ordinario pari a 40 ore).
Orario plurisettimanale
Viene riconosciuto che, oltre che per la stagionalità dei prodotti, l’orario plurisettimanale, per un massimo di 64 ore all’anno, possa essere utilizzato in presenza di picchi produttivi non fronteggiabili con il ricorso ai normali assetti produttivi.
Per le ore prestate in regime di orario plurisettimanale oltre l’orario normale, dal lunedì al venerdì la maggiorazione passa dal 10% al 15%; per le ore prestate al sabato, la maggiorazione passa dal 15% al 25%.
Inoltre è previsto che, in casi eccezionali, con accordo con le Rsu, si possano riprogrammare i recuperi in tutto o in parte; o, in alternativa, si possa concordare la compensazione economica con conguaglio al 50% delle maggiorazioni già erogate per le ore di maggiore prestazione non recuperate; o, ancora, la destinazione delle stesse ore alla banca delle ore sulla base di scelta individuale.
Permessi annui retribuiti (Par)
Viene ridotto da 25 a 15 giorni il preavviso dato dal lavoratore all’azienda per il loro godimento.
Uno dei 7 permessi retribuiti annui a fruizione collettiva potrà essere reso non fruibile entro l’anno e, qualora il lavoratore entro il mese di novembre non ne chieda il pagamento, verrà accantonato nel conto ore individuale come previsto dal Ccnl vigente, per essere successivamente fruito.
Lavoro straordinario
Le ore di straordinario esente da informazione alla Rsu vengono incrementate di 8 ore.
Banca delle ore
E’ abolita la franchigia per l’ accantonamento in banca ore dello straordinario effettuato.
Ambiente e sicurezza
I datori di lavoro informeranno periodicamente, di norma semestralmente, i lavoratori previa consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) circa i temi della salute e sicurezza con riferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti, alle misure di prevenzione e alle problematiche emerse negli incontri con gli Rls.
Agli Rls deve essere consegnata, come previsto dalla legge, copia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro.
I permessi retribuiti per gli Rls sono incrementati da 40 a 50 ore annue nelle aziende che abbiano da 50 a 100 dipendenti e da 40 a 70 ore annue nelle aziende con oltre 100 dipendenti.
In sede aziendale possono essere concordati progetti formativi per gli Rls più ampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
Diritti
Diritto alla formazione
Viene riconosciuta l’opportunità che tutti i lavoratori possano accedere nell’arco della propria vita lavorativa a programmi di formazione e aggiornamento professionale sui contenuti attinenti alla realtà produttiva aziendale. Le Commissioni aziendali per la formazione ne devono valutare la realizzabilità. Lavoratori stranieri
Si concorda l’impegno delle parti ad attivarsi presso il Ministero della Pubblica Istruzione affinché venga predisposto un modulo formativo per l’insegnamento della lingua italiana ai lavoratori stranieri con l’utilizzo dei permessi previsti per il diritto allo studio (250 ore).
Le aziende favoriranno la frequenza dei lavoratori stranieri a tali corsi indipendentemente dalla percentuale di assenza contemporanea.
Per il disbrigo delle pratiche burocratiche legate alla condizione di migrante viene riconosciuto il diritto di precedenza nella fruizione dei permessi annui retribuiti.
Viene costituita una Commissione nazionale per l’integrazione dei lavoratori migranti con il compito di
- proporre interventi diretti a favorire l’organizzazione delle mense aziendali nel rispetto delle differenze di culto religioso
- promuovere l’applicazione della norma contrattuale che consente il cumulo delle ferie e dei permessi per il ricongiungimento famigliare nei paesi d’origine
- promuovere la traduzione in lingua straniera delle norme relative alla salute e sicurezza.
Salario
Minimi tabellari. A copertura del periodo 1 luglio 2007 - 31 dicembre 2009: aumento lordo medio mensile al 5° livello di 127 euro, erogati in 3 tranches: 60 euro dal 1/1/2008, 37 euro dal 1/1/2009, 30 euro dal 1/9/2009
Una tantum.
300 euro lordi, comprensivi della Ivc già erogata da ottobre a dicembre, da corrispondere nel mese di marzo 2008. Al netto di tale indennità, l’una tantum è pari a 267 euro.
Elemento perequativo.
Per i lavoratori che hanno solo la retribuzione contrattuale nazionale, l’elemento perequativo sarà pari complessivamente a 260 euro da erogarsi ogni anno nel mese di giugno.
Indennità di trasferta
Adeguamento delle indennità di trasferta:
Indennità di reperibilità
Adeguamento della indennità di reperibilità:
Assorbimenti
Gli aumenti contrattuali dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali o collettivi salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità o siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.
Valore Punto
Il nuovo valore punto viene stabilito nella misura di 18,82 euro.
Quota contratto
A tutti i lavoratori non iscritti al sindacato verrà chiesto, in occasione della corresponsione della retribuzione del mese di giugno 2008, una quota associativa straordinaria di 30 euro, con delega negativa.