Plus - Extension of National Contact Point for eHealth (NCPeH) in Italy
ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ITA NCPeH
Plus - Extension of National Contact Point for eHealth (NCPeH) in Italy
GRANT AGREEMENT 101084863 — ITA NCPeH plus
TRA
• MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA (di seguito “Ministero della salute”), con sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 0 - 00000 - Xxxx, CF 97618930586, rappresentata dall’attuale Direttore Generale;
• AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (di seguito “AgID”), con sede in Xxx Xxxxx x. 00 - 00000
- Xxxx CF 97735020584 rappresentata dall’attuale Direttore Generale;
• MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO della RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (di seguito “MEF-RGS”), con sede in xxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 - Xxxx, CF 80415740580, rappresentata dall’attuale Ragioniere dello Stato;
• REGIONE LOMBARDIA DG WELFARE (di seguito “Regione Lombardia”), con sede in Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx x.0 - 00000 - Xxxxxx, CF 80050050154, rappresentata dall’attuale Direttore Generale;
• ARIA - AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONEE GLI ACQUISTI S.p.A. (di seguito “ARIA”), con sede legale/centrale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 - Xxxxxx, CF 05017630152, rappresentata dall’attuale Direttore Generale;
• AZIENDA ZERO (di seguito “AZIENDA ZERO”), con sede legale/centrale in Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxx, CF 05018720283, rappresentata dall’attuale Direttore Generale;
• REGIONE XXXXXX-ROMAGNA ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE (di seguito “Regione Xxxxxx-Romagna”), con sede in Xxxxx Xxxx Xxxx x. 00 - 00000 - Xxxxxxx, CF 80062590379, rappresentata dall’attuale Direttore Generale;
• LEPIDA SCPA (di seguito “LEPIDA”), con sede legale/centrale in Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 - Xxxxxxx, CF 02770891204, rappresentata dall’attuale Direttore Generale;
• REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA – DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA’ (di seguito “Regione FVG”), con sede in xxx Xxxxx Xx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 - Xxxxxxx (XX), CF80014930327, rappresentata dall’attuale Direttore Centrale;
• REGIONE CALABRIA – Dipartimento "Salute e Welfare" (di seguito “Regione Calabria”), con sede in Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00000 – Catanzaro, CF 02205340793, rappresentata dall’attuale Dirigente Generale.
PREMESSO CHE
a. Il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (abrogando il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012) e il Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 ne definisce le modalità di applicazione;
b. Il Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («Programma UE per la salute» - EU4Health) e abroga il regolamento (UE) n. 282/2014;
c. Nell’ambito del predetto programma EU4Health, il Work Programme 2021 prevede un’iniziativa per il proseguimento del progetto Deployment of generic cross-border eHealth services - National
Contact Point eHealth (NCPeH), finalizzato a sostenere l’interoperabilità europea della prescrizione elettronica (ePrescription/eDispensation o eP/eD) e/o del Profilo Sanitario Sintetico (Patient Summary o PS) mediante la realizzazione di una infrastruttura dedicata e connessa alla rete nazionale di interoperabilità dei fascicoli sanitari regionali;
d. Il Ministero della salute rappresenta l’Italia nell’eHealth Network (eHN), organismo istituito in attuazione dell’articolo 14 della Direttiva 2011/24/UE concernente l'assistenza sanitaria transfrontaliera e finalizzato allo sviluppo e alla diffusione della sanità digitale a livello comunitario, attraverso la cooperazione strategico-istituzionale tra le autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online, nell’ambito del quale sono stati approvati i documenti che definiscono il modello di governance a supporto della realizzazione dell’ eHealth Digital Service Infrastructure (di seguito eHDSI);
e. Tra gli organismi previsti all’interno del suddetto modello di governance è stato istituito un gruppo di esperti (eHDSI Member State Expert Group – eHMSEG), cui partecipa anche il Ministero della salute, che fornisce supporto agli altri organismi nella gestione dell’intero ciclo di sviluppo di eHDSI. Il predetto eHMSEG ha definito il set di report da produrre per monitorare lo stato di avanzamento della suddetta eHDSI;
f. Il Ministero della salute, nell’ambito delle attività effettuate nell’eHN, ha collaborato alla stesura delle linee guida per il PS (Patient Summary) e per l’eP (ePrescription) adottate dal predetto eHN il 21 novembre 2016;
g. Il decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e successive modifiche, disciplina il Fascicolo Sanitario Elettronico (di seguito “FSE”);
h. Il DPCM n.178 del 29 settembre 2015 recante il “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico” Ministero della salute prevede la presenza al suo interno del profilo sanitario sintetico, o Patient Summary (PS);
i. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 38 recante: “Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 “Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro”, presso il Ministero della salute è stato istituito il punto di contatto nazionale organizzativo per l'assistenza sanitaria transfrontaliera;
j. Ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, viene istituita l’AgID;
k. La Regione Lombardia ha realizzato la piattaforma SISS (Sistema Informativo Socio-Sanitario). Questa comprende l’insieme delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche presenti sul territorio (sistemi informativi di farmacie, medici, ospedali, Regione Lombardia, ecc.) che concorrono all’erogazione dei servizi sociosanitari all’interno della Regione Lombardia, basandosi sulla cooperazione e sull’integrazione dei diversi sistemi informativi gestiti in autonomia dalle singole aziende/attori aderenti;
l. La Regione Xxxxxx-Romagna ha realizzato la piattaforma Sole (Sanità on line) che collega i medici di medicina di base (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) con le strutture sanitarie ed ospedaliere della Regione Xxxxxx-Romagna. L’infrastruttura, che supporta tutti i professionisti del Servizio sanitario regionale rendendo più semplice la relazione medico-paziente, fornisce servizi e scambio di informazioni tra i medici e pediatri di famiglia, gli specialisti e operatori sanitari ospedalieri e ambulatoriali, le strutture amministrative delle Aziende Sanitarie, gli operatori regionali autorizzati e gli operatori del progetto Sole. Inoltre, la rete Sole, attraverso la raccolta dei documenti sanitari
personali di ogni assistito, genera il FSE, consultabile on line in forma protetta e riservata una volta espresso il consenso formale;
m. AZIENDA ZERO ha implementato il Portale Sanità Regione del Veneto, integrando i sistemi dei medici di medicina generale con le aziende sanitarie e la piattaforma regionale per permettere un corretto scambio dei dati anagrafici e di documenti digitali, quali ad esempio la ricetta dematerializzata, nel contesto del FSE;
n. La Regione FVG ha sviluppato il portale SESAMO (SErvizi SAlute in MObilità), che concede ai cittadini di visualizzare i propri documenti clinici digitali ed accedere a servizi sanitari utili, accessibile anche da cittadini stranieri, purché iscritti all’anagrafe sanitaria regionale ed in possesso di un codice fiscale. È consentito anche l’accesso in delega in caso di minori o soggetti sottoposti a tutela;
o. Regione Calabria ha ideato il portale denominato Ecosistema Calabria Sanità, contenente strumenti e moduli gestionali ai quali il cittadino potrà accedere tramite l’identità digitale SPID;
p. Il MEF-RGS è titolare del Sistema Tessera Sanitaria (Art. 50 DL 269/2003), nell’ambito del quale è stato realizzato:
1) L’Anagrafe degli assistiti SSN (che confluirà nell’ANA - Anagrafe Nazionale degli Assistiti - di cui al CAD), con la generazione e distribuzione della Tessera Sanitaria per ogni assistito;
2) Il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) per la gestione a livello nazionale della ricetta medica elettronica con la dematerializzazione della ricetta medica cartacea (DM 2 novembre 2011), mediante il collegamento telematico in tempo reale di tutti i medici prescrittori e delle strutture sanitarie (pubbliche e private convenzionate) erogatrici delle prestazioni prescritte a carico del SSN e SASN, nonché la circolarità delle ricette fra le regioni e SASN attraverso il riconoscimento (transcodifica) delle codifiche delle prestazioni regionali, nonché l’interconnessione con il Sistema della Tracciabilità del farmaco del Ministero della salute per consentire il controllo delle confezioni dei farmaci erogati, nonché il controllo della compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico del cittadino, nonché il supporto alla verifica da parte delle ASL e SASN per la liquidazione dei rimborsi delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie convenzionate;
3) L’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità dei FSE (comma 15-ter dell’art. 12 DL 179/2012 e DM 4/8/2017), garantendo l’identificazione dell’assistito per la gestione del FSE (attraverso l’interconnessione con ANA), nonché la gestione dell’Anagrafe Nazionale dei Consensi per il FSE, la gestione “in sussidiarietà” del FSE per alcune regioni, l’interoperabilità fra i FSE regionali che garantisce l’alimentazione e la consultazione di ogni FSE su tutto il territorio nazionale, l’interconnessione con il SAC per l’alimentazione dei FSE con i dati delle ricette;
q. L’Italia sarà coinvolta per un totale di 1.320.900,27 euro, con un contributo UE pari a 792,540,16 euro;
r. I partecipanti alla call for proposals EU4H-2021-DGA-MS-IBA sono le Parti sottoscrittrici del presente accordo;
s. La partecipazione al progetto ITA NCPeH Plus - Extension of National Contact Point for eHealth (NCPeH) in Italy offre una ulteriore opportunità di sviluppo di servizi eHealth in Italia, che possono apportare benefici per i cittadini in termini di continuità di assistenza a livello transfrontaliero, miglioramento della qualità delle cure, maggiori opportunità di scelta nonché la possibilità per il SSN di attrarre pazienti dall'estero;
t. In ossequio ai rispettivi compiti e funzioni istituzionali sopra descritti, ciascuna delle Parti ha, quindi, uno specifico interesse a partecipare a progetti finalizzati alla realizzazione di sistemi di interoperabilità per lo scambio di dati sanitari nell’ambito del PS e eP;
u. Al fine di operare nel contesto più generale richiesto all’interno del programma comunitario EU4Health, come da obiettivi sopra menzionati, è necessario attivare un coordinamento nazionale delle attività di ogni partner italiano;
v. Ogni parte coinvolta nel progetto ITA NCPeH Plus - Extension of National Contact Point for eHealth (NCPeH) in Italy può avvalersi di fornitori privati per la realizzazione delle attività di progetto in coerenza con quanto normato nel Grant Agreement (GA) e in tale evenienza, tra l’altro:
• Fornirà l’elenco di detti soggetti;
• Garantirà che i rapporti con tali soggetti siano normati conformemente a quanto stabilito nel GA e nel rispetto della normativa italiana e comunitaria;
• Sarà il solo responsabile della realizzazione del progetto e della conformità alle previsioni del GA anche per quanto affidato a tali soggetti.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART.1 DEFINIZIONI
Accordo di Partenariato/Consortium Agreement: accordo tra le parti coinvolte nella presentazione del progetto ITA NCPeH Plus - Extension of National Contact Point for eHealth (NCPeH) in Italy, project n. 101084863.
Affiliated Entity: l’Affiliated Entity, di seguito AE, è un soggetto giuridico presentante un legame con il beneficiario di progetto (Ministero della salute), in particolare un legame giuridico o patrimoniale, che non è limitato al progetto né è istituitosi al solo scopo legato all’implementazione progettuale. Le AE sono da considerarsi come parte integrante del progetto, aventi de facto responsabilità ultima sulla realizzazione di specifiche attività progettuali (Work package e relativi task) e co-responsabili dell’attuazione tecnica dell’azione, come stabilito all’interno della Description of Action (DoA) - part B del GA. In accordo con quanto sancito dall’art.8 del GA, le AE possono addebitare costi all’azione e devono espletare i compiti a loro attribuiti nella DoA - part B - del GA. I contributi realizzati dovranno risultare in conformità con l’art. 11 del GA. I loro costi e contributi sono inclusi nella proposta progettuale, e presi in considerazione per il calcolo della sovvenzione e vincolati al controllo qualitativo effettuato dal Ministero della salute.
Amendment: richiesta formale di modifica di uno o più aspetti del progetto di riferimento e di quanto dichiarato all’interno del GA.
Coordinatore: il coordinatore del progetto è definito come l’unico beneficiario che ricopre il ruolo di amministrazione e coordinamento progettuale, oltre che eventuali altre attività, come previsto da DoA - part B - del GA. Il coordinatore funge da collegamento tra i membri del consorzio e la Commissione Europea ed è responsabile della rendicontazione del progetto. Come specificato nell’Art. 7 (b) del GA, il coordinatore deve controllare che il progetto sia attuato correttamente e fungere da intermediario per tutte le comunicazioni tra il consorzio e l'autorità concedente, a meno che l'accordo o l'autorità concedente non specifichino diversamente e in particolare:
o Presentare le garanzie di prefinanziamento alle autorità concedenti;
o Richiedere ed esaminare tutti i documenti o le informazioni richieste e verificarne la qualità e la completezza prima di trasmetterli alla autorità concedente;
o Presentare gli output di progetto alla autorità concedente;
o Informare l’autorità concedente sui pagamenti effettuati agli altri beneficiari;
o Distribuire i pagamenti ricevuti dall’autorità concedente agli altri beneficiari senza ritardi ingiustificati;
o Essere il responsabile ultimo dell’operato delle parti coinvolte nel progetto.
Grant Agreement (GA): accordo firmato tra l’autorità concedente agenzia europea esecutiva HADEA -
European Health and Digital Executive Agency ed il coordinatore del progetto (Ministero della salute).
Parti: termine omnicomprensivo utilizzato nel presente documento per definire ruoli e responsabilità di ciascuna Affiliated Entity (AE) di progetto.
ART. 2 OGGETTO
Nel rispetto della raccomandazione a stipulare un accordo tra i beneficiari del progetto contenuta nella Call for proposals EU4H-2021-DGA-MS-IBA, il presente accordo disciplina i rapporti giuridici ed economici tra le Parti per procedere alla realizzazione, ad opera delle Parti medesime e secondo le rispettive attività come descritte al successivo art. 3, del progetto ITA NCPeH Plus - Extension of National Contact Point for eHealth (NCPeH) in Italy nel rispetto di quanto previsto nella DoA - Description of Action del GA che ne determinano altresì le specifiche tecniche ed attuative.
Alla scadenza del GA i rapporti giuridici ed economici tra le parti, in relazione alla realizzazione del progetto ITA NCPeH Plus - Extension of National Contact Point for eHealth (NCPeH) in Italy, potranno essere ridefiniti con un ulteriore accordo, teso a definire le relazioni reciproche qualora gli obiettivi del progetto non fossero ancora stati raggiunti.
ART.3 OBBLIGAZIONI E RUOLO DELLE PARTI
Per la realizzazione del progetto ITA NCPeH Plus - Extension of National Contact Point for eHealth (NCPeH) in Italy nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, dell’articolazione, delle modalità organizzative ed esecutive del progetto medesimo come descritti nel GA e suoi allegati, il Ministero della salute assume il ruolo di soggetto sottoscrittore del citato GA nella qualità di coordinatore di progetto.
Attesi pertanto gli obblighi che il Ministero della salute assume nei confronti della Commissione con la sottoscrizione del citato GA, ciascuna delle altre Parti del presente accordo diversa dal Ministero della salute, a sua volta sin da ora si obbliga, quale AE del progetto, nei confronti della Commissione Europea e del Ministero della salute:
• Ad assumere la qualifica di AE così come prevista dal GA e dei suoi Amendement;
• A realizzare il progetto ITA NCPeH Plus - Extension of National Contact Point for eHealth (NCPeH) in Italy nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione predisposta dalla Commissione Europea, dei suoi Amendement, dal presente accordo e dal citato Xxxxx X;
• Ad adempiere le obbligazioni assunte quale AE del progetto a seguito della sottoscrizione del citato
Accession form for beneficiaries;
• A redigere tutta la documentazione richiesta dal GA, dei suoi Amendement e suoi allegati in relazione alle attività svolte da ciascuna Parte medesima quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rendicontazioni, report e financial statement;
• A trasmettere per tempo al coordinatore la documentazione di cui alla linea precedente al fine di permettere al Ministero della salute di adempiere senza ritardo alle obbligazioni da quest’ultima assunte nei confronti della Commissione;
• A compiere e/o dichiarare tutto quanto necessario e/o opportuno al fine di permettere al Ministero della salute di adempiere le obbligazioni da quest’ultimo assunte nei confronti della Commissione.
Al fine della realizzazione del progetto le Parti concordano quanto segue:
i. Il Ministero della salute, in qualità di coordinatore del progetto, partecipa alle attività relative alla diffusione dei principali risultati del progetto;
ii. Il Ministero della salute svolge il ruolo di coordinatore dei partner italiani coinvolti nel progetto assicurando le attività previste nell’ambito dei Work Package (WP) 1 – Governance and Management e WP4 - Sustainability, oltre a fornire la propria collaborazione negli altri WP come partecipante e/o WP Leader. In particolare, il Ministero della salute gestisce incontri di coordinamento, da tenersi anche per via telematica e agisce come punto di contatto per l’Italia nelle comunicazioni con la Commissione e con gli organismi di Governance dell’eHDSI. Il Ministero della salute si impegna a ricoprire tali ruoli in conformità a quanto previsto nei vari Annex del GA;
iii. La Regione Xxxxxx-Romagna e LEPIDA coordinano le attività previste nell’ambito del WP2 - Dissemination, Training and Support, oltre a fornire la propria collaborazione nelle rimanenti task progettuali, in conformità a quanto previsto nella DoA del GA;
iv. AZIENDA ZERO coordina le attività previste nell’ambito del WP3 – Evaluation, service testing, approval and development, oltre a fornire la propria collaborazione nelle rimanenti attività, in conformità a quanto previsto nella DoA del GA;
v. AgID e Regione Lombardia coordinano le attività previste nell’ambito del WP5 – Preparation and implementation; forniscono inoltre la propria collaborazione nelle rimanenti task progettuali, in conformità a quanto previsto nella DoA del GA;
vi. Il MEF-RGS coordina le attività previste nell’ambito del WP6 – Operation oltre a fornire la propria collaborazione nelle rimanenti task progettuali, in conformità a quanto previsto nella DoA del GA
vii. ARIA, Regione FVG e Regione Calabria partecipano alle specifiche attività progettuali come previsto nella DoA del GA.
Le Parti concordano che il Ministero della salute, quale coordinatore del progetto, presenti/riceva alla/dalla Commissione tutta la documentazione di competenza di ciascuna altra Parte in qualità di beneficiario che deve essere prodotta ai sensi del GA e suoi allegati o che la Commissione ritiene di richiedere e/o di trasmettere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• La rendicontazione, i report, i financial statement delle attività svolte da ciascuna parte medesima, nonché la documentazione prevista dall’eHMSEG di cui alla lettera e) della premessa;
• Qualsiasi documento eventualmente richiesto dalla Commissione anche al fine del riconoscimento del contributo.
Le somme che la Commissione riconoscerà a seguito della realizzazione delle attività di cui al presente Accordo sono accreditate sullo specifico Fondo di Rotazione Attuazione Politiche Comunitarie del MEF (gestito dal MEF-RGS-IGRUE). Le Parti concordano altresì che le predette somme sono rese disponibili al Ministero della salute anche per le quote di competenza di ciascuna Parte diversa dal Ministero e dal MEF- RGS prevista dal citato “Annex I” di cui al presente accordo. In tale evenienza, il Ministero della salute si impegna a riconoscere a ciascuna delle altre Parti del presente accordo la quota di rispettiva competenza del contributo ricevuto non appena il Ministero della salute ne abbia la giuridica e materiale disponibilità. Per la quota spettante al MEF-RGS, il Ministero della salute comunica al MEF-RGS-IGRUE l’ammontare della somma da rendere disponibile a MEF-RGS. Ciascuna Parte diversa dal Ministero della salute dichiara sin da ora, manlevando il Ministero della salute stesso, che non avrà nulla a pretendere dal Ministero della
salute in caso di eventuali ritardi nel riconoscimento della quota di contributo di propria spettanza nel caso in cui detti ritardi siano dovuti a cause non imputabili al Ministero della salute.
Ciascuna parte dichiara sin da ora per dato e valido l’operato del Ministero della salute in qualità di coordinatore del progetto.
Ciascuna parte dichiara che nell’ambito del progetto ognuna delle parti agisce nel rispettivo ruolo, quale definito dal presente accordo, in piena autonomia finanziaria e contabile e nel rispetto delle obbligazioni da ciascuna parte medesima individualmente assunte con la sottoscrizione del presente atto. Pertanto, ciascuna parte è altresì responsabile nei confronti della Commissione e del Ministero della salute della esatta rendicontazione delle attività dalla stessa svolte in esecuzione delle obbligazioni come sopra assunte, assumendosene tutte le conseguenti e connesse responsabilità.
Ciascuna Parte dichiara altresì, assumendosene la piena responsabilità, di essere la sola responsabile della realizzazione delle attività che alla stessa competono per la realizzazione del progetto, per le attività che non dipendono dalla collaborazione con le altre parti. Pertanto, ciascuna Parte manleva sin da ora tutte le altre Parti da ogni e qualsiasi responsabilità per ogni e qualsiasi danno conseguente alla condotta adottata, ai contributi dalla stessa forniti per la realizzazione del progetto e ai risultati conseguiti in esito a detti contributi.
ART.4 DURATA
Il presente accordo decorre dalla data dell’apposizione dell’ultima firma da parte del coordinatore del progetto e termina sei mesi dopo la conclusione del Grant Agreement, prevista per il 30 November 2025. Qualora successivi Amendment all’accordo originale dovessero modificare tale data, l'accordo sarà considerato automaticamente esteso ai sei mesi successivi alla nuova data di termine fissata in tali Amendments.
ART.5 LINGUA VEICOLARE
Tutti i report e la documentazione relativa alle attività di progetto e utili alla rendicontazione operativa e finanziaria delle stesse saranno prodotti in lingua inglese.
ART.6 MODELLO DI GOVERNANCE
Come menzionato nella DoA - Description of Action del GA, è necessario stabilire una struttura di gestione nazionale per il corretto funzionamento di tutte le attività progettuali. A supporto di quanto citato nel suddetto articolo e sulla base della responsabilità delle parti definita nel GA, si delineano le azioni e responsabilità degli organi consortili costituiti
6.1 ASSEMBLEA GENERALE
Le Parti si impegnano a costituire, entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del presente accordo, l’Assemblea Generale, organo composto da un componente per ciascuna Parte. Ogni Parte nominerà il proprio componente. Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il nominativo del rispettivo componente entro 5 giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del presente accordo. Eventuali
sostituzioni del componente saranno comunicate tempestivamente dalla Parte interessata alle altre Parti e non comporteranno la modifica del presente accordo.
Il Ministero della salute, in qualità di coordinatore del progetto, presiederà l’Assemblea Generale. L’Assemblea Generale si riunirà ogni 2 mesi e, se necessario, due volte prima delle riunioni biennali dell’eHN. L’Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. In caso di impedimento di un componente a partecipare ad una riunione, quest’ultimo, per detta specifica riunione, è sostituito da un delegato da lui nominato.
Di ogni riunione dell’Assemblea generale si redige apposito verbale. Le materie di competenza dell’Assemblea generale sono le seguenti:
• Indirizzare strategicamente le azioni funzionali all’attuazione del progetto;
• Mantenere, per il tramite del Ministero della salute, le comunicazioni con la Commissione e con gli organismi di Governance dell’eHDSI;
• Deliberare in ordine alle misure da adottare nei confronti della Parte non adempiente ad una o più delle obbligazioni dalla medesima assunte ai sensi del GA e suoi allegati nonché del presente accordo;
• Approvare i documenti da sottoporre all’eHN o all’eHMSEG.
L’Assemblea generale è altresì incaricata di avviare tutte le altre iniziative che la stessa riterrà opportune per favorire la realizzazione del progetto ITA NCPeH Plus - Extension of National Contact Point for eHealth (NCPeH) in Italy.
6.2 COMITATO DI COORDINAMENTO/COORDINATION GROUP
Le Parti si impegnano a costituire, entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del presente accordo, un Comitato di coordinamento composto dai Work Package Leaders, di cui all’ art. 3 comma 3 del presente accordo, e da un referente per ogni AE che non risulti leader di alcun WP. Ogni Parte nominerà i propri componenti tenendo conto della connotazione tecnica dei lavori del comitato in oggetto. Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i nominativi dei rispettivi componenti entro 5 giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del presente accordo. Eventuali sostituzioni dei componenti saranno comunicate tempestivamente dalla Parte interessata all’altra Parte e non comporteranno la modifica del presente accordo.
Il Ministero della salute, in qualità di coordinatore del progetto, presiederà il Comitato di coordinamento. Il Comitato si riunirà almeno una volta al mese. Il Comitato sarà validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti. Ogni componente ha diritto ad un voto. Il Comitato delibererà a maggioranza assoluta. In caso di impedimento di un componente a partecipare ad una riunione, quest’ultimo, per detta specifica riunione, è sostituito da un delegato da lui nominato.
Di ogni riunione del Comitato di coordinamento si redige apposito verbale. Le materie di competenza del Comitato di coordinamento sono le seguenti:
• Coordinare i rispettivi task delle Parti finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al progetto in oggetto al presente accordo;
• Formulare proposte in ordine alle iniziative di cooperazione tra le Parti da avviare in attuazione del progetto in oggetto al presente accordo e sottoporle all’approvazione delle Parti medesime;
• Verificare la coerenza delle attività svolte da ciascuna Parte con i contenuti e gli obiettivi del progetto in oggetto al presente accordo come definiti dal GA e dalla relativa DoA – Description of Action;
• Valutare, in coerenza con gli output del progetto, i risultati conseguiti da ciascuna Parte nell‘esecuzione delle attività di competenza delle medesime;
• Monitorare lo stato di avanzamento delle attività e ripianificarle ove necessario.
ART.7 REFERENTI
Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il nominativo del rispettivo referente per il presente accordo entro 5 giorni lavorativi dalla data di adesione allo stesso.
Eventuali sostituzioni del referente saranno comunicate tempestivamente dalla Parte interessata alle altre Parti e non comporteranno la modifica del presente accordo.
ART.8 RISORSE FINANZIARIE
Con riferimento a quanto riportato nelle premesse del presente accordo alla lettera q), le Parti prendono atto e riconoscono che i “Total Eligible cost” previsti nel budget di progetto sono pari a 1.320.900,27 euro e il contributo EU al progetto ammonta ad 792,540,16 euro.
Ciascuna delle Parti partecipa al “Total budget” di cui al precedente comma, come segue:
a. Ministero della salute per un totale di 148.235,66 euro;
b. Agenzia per l’Italia Digitale per un totale di 106.465,00 euro;
c. Ministero dell’Economia e delle Finanze per un totale di 424,319.20 euro;
d. Regione Lombardia per un totale di 56.282,00 euro;
e. ARIA per un totale di 91.482,86 euro;
f. AZIENDA ZERO per un totale di 149.078,00 euro;
g. Regione Xxxxxx-Romagna per un totale di 52.916,85 euro;
h. LEPIDA SCPA per un totale di 87.065,90 euro;
i. Regione Friuli Venezia-Giulia per un totale di 102.484,60 euro;
j. Regione Calabria per un totale di 102.570,20 euro.
Le Parti concordano che eventuali variazioni del budget inferiori al 25% e che non riguardino i fornitori di servizi potranno essere apportate senza necessità di modificare il presente accordo a seguito di approvazione dell’Assemblea generale. Le variazioni di budget che riguardano i fornitori di servizi o superano la soglia del 25% incidono rilevantemente sul budget, dovranno essere regolate e gestite come da indicazioni riportate sul GA e comporteranno una novazione del presente accordo. Qualsiasi variazione di budget che verrà apportata non potrà comportare ad un superamento dell’importo complessivo massimo pari al finanziamento ricevuto dalla Commissione.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il contributo che verrà riconosciuto a ciascuna di esse dalla Commissione per la realizzazione del progetto sarà di misura pari al 60% dei costi eleggibili (“Total Eligible Costs”) sostenuti e rendicontati da ciascuna Parte.
Le Parti espressamente convengono che il contributo di cui al precedente comma che verrà riconosciuto a ciascuna di esse coprirà le attività eseguite dalla medesima a far tempo dalla data di avvio del progetto come comunicata dal coordinatore.
Le parti concordano che, fatto salvo le indicazioni presenti nel GA, si impegnano a redigere dei report
finanziari periodici da presentare al coordinatore di progetto su base trimestrale.
ART.9 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le Parti convengono che il contributo, di cui al precedente articolo, verrà erogato dal Ministero della salute ai seguenti riferimenti bancari:
1. Agenzia per l’Italia digitale
Istituto bancario: Banca Popolare di Sondrio
Indirizzo della filiale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000, 00000 Xxxx Denominazione del conto: Agenzia per l’Italia Digitale IBAN: XX00X0000000000000000000X00
2. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, MEF-RGS Istituto bancario: Tesoreria Centrale dello Stato Banca d’Italia
Indirizzo della filiale: xxx xxx xxxxx, 00
Denominazione del conto: Ministero Economia e Finanze Fondo rotazione attuazione politiche Comunitarie
IBAN: XX00X0000000000000000000000
3. Regione Lombardia
Istituto bancario: Intesa San Paolo
Indirizzo della filiale: Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Denominazione del conto: Tesoreria Regionale
IBAN: XX00X0000000000000000000000
4. ARIA s.p.a.
Istituto bancario: INTESA SAN XXXXX Xxxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 26
Denominazione del conto: AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
IBAN: XX00X0000000000000000000000
5. Azienda Zero
Istituto bancario: BANCA D’ITALIA
Denominazione del conto: CONTABILITA’ SPECIALE DI TESORERIA UNICA Numero: 0319957
6. Regione Xxxxxx-Romagna
Istituto bancario: Tesoreria provinciale dello Stato – Sezione di Bologna Indirizzo della filiale: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx
Denominazione del conto: REGIONE E ROMAGNA SANITÀ IBAN: XX00X0000000000000000000000
7. LEPIDA
Istituto bancario: Intesa San Paolo SPA Indirizzo: Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Denominazione del conto: LEPIDA SCPA IBAN: XX00 X00 0000 0000 0000 0000 0000
8. Regione Friuli – Venezia Giulia Istituto bancario: BANCA D’ITALIA
Indirizzo: PIAZZA DELL’UNITA’ D’ITALIA, 1
Denominazione del conto: R.A. FRI.V.G – RIS. CEE – COF.NAZ IBAN: XX00X0000000000000000000000
9. Regione Calabria
Istituto bancario: BANCA D’ITALIA
Denominazione del conto: CONTABILITÀ SPECIALE DI TESORERIA UNICA Numero: 306684
ART.10 GESTIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI PROGETTUALI
Per quanto attiene la titolarità dei risultati delle attività del progetto ITA NCPeH Plus - Extension of National Contact Point for eHealth (NCPeH) in Italy svolte dalle Parti ai sensi del presente articolo, detta titolarità è disciplinata da quanto disposto in materia dall’ Article II.8 - Pre-existing rights and ownership and use of the results (including intellectual and industrial property rights) dell’Annex II – General conditions deldocumento Multi-beneficiaries model agreement General Conditions.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.
Si applica quanto disciplinato dall’art. 69, comma 1 (riuso delle soluzioni e programmi informatici), del citato d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
ART.11 RISERVATEZZA
Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l’altra parte di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente accordo. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l’altra parte, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.
ART.12 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere detto accordo, le Parti indicano il foro di Roma quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione
ART.13 MODIFICHE
Le Parti pattuiscono che, fatto salvo il necessario preventivo accordo della Commissione, le Parti medesime potranno apportare eventuali modifiche al presente Accordo mediante la stipula di appositi atti aggiuntivi che costituiranno parte integrante e sostanziale del presente Accordo
ART.14 FIRMA ELETTRONICA
Il presente accordo è sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.