Collegio di Milano
Collegio di Milano
composto dai signori:
- Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente (Estensore)
- Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Guastalla Membro designato dalla Banca
d’Italia
- Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Membro designato dalla Banca d’Italia
- Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx Membro designato dal C.N.C.U.
Nella seduta del 21 dicembre 2010 dopo aver esaminato:
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
• la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.
FATTO
Nel proprio ricorso il ricorrente narra di essersi iscritto ad un corso di lingua inglese. Per il pagamento del relativo corrispettivo, pari a € 1.824,00, optava per un finanziamento con l’intermediario convenuto, strutturato in n. 12 rate mensili di € 152,00 cad.
Con lettera del 13.5.2009 (non prodotta dalle parti) il ricorrente comunicava all’intermediario la propria intenzione di sospendere i pagamenti a causa dell’inadeguata prestazione del servizio. Di conseguenza il 10.6.2009 l’intermediario scriveva alla scuola di lingua per chiedere:
• copia del contratto sottoscritto dal cliente, “specificando il luogo di sottoscrizione”;
• dichiarazione in merito a quanto lamentato dall’interessato;
• copia completa della documentazione intercorsa sull’argomento.
La eventuale risposta fornita dalla scuola non è stata esibita dalle parti, che, invece, hanno prodotto copia di una lettera indirizzata al ricorrente, datata 28.7.2009, con la quale la scuola faceva presente che il contratto non prevedeva la possibilità di recedere unilateralmente, come si evinceva dalle “Condizioni Generali riportate sul retro … conosciute e controfirmate per accettazione”. Il cliente veniva invitato ad un incontro per verificare e risolvere le problematiche incontrate nello svolgimento del corso e per pianificare lo svolgimento dello stesso. Il ricorrente ribatteva con lettera del 31.7.2009, formulando la richiesta di “bonaria recessione consensuale”. All’intermediario, interessato per conoscenza, rinnovava l’invito a “non provvedere ad alcun addebito di interessi per
ritardato pagamento … [né] ad alcuna iscrizione … dei dati in sistemi di informazioni creditizie”.
Con nota del 22.9.2009 l’intermediario comunicava all’interessato di avere provveduto ad “informare i Sistemi di Informazioni Creditizie in merito alla contestazione in corso” e che tale precisazione sarebbe stata accessibile “a tutti gli Enti finanziatori che si dovessero trovare nelle condizioni di consultare gli archivi del SIC”.
La fase del reclamo si concludeva con due ulteriori atti: una lettera del 10.5.2010, con la quale il ricorrente chiedeva all’intermediario conferma dell’avvenuta cancellazione del suo nominativo dagli archivi SIC, e la relativa risposta, datata 1.6.2010, con la quale gli veniva confermato che, salvo diversi accordi con la scuola, il contratto rimaneva in essere “a tutti gli effetti di legge” così come stabilito dall’art. 17 delle Condizioni Generali e che pertanto la richiesta di cancellazione non poteva essere accolta.
Non ritenendosi soddisfatto, il 9.6.2010 l’interessato presentava ricorso, chiedendo all’ABF:
• la cancellazione del proprio nominativo dagli archivi SIC;
• la restituzione della somma di € 152,00, quale prima rata pagata a favore dell’intermediario;
• di “sanzionare” l’intermediario per non averlo informato, come prevedono le disposizioni in materia, dell’imminente registrazione dei propri dati nei sistemi di informazioni creditizie “attraverso una lettera postale raccomandata”;
• la cessazione delle richieste di “somme … non dovute”.
Il ricorrente, nel riepilogare le fasi della vicenda, precisava tra l’altro che la scuola di lingua “non avendo dato riscontro alla raccomandata R/R del 31 luglio 2009 con la quale veniva richiesta la recessione del contratto, l’ha di fatto accettata” e che è responsabilità dell’intermediario convenuto, in qualità di finanziatore, pretendere che la scuola “ottemperi gli obblighi contrattuali” e, più in generale, “essere garante della serietà commerciale delle aziende fornitrici di servizi con cui intrattiene rapporti”.
E’ allegata al ricorso copia di tutta la corrispondenza citata nella fase del reclamo.
Il 29.9.2010 sono pervenute le controdeduzioni, con le quali l’intermediario, oltre a ripercorrere le fasi del reclamo, ha fatto presente quanto segue:
• la richiesta di finanziamento era stata sottoscritta dal ricorrente in data 1.4.2009, presso la sede della scuola di lingua;
• con la sottoscrizione del contratto, il cliente “dà vita a due distinti rapporti: l’uno di fornitura/prestazione servizi, l’altro di natura creditizia, obbligandosi … a rimborsare l’importo richiesto secondo le modalità e scadenze pattuite”;
• il ricorrente aveva provveduto al rimborso di una sola rata e poi aveva considerato come accettato il proprio recesso, che è invece disciplinato da una normativa che “seppur applicabile …, presuppone una procedura precisa e una tempistica che … risulta non essere stata rispettata” anche alla luce della “nuova direttiva” essendo stata la raccomandata inviata solo in data 10.6.2009, “ben oltre il computo previsto dalla data di sottoscrizione dell’1/04/2009”;
• l’intermediario aveva operato salvaguardando il “buon nome” del cliente: in attesa di ricevere riscontri “da entrambe le parti” alle richieste di chiarimenti avanzate [ndr: probabilmente si fa riferimento alla lettera del 10.6.2009], aveva infatti “provveduto a sospendere la posizione e la contribuzione in banche dati”, riprendendola a seguito dei “risvolti riscontrati”. Il cliente inoltre era stato “periodicamente informato circa il proprio stato debitorio” e in caso di pagamenti ritardati o omessi non era
necessario il suo consenso alla conservazione dei propri dati nei sistemi di informazioni creditizie;
• non è possibile procedere alla cancellazione dei dati in quanto non risultano decorsi i termini di cui all’art. 6 del codice deontologico in tema di conservazione degli stessi.
Oltre alla documentazione già esibita dal ricorrente, sono allegati in copia alle controdeduzioni: il modulo di iscrizione al corso di lingua e il contratto di finanziamento, la lista dei movimenti relativi al finanziamento alla data del 28.9.2010, la ristampa di due solleciti al pagamento delle rate inviati al ricorrente in data 6.7.2009 e 31.3.2010.
Dopo la ricezione, come richiesto, di copia delle controdeduzioni, il ricorrente, con nota del 7.10.2010, ha formulato alcune osservazioni, che tuttavia non aggiungono elementi rilevanti rispetto a quanto già riferito. L’interessato ha comunque ribadito che la scuola di lingua non aveva risposto alla richiesta di chiarimenti dell’intermediario del 10.6.2009 e che quest’ultimo non era intervenuto per invitarla “al rispetto delle corrette forme di fornitura dei servizi previsti dal contratto”.
DIRITTO
I fatti sottesi al ricorso in oggetto sollecitano un esame sotto i seguenti profili: a) il collegamento negoziale tra contratto di fornitura del servizio e contratto di finanziamento;
b) il rapporto tra il presunto inadempimento del fornitore e il diritto di “recesso” del cliente;
c) l’applicabilità della disciplina sul credito al consumo; d) il rapporto di esclusiva e le eccezioni opponibili al finanziatore; e) la legittimità delle segnalazioni ai sistemi di informazioni creditizie.
Ritiene il Collegio che il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura di servizi ed il contratto di finanziamento, nella specie, sussista essendo pacifico che il secondo sia stato proposto dal fornitore di servizi ed accettato mediante sottoscrizione del modulo già disponibile nei locali della fornitrice dei servizi. Ciò implica un previo accordo tra il finanziatore ed il fornitore di servizi che, d’altra parte, non è negato dal finanziatore medesimo.
Ciò posto, è tuttavia da osservare come, dovendosi portare l’attenzione sul rapporto concernente la fornitura del servizio, dal ricorso non emerga altro all’infuori del fatto che il servizio erogato non è risultato di gradimento del cliente stesso. Il suo “recesso” dal contratto non è infatti motivato altrimenti. E’ pacifico che il contratto di prestazione di servizi non è stato negoziato fuori dai locali commerciali dell’erogatore, così come è pacifico che i termini previsti per tale ipotesi dall’art. 64 codice del consumo erano ampiamente trascorsi nel momento in cui il “recesso” è stato, sia pure informalmente, esercitato. Per doppia ragione quindi non si può parlare propriamente di “recesso”. L’ipotesi residua è che il ricorrente abbia inteso risolvere o comunque sciogliersi dal contratto di prestazione di servizi. Tuttavia, il ricorrente non lamenta di non essere stato debitamente informato ex ante circa i contenuti del servizio offerto, né allega la sussistenza di pratiche commerciali scorrette. Nemmeno vengono indicati motivi di inadempimento specifici, essendo invece i suoi rilievi circa le modalità di erogazione del servizio, ovvero le modalità di insegnamento della lingua inglese, del tutto generici e non suscettibili di alcun apprezzamento.
In queste circostanze si deve quindi ritenere che il contratto di fornitura di servizi, il quale di per sé non consente il recesso ad nutum, sia valido ed efficace.
Il riconoscimento di un collegamento negoziale implica perciò che anche il contratto di finanziamento sia parimenti valido ed efficace.
Poiché però è pacifico che il ricorrente non ha adempiuto agli obblighi assunti con il contratto di finanziamento, da ciò discende che la segnalazione relativa alla sua posizione di soggetto inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti è legittima ed, anzi, doverosa.
Debbono perciò essere considerati assorbiti gli altri profili problematici della vicenda. Alla luce di queste considerazioni il ricorso non può essere accolto.
P. Q. M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1