GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI
COMUNE DI ROCCARASO
Provincia di L’Aquila
GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Maggio 2013
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto della gara
In attuazione della normativa vigente, l’Ente appaltante provvederà alla gestione dei Servizi di Igiene Urbana, come di seguito specificati, secondo i dettagli contemplati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nel disciplinare tecnico cui si rinvia.
Oggetto dell’appalto è il complesso delle seguenti elencate prestazioni e forniture che l’Ente appaltante intende affidare a una Società specializzata esterna all’Ente, di seguito denominata Società appaltatrice:
1. Raccolta differenziata stradale di rifiuti urbani e assimilati agli urbani per tre mesi delle seguenti frazioni: organico, carta e cartone, plastica, vetro-metalli e secco non riciclabile;
2. Raccolta differenziata porta a porta o di prossimità di rifiuti urbani e assimilati agli urbani di almeno le seguenti frazioni: organico, carta e cartone, plastica, vetro, metalli e secco non riciclabile. Gli standard minimi del servizio sono indicati dall’Ente appaltante distinte per zone ed utenze domestiche e non domestiche;
3. Raccolta differenziata porta a porta dei pannolini e pannoloni;
4. Trasporto delle frazioni raccolte in modo differenziato con il metodo porta a porta presso impianti di recupero. Solo per la frazione secca non riciclabile è ammesso il conferimento in un impianto di smaltimento. Gli impianti di destinazione finale sono individuati dall’Ente appaltante;
5. Raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani di almeno le seguenti frazioni di: RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), ingombranti, pile, farmaci, verde, oli vegetali esausti, abiti usati e trasporto ad impianti autorizzati individuati dall’Ente appaltante;
6. Raccolta rifiuti abbandonati;
7. Servizio di pronto intervento;
8. Allestimento e gestione del centro di raccolta comunale (DM 2008 e s.m.i.);
9. Spazzamento stradale, svuotamento cestini, raccolta foglie;
10. Pulizia di un numero di caditoie indicato dalla Ditta ricomprese nel canone;
11. Pulizia e raccolta dei rifiuti di mercati, fiere, sagre e manifestazioni;
12. Sgombero neve attorno i cassonetti;
13. Servizio di lavaggio, disinfezione e deodorazione dei contenitori posizionati su suolo pubblico per rifiuti di tutte le tipologie;
14. Fornitura e distribuzione dei sacchi;
15. Gestione dell’Ecosportello;
16. Piano di comunicazione.
Le modalità organizzative ed esecutive dei servizi sopra indicati sono dettagliatamente descritte nel disciplinare tecnico, che forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente appalto sono quelli urbani ed assimilati agli urbani prodotti sul territorio del Comune di ROCCARASO avente popolazione pari a 1.667 unità residenti nel 2011.
E’ inclusa la raccolta dei rifiuti ovunque accumulati, anche sfusi, nelle aree e punti assegnati, sia immessi negli appositi contenitori sia depositati a terra nelle zone intorno ai contenitori stradali e comunque in generale la raccolta di tutti i rifiuti abbandonati sul territorio comunale.
Articolo 2 - Servizi complementari e nuovi servizi
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di poter affidare mediante procedura negoziata, alla medesima Società appaltatrice prestatrice del servizio principale:
a. ai sensi e per gli effetti dell’Art. 57, comma 5, lettera a) e dell’art. 114 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. servizi complementari non compresi nel presente capitolato speciale di appalto, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all’utenza;
b. ai sensi e per gli effetti dell’Art. 57, comma 5, lettera b) e dell’art 114 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati con la presente gara, conformi al presente capitolato speciale di appalto.
Articolo 3 - Carattere dei Servizi
I servizi di Igiene Urbana di cui al presente Capitolato speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 177, comma 2 del D.Lgs.152/06, sono da considerarsi ad ogni effetto servizi di pubblico interesse. Essi, pertanto, non potranno essere sospesi o abbandonati, se non per dimostrata causa di forza maggiore. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale che dipendessero da motivi direttamente imputabili alla Società appaltatrice, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali. In caso di sciopero del personale la Società appaltatrice, è tenuta, comunque, a garantire i servizi indispensabili, e a rispettare le disposizioni della L.146/90.
Articolo 4 - Osservanza delle disposizioni legislative
La Società appaltatrice è tenuta all’obbligo di osservare le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso dell’appalto, comprese le norme del Regolamento Comunale e le ordinanze municipali, nonché i documenti di indirizzo dell’Amministrazione Regionale e Provinciale.
In particolare la Società appaltatrice deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le modalità di gestione dell’appalto di cui al presente Capitolato sono in ogni caso di competenza dell’Ente appaltante, che individua le soluzioni tecniche più idonee per l’efficacia ed efficienza del servizio. Nell’espletamento dei servizi la Società appaltatrice è tenuta ad eseguire tutte le disposizioni e ad osservare tutte le direttive che vengono emanate dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio spetta all’Ente appaltante, che potrà esercitarlo nella maniera che riterrà più opportuna.
Articolo 5 - Ambito territoriale di svolgimento dei servizi
I servizi di cui all’art. 1 devono essere svolti all’interno dell’intero territorio dell’Ente appaltante.
Articolo 6 - Durata dell’appalto
La durata del presente appalto è fissata in anni uno (1), salvo l’inizio delle attività da parte del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs. 152/06. Alla sua scadenza, il contratto può essere rinnovato come previsto dal bando.
Articolo 7 - Obiettivi di raccolta differenziata.
L’Ente appaltante si prefigge di raggiungere gli obiettivi di legge per la raccolta differenziata. A tal fine si richiede alla Società appaltatrice un costante impegno e collaborazione per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, con particolare riferimento alle situazioni in cui la Società appaltatrice riveste un ruolo-chiave con impatto diretto sui comportamenti virtuosi dell’utenza (ad es. gestione dei Centri di Raccolta, vigilanza nelle aree mercatali, informazioni all’utenza durante i servizi di raccolta/igiene urbana, ecc.). La percentuale di raccolta differenziata verrà calcolata con il “Metodo standardizzato di certificazione della percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani” stabilito dalla Regione Abruzzo con proprie disposizioni.
L’Ente appaltante applicherà alla Società appaltatrice le penalità previste all’articolo 25 del presente capitolato speciale d’appalto qualora il risultato ottenuto in termini di percentuale di raccolta differenziata sia inferiore agli obiettivi minimi sopra citati a causa dello svolgimento dei servizi aggiudicati non a regola d’arte.
PARTE II – ASPETTI ECONOMICI
Articolo 8 - Corrispettivo dell’appalto
I corrispettivi dei servizi da espletare, di cui all’articolo 1 del presente capitolato, hanno la seguente suddivisione economica:
BASE D’ASTA SU CUI CALCOLARE IL RIBASSO | € . 492.500,00 |
ONERI DI SICUREZZA (*) | € . 7.500,00 |
IMPORTO A BASE D’APPALTO (compreso oneri sicurezza) | €. 500.000,00 |
(*) Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso
A fronte di apposita delega dell’Ente appaltante, i ricavi dei corrispettivi disposti dai Consorzi di filiera del CONAI saranno corrisposti interamente alla Società appaltatrice. Come saranno a carico della Società appaltatrice gli oneri della selezione della frazione merceologica congiunta vetro e lattine.
Gli oneri dello smaltimento e/o recupero delle frazioni merceologiche dei RU raccolti sono a carico dell’Ente appaltante.
Articolo 9 – Pagamenti del corrispettivo
Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili posticipate.
La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento all’ufficio protocollo di regolare fattura, previa verifica della regolare effettuazione dei servizi.
I compensi dovuti per le attività non comprese nel canone annuale, di cui all’articolo 2, verranno fatturati dalla Società appaltatrice e corrisposti dall’Ente appaltante congiuntamente ai canoni per il servizio ordinario. Inoltre per i servizi, di cui all’articolo 2, la Società appaltatrice dovrà allegare alla fattura copia dell’ordine di servizio. Oltre al relativo documento di pagamento, la Società appaltatrice dovrà allegare, pena la sospensione del pagamento, copia del libro matricole, certificazione di regolarità contributiva ed un report che riporti le attività svolte con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti conferiti divisi per tipologia e sito di conferimento. Nel caso di pagamenti che risultassero non corrisposti nei termini previsti dal presente Capitolato, verranno applicati gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente.
Articolo 10 - Riscossione dei Tributi
I proventi derivanti dai tributi connessi ai servizi del presente appalto, sono di esclusiva competenza e pertinenza dell’Ente appaltante, che provvederà alla loro riscossione, salva l’attuazione della disciplina dettata dall’articolo 238, comma 3 del D.Lgs. 152/06.
Invece, a fronte di apposita delega dell’Ente appaltante, i ricavi dei corrispettivi disposti dai Consorzi di filiera del CONAI, saranno corrisposti interamente alla Società appaltatrice.
Articolo 11 - Spese
La Società appaltatrice è espressamente obbligata a rimborsare all’Ente appaltante tutte le spese di qualsiasi tipo che l’Ente dovesse sostenere per inadempimenti della medesima agli obblighi e ad essa spettanti, oltre al pagamento degli interessi legali vigenti, il tutto senza pregiudizio per eventuali maggiori risarcimenti.
PARTE III – RAPPORTI TRA IL L’ENTE APPALTANTE E LA SOCIETA’ APPALTATRICE
Articolo 12 - Consegna dei servizi
La consegna dei servizi di cui all’articolo 1 del presente capitolato da parte dell’Ente appaltante avverrà nel giorno
indicato nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, e comunque dopo l’aggiudicazione definitiva.
La Società appaltatrice non potrà ritardare l’inizio dell’esecuzione del servizio, pena la decadenza “de jure e de facto” dell’appalto.
Saranno posti a carico della Società appaltatrice i danni causati all’Ente appaltante in conseguenza del ritardo dell’inizio dello svolgimento dei servizi.
Articolo 13 – Obbligo di continuità dei servizi
I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente in materia, e del fatto dovrà essere data immediatamente comunicazione all’Ente appaltante.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Società appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge n. 146/90, modificata ed integrata dalla legge n. 83/00 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, la Società appaltatrice si farà carico di informare sia il Direttore dell’esecuzione del contratto circa i modi, i tempi, le modalità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazione, sia gli utenti attraverso l’affissione di volantini almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del servizio.
Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo 25 del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatrice.
In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l’Ente appaltante, si avvarrà delle condizioni di cui all’articolo 25 del presente capitolato.
Articolo 14 – Riserve e reclami
Tutte le riserve e i reclami che la Società appaltatrice riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati all’Ente appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo 15 - Proprietà dei rifiuti raccolti e relative destinazioni
I rifiuti oggetto del presente appalto conferiti al servizio di raccolta ordinario (rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani) sono di proprietà dell’Ente appaltante.
Essi vengono raccolti dalla Società appaltatrice e conferiti ai siti di recupero e/o smaltimento finale concordati con il Direttore dell’esecuzione del contratto, nel rispetto della legislazione vigente.
Qualora nella durata contrattuale gli impianti indicati non dovessero essere accessibili e vi fosse la necessità di conferimento ad altri impianti, il canone annuo non subirà alcuna variazione se i nuovi impianti prescelti gravitassero entro un raggio di 120 Km (andata e ritorno) dalla sede municipale dell’Ente appaltante.
L’eventuale costo chilometrico aggiuntivo derivante dalla necessità di effettuare un percorso superiore ai 120 Km (quale percorso complessivo di andata e ritorno) di cui sopra, sarà calcolato applicando quanto proposto dalla Società appaltatrice nel prezziario unitario dell’offerta tecnica.
Gli eventuali Km percorsi (andata e ritorno) dal perimetro con raggio 120 km (andata e ritorno) dalla sede municipale dell’Ente appaltante saranno misurati per la via più breve mediante il calcolo derivante dal sito www.google.maps.
Il trasporto dovrà essere effettuato senza fermate intermedie e dovrà avvenire in condizioni di sicurezza stradale e tecnica. L’Ente appaltante è esente da ogni responsabilità derivante da danni verso terzi durante le operazioni di trasporto.
I rapporti con il CONAI ed i consorzi di filiera sono affidati alla Società appaltatrice, che gestirà il rapporto di concerto con l’Ente appaltante. Eventuali costi per la selezione delle frazioni degli imballaggi sono a carico della Società appaltatrice.
Restano a carico dell’Ente gli oneri di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, i costi di conferimento dell’umido, degli ingombranti, pile e farmaci e altri costi di recupero/smaltimento delle frazioni presenti nel centro di raccolta e concordati con il Regolamento comunale. Per i RAEE la società appaltatrice dovrà iscrivere il Comune al centro di coordinamento RAEE.
Articolo 16 - Controlli
L’Ente appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo della gestione dei servizi, avvalendosi dell’ufficio competente, della Polizia Municipale, delle Forze dell’Ordine e dei Servizi di volontariato presenti sul territorio, riservandosi la facoltà di apportare variazioni temporanee o definitive, alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
La vigilanza sui servizi competerà all’Ente appaltante, per tutto il periodo di affidamento in appalto, che la eserciterà con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.
L’Ente appaltante potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio l’ispezione sugli automezzi, attrezzature, ecc. e su quant’altro faccia parte dell’organizzazione dei servizi al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite dal presente Capitolato, dal disciplinare tecnico e dal DUVRI, nonché di tutte quelle altre norme conseguenti vigenti o emanate in materia.
La Società appaltatrice dovrà essere disponibile a controlli sulla qualità e quantità di rifiuti raccolti da effettuarsi a discrezione dell’Ente appaltante, che potrà affiancare un proprio incaricato nelle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti. Qualora vengano riscontrati dei disservizi su segnalazione di un referente comunale la Società appaltatrice dovrà intervenire:
a) immediatamente per i servizi con carattere quotidiano;
b) entro le ventiquattro (24) ore dalla segnalazione per i servizi con frequenze non quotidiane.
Inoltre, dovrà consegnare al competente Ufficio Comunale:
1. con frequenza mensile: fogli di servizio riportanti data, servizio effettuato, personale ed attrezzature impiegate, dati relativi ai conferimenti divisi per tipologia di rifiuto ed eventuale segnalazioni per anomalia del servizio;
2. con frequenza mensile: report riassuntivo dei quantitativi di rifiuti conferiti e percentuale di raccolta differenziata calcolata con il metodo di cui alla regolamentazione nazionale;
3. con frequenza mensile: stato di servizio di tutto il personale dipendente;
La Società appaltatrice dovrà segnalare immediatamente tutte le circostanze o fatti che possano impedire o compromettere il regolare svolgimento delle operazioni relative al servizio da svolgere. L’Ente appaltante provvederà ad istituire modalità di controllo, sia nei confronti della Società appaltatrice, che nei confronti degli utenti, con l’impiego di personale qualificato, che dovrà garantire il regolare svolgimento del servizio, la verifica di eventuali trasgressioni delle prescrizioni contrattuali, delle norme dei documenti contrattuali e dei regolamenti comunali per le conseguenti applicazioni delle sanzioni da comminare in caso d’inadempienze, sia della Società appaltatrice, che degli utenti.
Articolo 17 - Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, fermo il propedeutico obbligo in sede di comanda partecipativa, la Società appaltatrice dovrà sottoscrivere, prima della stipula del contratto, una cauzione fideiussoria definitiva, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale. In presenza di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
Anche per la garanzia definitiva si applica il comma 7 dell’articolo 75 del D.Lgs 163/2006.
Detta cauzione deve essere costituita in uno dei seguenti modi:
• versamento mediante bonifico bancario
• fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 18 – Cooperazione
Il responsabile del cantiere della Società appaltatrice provvederà a segnalare all’Ente appaltante quelle circostanze e fatti, rilevati nell’espletamento del proprio compito, che possano impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento del servizio adoperandosi, ove possibile, nello stesso tempo all’eliminazione degli stessi.
Articolo 19 - Gestione provvisoria
Se del caso e posto l’obbligo per la Stazione Appaltante di indire per tempo la nuova gara, alla scadenza del contratto la Società appaltatrice, dietro richiesta scritta del Direttore dell’esecuzione del contratto, è obbligata ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), nelle more del perfezionamento della nuova procedura d’appalto tesa ad individuare la nuova Società appaltatrice.
Articolo 20 - Subappalto
Tutte le prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo ai sensi di quanto disposto dall’articolo 118 (Subappalto e attività che non costituiscono subappalto) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato le parti del servizio che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Vedi ora il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159);
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’autorizzazione del subappalto, non esime l’Impresa appaltatrice dalle responsabilità derivatigli dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.
(Solo se ditta ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto)
Articolo 21 - Trasformazione della Società appaltatrice
Nel caso di cessione o di trasferimento a qualsiasi titolo o di trasformazione della Società appaltatrice, questa si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto alla Società subentrante avente gli stessi requisiti della Società appaltatrice aggiudicataria. Tale trasferimento di obbligazioni dovrà comunque avvenire con il consenso dell’ente appaltante, previo controllo in tal senso, fermo restando il diritto di quest’ultimo all’anticipata risoluzione de contratto, senza che la Società appaltatrice possa vantare pretesa alcuna.
Articolo 22 - Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati forniti dalla Società appaltatrice verranno trattati dall’Ente appaltante per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto. La Società appaltatrice ha facoltà di esercitare i diritti previsti all’art. 13 della legge stessa.
Articolo 23 - Riservatezza
La Società appaltatrice ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti e disegni di progetto forniti dall’Ente appaltante. Tale riservatezza avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Ente appaltante. La Società appaltatrice è comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuta a conoscenza per causa dello svolgimento dei servizi, salvo esplicito benestare dell’Ente appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
L’Ente appaltante, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa ed il diritto d’accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati forniti per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione dei servizi forniti dal soggetto candidato.
Articolo 24 – Penalità
Per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nei documenti allegati al contratto dei servizi, che non costituiscano causa di decadenza, previa contestazione da parte dell’Ente appaltante e sentite le motivazioni della Società appaltatrice, potranno essere applicate le seguenti penalità:
RIF. | INADEMPINZA | IMPORTO |
P1 | Mancata assunzione del servizio entro i termini stabiliti dal presente Capitolato | (€ 2.000,00/00 euro)/die per un massimo di cinque giorni oltre i quali l’Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto. |
P2 | Mancata effettuazione dei servizi del presente contratto | € 1.500,00 per giorno di mancato svolgimento |
P3 | Mancata evasione delle richieste da parte degli utenti riguardo il servizio a chiamata degli ingombranti, RAEE e verde | € 50 per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo di evasione riportato nell'offerta tecnica |
P4 | Mancato rispetto della programmazione ed esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione) | € 300,00 per singola contestazione |
P5 | Inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio | € 500,00 (Cinquecento/00 euro) |
P6 | Incompleta raccolta rifiuti in una via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti | € 200,00 (Duecento/00 euro)/die |
P7 | Reiterato riscontro di traboccamenti dei medesimi contenitori dovuto al mancato rispetto della frequenza del ritiro | € 300,00 (Trecento/00 euro) |
P8 | Mancato prelievo singolo contenitore | € 50,00 |
P9 | Mancata pulizia dei contenitori | € 50,00 per ogni giorno di ritardo sulla programmazione |
P10 | Mancato lavaggio dei contenitori per rifiuti | € 1.000,00 (Mille/00 euro) per ogni singolo ciclo di lavaggio non effettuato |
P11 | Mancata riparazione o sostituzione di contenitori segnalati guasti o danneggiati entro 8 (otto) giorni dalla comunicazione da parte dell’Ente appaltante. | € 100,00 (Cento/00 euro) per contenitore per ogni giorno di ritardo oltre l’ottavo giorno |
P12 | Operai senza divisa o con divise indecorose o privi dei DPI | € 100,00 per singola contestazione |
P13 | Inadeguato stato di conservazione degli automezzi | € 500,00 per singola contestazione |
P14 | Mancata consegna di report e di documentazione amministrativa e trasmissione delle informazioni attinenti i rifiuti trattati, nei termini indicati dall’Ente appaltante. | € 200,00 per giorno di ritardo |
P15 | Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti | per singola inadempienza potrà essere applicata una penalità variabile da € 100,00 (Cento/00 euro) ad un massimo di € 1.000,00 (Mille/00 euro) |
P16 | Mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata indicate nell’art. 7 del presente capitolato causa inadempienza nello svolgimento del servizio da parte della Società appaltatrice | l’importo della penale da applicare sarà calcolato sulla base dell’aumento dei costi legati al maggior quantitativo di rifiuti residuali indifferenziati avviati a trattamento/smaltimento. Rispetto all’aumento dei costi legati al trattamento/smaltimento, il 90% del totale di tali costi sarà addebitato alla Società appaltatrice mentre la quota residua resterà a carico dell’Ente appaltante |
Alla Società appaltatrice possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni.
La violazione degli obblighi contrattuali sarà contestata alla Società appaltatrice, previo contraddittorio fra le parti, per iscritto anche a mezzo telefax, con l’indicazione della penalità applicabile e con l’invito a far pervenire, entro 7 giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a propria discolpa e che indirizzino la comminatoria in ragione di opportuna compartecipazione amministrativa. La giustificazione, presentata entro il temine indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante. In caso di mancata presentazione della giustificazione entro il termine indicato, sarà applicata dall’Ente appaltante la penale a carico della Società appaltatrice senza ulteriori comunicazioni.
Congiuntamente alla contestazione dell’inadempienza sarà assegnato un termine congruo e perentorio alla Società appaltatrice per l’adempimento degli obblighi contrattuali. Il congruo termine da assegnare alla Società appaltatrice sarà stabilito congiuntamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal Responsabile del procedimento tenuto conto della mole dei servizi da eseguire.
Qualora la Società appaltatrice non ottemperi nel termine assegnatole, l’Ente appaltante ha la facoltà di fare eseguire d’ufficio, in danno della Società appaltatrice, i servizi necessari, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese alla Società appaltatrice, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione.
Al fine di evitare contestazioni di eventuali inadempimenti, la Società appaltatrice ha l’obbligo di segnalare immediatamente o comunque nel corso della giornata di riferimento al Direttore dell’esecuzione del contratto circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del servizio, possono pregiudicarne il regolare svolgimento.
Gli importi relativi alle penali, cosi come eventuali spese per l’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, saranno trattenuti in sede di liquidazione della prima fattura utile o, a scelta dell’Ente appaltante, nella cauzione definitiva.
Alla Società appaltatrice sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogatele ed il relativo importo verrà trattenuto al primo pagamento utile successivo.
La Società appaltatrice sarà in ogni caso tenuta al risarcimento dell’eventuale maggior danno provocato dall’inadempimento realizzato.
Articolo 25 – Rinvio a disposizione di legge
Per quanto non previsto nel presente capitolato d’appalto, si intendono richiamate ed applicabili al presente atto le disposizioni di legge vigenti, i regolamenti e le ordinanze in materia di servizi di igiene ambientale pubblica, il D.Lgs.163/2006, il D.Lgs. 152/06, le norme del codice civile ed ogni altra norma o disposizione in materia, anche futura.
PARTE IV – NORME ORGANIZZATIVE
Articolo 26 - Piano di Lavoro e monitoraggio delle attività eseguite
La Società appaltatrice si obbliga a presentare 3 (tre) giorni prima della data di consegna dei servizi, apposito piano di lavoro annuale contenente il “Calendario di Programmazione” delle singole attività da eseguire.
Per ciascuno dei servizi la Società appaltatrice dovrà inviare i report di programmazione mensili.
I Piani di lavoro dovranno rispondere al capitolato tecnico. La Società appaltatrice dovrà attenersi ai singoli Piani di Lavoro e comunque dovrà comunicare con almeno due giorni di anticipo eventuali varianti dell’esecuzione del contratto (es.: percorso dei mezzi). La Società appaltatrice è, altresì, tenuta a:
1. fornire, con cadenza mensile, all’ufficio competente dell’Ente appaltante apposito rendiconto dettagliato delle prestazioni svolte con i relativi formulari entro i 10 giorni successivi alla fine del mese di riferimento;
2. trasmettere all’Ente appaltante, entro 30 giorni dal termine di ciascun anno solare, apposita relazione sugli obiettivi raggiunti ed il resoconto dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata conferiti agli impianti di recupero;
3. partecipare ai tavoli tecnici indetti dall’Ente appaltante per la verifica degli obiettivi raggiunti e risoluzioni di eventuali criticità. Tali tavoli tecnici saranno convocati dall’Ente appaltante via fax con cadenza bimestrale.
Articolo 27 – Monitoraggio della qualità, efficienza ed efficacia dei servizi
Affinché i risultati ottenuti dai servizi oggetto di appalto siano consoni alle aspettative ed agli obiettivi prefissati, risulta necessario:
• verificare periodicamente i livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi prestati;
• programmare ed effettuare le eventuali correzioni necessarie;
• verificare l’esito delle correzioni apportate attraverso l’analisi dell’evoluzione nel tempo dei risultati ottenuti.
Articolo 28 – Cantiere: strutture per il ricovero mezzi, attrezzature e servizi al personale
La Società appaltatrice sin dall’inizio del servizio può disporre dell’area del garage comunale sito a Roccaraso centro sotto i giardini di Piazza “X. Xxxxx”, per l’attività di rimessaggio mezzi.
La Società appaltatrice dovrà essere dotata di un’area, da adibirsi come spogliatoio per le maestranze, dotata di servizi igienici in genere, e quant’altro si reputi utile ai fini del buon funzionamento aziendale.
Tutti i locali e le aree, dovranno essere a norma con le leggi antinfortunistiche, sanitarie, edilizie e con i regolamenti antincendio vigenti e futuri, fino alla scadenza dell’appalto.
Articolo 29 - Responsabile del servizio
La Società appaltatrice, al momento della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, deve fornire un recapito telefonico con costante reperibilità diurna (dalle ore 06.00 alle 22.00), giorni festivi inclusi, e deve comunicare all’Ente appaltante il nominativo del responsabile di cantiere.
E’ a carico di detto responsabile la fornitura ed invio di tutti i dati statistici inerenti ai servizi, la tenuta e la compilazione di registri, se prescritti (anche da eventuali norme emanate o che entreranno in vigore successivamente all’affidamento del servizio), la fornitura di informazioni agli utenti dei servizi, ai potenziali utenti, la sottoscrizione quale supervisore tecnico- giuridico di tutti i documenti di trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani e di ogni altro documento. Lo stesso dovrà altresì assicurare il rispetto di tutte le norme specifiche in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti, di sicurezza dei lavoratori (ecc.), presenti e future.
Articolo 30 - Personale per l’espletamento dei servizi
La Società appaltatrice dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata del servizio, personale idoneamente qualificato ed in numero adeguato ai servizi da fornire affinché lo svolgimento degli stessi avvenga in modo efficiente ed economico.
La Società appaltatrice si impegna a garantire la continuità e l’efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente e/o di quello risultato inidoneo.
L’inosservanza di tali condizioni costituisce titolo a favore dell’Ente appaltante per la risoluzione immediata del contratto senza che la Società appaltatrice possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti. Compete alla Società appaltatrice l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di prevenzione ed assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere.
La Società appaltatrice dovrà in ogni momento essere in grado di dimostrare l’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale, mediante documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto.
La Società appaltatrice, prima dell’inizio dei servizi, dovrà comunicare all’Ente appaltante l’elenco nominativo del personale impiegato e le mansioni di ciascuno. Dovrà, inoltre, procedere alla comunicazione di ogni eventuale variazione dei nominativi degli stessi.
La Società appaltatrice dovrà provvedere a formare il personale impiegato nello svolgimento del servizio circa le tecniche di pulizia, i criteri della raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.
La formazione dovrà essere effettuata fin dai primi giorni del servizio e dovranno essere previsti aggiornamenti periodici. La Società appaltatrice stessa dovrà provvedere a fare eseguire al personale tutti i controlli sanitari, nonché le vaccinazioni che l’autorità sanitaria riterrà necessarie.
L’Ente appaltante è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra la Società appaltatrice ed il personale
impiegato nel servizio.
Il personale in servizio, dovrà essere vestito e calzato decorosamente, indossando gli abiti da lavoro previsti dal contratto.
Il personale dovrà, inoltre, essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, fornito dalla Società appaltatrice. Il personale è tenuto all’osservanza delle disposizioni e regolamenti emanati dall’Ente appaltante e deve assumere un contegno rispettoso nei confronti della cittadinanza.
Ove un dipendente della Società appaltatrice assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dall’Ente appaltante nei confronti dell’utenza e/o del personale dell’Ente appaltante, la Società appaltatrice dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e non escludendo, nei casi più gravi, la sostituzione del dipendente stesso.
Il personale dovrà inoltre essere munito di tutti quei materiali necessari all’espletamento in sicurezza delle mansioni assegnate.
Tutto il personale pertanto dovrà essere munito e, obbligatoriamente indossare in servizio, tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) omologati ed idonei alla protezione della persona sotto il profilo igienico-sanitario, antinfortunistico ed ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza sul lavoro. La dotazione minima di detti D.P.I. dovrà prevedere: indumenti ad “alta visibilità”, calzature di sicurezza, stivali, guanti e, qualora se ne ravvisi la necessità, dispositivi per la protezione del capo, dell’udito e degli occhi.
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto si prevede la firma da parte degli operatori di un impegno etico e morale.
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle normative in vigore.
Articolo 31 - Reperibilità del personale
Per far fronte a situazioni di emergenza, la Società appaltatrice deve indicare all’Ente appaltante un recapito operativo dotato di numero telefonico, anche di telefonia mobile, posto ad una distanza congrua a garantire l’intervento di una squadra appositamente attrezzata entro due ore dalla chiamata.
Il numero telefonico va comunicato all’Ente appaltante entro la data di inizio del periodo di affidamento del servizio e comunque ogni volta che interviene una variazione del recapito e/o del relativo numero telefonico.
Articolo 32 - Sicurezza sul lavoro
L’Ente appaltante ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (ex art. 26 comma 3 del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.), che viene allegato alla documentazione di gara. Tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso Ente appaltante, anche su proposta della Società appaltatrice, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità di realizzazione dei servizi; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione dell’Ente appaltante.
La Società appaltatrice ha l’obbligo di farsi carico di adottare tutti gli accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire le misure di prevenzione e protezione dai rischi dei propri addetti, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
La Società appaltatrice è tenuta a depositare, contestualmente alla firma del contratto, il documento unico di valutazione dei rischi per la sicurezza (DUVRI) ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08 ed il documento delle misure di prevenzione e di protezione inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto, redatti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e sottoscritti dal legale rappresentante della Società appaltatrice. La mancata presentazione di suddetti documenti o la redazione non conforme alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale, comporterà la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte della Società appaltatrice, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di risoluzione del contratto
La Società appaltatrice è tenuta a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nonché gli addetti alla gestione delle emergenze e all’antincendio comunicando all’Ente appaltante i nominativi.
I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidati, devono essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all’uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano alla
Società capogruppo.
L’Ente appaltante si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte della Società appaltatrice di quanto sopra descritto.
L’Ente appaltante dovrà dotare, a proprie spese il personale di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con i servizi svolti. Il personale dovrà essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria attività comporta ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano alla Società capogruppo.
L’Ente appaltante si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte della Società appaltatrice di quanto sopra descritto.
In caso di subappalto, l’Ente appaltante si riserva la facoltà di richiedere in fase di autorizzazione o durante la durata dell’appalto la documentazione di supporto relativa agli avvenuti adempimenti in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08. In caso di subappalto, la Società appaltatrice dovrà trasmettere il DUVRI acquisito tra i documenti di gara ai subappaltatori i quali si impegneranno a compilare le parti di propria competenza in fase di autorizzazione del subappalto e stipula del relativo contratto a cura della Società appaltatrice. I contratti di subappalto privi della voce relativa alla quantificazione dei costi della sicurezza saranno considerati nulli.
Il DUVRI è un documento “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L’aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento.
Articolo 33 - Obblighi e responsabilità della Società appaltatrice
La Società appaltatrice dovrà dichiarare in sede di stipula del contratto d’appalto il proprio domicilio nell’ambito dell’Ente appaltante per tutta la durata del contratto stesso ad ogni effetto di legge per tutti gli atti inerenti e conseguenti il contratto di appalto. Tutte le intimazioni e le notifiche dipendenti dal presente contratto saranno fatte al Responsabile incaricato del Servizio presso la suddetta sede.
Di seguito si elencano altri oneri ed obblighi a carico della Società appaltatrice:
a. la Società appaltatrice è tenuta ad eseguire la migliore prestazione;
b. la Società appaltatrice è responsabile verso l’Ente appaltante del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale avuto in consegna dall’Ente appaltante e della disciplina dei propri dipendenti. La Società appaltatrice dovrà rispondere anche dell’operato dei suoi dipendenti; l’Ente appaltante avrà la facoltà di pretendere l’allontanamento dal servizio di quelli che ritenesse necessario, motivandone le ragioni e nel rispetto delle norme vigenti. Nella conduzione e gestione del servizio, la Società appaltatrice, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso impegno di provvedere che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni;
c. tutto il personale della Società appaltatrice dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza;
d. A tale riguardo, prima dell’assunzione del servizio da parte della Società appaltatrice e, ad ogni successiva assunzione di personale, dovrà fornire apposita dichiarazione firmata dal Responsabile tecnico e controfirmata dal Rappresentante dei lavoratori che attesti l’avvenuta formazione di ogni lavoratore impiegato dalla Società appaltatrice nell’appalto;
e. nell’esecuzione del servizio appaltato la Società appaltatrice curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto, che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare, venga trattato nel rispetto delle norme in materia;
f. la Società appaltatrice si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell’area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori;
g. compete inoltre alla Società appaltatrice ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio;
h. la Società appaltatrice, in caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento di situazioni di pericolo, dovrà, oltre che a dare immediata esecuzione a quanto previsto dalle norme che regolano la materia, informare senza indugio l’Ente appaltante per metterlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati;
i. i mezzi, autorizzati ai sensi della normativa vigente, impegnati nel trasporto e nella raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono essere idonei ad effettuare le operazioni di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e per lo svolgimento di tutti i servizi compresi nel presente Capitolato e nel disciplinare tecnico;
j. la Società appaltatrice dovrà comunicare tempestivamente in modo preciso tutte le difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio;
k. la Società appaltatrice si impegnerà a denunciare immediatamente alle Forze dell’Ordine, dandone contestuale comunicazione all’Ente appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si possa manifestare nei propri confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, fornitura di servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere etc.);
l. la Società appaltatrice sarà obbligata a comunicare all’ Ente appaltante ogni variazione eventualmente intervenuta nei propri organi societari, ivi comprese quelle relative ai fornitori.
Articolo 34 - Rischi legati all’esecuzione dei servizi e copertura assicurativa
Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico della Società appaltatrice che è obbligata a tenere indenne l’Ente appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine la Società appaltatrice è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo della Società appaltatrice. La polizza dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice di primaria importanza. La polizza, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell’Ente appaltante e riportare l’impegno dell’Assicuratore, esteso all’intera durata dell’appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori ad. € 500.000,00 per ogni evento dannoso. La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della Società appaltatrice.
Quindi la Società appaltatrice si impegna a stipulare idonee polizze assicurative RCA per gli automezzi e motocicli impiegati nell’appalto.
Nel caso di giudizio l’Ente appaltante dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.
Articolo 35 – Caratteristiche automezzi, attrezzature e materiali di consumo
La Società appaltatrice è tenuta a disporre e a dotarsi di ogni mezzo ed attrezzatura idonea per l’esecuzione di tutti i servizi del presente capitolato.
I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione o comunque in caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti da apposite riserve che la Società appaltatrice avrà cura di procurare in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi.
I mezzi dovranno essere dotati di apposita copertura assicurativa, carta di circolazione. Inoltre la Società appaltatrice dovrà farsi attestare tramite una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista o da un biologo iscritto all'ordine professionale l’idoneità dei mezzi di trasporto di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto 28 aprile 1998, n. 406, in relazione alla tipologia dei rifiuti da trasportare e che contenga tutti i dati previsti dalla delibera del Comitato nazionale dell’Albo trasportatori Ambientali del 27 settembre 2000, n. 4 così come modificata dalla Delibera del 12 maggio 2003, n.5 .
I veicoli utilizzati per il servizio di raccolta dovranno essere dotati di tutti i dispositivi che tutelino e salvaguardino la sicurezza degli addetti al servizio. Detti dispositivi dovranno essere costantemente tenuti in efficienza; l’Ente appaltante si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli sui vari dispositivi e misurazioni sui livelli di rumorosità
durante tutto il periodo contrattuale.
Le attrezzature e i mezzi successivamente immessi nel servizio dovranno avere le caratteristiche riportate nel progetto presentato dalla Società appaltatrice.
La Società appaltatrice dovrà garantire la qualità, la rispondenza alle prescrizioni di legge anche in materia di sicurezza e la correttezza di utilizzo degli automezzi, delle attrezzature e dei materiali, assumendo a proprio carico ogni onere derivante dall’inosservanza delle norme vigenti per la sicurezza del lavoro e per la prevenzione degli inquinamenti. Ogni anno la Società appaltatrice dovrà procedere ad un esame dei fumi emessi da tutti i veicoli a motore presenti nel cantiere, nonché ad un esame delle emissioni sonore. La documentazione comprovante l’esito degli esami dovrà essere trasmessa al responsabile del procedimento.
Resta inteso che l’Ente appaltante si riserva la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero e della conformità dei mezzi, delle attrezzature e dei prodotti alle vigenti norme in materia di sicurezza e per la prevenzione degli inquinamenti, e di disporre affinché quelli non idonei vengano o sostituiti o resi idonei. La Società appaltatrice è tenuta a provvedervi nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per l’Ente appaltante.
Tutti gli automezzi dovranno recare il logo e nome dell’Ente appaltante, la dicitura: “Servizi di igiene urbana”, il nominativo della Società appaltatrice e il numero verde per le segnalazioni dei cittadini alla Società appaltatrice.
La Società appaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, al lavaggio e disinfezione periodica dei mezzi utilizzati per l’espletamento del servizio ed in ogni caso i mezzi ad inizio di ogni giornata di servizio dovranno presentarsi idonei dal punto di vista igienico-sanitario.
Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire in osservanza alle vigenti leggi, in particolare il Codice della strada, il regolamento di esecuzione e le leggi complementari, con veicoli in perfetta efficienza, ordine e pulizia, privi di esalazioni moleste a bordo.
Articolo 36 - Uso, collocamento e manutenzione delle attrezzature per il servizio
La Società appaltatrice dovrà collocare e mantenere a sue spese in buono stato le attrezzature presenti sul territorio e quelle eventualmente fornite dall’Ente appaltante per l’esecuzione del servizio.
Resta a carico della Società appaltatrice la collocazione di ulteriori contenitori che l’Ente appaltante richiederà, anche in tempi successivi all’avvio del servizio, per l’ottimizzazione del medesimo; si intendono sempre a carico della Società Appaltatrice tutti gli oneri derivanti da qualsiasi riposizionamento delle attrezzature fornite per il servizio.
Allo scadere dell’appalto le attrezzature dovranno essere restituite funzionanti ed in buone condizioni di manutenzione. Nel caso di rotture e/o malfunzionamenti le attrezzature dovranno essere riparate ovvero sostituite con attrezzature aventi caratteristiche analoghe, dalla Società Appaltatrice e pertanto risulteranno a suo carico, durante il periodo di vigenza contrattuale, tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature compresa la sostituzione e gli eventuali pezzi di ricambio.
Le modalità di manutenzione ed il lavaggio delle attrezzature sono descritte nel disciplinare tecnico.