CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Premesse di contratto
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le vendite e all’insieme delle relazioni commerciali intrattenute tra Eusider S.p.A. CF. 09928390153-P.IVA 12125010152, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx, 00, di seguito “Venditore”, e “Acquirente”.
2. Offerte: conclusione del contratto
2.1. In presenza di offerte da parte di Xxxxxxx S.p.A., queste si intendono sempre senza impegno, salvo diversa indicazione e, comunque, subordinate alle presenti Condizioni Generali.
2.2. Qualora venga indicato un termine di validità, le offerte assumono carattere di impegno se l’accettazione da parte dell’Acquirente perviene entro il termine fissato.
3. Ordine: conclusione del contratto
3.1. L’invio di un qualsiasi ordine da parte dell’Acquirente costituisce piena ed incondizionata accettazione delle presenti Condizioni Generali.
3.2. Le presenti Condizioni Generali sono da intendersi inderogabili salvo diversa previsione scritta tra le parti; in questo caso, le medesime continueranno ad applicarsi nelle parti non espressamente derogate.
3.3. Le Condizioni Generali si presumono conosciute e accettate per mezzo della pubblicazione sul sito internet del Venditore – xxx.xxxxxxx.xxx – ovvero se comunicate per iscritto all’Acquirente e da esso non contestate o riservate entro l’invio del primo ordine.
3.4. Eventuali Condizioni Generali dell’Acquirente, ivi inclusi gli allegati e ogni documento complementare o di diversa natura che limitino o escludano diritti del Venditore, non trovano applicazione, né totale né parziale, se non sono espressamente accettate per iscritto dal Venditore.
3.5. L’inizio di esecuzione del contratto da parte del Venditore non si intende, salvo diversa ed esplicita previsione dello stesso, accettazione presunta o adesione alle condizioni di cui al punto precedente.
4. Modifiche dell’ordine e tolleranze di evasione
4.1. L’Acquirente è obbligato a informare tempestivamente, per mezzo di comunicazione scritta, il Venditore su ogni modifica che intende apportare all’ordine originariamente rivolto.
4.2. Il Venditore si riserva il diritto di non accettare le modifiche apportate di cui al paragrafo precedente.
5. Esecuzione dell’ordine
5.1. Il peso totale di ogni carico è il solo riconosciuto ed è quello certificato dal Venditore con i propri mezzi.
5.2. La differenza di pesatura non dà diritto a reclami di ammanco se è contenuta nel limite del 3 (tre) per mille, in più o in meno del carico totale.
5.3. Le operazioni di verifica devono essere effettuate su pese pubbliche o equivalenti e le spese sono da ritenere a completo carico dell’Acquirente.
5.4. I termini di consegna dei prodotti, in qualsiasi modo siano indicati nella proposta d’ordine accettata, hanno natura meramente indicativa, salvo che la loro essenzialità non sia espressamente convenuta per iscritto, con idonea formula. Anche nel caso in cui i termini di consegna siano stati pattuiti come essenziali, il Venditore ha diritto di posticipare le scadenze in tutti i casi in cui l’adempimento non risulterà possibile per cause indipendenti dalla volontà del medesimo, incluse la causa di forza maggiore ed il caso fortuito, quali, a titolo meramente esemplificativo, scioperi, serrate, disordini di carattere nazionale o internazionale, impossibilità o difficoltà di approvvigionamento o di provvedere alle consegne. Appena a conoscenza del problema il Venditore provvederà ad avvisare tempestivamente il cliente per iscritto.
5.5. Quanto espresso nel paragrafo precedente si estende anche alla forza maggiore sopravvenuta, ove il Venditore si riserva la facoltà di prorogare o posticipare il termine di consegna fino al momento della cessazione dell’evento impediente, escludendo ogni diritto dell’Acquirente di annullare l’ordine, risolvere il contratto o chiedere il risarcimento del danno.
5.6. Qualora il ritardo nella consegna sia imputabile esclusivamente al Venditore ed ecceda il termine di tolleranza, l’Acquirente può richiedere il risarcimento del danno effettivo e dimostrato a livello documentale entro il limite massimo del 5% del prezzo dei beni oggetto del ritardo.
6. Esecuzione dell’ordine: minimi garantiti
6.1 Se l’ordine prevede l’acquisto di un quantitativo minimo garantito concordato tra le parti, l’Acquirente si impegna a soddisfarlo nella sua totalità, preso atto che tale pattuizione incide sull’organizzazione e attività gestionale del Venditore.
6.2 Nell’ipotesi di cui al paragrafo precedente, se, al termine di ciascun periodo di riferimento, il quantitativo di prodotti effettivamente acquistati dall’Acquirente risulta inferiore al minimo garantito, il Venditore ha diritto, comunque, a ottenere il pagamento del prezzo anche del residuo.
7. Modalità di trasporto
7.1. Il Venditore è libero di determinare le modalità di trasporto e di scegliere gli spedizionieri e dei vettori.
7.2. Ogni diversa determinazione accordata tra le parti, in deroga al precedente paragrafo, esonera il Venditore da ogni responsabilità.
7.3. Le merci sono fornite secondo i termini di resa riportati nella Conferma d’Ordine. I termini di resa come qualunque altra indicazione al riguardo sono disciplinati dagli INCOTERMS ICC 2010
8. Condizioni di pagamento
8.1. Le condizioni e modalità di pagamento sono determinate dagli accordi commerciali tra le Parti e riportati nella Conferma d’Ordine.
8.2. Il trasferimento della proprietà dei beni e della fornitura oggetto dell’ordine evaso si perfeziona esclusivamente in seguito al pagamento integrale da parte dell’Acquirente, aumentato eventualmente degli interessi legali e moratori in caso di inosservanza della scadenza di pagamento concordata.
8.3. La previsione del precedente paragrafo si applica anche in caso di vendita a esecuzione ripartita o periodica.
8.4. In ogni caso, salvo diverso accordo tra le parti, il passaggio del rischio a carico dell’Acquirente avviene immediatamente nel momento in cui i beni sono stati consegnati, ivi compreso il rischio di perimento per causa non imputabile al Venditore al momento della consegna stessa.
9. Garanzie di pagamento
9.1. Il Venditore, a sua insindacabile scelta, ha il diritto di rifiutare l’ordine se il pagamento non viene preventivamente garantito da idonea garanzia, di natura e tipologia individuata dal Venditore stesso, anche bancaria o assicurativa, personale o reale.
9.2. Se il Venditore ha già provveduto a parziale esecuzione dell’ordine, qualora l’Acquirente non conceda la garanzia secondo i termini e le forme di cui al punto 8.1, il Venditore medesimo ha diritto di sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni, senza che l’Acquirente abbia nulla a pretendere.
9.3. Il Venditore ha, in ogni caso, diritto di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni patiti se il ritardo supera i 20 (venti) giorni dal termine previsto per il rilascio della garanzia.
10. Ritardi di pagamento
10.1. In caso di pagamento effettuato oltre la data di scadenza indicata in fattura, il Venditore ha diritto a percepire gli interessi moratori al tasso preveduto dalla Direttiva 2000/35/CE e degli interessi legali fino alla data di effettivo pagamento.
10.2. Il percepimento degli interessi di cui al precedente paragrafo non esclude il diritto del Venditore al risarcimento del danno.
10.3. Qualora venga specificamente pattuita una clausola penale, questa si intende sempre senza alcun pregiudizio al diritto al risarcimento del danno ulteriore.
10.4. Il ritardato o il mancato pagamento legittima il Venditore a sospendere l’esecuzione degli ordini in corso e a rifiutare nuovi ordini fino alla totale corresponsione del debito scaduto.
10.5. Il ritardo di pagamento superiore ai 20 (venti) giorni conferisce il diritto al Venditore di risolvere il contratto con l’Acquirente, previo invio di comunicazione scritta, e di richiedere, anche cumulativamente, il pagamento dell’intero debito scaduto e a scadere.
10.6. La prosecuzione dei rapporti commerciali può essere subordinata, per insindacabile scelta del Venditore, al pagamento anticipato o al rilascio di una garanzia nella forma indicata dal Venditore.
11. Contestazioni
11.1. Le contestazioni attinenti la qualità, la conformità o i vizi possono essere indirizzate al Venditore solamente entro e non oltre i termini di legge, specificando le ragioni delle contestazioni e potendo chiedere la riparazione o la fornitura di altri beni a titolo di sostituzione.
11.2. Il Venditore si riserva il diritto e la facoltà, a propria insindacabile discrezione, di visionare e di procedere a verifica dei beni oggetto di contestazione. Qualora dall’esito dei controlli, il Venditore non riscontri i vizi comunicati dall’Acquirente, le parti si impegnano ad addivenire a una soluzione amichevole della contestazione entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione delle conclusioni del Venditore.
11.3. Le Parti si riservano la facoltà di nominare, congiuntamente o disgiuntamente, un esperto perito indipendente se l’accordo non è raggiunto entro il termine previsto al 11.2. In caso di disaccordo sull’individuazione del perito, il medesimo è nominato a cura della Camera Arbitrale di Milano, su istanza della parte più diligente. Il professionista così nominato dovrà decidere la vertenza entro 20 giorni dalla ricezione dei tutta la documentazione necessaria. Le spese sono ripartite secondo soccombenza. La decisione è vincolante per le parti.
11.4. Il Venditore risponde della materia prima fornita solo allo stato di fornitura e presso i magazzini di consegna. Non si accettano reclami su prodotti trasformati e/o lavorati a seguito di accettazione e riconoscimento di conformità da parte dell’Acquirente.
12. Responsabilità del Venditore
12.1. In caso di pretese o di contestazioni sorte tra le parti, all’Acquirente non è consentito di effettuare compensazioni sui pagamenti spettanti al Venditore, salvo autorizzazione scritta del Venditore e limitatamente all’importo da quest’ultimo approvato.
12.2. Nei casi espressi nel punto precedente, all’Acquirente non è altresì consentito sospendere, ritardare ovvero posticipare l’obbligo
di pagare alle date previste le somme dovute, né gli altri obblighi assunti contrattualmente, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
12.3. Se l’Acquirente ha patito un danno al cui risarcimento è tenuto il Venditore, tale danno non può superare il valore dei beni forniti oggetto di contestazione e, in ogni caso, quanto ragionevolmente prevedibile dal Venditore al momento della fornitura.
13. Recesso
13.1. È riconosciuto al Venditore il diritto di recesso dal rapporto contrattuale o dagli ordini conclusi secondo le presenti Condizioni Generali di vendita per insolvenza, dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale, liquidazione volontaria o giudiziale, incorporazione, cessione, trasferimento parziale o totale dell’Acquirente a una società non gradita al Venditore o concorrente ad esso.
13.2. Il recesso previsto dal paragrafo precedente è consentito in ogni momento e mediante comunicazione scritta senza dovere alcun preavviso.
13.3. Il Venditore potrà, altresì, recedere dal rapporto per qualsiasi motivo mediante comunicazione scritta, con un preavviso di 20 (venti) giorni.
13.4. Nei casi di cui ai punti precedenti, il Venditore non sarà tenuto a corrispondere alcun risarcimento, indennizzo, penale o importo di altra natura all’Acquirente, ma unicamente a concludere l’esecuzione degli ordini in essere.
13.5. L’ Acquirente non può recedere o annullare alcuna consegna a contratto, senza il consenso del Venditore.
14. Risoluzione del contratto
14.1. Il Venditore ha diritto alla risoluzione del rapporto contrattuale, oltre che dal singolo ordine, in caso di ritardi di pagamento superiori ai 10 (dieci) giorni dall’invio di formale diffida ad adempiere da parte del Venditore, di rifiuto di presa in consegna dei prodotti forniti o di mancato rilascio delle garanzie richieste.
14.2. La risoluzione del contratto consente al Venditore di richiedere il pagamento immediato di tutti gli importi dovuti dall’Acquirente, il rimborso di tutte le spese sostenute e il risarcimento dei danni patiti.
15. Legge applicabile
15.1. Gli ordini, le offerte e, comunque, i rapporti commerciali regolati dalle presenti Condizioni Generali di vendita sono regolati dalla legge italiana.
16. Foro competente
16.1. Sulle controversie relative all’applicabilità, interpretazione o, in ogni caso, collegate alle presenti Condizioni Generali e ai rapporti commerciali da esse disciplinati, nessuna esclusa, è competente in via esclusiva il Foro di Milano per quanto riguarda le azioni promosse dall’Acquirente.
16.2. Il Venditore ha facoltà di agire nei confronti dell’Acquirente, a sua insindacabile scelta, oltre che nel Foro di Milano, anche in uno qualsiasi dei Fori previsti dalla legge, nonché nel Foro di Lecco.