FASCICOLO INFORMATIVO
FASCICOLO INFORMATIVO
Polizza Collettiva di Assicurazione Danni N°10025244
Creditor Protection Finanziamenti Imprese IPO UniCredit
ad adesione facoltativa
Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti:
1) Nota Informativa;
2) Glossario;
3) Condizioni di Assicurazione;
4) Modulo di Adesione;
deve essere consegnato all’Impresa prima dell’adesione alla Polizza Collettiva.
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Edizione: 05/03/2018 – Ultimo aggiornamento: 05/03/2018
CPI Imprese IPO - CRA – Fascicolo Informativo – Copertina Ed. 03/2018 Mod. BU1616/03 Pag. 1 di 1
NOTA INFORMATIVA
Polizza Collettiva di Assicurazione Danni n°10025244
Creditor Protection Finanziamenti Imprese IPO UniCredit ad adesione facoltativa
Data ultimo aggiornamento 05/03/2018
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS). L’Impresa deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dell’adesione alla Polizza Collettiva.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni Generali
2. Informazioni sulla situazione patrimo- niale dell’Impresa di Assicurazione
Impresa di Assicurazione: CreditRaS Assicurazioni S.p.A., società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018, soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.
Sede legale: Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Recapito telefonico: 000.00.00.00
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica: xxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx Indirizzo Mail PEC : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx
Impresa di Assicurazione autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 19 Marzo 1990 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n°76 del 31/03/1990 ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione n°1.00088
Le informazioni patrimoniali sull’Impresa sono reperibili all’interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria disponibile sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
B. INFORMAZIONI SULLA POLIZZA COLLETTIVA
L’Assicurazione ha una durata pari a quella del Finanziamento. Non è previsto il tacito rinnovo.
Per maggior dettaglio si rinvia all’art.6 – “Durata dell’Assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicura- tive offerte – Limita- zioni ed esclusioni
Coperture assicurative offerte
L’Assicurazione copre i rischi di Invalidità Permanente Totale derivante da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60%; Inabilità Tempo- ranea Totale derivante da Infortunio o Malattia. Per maggior dettaglio si rinvia agli artt.17, 26 – “Oggetto dell’Assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.
Limitazioni ed esclusioni
AVVERTENZA Sono previste limitazioni ed esclusioni dell’Assicurazione, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia agli artt.4 – “Persone non assicurabili”; 17, 26 – “Oggetto dell’Assicurazione”; 18, 27 – “Periodo di Carenza”; 19, 28 – “Esclusioni”; 20 – “Somma assicurata per singolo Assicurato – Limiti di assicurabilità”; 23 – “Precedenti Indennizzi”; 31 – “Denunce successive”; 32 – “Periodo di Franchigia”; 34 – “Limiti di Indennizzo”; delle Condizioni di Assicura- zione.
AVVERTENZA Sono previsti periodi di franchigia. Per maggior dettaglio si rinvia all’art.32 – “Periodo di Franchigia” delle Condizioni di Assicura- zione.
AVVERTENZA Sono previsti limiti di Indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia agli artt.20 – “Somma assicurata per singolo Assicurato – Limiti di assicurabilità”; 34 – “Limiti di Indennizzo”; delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio
− Sinistro di Inabilità Temporanea Totale
− Importo della rata mensile del Finanziamento € 6.000,00
− Percentuale quota di copertura assicurativa 100%
− Importo dell’Indennizzo liquidabile per ciascun periodo di 30 (trenta) giorni di durata di Inabilità Temporanea Totale € 2.000,00
AVVERTENZA È previsto un limite massimo di età per poter aderire alla Polizza Collettiva. Per maggior dettaglio si rinvia all’art.4 – “Persone non assicurabili” delle Condizioni di Assicurazione.
4. Periodi di Carenza contrattuali
AVVERTENZA: Per ciascuna delle garanzie è previsto un Periodo di Carenza durante il quale la garanzia non è operante. Per maggior dettaglio si rinvia agli artt.18, 27 – “Periodo di Carenza” delle Condizioni di Assicurazione.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostan- ze del rischio
AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazioneai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
6. Premi Il Premio è indipendente dalla professione dell’Assicurato ed è determinato in base alla durata del Finanziamento ed all’ammontare dello stesso.
Si rinvia per la disciplina specifica all’art.8 – “Determinazione del Premio” delle Condizioni di Assicurazione.
Il Premio deve essere corrisposto anticipatamente in un’unica soluzione per tutta la durata dell’Assicurazione.
Il Premio è corrisposto dall’Impresa all’Impresa di Assicurazione in forma unica ed anticipata per il tramite del Contraente. Il pagamento da parte dell’Impresa al Contraente avviene mediante addebito sul proprio conto corrente intrattenuto presso il Contraente medesimo.
Composizione del premio imponibile (al netto delle imposte di legge)
− Premio puro – 50,00%
− costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – 50,00%, di cui
− importo percepito dall’Intermediario – 40,00% Esempio
− Premio unico anticipato finito - € 1.025,00
− Premio unico anticipato imponibile - € 1.000,00 (al netto dell’imposta 2,50%)
− Premio puro – € 500,00
− costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – € 500,00, di cui
− importo percepito dall’Intermediario – € 400,00
AVVERTENZA Nel caso di estinzione anticipata del Finanziamento rispetto la Data di scadenza, oppure di accollo del Finanziamento, oppure di trasferimento del Finanziamento ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest’ultimo, oppure di recesso da parte dell’Impresa, l’Assicurazione cesserà a decorrere dalla data di estinzione, di accollo o di surroga o in caso di recesso, in considerazione della durata poliennale dell’Assicurazione, dalla data di scadenza di ogni singola annualità. L ’Impresa avrà diritto ad ottenere dall’Impresa di Assicura- zione il rimborso della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto. L’Impresa potrà, in alternativa alla cessazione dell’Assicurazione, richiedere espressamente all’Impresa di Assicurazione di mantenere inalterata ed operativa l’Assicurazione medesima fino alla data di scadenza originaria del Finanziamento. Si rinvia per la disciplina specifica all’art.9 – “Estinzione anticipata, accollo, surroga del Finanziamento – Recesso dell’Impresa – Estinzione anticipata parziale” delle Condizioni di Assicurazione.
L’Impresa di Assicurazione provvederà al rimborso del Premio all’Impresa per il tramite del Contraente che, nel solo caso di recesso e qualora il Premio sia stato finanziato, utilizzerà l’importo rimborsato per ridurre in pari misura il debito dell’Impresa medesima in relazione al Finanzia- mento.
Il calcolo dell’importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
dove:
R importo da rimborsare
R =Ppu×
(N −K) ×(N −K +1) N×(N+1)
+H×
(N−K) N
P Premio unico anticipato finito, inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%) Ppu Premio unico anticipato puro = P / 1,025 – H
H costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi
K durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per difetto)
ESEMPIO
Importo richiesto del Finanziamento pari ad € 100.000; durata del Finanziamento 120 mesi
In caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento trascorsi i primi 80 mesi di durata dell’Assicurazione, il conteggio di rimborso viene calcolato con i seguenti parametri:
P = € 840,00 Ppu = € 409,76 H = € 409,76
N = 120
K = 80
R = € 182,87
Nel caso di estinzione anticipata parziale del Finanziamento, l’Assicurazione rimane operativa fino alla scadenza originaria del Finanziamento per il Capitale Residuo e rata mensile, così come ricalcolati a seguito della suddetta estinzione anticipata parziale. L’Assicurato avrà diritto ad ottenere dall’Impresa il rimborso della quota parte di premio imponibile pagato e non goduto per il tramite del Contraente. In alternativa, l’Assicurato potrà richiedere espressamente all’Impresa, di mantenere inalterata ed operativa l’Assicurazione medesima fino alla data di scadenza originaria del Finanziamento, come se l’estinzione anticipata parziale non fosse mai avvenuta. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto all’Impresa tramite il Contraente contestualmente all’operazione di estinzione anticipata parziale del Finanziamento.
Il calcolo dell’importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
⎛ (N −K) ×(N −K +1)
(N − K) ⎞
Cap_est
R =⎜Ppu ×
⎝
dove:
N ×(N +1)
+H× ⎟ ×
N ⎠ CR
R =importo da rimborsare
Ppu= Premio unico anticipato puro
H= costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N= Durata del Finanziamento espressa in mesi interi
K= durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per eccesso) CR= Capitale Residuo prima dell’estinzione anticipata parziale
Cap_est = importo dell’estinzione anticipata parziale versato dal cliente
In caso di ulteriori e successive estinzioni anticipate parziali del Finanziamento, per ciascuna successiva estinzione anticipata parziale, verrà utilizzato il valore del premio imponibile opportunamente ricalcolato, in base alle risultanze delle precedenti operazioni di estinzione anticipata parziale.
7. Diritto di Recesso AVVERTENZA L’Impresa può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa. L’Impresa di Assicurazione provvede al rimborso del Premio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Impresa. Si rinvia all’art.9 – “Estinzione anticipata, accollo, surroga del Finanziamento – Recesso dell’Impresa - Estinzione anticipata parziale” delle Condi- zioni di Assicurazione. Non è previsto il diritto di recesso da parte dell’Impresa di Assicurazione.
Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell’Assicurazione, alla sola Impresa è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall’Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Finanziamento, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevu- ta di ritorno. Il Contraente provvederà a darne comunicazione all’Impresa di Assicurazione. In tale caso, l’Impresa avrà diritto ad ottenere dall’Impresa di Assicurazione il rimborso della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.
Si rinvia all’art.7 – “Diritto di recesso dell’Impresa” delle Condizioni di Assicurazione.
Il calcolo dell’importo da rimborsare è effettuato utilizzando la seguente formula:
(N −K) ×(N −K +1)
(N−K)
dove:
R importo da rimborsare
R =Ppu×
N×(N+1)
+H×
N
P Premio unico anticipato finito, inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%) Ppu Premio unico anticipato puro = P / 1,025 – H
H costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi
K durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per eccesso)
L’Impresa di Assicurazione provvederà al rimborso dell’intero Premio all’Impresa per il tramite del Contraente. Nel caso in cui il Premio sia stato finanziato, il Contraente utilizzerà l’importo rimborsato per ridurre in pari misura il debito dell’Impresa in rela- zione al Finanziamento.
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dalla Polizza Collettiva
Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione.
9. Legge applicabile alla Polizza Collettiva
La legislazione applicabile alla Polizza Collettiva è quella italiana.
10. Regime Fiscale Il Premio è soggetto all’aliquota di imposta del 2,50%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri – Liquida- zione dell’indennizzo
AVVERTENZA Per momento di insorgenza del Sinistro si intende: Infortuni: il momento dell’accadimento dell’Infortunio; Malattia: il momento in cui la Malattia insorge o viene diagnosticata.
AVVERTENZA Nella Polizza Collettiva sono previste modalità e termini per la denuncia dei sinistri e procedure per la valutazione del danno. Per maggior dettaglio si rinvia agli artt.11 – “Procedura per la valutazione del danno”; 12 – “Pagamento dell’Indennizzo”; 25, 30– “Obblighi in caso di Sinistro”; delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA La percentuale di Invalidità Permanente da Malattia viene accertata in un periodo compreso fra sei e diciotto mesi dalla data di accadimento della Malattia stessa. Per maggior dettaglio si rinvia all’art.22 – “Invalidità Permanente Totale derivante da Malattia di grado pari o superiore al 60%” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli artt.25, 30 – “Obblighi in caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
12. Reclami Eventuali reclami riguardanti il contratto o il servizio assicurativo, possono essere presentati per iscritto alla Società mediante:
• posta cartacea indirizzata a: CreditRas Assicurazioni S.p.A. – Servizio Clienti – Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
• e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• fax: 00 00000000
La Società fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termini massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante.
Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello della Compagnia in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dalla Compagnia e dall’intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o qualora l’esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopracitato, il reclamante potrà rivolgersi a:
IVASS
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
Fax: 06.42.133.206
xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Società. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER IL CONSUMATORE – Come presentare un reclamo”, nonché sul sito della Società (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:
− nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
− individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
− breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
− copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
− ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie, quali:
• mediazione (L. 9/8/2013, n.98 e successive eventuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Me- diazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
• negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162 e successive eventuali modifiche): può essere avviata tramite richiesta del proprio av- vocato alla Società.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET
13. Arbitrato AVVERTENZA In caso di sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclu- de la possibilità di adire comunque all’Autorità Giudiziaria. Il Luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto Universitario di Medi- cina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.
14. Conflitto d’interesse
15. Informativa in corso di contratto di Assicurazione
CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A. è una compagnia facente parte del gruppo assicurativo ALLIANZ S.p.A., il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da ALLIANZ S.p.A. ed UniCredit S.p.A.
CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.
Gli aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative apportati al presente Fascicolo Informativo successivamente alla data di adesione alla polizza, saranno consultabili sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Inoltre, nel sito internet di CreditRas Assicurazioni S.p.A. è attiva all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx un’apposita Area Riservata a disposi- zione di ciascun titolare di posizione assicurativa. Per accedere è sufficiente selezionare l’apposito link presente nella home page del sito inter- net della Società e, dopo una semplice registrazione, l’ Impresa potrà ricevere al proprio indirizzo di posta elettronica, le credenziali identificative rilasciate per l’accesso.
Tramite l'Area Riservata l’Impresa potrà consultare le proprie coperture attive, la relativa documentazione contrattuale e tenere costantemente sotto controllo lo stato dei pagamenti dei premi.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa
GLOSSARIO
Polizza Collettiva di Assicurazione Danni n°10025244 Creditor Protection Finanziamenti Imprese IPO UniCredit ad adesione facoltativa
Data ultimo aggiornamento 05/03/2018
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:
Apertura di credito
il contratto stipulato tra il Contraente e l’Impresa, garantito da ipoteca su immobili, avente per oggetto la messa a disposizione dell’Impresa, da parte del Contraente, di una somma predeterminata utilizzabile in una o più volte nei limiti disponibili; l’Impresa potrà, con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità del credito. La somma finanziata dovrà essere restituita dall’Impresa al Contraen- te secondo un piano di rientro predeterminato;
Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè la persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importan- za per l’Impresa, designata dall’Impresa stessa sul Modulo di Adesione;
Assicurazione
il contratto di assicurazione;
Capitale Residuo
il debito residuo in linea capitale a carico dell’Impresa relativamente al Finanziamento, così come rilevabile dal piano di ammortamen- to finanziario originario del Mutuo, o dal piano di rientro dell’Apertura di Credito, al netto di eventuali rate insolute;
Contraente
il soggetto che stipula l'Assicurazione con CreditRas Assicurazioni per conto degli Assicurati e cioè UniCredit S.p.A.;
Data di scadenza del Finanziamento
la data di scadenza dell’ultima rata del Finanziamento, così come prevista dal piano di ammortamento o di rientro originario; tale data rimane inalterata anche nel caso di successive modifiche del piano di ammortamento o di rientro originario;
Durata del Finanziamento
la durata, espressa in mesi interi (approssimando all’intero superiore), del periodo di tempo intercorrente tra la data di stipula e la Data di scadenza del Mutuo, o dell’Apertura di credito, compreso eventuale periodo di preammortamento;
Finanziamento
Il Mutuo o l’Apertura di Credito;
Importo Erogato del Finanziamento
l’importo erogato del Mutuo, o concesso dall’Apertura di credito, dal Contraente all’Impresa; può differire dall’Importo Richiesto nel caso in cui venga finanziato anche il Premio della presente Polizza Collettiva e/o di altre coperture connesse al Mutuo o dall’Apertura di credito;
Importo Richiesto del Finanziamento
l’importo del Finanziamento richiesto dall’Impresa al Contraente;
Impresa
la società cliente del Contraente, che ha stipulato un Finanziamento con il Contraente medesimo, che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva;
Impresa di Assicurazione
CreditRas Assicurazioni S.p.A. (per brevità “CreditRas Assicurazioni”);
Inabilità Temporanea Totale
la perdita temporanea ed in misura totale della capacità dell’Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia;
Indennizzo
la somma dovuta da CreditRas Assicurazioni in caso di Sinistro;
Infortunio
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili;
Intermediario
UniCredit S.p.A., Contraente della Polizza Collettiva;
Invalidità Permanente
la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla Normale Attività Lavorativa svolta dall’Assicurato;
Invalidità Permanente Totale
l'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%;
Malattia
l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio;
Modulo di Adesione
il documento sottoscritto dall’Impresa e dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione;
Modulo di Sostituzione Assicurato
il documento sottoscritto dall’Impresa, dall'Assicurato uscente e dal nuovo Assicurato mediante il quale l’Impresa indica il nuovo Assi- curato in sostituzione dell'Assicurato uscente;
Mutuo
il contratto stipulato tra il Contraente e l’Impresa avente per oggetto la concessione all’Impresa, da parte del Contraente, di un finan- ziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale su immobili;
Normale Attività Lavorativa
l'attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall'Assicurato immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell’Assicurato;
Periodo di Carenza
il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante;
Periodo di Franchigia
il periodo di tempo per il quale deve protrarsi un Sinistro di Inabilità Temporanea Totale, indennizzabile a termini della Polizza Colletti- va, affinché l’Assicurato abbia diritto al primo Indennizzo;
Polizza Collettiva
il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati;
Premio
la somma dovuta dall’Impresa a CreditRas Assicurazioni in relazione all’Assicurazione;
Questionario Medico
il modulo contenente domande sullo stato di salute dell’Assicurando atto alla valutazione di assumibilità del rischio;
Rapporto Visita Medica
il modulo che deve essere compilato dall’Assicurando e da un medico iscritto all’albo dei medici in Italia con domande sullo stato di salute dell’Assicurando atto alla valutazione di assumibilità del rischio;
Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione Danni n°10025244 Creditor Protection Finanziamenti Imprese IPO UniCredit ad adesione facoltativa
Data ultimo aggiornamento 05/03/2018
Art.1 – Sezioni di Polizza
La presente Polizza Collettiva prevede le seguenti sezioni:
I Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60%;
II Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia
Per ciascuna sezione l’oggetto dell’Assicurazione è disciplinato dall’apposito articolo riportato all’interno della sezione medesima. La disciplina di cui ai seguenti articoli dal 2 al 16, risulta applicabile indifferentemente a tutte le sezioni sopra indicate.
Art.2 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva e operatività della Polizza Collettiva
L’adesione alla polizza collettiva avviene, da parte dell’Impresa e dell’Assicurato stesso, di un Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l’Impresa e per il Contraente/CreditRas Assicurazioni).
2.1 Formalità di ammissione alla Polizza Collettiva
Valutata preventivamente l’adeguatezza della Polizza Collettiva proposta rispetto alle esigenze dell’Assicurando, l’accesso alla copertu- ra assicurativa è subordinata alla compilazione di moduli (Questionario Medico o Rapporto di Visita Medica) atti a valutare dello stato di salute dell’Assicurando.
Avvertenza: Nel caso in cui sussistano in capo all’Assicurando più adesioni alla presente Polizza Collettiva o ad altre Polizze Collettive dello stesso tipo stipulate fra il Contraente e Impresa di Assicurazione, l’Importo Richiesto del Finanziamento da considerare ai fini dell’applicazione delle regole definite nella tabella che segue sarà pari alla somma di tutti i singoli importi richiesti relativi all’Assicurando stesso.
Importo Richiesto del Finanziamento | Età alla stipula da 18 a 65 anni compiuti | Età alla stipula da 66 a 70 anni NON compiuti |
Fino a € 300.000,00 | A Questionario Medico | B Rapporto di Visita Medica |
Oltre € 300.000, 00 Fino a € 520.000,00 | B Rapporto di Visita Medica | B Rapporto di Visita Medica |
Le informazioni inerenti lo stato di salute fornite all’Impresa di Assicurazione dall’Assicurando devono corrispondere a verità ed esat- tezza, in caso contrario valgono le disposizioni previste dall’art. 13 “Dichiarazioni inesatte od omissioni”.
Le spese relative alla redazione del Rapporto di Visita Medica, agli esami obbligatori ad esso collegati ed agli eventuali accertamenti medici richiesti successivamente alla presentazione del Rapporto di Visita Medica sono a totale carico dell'Impresa aderente alla Poliz- za Collettiva.
2.2 Valutazione dello stato di salute.
La valutazione dello stato di salute ai fini dell’assumibilità del rischio avviene secondo le seguenti modalità:
A. Questionario Medico
Compilazione e sottoscrizione del Questionario Medico la cui valutazione da parte dell’Impresa di Assicurazione abbia fornito esito positivo.
Una copia del Questionario Medico dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente all’Impresa di Assicurazione qualora ne faccia richiesta.
B. Rapporto di Visita Medica
Il Rapporto di Visita Medica debitamente compilato con gli esami obbligatori allegati, e l’eventuale documentazione integrativa, devo- no essere trasmessi all’Impresa di Assicurazione dal Contraente tramite mail all’indirizzo di posta elettronica Ban- xxxx.Xxxxx.Xxx.Xxx.Xxxx@xxxxxxx.xx oppure al numero di Fax dedicato 00 00000000.
L’impresa di Assicurazione ricevuta tutta la documentazione di cui sopra, provvederà alla valutazione del rischio e comunicherà al Contraente per iscritto l'accettazione o il rifiuto di concedere la copertura assicurativa.
2.3 Adesione alla Polizza Collettiva
Esaurite le formalità di valutazione dell’adeguatezza del prodotto e dell’assumibilità del rischio a seguito della valutazione dello stato di salute, l’Assicurando per aderire alla Polizza Collettiva deve compilare e sottoscrivere in ogni sua parte il Modulo di Adesione alla Poliz- za Collettiva (vedi copia allegata),redatto in duplice copia (rispettivamente per l’Impresa e per il Contraente/CreditRas Assicurazioni). La sottoscrizione del Modulo di Adesione comporta l’obbligo da parte dell’Impresa della contemporanea adesione anche alla collegata Polizza Collettiva Vita n°3470, stipulata dal Contraente con CreditRas Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia morte.
Ogni Modulo di Adesione dovrà risultare debitamente sottoscritto in ogni sua parte (ove previsto) e dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
a) numero di domanda del Finanziamento;
b) dati societari dell’Impresa;
c) dati anagrafici dell’Assicurato;
d) Durata del Finanziamento;
e) Importo Richiesto del Finanziamento;
f) percentuale quota di copertura assicurativa;
g) Premio unico anticipato;
h) costi complessivi (spese di acquisizione e gestione);
i) importo percepito dall’Intermediario.
Con riguardo alla percentuale di quota assicurativa vale quanto segue:
a) Assicurazione Intera – la Prestazione Assicurata iniziale è pari ad una percentuale di copertura assicurativa del 100%;
b) Assicurazione Parziale – nel solo caso in cui l’Importo Richiesto del Finanziamento sia maggiore di € 300.000,00, in alternativa alla modalità di cui al punto precedente, la Prestazione Assicurata iniziale può essere pari a una percentuale di copertura assicu- rativa, a scelta dell’Impresa aderente, compresa tra 50% e 100%.
2.4 Operatività della Polizza Collettiva.
La Polizza Collettiva è da ritenersi operante esclusivamente nel caso in cui la stipula del Finanziamento avvenga entro 180 (centottan- ta) giorni) dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Qualora tra la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e la data di stipula del Finanziamento si verifichino variazioni inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, l’Assicurato stesso deve darne immediata comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite del Contraente al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione alla Polizza Collettiva. In caso contrario valgono le disposi- zioni dell’art. 13 “Dichiarazioni inesatte od omissioni”.
Se alla scadenza del termine di 180 (centottanta) giorni il contratto di mutuo non è stato ancora stipulato, l’adesione alla Polizza Col- lettiva è da ritenersi nulla.
L’Assicurato, qualora intendesse aderire nuovamente alla Polizza Collettiva, dovrà pertanto ripetere la procedura di cui al presente articolo 2 “Procedura di adesione alla Polizza Collettiva e operatività della Polizza Collettiva”.
Art.3 – Documentazione da consegnare all’Impresa al momento dell’adesione alla Polizza Collettiva All’Impresa dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
a) Modulo di Adesione comprensivo dell’Informativa Privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
b) Fascicolo Informativo;
Una copia del Modulo di Adesione e dell’Informativa privacy dovranno rimanere in possesso del Contraente che si impegna a conse- gnarle tempestivamente all’Impresa di Assicurazione qualora ne faccia richiesta.
Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulla e quindi inoperante l’Assicurazione.
Art.4 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili con la presente Polizza Collettiva le persone che:
a) alla data di stipula del Finanziamento siano di età inferiore a diciotto anni o maggiore di settanta anni compiuti;
b) alla Data di scadenza del Finanziamento risultino di età maggiore di settantacinque anni compiuti;
c) abbiano stipulato un Finanziamento erogato dal Contraente di Durata superiore a duecentoquaranta mesi;
d) non siano residenti in Italia:
e) la cui valutazione del Questionario Medico o Rapporto di Visita Medica da parte dell’Impresa di Assicurazione, abbia avuto esito negativo.
Art.5 - Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione
Il Premio è corrisposto dall’Impresa all’Impresa di Assicurazione in forma unica ed anticipata per il tramite del Contraente. Il pagamen- to da parte dell’Impresa al Contraente avviene mediante addebito sul proprio conto corrente intrattenuto presso il Contraente mede- simo.
Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Finanziamento a condizione che:
a) l’Impresa e l’Assicurato abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione;
b) l’Assicurato abbia compilato e sottoscritto il Questionario Medico e questo sia stato valutato positivamente ed accettato preventi- vamente dall’Impresa di Assicurazione; ovvero
c) si sia sottoposto a visita medica il cui Rapporto Visita Medica sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente
dall’Impresa di Assicurazione; e sia stato pagato il relativo Premio.
Art.6 - Durata dell’Assicurazione
Per ciascun Assicurato l’Assicurazione terminerà alla Data di scadenza del Finanziamento sottoscritto dall’Impresa.
Fatto salvo quanto disciplinato dagli artt.7 – “Diritto di recesso dell’Impresa ” e 9 – “Estinzione anticipata, accollo, surroga del Finan- ziamento – Recesso dell’Impresa - Estinzione anticipata parziale”, l’Assicurazione rimarrà operativa fino alla sua scadenza originaria anche in caso di risoluzione della Polizza Collettiva.
L’Assicurazione cesserà comunque, anche prima della Data di scadenza del Finanziamento e senza alcun rimborso di Premio, in caso di liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% oppure in caso di decesso dell’Assicurato.
Art.7 – Diritto di recesso dell’Impresa
L’Impresa può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa.
Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Finanziamento, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Impresa di Assicurazione provvederà al rimborso dell’intero Premio all’Impresa per il tramite del Contraente. Nel caso in cui il Premio sia stato finanziato, il Contraente utilizzerà l’importo rimborsato per ridurre in pari misura il debito dell’Impresa in relazione al Finan- ziamento.
Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell’Assicurazione, alla sola Impresa è riconosciuta la facoltà di recedere anticipata- mente dall’Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Finanziamento, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Contraente provvederà a darne comunicazione all’Impresa di Assicurazione. L’Impresa di Assicurazione provvederà, per il tramite del Contraente, al rimborso all’Impresa della quota parte di Premio imponibile corrispon- dente al periodo di garanzia non goduto, secondo quanto disposto dal successivo art.9 - Estinzione anticipata, surroga del Finanzia- mento – Recesso dell’Impresa - Estinzione anticipata parziale. Resta inteso che, anche in caso di esercizio del diritto di recesso annuale da parte dell’Impresa, previsto dal presente articolo, la collegata Polizza Collettiva Vita n°3470, resterà in vigore.
Art.8 - Determinazione del Premio
Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è de- terminato applicando la seguente formula.
dove:
P =T ×N×Ir ×Pa
P Premio unico anticipato inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%) T tasso mensile pari a 0,007%
N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi Ir Importo Richiesto del Finanziamento
Pa Percentuale quota di copertura assicurativa
Art.9 – Estinzione anticipata, accollo, surroga del Finanziamento – Recesso dell’Impresa – Estinzione anticipata parziale Nel caso di:
a) estinzione anticipata del Finanziamento rispetto la Data di scadenza;
b) accollo del Finanziamento da parte di terzi come previsto dall'art.1273 C.C.;
c) trasferimento del Finanziamento ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest’ultimo;
d) recesso dell’Impresa in relazione alla durata poliennale dell’Assicurazione ai sensi del precedente art.7; l’Assicurazione cesserà a decorrere:
a) dalla data di estinzione anticipata del Finanziamento;
b) dalla data di accollo del Finanziamento;
c) dalla data di surroga del Finanziamento;
d) dalla data di scadenza di ogni singola annualità dell’Assicurazione in caso di esercizio del diritto di recesso, in relazione alla durata poliennale dell’Assicurazione, esercitato nei termini e nelle modalità indicate al precedente art. 7;
e l’Impresa avrà diritto ad ottenere dall’Impresa di Assicurazione il rimborso della quota parte di Premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto.
Il calcolo dell’importo da rimborsare per ciascun Assicurato sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
dove:
R importo da rimborsare
R =Ppu×
(N −K) ×(N −K +1) N×(N+1)
+H×
(N−K) N
P Premio unico anticipato finito, inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%) Ppu Premio unico anticipato puro = P / 1,025 – H
H costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi
K durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per difetto)
L’Impresa di Assicurazione provvederà al rimborso del Premio all’Impresa per il tramite del Contraente che, nel solo caso di recesso e qualora il Premio sia stato finanziato, utilizzerà l’importo rimborsato per ridurre in pari misura il debito dell’Assicurato medesimo in relazione al Finanziamento.
ESEMPIO
Importo richiesto del Finanziamento pari ad € 100.000; durata del Finanziamento 120 mesi
In caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento trascorsi i primi 80 mesi di durata dell’Assicurazione, il conteggio di rimborso viene calcolato con i seguenti parametri:
P = € 840,00 Ppu = € 409,76 H = € 409,76
N = 120
K = 80
R = € 182,87
L’Impresa potrà, relativamente ai soli casi di estinzione anticipata, di accollo o di surroga, in alternativa alla cessazione dell’Assicurazione come sopra descritta, richiedere espressamente a CreditRas Assicurazioni di mantenere inalterata ed operativa l’Assicurazione medesima fino alla Data di scadenza del Finanziamento; la richiesta dovrà essere formulata per iscritto a CreditRas Assicurazioni tramite il Contraente contestualmente all’operazione di estinzione anticipata, di accollo oppure di trasferimento del Finanziamento.
Nel caso di estinzione anticipata parziale del Finanziamento, l’Assicurazione rimane operativa fino alla scadenza originaria del Finan- ziamento per il Capitale Residuo e rata mensile del Finanziamento, così come ricalcolati a seguito della suddetta estinzione anticipata parziale. L’Assicurato avrà diritto ad ottenere dall’Impresa il rimborso della quota parte di premio imponibile pagato e non goduto per il tramite del Contraente. In alternativa, l’Assicurato potrà richiedere espressamente all’Impresa, di mantenere inalterata ed operativa
l’Assicurazione medesima fino alla data di scadenza originaria del Finanziamento, come se l’estinzione anticipata parziale non fosse mai avvenuta. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto all’Impresa tramite il Contraente contestualmente all’operazione di estinzione anticipata parziale del Finanziamento.
Il calcolo dell’importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
⎛ (N −K) ×(N −K +1)
(N − K) ⎞
Cap_est
dove:
R =importo da rimborsare
Ppu= Premio unico anticipato puro
R =⎜Ppu ×
⎝
N ×(N +1)
+H× ⎟ ×
N ⎠ CR
H= costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N= Durata del Finanziamento espressa in mesi interi
K= durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per eccesso) CR= Capitale Residuo prima dell’estinzione anticipata parziale
Cap_est = importo dell’estinzione anticipata parziale versato dal cliente
In caso di ulteriori e successive estinzioni anticipate parziali del Finanziamento, per ciascuna successiva estinzione anticipata parziale, verrà utilizzato il valore del premio imponibile opportunamente ricalcolato, in base alle risultanze delle precedenti operazioni di estin- zione anticipata parziale.
Art.10 – Cessazione del rapporto tra Assicurato e Impresa - Sostituzione dell’Assicurato
Nel caso in cui l’Assicurato cessi qualsiasi rapporto di collaborazione, dipendenza o associazione con l’Impresa, quest’ultima potrà indicare il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio che dovrà ritenersi assicurato in sostituzione del precedente.
Allo scopo l’Impresa dovrà compilare l'apposito Modulo di Sostituzione Assicurato disponibile presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Finanziamento
Il Modulo di Sostituzione Assicurato dovrà riportare i seguenti dati:
a) numero di rapporto del Finanziamento;
b) dati societari dell’Impresa;
c) dati anagrafici dell'Assicurato uscente;
d) dati anagrafici dell'Assicurato entrante;
e) data di decorrenza della garanzia (deve corrispondere alla data di stipula del Finanziamento);
f) data di scadenza della garanzia (deve corrispondere alla Data di scadenza del Finanziamento);
g) data di effetto della sostituzione (coincide con la data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione Assicurato);
h) Capitale Residuo del Finanziamento alla data di effetto della sostituzione.
Il nuovo Assicurato dovrà ottemperare alle modalità assuntive di cui all'art.2 – “Modalità di adesione alla Polizza Collettiva”; a tal propo- sito, relativamente a quanto previsto dalla tabella di cui all'art.2 stesso, si terrà conto dell’importo del debito residuo del Finanziamento così come in essere alla data di effetto della sostituzione.
Il nuovo Assicurato sarà ammesso alla copertura assicurativa con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione Assicurato a condizione che:
a) abbia compilato e sottoscritto il Questionario Medico e questo sia stato valutato positivamente e accettato preventivamente dall’Impresa di Assicurazione; ovvero
b) si sia sottoposto a visita medica il cui Rapporto Visita Medica sia stato valutato positivamente e accettato preventivamente dall’Impresa di Assicurazione.
In entrambi i casi, sarà prevista una limitazione temporanea della garanzia. Fino alla produzione della documentazione assuntiva l'efficacia della garanzia per il nuovo Assicurato sarà limitata ai soli Sinistri riconducibili a infortunio, cioè eventi fortuiti, violenti ed esterni che abbiano come conseguenze lesioni corporali obiettivamente constatabili. Qualora si verificasse un Sinistro di Invalidità Permanente Totale non riconducibile a infortunio, la Società rimborserà, per il tramite del Contraente, il rateo di premio versato e non goduto, calcolato a decorrere dalla data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione Assicurato secondo la formulazione indicata all’art.9 – “Estinzione anticipata, accollo, surroga del Finanziamento – Recesso dell’Impresa – Xxxxxxxxxx anticipata parziale”. Tale importo verrà computato dal Contraente a credito dell’Impresa al fine di ridurre il debito residuo del Finanziamento.
Nel caso in cui, a seguito della valutazione della documentazione sanitaria, l’assicurando sia ritenuto non ammissibile in copertura, la Società rimborserà, per il tramite del Contraente, il rateo di premio versato e non goduto, calcolato a decorrere dalla data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione Assicurato secondo la formulazione indicata all’art.9 – “Estinzione anticipata, accollo, surroga del Finanziamento – Recesso dell’Impresa – Estinzione anticipata parziale”. Tale importo verrà computato dal Contraente a credito dell’Impresa al fine di ridurre il debito residuo del Finanziamento.
Art.11 – Procedura per la valutazione del danno
La valutazione del danno è concordata direttamente dall’Impresa di Assicurazione, o da un perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata.
In caso di controversie di natura medico-legale, fermo restando il diritto di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre arbitri.
Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio.
Il Collegio definisce se ed in quale misura è dovuto l’Indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni della Polizza Collettiva.
Il Collegio risiede nel comune che ospita l’Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio arbitro, mentre quelli del terzo arbitro sono sempre ripartiti a metà.
Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.
Art.12 - Pagamento dell’Indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Impresa di Assicurazione quantifica l’Indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione all’Assicurato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni da quest’ultima.
Il pagamento dell’Indennizzo verrà eseguito dall’Impresa di Assicurazione nei confronti dell’Impresa quale mandatario di pagamento dell’Assicurato
Il pagamento dell’Indennizzo avrà piena efficacia liberatoria nei confronti dell’Impresa di Assicurazione. L’Impresa si impegna sin d’ora a manlevare ed a tenere indenne l’Impresa di Assicurazione da ogni pretesa che possa essere avanzata in relazione al predetto paga- mento.
Art.13 - Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art.14 – Altre assicurazioni
Resta convenuto che la copertura assicurativa prestata dall’Impresa di Assicurazione con la presente Polizza Collettiva può cumularsi con altre coperture assicurative contratte dall’Impresa o dall’Assicurato.
Art.15 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE I
INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA DI GRADO PARI O SUPERIORE AL 60%
Art.17 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa di Assicurazione garantisce il pagamento di un Indennizzo in caso di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% dell’Assicurato derivante da Malattia o da Infortunio che l’Assicurato stesso subisca:
a) nell’esercizio della propria attività professionale principale e/o secondaria;
b) nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, purché inerente alla vita comune e di relazione. Sono considerati Infortunio anche:
1) l'asfissia non di origine morbosa;
2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria;
3) l’avvelenamento del sangue e l’infezione sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
4) l'annegamento, l'assideramento o il congelamento;
5) i colpi di sole o di calore;
6) la folgorazione;
7) le lesioni muscolari determinate da sforzo, intendendosi per sforzo il dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale e inaspettato;
8) le lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria; le lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive.
Art.18 – Periodo di Carenza
L’Assicurazione è operante senza alcun Periodo di Carenza.
Art.19 - Esclusioni
Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% causati o derivanti da:
a) Infortuni verificatisi prima della data di decorrenza dell’Assicurazione;
b) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato;
c) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
d) imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;
e) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
f) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l’Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
g) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
h) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di ultraleggeri;
i) pratica da parte dell’Assicurato di sports aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, guidoslitta, xxx, rugby, football americano, immersioni non in
apnea, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, ar- rampicata libera (free climbing), sci alpinismo, canoa fluviale, hockey sul ghiaccio;
j) pratica di qualunque sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
k) partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
l) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio di tali eventi;
m) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
n) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
o) cure dimagranti e dietetiche.
Sono inoltre esclusi dall’Assicurazione gli infortuni derivanti da:
1) xxxxx;
2) infarti da qualsiasi causa determinati;
3) subiti durante il periodo d’arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale; infertilità e sterilitàArt.20 – Somma assicurata per singolo Assicurato - Limiti di assicurabilità
La somma assicurata per ciascun Assicurato è variabile nel tempo; corrisponde inizialmente all’Importo Erogato del Finanziamento sottoscritto dall’Impresa moltiplicato per la percentuale quota di copertura assicurativa e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del Finanziamento stesso moltiplicato per la percentuale medesima.
La massima somma assicurabile viene stabilita pari a € 520.000,00 e in nessun caso l’Impresa di Assicurazione sarà quindi tenuta a pagare, per singola adesione, importo maggiore di tale somma.
In caso di Finanziamento erogato per un importo maggiore di € 520.000,00, la percentuale quota di copertura assicurativa dovrà essere tale da fare risultare la somma assicurata iniziale non superiore a tale limite.
In nessun caso l’Impresa di Assicurazione sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di € 520.000,00 anche nel caso in cui sussistano, in capo all’Assicurato medesimo, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o a precedenti edizioni della stessa.
L’Indennizzo per Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% non può cumularsi con quello per decesso derivante dalla collegata Polizza Collettiva Vita n°3470.
Art.21 – Invalidità Permanente Totale derivante da Infortunio di grado pari o superiore al 60%
Qualora l’Infortunio abbia per conseguenza l’Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% dell’Assicurato e questa si verifichi – anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione – entro due anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, l’Impresa di Assicurazione liquiderà all’Assicurato medesimo un Indennizzo di importo pari al Capitale Residuo del Finanziamento risultante alla data di accadimento dell’Infortunio medesimo.
Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL – Percentuali Invalidità Permanente” (D.P.R. 30-06-1965 n°1124).
Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio.
Se, al momento dell’Infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sa- rebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla “Ta- bella INAIL - Percentuali Invalidità Permanente” sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado d’Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Nei confronti dei xxxxxxx le percentuali previste per gli arti superiori saranno invertite.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla “Tabella INAIL – Percentuali Invalidità Permanente” vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
In caso l’Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valuta- zione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella “Tabella INAIL – Percentuali Invalidità Permanente”, il grado di Invalidità Perma- nente è stabilito in riferimento ai valori previsti dalla “Tabella” stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva dimi- nuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dall’attività professionale dell’Assicurato.
Art.22 - Invalidità Permanente Totale derivante da Malattia di grado pari o superiore al 60%
Qualora la Malattia abbia per conseguenza diretta l’Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% dell’Assicurato, l’Impresa di Assicurazione liquiderà all’Assicurato medesimo un Indennizzo di importo pari al Capitale Residuo del Finanziamento risultante alla data della richiesta di certificazione medica attestante l’Invalidità Permanente Totale presentata agli Enti competenti.
Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudi- zio derivante da condizioni menomative coesistenti, ossia da Malattie o invalidità presenti nel soggetto che riguardano sistemi organo- funzionali diversi da quelli interessati dalla Malattia denunciata.
Nel corso dell'Assicurazione le Invalidità Permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie.
Si intendono Malattie concorrenti le Malattie o le Invalidità presenti nel soggetto che determinano un’influenza peggiorativa della Malattia denunciata e dell’Invalidità da essa causata, in quanto interessano lo stesso sistema organo-funzionale.
Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui Invalidità Permanente sia stata accertata per una precedente Malattia, la valuta- zione dell’ulteriore Invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesi- stente condizione menomativa.
In ogni caso la valutazione verrà effettuata tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla pro- fessione dell’Assicurato.
La percentuale di Invalidità Permanente verrà accertata in un periodo compreso fra sei e diciotto mesi dal momento in cui la Malattia insorge o viene diagnosticata.
Art.23 – Precedenti Indennizzi
Nel caso in cui un unico Infortunio o un’unica Malattia abbiano causato prima un Sinistro di Inabilità Temporanea Totale e poi un Sinistro di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60%, l’Indennizzo per Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60%, sarà calcolato detraendo l’importo di tutti gli eventuali Indennizzi già corrisposti all’Assicurato a titolo della garanzia di Inabilità Temporanea Totale di cui alla Sezione II della presente Polizza Collettiva.
Art.24 – Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.
Art.25 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato, o altro soggetto per conto del medesimo, deve:
a) farne denuncia all’Impresa di Assicurazione nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro tramite richiesta scritta direttamente all’Impresa di Assicurazione. Si segnala che presso la filiale del Contraente ove è stato stipulato il contratto nonché direttamente presso l’Impresa di Assicurazione, è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall’avente di- ritto alla liquidazione. E’possibile acquisire idonea modulistica, anche contattando l’Impresa di Assicurazione al numero telefonico 02.7216.7700. Allo stesso recapito potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed al- la documentazione da fornire.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Co- dice Civile
b) fornire fotocopia di un valido documento di identità dell’Assicurato;
c) fornire copia del piano di ammortamento finanziario originario del Finanziamento, o del piano di rientro dell’Apertura di credito, in essere al momento del Sinistro;
d) fornire certificazione dell’Invalidità Permanente e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) o da un medico legale;
e) inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici attestanti il decorso delle lesioni. Tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all’Impresa di Assicurazione.
L’Assicurato deve altresì:
f) sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall’Impresa di Assicurazione;
g) fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
In caso di Xxxxxxxx occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italia- no.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE II INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Art.26 – Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa di Assicurazione garantisce il pagamento di un Indennizzo qualora, durante il periodo di validità dell’Assicurazione, l’Assicurato sia colpito da Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o da Malattia.
Art.27 – Periodo di Carenza
Per i Xxxxxxxx conseguenti a Malattia viene previsto un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di adesione alla Polizza Collettiva; qualora la Malattia insorga o venga diagnosticata entro 60 (sessanta) giorni da tale data, la garanzia non sarà operante.
Art.28 - Esclusioni
Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Inabilità Temporanea Totale causati o derivanti da:
a) Infortuni verificatisi prima della data di decorrenza dell’Assicurazione;
b) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato;
c) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
d) imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;
e) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
f) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l’Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
g) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
h) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di ultraleggeri;
i) pratica da parte dell’Assicurato di sports aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, guidoslitta, xxx, rugby, football americano, immersioni non in
apnea, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, ar- rampicata libera (free climbing), sci alpinismo, canoa fluviale, hockey sul ghiaccio;
j) pratica di qualunque sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
k) partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
l) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio di tali eventi;
m) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
n) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
o) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
p) depressione grave in trattamento farmacologico continuo;
q) cure dimagranti e dietetiche.
Sono inoltre esclusi dall’Assicurazione gli infortuni derivanti da:
1) xxxxx;
2) infarti da qualsiasi causa determinati;
3) subiti durante il periodo d’arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
4) infertilità e sterilità.
Art.29 – Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.
Art.30 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato, o altro soggetto per conto del medesimo, deve:
a) farne denuncia all’Impresa di Assicurazione nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro tramite richiesta scritta direttamente all’Impresa di Assicurazione. Si segnala che presso la filiale del Contraente ove è stato stipulato il contratto nonché direttamente presso l’Impresa di Assicurazione, è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall’avente di- ritto alla liquidazione. E’ possibile acquisire idonea modulistica, anche contattando l’Impresa di Assicurazione al numero telefonico 02.7216.7700. Allo stesso recapito potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed al- la documentazione da fornire.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Co- dice Civile;
b) fornire fotocopia di un valido documento di identità dell’Assicurato;
c) fornire copia del piano di ammortamento finanziario originario del Finanziamento, o del piano di rientro dell’Apertura di credito, in essere al momento del Sinistro;
d) fornire certificato medico attestante l’Inabilità Temporanea Totale ed eventuale certificato di ricovero ospedaliero; fornire i succes- sivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costitui- sce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale).
L’Assicurato deve altresì:
e) sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall’Impresa di Assicurazione;
f) fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. L’Assicurato, infine, una volta scaduto il Periodo di Franchigia, per ciascun periodo di successivi 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro deve compilare ed inviare all’Impresa di Assicurazione, allo stesso recapito indicato alla lettera a), il modulo di continuazio- ne del Sinistro; tale modulo è disponibile come indicato alla lettera a) e deve essere inviato all’Impresa di Assicurazione entro 60 (ses- santa) giorni dalla fine del periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
In caso di Xxxxxxxx occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italia- no.
Art.31 – Denunce Successive
Qualora l’Assicurato, entro 90 (novanta) giorni dalla ripresa della propria Normale Attività Lavorativa successivamente ad un periodo di Inabilità Temporanea Totale, subisca una nuova Inabilità Temporanea Totale:
a) se derivante dallo stesso Infortunio o dalla stessa Xxxxxxxx, il Sinistro verrà considerato come continuazione del precedente e non verrà applicato quindi un ulteriore Periodo di Franchigia;
b) se derivante da diverso Infortunio o da diversa Malattia, il Sinistro verrà considerato come nuovo e non collegato al precedente e verrà applicato quindi, come previsto, il Periodo di Franchigia.
Art.32 – Periodo di Franchigia
Viene previsto un Periodo di Franchigia di 60 (sessanta) giorni.
Qualora il Sinistro abbia durata inferiore al Periodo di Franchigia, l’Assicurato non avrà diritto ad alcun Indennizzo.
Art.33 – Determinazione dell’Indennizzo
Qualora l’Inabilità Temporanea Totale perduri oltre il Periodo di Franchigia, per ciascuna rata mensile del Finanziamento scadente durante il periodo di Inabilità Temporanea Totale successivo, l’Impresa di Assicurazione corrisponderà un Indennizzo di importo pari alla rata mensile del Finanziamento medesima, comprensiva di capitale e interessi quale risulta dal piano di ammortamento finanzia- rio del Finanziamento, o del piano di rientro dell’Apertura di credito, in essere al momento del Sinistro, moltiplicata per la percentuale quota di copertura assicurativa; in caso di rata con diversa periodicità si calcola la rata mensile equivalente.
Art.34 – Limiti di Indennizzo
Per ciascun Sinistro non potranno essere indennizzate più di dodici rate consecutive.
Per ciascun Assicurato non potranno essere indennizzate più di trentasei rate per tutta la durata dell’Assicurazione complessivamente per tutti i Sinistri di Inabilità Temporanea Totale.
L’Indennizzo non potrà superare l’importo di € 2.000,00 per ciascuna rata mensile; tale limite sarà da intendersi anche come comples- sivo nel caso in cui sussistano, in capo all’Assicurato medesimo, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o a precedenti edizioni della stessa.
TABELLA INAIL - PERCENTUALI INVALIDITÀ PERMANENTE
D.P.R. 30-06-65 Nº1124
DESCRIZIONE | PERCENTUALE | ||
Destro | Sinistro | ||
Sordità completa di un orecchio | 15% | ||
Sordità completa bilaterale | 60% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi | 100% | ||
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40% | ||
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | ||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | ||
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione mastica- | |||
toria: | |||
- con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% | ||
- senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30% | ||
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | ||
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio | 5% | ||
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% | |
Perdita del braccio: - per disarticolazione scapolo-omerale - per amputazione al terzo superiore | 85% 80% | 75% 70% | |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% | 65% | |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% | |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% | |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% | |
Perdita totale del pollice | 28% | 23% | |
Perdita totale dell’indice | 15% | 13% | |
Perdita totale del medio | 12% | ||
Perdita totale dell’anulare | 8% | ||
Perdita totale del mignolo | 12% | ||
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% | |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7% | 6% | |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% | ||
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3% | ||
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | ||
Perdita delle due ultime falangi dell’indice | 11% | 9% | |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% | ||
Perdita delle due ultime falangi dell’anulare | 6% | ||
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8% | ||
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: - in semipronazione - in pronazione | 30% 35% | 25% 30% | |
- in supinazione | 45% | 40% | |
- quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | 25% | 20% | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: - in semipronazione - in pronazione - in supinazione | 40% 45% 55% | 35% 40% 50% | |
- quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | 35% | 30% | |
Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18% | 15% | |
se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | |||
- in semipronazione | 22% | 18% | |
- in pronazione | 25% | 22% | |
- in supinazione | 35% | 30% | |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | ||
Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 80% | ||
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65% | ||
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un appa- recchio articolato | 55% | ||
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | ||
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | ||
Perdita dell’alluce corrispondente metatarso | 16% | ||
Perdita totale del solo alluce | 7% | ||
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | ||
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | ||
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | ||
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% |
MODULO DI ADESIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione Danni n°10025244 Creditor Protection Finanziamenti Imprese IPO UniCredit ad adesione facoltativa
Data ultimo aggiornamento 05/03/2018
Dati Finanziamento Domanda di Finanziamento n° | ||||
Ragione sociale | Dati Impresa | Partita IVA/Codice Fiscale | ||
Cognome | Dati Assicurato | Nome | Codice Fiscale | |
Dati copertura assicurativa Durata del Finanziamento in mesi Importo Richiesto del Finanziamento € Percentuale quota di copertura assicurativa % | ||||
Premio unico anticipato € (comprensivo di imposte nella misura del 2,5%) | ||||
Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) € | ||||
Provvigioni percepite dall'intermediario 40,00% sul premio imponibile pari a € |
La sottoscritta Impresa:
PRENDE ATTO che UniCredit S.p.A. (“Banca”) ha stipulato con CreditRas Assicurazioni S.p.A. (“CRA”), per conto dei propri clienti intestatari di un Finanzia- mento da essa erogato, la Polizza Collettiva di Assicurazione Danni n°10025244 (“Polizza”) concernente una copertura assicurativa per i casi di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60%, e di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia.
DICHIARA di essere consapevole che l’adesione alla presente Polizza è facoltativa.
DICHIARA di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell’adesione alla Polizza, copia integrale del Fascicolo Informativo –composto da Nota Informati- va; Glossario; Condizioni di Assicurazione; Modulo di Adesione - ai sensi e per gli effetti di cui all’art.30 del Regolamento ISVAP n°35 del 26 maggio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni.
DICHIARA di avere letto, approvare ed accettare le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo ricevuto.
DICHIARA di essere consapevole che il contratto assicurativo prevede limitazioni ed esclusioni, periodi di carenza e periodi di franchigia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell‘indennizzo.
DICHIARA di aver ricevuto l’Informativa Privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza. DICHIARA di aderire alla Polizza.
PRENDE ATTO che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Finanziamento, a condizione che: a) sia stato sottoscritto il presente Modulo di Adesione; b) sia stato prodotto il Questionario Medico debitamente compilato e sottoscritto, oppure il Rapporto Visita Medica (ove previsto), e questi siano stati valutati positivamente ed accettati preventivamente da CRA; c) sia stato pagato il relativo Premio, e termina alla data di scadenza dell’ultima rata del Finanziamento, così come prevista dal piano di ammortamento o di rientro originario.
PRENDE ATTO che la somma assicurata iniziale non può essere superiore a € 520.000,00 e quindi, in nessun caso (nemmeno qualora il Finanziamento erogato sia pari ad un importo maggiore di € 520.000,00), CRA sarà tenuta a pagare importo maggiore di tale somma. In caso di Finanziamento erogato per un importo maggiore di € 520.000,00, la percentuale quota di copertura assicurativa è tale da fare risultare la Prestazione Assicurata iniziale non superiore a tale limite.
DESIGNA come Assicurato la persona sopra indicata.
AUTORIZZA la Banca a trasmettere a CRA le informazioni, contenute nel contratto di Finanziamento, necessarie per l’esecuzione della Polizza.
DÀ MANDATO irrevocabile alla Banca di effettuare in nome e per conto proprio il pagamento del Premio a favore di CRA. Il pagamento di tale Premio da parte propria alla Banca avverrà mediante addebito sul proprio conto corrente intrattenuto presso la Banca medesima.
Data
Firma Legale Rappresentante dell’Impresa o di altro soggetto munito dei necessari poteri per impegnare l’Impresa aderente
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO
Agli effetti della validità della Polizza DICHIARO espressamente di dare mandato irrevocabile all’Impresa, ai sensi dell’art.1723, secondo comma del Codice Civile, anche nell’interesse di quest'ultima o di terzi, per i casi di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60%, di Inabilità Temporanea Totale, ad incassare ogni indennizzo dovuto da CRA in base alla presente Polizza.
Firma Assicurato
QUESTIONARIO MEDICO E RAPPORTO DI VISITA MEDICA
Ai fini dell’Assicurazione, l’Assicurato DICHIARA di aver compilato e sottoscritto il Questionario Medico preventivamente ricevuto (trattenendone copia) e/o di aver fornito il Rapporto di Visita Medica (corredato dalla relativa documentazione sanitaria integrativa richiesta) ove previsto, e che la valutazione rilasciata da CRA ha fornito esito positivo.
Firma Assicurato _____________________________________________________________
AVVERTENZE SULLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO MEDICO
- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di CRA, possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- prima della sottoscrizione del Questionario Medico l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni in esso contenute.
- l’Impresa può chiedere, previo consenso dell’Assicurato, che lo stesso, venga sottoposto a visita medica per certificarne l’effettivo stato di salute, con costi a proprio carico.
DIRITTO DI RECESSO DELL’IMPRESA
L’Impresa può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Finanziamento, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell’Assicurazione, alla sola Impresa è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall’Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Finan- ziamento, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
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3. Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta, forniscono all’azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc.
4. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art.4, comma 1., lettera d) Xxxxxx in materia di protezione dei dati personali).
5. Questi diritti sono previsti dall’art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo.