COMUNE DI LAVAGNA
COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI IN ECONOMIA
Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 15/02/2011 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 30/09/2011
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI IN ECONOMIA
Art.1 Finalità ed oggetto
1. Il presente Regolamento detta norme per i contratti in economia ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 1
2. I contratti in economia attengono a negozi di valore economico inferiore ai seguenti importi, che per tale ragione sono posti in essere senza ricorso alle procedure contrattuali ordinarie e senza i relativi oneri di pubblicità:
- 125.000 euro per le forniture e servizi ai sensi del comma 9 dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i, come aggiornato dal Regolamento CE n. 1177/2009;2
- 200.000 euro per lavori in economia, ai sensi del comma 5 dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i;
- 50.000 euro per lavori in amministrazione diretta, ai sensi del comma 5, ultimo periodo, dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Gli importi sopra detti si intendono automaticamente adeguati in virtù di norme statali e comunitarie sopravvenute.
Art. 2 Contratti da eseguire in economia
1. Si possono eseguire in economia tutti i contratti per l'acquisizione di beni, servizi e altre utilità occorrenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali, il cui corrispettivo, al netto degli oneri fiscali e di eventuali spese accessorie, non ecceda gli importi indicati nell’articolo precedente e fissati da norme statali e comunitarie.
2. Per i lavori pubblici l'esecuzione in economia è ammessa fino all’importo indicato nell’articolo precedente, nei limiti e con le modalità precisate nel successivo art. 4.
3. Il dirigente può disporre il ricorso ai contratti in economia anche in eccedenza al limite di importo di cui al comma 1) qualora sussistano eccezionali e motivate circostanze da riportarsi dettagliatamente nella determinazione a contrattare.
4. I corrispettivi dei contratti di cui ai commi 1) e 2) sono in ogni caso da intendersi come fissi e invariabili, con la sola eccezione di quelli riferiti a prestazioni valutate a misura, fermi restando i limiti di spesa indicati al precedente art. 1. In tal caso, definiti i prezzi unitari per singole categorie di lavoro o fornitura, deve tuttavia usarsi la massima cura nella stima delle quantità complessive previste.
5. Nessuna prestazione contrattuale può essere artificiosamente suddivisa allo scopo di avvalersi del presente Regolamento. L'inottemperanza comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari graduate in rapporto all'entità e alla continuazione della violazione.
Art 3 Forniture e servizi in economia
1. I servizi da eseguirsi in economia comprendono tutte le categorie di servizi elencati nell’allegato II A del codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163/2001, compresi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nonché i servizi tecnici di cui all’art. 252 del D.P.R. 10/10/2010 n. 207, come indicato anche dalla determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4/2007.3
2. Le forniture da eseguire in economia sono determinate annualmente nell’ambito del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, in corrispondenza dell’intervento 02 “acquisto beni” in relazione alle funzioni e ai servizi svolti dal comune.
Art. 4 Lavori pubblici da eseguire in economia. Modalità di affidamento
1. I lavori che per loro natura possono essere eseguiti in economia sono quelli di manutenzione, ripristino, riparazione, sistemazione e adattamento dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente ovvero in uso dello stesso, nell'ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121, 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia:
a) lavori per i quali sia prevista tale modalità di esecuzione nell'ambito di progetti regolarmente approvati e finanziati.
3. I lavori in economia possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario
4. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori per i quali si renda necessario ovvero opportuno avvalersi di soggetti o imprese ritenuti idonei per un importo fino a euro 40.000; non è ammesso, di norma, il ricorso al subappalto. Nessun lavoro può essere diviso artificiosamente in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.
5. Per i lavori pubblici di somma urgenza si provvede ai sensi degli artt. 174 e seguenti del dpr n. 207/20104 5 e 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.
6. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto.
7.L’indagine di mercato di cui al precedente comma viene svolta previa pubblicazione di un avviso sul sito internet comunale, per un periodo congruo determinato dal responsabile di procedimento, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 30 giorni, in cui vengono individuati i lavori da eseguire, il relativo importo e le altre clausole contrattuale essenziali.
8. All’indagine di mercato verranno ammessi solo gli operatori economici, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, che ne facciano richiesta entro il termine previsto dall’avviso.
9. Qualora entro il termine previsto nessun operatore economico richieda di essere invitato, il Responsabile del procedimento individua non meno di cinque operatori economici, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra i quali effettuare l’indagine di mercato.
Art. 5 cottimo di lavori – contenuti
L’atto di cottimo deve avere i contenuti indicati dall’articolo 173 del D.P.R. N. 207/2010.6
Art 6 Spese di rappresentanza
1. Per spese di rappresentanza si intendono le spese da sostenersi per lo svolgimento di attività istituzionali (quali cerimonie, ricevimenti. ospitalità e simili) nelle quali occorra garantire l'immagine ed il prestigio del Comune.
2. Alle spese di rappresentanza si provvede a mezzo di contratti in economia qualora i corrispettivi delle singole prestazioni non eccedano l'importo netto di euro 1.500.
3. In ogni caso le spese di rappresentanza devono essere disposte su indicazione scritta del Sindaco o del Vice Sindaco o degli Assessori.
Art. 7 Soggetti competenti a concludere i contratti, responsabili di procedimento, direttori dei lavori e dell’esecuzione
1. Alla conclusione dei contratti in economia provvedono di norma i dirigenti in relazione alle esigenze delle unità organizzative cui sono preposti.
2. Possono altresì provvedervi altri collaboratori all'uopo autorizzati dal Dirigente per esigenze connesse alle caratteristiche dei servizi da espletare.
3. L'autorizzazione può essere rilasciata per singoli contratti o tipi di contratto ovvero per ogni occorrenza del Servizio e deve comunque essere comunicata al Servizio Finanziario.
4. Per i lavori in economia il Dirigente nomina un Responsabile del Procedimento.
5. Il responsabile di procedimento dei lavori, forniture, servizi in economia assume anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto in economia.
Art. 8 Requisiti degli operatori economici
Ai sensi dell’articolo 327 del d.p.r. n. 207/2010,7 possono essere stipulati contratti in economia solo con operatori economici in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 388 e 399 del decreto legislativo n. 163/2006.
Possono essere contattati nelle indagini di mercato, nonché essere inseriti negli elenchi dei fornitori abituali del comune, solo operatori economici in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.
Art. 9 Atti di programmazione
1. Le forniture, i servizi e i lavori in economia sono programmati annualmente nell’ambito del piano esecutivo di gestione, e degli altri strumenti di programmazione esistenti.
2. Di norma all'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Giunta comunale delibera l'assegnazione alle unità organizzative delle risorse occorrenti anche per le spese da effettuarsi con contratti in economia nell'ambito del piano esecutivo di gestione.
3. Nel corso dell'esercizio finanziario, con le medesime modalità di cui al comma 1, si può provvedere alle occorrenti modificazioni e integrazioni.
Art. 10 Modalità di scelta del contraente per Forniture e Servizi
1. Per i contratti in economia di forniture o di servizi, di importo fino a euro 40.000 i soggetti di cui al precedente articolo 7 possono procedere mediante cottimo fiduciario con un solo operatore economico , ovvero in caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.
Resta comunque ferma la necessità dell'acquisizione del preventivo-offerta dell’operatore economico interpellato.
2. Per i contratti in economia di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alla soglia di 125.000 euro dovrà essere esperita indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
3. L’indagine di mercato viene svolta previa pubblicazione di un avviso sul sito internet comunale, per un periodo congruo determinato dal responsabile di procedimento, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 30 giorni, in cui vengono individuati:
- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
- Il termine entro cui richiedere di essere invitati
4. All’indagine di mercato verranno ammessi solo gli operatori economici, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, che ne facciano richiesta entro il termine previsto dall’avviso.
5. Qualora entro il termine previsto nessun operatore economico richieda di essere invitato, il dirigente individua non meno di cinque operatori economici, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra i quali effettuare l’indagine di mercato.
6. In caso di motivata urgenza è possibile prescindere dalla pubblicazione del previo avviso e l’indagine di mercato viene effettuata tra non meno di 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
7. Le indagini di mercato possono avvenire anche mediante consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all’articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatici. la lettera d’invito per le procedure di acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a
20.000 euro deve avere i contenuti indicati dall’articolo 334 del d.p.r. n. 207/2010.10
Art. 11 Gli elenchi aperti di operatori economici per forniture e servizi
0.Xx Comune, secondo quanto previsto dall’articolo 332 del D.p.r. n. 207/2010, 11 può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all’interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
2. L’iscrizione in tali elenchi non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.
3. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione del Comune , hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dallo stesso o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
4. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.
5. Il Comune può concludere specifici accordi con altre Amministrazioni per la creazione di elenchi comuni di operatori economici, e può utilizzare elenchi predisposti da altre Amministrazioni.
Art 12 Pubblicità e comunicazioni
1. All’acquisizione di beni e servizi in economia non si applicano, ai sensi dell’articolo 331 del
D.P.R. n. 207/2010 gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del decreto legislativo n. 163/2006 per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.
2. Il responsabile del procedimento assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. Il responsabile del procedimento cura la pubblicazione di un avviso di post- informazione sul profilo del committente dell’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 334 del D.p.r. n. 207/2010 (forniture e servizi) nonché dell’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all’articolo 173 del d.p.r. n. 207/2010 (lavori).
Art 13 Modalità di conclusione dei contratti – i buoni d’ordine – norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari
1. I contratti in economia di lavori, di forniture o di servizi, di importo netto ricompreso in euro 2000 sono predisposti a mezzo di buoni d'ordine firmati dal dirigente o dal responsabile di procedimento, e si intendono conclusi all'atto dell'accettazione dei buoni stessi da parte di terzi contraenti, nella forma della corrispondenza commerciale.
2. I contratti eccedenti l'importo suddetto e fino all’importo di 40.000 euro, possono essere conclusi a mezzo di lettera commerciale firmata dal dirigente o dal responsabile di procedimento, ovvero di scrittura privata a firma congiunta dei ripetuti soggetti e dell’operatore economico affidatario, comprendente i medesimi contenuti della lettera d’invito o comunque le indicazioni e le clausole ritenute necessarie ed opportune per la migliore disciplina del negozio.
3. Il contratto in economia, fino all’importo di 40.000 euro, può essere concluso con comunicazione della lettera commerciale, firmata digitalmente, mediante posta elettronica certificata, e si intende concluso con il ricevimento, da parte del Comune, dell’accettazione firmata digitalmente da parte dell’operatore economico affidatario.
4. I contratti per le spese di rappresentanza sono conclusi nei modi di cui ai commi precedenti in relazione alle diverse esigenze di disciplina del rapporto contrattuale.
5. I contratti in qualsiasi forma stipulati (lettera commerciale, scrittura privata, buono d’ordine, atto pubblico, scrittura privata autenticata) devono contenere le apposite clausole previste dalla legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).
Art. 14 Congruità dei prezzi
1. Il responsabile di procedimento accerta la congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato e può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all’articolo 328 del
d.p.r. n. 207/2010, propri o di altre amministrazioni aggiudicatici.
Art 15 Impegno delle spese
1. Con la determinazione a contrattare di cui all’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000,12 viene costituita prenotazione d'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 comma 3, del D.Lgs. 267/2000,13 nel caso di affidamento di un contratto in economia previa indagine di mercato.
2. Il formale impegno di spesa viene assunto, dopo l’individuazione dell’affidatario del servizio, fornitura o lavoro, con la determinazione di aggiudicazione definitiva.
3. Per le spese cui si provvede mediante cottimo fiduciario con una sola ditta nei limiti di valore indicati nel presente regolamento, l'impegno di spesa è assunto con la determina di affidamento dell'appalto o con l'emissione del buono di ordinazione di cui al presente regolamento, sul quale deve essere apposto il visto di copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.14
Art. 16 Liquidazione delle spese
1. Le spese derivanti dai contratti in economia sono liquidate tramite determinazione di liquidazione anche cumulativa, previa attestazione di regolare esecuzione delle connesse prestazioni, da apporsi a tergo o in calce alle fatture, note o altri documenti fiscali. Tale attestazione deve essere resa dai responsabili di procedimento- direttori dell’esecuzione.
2. I suddetti documenti fiscali, corredati da un esemplare del buono o da copia della lettera commerciale, devono essere allegati alla determinazione di liquidazione e trasmessi a cura dei medesimi soggetti di cui al comma 1 al Servizio Finanziario affinché provveda all'attestazione di cui all'art. 184 del D.Lgs n. 267/200015 e al pagamento nei termini pattuiti.
Art. 17 Termini e pagamento delle spese
1. I termini di pagamento relativamente agli affidamenti in economia, come stabiliti nel contratto di cottimo, decorrono comunque dalla data di accertamento, da parte del responsabile di procedimento-direttore dell’esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
2. Il pagamento delle spese derivanti dai contratti in economia è effettuato di regola a mezzo mandato tratto sul Tesoriere comunale.
3. Eccezionalmente e comunque per importi stabiliti dall’apposito “Regolamento per l’effettuazione delle spese in contanti a mezzo cassa economale”, i pagamenti possono essere eseguiti tramite Cassa Economale. In tal caso la documentazione di cui all'art. 15, comma 2, va trasmessa al Servizio Economato corredata da apposita motivazione.
Art.18 Somme a disposizione in progetto
1. Qualora nei progetti regolarmente approvati e finanziati siano previste, nell'ambito delle somme a disposizione, prestazioni da effettuarsi mediante contratti in economia, a tali contratti si applicano le norme del presente regolamento, ma l’autorizzazione di spesa è disposta dal responsabile di procedimento ai sensi dell’articolo 174 del d.p.r n. 207/2010.16
Art. 19 Mercato elettronico
1.I responsabili di procedimento e i dirigenti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si avvalgono del mercato elettronico nei casi in cui le norme vigenti ne prevedono il ricorso obbligatorio.17
2. Alla determina a contrattare che stabilisca di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva con la quale il dirigente o il responsabile di procedimento attesti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., il rispetto dei parametri prezzo – qualità presenti nelle convenzioni Consip attive, per beni e servizi comparabili
3. La determinazione deve essere trasmessa alla struttura di controllo interno di gestione, che effettua il controllo sul rispetto dei parametri prezzo – qualità presenti nelle convenzioni Consip attive, per beni e servizi comparabili e che relaziona annualmente alla giunta e al Segretario Generale, in merito ai risultati in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l’attuazione di quanto previsto dalle norme sull’acquisto di beni e servizi sul mercato elettronico.
4. Il Comune può realizzare direttamente un mercato elettronico, o tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip s.p.a., ovvero attraverso le centrali di committenza di riferimento di cui all’art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006.
5. Per le modalità di funzionamento e le caratteristiche tecniche si richiama l’articolo 328 del d.p.r. n. 207/2010.18
Art 20 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicato sul sito internet del Comune ai sensi dell’articolo 62 della legge n. 69/2009 ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, in analogia a quanto previsto dall’articolo 10 delle preleggi, secondo cui gli atti normativi dello Stato entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente Regolamento è oggetto di ripubblicazione sul sito internet del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 83 – comma 3 – dello Statuto Comunale.
3. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili con esso, in particolare il “Regolamento per i servizi e le provviste da eseguirsi in economia” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 25/11/2004 ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27/11/2007.
4. Le norme del presente Regolamento che richiamano le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010 e che entrerà in vigore il 180° giorno dalla sua pubblicazione, si applicano sin dall’entrata in vigore del presente Regolamento ai sensi del comma 1 del presente articolo.
1 D.Lgs. num.163/2006 e s.m.i.
Art.125. Lavori, servizi e forniture in economia.
(art. 24, L. n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., D.P.R. n. 554/1999; D.P.R. n. 384/2001)
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta.
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10.
3. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti (226);
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro (227) per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro (228) per le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall’articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 248.
10. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro(X1) e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro(X1), è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.
(226) Lettera così modificata dalla lettera dd) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).
(227) L’importo di «137.000 euro» è da intendersi sostituito con «125.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
(228) L’importo di «211.000 euro» è da intendersi sostituito con «193.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
(X1) Importo così aggiornato con D.L. num.70 del 13 maggio 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106.
2 L’importo di 137.000 euro previsto dal comma 9 dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. come importo massimo per procedere in economia per forniture e servizi, è da intendersi sostituito con l’importo di 120.000 euro, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n,. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE.
3 Determinazione Autorità Lavori Pubblici n. 4/2007 del 29 marzo 2007…..
a) E’ dell’avviso che l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall’articolo 2, della legge 248/2006, si applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal D.lgs. 163/2006;
b) Ritiene che siano da considerarsi implicitamente abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 163/2006: l’ultimo periodo del comma 2, dell’art. 92, il comma 4, dell’art. 92 e l’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 53;
c) Ritiene che le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta utilizzando il D.M. 4 aprile 2001, attualmente in vigore;
d) E’ dell’avviso che non ha rilievo la norma richiamata dal comma 12 bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
e) Ritiene che i servizi tecnici di importo stimato inferiore a 100.000 euro possano essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei; al riguardo si rinvia anche alle indicazioni formulate da questa Autorità con la determinazione 19.1.2006, n. 1;
f) Ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia
D.P.R. n. 207/2010 Art. 267 comma 10:
10. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 100.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, secondo periodo, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo.
4 Art. 175 Lavori d'urgenza (art. 146, D.P.R. n. 554/1999)
1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
5 Art. 176 Provvedimenti in casi di somma urgenza (art. 147, D.P.R. n. 554/1999)
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
Art. 177 Perizia suppletiva per maggiori spese (art. 148, D.P.R. n. 554/1999)
1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.
6 Art. 173 Cottimo fiduciario (art. 144, commi 3 e 4, D.P.R. n. 554/1999)
1. L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
g) le garanzie a carico dell'esecutore.
2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 125, comma 8, primo periodo, del codice è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
7 Art. 327
1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del codice.
8D.gls n. 163/2006 Art. 38
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (76);
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio (78);
1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario (80).
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (81).
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
(75) Lettera così modificata dal n. 1) della lettera h) del comma 1 dell’art. 2, X.Xxx. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).
(76) Lettera così modificata dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
(77) Lettera aggiunta dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 3, X.Xxx. 31 luglio 2007, n. 113 e poi così modificata dal n. 2) della lettera
h) del comma 1 dell’art. 2, X.Xxx. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).
(78) Lettera aggiunta dalla lettera a) comma 19 dell’art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94.
(79) Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 3, D.L. 25 settembre 2009, n. 135. Vedi, anche, il comma 5 dello stesso articolo 3.
(80) Comma aggiunto dalla lettera b) comma 19 dell’art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94.
(81) Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 3, D.L. 25 settembre 2009, n. 135. Vedi, anche, il comma 5 dello stesso articolo 3.
(82) Vedi, anche, la Det. 12 gennaio 2010, n. 1.
9 Art. 39. Requisiti di idoneità professionale. (art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, D.Lgs. n. 157/1995; art. 12, D.Lgs. n. 358/1992)
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell’articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.
10 D.P.R. n. 207/2010
Art. 334 Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
1. Per l'affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 125, comma 9, del codice, la lettera d'invito riporta:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
m) l'indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
11 Art. 332 dpr n. 207/2010 Affidamenti in economia
1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatici.
2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle
procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
3. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.
4. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.
5. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.
12 D.lgs. n. 267/2000
Art. 192 Determinazioni a contrattare e relative procedure.
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b ) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano
13 Art. 183 Impegno di spesa.
1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito a, personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'art. 186. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati. …
14 Dlgs n. 163/2000 Art. 151 comma 4,
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
15 Dlgs n. 267/2000
Art. 184 Liquidazione della spesa.
1. La liquidazione costituisce la successiva fase, del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i princìpi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
16 Art. 174 Autorizzazione della spesa per lavori in economia (art. 145, D.P.R. n. 554/1999)
1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 125, comma 6, del codice, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
17 Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (in Suppl. ordinario n. 227/L, alla Gazz. Uff. n. 302, del 27 dicembre 1999). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).
Articolo 26
Acquisto di beni e servizi (1) (2).
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica (3) (4).
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera c ), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 . La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti (5).
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 (6).
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonchè i risultati conseguiti (7).
(1) Il presente articolo era stato abrogato dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Successivamente l’articolo 15 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, ha modificato il citato articolo 1, comma 209, non prevedendo più l’abrogazione del presente articolo.
(2) Rubrica modificata dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successivamente modificata dall'articolo 1 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168.
(3) Comma modificato dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed infine dall'articolo 1 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168.
(4) Vedi anche l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(5) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350e successivamente sostituito dall'articolo 1 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168.
(6) Comma inserito dall'articolo 1 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168.
(7) Vedi, anche, l'articolo 1, commi 22 e 159 , della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
LEGGE 23 dicembre 0000, x. 000 (xx Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (1).
Articolo 58
(Consumi intermedi)
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
LEGGE 27 dicembre 2006, n.296 (in Suppl. Ordinario n. 244 alla Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 299). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2007) (1).
COMMA 449
449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioniquadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento (1).
(1) Vedi, anche, l' articolo 2, commi 573 e 574, della legge 24 dicembre 2007 n. 244
COMMA 455
455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.
COMMA 456
456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 (in Suppl. ordinario n. 285 alla Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 300). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2008) (1).
Comma 573
Ricorso per gli acquisti di beni e servizi alle convenzioni quadro Consip.
573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.
18 Art. 328 Mercato elettronico
1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice.
2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 124, comma 5, del codice e indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene, tra l'altro:
a) le categorie merceologi che per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico;
b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati;
c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
d) la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;
e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.
4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.
Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del codice.
5. Nel caso siano consultati più fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. La stazione appaltante procede nei confronti dell'esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all'articolo 113, del codice, e, nel caso siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai controinteressati l'esito della procedura.
6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell'articolo 77, commi 5 e 6, del codice.
7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294.