Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive
Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive
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Condizioni d’assicurazione
da pagina 4
CSX Platinum Credit Cards
• American Express Platinum Card
• CSX Mastercard Platinum
• CSX Visa Platinum
CSX Pro Credit Cards
• CSX Pro American Express Card
• CSX Pro Mastercard
• CSX Pro Visa
CSX Plus Credit Card
• CSX Plus Mastercard
(valida dal 1° marzo 2022)
Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive
La seguente informativa per i clienti offre una pano- ramica dell’identità degli assicuratori e dei contenuti essenziali del contratto d’assicurazione (art. 3 cpv. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione [nel prosieguo: «LCA»]). I diritti e gli obblighi concreti delle persone assicurate si evincono dalle Condizioni d’assicurazione, da eventuali moduli di adesione o attestati d’assicurazione e dalle disposizioni legali vigenti (LCA).
1. Contraenti
Swisscard AECS GmbH, quale emittente (nel prosie- guo: «emittente») di carte Charge e di credito (nel prosieguo: «carta/e») ha stipulato con l’assicuratore menzionato qui di seguito un contratto di assicura- zione collettiva, che alle persone assicurate (v. cifra 2) concede nei confronti dell’assicuratore, ma non dell’emittente, il diritto a determinate prestazioni per le carte menzionate nelle Condizioni d’assicurazione (v. cifra 3).
L’assicuratore, e quindi il soggetto che assume il ri- schio delle coperture descritte qui di seguito, è:
Allianz Assistance
AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxxx), xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), con sede in Richtiplatz 1 a 8304 Wallisellen, nel prosieguo: «Allianz Assistance» oppure «l’assicuratore».
Nel quadro della fornitura delle proprie prestazioni l’assicuratore ha facoltà di delegare determinati compiti a terzi fornitori di servizi.
2. Persone assicurate
Le persone assicurate si evincono dalla definizione di cui alla pagina 4 delle Condizioni d’assicurazione.
3. Rischi assicurati, estensione della copertura assicurativa
I rischi assicurati e l’estensione della copertura assi- curativa (incl. esclusioni dalla copertura assicurati- va), nonché le singole prestazioni assicurate si evin- cono dalle Condizioni d’assicurazione, in particolare dalla panoramica delle prestazioni assicurate (pagi- na 6 ss.).
4. Come si calcola il premio?
In linea di principio debitore del premio dell’assicura- tore è l’emittente delle carte, quale stipulante. Salvo accordi di tenore diverso, il premio per le assicurazioni incluse nelle carte è a carico dell’emittente delle stes- so. Se vengono offerte prestazioni assicurative op-
xxxxxxx a pagamento per il titolare della carta princi- pale, i relativi premi per l’adesione a tali assicurazioni gli vengono comunicati esplicitamente in anticipo.
5. Quali sono i doveri e gli obblighi delle
persone assicurate?
I doveri e gli obblighi sono esposti dettagliatamente nelle Condizioni d’assicurazione e nella LCA. Rientra, per esempio, fra i doveri fondamentali delle persone assicurate quanto segue:
• Se si verifica un sinistro, bisogna comunicarlo immediatamente all’assicuratore.
• Nell’eventualità di accertamenti dell’assicura- tore, ad es. in caso di sinistro, le persone assi- curate devono collaborare e fornire tutta la documentazione necessaria (obbligo di colla- borazione).
• In caso di sinistro occorre adottare le misure ragionevoli atte a ridurre ed accertare il danno (obbligo di riduzione del danno).
• Se per il caso, il titolare della carta principale è tenuto a informare le altre persone assicurate (in particolare i titolari di carte supplementari), sui punti sostanziali della copertura assicurati- va e sugli obblighi in caso di sinistro, come pure sul fatto che le presenti Condizioni d’assicura- zione possono essere richieste in qualsiasi mo- mento presso la società Swisscard AECS GmbH, Xxxxxxxx 00, XX-0000 Xxxxxx, oppure consultate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx
6. Durata della copertura assicurativa
Di regola la copertura assicurativa sussiste finché vige un rapporto valido con le carte. Determinate di- sposizioni concernenti la durata della copertura assi- curativa (secondo il rischio assicurato) sono conte- nute nelle Condizioni d’assicurazione.
7. Modifica dell’estensione della copertura/ delle Condizioni d’assicurazione
L’assicuratore e l’emittente possono adeguare le Condizioni d’assicurazione (ivi comprese le somme assicurate) conformemente alle disposizioni conte- nute nelle CGA (si veda al riguardo la cifra III CGA 8).
8. Informativa sul trattamento dei dati personali
L’assicuratore elabora i dati ricavati dai documenti contrattuali o dall’esecuzione del contratto e li utiliz- za in particolare per determinare il premio, per l’ac- certamento del rischio, per la liquidazione dei casi assicurati, per analisi statistiche e per scopi di mar- keting. I dati vengono rilevati, trattati, conservati e
cancellati personalmente oppure fisicamente o elet- tronicamente, secondo le prescrizioni di legge. L’assicuratore può scambiare e trasmettere dati da elaborare, nella misura necessaria, con terzi di- rettamente coinvolti nell’esecuzione del contratto in Svizzera e all’estero, in particolare con l’emit- tente, coassicuratori e riassicuratori, fornitori di servizi, nonché società nazionali ed estere dell’as-
sicuratore. Inoltre, l’assicuratore può chiedere a pubblici uffici e altri terzi informazioni utili, in parti- colare sull’andamento del danno. La persona assi- curata ha il diritto di chiedere all’assicuratore le in- formazioni previste per legge riguardo al trattamento dei dati concernenti la persona assicu- rata.
Condizioni d’assicurazione per carte Charge e carte di credito di Swisscard AECS GmbH
I. Struttura delle Condizioni / Preambolo / Definizioni
I.) C Definizioni
I.) A Struttura delle Condizioni
Le Condizioni d’assicurazione sono strutturate come segue:
I. Struttura delle Condizioni / Preambolo / Defini- zioni
II. Panoramica delle prestazioni assicurate
III. Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
IV. Condizioni particolari di assicurazione (CPA)
V. Tabella sinistri
La panoramica delle prestazioni assicurate definisce in modo esaustivo le prestazioni assicurate in caso di sini- stro, a complemento sia delle Condizioni generali sia delle Condizioni particolari d’assicurazione. In caso di contraddizioni, la panoramica delle prestazioni assicu- rate è poziore.
Le Condizioni generali d’assicurazione trovano applica- zione nel caso in cui le Condizioni particolari d’assicura- zione non prevedano altre regole. Tuttavia, in caso di contraddizioni vale quanto stabilito dalle Condizioni particolari d’assicurazione.
Infine, la tabella sinistri elenca i giustificativi da inoltrare quando si verifica un sinistro. In caso di contraddizioni, è poziore rispetto alle Condizioni generali e particolari d’assicurazione.
I.) B Preambolo
Swisscard AECS GmbH ha stipulato con l’assicuratore un contratto collettivo d’assicurazione che garantisce ai titolari delle carte e alle altre persone assicurate il diritto a determinate prestazioni, che può essere rivendicato nei confronti dell’assicuratore, ma non di Swisscard AECS GmbH né di terzi da essa incaricati della ge- stione del rapporto contrattuale. Se del caso, il titola- re della carta principale è tenuto a informare le altre persone assicurate (in particolare i titolari di carte sup- plementari), sui punti sostanziali della copertura assicu- rativa e sugli obblighi in caso di sinistro, come pure sul fatto che le presenti Condizioni d’assicurazione posso- no essere richieste in qualsiasi momento presso la so- cietà Swisscard AECS GmbH, Xxxxxxxx 00, XX-0000 Xxxxxx, oppure consultate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx Dopo aver preso conoscenza del diritto alla presta- zione assicurata, ogni sinistro deve essere no- tificato subito e direttamente all’assicuratore, in caso contrario le prestazioni dovute potrebbero su- bire riduzioni.
Nell’interesse della leggibilità si è rinunciato all’uso della doppia forma maschile/femminile.
Definizione dei termini menzionati nelle presenti Condizioni d’assicurazione:
Anticipi
Pagamento anticipato di voci del danno che non sono coperte dall’assicurazione e che la persona assicurata deve rimborsare all’assicuratore entro un mese dall’an- ticipazione o del ritorno nello stato di domicilio.
Assicuratore
Per tutte le prestazioni assicurate, eccettuata l’assi- stenza legale:
AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxxx), xxxxxxxxxx xx Xxxxx- xxxxxx (Xxxxxxxx).
Solamente per l’assistenza legale:
CAP, Compagnia d’Assicurazione di Protezione giuridi- ca S.A.
Bagagli e colli personali
Sono considerati bagagli/colli personali gli oggetti por- tati o acquistati durante il viaggio dalla persona assicu- rata per uso personale e che normalmente vengono portati con sé dalla persona assicurata.
Carta
Carta Charge e/o carta di credito emessa dall’emitten- te.
CGA
Condizioni generali d’assicurazione valide per tutte le prestazioni assicurative (sezione III).
CPA
Condizioni particolari d’assicurazione valide per alcune prestazioni assicurative (sezione IV).
Credito di viaggio
Importo per risarcire le spese di viaggio nel quadro dello scopo o delle prestazioni assicurati.
Domicilio e domicilio abituale
Luogo in cui la persona assicurata soggiorna / ha sog- giornato prevalentemente nel corso di un anno civile. Emittente
Swisscard AECS GmbH, in veste di società emittente di carte, come pure terzi da essa incaricati per la gestione della relazione con carte.
Epidemia
Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da un’autorità governativa ufficiale (ad es. Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viag- gio.
Estero
Tutti gli Stati, eccetto lo Stato in cui la persona assicura-
ta ha il suo domicilio abituale.
Importo minimo del danno
Importo, a partire dal quale il danno è coperto dall’assi- curazione.
Incaricato liquidazione sinistri
L’assicuratore menzionato nella tabella sinistri, in base al caso specifico.
Infortunio
Si ha un infortunio quando la persona assicurata subi- sce involontariamente un danno alla salute fisica a cau- sa dell’azione repentina e violenta di un evento esterno. Si considerano pure infortuni le circostanze che com- portano uno sforzo di intensità inusuale in seguito al quale arti o colonna vertebrale subiscono la lussazione di un’articolazione oppure muscoli, tendini, legamenti o capsule articolari subiscono uno stiramento o uno strappo.
Malattia grave / infortunio grave
Le malattie o gli infortuni sono considerati gravi quando ne consegue un’incapacità lavorativa temporalmente limitata o illimitata o un’impossibilità di viaggiare.
Mezzi di trasporto pubblici
I seguenti mezzi di trasporto ufficialmente ammessi per il trasporto via di terra, acqua o aria di persone, contro pagamento e con orario predefinito: treno, tram, metro- politana, ferrovie sopraelevate, autobus, nave/battello o un aereo immatricolato per il trasporto civile, come pure taxi e vetture a noleggio, ossia automobili contro pagamento.
Non sono considerati mezzi di trasporto pubblici, ai sen- si delle presenti Condizioni:
• veicoli su rotaie impiegati nei parchi di diverti- mento o in strutture simili;
• sciovie;
• autobus e aeromobili utilizzati per percorsi terre- stri/ aerei in cui il punto di partenza corrisponde a quello di arrivo;
• aeromobili il cui proprietario o titolare di un con- tratto leasing è anche titolare della carta;
• aeromobili a noleggio (charter, esclusi gli aerei di linea);
• veicoli spaziali, aeromobili militari o qualsiasi altro aeromobile il cui utilizzo richiede speciali autoriz- zazioni;
• altri mezzi di trasporto utilizzati principalmente a scopo abitativo (ad es. navi da crociera, camper, roulotte, case galleggianti, ecc.).
Pandemia
Un’epidemia riconosciuta come pandemia dall’Orga- nizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da un’autori- tà governativa ufficiale (ad es. UFSP o DFAE) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di de- stinazione del viaggio.
Panne
È considerata panne qualsiasi avaria improvvisa e im- prevista del veicolo assicurato in seguito a un guasto elettrico o meccanico, che rende impossibile o vieta a
norma di legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a una panne: un difetto dei pneumatici, la mancanza di carburante, la chiave del veicolo rimasta chiusa all’in- terno dello stesso o la batteria scarica. Il furto, lo smar- rimento o il danneggiamento della chiave del veicolo o il rifornimento con un carburante sbagliato non sono considerati una panne.
Persona assicurata
Il titolare della carta principale e il titolare di una carta supplementare, il suo coniuge / partner registrato convivente, che vive nella stessa economia domesti- ca, i suoi figli o i figli del suo coniuge / partner regi- xxxxxx o del convivente, che hanno diritto al manteni- mento, fino al compimento del 25° anno di età, a prescindere dal loro domicilio.
Persone vicine
Coniuge, partner registrato o convivente, figli, genitori, fratelli e sorelle, suoceri, generi/nuore, cognati, nonni, abitatici e figli del partner registrato o convivente.
Quarantena
Limitazione obbligatoria della libertà (incluso l’ordi- ne d’isolamento) destinata a impedire la diffusione di una malattia contagiosa alla quale la persona assicu- rata o una persona che viaggia con lei potrebbe esse- re stata esposta.
Sinistro
Ogni evento che causa un danno rientrante nell’ambito di applicazione dell’assicurazione.
Somma d’assicurazione
Ammontare massimo della prestazione finanziaria o dell’indennizzo conformemente alla panoramica delle prestazioni assicurate.
Stato di domicilio
Stato in cui la persona assicurata ha il suo domicilio abi- tuale.
Titolare della carta
Il titolare di una carta.
Titolare della carta principale
La persona che ha richiesto una carta principale all’e- mittente e che, a proprie spese e su propria responsabi- lità, può richiedere l’emissione di carte supplementari. Titolare di una carta supplementare
Persona alla quale l’emittente ha rilasciato una carta supplementare su richiesta del titolare della carta prin- cipale.
Trasporto alternativo
Trasporto sostitutivo con i mezzi pubblici, per spostarsi dal luogo di partenza inizialmente prenotato alla desti- nazione originariamente prenotata.
Viaggio assicurato
È considerato viaggio un soggiorno di durata superiore a un giorno in un luogo distante almeno 30 km dal domi- cilio abituale, con esclusione dei tragitti per recarsi al lavoro o tornare da esso. Per determinate prestazioni la copertura assicurativa è limitata ai viaggi all’estero.
Se avete domande sulle prestazioni dell'assicurazione, saremo lieti di aiutarvi. Vogliate contattare il nostro Centro Assistenza.
(Orari di apertura del Centro Assistenza: da lunedì a venerdì, ore 08:00 – ore 18:00) In caso di emergenza, vi aiuterà Allianz Assistance, la nostra centrale per chiamate di emergenza attiva 24 ore su 24. È raggiungibile in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo.
II. Panoramica delle prestazioni assicurate
Panoramica delle prestazioni assicurate Per ogni sinistro e persona assicurata | Somme d’assicurazione in CHF | Campo di validità geografico | |||||||
CSX Platinum Credit Cards | CSX Pro Credit Cards | CSX Plus Credit Card | |||||||
American Express Platinum Card | CSX Mastercard Platinum | CSX Visa Platinum | CSX Pro American Express Card | CSX Pro Mastercard | CSX Pro Visa | CSX Plus Mastercard | |||
IV.) A | Assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto* (assicurazione di somma fissa) In caso di infortuni su mezzi di trasporto pubblici (aeromobile, veicolo su rotaie, nave, autobus, taxi, veicoli a noleggio) | ||||||||
Invalidità: (proporzionale, in base al grado d’invalidità) | 1 000 000.– | X | X | in tutto il mondo | |||||
Decesso: adulti e minori dai 12 anni in su | 1 000 000.– | X | X | ||||||
Decesso: minori fino a 12 anni | 20000.– | X | X | ||||||
Decesso: minori fino a 2,5 anni | 2 500.– | X | X | ||||||
IV.) B | Spese di cura per viaggi all’estero (assicurazione danni) (per le persone assicurate, fino al compimento degli 80 anni di età) | ||||||||
Spese di cura, degenza ospedaliera | 3 000 000.– | 100000.– | X | estero | |||||
Cure dentarie | 1 000.– | 700.– | X | ||||||
Spese di viaggio per un’unica visita in ospedale | 5 000.– | 5 000.– | X | ||||||
IV.) C | Rimpatrio dall’estero (assicurazione danni) | ||||||||
Xxxxxxxxx, riaccompagna mento di minori, credito di viaggio per le persone assicurate e partecipanti al viaggio, in caso di rimpatrio del paziente, accompagna- mento di minori < 15 anni in caso di emergenza | ✓ | ✓ | X | estero | |||||
Trasportoinospedale,trasferimentoinunaltro ospedale, trasporto di ritorno | ✓ | ✓ | X | ||||||
Rimpatrio della salma oppure sepoltura all’estero | 6 000.– | 6 000.– | X | ||||||
IV.) D | Spese di ricerca, salvataggio e recupero (assicurazione danni) | ||||||||
• Operazioni di ricerca,salvataggio e recupero • Trasportonell’ospedale più vicino | 60 000.– | X | X | in tutto il mondo | |||||
IV.) E | Assistenza di viaggio (assicurazione danni) | ||||||||
Spese per conducente di rimpiazzo | Treno 1ª cl./ Taxi 80/Ae- reo (Bus. class) a partire da 700 km | X | X | in tutto il mondo | |||||
Spese per il ritorno a domicilio di una persona assicurata in caso di ospedalizzazione o in caso di decesso di una persona vicina alla persona assicurata | 2 000.– | X | X | ||||||
Soggiorno alberghiero prescritto dal medico dopo ospedalizzazione, fino a 5 giorni al massimo, per notte | 150.– | X | X | ||||||
Costi di un interprete | ✓ | X | X | ||||||
IV.) F | Prestazioni in caso di rapimento (assicurazione danni) | ||||||||
Prolungamento o interruzione del viaggio degli altri viaggiatori in caso di rapimento oppure Viaggio di una persona vicina a quella rapita, fino al luogo del rapimento | 10000.– | X | X | in tutto il mondo | |||||
IV.) G | Assicurazione annullamento e interruzione di viaggio* (assicurazione danni) Per spese di viaggio e/o soggiorno | ||||||||
• Annullamento o interruzione del viaggio in seguito a decesso, infortunio, malattia, citazione davanti ad un tribunale, ecc. • Ritardo della partenza > 12 ore • Mancato inizio del viaggio in seguito a panne, infortunio, sciopero, maltempo, ecc. | 30 000.– | 4 000.– | X | in tutto il mondo |
Se avete domande sulle prestazioni dell'assicurazione, saremo lieti di aiutarvi. Vogliate contattare il nostro Centro Assistenza.
(Orari di apertura del Centro Assistenza: da lunedì a venerdì, ore 08:00 – ore 18:00) In caso di emergenza, vi aiuterà Allianz Assistance, la nostra centrale per chiamate di emergenza attiva 24 ore su 24. È raggiungibile in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo.
II. Panoramica delle prestazioni assicurate (continuazione)
Panoramica delle prestazioni assicurate Per ogni sinistro e persona assicurata | Somme d’assicurazione in CHF | Campo di validità geografico | |||||||
CSX Platinum Credit Cards | CSX Pro Credit Cards | CSX Plus Credit Card | |||||||
American Express Platinum Card | CSX Mastercard Platinum | CSX Visa Platinum | CSX Pro American Express Card | CSX Pro Mastercard | CSX Pro Visa | CSX Plus Mastercard | |||
IV.) H | Comfort di viaggio* (assicurazione danni) Xxxxxxxx spese per vitto, pernottamento in albergo e trasporto alternativo in caso di voli di linea | ||||||||
• Ritardo di oltre 4 ore del volo di partenza • Annullamento volo senza alternativa dopo 4 ore • Rifiuto del trasporto senza alternativa dopo 4 ore • Mancato volo di coincidenza senza alternativa dopo 4 ore | |||||||||
Comprovato con giustificativi oppure come prestazione forfetaria | 400.– 150.– | X | X | in tutto il mondo | |||||
Rimborso spese per indumenti e articoli igienici necessari in caso di ritardo di almeno 6 ore nella consegna del bagaglio registrato | |||||||||
Comprovato con giustificativi oppure come prestazione forfetaria | 2 000.– 300.– | X | X | in tutto il mondo sul volo di andata | |||||
IV.) I | Assicurazione bagaglio* (assicurazione danni) | ||||||||
Bagaglio di viaggio personale per ogni viaggio assicurato | 6 000.– | X | X | in tutto il mondo | |||||
Spese di trasporto in caso di ritrovamento dei bagagli | 1 000.– | X | X | ||||||
IV.) J | Home Assistance (assicurazione danni) | ||||||||
Anticipo dei costi di salvataggio | 10000.– | X | X | stato di domicilio | |||||
Spese alberghiere in caso di inabitabilità dell’abitazio- ne per un massimo di 2 giorni per persona assicurata – vale anche fino a 7 giorni dopo il ritorno da un viaggio assicurato | 150.– per sinistro | X | X | ||||||
Costi per servizio chiavi in caso di perdita delle chiavi | X | X | |||||||
IV.) K | Assicurazione casco totale per veicoli a noleggio* (assicurazione danni) (Loss Damage Waiver (LDW), Collision Damage Waiver (CDW), furto) per autovetture, immatricolate per un massimo di 9 persone, per un noleggio di durata fino a 31 giorni | ||||||||
Assicurazione casco totale | 120000.– | X | X | in tutto il mondo | |||||
Importo minimo del danno | 400.– | X | X | ||||||
Periodo di noleggio inutilizzato in caso di degenza ospedaliera o prescrizione di riposo a letto per l’unico conducente | 40.– al giorno, massimo 500.– | X | X | ||||||
Spese del trasporto di ritorno del veicolo in caso di infortunio o malattia | 500.– per sinistro | X | X | ||||||
Spese per l’apertura del veicolo/ chiavi di sostituzione | |||||||||
IV.) L | Assistenza veicoli (assicurazione danni) | ||||||||
Soccorso stradale, traino e recupero del veicolo | ✓ | X | X | UE, AELS, Turchia (parte europea), Alba- nia, Montenegro e Bosnia-Erzego- vina, come pure Svizzera. | |||||
Riparazione e traino, invio pezzi di ricambio, rimpatrio o rottamazione del veicolo | ✓ | X | X | ||||||
Credito in caso di recupero del veicolo | 100.– | X | X | ||||||
Conservazione del veicolo | ✓ | X | X | ||||||
Spese alberghiere durante la riparazione, per 5 giorni; alternativamente credito di viaggio | 1 000.– 100.– | X | X |
Se avete domande sulle prestazioni dell'assicurazione, saremo lieti di aiutarvi. Vogliate contattare il nostro Centro Assistenza.
(Orari di apertura del Centro Assistenza: da lunedì a venerdì, ore 08:00 – ore 18:00) In caso di emergenza, vi aiuterà Allianz Assistance, la nostra centrale per chiamate di emergenza attiva 24 ore su 24. È raggiungibile in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo.
II. Panoramica delle prestazioni assicurate (continuazione)
Panoramica delle prestazioni assicurate Per ogni sinistro e persona assicurata | Somme d’assicurazione in CHF | Campo di validità geografico | |||||||
CSX Platinum Credit Cards | CSX Pro Credit Cards | CSX Plus Credit Card | |||||||
American Express Platinum Card | CSX Mastercard Platinum | CSX Visa Platinum | CSX Pro American Express Card | CSX Pro Mastercard | CSX Pro Visa | CSX Plus Mastercard | |||
IV.) M | Informazioni di viaggio & anticipi (prestazione di servizio) | ||||||||
Organizzazione e mediazione (senza rimborso spese) di | |||||||||
Informazioni di viaggio (xxxxxxx, clima, ecc.) | ✓ | X | X | in tutto il mondo | |||||
• Mediazione di medici, avvocati, ecc. • Sostituzione di documenti di viaggio smarriti compresi i biglietti • Trasmissione di informazioni urgenti | ✓ | X | X | ||||||
Trasporto a casa di cani e gatti portati in viaggio, in caso di degenza ospedaliera | ✓ | X | X | ||||||
Ricerca di bagagli smarriti | ✓ | X | X | ||||||
Anticipi | |||||||||
per spese mediche e ospedaliere | 15 000.– per sinistro | X | X | in tutto il mondo | |||||
per spese di avvocato e interprete | X | X | |||||||
in caso di cauzione penale | X | X | |||||||
in caso di perdita di mezzi di pagamento | X | X | |||||||
IV.) N | Assicurazione restituzione di merci * (assicurazione danni) per merci intatte e funzionanti a partire da CHF 60, se entro 90 giorni non vengono riprese dal venditore per acquisto | 3 000.– | 2 000.– | 1 000.– | in tutto il mondo | ||||
IV.) O | Assicurazione shopping* (assicurazione danni) per beni mobili ad uso personale durante 90 giorni dall’acquisto in caso di furto semplice, furto con scasso, rapina, distruzione o danneggiamento | 3 000.– | 2 000.– | 1 000.– | in tutto il mondo | ||||
IV.) P | Estensione della garanzia*(assicurazione danni) Estensione di 2 anni della garanzia del produttore – costi per la riparazione o la sostituzione | 3 000.– per anno civile | X | X | in tutto il mondo | ||||
IV.) Q | Assicurazione biglietti di ingresso (assicurazione danni) Prezzo dei biglietti di ingresso a eventi ai quali non è possibile prendere parte | 1 000.– per ogni evento massimo 2 000.– per anno civile | X | X | in tutto il mondo | ||||
IV.) R | D. Protezione online e acquisti (assicurazione danni) Perdite finanziarie in caso di acquisti via Internet a causa di mancata consegna, consegna errata o conse- gna di merce danneggiata | X | 2 000.– | 1 000.– | in tutto il mondo |
* Queste prestazioni dipendono dall’utilizzo della carta.
AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxxx), Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx, Telefono: Platinum x00 00 000 00 00; altre carte x00 00 000 00 00, xxxx.xx@xxxxxxx.xxx, xxxxxxx-xxxxxx.xx
Assicuratore:
III. Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
1 Quando inizia e quando termina la copertu- ra assicurativa?
1.1 La copertura assicurativa ha inizio nel momen- to in cui il titolare entra in possesso della carta e viene accordata alle persone assicurate se tra il titolare della carta e l’emittente è effetti- vamente in vigore un rapporto contrattuale re- lativo alla carta, ai sensi delle Condizioni gene- rali dell’emittente stessa. In caso di sinistro, l’assicuratore può accertare presso l’emittente l’esistenza di tale rapporto.
1.2 La copertura assicurativa per le singole pre- stazioni può essere soggetta a limitazioni tem- porali. Si prega pertanto di osservare quanto indicato nelle CPA. Se la copertura assicurati- va ha durata limitata, il giorno di arrivo e quello di partenza sono calcolati come un solo giorno.
1.3 La copertura assicurativa termina, in qualsiasi caso, con la fine del rapporto contrattuale le- gato alla carta, ai sensi delle Condizioni gene- rali dell’emittente. Per gli eventi già verificatisi a quel momento, le prestazioni assicurative saranno ancora erogate anche se il danno che ne consegue subentra solo dopo la fine della copertura assicurativa.
2 In quali casi non esiste alcuna copertura assicurativa o sussiste soltanto una copertura limitata?
2.1 Pretese simili
Fatta eccezione per la prestazione in caso di decesso e di invalidità prevista dall’Assicura- zione contro gli infortuni con mezzi di traspor- to o di altre assicurazioni a somma fissa, vale quanto segue: Se la persona assicurata ha di- ritto alle prestazioni di un altro contratto d’as- sicurazione (assicurazione privata o sociale, facoltativa od obbligatoria), la copertura dell’assicuratore si limita alla parte delle pre- stazioni assicurate che superano quelle dell’al- tro contratto d’assicurazione. Complessiva- mente i costi sono risarciti solo una volta.
2.2 Prestazioni di terzi
Se l’assicuratore ha fornito prestazioni per un danno assicurato altrove, tali prestazioni van- no considerate un anticipo. Il rimborso dell’an- ticipo avviene mediante cessione all’assicura- tore dei diritti della persona assicurata nei confronti dell’altro assicuratore obbligato alle prestazioni. La cessione avviene in sostituzio- ne del pagamento e ha effetto liberatorio per la persona assicurata.
2.3 Esclusioni
Oltre alle limitazioni e alle esclusioni fissate
nelle CPA, non sussiste in linea di principio al- cuna copertura assicurativa per i danni di se- guito elencati:
2.3.1 danni causati intenzionalmente dalla persona assicurata;
2.3.2 danni causati dalla persona assicurata me- diante o durante la perpetrazione intenzionale di un delitto o un crimine o il tentativo intenzio- nale di perpetrare un delitto o un crimine;
2.3.3 danni causati da eventi bellici dichiarati o meno oppure da guerre civili;
Tuttavia, per quanto concerne dall’Assicura- zione contro gli infortuni con mezzi di traspor- to, la persona assicurata ha diritto alla presta- zione se, durante un viaggio all’estero, si trova coinvolta, in modo inatteso e improvviso, in un evento bellico o in una guerra civile.
Il diritto alla prestazione si estingue alla fine del 14° giorno dall’inizio di una guerra o di una guerra civile nel territorio dello Stato in cui si trova la persona assicurata. L’estensione non vale per i viaggi in o attraverso Stati in cui era già in corso una guerra o una guerra civile pri- ma che il viaggio cominciasse. Non vale nem- meno in caso di partecipazione attiva alla guer- ra o alla guerra civile.
2.3.4 danni causati da energia nucleare;
2.3.5 danni causati direttamente o indirettamente o ai quali hanno contribuito incidenti con sostan- ze radioattive, biologiche o chimiche;
2.3.6 a seguito di catastrofi naturali, attacchi terrori- stici o disordini interni. Sussiste un disordine interno se una parte non trascurabile della po- polazione si attiva in modo tale da disturbare la quiete e l’ordine pubblico e commette atti di violenza contro persone o cose.
2.3.7 in relazione a epidemie e pandemie, ad ecce- zione di quanto espressamente definito come assicurato nella CPA, nella cifra B. Spese di cura per viaggi all’estero, C. Rimpatrio dall’e- stero, E. Assistenza di viaggio e X. Xxxxxxxxxxx- ne annullamento e interruzione del viaggio.
2.3.8 sono inoltre escluse le spese che sarebbero so- pravvenute se il sinistro non si fosse verificato.
2.3.9 Clausola di embargo
La copertura assicurativa decade allorché a una prestazione dell’assicuratore al contraen- te o all’avente diritto ostano le misure coerciti- ve ai sensi della Legge federale sull’applicazio- ne di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi del 22.03.2002, RS 946.231). Le sanzioni economiche, commerciali o finanzia- rie, risp. gli embarghi imposti dall’Unione euro- pea o dagli Stati Uniti d’America sono conside-
– 9 –
rati equivalenti alle misure coercitive ai sensi della Legge sugli embarghi, a condizione che il diritto europeo sia applicabile nel singolo caso e che nessuna prescrizione legale svizzera osti al rifiuto delle prestazioni.
3 Cosa bisogna fare quando si verifica un evento assicurato o in caso di sinistro? (Obblighi)
Senza la collaborazione della persona assicu- rata, l’assicuratore non può procedere agli ac- certamenti delle prestazioni e quindi non può nemmeno fornirle.
La persona assicurata ha gli obblighi seguenti (in caso di decesso della stessa, sono equipa- rate alla persona assicurata le persone aventi diritto al capitale per il caso di decesso):
3.1 Aspetti generali:
3.1.1 prendere tutte le misure possibili per evitare un sinistro o diminuirne la portata;
3.1.2 informare immediatamente l’assicuratore, in modo completo e veritiero, indicando tutti i dettagli, di una circostanza, che potrebbe comportare per l’assicuratore l’obbligo di for- nire prestazioni;
3.1.3 inviare all’assicuratore la documentazione menzionata nella tabella sinistri (sezione V) o provvedere a che tale documentazione sia resa disponibile;
3.1.4 autorizzare l’assicuratore a effettuare qualsia- si indagine ragionevole per identificare la cau- sa del sinistro e l’ammontare della prestazione dovuta;
3.1.5 attenersi alle istruzioni dell’assicuratore;
3.1.6 se necessario, autorizzare terzi (ad es. medici, altri assicuratori, fornitori di prestazioni e auto- xxxx) a comunicare le informazioni occorrenti;
3.1.7 informare l’assicuratore dell’esistenza di altre assicurazioni applicabili al sinistro, nonché del- le pretese avanzate per tali assicurazioni e delle relative indennità ricevute, come pure dell’ob- bligo di risarcimento da parte di altri terzi;
3.2 in base alla prestazione assicurata:
3.2.1 chiamare immediatamente un medico se un infortunio può comportare un obbligo di pre- stazione;
3.2.2 seguire le prescrizioni impartite dai medici;
3.2.3 sottoporsi a un esame da parte di un medico incaricato dall’assicuratore;
3.2.4 notificare entro 48 ore un decesso in seguito a infortunio, anche se l’infortunio è già stato no- tificato;
3.2.5 autorizzare l’assicuratore, se si chiede il versa- mento di una prestazione per un caso di deces- so in seguito a infortunio, a far eseguire un’au- topsia da parte di un medico incaricato dal medesimo, se ciò si può ragionevolmente pre-
tendere ed è necessario per la liquidazione del
sinistro;
3.2.6 denunciare immediatamente alle autorità di polizia competenti qualsiasi danno conseguen- te ad atti punibili, come pure a incendi o esplo- sioni e farsi consegnare un attestato che certi- fichi tale denuncia;
3.2.7 in caso di perdita di xxxxxxx, denunciare il fatto, al massimo entro 24 ore dalla scoperta del sini- stro, al posto di polizia più vicino al luogo della perdita e, se del caso, all’impresa di trasporto o all’albergo, a cui erano stati consegnati i baga- gli, e farselo confermare per iscritto;
3.2.8 adottare tutti i provvedimenti necessari e pro- porzionati per ritrovare una cosa perduta o ru- bata, come pure per identificare e perseguire giudizialmente il/i colpevole/i.
4 Quali conseguenze comporta l’inosservan- za di tali obblighi?
Se in caso di sinistro viola un obbligo a cui deve ottemperare, la persona assicurata perde il di- ritto alla prestazione assicurata, ossia l’assicu- ratore ha il diritto di ridurre o rifiutare le presta- zioni, a meno che la persona assicurata non dimostri di non avere violato l’obbligo intenzio- nalmente né per grave negligenza.
In caso di violazione intenzionale o per negli- genza grave, la persona assicurata mantiene però il diritto alla prestazione, se la violazione non ha influito sulla constatazione del sinistro né sul calcolo della prestazione.
5 Quando cadono in prescrizione i diritti derivanti dal contratto?
Per i diritti derivanti dal contratto d’assicura- zione vale il termine di prescrizione legale di cinque anni. Il termine inizia a decorrere con il verificarsi dell’evento assicurato.
6 Qual è il foro competente?
6.1 Fori competenti per le azioni della persona as- sicurata o dell’avente diritto, in caso di contro- versie derivanti dalle presenti Condizioni d’as- sicurazione, sono, a scelta:
– la sede della succursale svizzera dell’assicu- ratore;
– il domicilio svizzero o la sede, a norma del diritto civile, della persona assicurata o dell’avente diritto.
6.2 Foro competente per le azioni avviate dall’assi- curatore è il domicilio, a norma del diritto civile, della persona assicurata.
6.3 Restano in ogni caso riservate le disposizioni imperative per la competenza del foro.
7 | Di cosa bisogna tener conto per le comunicazioni all’assicuratore? | Indirizzo di contatto nella Svizzera tedesca (sede principale): | |
Che cosa occorre fare in caso di cambiamento | Xxxxxxx xxxxxxx 0000, XX-0000 Xxxxxx | ||
di indirizzo? | Tel.: x0000 000 0000 – Fax: x0000 000 0000 | ||
7.1 | Tutte le notifiche e le dichiarazioni destinate | ||
all’assicuratore devono essere trasmesse per | |||
iscritto (ad es. a mezzo lettera, fax, posta elet- | Succursale Svizzera romanda: | ||
tronica). | Xxxxxx Xxx Xxxxx-Xxxx 0 Casella postale 5843 | ||
Vanno inviate all’indirizzo di contatto dell’assi- curatore indicato a pagina 8. | CH-1002 Losanna Tel.: x00 00 000 00 00 – Fax: x00 00 000 00 00 | ||
7.2. | Qualora il cambiamento di indirizzo non sia | ||
stato comunicato né all’assicuratore né all’e- mittente, l’invio di una lettera raccomandata | Succursale Svizzera italiana: | ||
all’ultimo indirizzo noto è sufficiente per una | Xxx X. Xxxxxxxxx 0, Xxxxxxx postale | ||
dichiarazione di volontà da comunicare alla | XX-0000 Xxxxxx | ||
persona assicurata. Il contenuto della dichiara- | Tel.: x00 00 000 00 00 – Fax: x00 00 000 00 00 | ||
zione ha effetto nel momento in cui sarebbe | |||
regolarmente pervenuto al destinatario per via normale, se non ci fosse stato cambiamento di | 11 | Come vengono trattati dall’assicuratore i | |
indirizzo. | dati personali? | ||
L’assicuratore è autorizzato a richiedere pres- | |||
8 | Cosa succede in caso di adeguamento delle | so terzi coinvolti e ad elaborare i dati necessari | |
Condizioni d’assicurazione? L’assicuratore e l’emittente (in qualità di stipu- lante) possono concordare modifiche delle presenti Condizioni e delle somme d’assicura- zione. Tali modifiche sono comunicate al titola- re della carta principale tempestivamente e in forma adeguata. Si considerano approvate dal medesimo, se la carta non viene disdetta per | ai fini della gestione del contratto e del sinistro (ad es. l’emittente). Allo stesso modo, per la gestione del contratto e la liquidazione del sini- stro l’assicuratore è autorizzato a richiedere a tali terzi informazioni utili, nonché a prendere visione degli atti ufficiali. L’assicuratore si impegna a trattare in modo confidenziale le informazioni così ottenute. I | ||
un termine antecedente l’entrata in vigore della | dati sono custoditi in forma cartacea e/o elet- | ||
modifica. | tronica. Se necessario i dati sono inoltrati a | ||
Se le modifiche delle Condizioni non possono | terzi, vale a dire ad altri assicuratori, coassicu- | ||
comportare nessuno svantaggio per gli assicu- | ratori o riassicuratori coinvolti, come pure alle | ||
rati, non sussiste alcun obbligo di informare il titolare della carta principale. | aziende che forniscono servizi, all’emittente e agli assicuratori in Svizzera e all’estero. I dati | ||
potranno essere comunicati anche ad altre ter- | |||
9 | Qual è il diritto applicabile? | ze persone responsabili e ai loro assicuratori di | |
Per il presente contratto vale il diritto svizzero. | responsabilità civile in vista del riconoscimen- | ||
Restano riservate le disposizioni della legge fe- | to di pretese di regresso. | ||
derale sul contratto d’assicurazione (LCA), | L’assicuratore è autorizzato a comunicare a | ||
sempre che le sue disposizioni non imperative | terzi (segnatamente alle autorità competenti, | ||
non siano state modificate nelle presenti CGA. | ai pubblici uffici e all’emittente) a cui è stata | ||
confermata la copertura assicurativa, qualsia- | |||
10 | Ombudsman delle assicurazioni private | si sospensione, modifica o cessazione dell’as- | |
e della suva | sicurazione come pure l’eventuale rifiuto di un | ||
L’Ombudsman delle assicurazioni private e del- | caso di sinistro. | ||
la Suva è a disposizione degli assicurati come | |||
ufficio di conciliazione neutrale. La competen- | |||
za dell’Ombudsman si limita alla consulenza e | |||
alla mediazione e quindi non può decidere ver- | |||
tenze legali. Egli non può risolvere le controver- | |||
sie giuridiche, un compito che resta di compe- | |||
tenza dei tribunali ordinari. |
IV. Condizioni particolari di assicurazione (CPA)
IV.) A Assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto | • altro dito 5% • gamba | |
• oltre la metà della coscia | 70% | |
1 Che cosa è assicurato e quando? | – fino a metà della coscia | 60% |
1.1 Estensione dell’assicurazione | – fino a sotto al ginocchio | 50% |
La copertura assicurativa sussiste per le per- | – ino a metà del polpaccio | 45% |
sone assicurate in caso di infortuni subiti con | • piede | 40% |
un mezzo di trasporto pubblico (comprese la | • alluce | 5% |
salita e la discesa dallo stesso), ai sensi delle | • altro dito del piede | 2% |
disposizioni seguenti, a condizione che il viag- | • occhio | 50% |
gio con il mezzo di trasporto pubblico utilizzato | • perdita dell’udito di un orecchio | 30% |
sia stato pagato con la carta nella misura di al- | • perdita dell’odorato | 10% |
meno il 50% prima della partenza. | • perdita del gusto | 5% |
La copertura sussiste anche se l’utilizzo del |
mezzo di trasporto pubblico pagato con la car- ta è finalizzato a iniziare o concludere il viaggio e avviene direttamente e senza interruzioni lungo il tragitto da e per l’aeroporto, porto o stazione, indipendentemente dal fatto che il costo per tale mezzo di trasporto pubblico sia stato o meno pagato con la carta.
2 Quali tipi di prestazioni vengono forniti?
2.1 Prestazione d’invalidità
2.1.1 Premesse per la fornitura della prestazione:
Entro 5 anni si manifesta come conseguenza di un infortunio un’invalidità presumibilmente permanente (compromissione permanente delle capacità fisiche e/o mentali).
Non sussiste alcun diritto a una prestazione d’invalidità se la persona assicurata muore a causa dell’infortunio entro un anno dalla data in cui si è verificato il medesimo. In tal caso, vie- ne fornita la prestazione per il caso di decesso ai sensi della cifra A 2.2.
2.1.2 Natura e ammontare della prestazione:
La prestazione d’invalidità viene versata sotto forma di capitale.
Per calcolare la prestazione si prendono come base le somme d’assicurazione che figurano nella panoramica delle prestazioni assicurate e il grado d’invalidità conseguente all’infortunio. In caso di perdita o compromissione totale del- la funzione degli arti e degli organi sensoriali elencati qui di seguito, si applicano esclusiva- mente i gradi d’invalidità seguenti:
• braccio 0%
• braccio fin sopra l’articolazione del gomito 65%
• braccio al di sotto dell’articolazione del gomito 60%
• mano 55%
• pollice 20%
• indice 10%
In caso di perdita parziale o compromissione parziale della funzione l’invalidità è determina- ta sulla base delle percentuali di cui sopra, te- nendo conto della proporzione corrispondente. Per gli altri arti e gli altri organi sensoriali, il gra- do d’invalidità è calcolato in funzione del grado di menomazione complessivo delle normali ca- pacità fisiche o mentali. Si prendono in consi- derazione esclusivamente i criteri medici. La capacità di guadagno (esercizio del mestiere o dell’attività professionale) della persona assi- curata e la perdita di guadagno effettiva non sono considerate ai fini del presente calcolo. Se arti od organi sensoriali o le rispettive fun- zioni erano stati persi o compromessi total- mente o parzialmente già prima dell’infortunio o se il loro movimento o la loro funzione erano impossibili o compromessi, per l’accertamen- to del grado di invalidità si deduce il grado di invalidità preesistente, determinato in base ai criteri di cui sopra, prima di arrivare al calcolo del capitale di invalidità.
Se l’infortunio colpisce diversi arti e diversi or- gani sensoriali, si sommano i gradi d’invalidità determinati secondo le precedenti disposizio- ni. La percentuale totale non può tuttavia supe- rare il 100%.
La determinazione del grado d’invalidità ha luo- go solo quando lo stato della persona assicura- ta è riconosciuto come presumibilmente defini- tivo, al più tardi però entro cinque anni dopo l’infortunio. Se la persona assicurata muore per cause estranee all’infortunio entro un anno dal- la data dello stesso oppure per una causa qual- siasi dopo oltre un anno dall’infortunio e sussi- steva un diritto a prestazioni di invalidità, l’assicuratore fornisce la prestazione secondo il grado di invalidità con il quale si sarebbe dovuto calcolare in base ai referti medici.
2.1.3 Fornitura della prestazione d’invalidità
– L’assicuratore si fa carico delle spese medi- che cui deve far fronte la persona assicurata per giustificare il diritto alla prestazione, a condizione che l’assicuratore abbia imparti- to l’incarico di perizia.
– Se si constata che al momento l’obbligo di fornire una prestazione d’invalidità sussiste soltanto in linea di principio, l’assicuratore versa alla persona assicurata, se così xxxxxx- sto da quest’ultima, anticipi di importo ade- guato.
– Ogni anno, ma per un massimo di cinque anni dalla data dell’infortunio, sia la persona assicurata sia l’assicuratore sono autorizzati a chiedere la verifica del grado d’invalidità da parte di un medico.
– Tale diritto deve essere esercitato dall’assi- curatore insieme con la sua dichiarazione concernente l’obbligo di fornire prestazioni e dalla persona assicurata al più tardi tre mesi prima dello spirare del termine.
– La prestazione d’invalidità è pagata non ap- pena il grado dell’invalidità permanente è stato determinato definitivamente da parte di un medico, al più tardi però entro cinque anni e mezzo dal giorno dell’infortunio.
– Se riconosce il diritto alla prestazione o si accorda con la persona assicurata sui motivi e la portata della prestazione, l’assicuratore deve poi versare le prestazioni entro due set- timane, purché ciò sia conforme alle disposi- zioni dello stato di domicilio.
– L’obbligo di prestazione si considera adem- piuto nel momento in cui l’assicuratore versa l’importo.
– Se, in relazione a un caso di sinistro, la perso- na assicurata è oggetto di un’inchiesta am- ministrativa o giudiziaria, l’assicuratore ha il diritto di sospendere il versamento dell’in- dennità fino a quando sia pronunciato un giudizio definitivo in merito alla procedura in corso.
– Dall’apertura della procedura investigativa ufficiale o penale e fino alla sua conclusione passata in giudicato, la prescrizione (cifra 5 CGA) è sospesa.
– L’assicuratore versa la prestazione diretta- mente alla persona assicurata. Se fosse de- ceduta, la versa ai suoi eredi.
2.2 Prestazione in caso di decesso
Se entro un anno dalla data dell’infortunio, la persona assicurata muore a seguito dello stes- so, viene versata la somma d’assicurazione in- dicata nella panoramica delle prestazioni assi- curate.
2.3 Indennizzo cumulativo massimo
Se il medesimo infortunio causa il ferimento o il decesso di più di una persona assicurata, per le prestazioni d’invalidità vale, conformemente alla cifra A 2.1, un indennizzo cumulativo mas- simo di CHF 24’000’000 e per le prestazioni in caso di decesso, conformemente alla cifra A 2.2, una somma d’assicurazione massima col- lettiva di CHF 12’000’000 per tutte le persone assicurate nel quadro delle carte rilasciate dall’emittente. Le somme d’assicurazione con- cordate per le singole persone si riducono nella proporzione corrispondente; ossia la somma d’assicurazione da versare a ogni persona assi- curata viene moltiplicata per il fattore corri- spondente, ottenuto dividendo l’indennizzo cumulativo massimo summenzionato per la somma d’assicurazione complessiva di tutte le persone infortunate.
2.4 Quali conseguenze comportano ma- lattie o infermità?
L’assicuratore fornisce prestazioni esclusi- vamente per le conseguenze di un infortu- nio. Se malattie o infermità hanno contri- buito alla compromissione dello stato di salute causata dall’infortunio o ai suoi po- stumi, la prestazione è ridotta in proporzio- ne al contributo di detta malattia o infermi- tà.
Se il contributo di detta malattia o infermi- tà è valutato inferiore al 25%, non si appli- ca alcuna riduzione.
3 In quali casi si esclude la copertura assicurativa?
Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa per:
3.1. infortuni che la persona assicurata subisce a seguito di turbe della psiche o della coscienza (anche nel caso in cui tali disturbi siano dovuti all’assunzione di droghe, medicamenti o so- stanze alcoliche), colpi apoplettici, crisi epilet- tiche o convulsioni di altro genere, che colpi- scono l’intero organismo della persona assicurata.
Tuttavia la copertura assicurativa sussiste:
– setali disturbi sono causati daun infortunio
coperto dal presente contratto;
– in caso di infortuni causati da turbe della co- scienza dovute a ubriachezza. Tuttavia, se al momento dell’infortunio la persona assicu- rata si trova alla guida di un veicolo a motore, il suo tasso alcolemico non deve superare il limite ammesso dalla giurisprudenza dello Stato in cui si è verificato l’infortunio.
3.2 Infortuni subiti dalla persona assicurata:
– in veste di pilota di un aeromobile (anche nell’ambito di voli sportivi), se in base alla le- gislazione svizzera occorre una relativa au- torizzazione, oppure in veste di membro dell’equipaggio di un aeromobile;
– durante l’utilizzo di veicoli spaziali;
– in veste di conducente o di un qualsiasi altro membro del personale viaggiante di un mez- zo di trasporto pubblico.
3.3 Danni o danni alla salute subiti/causati da:
– legamenti, emorragie da organi interni ed emorragie cerebrali. La copertura assicura- tiva sussiste però se un infortunio incluso nella presente Assicurazione contro gli in- fortuni con mezzi di trasporto è ai sensi della cifra A 1.2 la causa principale di tali mali.
– radiazioni ionizzanti;
– infezioni; sono escluse anche se dovute a punture o morsi di insetti o altre lesioni mini- me della pelle o delle mucose, attraverso le quali – immediatamente o in seguito – sono penetrati nell’organismo germi patogeni. Sono esclusi: rabbia e tetano e le infezioni in cui i germi patogeni sono penetrati nell’orga- nismo in seguito alle lesioni causate da un infortunio.
3.4 avvelenamenti dovuti all’ingestione di sostan- ze solide o liquide.
3.5 patologie conseguenti a reazioni psichiche, an- che se queste sono state causate da un infortu- nio.
3.6 xxxxx xxxxxxxxxx e inguinali. Tuttavia la coper- tura assicurativa sussiste se tali disturbi sono dovuti all’azione violenta e improvvisa di un fe- nomeno esterno coperto dalla presente Assi- curazione contro gli infortuni con mezzi di tra- sporto.
IV.) B Spese di cura per viaggi all’estero
1 Che cosa è assicurato, quando e dove?
Sono assicurate le spese impreviste che la persona assicurata deve affrontare a causa di una malattia acuta (inclusa la diagnosi di una malattia epidemica o pandemica) o di un infortu- nio durante un viaggio assicurato all’estero.
2 Quali sono le premesse per la fornitura di prestazioni?
La premessa per la fornitura di un’assistenza e per il rimborso delle relative spese è che la per- sona assicurata o un incaricato della stessa si metta in contatto con l’assicuratore subito dopo il sinistro o non appena è fisicamente in grado di farlo, al fine di concordare con il medesimo i pas- si necessari e fargli approvare in anticipo even- tuali spese.
3 Quali prestazioni vengono fornite? L’assicuratore fornisce le prestazioni come as- sicurazione complementare alle assicurazioni sociali contemplate dalla legge in Svizzera (as- sicurazione malattia, assicurazione infortuni, ecc.) nonché a eventuali assicurazioni comple- mentari per spese di ricovero ospedaliero e di trattamento ambulatoriale d’urgenza che que- ste non coprono integralmente. Vengono forni- te le prestazioni seguenti, fino a concorrenza degli importi indicati nella panoramica delle prestazioni assicurate:
3.1 Spese di cura
Rimborso delle spese mediche affrontate con l’unico scopo di curare o alleviare una malattia acuta o una lesione in un’emergenza, purché tali cure siano prestate da un medico ricono- sciuto, nonché rimborso delle spese per cure dentarie prestate per calmare il dolore.
3.2 Degenza in ospedale
In caso di degenza ospedaliera: Garanzia di as- sunzione delle spese nei confronti dell’ospeda- le.
3.3 Visita in ospedale
Organizzazione di un viaggio di andata e ritor- no di una persona vicina alla persona assicura- ta fino all’ospedale in cui quest’ultima è ricove- rata, come pure assunzione delle spese di viaggio di andata e ritorno (per via di terra, ac- qua o aria) per tale persona fino a detto ospe- dale, a condizione che il ricovero della persona assicurata duri più di sette giorni. Le spese per l’alloggio (albergo di classe media) e il vitto (al- colici esclusi) sono assunte per un massimo di 10 notti.
La prestazione viene fornita fino a concorrenza della somma d’assicurazione indicata nella pa- noramica delle prestazioni assicurate, ma solo una volta per ogni sinistro, anche se la persona assicurata viene ricoverata ripetutamente in ospedale.
3.4 Limitazione ed esclusione delle prestazioni
In assenza di una copertura di cassa malati e/o di una copertura infortuni svizzera, l’assicurato- re rimborsa il 50% della differenza fra i costi complessivi documentati della degenza ospe- daliera e delle cure ambulatoriali e i costi assun- ti dalla parte obbligatoria di una copertura di cassa malati o di una copertura infortuni svizze- ra (tuttavia al massimo fino a concorrenza della somma assicurata). Le prestazioni vengono erogate soltanto se i costi sono insorti a seguito di malattia o infortunio. In questo caso non sa- ranno erogate prestazioni di più ampia portata.
4 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni)
Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa per:
4.1 malattie preesistenti, ossia nel caso di tutte le malattie fisiche o mentali esistenti già prima del viaggio, come per esempio:
– uno stato per il quale la persona assicurata si trova in lista d’attesa per un trattamento stazionario;
– uno stato a motivo del quale la persona assi- curata è stata rinviata a un medico speciali- sta;
– uno stato che comporta un trattamento sta- zionario nei sei mesi precedenti l’inizio del viaggio;
– uno stato che un medico ha definito «incura- bile» e/o «cronico»;
4.2 tutte le malattie psichiche, come pure la pau- ra di volare e le altre fobie di viaggiare;
4.3 gravidanza, durante le 8 settimane prece- denti la data stimata per il parto;
4.4 persone che hanno compiuto 80 anni;
4.5 danni che la persona assicurata ha causato per grave negligenza; oppure se la persona assicurata tenta intenzionalmente di ingan- nare l’assicuratore;
4.6 in caso di malattie epidemiche o pandemi- che che si verificano durante un viaggio in- trapreso in urto alle raccomandazioni ema- nate in relazione a un’epidemia/pandemia dal governo del Paese d’origine della perso- na assicurata o in urto alle raccomandazioni delle autorità locali del luogo di destinazione del viaggio;
4.7 danni verificatisi durante un’attività di spor- tivo professionista, sotto contratto o titolare di licenza;
4.8 danni causati dalla pratica di uno sport estre- mo. Sono considerati sport estremi tutti i gene- ri di sport, nella cui pratica la persona assicura- ta commette un atto temerario ai sensi della legge federale sull’Assicurazione contro gli in- fortuni (LAINF), ossia un atto con cui la persona assicurata si espone a un pericolo particolar- mente grande, senza prendere o senza poter prendere misure di sicurezza che limitino il ri- schio a un livello ragionevole. È considerata sport estremo ai sensi delle presenti CGA an- che la pratica dello sci e dello snowboard al di fuori delle normali piste senza un accompagna- mento professionale (guida alpina, maestro di sci);
4.9 danni verificatisi durante lo svolgimento o la preparazione di:
– gare (in cui si tratta di raggiungere una velo- cità massima o dare prova di resistenza o destrezza);
– test di resistenza;
– qualsiasi tipo di competizione organizzata.
4.10 suicidio, autolesione intenzionale, alcolismo, dipendenza da droghe, abuso di solventi da parte della persona assicurata o casi in cui la persona assicurata si trova sotto l’effetto di al- colici o droghe, o se soffre di fobie;
4.11 spese per mezzi ausiliari (ad es. plantari, oc- chiali, ecc., come pure articoli sanitari, quali apparecchi per irradiazione e termometri per la febbre), attestati, perizie, vaccini preventivi e trattamenti cosmetici;
4.12 trattamenti o ricoveri conseguenti a infermità, bisogno di cure o di assistenza;
4.13 trattamenti termali o in un sanatorio, come pure misure di riabilitazione;
4.14 cure mediche ambulatoriali in stazioni termali o di cura; questa limitazione decade se le cure mediche sono necessarie in seguito a un infor- tunio che si è verificato in tali località; in caso di malattia decade se la persona assicurata ha soggiornato nella stazione termale o di cura solo temporaneamente e non a scopo di cura;
4.15 misure di disintossicazione, comprese le cure disintossicanti;
4.16 visite mediche e trattamenti in caso di gravi- danza, parto o aborto, se non si sono resi ne- cessari per un peggioramento imprevisto e acuto dello stato di salute della madre o del feto;
4.17 trattamenti praticati dal coniuge, dal partner registrato o dalla persona che assume un tale ruolo, genitori o figli; le spese materiali compro- vate vengono rimborsate;
4.18 trattamenti psicoanalitici e psicoterapici;
4.19 spese generate da metodi di trattamento o me- dicinali che non sono scientificamente ricono- sciuti né nello stato di domicilio, come neppure nel luogo di soggiorno;
4.20 cure o altri provvedimenti che superano le mi- sure mediche necessarie. In questo caso l’assi- curatore ha facoltà di ridurre le sue prestazioni a un importo adeguato;
4.21 spese di un salvataggio marittimo via aria o di un trasporto di emergenza dalla nave alla costa.
4.22 spese della partecipazione ai costi o per le fran- chigie delle assicurazioni sociali previste dalla legge (assicurazione malattia, assicurazione infortuni, ecc.) ed eventuali assicurazioni com- plementari.
IV.) C Rimpatrio dall’estero
1 Che cosa è assicurato, quando e dove?
Sono assicurate l’organizzazione e le spese delle misure di rimpatrio seguenti, se la perso- na assicurata si ammala (inclusa la diagnosi di
una malattia epidemica o pandemica), si infor- tuna o decede inaspettatamente durante un viaggio assicurato all’estero.
2 Quali sono le premesse per la fornitura di prestazioni?
La premessa per la fornitura di un’assistenza e per il rimborso delle relative spese è che la per- sona assicurata o un incaricato della stessa si metta in contatto con l’assicuratore subito dopo il sinistro o non appena è fisicamente in grado di farlo, al fine di concordare con il mede- simo i passi necessari e fargli approvare in an- ticipo eventuali spese.
3 Quali prestazioni vengono fornite?
Vengono fornite le prestazioni seguenti, fino a concorrenza degli importi indicati nella pano- ramica delle prestazioni assicurate:
3.1 Rimpatrio con ambulanza/aeromobile Organizzazione e assunzione delle spese per il rimpatrio della persona assicurata mediante ambulanza o aeromobile, purché tale traspor- to sia necessario per ragioni mediche e sia stato ordinato da un medico. La decisione in merito alla necessità o meno di trasportare la persona assicurata per via di terra o con un ae- romobile spetta al responsabile del servizio medico dell’assicuratore, d’accordo con il me- dico curante.
In caso di malattia o infortunio in Stati al di fuori dell’Europa o negli Stati extraeuropei riviera- schi del Mediterraneo viene pagato un rimpa- trio solo mediante volo di linea, se necessario con attrezzatura speciale.
3.2 Rimpatrio con normali mezzi di trasporto Organizzazione e assunzione delle spese per il viaggio di ritorno della persona assicurata una volta concluso il trattamento, a condizione che il responsabile del reparto medico dell’assicu- ratore dichiari che la persona assicurata è in grado di affrontare il viaggio e nel caso in cui essa non possa più fare ritorno con il mezzo di trasporto inizialmente prenotato, poiché la data prevista per il rientro è ormai trascorsa e la persona assicurata non era capace di viaggiare da un punto di vista medico.
3.3 Rimpatrio di minori
Organizzazione e assunzione delle spese per il viaggio di andata e ritorno di una persona vici- na alla persona assicurata, purché residente nello stesso stato di domicilio di quest’ultima, per accompagnare un minore incluso nella co- pertura (fino al compimento del 15° anno di età) che si trova da solo all’estero, se la perso- na assicurata non è fisicamente in grado di prendersene cura. Se la persona assicurata
non può designare nessuno, l’assicuratore in- carica una persona competente.
3.4 Trasferimento in un altro ospedale Trasferimento della persona assicurata nell’ospedale più vicino con una dotazione adeguata, nel caso in cui l’attrezzatura me- dica dell’ospedale locale, in base al parere del responsabile del servizio medico dell’as- sicuratore, non sia adeguata.
3.5 Rimpatrio in un ospedale del luogo di
domicilio
Xxxxxxxxx della persona assicurata che si trova all’estero fino all’ospedale adeguato più vicino al suo domicilio abituale, purché ciò sia ritenuto necessario dal responsabile del ser- vizio medico dell’assicuratore.
3.6 Prestazioni in caso di decesso
3.6.1 Rimpatrio della salma
Rimpatrio, organizzazione e assunzione dei costi del normale trasporto della salma della persona assicurata fino allo stato di domicilio oppure cremazione e successivo trasporto dell’urna fino allo stato di domicilio.
3.6.2 Sepoltura all’estero
Sempre che sia possibile, organizzazione e as- sunzione dei costi della sepoltura all’estero, se la persona assicurata è deceduta durante un viaggio assicurato.
4 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni)
Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA,
non sussiste alcuna copertura assicurativa per:
4.1 malattie preesistenti, ossia nel caso di tutte le malattie fisiche o mentali esistenti già pri- ma del viaggio, come per esempio:
– uno stato per il quale la persona assicura- ta si trova in lista d’attesa per un tratta- mento stazionario;
– uno stato a motivo del quale la persona assicurata è stata rinviata a un medico specialista;
– uno stato che comporta un trattamento stazionario nei sei mesi precedenti l’inizio del viaggio;
– se la persona assicurata si trova in uno stato che il medico ha definito «incurabile» e/o
«cronico»;
4.2 tutte le malattie psichiche, come pure la paura di volare e le altre fobie di viaggiare;
4.3 gravidanza, durante le 8 settimane prece- denti la data stimata per il parto;
4.4 danni che la persona assicurata ha causato per grave negligenza; oppure se la persona assicu- rata tenta intenzionalmente di ingannare l’assi- curatore;
4.5 in caso di malattie epidemiche o pandemiche
verificatesi durante un viaggio intrapreso in urto alle raccomandazioni emanate in relazio- ne a un’epidemia/pandemia dal governo del Paese d’origine della persona assicurata o in urto alle raccomandazioni delle autorità locali della destinazione del viaggio;
4.6 per danni verificatisi durante un’attività di sportivo professionista, sotto contratto o tito- lare di licenza;
4.7 danni causati dalla pratica di uno sport estre- mo. Sono considerati sport estremi tutti i ge- neri di sport, nella cui pratica la persona assi- curata commette un atto temerario ai sensi della legge federale sull’Assicurazione contro gli infortuni (LAINF), ossia un atto con cui la persona assicurata si espone a un pericolo par- ticolarmente grande, senza prendere o senza poter prendere misure di sicurezza che limitino il rischio a un livello ragionevole. È considerata sport estremo ai sensi delle presenti CGA an- che la pratica dello sci e dello snowboard al di fuori delle normali piste senza un accompa- gnamento professionale (guida alpina, mae- stro di sci);
4.8 danni verificatisi durante lo svolgimento o la preparazione di:
– gare (in cui si tratta di raggiungere una velo- cità massima o dare prova di resistenza o destrezza);
– test di resistenza;
– qualsiasi tipo di competizione organizzata.
4.9 suicidio, autolesione intenzionale, alcolismo, dipendenza da droghe, abuso di solventi da parte della persona assicurata o casi in cui la persona assicurata si trova sotto l’effetto di al- colici o droghe, o se soffre di fobie;
4.10 visite mediche e trattamenti in caso di gravi- danza, parto o aborto, se non si sono resi ne- cessari per un peggioramento imprevisto e acuto dello stato di salute della madre o del feto;
4.11 spese di un salvataggio marittimo via aria o di un trasporto di emergenza dalla nave alla costa.
IV.) D Spese di ricerca, salvataggio e recupero
1 Che cosa è assicurato, quando e dove?
Sono assicurate le spese per azioni impreviste di ricerca, salvataggio e recupero a carico della per- sona assicurata a causa di una malattia, infortu- nio o decesso durante un viaggio assicurato.
2 Quali prestazioni vengono fornite? Assunzione delle spese a carico della persona assicurata (fino a concorrenza degli importi indicati nella panoramica delle prestazioni as- sicurate) per:
2.1 operazioni di ricerca, salvataggio e recupero (anche se, nelle circostanze concrete, l’infortu- nio era presumibile) da parte di servizi di salva- taggio pubblici o privati, quando per interventi di questo tipo è normale fatturare i costi.
2.2 trasporto fino all’ospedale più vicino ritenuto idoneo al trattamento e, se considerato neces- sario dal punto di vista medico, trasporto di ri- torno fino all’alloggio.
3 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni)
Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa per:
3.1 malattie preesistenti, ossia nel caso di tutte le malattie fisiche o mentali esistenti già prima del viaggio, come per esempio:
– uno stato per il quale la persona assicurata si trova in lista d’attesa per un trattamento stazionario;
– uno stato a motivo del quale la persona assi- curata è stata rinviata a un medico speciali- sta;
– uno stato che comporta un trattamento sta- zionario nei sei mesi precedenti l’inizio del viaggio;
– uno stato che un medico ha definito «incura- bile» e/o «cronico»;
3.2 tutte le malattie psichiche, come pure la paura di volare e le altre fobie di viaggiare;
3.3 gravidanza, durante le 8 settimane precedenti la data stimata per il parto;
3.4 infortuni che la persona assicurata subisce a seguito di turbe della psiche o della coscienza (anche nel caso in cui tali disfunzioni siano do- vute all’assunzione di droghe, medicamenti o sostanze alcoliche), con esclusione però di in- fortuni dovuti a colpi apoplettici, crisi epiletti- che o convulsioni di altro genere, che colpisco- no l’intero organismo della persona assicurata;
3.5 infortuni subiti dalla persona assicurata:
– in veste di pilota di un aeromobile (anche nell’ambito di voli sportivi), se in base alla le- gislazione svizzera occorre una relativa au- torizzazione, oppure in veste di membro dell’equipaggio di un aeromobile; nel quadro di un’attività professionale da svolgere con l’aiuto di un aeromobile;
– durante l’utilizzo di veicoli spaziali;
– in veste di conducente o di un qualsiasi altro membro del personale viaggiante di un mez- zo di trasporto pubblico;
3.6 avvelenamenti dovuti all’ingestione di sostan- ze solide o liquide;
3.7 spese di un salvataggio marittimo via aria o di un trasporto di emergenza dalla nave alla costa.
IV.) E Assistenza di viaggio
1 Che cosa è assicurato, quando e dove? Sono assicurate l’organizzazione (ad ecce- zione di CPA E. Assistenza di viaggio, cifra
3.1) e le spese delle prestazioni assistenziali elencate qui di seguito, se la persona assicu- rata necessita di assistenza a causa di una malattia acuta (inclusa la diagnosi di una ma- lattia epidemica o pandemica) o di un infortu- nio durante o in relazione a un viaggio assicu- rato.
2 Quali sono le premesse per la forni- tura di prestazioni?
La premessa per la fornitura di un’assistenza e per il rimborso delle relative spese è che la per- sona assicurata o un incaricato della stessa si metta in contatto con l’assicuratore subito dopo il sinistro o non appena è fisicamente in grado di farlo, al fine di concordare con il mede- simo i passi necessari e fargli approvare in an- ticipo eventuali spese.
3 Quali prestazioni vengono fornite?
Vengono fornite le prestazioni seguenti, fino a concorrenza degli importi indicati nella pano- ramica delle prestazioni assicurate:
3.1 Assunzione delle spese per un condu- cente di rimpiazzo
Assunzione delle spese per l’invio di un condu- cente di rimpiazzo, se la persona assicurata era il conducente di un’autovettura, un mini- bus, un furgoncino o un camper o una moto con una cilindrata di oltre 125 cm³, compreso il relativo rimorchio, e si trovavaall’estero o a più di 30 km di distanza dal suo domicilio abituale e se, a seguito di un ricovero in ospedale di oltre tre giorni o perché deceduta, non è più in grado di far rientrare personalmente il veicolo e nes- suno dei suoi compagni di viaggio è in grado di farlo.
La persona assicurata si assume le spese per i pedaggi autostradali, il carburante e i lubrifi- canti.
3.2 Ritorno a casa anticipato
Organizzazione e assunzione delle spese per il ritorno a casa anticipato della persona assicu- rata in caso di decesso o ricovero ospedaliero della durata di oltre 10 giorni di una persona vici- na.
3.3 Soggiorno alberghiero prescritto dal medico
Assunzione di altre spese necessarie per un soggiorno in albergo prescritto dal medico al termine di un ricovero ospedaliero, fino a con- correnza dell’importo indicato nella panorami-
ca delle prestazioni assicurate per notte e per- sona assicurata, ma al massimo per cinque pernottamenti.
3.4 Costi per un interprete
L’assicuratore si fa carico dei costi per un inter- prete resosi necessari da tale circostanza.
4 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni)
Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa per:
4.1 malattie preesistenti, ossia nel caso di tutte le malattie fisiche o mentali esistenti già prima del viaggio, come per esempio:
– uno stato per il quale la persona assicurata si trova in lista d’attesa per un trattamento stazionario;
– uno stato a motivo del quale la persona assi- curata è stata rinviata a un medico speciali- sta;
– uno stato che comporta un trattamento sta- zionario nei sei mesi precedenti l’inizio del viaggio;
– uno stato che un medico ha definito «incura- bile» e/o «cronico»;
4.2 tutte le malattie psichiche, come pure la paura di volare e le altre fobie di viaggiare;
4.3 gravidanza, durante le 8 settimane precedenti la data stimata per il parto;
4.4 danni che la persona assicurata ha causato per grave negligenza; oppure se la persona assicu- rata tenta intenzionalmente di ingannare l’assi- curatore;
4.5 in caso di malattie epidemiche o pandemiche verificatesi durante un viaggio intrapreso in urto alle raccomandazioni emanate in relazio- ne a un’epidemia/pandemia dal governo del Paese d’origine della persona assicurata o in urto le raccomandazioni delle autorità locali della destinazione del viaggio;
4.6 danni verificatisi durante un’attività di sportivo professionista, sotto contratto o titolare di li- cenza;
4.7 danni causati dalla pratica di uno sport estre- mo. Sono considerati sport estremi tutti i ge- neri di sport, nella cui pratica la persona assi- curata commette un atto temerario ai sensi della legge federale sull’Assicurazione contro gli infortuni (LAINF), ossia un atto con cui la persona assicurata si espone a un pericolo par- ticolarmente grande, senza prendere o senza poter prendere misure di sicurezza che limitino il rischio a un livello ragionevole. È considerata sport estremo ai sensi delle presenti CGA an- che la pratica dello sci e dello snowboard al di fuori delle normali piste senza un accompa-
gnamento professionale (guida alpina, mae- stro di sci);
4.8 danni verificatisi durante lo svolgimento o la preparazione di:
– gare (in cui si tratta di raggiungere una velo- cità massima o dare prova di resistenza o destrezza);
– test di resistenza;
– qualsiasi tipo di competizione organizzata.
4.9 suicidio, autolesione intenzionale, alcolismo, dipendenza da droghe, abuso di solventi da parte della persona assicurata o casi in cui la persona assicurata si trova sotto l’effetto di al- colici o droghe, o se soffre di fobie;
4.10 spese di un salvataggio marittimo via aria o di un trasporto di emergenza dalla nave alla co- sta.
IV.) F Prestazioni in caso di rapimento
1 Quando e dove sussiste copertura assicurativa?
Sono assicurate le spese dovute al fatto che la persona assicurata viene rapita durante il viag- gio assicurato.
2 Quali prestazioni vengono fornite? L’assicuratore fornisce, a scelta, una delle due prestazioni seguenti, fino a concorrenza dell’importo indicato nella panoramica delle prestazioni assicurate:
2.1 Prolungamento o interruzione del viaggio degli altri viaggiatori in caso di rapimento Rimborso delle spese per il necessario prolun- gamento del soggiorno sul posto o il ritorno a casa anticipato dei compagni di viaggio della persona assicurata.
2.2 Viaggio di una persona vicina a quella rapita, fino al luogo del rapimento
Rimborso delle spese di viaggio per una perso- na vicina a quella rapita per recarsi sul luogo del rapimento. Il diritto a questa prestazione sussiste soltanto per il primo viaggio, indipen- dentemente dalla durata e dalle circostanze del rapimento.
3 Quando non sussiste alcuna copertura assi- curativa? (Esclusioni)
Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa per:
3.1 Sinistri che la persona assicurata ha causato per grave negligenza; oppure se la persona as- sicurata tenta di ingannare l’assicuratore.
IV.) G Assicurazione annullamento e interruzione di viaggio
1 Che cosa è assicurato, quando e dove?
Sono assicurate le spese in relazione a presta- zioni di viaggio conformemente alle disposizio- ni seguenti, purché il viaggio sia stato pagato con la carta nella misura di almeno il 50%. La premessa necessaria è che la persona assicu- rata abbia subito uno degli eventi imprevisti menzionati qui di seguito:
1.1 Annullamento o interruzione del viaggio in seguito a:
– decesso, infortunio grave, malattia grave inaspettata (inclusa la diagnosi di una malat- tia epidemica o pandemica) o complicazioni nella gravidanza della persona assicurata o di una persona con la quale la persona assi- curata vuole viaggiare, a condizione che la stessa sia menzionata esplicitamente nella conferma di prenotazione;
– complicazioni nella gravidanza della moglie
/ partner registrata della persona assicurata
o della persona che assume tale ruolo;
– decesso, infortunio grave o seria malattia imprevista di una persona vicina alla perso- na assicurata;
– decesso, infortunio grave o malattia grave im-prevista della persona, presso la quale la persona assicurata intendeva soggiornare durante il viaggio, se è impossibile trovare un alloggio alternativo ragionevolmente accet- tabile;
– perdita del posto di lavoro della persona as- sicurata, se sussiste un diritto a prestazioni nel quadro dell’assicurazione svizzera con- tro la disoccupazione o di un’altra normativa equivalente dello stato di domicilio della per- sona assicurata;
– avvertimento imprevisto del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o di un’isti- tuzione simile dello stato di domicilio della persona assicurata di non recarsi nello Stato di destinazione, per il quale la persona assi- curata ha prenotato il viaggio;
– intolleranza della persona assicurata a vac- cini o profilassi;
– citazione imprevista davanti a un tribunale ordinario, se la persona assicurata deve pre- sentarsi come testimone o giurato (non tutta- via per motivi professionali o di consulenza);
– gravi danni all’abitazione o all’abituale sede commerciale della persona assicurata in se- guito a furto, inondazione, incendio o danni della natura oppure quando la polizia richie- da il ritorno della persona assicurata al suo
domicilio o alla sua sede commerciale in re- lazione a eventi del genere.
– Ordine o altra richiesta di quarantena da par- te di un governo o di un’autorità pubblica, basata sul sospetto che la persona assicura- ta o una persona che viaggia con lei sia stata esposta a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica) prima o durante il viaggio. Ciò non include una qua- rantena applicabile in modo generale o uni- versale a una parte o alla totalità di una po- polazione o di un’area geografica o che si applica in considerazione della destinazio- ne, dell’origine o del transito della persona interessata;
– Il rifiuto del viaggio di proseguimento o di ri- torno o il rifiuto dell’ingresso basato sul so- spetto che la persona assicurata o una per- sona che viaggia con lei sia affetta da una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica).
1.2 Partenza ritardata
La partenza del volo, della nave o del treno per il viaggio di andata della persona assicurata su- bisce un ritardo imprevisto di oltre 12 ore.
1.3 Mancata partenza
La persona assicurata perde il volo, la nave o il treno per il viaggio di andata in seguito agli im- previsti seguenti:
– guasto o incidente con l’automobile utilizza- ta per recarsi al punto di partenza;
– annullamento o limitazione imprevisti del servizio regolare dei mezzi di trasporto pub- blici a causa di:
• maltempo,
• scioperi o conflitti del lavoro,
• guasto tecnico o incidente, sempre che la persona assicurata non ne fosse a conoscen- za prima di iniziare il viaggio.
2 Quali prestazioni vengono fornite?
Vengono fornite le prestazioni seguenti, fino a concorrenza degli importi indicati nella pano- ramica delle prestazioni assicurate:
2.1 In caso di rinuncia al viaggio ai sensi della cifra G 1.1
Le spese che la persona assicurata deve soste- nere per contratto in caso di rinuncia al/annul- lamento del viaggio prenotato.
2.2 In caso di interruzione del viaggio ai sensi della cifra G 1.1, partenza ritardata ai sensi della cifra G 1.2 o mancata partenza ai sensi della cifra G 1.3
Le spese che la persona assicurata può dimo- strare di aver dovuto sostenere per prestazioni di viaggio e/o alloggio prenotate e dovute per contratto, ma delle quali non ha usufruito. II ri-
sarcimento è calcolato in base al prezzo totale del viaggio, dedotte le prestazioni consumate. Per il rimborso delle spese restanti fa stato il rapporto fra i giorni di cui non si è usufruito e il totale dei giorni di viaggio. Il prezzo del viaggio è il prezzo per il trasporto e l’alloggio della per- sona assicurata, l’automobile noleggiata e al- tre prestazioni comprese nel prezzo del viag- gio prenotato e menzionate nel contratto. Oltre alle prestazioni di viaggio e/o alloggio di cui non si è usufruito, possono essere rimborsate anche le spese per la modifica del viaggio pre- notato.
2.3 In caso di mancata partenza ai sensi della cifra G 1.3
Oltre alle prestazioni menzionate alla cifra G 2.2, l’assicuratore fornisce anche le prestazio- ni seguenti se la persona assicurata manca la partenza per il viaggio assicurato prenotato in anticipo:
2.3.1 Informazione dell’impresa di trasporto e/o dell’operatore turistico circa il ritardo dell’arri- vo della persona assicurata;
2.3.2 Organizzazione e assunzione delle spese per opportunità alternative e supplementari di viaggio e pernottamenti in albergo (al massimo però fino a concorrenza dei costi che si sareb- bero affrontati raggiungendo per la via più di- retta la destinazione del viaggio prenotato).
3 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni)
Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA non sussiste alcuna copertura assicurativa per i si- nistri ed eventi seguenti:
3.1 Sinistri che la persona assicurata ha causato per grave negligenza; oppure se la persona as- sicurata tenta di ingannare l’assicuratore (per tutte le prestazioni).
3.2 Nessun rimborso sarà effettuato per i costi del viaggio di ritorno originariamente prenotato;
3.3 In caso di rinuncia al o interruzione del viaggio sono esclusi i casi e le situazioni seguenti:
– rinuncia o interruzione a causa di una gravi- danza, se la causa si manifesta nelle 8 setti- mane precedenti la data stimata del parto, sempre che si fosse a conoscenza della gra- vidanza prima della prenotazione del viag- gio;
– una malattia o i postumi di un infortunio, di un’operazione o di un intervento medico che sussistevano già al momento della prenota- zione oppure la persona assicurata è in cura da un medico e non è guarita prima della data del viaggio. La suddetta esclusione non vale tuttavia nel caso in cui nei 30 giorni pre- cedenti la prenotazione del viaggio la perso-
na assicurata faccia confermare per iscritto da un medico riconosciuto di essere in grado di viaggiare. In caso di sinistro tale attestato deve essere presentato all’assicuratore;
– spese supplementari derivanti dal fatto che l’ufficio di prenotazione o l’agenzia viaggi non sono stati informati immediatamente della rinuncia o dell’interruzione del viaggio;
– rinuncia o interruzione dovuta al fatto che il viaggio è stato prenotato per o attraverso uno Stato, che il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o un’altra istituzione nel- lo stato di domicilio della persona assicurata aveva consigliato di evitare;
– disposizioni o azioni restrittive da parte del governo di uno Stato qualsiasi;
– in caso di malattie epidemiche o pandemi- che verificatesi durante un viaggio intrapre- so in urto alle le raccomandazioni emesse in relazione ad un’epidemia/pandemia dal go- verno del paese d’origine della persona assi- curata o in urto le raccomandazioni delle autorità locali della destinazione del viaggio;
– Conseguenze derivanti da eventi conse- guenti a ordini delle autorità, ad esempio chiusura di aeroporti/spazi aerei, chiusura di strade, misure di quarantena (ad eccezio- ne di quanto espressamente definito come assicurato nell’assicurazione annullamento e interruzione del viaggio CPA G..), misure di polizia, ingiunzioni, ecc.
– tutte le pretese derivanti dal fatto che la per- sona assicurata non può iniziare il viaggio, poiché non ha ricevuto tempestivamente un passaporto o un visto valido.
3.4 In caso di inizio ritardato del viaggio o mancata partenza e ritardi del viaggio, non sono assicu- rati i sinistri:
– dovuti a scioperi o conflitti del lavoro già ini- ziati o per i quali è stata comunicata una data d’inizio prima di intraprendere il viaggio;
– risultanti dalla messa fuori servizio – su ordi- ne o raccomandazione di un’autorità di vigi- xxxxx di uno Stato qualsiasi – di aerei, navi o treni prenotati dalla persona assicurata. In questo caso la persona assicurata deve inol- trare le eventuali pretese all’impresa di tra- sporto in questione;
– derivanti dalla mancata fornitura di presta- zioni di servizio o di trasporto (in seguito a errore, insolvenza, omissione, ritardo o per altri motivi) dell’organizzatore di una parte qualunque del viaggio prenotato, con riserva degli eventi indicati espressamente come assicurati;
– derivanti dal fatto che la persona assicurata
non ha intrapreso quanto possibile per effet-
tuare il check-in entro l’orario previsto;
– derivanti dal fatto che la persona assicurata
ha rifiutato un trasporto alternativo simile.
IV.) H Assicurazione imprevisti di viaggio
1 Che cosa è assicurato, quando e dove?
Sono assicurate le spese che ha dovuto affron- tare la persona assicurata a causa del ritardo di un volo di linea o dell’arrivo tardivo del baga- glio. Si considerano voli di linea ai sensi delle presenti Condizioni i voli con orario regolare e tariffe pubbliche. Premessa necessaria per la copertura assicurativa è che il biglietto del volo di linea sia stato pagato prima della normale ora di partenza con la carta in misura di almeno il 50%.
2 Quali prestazioni vengono fornite in quali casi?
2.1 Ritardo del volo
2.1.1 Eventi assicurati
La partenza del volo prenotato viene ritardata di oltre quattro ore, perché:
– il volo viene annullato o il trasporto viene ri- fiutato in seguito a overbooking e nell’arco di quattro ore non viene offerta un’alternativa di trasporto accettabile;
– in seguito a un ritardo del volo la persona as- sicurata perde il volo di coincidenza prenota- to ed entro quattro ore dall’arrivo del volo ri- tardato non le viene offerta un’alternativa di trasporto accettabile.
2.1.2 Prestazioni assicurate
Viene pagata al massimo l’indennità forfetaria indicata nella panoramica delle prestazioni as- sicurate.
2.2 Ritardo e perdita dei bagagli
2.2.1 Eventi assicurati
Sussiste copertura assicurativa se il bagaglio consegnato non viene recapitato alla persona assicurata entro sei ore dall’arrivo.
2.2.2 Prestazioni assicurate
Vengono rimborsate le spese per gli indumenti e gli articoli igienici necessari fino a concorren- za dell’importo indicato nella panoramica delle prestazioniassicurate.
Premessa necessaria è che tali articoli siano ac- quistatinelluogodidestinazione:
– entro quattro giorni dall’arrivo della persona assicurata e
– in caso di ritardo del bagaglio, prima dell’ar- rivo dello stesso.
Se le spese non possono essere dimostrate o mancano i giustificativi viene pagato al massi- mo l’importo indicato nella panoramica delle
prestazioni assicurate rispettivamente un’in- dennità forfetaria.
3 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni)
Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa per:
– pretese derivanti da sequestro o confisca da parte di un’autorità doganale o di un altro or- gano statale.
– il caso che la persona assicurata abbia rinun- ciato volontariamente a prendere il volo, die- tro compenso da parte della compagnia ae- rea;
– spese effettuate all’aeroporto di destinazio- ne o nel luogo di destinazione dopo il volo di ritorno;
– altre spese, se la persona assicurata:
– nel luogo di destinazione non ha informato immediatamente la compagnia aerea o l’uffi- cio competente dello smarrimento del baga- glio;
– nel luogo di destinazione non ha ricevuto dal- la compagnia aerea né dall’ufficio competen- te nessuna notifica di smarrimento e non ha preso tutti i provvedimenti necessari e ade- guati per ritornare al più presto possibile in possesso del bagaglio.
IV.) I Assicurazione bagaglio
1 Che cosa è assicurato, quando e dove?
Se nel corso del viaggio assicurato – pagato con la carta nella misura di almeno il 50% – il bagaglio personale della persona assicurata:
– va smarrito, ossia risulta introvabile o è stato oggetto di un furto o una rapina;
– viene danneggiato; oppure
– viene distrutto;
– alla persona assicurata vengono pagati gli indennizzi elencati qui di seguito.
2 Quali prestazioni vengono fornite?
2.1 Spese di sostituzione
Rimborso per il valore a nuovo delle spese di sostituzione del bagaglio assicurato della per- sona assicurata fino a concorrenza dell’impor- to indicato nella panoramica delle prestazioni assicurate, dedotta una quota per l’usura e le eventuali prestazioni di terzi.
2.2 Spese di trasporto per il bagaglio ritrovato Se il bagaglio della persona assicurata rubato o perduto viene ritrovato, le spese di trasporto del bagaglio al domicilio della persona assicu- rata sono rimborsate fino a concorrenza dell’importo indicato nella panoramica delle
prestazioni assicurate, purché tali spese non siano assunte dall’impresa di trasporto.
1.3 Se dopo il pagamento dell’indennità la per- sona assicurata rientra in possesso della cosa rubata o sottratta durante una rapi- na, la persona assicurata può scegliere se rimborsare l’importo dell’indennità o la- sciare all’assicuratore la cosa in questione. L’assicuratore può chiedere alla persona assicurata di prendere una decisione entro due settimane. Scaduto questo termine, il diritto di scelta passa all’assicuratore.
3 In quali casi non esiste alcuna copertura assicurativa o sussiste soltanto una copertura limitata? (Esclusioni)
Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni:
– dovuti alla mancata adozione da parte della persona assicurata dei provvedimenti ne- cessari per la sicurezza del bagaglio e della proprietà personali; per esempio mentre si trovano in un luogo accessibile al pubblico e senza la custodia diretta della persona assi- curata;
– in seguito a perdita causata da abbandono, trascuratezza o dimenticanza;
– a occhiali, lenti a contatto, protesi di qualsia- si tipo, carte valori, riconoscimenti di debito, obbligazioni, denaro in contanti, assegni di viaggio, francobolli, documenti di qualsiasi genere, animali, strumenti musicali, vetro, porcellana, oggetti di antiquariato, oggetti presentati a fiere o mostre, quadri, attrezza- ture sportive durante il loro utilizzo, biciclet- te, apparecchi acustici, campionari di mer- ce, modelli e oggetti che servono per un commercio o un’attività professionale, tele- visori, veicoli o accessori, natanti e/o attrez- zatura accessoria;
– a oggetti che la persona assicurata ha preso in prestito o che le sono stati affidati o che ha noleggiato;
– per i quali non viene presentato all’assicura- tore nessun rapporto di polizia né un rappor- to dell’azienda di trasporti pubblici;
– al bagaglio personale durante un trasporto, se i danni non sono stati notificati immedia- tamente all’azienda di trasporti pubblici;
– derivanti da sequestro o confisca da parte di un’autorità doganale o di un altro organo statale;
– dovuti a guasto elettrico o tecnico, usura ge- nerale, danni causati da ammaccature, graffi o qualsiasi procedimento di tintura o pulizia;
– subiti da oggetti fragili o facilmente distrutti- bili, se non sono dovuti a incendio o incidente con un natante, un aeromobile o un veicolo a motore.
– dovuti a furto da veicoli a motore, rimorchi, roulotte, camper, natanti per sport acquatici o tende incustoditi; invece sussiste la coper- tura assicurativa (ma non per oggetti di valo- re, computer e telefoni cellulari) se gli ogget- ti rubati erano stati posti nel cassetto del cruscotto chiuso a chiave, nel bagagliaio del veicolo o nelle stive di una roulotte o di un camper oppure in un baule portatutto chiu- so a chiave e montato in modo fisso sul vei- colo e gli oggetti non erano visibili dall’ester- no;
– dovuti a furto di oggetti di valore, computer o telefoni cellulari dal bagaglio registrato o da veicoli incustoditi; sono considerati oggetti di valore gioielli, pellicce, oggetti contenenti pietre o metalli preziosi, orologi, radio, bino- coli, impianti audio, equipaggiamenti foto- grafici e video, stampanti e console per vide- ogiochi.
IV.) J Home Assistance
1 Che cosa è assicurato, quando e dove?
In caso di emergenza improvvisa e imprevedi- bile nell’abitazione della persona assicurata durante un viaggio assicurato della stessa o entro 7 giorni dal suo ritorno, sono assicurate le spese e le prestazioni di servizio per le misu- re immediate necessarie al fine di:
– garantire la sicurezza dell’abitazione della persona assicurata ed evitare danni o ulte- riori danni all’abitazione;
– ripristinare gli allacciamenti principali (ac- qua, gas o elettricità, scarichi e fognatura, compresi impianti sanitari e acqua calda sa- nitaria) nell’abitazione della persona assicu- rata;
– riparare il riscaldamento centrale nell’abita- zione della persona assicurata (solo in caso di pericolo di congelamento delle conduttu- re).
2 Quali prestazioni vengono fornite?
Su richiesta della persona assicurata, in caso di sinistro l’assicuratore fornisce le seguenti prestazioni di servizio e assicurative fino a con- correnza dell’importo indicato nella panorami- ca delle prestazioni assicurate:
2.1 Mediazione di servizi di riparazione Mediazione dei servizi competenti per una ri- parazione urgente degli impianti seguenti o delle parti seguenti dell’abitazione:
– sistema sanitario e di scarico, se sussiste il rischio di allagamento,
– sistema di distribuzione di gas ed elettricità dell’abitazione in caso di completa interru- zione;
– tetto, se esiste la possibilità di danni interni;
– serrature esterne, porte o finestre da cui di- pende la sicurezza dell’abitazione;
– sistema di riscaldamento, se fuoriescono ac- qua o nafta.
2.2 Anticipo delle spese di salvataggio
Su istruzione e mandato della persona assicu- rata, l’assicuratore intraprende i passi neces- sari per la protezione e la conservazione dei beni della persona assicurata e versa a tale scopo un anticipo per le spese di salvataggio.
2.3 Spese alberghiere in caso di inabitabilità dell’abitazione
Se l’abitazione della persona assicurata è dive- nuta inabitabile a causa di gravi danni, l’assicu- ratore copre le spese alberghiere per un massi- mo di 2 giorni.
2.4 Chiavi di casa
In caso di smarrimento o furto delle chiavi di casa della persona assicurata, l’assicuratore si assume le spese per un servizio chiavi.
3 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni)
Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa per:
3.1 danni che la persona assicurata ha causato per grave negligenza; oppure se la persona assicu- rata tenta intenzionalmente di ingannare l’assi- curatore;
3.2 blocco degli impianti sanitari non dovuto a una rottura o a un improvviso guasto meccanico ma causato da un danno accertabile separata- mente;
3.3 guasto del riscaldamento centrale se, in consi- derazione delle temperature esterne, la perso- na assicurata non subisce alcun inconveniente inaccettabile o se non sussiste il rischio di dan- ni all’abitazione causati dal gelo.;
3.4 danni dovuti a perdite di tubi flessibili dell’ac- qua o di dispositivi di lavaggio;
3.5 allagamenti causati da perdite o penetrazione graduale attraverso giunti impermeabili dan- neggiati;
3.6 pretese relative a digestori;
3.7 eliminazione di incrostazioni e tutti i lavori ne- cessari a causa di incrostazioni dovute ad ac- qua calcarea;
3.8 danni dovuti agli accessi utilizzati in un’emer- genza o in occasione della riparazione dello stabile;
3.9 danni subiti dalla mobilia domestica;
3.10 pretese che includono il ripristino di allaccia- menti in cui il guasto si trova al di fuori dell’abi- tazione;
3.11 abbassamenti, scoscendimenti o faglie, a meno che non si tratti di proteggere l’abitazio- ne dalla penetrazione di acqua o da intrusi;
3.12 pretese rivendicate in un secondo tempo, deri- vanti dalla medesima causa o dal medesimo evento, perché il difetto originario non è stato riparato a regola d’arte;
3.13 qualsiasi spesa affrontata senza previa appro- vazione dell’assicuratore.
IV.) K Assicurazione casco totale per veicoli a noleggio (LDW/CDW)
1 Che cosa è assicurato, quando e dove?
1.1 Sono assicurate le autovetture noleggiate e utilizzate (veicoli a noleggio) se il noleggio è stato pagato con la carta almeno nella misura del 50% e che sono guidate da un conducente il cui nome è indicato nel contratto di noleggio (persona fisica) a condizione che il conducen- te:
– abbia almeno 21 e al massimo 80 anni e
– sia in possesso di una licenza di condurre per la categoria del veicolo a noleggio.
La copertura assicurativa sussiste soltanto per un’autovettura noleggiata dal titolare della car- ta.
1.2 Sono veicoli a noleggio ai sensi delle presenti CPA le autovetture immatricolate per la circo- lazione sulle strade pubbliche (autovetture im- matricolate per un massimo di nove persone) date a noleggio su base giornaliera o settima- nale da un’agenzia o impresa di noleggio auto- rizzata.
1.3 La copertura assicurativa sussiste per la dura- ta menzionata nel contratto di noleggio, al massimo tuttavia per 31 giorni.
1.4 L’importo minimo del danno ammonta a CHF 400.
2 Quali prestazioni vengono fornite in quali casi?
2.1 Assicurazione casco totale
La persona assicurata viene indennizzata fino a concorrenza dell’importo indicato nella pa- noramica delle prestazioni assicurate per le ri- chieste di risarcimento fatte valere dall’agen- zia / impresa di noleggio nei confronti della persona assicurata e/o del conducente indica- to nominativamente nel contratto, a motivo di:
– danni materiali al veicolo a noleggio dovuti a danneggiamento, compresi i danneggia- menti intenzionali da parte di terzi (vandali-
smo) e incendio;
– furto del veicolo a noleggio, compreso il fur- to dei suoi pneumatici e di altri accessori;
– impossibilità di utilizzare il veicolo a noleg- gio;
– pretese legate a una perdita di lucro dell’a- genzia o impresa di noleggio riconducibile a uno dei danni o delle perdite succitate; a condizione che sia stato raggiunto o supera- to l’ammontare minimo del danno indicato nella panoramica delle prestazioni assicura- te.
2.2 Periodo di noleggio non consumato
Se il titolare della carta ha noleggiato il veicolo e il conducente non può guidare perché:
– durante il periodo di noleggio è ricoverato in ospedale per oltre 24 ore o un medico abilitato all’esercizio della professione gli prescrive riposo a letto e
– in base al contratto di noleggio nessun al- tro è stato autorizzato a guidare il veicolo; per ogni giorno del periodo di noleggio (sempre 24oreintere),incuiilconducentenon puòguidareilveicoloanoleggio, vienerimbor- sata la tariffa di noleggio fino a concorrenza dell’importo indicato nella panoramica delle prestazioni assicurate.
2.3 Spese di trasporto per il ritorno
Se il veicolo alla fine del periodo di noleggio non può essere restituito, poiché l’unico conducen- te autorizzato è ricoverato in ospedale in segui- to a un infortunio o a una malattia improvvisa, alla persona assicurata vengono risarcite le spese di trasporto riscosse dall’agenzia di no- leggio, fino a concorrenza dell’importo indica- to nella panoramica delle prestazioni assicura- te.
2.4 Spese per l’apertura del veicolo/ chiavi di sostituzione
Se involontariamente la persona assicurata si chiude fuori dal veicolo a noleggio, vengono rimborsate le spese per l’apertura del veicolo (senza danneggiare ulteriormente il medesi- mo), al massimo fino a concorrenza dell’impor- to indicato nella panoramica delle prestazioni assicurate. L’agenzia/impresa di noleggio deve approvare l’intervento del meccanico sul vei- colo. La persona assicurata è tenuta a conser- vare tutti i giustificativi e a presentarli all’assi- curatore affinché il rimborso spese possa essere approvato. Il mancato adempimento degli obblighi summenzionati può comportare l’annullamento della copertura assicurativa.
3 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni)
Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni:
– a veicoli old-timer; sono considerati tali i vei- coli di oltre 20 anni o che non vengono più prodotti da almeno 10 anni;
– causati direttamente o indirettamente da guerra, attentati terroristici, disordini di qualsiasi genere o sequestro, danneggia- mento o distruzione da parte di organi stata- li;
– risultanti dal fatto che la persona assicurata non rispetta le istruzioni per l’uso e la manu- tenzione messe a disposizione con il veicolo a noleggio;
– che la persona assicurata ha causato per colpa grave;
– causati da logorio o usura, insetti o parassiti;
– causati in seguito al consumo di alcolici, se al momento in cui si verifica il danno il tasso alcolemico supera quello consentito alla gui- da di un veicolo secondo la giurisprudenza dello Stato in cui in quel momento si trova il conducente autorizzato;
– provocati dal consumo di sostanze stupefa- centi (ad es. droghe) da parte del conducen- te;
– dovuti all’utilizzo del veicolo a noleggio per scopi diversi da quelli indicati nel contratto.
IV.) L Assistenza veicoli
1 Che cosa è assicurato, quando e dove?
1.1 Persone assicurate
In deroga alla cifra I.) B, per quanto concerne le prestazioni relative a un veicolo, persona assi- curata è esclusivamente chi è titolare di una car- ta.
1.2 Veicoli assicurati
Sono assicurati i veicoli guidati dalla perso- na assicurata, nella fattispecie:
– automobili, minibus e altri veicoli da traspor- to di piccola cilindrata;
– roulotte;
– motociclette di oltre 125 cm³ di cilindrata; come pure i relativi rimorchi, il bagaglio e il carico trasportato.
Premessa per la copertura assicurativa è:
– che il veicolo assicurato sia immatricolato in uno Stato europeo (Turchia e Russia escluse);
– che il veicolo assicurato, in base al tipo e alla dotazione, sia immatricolato per il trasporto di un massimo di nove persone, compreso il con- ducente;
– che il veicolo assicurato non venga utilizzato per scopi professionali;
– che al momento in cui si è verificato il sinistro la persona assicurata fosse in possesso del- la licenza di condurre prescritta;
– che il sinistro si sia verificato in Svizzera, nell’UE, nell’AELS, in Turchia (parte euro- pea), in Albania, in Montenegro o in Bo- snia-Erzegovina, tuttavia una distanza di al- meno 30 km dal domicilio abituale della persona assicurata.
1.3 Eventi assicurati
Sono coperti le panne, gli incidenti (azione re- pentina e violenta di un evento meccanico esterno) e i furti del veicolo assicurato.
2 Quali prestazioni vengono fornite?
Vengono fornite le prestazioni seguenti, fino a concorrenza degli importi indicati nella pano- ramica delle prestazioni assicurate:
2.1 Recupero
Sono assicurate l’organizzazione e le spese per il recuperodiunveicoloassicuratouscitodistra- da.
2.2 Traino e riparazione di emergenza
Se non è possibile iniziare o proseguire imme- diatamente il viaggio, sono assicurate l’orga- nizzazione e le spese per:
– il ripristino della capacità di marcia del vei- colo sul luogo dell’evento mediante inter- vento di un veicolo del soccorso stradale (ivi compresi i piccoli ricambi che normalmente si trovano sui veicoli del soccorso stradale); non vengono invece pagate le spese per i ri- cambi che non sono sul veicolo e per le ripa- razioni in officina;
– le spese di traino dal luogo della panne / dell’incidente fino all’officina più vicina, se il veicolo non può essere riparato sul posto.
2.3 Spedizione di ricambi
Se, a causa della panne o dell’incidente, il vei- colo assicurato non è più in condizioni di circo- lare e i ricambi necessari alla riparazione non sono reperibili in loco, l’assicuratore organizza e copre le spese per la spedizione di tali pezzi.
Il costo dei pezzi di ricambio e il costo delle spese doganali è versato in forma di anticipo.
2.4 Trasporto di ritorno di un veicolo
La copertura assicurativa sussiste, se il veico- lo assicurato:
– non è in condizioni di circolare e non è possi- bile ripararlo sul posto; e
– rimane in condizioni di non poter circolare per più di due giorni;
– dopo essere stato rubato quando era in con- dizioni di circolare, viene ritrovato e rimane
per più di due giorni inidoneo alla circolazio- ne.
Sono assicurate l’organizzazione e le spese per:
– il trasporto di ritorno del veicolo assicurato dal luogo in cui lo stesso era inidoneo alla cir- colazione fino all’officina indicata dalla per- sona assicurata nelle vicinanze del suo do- micilio; oppure, come alternativa
– il trasporto fino a un’altra destinazione, pur- ché ciò non comporti spese superiori a quel- le del trasporto di ritorno e sia possibile una riparazione sul posto;
– la messa al riparo necessaria per il veicolo, fino al trasporto di ritorno o all’altra destina- zione. Premessa per il trasporto di ritorno del veicolo assicurato è che la persona assi- curata abbia autorizzato per iscritto in tal senso l’assicuratore e che metta a disposi- zione i documenti necessari per il trasporto di ritorno.
Il trasporto di ritorno è escluso se le spese di trasporto superano il valore attuale del veicolo assicurato dopo l’evento che si è verificato. Pe- raltro in tal caso l’assicuratore presta aiuto per l’organizzazione della rottamazione del veicolo e si assume le spese che ne derivano.
2.5 Ritiro del veicolo
Dopo la riparazione o il ritrovamento del veico- lo assicurato rubato, la persona assicurata o un sostituto designato dalla stessa riceve un credito di viaggio per andare a ritirare il veicolo.
2.6 Spese alberghiere durante la riparazione
Se la persona assicurata deve interrompere il viaggio a causa della riparazione del veicolo ini- doneo alla circolazione, sono coperte le spese di pernottamento necessarie che ne derivano per la persona assicurata, a condizione che la riparazione non possa essere effettuata lo stesso giorno in cui il veicolo non era più idoneo alla circolazione.
La prestazione si limita tuttavia a un massimo di cinque pernottamenti per ogni persona assi- curata.
2.7 Continuazione del viaggio o viaggio di ritorno
Se la persona assicurata non è in grado di pro- seguire il viaggio entro 2 giorni con il veicolo assicurato inidoneo alla circolazione o rubato e decide di non usufruire delle summenzionate spese di pernottamento, le vengono rimborsa- te le spese per il viaggio via terra (1ª classe in treno e taxi fino a CHF 80) o in aereo (economy class), a condizione che la destinazione disti oltre 700 km dal domicilio principale della per- sona assicurata, per:
– proseguire il viaggio fino al luogo di destina-
zione in Svizzera, in uno Stato dell’UE, dell’A- ELS o rivierasco del Mediterraneo; e/o
– il ritorno al domicilio nello stato di domicilio.
3 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni)
Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa per:
– danni che la persona assicurata ha causato per grave negligenza; oppure se la persona assicurata tenta intenzionalmente di ingan- nare l’assicuratore;
– danni verificatisi durante lo svolgimento o la preparazione di gare (in cui si tratta di rag- giungere una velocità massima o dare prova di resistenza o destrezza);
– qualsiasi tipo di competizione organizzata.
– danni risultanti dal fatto che la persona assi- curata non rispetta le istruzioni per l’uso e la manutenzione messe a disposizione con il veicolo assicurato;
– veicoli a noleggio e di carsharing.
IV.) M Informazioni di viaggio & Anticipi
1 Quali prestazioni vengono fornite quando e dove?
Le seguenti prestazioni di servizio sono fornite su richiesta della persona assicurata in relazio- ne a un viaggio:
2 Servizi di organizzazione e mediazione
2.1 Avvertenze per il viaggio:
– Informazioni relative alle disposizioni vigenti al momento per quanto concerne i visti e le condizioni di entrata in tutti gli Stati del mon- do. Se la persona assicurata non è in posses- so di un passaporto svizzero o del Principato del Liechtenstein, l’assicuratore probabil- mente sarà costretto a indirizzare la persona assicurata all’ambasciata o al consolato del- lo Stato in questione.
– Informazioni sulle disposizioni vigenti al mo- mento in tutto il mondo in materia di vaccini da fare prima di un viaggio e informazioni concernenti gli avvertimenti pubblicati al momento dall’Organizzazione Mondiale del- la Sanità.
– Informazioni sulle presumibili condizioni cli- matiche nello Stato di destinazione, infor- mazioni su fusi orari e differenze di orario, informazioni sugli orari di apertura delle banche più importanti nello Stato di destina- zione, ivi compresi informazioni e consigli sull’accettazione di varie monete e indica-
zione della moneta principale dello Stato di destinazione.
2.2 Informazioni mediche e servizi di mediazione
Nel caso di un infortunio della persona assicura- ta durante un viaggio o di una malattia che ri- chiede cure immediate, stazionarie o ambulato- riali, da parte di un medico abilitato all’esercizio della professione, che non possono essere ri- mandate fino al ritorno della persona assicurata nello Stato di partenza, vengono fornite le pre- stazioni seguenti:
– Informazioni sulla possibilità di cure ambula- toriali o designazione di un medico che parla italiano o inglese oppure di un medico e un in- terprete collegato telefonicamente, se non è disponibile un medico che parla italiano o in- glese.
– Mediazione di ospedali e contatti di medici;
– Invio, da parte della farmacia dello stato di do- micilio della persona assicurata, a una farma- cia locale, di ricette mediche perse o dimenti- cate, purché ciò sia consentito dalla legge.
2.3 Trasmissione di informazioni urgenti
In caso di emergenza, l’assicuratore si impe- gna a inoltrare le informazioni urgenti che la persona assicurata desidera indirizzare alle persone ad essa vicine, ai partner di affari e/o ad amici che si trovano nel Paese di provenien- za e viceversa.
2.4 Trasporto a casa di cani e gatti portati in viaggio
Se la persona assicurata viene ricoverata in ospedale, l’assicuratore presta assistenza per far trasportare a casa cani e gatti portati in viaggio.
2.5 Assistenza bagagli
L’assicuratore aiuta la persona assicurata a lo- calizzare il bagaglio perduto e la aggiorna pe- riodicamente sulla posizione momentanea dei suoi bagagli.
3 Versamento di anticipi
3.1 Urgenza medica
Versamento di anticipi in caso di urgenze medi- che.
3.2 Procedure penali / intervento delle autorità
Se durante il viaggio la persona assicurata viene arrestata o minacciata di arresto o se è necessario rivolgersi alle autorità, sono for- nite le seguenti prestazioni:
– designazione di un avvocato e/o di un in- terprete;
– anticipo delle spese dell’avvocato e dell’in- terprete che risultano da tale circostanza;
– anticipo di una cauzione penale esatta dal-
le autorità.
3.3 Perdita di mezzi di pagamento e dei documenti di viaggio
Se la persona assicurata viene derubata o rapi- nata durante un viaggio o perde il denaro con- tante, la sua carta o i documenti di viaggio, vengono fornite le seguenti prestazioni:
3.3.1 Perdita di mezzi di pagamento
In caso di emergenza, se la persona assicurata perde i mezzi di pagamento, l’assicuratore ver- sa anticipi.
3.3.2 Perdita di documenti di viaggio
In caso di perdita o furto di documenti di viag- gio necessari per il ritorno, l’assicuratore forni- sce un aiuto per rimpiazzare i documenti per- duti. Le spese per il nuovo rilascio dei documenti non sono coperte.
In caso di perdita o furto del titolo di trasporto per il viaggio di ritorno, viene versato un antici- po per acquistare un biglietto di sostituzione.
3.4 Quali regole si applicano in caso di anticipi
senza pretese nei confronti di xxxxx?
Tutti gli anticipi in nome della persona assicu- rata, i costi di recapito/rimessa e le spese per acquisti:
– sono versati solo se nelle vicinanze della per- sona assicurata non c’è alcuna agenzia di viaggio American Express® e nessun banco- mat;
– saranno addebitati sulla carta, dietro appro- vazione dell’emittente e della persona assi- curata. Se la persona assicurata non è in possesso di una carta, il titolare della carta deve accettare l’adde-bito delle spese sul conto della carta oppure la persona assicu- rata deve fornire all’assicuratore altre garan- zie.
4 Quando non si ha diritto alle prestazioni di assistenza? (Esclusioni)
Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa né si ha diritto a prestazioni:
4.1 per tutti gli onorari di un medico, le spese me- diche e/o le spese di cura;
4.2 per i danni che con molta probabilità potevano essere previsti dalla persona assicurata;
4.3 per i danni che la persona assicurata ha causa- to per grave negligenza.
IV.) N Assicurazione restituzione di merci
1 Che cosa è assicurato e quando?
1.1 Merce assicurata
Sono assicurate le merci mobili, intatte e fun- zio-nanti per uso personale, a partire da un va- lore di acquisto di CHF 60, comprate da una persona assicurata e pagate con la propria car- ta in misura di almeno il 50%.
1.2 Durata dell’assicurazione
La copertura assicurativa inizia con la conse- gna della merce al momento dell’acquisto e dura 90 giorni, compreso il trasporto fino al luogo di destinazione finale. La prestazione è fornita a condizione che il sinistro venga notifi- cato all’assicuratore al più tardi il giorno lavora- tivo successivo al 90° giorno.
1.3 Estensione dell’assicurazione
Il sinistro si verifica se, entro 90 giorni dalla presa in consegna della merce, la persona assi- curata tenta di restituirla per un motivo qualsi- asi e il venditore non accetta la restituzione.
1.4 Prestazioni assicurate
L’assicuratore risarcisce il prezzo che la perso- na assicurata ha pagato per la merce assicura- ta in base all’importo indicato sulla fattura mensile dell’emittente (compreso il supple- mento per l’elaborazione di transazioni in mo- neta estera) o sullo scontrino di cassa, fino a concorrenza dell’importo indicato nella pano- ramica delle prestazioni assicurate.
2 Che cosa non è assicurato? (Esclusioni) Merci non assicurate
Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa per:
2.1 contanti, assegni, assegni di viaggio, tutte le altre carte valori (ad es. cambiali, francobolli), biglietti d’ingresso, ticket e altri tipi di buoni;
2.2 animali e piante;
2.3 generi alimentari e voluttuari, cosmetici e me- dicamenti;
2.4 gioielli, pietre e metalli preziosi, pellicce;
2.5 oggetti di valore prevalentemente artistico o affettivo come pure oggetti di antiquariato;
2.6 telefoni cellulari (telefonini);
2.7 veicoli a motore e loro parti;
2.8 registrazioni di qualunque tipo (ad es. audio, foto, video e registrazioni digitali), software per computer e libri, a meno che non vengano ritornati nell’imballaggio originale chiuso;
2.9 mezzi ausiliari medici (come occhiali, apparec- chi, protesi, attrezzature, accessori, farmaci);
2.10 oggetti che fanno parte di case, appartamenti, uffici, automobili, ecc. (ad es. apriporta per il garage, impianti d’allarme);
2.11 merci in saldo o di fine serie;
2.12 oggetti usati, riparati, migliorati o trasformati;
2.13 immobili (terreni e case);
2.14 servizi di ogni genere, compresi i servizi con- cernenti la merce assicurata (ad es. spese d’in- stallazione o di allestimento, garanzie, autoriz- zazioni, trasporti o affiliazioni).
IV.) O Assicurazione shopping
1 Che cosa è assicurato e quando?
1.1 Merce assicurata
Sono assicurati i beni mobili per l’uso persona- le che la persona assicurata ha acquistato e pagato con la propria carta in misura di almeno il 50%.
1.2 Durata dell’assicurazione
La copertura assicurativa inizia con la conse- gna della merce al momento dell’acquisto e dura 90 giorni, compreso il trasporto fino al luogo di destinazione finale.
La prestazione è fornita a condizione che il sini- stro venga notificato all’assicuratore al più tar- di il giorno lavorativo successivo al 90° giorno.
1.3 Estensione dell’assicurazione
La copertura assicurativa sussiste per:
1.3.1 rapina;
1.3.2 furto con scasso;
1.3.3 furto semplice;
1.3.4 distruzione o danneggiamento della merce as- sicurata.
1.4 Prestazioni assicurate
1.4.1 Dopo l’accertamento del danno da parte dell’assicuratore, quest’ultimo può, a sua libe- ra scelta:
– in caso di merce perduta in seguito a rapina, furto con scasso o furto semplice oppure di- strutta, fornire un risarcimento in natura o rimborsare il prezzo pagato dalla persona assicurata;
– in caso di merce danneggiata, farla riparare oppure rimborsare le spese di riparazione necessarie al momento del sinistro più un eventuale deprezzamento, al massimo tut- tavia il prezzo pagato.
1.4.2 In caso di merce che insieme forma un paio o un completo, la prestazione ammonta al mas- simo al prezzo pagato con la carta, a condizio- ne che da soli gli oggetti indenni siano inutiliz- zabili e non possano essere completati.
1.4.3 L’indennizzo massimo corrisponde al prezzo che la persona assicurata ha pagato per la merce assicurata, come attestato dall’importo indicato sulla fattura mensile dell’emittente (compreso il supplemento per l’elaborazione di transazioni in moneta estera) o sul giustificati-
vo di pagamento, dopo deduzione di eventuali prestazioni di terzi, fino a concorrenza dell’im- porto indicato nella panoramica delle presta- zioni assicurate.
1.4.4 In assenza di convenzione particolare nel caso concreto, le prestazioni vengono accreditate al conto della carta della persona assicurata.
2 Che cosa non è assicurato? (Esclusioni) Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa nei casi seguenti:
2.1 per contanti, assegni, assegni di viaggio, tutte le altre carte valori (ad es. cambiali, francobol- li), biglietti d’ingresso e altri tipi di buoni;
2.2 per animali e piante;
2.3 per generi alimentari e voluttuari, cosmetici e medicamenti;
2.4 per gioielli e orologi, pietre e metalli preziosi nel bagaglio, se non vengono portati o utilizzati conformemente al loro scopo o si trovano sot- to la custodia personale della persona assicu- rata o del suo compagno di viaggio conosciuto già in precedenza.
2.5 per ausili ottici (occhiali correttivi e lenti a con- tatto);
2.6 per dispositivi elettronici in dotazione sul po- sto di lavoro;
2.7 in caso di negligenza grave;
2.8 per merci andate perse perché lasciate incu- stodite in un luogo accessibile al pubblico (ab- bandono, trascuratezza o dimenticanza);
2.9 in caso di sequestro, requisizione, danneggia- mento o distruzione da parte di organi statali o di pignoramento;
2.10 in caso di normale usura o usuale logorio;
2.11 in caso di difetti di fabbricazione o materiale e deterioramento o a motivo delle normali carat- teristiche delle merci;
2.12 in caso di errori di utilizzo/manovra;
2.13 in caso di scasso o furto semplice di o da veico- li a motore;
2.14 in caso di rapina o furto con scasso / furto semplice, se entro 48 ore non viene denunciato alla polizia competente e all’assicuratore non viene presentata la relativa denuncia scritta;
2.15 per merci acquistate da un privato;
2.16 per danni che per contratto sono a carico di un terzo in qualità di produttore, venditore o inca- ricato delle riparazioni (compresi i casi di ga- ranzia).
IV.) P Estensione della garanzia
Si prega di osservare il seguente obbligo: l’evento assicurato deve essere notificato immediatamente per telefono all’assicura- tore (al numero: 044 283 38 32; occorre inoltre ottenere il suo consenso a eventuali misure di riduzione del danno. In linea di principio l’organizzazione e la gestione delle misure di riduzione del danno sono di com- petenza dell’assicuratore; è fatto salvo quanto previsto alla cifra 2.2.
1. Che cosa copre l’assicurazione, quando e dove?
1.1 Apparecchi assicurati
Gli apparecchi, nuovi delle categorie merceolo- giche di seguito elencate, acquistati da una persona assicurata pagando almeno il 50% del prezzo con una carta Charge o di credito dell’e- mittente, che dispongano di una garanzia del produttore o del rivenditore, abbiano un valore (prezzo di acquisto) minimo di CHF 100 e, al momento del sinistro, abbiano un’età non su- periore a quattro anni:
– elettrodomestici come ad es. lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, piani cottura, forni, forni a microonde, robot da cucina, frigoriferi, aspirapolvere, ferri da stiro, to- stapane, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, asciugacapelli.
– Apparecchi elettronici di intrattenimento come ad es. televisori, proiettori, lettori DVD/BluRay, sistemi per home cinema, impianti hi-fi, lettori MP3, fotocamere, vi- deocamere, apparecchi GPS, console per giochi.
– Apparecchi elettronici informatici e per le telecomunicazioni come ad es. telefoni cellulari, tablet, dispositivi indossabili, PC, computer portatili, stampanti, fotocopia- trici,fax,scanner, dischi rigidiesterni.
1.2 Accessori assicurati
Gli accessori (ad esempio adattatori, cavi e tra- sformatori) sono assicurati solo se sono stati acquistati unitamente a un apparecchio assi- curato e sono stati utilizzati correttamente per o con l’apparecchioassicurato.
1.3 Validità territoriale
L’assicurazione vale esclusivamente per gli ap- parecchi acquistati presso un fornitore com- merciale (ad es. negozio, vendita per corri- spondenza, negozio online) con sede in Svizzera, nei Paesi confinanti (Germania, Fran- cia, Principato del Liechtenstein, Italia e Au- stria) o in Lussemburgo. Non sussiste alcuna copertura assicurativa se il fornitore funge
esclusivamente da intermediario per un vendi- tore con sede al di fuori dell’ambito di validità territoriale, nella misura in cui quest’ultimo sia unica controparte contrattuale della persona assicurata.
2. Quali prestazioni vengono erogate?
2.1 La Allianz Assistance risarcisce alla persona assicurata i costi sostenuti direttamente per la riparazione o la sostituzione di un apparecchio non funzionante per difetti del materiale o di fabbricazione e dei relativi accessori secondo quanto previsto alle cifre 1.1. e 1.2 fino a con- correnza dell’ammontare per anno civile indi- cato nel riepilogo delle prestazioni assicurati- ve. La durata della copertura derivante dalla presente estensione della garanzia decorre dalla scadenza della garanzia del produttore o del rivenditore compresa e ha una durata di 24 mesi. Al momento del sinistro l’apparecchio deve avere un’età non superiore a quattro anni.
2.2 Se i costi della riparazione superano la somma assicurata ancora disponibile per il sinistro, l’assicuratore paga la somma assicurata anco- ra disponibile. In tal caso, la persona assicura- ta può decidere liberamente tra la riparazione e la sostituzione dell’apparecchio.
3. Eventi, apparecchi e prestazioni non assicurati
Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA non sussiste alcuna copertura assicurativa per i sinistri e gli eventi seguenti:
3.1 apparecchi di valore (prezzo di acquisto) infe- riore a CHF 100;
3.2 apparecchi privi di numero di serie o il cui nu- mero di serie non sia leggibile;
3.3 apparecchi privi della garanzia del produttore o del rivenditore;
3.4 apparecchi per i quali, al momento del sinistro, il termine di legge o contrattuale relativo alla durata della garanzia del produttore, del riven- ditore o del riparatore non sia ancora scaduto;
3.5 apparecchi utilizzati attualmente o in prece- denza esclusivamente per scopi commerciali;
3.6 eventi e cause riconducibili direttamente o in- direttamente a influssi esterni, come ad es. trasporto, consegna, installazione, danni da caduta, abusi, incendio, danni causati da ac- qua o altri liquidi, corrosione, caduta di fulmi- ni, sabbia, danni causati da negligenza grave, interruzioni od oscillazioni dell’elettricità, li- nee di alimentazione o di uscita collegate in modo errato;
3.7 difetti e malfunzionamenti non compresi nell’estensione della garanzia originaria del produttore;
3.8 danni conseguenti, costi di xxxxx, assistenza,
ispezioni, pulizia, riparazioni estetiche che non influenzino il funzionamento, virus, errori del software;
3.9 riparazioni e sostituzioni di apparecchi assicu- rati non preventivamente approvate dalla Al- lianz Assistance;
3.10 componenti dell’impiantistica di un edificio (come ad es. riscaldamento, riscaldamento a pannelli nel pavimento, piscine, idromassaggi, aspirapolvere integrati, tapparelle e tendine ad azionamento elettrico, lampade, generatori di corrente, antenne);
3.11 veicoli e velivoli di qualsiasi tipo compresi i re- lativi accessori e l’equipaggiamento;
3.12 attrezzi elettrici, motofalciatrici, robot falcia- erba;
3.13 componenti di apparecchi sostituibili o mate- riali di consumo di apparecchi di breve durata che devono essere sostituiti regolarmente come ad es. fusibili, accumulatori, batterie, supporti dati, nastri, pulsanti, cartucce di in- chiostro o di toner, testine per la stampa, mou- se per computer, telecomandi, joystick e altri controller esterni, sacchetti, spazzole e at- trezzi per aspirapolvere, lampadine e tubi fluo- rescenti.
IV.) Q Assicurazione biglietti di ingresso
1 Che cosa copre l’assicurazione, quando e dove?
1.1 Biglietti assicurati e persona avente diritto
– Sono assicurati i biglietti per eventi acqui- stati da una persona assicurata pagando al- meno il 50% del prezzo con una carta Char- ge e di credito valida dell’emittente.
– Avente diritto è la persona assicurata che ha acquistato il biglietto assicurato secondo quanto indicato alla cifra 1.1.
– Non si applica la definizione di viaggio se- condo la cifra I C.
1.2 Inizio e durata della copertura assicurativa La copertura assicurativa decorre dal momen- to dell’acquisto del biglietto e termina con l’ini- zio dell’evento, cioè con l’ingresso nel luogo in cui l’evento si svolge.
1.3 Eventi assicurati
Se una persona avente diritto non può assi- stere a un evento per il quale ha acquistato biglietti assicurati secondo la cifra 1.1 per uno dei seguenti motivi (eventi che determi- nano l’erogazione della prestazione), l’assi- curatore eroga le prestazioni secondo quan- to previsto alla cifra 2.
Determinano l’erogazione della prestazione i seguenti eventi se si verificano dopo la pre- notazione.
1.3.1. Malattia grave, infortunio grave, complicazioni della gravidanza o morte.
1.3.2. Disturbi psichici, a condizione che uno psichia- tra ne attesti la conseguente incapacità lavora- tiva e il datore di lavoro attesti l’assenza dal la- voro.
1.3.3. Malattia cronica, se la partecipazione all’even- to deve essere annullata a causa di un inatteso e acuto peggioramento attestato da un certifi- cato medico. Requisito necessario è che lo sta- to di salute fosse stabile al momento dell’ac- quisto del biglietto.
1.3.4. Gravidanza, se è subentrata dopo l’acquisto del biglietto e l’evento si svolge dopo la 24a set- timana di gravidanza oppure se la gravidanza è subentrata dopo l’acquisto del biglietto e la presenza all’evento costituisce un rischio per il bambino non ancora nato.
1.3.5. Ritardo o soppressione del mezzo di trasporto all’andata, se ciò rende impossibile la presenza all’evento (cioè se l’ingresso non è più possibile o se l’evento è già terminato).
1.3.6. Avaria del veicolo durante il viaggio di andata. È considerata tale l’inidoneità alla circolazione del veicolo privato utilizzato o del taxi a causa di un incidente o di una panne. Le panne corre- late alle chiavi del veicolo o al carburante non determinano l’erogazione della prestazione.
1.3.7. Spostamento del luogo o dell’orario dell’even- to, se il biglietto acquistato è valido per l’evento spostato e la persona avente diritto non può assistere all’evento per uno dei motivi elencati qui di seguito e tale motivo era già noto al mo- mento dello spostamento:
– citazione a comparire da parte delle autorità: è considerata tale la citazione a comparire in tribunale della persona avente diritto in qua- lità di testimone o giurato, a condizione che la partecipazione all’udienza renda impossi- bile la presenza all’evento;
– servizio militare o civile, a condizione che la persona avente diritto non possa per questo motivo assistere all’evento;
– ferie della persona avente diritto, a condizio- ne che fossero state già prenotate al mo- mento dello spostamento;
– evento di lavoro già pianificato e che rende impossibile la partecipazione all’evento;
– matrimonio al quale la persona avente diritto è stata invitata.
La persona assicurata è avente diritto anche se una persona terza, a lei vicina, è coinvolta in un evento determinante l’erogazione della presta- zione secondo le cifre da 1.3.1 a 1.3.4 e la perso- na assicurata non può partecipare all’evento per tale motivo. Ciò vale indipendentemente dal fatto che la persona vicina abbia o meno
anch’essa prenotato l’evento.
2. Quali prestazioni vengono erogate?
– Per tutti i biglietti acquistati dalla persona avente diritto, Allianz Assistance, in presen- za di un evento assicurato, rimborsa il prez- zo del biglietto fino a concorrenza dell’am- montare per anno civile indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.
– Le spese amministrative e i premi assicurati- vi non vengono rimborsati.
– Viene rimborsato il prezzo effettivo del bi- glietto stampato su di esso (a meno che non vi sia una fattura del Swisscard Traveland Lifestyle Service).
3. Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa (esclusioni)
3.1 Non sussiste alcuna copertura assicurativa se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un’operazione o di un intervento medico sus- sistevano già al momento dell’acquisto del bi- glietto e la guarigione non è avvenuta entro la data del viaggio. Lo stesso vale se le conse- guenze di un’operazione/intervento medico già programmata/o a momento dell’acquisto del biglietto, ma eseguita/o soltanto successi- vamente, non risultano risolte entro la data del viaggio.
3.2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa se l’organizzatore non è in grado di fornire le pre- stazioni contrattuali o può fornirle solo in par- te, annulla l’evento o deve annullarlo per circo- stanze concrete e in base alle disposizioni di legge è tenuto a rimborsare le prestazioni non fornite. Non si applica in caso di spostamento dell’evento da parte dell’organizzatore secon- do quanto previsto alla cifra 1.3. 7.
3.3 Se un evento si è già verificato al momento del- la stipulazione del contratto o dell’acquisto del bi-glietto o se il suo verificarsi era prevedibile per la persona avente diritto al momento della stipulazione del contratto o dell’acquisto del biglietto, non sussiste alcun diritto alle presta- zioni.
3.4 Non sono assicurati gli eventi che la persona avente diritto ha cagionato nei modi seguenti: abuso di alcolici, droghe o farmaci, suicidio o ten- tato suicidio, partecipazione a scioperi o disordi- ni, competizioni o allenamenti con veicoli a moto- re o imbarcazioni, partecipazione ad atti temerari, con i quali ci si espone consapevolmente a un pe- ricolo oppure azioni/omissioni gravemente negli- genti o intenzionali, compimento di reati o infra- zioni o tentativo di compierli.
3.5 Non sono assicurati gli oneri in relazione a un evento assicurato, ad es. i costi per ottenere
un certificato medico o per scopi di polizia.
3.6 Non sono assicurati i danni imputabili a: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e inci- denti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.
3.7 Non sono assicurate le conseguenze di eventi dovuti a decisioni delle autorità, come ad es. sequestro patrimoniale, arresto, divieto di espatrio o chiusura dello spazio aereo. Sono fatte salve le disposizioni secondo la cifra 1.3.7, primo e secondo rientro.
3.8 Quando il perito (esperto, medico, ecc.) è un diretto beneficiario oppure è un consanguineo o un parente acquisito della persona avente diritto.
3.9 Non sono assicurati i biglietti acquistati attra- verso il mercato grigio o nero (sono esclusi i biglietti prenotati tramite il Swisscard Trave- land Lifestyle Service).
4. Definizione di «persone vicine»
A integrazione della cifra I C: Definizioni, sono considerate persone vicine anche:
– i genitori del/della partner convivente o del/ della partner in unione registrata,
– gli amici stretti, con i quali si hanno frequen- ti contatti.
IV.) R Protezione online e acquisti
1 Quali rischi sono assicurati?
1.1 Sono assicurati i beni mobili per uso privato acquistati dalla persona assicurata tramite In- ternet (online) e pagato con la propria carta in misura di almeno il 50% e che:
– tra il momento dell’acquisto online e il com- pletamento della consegna siano stati dan- neggiati o distrutti durante il trasporto a causa dell’azione imprevista e improvvisa di un fenomeno esterno;
– siano andati persi durante il trasporto da parte di un corriere (spedizione);
– non siano stati consegnati dal venditore o siano stati consegnati solo parzialmente;
– seguito di dichiarazione errata da parte del venditore non siano conformi all’oggetto ac- quistato secondo uno dei seguenti criteri di valutazione:
– stato, come ad es. «nuovo e non usato» in- vece di «usato» o «funzionante» invece di
«non più funzionante»;
– materiale, ad es. «vera pelle» invece di
«finta pelle» o «legno massiccio» invece di
«legno impiallacciato»;
– generazione del prodotto ad es. «ultima generazione» invece di «prima generazio-
ne» oppure «Playstation 4» invece di
«Playstation 3»;
– completezza di un oggetto, ad es. «gioco degli scacchi completo» invece di «gioco degli scacchi in cui manca un pezzo»;
– corrispondenza della marca, cioè un og- getto acquistato che non sia del produtto- re indicato (anche nel caso in cui l’oggetto venga confiscato dalla dogana). Non sono tuttavia assicurati gli acquisti eventual- mente o certamente intenzionali di con- traffazioni;
– che non vengono ripresi indietro dal vendito- re nonostante il corretto esercizio da parte dell’acquirente del diritto di reso a lui spet- tante, senza che alla persona assicurata venga rimborsato il prezzo di acquisto.
2 Quali prestazioni vengono esclusivamente erogate in caso di sinistro?
In caso di sinistro viene risarcito esclusiva- mente il danno patrimoniale fino a concorren- za degli importi indicati nella panoramica delle prestazioni assicurative.
2.1 Calcolo del danno e risarcimento
2.1.1 Il danno relativo agli oggetti assicurati viene calcolato sulla base del loro valore di risarci- mento detratto il valore residuo.
2.1.2Per la determinazione del valore di risar- cimento vengono presi in considerazione il prezzo di mercato di un oggetto dello stesso tipo e della stessa qualità al momento del pa- gamento e il prezzo pagato. Tra i due valori fa fede quello più basso.
2.1.3 Se gli oggetti danneggiati possono essere ri- parati, le spese di riparazione saranno rimbor- sate al massimo fino al valore di sostituzione.
2.1.4 In caso di oggetti che insieme formano un paio o un completo, il danno viene calcolato sulla base del valore di risarcimento dell’articolo nel suo complesso, detratto il valore residuo, a condizione che da soli gli oggetti indenni siano singolarmente inutilizzabili e non possano es- sere singolarmente completati.
2.1.5 L’assicuratore ha la scelta se effettuare il risar- cimento in natura oppure rimborsare la som- ma di denaro.
2.1.6 In caso di risarcimento di un oggetto senza de- trazione del valore residuo secondo quanto previsto al punto IV. D 2.1.1, con il risarcimento i diritti di proprietà dell’oggetto in questione, in assenza di accordi in altro senso, passano al’assicuratore.
3 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni)
Oltre alle esclusioni di cui al punto 2.3 CGA non sussiste alcuna copertura assicurativa per i sinistri, i danni e gli oggetti seguenti:
3.1 i danni dovuti a normale logorio o usura;
3.2 i danni riconducibili a difetti di fabbricazione o dei materiali, deterioramento interno o deri- vanti dalla natura dell’oggetto;
3.3 i sinistri concernenti una descrizione dello sta- to dell'oggetto acquistato discordante o che necessita di interpretazione per quanto con- cerne l’entità dell’usura e delle tracce di utiliz- zo oppure la confezione;
3.4 denaro contante, monete, medaglie, assegni, traveller’s cheque, buoni, biglietti di ingresso e tutti gli altri tipi di titoli;
3.5 derrate alimentari, animali, piante e veicoli a motore;
3.6 gioielli, orologi, metalli preziosi, pietre prezio- se e perle.
4 Liquidazione di un sinistro
4.1 Per poter usufruire delle prestazioni dell’assi- curatore, la persona assicurata è tenuta a noti- ficare il sinistro all’assicuratore entro e non ol- tre 72 ore dal verificarsi dell’evento assicurato o dal momento in cui ne è venuta a conoscen- za, facendo pervenire in seguito all’assicurato- re una denuncia di sinistro scritta e firmata contenente tutti i dati necessari.
Centrale telefonica per le chiamate:
x00 00 000 00 00
4.2 Deve essere fornita la prova che l’assicurato ha pagato almeno il 50% del bene con una car- ta di credito e/o carta di credito valida.
4.3 Fino alla liquidazione definitiva del sinistro, gli oggetti danneggiati o consegnati in modo er- rato devono essere tenuti a disposizione della società e a richiesta di quest’ultima spediti a proprie spese per una perizia.
4.4 In caso di consegna errata / consegna di og- getti danneggiati, l’acquirente è tenuto a resti- tuire la merce al venditore e a richiedere un ri- sarcimento materiale o finanziario. In caso di sinistro, una conferma scritta del commer- ciante, presso il quale è stata acquistata la merce, comprovante il rifiuto del ritorno della merce acquistata e il relativo motivo.
4.5 Su richiesta della società deve essere presen- tata denuncia al posto di polizia più vicino.
4.6 In caso di sinistro all’assicuratore devono es- sere inviati per iscritto anche i seguenti docu- menti:
– modulo per la notifica dei sinistri;
– documentazione / giustificativi / dati sull’e- vento assicurato;
– eventuale denuncia penale o attestazione della polizia in merito alla presentazione di una denuncia del sinistro;
– giustificativo di acquisto in originale dal qua- le risultino il prezzo, la data e l'ora di acquisto oppure la conferma d’ordine;
– ricevuta della transazione o estratto conto estratto conto mensile della carta;
– attestazione che l’oggetto è stato spedito (ad es. conferma di invio online, ricevuta dell’invio postale o simili);
– altre informazioni rilevanti per la definizione del sinistro.
V. Tabella sinistri
In caso di sinistro, si ricorda di ottemperare agli obblighi menzionati alla cifra 3 delle CGA (sezione III). Per poter esaminare il sinistro, l’assicuratore ha bisogno di diversi giustificativi concernenti il verificarsi del danno, il suo ammontare, ecc. Nella tabella seguente sono elencati i documenti da inoltrare all’assicurato- re per ricevere al più presto la prestazione. Naturalmente occorre inoltrare solo i giustificativi per le presta- zioni assicurate che la persona assicurata intende richiedere. In caso di dubbio, si prega di domandare all’incaricato liquidazione sinistri quali siano i giustificativi necessari.
Prestazione | Documenti necessari per ottenere la prestazione |
In generale | • numero di conto • denuncia di sinistro compilata per intero e conformemente a verità • giustificativi originali (in caso di trattamento simultaneo da parte di terzi sono sufficienti le copie), sui quali figurano il prezzo e la data di acquisto per le spese da risarcire, come pure il relativo giustificativo della carta • comprova che il pagamento del mezzo di trasporto pubblico utilizzato/del biglietto/ del contratto o della prestazione è avvenuto con la carta, se questo costituisce una premessa per la copertura assicurativa • nome del medico curante e dichiarazione di scioglimento dal segreto professionale • rapporto di polizia, in caso di intervento della polizia • relazione bancaria della persona assicurata • giustificativo che comprova in che misura terzi (ad es. compagnia aerea, altri assicuratori) si sono fatti carico dei costi • copia della fattura mensile del conto carta, compreso il corso di cambio in caso di spese in moneta estera |
Assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Assistance | • giustificativo che comprova che l’infortunio è avvenuto su un mezzo di trasporto pubblico o durante il tragitto diretto per prendere tale mezzo • giustificativo che comprova le circostanze e le conseguenze dell’infortunio (grado d’invalidità o decesso accidentale) • se sussiste il diritto a prestazioni d’invalidità, anche il giustificativo che comprova la conclusione delle cure, nella misura in cui ciò sia necessario per determinare l’invalidità • in caso di decesso, l’assicuratore deve essere autorizzato a far eseguire un’autopsia da parte di un medico incaricato dal medesimo, sempre che le circostanze lo richiedano. • giustificativo che comprova le spese di ricerca, di salvataggio, di recupero e di trasporto per il ritorno • giustificativo della polizia comprovante che il mezzo di trasporto pubblico in cui viaggiava la persona assicurata è stato sequestrato/dirottato |
Assicurazione imprevisti di viaggio Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Assistance | In generale • scontrini della carta dove figurano i costi delle merci acquistate, i pernottamenti e/o un trasporto alternativo (se pagati in contanti da minori non titolari di una carta, questa prova non è richiesta) • giustificativi originali (in caso di trattamento simultaneo da parte di terzi sono sufficienti le copie) • biglietto o altri giustificativi di viaggio (ad es. conferma della compagnia aerea) con indicazioni detta- gliate (ad es. linea aerea, numero di volo, aeroporto di partenza, destinazione, orario di partenza, orario di arrivo, aeroporto di arrivo) • informazione se il viaggio in questione era un viaggio di ritorno a casa • informazioni se il sinistro ha interessato anche compagni di viaggio (ad es. figli, coniuge, partner registrato o chi ne assume il ruolo) Annullamento del volo, rifiuto del trasporto, mancata coincidenza • conferma scritta dell’impresa di trasporto in merito all’annullamento del volo, l’overbooking o la mancata coincidenza, compresi gli orari di partenza e arrivo previsti ed effettivi • prova (ad es. conferma della compagnia aerea) che non è stato possibile offrire un trasporto alternativo entro quattro ore • conferma dell’organizzazione competente (ad es. soccorso stradale, officina, polizia) in merito ai motivi del ritardo, in caso di mancato volo/ partenza Ritardo del bagaglio • conferma scritta della compagnia aerea indicante i motivi del ritardo (Property Irregularity Report) e il momento in cui si è tornati in possesso del bagaglio |
V. Tableau des sinistres (suite)
Prestazione | Documenti necessari per ottenere la prestazione |
Assurance maladie et assistance Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Assistance | In generale • certificati medici e fatture con descrizione dettagliata del trattamento e delle spese, nome e cognome del paziente, descrizione della malattia, singole prestazioni mediche e relative date dei trattamenti • tutti i biglietti non utilizzati • originali delle fatture o copie con la conferma di un altro assicuratore in merito alle presta-zioni conces- se, se del caso con relative traduzioni – l’assicuratore non restituisce questi xxxxxxxx-xxxxxx • dalle ricette devono essere desumibili in modo chiaro il medicinale prescritto, il prezzo e la ricevuta. • in caso di cure dentarie, sui giustificativi devono essere indicati i denti curati e il tipo di tratta-mento. • giustificativo delle spese di viaggio delle persone vicine alla persona assicurata per renderle visita in ospedale |
Annullamento, interruzione del viaggio Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Assistance | • biglietti o buoni viaggio non utilizzati / fatture • nel caso di e-ticket: conferma della compagnia aerea che il volo non è stato preso e am-montare dell’eventuale rimborso spese • fattura di prenotazione e di storno dell’operatore • certificati medici • documentazione indipendente a comprova dei motivi della partenza ritardata o mancata o dell’annulla- mento o interruzione del viaggio |
Assicurazione casco totale per veicolo a noleggio (LDW) Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Assistance | • contratto di noleggio • rapporto d’incidente • copia della licenza di condurre • fattura originale delle spese di riparazione • certificati medici in caso di trasporti di ritorno del veicolo o periodo di noleggio non consuma-to |
Assicurazione bagagli Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Assistance | • comprova del danneggiamento / della distruzione / della perdita del bagaglio • elenco degli oggetti danneggiati/distrutti/persi indicando il loro prezzo originario e la data d’acquisto • in caso di reato/incendio/esplosione: conferma della polizia competente • rapporto dell’impresa di trasporto in caso di sinistro in un mezzo di trasporto • su richiesta, invio degli oggetti danneggiati o distrutti |
Assicurazione shopping Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Assistance | • comprova del danno • in caso di reato/incendio/esplosione: conferma della polizia competente • su richiesta, invio degli oggetti danneggiati o distrutti • giustificativo che comprova in che misura terzi ( ad es. altri assicuratori) si sono fatti carico dei costi |
Assicurazione restituzione di merci Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Assistance | • conferma scritta del commerciante, presso il quale è stata acquistata la merce, comprovante il rifiuto del ritorno della merce acquistata e il relativo motivo • in caso di accettazione della pretesa, su richiesta dell’assicuratore è necessario inviare per raccoman- data entro 30 giorni la merce assicurata (se necessario nell’imballaggio originale). La ricevuta della raccomandata va conservata come prova dell’invio nel caso in cui la merce non arrivi all’assicuratore. |
Estensione della garanzia Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Assistance | • Modulo per la notifica dei sinistri • Copia della ricevuta di acquisto o del certificato di garanzia (se disponibile) recante la data (decorrenza della garanzia del produttore o del rivenditore). • Giustificativo della transazione o copia del conteggio pensile. • In caso di riparazione: fattura comprensiva di nome, indirizzo, numero di telefono della dit-ta/persona che ha constatato il difetto dell’apparecchio e può eseguire la riparazione in quanto centro riparazioni certificato del rispettivo produttore. • In caso di sostituzione: copia della ricevuta di acquisto |
Assicurazione biglietti di ingresso Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Assistance | • Biglietto in originale, numero d’ordine (ord) e numero del biglietto (tix), • Giustificativo della transazione o copia del conteggio pensile. • Documenti o certificati ufficiali attestanti il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia, ecc.). • Attestazione del decesso. |
Protezione online e acquisti Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Assistance | • Modulo per la notifica dei sinistri • Documentazione / giustificativi / dati sull’evento assicurato. • Eventuale denuncia penale o attestazione della polizia in merito alla presentazione di una denuncia del sinistro. • Giustificativo di acquisto in originale dal quale risultino il prezzo, la data e l'ora di acquisto oppure la conferma d’ordine. • Ricevuta della transazione o estratto conto estratto conto mensile della carta. • Attestazione che l’oggetto è stato spedito (ad es. conferma di invio online, ricevuta dell’invio postale o simili). • Altre informazioni rilevanti per la definizione del sinistro. |
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