PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI:
COMUNE DI MASSA
REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali del 15 Ottobre 1978
- Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 13 Novembre 1987 e ratificata dallo Stato Italiano con la legge n°201 del 4 Novembre 2010
- Art 2 della Costituzione Italiana
- Legge n°281 del 14 Agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"
- Legge regione Toscana n° 59 del 20 Ottobre 2009
- DPGR n.38/R 2011, modificato dal DPGR n. 53/R 2013
TTTOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione uomo-animale.
Art 2 - Princìpi e finalità
1. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente il comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
2. Il Comune di Massa riconosce alle specie animali il diritto ad una assistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, riconosce il diritto di ogni individuo, singolo o in Associazioni, di provvedere alla cura degli animali presenti sul territorio cittadino, nelle forme e limiti stabiliti dal presente Regolamento e contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori e detentori di animali che ostacoli la serena convivenza interspecifica.
3. Il Comune di Massa, nel rispetto della propria tradizione di tolleranza e integrazione con soggetti di culture e linguaggi diversi dal proprio, riconosce nello sviluppo di una corretta interazione uomo-animale uno strumento che educa alla convivenza nella diversità e favorisce lo sviluppo della personalità, soprattutto nelle fasi dell'infanzia, adolescenza e terza età.
4 II Comune di Massa, in base alla Legge 281/1991, alla Legge 189/2004 ed alla Legge Regionale 59/2009, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono e, nell'osservanza dei principi contenuti nelle convenzioni internazionali in materia, promuove campagne per informare, sensibilizzare ed educare la cittadinanza, fornendo strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che scaturiscono dalla presenza animale nel contesto urbano.
5 Il Comune di Massa, riconoscendo che il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale è un valore sociale, può promuovere iniziative affinché anche le fasce deboli della popolazione possano continuare a vivere o comunque avere contatti col proprio animale.
6. Il Comune di Massa promuove, sostiene e disciplina le attività di Pet Therapy pubbliche e private, svolte da personale qualificato e con la collaborazione di animali idonei allo scopo, come da successivo art.19.
7. Per le finalità sopra indicate, il Comune di Massa collabora con le Associazioni per la protezione degli animali iscritte nei pubblici albi presenti nel territorio, sia nell'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione, che nelle azioni di contrasto al maltrattamento.
Art 3 - Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco, sulla base di quanto disposto dagli artt. 823 e 826 del Codice Civile esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali.
2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31/03/79, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali. Per l'attuazione delle disposizioni e la realizzazione dei programmi previsti nel presente Regolamento, il Sindaco potrà adottare specifici provvedimenti applicativi ed organizzativi, anche avvalendosi della collaborazione di:
- strutture comunali;
- Consulta Affari Animali;
- personale esterno con comprovate competenze specifiche.
3. Per lo svolgimento delle attività di controllo il Sindaco opera tramite la Polizia Municipale, le altre Forze dell'Ordine e altri organismi eventualmente delegati allo scopo.
4. Il sindaco per motivi di sanità e sicurezza pubblica può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale.
Art. 4 - Competenze dei comuni
Le competenze del comune in materia di animali domestici, sono quelle previste in attuazione della L. 281/1991, della L.R.T. 59/2009 e del regolamento di attuazione d.p.g.r.38r/2011, modificato dal d.p.g.r.53r/2013
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
Art 5- Definizioni ed esclusioni
1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Massa.
2. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali d'affezione di cui alla Legge 281 /91 e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semi libertà.
3. La definizione generica di animale si applica, inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle Leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato come specificato dagli artt 1 e 2 della Legge 157/1992.
0.Xx definizione di cucciolo si applica ad animali fino a 4 mesi di vita, lattanti o non. 5.Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
a) Alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito, vietando comunque sia l'allevamento di animali da pelliccia, che di animali per sperimentazioni;
b) Alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca come ben delineato dalla Legge quadro nazionale n°157/1992 e dalla LR.T. n° 3/1994 e loro successive modifiche;
c) Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, durante il periodo di apertura della caccia, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
d) All' attività di disinfestazione e derattizzazione.
Art 6 - Tutela degli animali – Divieti
1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2.È vietato tenere animali in isolamento, privi dell'acqua o del cibo necessario e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di idoneo riparo o in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche necessità di movimento.
3. È altresì vietato impedire il normale sviluppo delle caratteristiche etologiche e comportamentali specie- specifiche, pur nella salvaguardia delle esigenze di convivenza non conflittuale intraspecifica ed interspecifica.
4 .È vietato separare i cuccioli di cani dalla madre nei primi 90 giorni di vita , per i gatti non prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
5. È vietato tenere i cani legati o alla catena se non secondo le disposizioni dettate all'art. 8 comma 3 del presente Regolamento.
6. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza o danni fisici anche solo temporanei. Durante il trasposto deve essere assicurata: Areazione, somministrazione acqua e cibo e una periodica pausa di deambulazione in caso di viaggi prolungati, la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo tali da compromettere il benessere dell'animale.
7. È vietato condurre animali al guinzaglio nelle strade con veicoli a motore e con le biciclette.
8. È vietato utilizzare animali vivi per alimentare altri animali, tranne che ciò sia assolutamente indispensabile per il mantenimento delle condizioni di benessere ed il rispetto degli schemi comportamentali e nutrizionali degli animali stessi.
9 .È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di strumenti ed oggetti che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire la naturale espressione vocale o che causino anche il minimo danno psico-fisico all'animale.
10 .È vietato per i cani l'uso di museruole stringi-bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attestino la necessità e l’uso del collare a strozzo.
11. Ai sensi dell' art 8 della LR.T. n° 59/2009, sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici; in particolare sono vietatati: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'asportazione di speroni e artigli;
e) l'asportazione o la limatura dei denti. Il taglio della coda è consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla FCI, con caudotomia prevista dallo standard e deve essere effettuato entro la prima settimana di vita del cane ed eseguito e certificato da un medico veterinario.
12. È vietata, su tutto il territorio comunale, la colorazione degli animali per qualsiasi scopo; è altresì vietato detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente.
13. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, della LR.T. n° 59/2009, è vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche salvo quanto previsto dall'art 3, comma 3, della stessa legge.
14. È vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
15. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenerne pellicce o destinati alla sperimentazione.
16. È severamente vietato allevare, detenere e addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa, di combattimenti od offesa alle persone o ad altri animali. Sono vietati i combattimenti tra animali di ogni tipo.
17. È vietato effettuare accoppiamenti o utilizzare metodi di istruzione ed addestramento tesi ad esaltare la naturale aggressività dei cani e comunque degli animali in genere.
18. È vietato aizzare animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, di altri animali o provocare il danneggiamento di cose.
19. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato da parte di un medico veterinario il quale dovrà stabilirne la data di inizio e fine trattamento.
20. E' vietato esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
21. E' vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanasico e senza preventiva anestesia, tale intervento deve essere effettuato esclusivamente da un medico veterinario ed esclusivamente per motivazioni sanitarie.
22. E' vietato esporre animali a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
23. E' vietato vendere animali ai minorenni.
Art 7 - Tutela degli animali - Obblighi e facoltà
1. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici, detenuti in cattività, di riprodurre, le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. È permessa la liberazione, in ambienti adatti, di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi della normativa vigente.
3. E' permessa la riproduzione non pianificata di animali d'affezione e non, solo se si e' in grado di mantenere o gestire l'eventuale prole.
4. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici eventualmente presenti. A tal fine dovranno acquisire, preventivamente alla richiesta di autorizzazione alla attività edilizia, l'assenso del competente Ufficio Animali del Comune di Massa che potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le Associazioni di volontariato, presenti sul territorio, per l'individuazione, del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita al referente della colonia la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
5. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza e del rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune di Massa con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare ed eventuali divieti normativi in vigore.
6. Chiunque detiene ed utilizza animali deve accudirli ed alimentarli secondo la specie, la razza alla quale appartengono e le loro condizioni di salute garantendo loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, l'equilibrio fisico dell'animale mediante adeguate possibilità di movimento.
7. Gli animali devono essere in regola con le eventuali norme nazionali o regionali in materia di iscrizioni o segnalazioni presso gli enti preposti (denunce usi, anagrafe canina, ecc.) per una più facile rintracciabilità e salvaguardia sanitaria degli animali.
Art 8- Modalità di detenzione
1. È vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazzi e balconi in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:
a) illuminazione naturale assente o insufficiente;
b) ventilazione assente o insufficiente;
c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;
d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una adeguata attività motoria.
2. È vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena.
3. La detenzione dei cani alla catena è consentita alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei ore nell'arco della giornata, a condizione che la catena, di peso non superiore al 10% del peso del cane, sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due
moschettoni rotanti alle estremità. Qualora, a causa della condizione dei luoghi, ciò non sia possibile, è consentito detenere cani con catena fissa di almeno quattro metri, che sia ancorata ad altezza da terra inferiore al metro.
4. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua ed il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte ai commi precedenti, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una zona d'ombra esterna e al riparo. (nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.)
5. È vietato altresì l'uso delle cinghie sottopancia con punte.
6. E' vietato l'uso del collare elettrico.
7. È vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati.
8. La detenzione di animali domestici nelle abitazioni dovrà essere effettuata con modalità tali da non determinare inconvenienti igienici o sanitari, né recare danno, turbative e/o molestie alle persone. È vietata la detenzione di cani, gatti ed altri animali entro le abitazioni o altri locali quando, per l'angustia di questi o per il numero degli animali, possa venirne pregiudizio alla salute o alla tranquillità degli abitanti e degli animali stessi.
Art 9 - Abbandono di animali
1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo d'animale.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
Art 10 - Avvelenamento di animali
1. E vietato detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche, irritanti, nocive in luoghi nei quali possano accedere animali, escluse le operazioni di derattizzazione o disinfezione, che devono essere eseguite in rispetto della normativa vigente. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose è tenuto a segnalarlo oltre ai soggetti previsti dalla Legge, all'Amministrazione Comunale.
Art 11 - Divieto di soppressione immotivata degli animali
1. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere del medico veterinario, o di comprovata pericolosità, a meno che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle Leggi vigenti o dalle stesse consentita per usi alimentari. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari che devono rilasciare, al proprietario/detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura, un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione è effettuata in modo eutanasico.
Art 12- Cessione, Smarrimento, morte di cani
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, della LR.T. n° 59/2009 il responsabile del cane segnala per iscritto all'Azienda USL la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento e la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza, entro trenta giorni da quando il fatto si è verificato.
2. Il comune di Massa introduce nel proprio sito istituzionale una sezione dedicata agli animali smarriti e rinvenuti che i proprietari degli stessi hanno la possibilità di utilizzare quale canale di diffusione della notizia
e strumento di agevolazione del ritrovamento e del ricongiungimento, la segnalazione comunque non esclude l'applicazione di eventuali sanzioni per omessa custodia all'atto del ritrovamento e non sostituisce la denuncia obbligatoria.
3. Oltre ad essere inceneriti negli appositi impianti autorizzati, possono essere interrati, se trattasi di animali da compagnia, previo consenso dei proprietari dei terreni, in terreni privati e solo qualora sia stato escluso, con apposita certificazione veterinaria, qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili all'uomo ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002. e sia stato verificato il rischio di inquinamento della falda freatica.
4. Il Comune di Massa può concedere in comodato, anche ai sensi della normativa regionale vigente, appositi terreni recintati, finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.
5. Possono altresì essere individuate zone di litorale destinate alla balneazione dei cani.
Art. 13 - Soccorso di animali randagi, abbandonati e vaganti
1. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto a comunicare il loro rinvenimento alla Polizia Municipale o alle Forze dell'Ordine o direttamente al Soggetto che svolge il servizio di cattura animali vaganti e/o feriti per conto del Comune di Massa. Il Comune di Massa stanzia, ogni anno, una cifra destinata a far fronte alle spese per interventi in soccorso degli animali rinvenuti in situazioni siffatte avvalendosi di apposite Convenzioni.
Art. 14- Conduzione e trasporto di animali
1. È consentito trasportare o condurre animali in condizioni e con mezzi tali da non procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.
2. Per il trasporto degli animali d'affezione sui veicoli, fatto salvo quanto previsto dal Reg. 1/2005/CEE, si applicano le specifiche norme previste dall'art. 169, comma 6, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e successivi aggiornamenti.
3. Per eseguire il trasporto, ai sensi dell'art 6, L.R.T n°59/2009, devono essere utilizzati contenitori che consentano la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi inoltre devono essere adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche. È vietato, comunque, trasportare animali nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli per qualsiasi periodo di tempo.
4. E consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autoveicolo solo per un periodo massimo di un ora, a condizione che oltre all'apertura dei finestrini sia garantita la circolazione dell'aria all'interno dell'autoveicolo, nel quale deve sussistere il microclima adeguato, garantendo sempre l'animale da intemperie e rilevanti escursioni termiche.
Art 15 - Commercio al dettaglio di animali
1. L'esercizio del commercio al dettaglio di animali su aree private in sede fissa, è soggetto al rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento Comunale fatte salve le normative regionali e nazionali. In ogni caso cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto durante l'orario di vendita, negli intervalli tra l'apertura della mattina e quella pomeridiana e durante il trasporto.
2. La detenzione di animali in funzione della loro vendita deve avvenire nel rispetto dei fondamentali parametri microclimatici in grado di assicurare il loro benessere. In particolare, devono essere garantite condizioni confortevoli per quanto riguarda ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale. Lo spazio a disposizione degli animali accolti in gabbie, box o in altri contenitori non deve essere inferiore a quello previsto dal D.Lgs. 116/92 (attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici) per le specie in esso contemplate e comunque tale da non comprometterne il benessere ed evitare situazioni di stress e di
sovraffollamento. Tutti gli animali devono disporre con continuità di acqua potabile rinnovata quotidianamente e di adeguate quantità di cibo adatto alle specifiche esigenze. Le mangiatoie, gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e le deiezioni tempestivamente rimosse. Gli animali devono essere accuditi e manipolati da persone in possesso delle cognizioni fondamentali per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo.
3. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio di animali dovranno presentare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente territorialmente, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (S.UAP.), la seguente documentazione:
- planimetria;
- relazione tecnica, in forma di autocertificazione (secondo lo schema di Modello A, allegato al presente Regolamento), riguardante le modalità di detenzione degli animali, degli spazi a loro destinati, della loro custodia e trasporto, nonché dei requisiti necessari attestanti il possesso delle cognizioni fondamentali per la cura e la manipolazione degli animali stessi.
4. Per le attività iniziate dopo l'entrata in vigore delle norme di cui al presente articolo, il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma precedente è di 90 giorni dall'inizio dell'attività, salvo quanto previsto da altre norme inerenti.
5. Ai fini della prevenzione del randagismo gli esercenti, oltre a comunicare il passaggio di proprietà ai sensi dell'art 24 della LR.T. n° 59/2009, devono tenere un registro di carico e scarico degli animali oggetto di commercio conforme al modello predisposto dal competente ufficio comunale: il registro dovrà contenere l'elenco degli animali tenuti e per ognuno dovrà essere indicata la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza e le generalità della persona a cui viene ceduto o restituito nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti. I registri dovranno essere consegnati dagli esercenti all'Ufficio competente comunale con cadenza trimestrale.
6. È fatto divieto di esporre animali all'esterno dei negozi. E' altresì vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina. All'interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione.
7. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificazione avrà validità di 10 giorni.
8. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
9. Ai sensi dell'art 12, comma 2, della L.R.T. n° 59/2009, non è consentita la vendita di cani al di sotto dei tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di età.
10. Ai sensi dell'art 12, comma 7, della L.R.T. n° 59/2009, è fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi laddove obbligatoria.
Art. 16 -Toelettatura animali
1. L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria, al rispetto delle normative sul commercio e da quanto stabilito dal presente Regolamento, fatte salve la normativa regionale e nazionale. L'eventuale attività complementare di vendita di articoli per animali è soggetta al rispetto della normativa sul commercio. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, coloro che svolgono attività di toelettatura dovranno presentare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente territorialmente, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (S.UAP.), una relazione tecnica in forma di autocertificazione (secondo lo schema di Modello C, allegato al presente Regolamento).
2. Per le attività iniziate dopo l'entrata in vigore delle norme di cui al presente articolo il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma precedente è di 90 giorni dall'inizio dell'attività, salvo quanto previsto da altre norme inerenti.
3. I locali devono rispettare le norme e i requisiti dettati dalle norme Igienico-Sanitarie
4. Nei locali di toelettatura gli animali devono sostare per il solo tempo necessario alle operazioni con espresso divieto di sosta al di fuori dell'orario di apertura dell'esercizio.
5. È vietato l'esercizio di attività di toelettatura, anche a carattere privato, in aree pubbliche o private, aperte a pubblico transito.
Art 17 - Impianti per animali da compagnia
1.L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è soggetta al rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento Comunale fatte salve normative regionali, nazionali e sulla caccia.
2. Il canile, o rifugio pubblico o privato, deve disporre di un'adeguata area di sgambatura per i cani, da usare con regolarità per ogni cane ospitato.
3. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, coloro che gestiscono impianti per animali da compagnia dovranno presentare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente territorialmente, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (S.U.A.P.), la seguente documentazione:
- planimetria;
- relazione tecnica, in forma di autocertificazione (secondo lo schema Modello D, allegato al presente Regolamento), riguardante le modalità di detenzione degli animali, degli spazi a loro destinati, della loro custodia e trasporto, nonché dei requisiti necessari attestanti il possesso delle cognizioni fondamentali per la cura e la manipolazione degli animali stessi;
- numero ed individuazione degli addestratori (secondo lo schema di Modello D, allegato al presente Regolamento).
4. Per le attività iniziate dopo l'entrata in vigore delle norme di cui al presente articolo il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma precedente è di 90 giorni dall'inizio dell'attività, salvo quanto previsto da altre norme inerenti.
5. E' fatto obbligo, per le attività di addestramento, della tenuta di un registro, vidimato dall'Autorità competente, dal quale risulti la registrazione di ogni animale in addestramento e per ogni soggetto:
•estremi della identificazione ufficiale per l'iscrizione all'anagrafe canina;
•generalità del conduttore;
•finalità dell'addestramento;
•modalità e durata dell'addestramento.
Il registro deve essere conservato presso la sede operativa per 5 anni.
6. Per le attività di custodia dei cani è previsto il registro di cui al comma 5.
Art 18 -Addestramento ed educazione di animali
1. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o con le modalità vietate di cui all'art 6, in ambienti inadatti, angusti e poveri di stimoli, che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché privazioni del cibo e dell'acqua.
Ai sensi dell'art 11, comma 4, della LR.T. n° 59/2009, gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Comune, oltre che all'Azienda USL n° 1 di Massa e Carrara.
Art19-PetTherapy
1. Il Comune di Massa promuove sul suo territorio le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio riconosciuto.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, coloro che gestiscono attività di Pet Therapy dovranno presentare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente territorialmente, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (S.U.A.P.), un'autocertificazione (utilizzando lo schema di Modello E, allegato al presente Regolamento).
5. Per le attività iniziate dopo l'entrata in vigore delle norme di cui al presente articolo, il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma precedente è di 90 giorni dall'inizio dell'attività, salvo quanto previsto da altre norme inerenti.
6. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA.) è vietata l'utilizzazione di cuccioli di età inferiore a 6 mesi, di animali selvatici ed esotici.
7. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali, in particolare, la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA. e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofìsici temporanei o permanenti, ovvero lo sfruttamento.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA. e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di ma- lessere psicofisico sono esclusi dai programmi di AAA e di TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
9. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili o rifugi pubblici o privati gestiti da associazioni, o da maneggi, o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.
10. La verifica ed il controllo dei requisiti di cui ai commi 7,8, e 9 verrà effettuato dall'Amministrazione Comunale, che potrà avvalersi dei servizi dell'Azienda USL n° 1 di Massa e Carrara - U.O. Sanità Animale.
Art. 20 - Animali in premio, in omaggio o in esibizione
1. È vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta (la chiusura o) la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 40 del presente Regolamento.
3. La norma di cui al comma 1 non si applica alle associazioni animaliste ed ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate all'Ufficio competente per la tutela degli animali.
4. Per la pratica dell'accattonaggio è altresì vietato esibire: madri con cuccioli lattanti o da svezzare, cuccioli, animali selvatici, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute o sofferenti, con il preciso scopo di suscitare l'altrui pietà.
5. Ai detentori degli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno applicate sanzioni amministrative di cui all'art 40 del presente Regolamento.
Art. 21 - Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali
1. Sono vietate le mostre temporanee, gli spettacoli e gli intrattenimenti con utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. E' fatta eccezione per i circhi autorizzati e per le mostre faunistiche, al seguito dei circhi, autorizzate ai sensi della normativa vigente ed in possesso della dichiarazione di idoneità prevista dall'art 6 della Legge 150/92. Sulla base di quanto disposto dalla Circolare del Ministero degli Interni n° 5960 del 22/02/2002, recante disposizioni applicative delle Leggi 150/92 e 426/98, per le mostre a seguito di circhi già muniti di attestato di idoneità ai sensi dell'art 6 comma 6 della Legge 150/92, si dovrà procedere alla riverifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente qualora siano intervenute variazioni nel numero e nella specie dei soggetti detenuti o nelle strutture destinate alla loro custodia.
2. E’ vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
3. Tutti gli altri spettacoli, intrattenimenti o manifestazioni con utilizzo di animali domestici possono essere autorizzati dal Comune, su parere della preposta Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della Azienda USL, previa verifica della tipologia delle attività richieste agli animali e delle modalità di svolgimento ed a condizione che siano rispettate le disposizioni per la detenzione e l'utilizzo già indicate nei precedenti articoli del presente Regolamento.
4. Non possono essere oggetto di esposizione i cani ed i gatti di età inferiore a dodici mesi. Il divieto di esporre cani/gatti al di sotto dei dodici mesi vale soltanto per gli animali non al seguito dei proprietari e/o comunque di una persona fisica che si assuma la responsabilità del benessere dell'animale. Resta comunque il divieto di esporre cani/gatti di età inferiore ai novanta giorni, indipendentemente dalla presenza o meno dell'accompagnatore.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata e definitiva dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 40 del presente Regolamento.
6. La norma di cui al comma 4 non si applica alle associazioni animaliste e ambientaliste, regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici, nell'ambito di iniziative a scopo di adozione e raccoglimento di fondi a sostegno dell'attività delle associazioni.
Art 22 - Destinazione di cibo per animali
1. Anche ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo Regionale ed i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di Amministrazioni Pubbliche ed aziende private o esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.
Art 23 -Associazioni animaliste e zoofile
1. Le associazioni animaliste e zoofile, iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro Regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione
animale, collaborano col Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati ed i rapporti tra uomo ed animale. A tal fine:
• possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
• collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente regolamento, eventualmente anche attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, qualora questi siano redatti e gestiti da persone in possesso di comprovate competenze in materia, oppure opportunamente formate.
Art. 24 - Commissione Consiliare Comunale Ambiente e Consulta Affari animali
0.Xx fine di valutare lo stato di attuazione delle norme del presente Regolamento e delle Leggi statali e regionali relative alla protezione degli animali viene convocata, almeno una volta all'anno, la Commissione Consiliare competente sulle questioni animali.
2. Vengono invitati a partecipare alla riunione della Commissione:
a) L'Assessore all'Ambiente;
b) Il Funzionario dell'Ufficio comunale che segue le questioni riguardanti la tutela degli animali;
c) un rappresentante dell'unità funzionale sanità pubblica veterinaria della Azienda USL n° 1 di Massa e Carrara;
d) un veterinario designato dall'Ordine dei medici veterinari;
e) un rappresentante per ogni Associazione o impresa sociale senza fini di lucro, di protezione e di soccorso degli animali operante nel territorio comunale e/o nazionale;
f) un rappresentante della Polizia Municipale;
g) un rappresentante di ciascuno dei Corpi di Polizia cui all'art 41;
h) un medico veterinario comportamentalista ed un educatore cinofilo qualora l'ordine del giorno preveda problematiche attinenti alla gestione del cane nel contesto urbano.
3. I soggetti individuati al comma 2, costituiscono altresì la Consulta Affari Animali che, su convocazione dell'Assessore competente o del Sindaco, potrà essere incaricata, in pieno accordo con la Commissione Consiliare competente, di approfondire tematiche relative alla tutela degli animali a supporto dell'operato del Comune.
4. La Consulta Affari Animali si riunisce ogni 6 mesi, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
0.Xx partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
TITOLO III-CANI
Art. 25 - Definizione dei bisogni
1. In considerazione della specificità della relazione tra gli esseri umani ed i cani, a questi ultimi vengono riconosciute precise necessità che attengono alle attività quotidiane, con particolare riferimento a quelle ludiche, motorie e relazionali.
2.Chi detiene un cane è tenuto ad assicurare il soddisfacimento di tali esigenze.
Art. 26 - Custodia, a titolo privato, dei cani in recinto, in box o legati
1. All'interno dello stesso recinto, ove sia già presente un cane, ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie utile di 2 mq. Per i cani di taglia piccola l'incremento di superficie è ridotto a 1 mq. per ogni soggetto in più.
2. Ai fini della determinazione della superfìcie minima non si tiene conto dei cuccioli di età inferiore a quattro mesi.
3. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni d'acqua.
4.Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani. È comunque vietato custodire abitualmente i cani, per lunghi periodi, in ambienti separati dai locali di abitazione o di lavoro (di cui all'art. 8), quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, se non nelle ore notturne.
5.È vietato tenere i cani legati o alla catena se non secondo le disposizioni dettate all'art. 8 comma 4 del presente Regolamento e salvo casi di assoluta necessità dettati da pericolo per l'incolumità dell'animale stesso, di altri animali o di persone, o laddove ci siano limitazioni urbanistiche o igieniche.
Art. 27-Cucciolate
1. I proprietari di cani hanno l'obbligo di denunciare la nascita di xxxxxxxxxx (utilizzando lo schema di Modello F, allegato al presente Regolamento) entro trenta giorni all'Autorità competente. I cuccioli di cane non possono essere venduti o ceduti se non identificati con l'inserimento del microchip, fatto salvo quanto stabilito dalla L.R.T. n° 59/2009 art. 27. I proprietari hanno l'obbligo entro lo stesso termine di denunciare, la morte o la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli, anche se non iscritti alla competente anagrafe canina territoriale.
Art. 28- Nulla osta per detenzione di cani
1. Chi intende detenere nel medesimo luogo (abitazione, recinto, etc.) più di cinque cani di età superiore a sei mesi deve ottemperare a quanto previsto dall'art 17 del presente Regolamento.
Art. 29 -Accesso dei cani nelle aree pubbliche
1.È vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico, ad eccezione di quanto stabilito al comma 3 del presente articolo. Essi devono essere condotti al guinzaglio e/o muniti di idonea museruola, qualora prevista dalla normativa vigente.
2. Il Sindaco, con proprio Decreto, per garantire la sicurezza dei bambini nelle aree attrezzate con giochi, o per altri motivi, potrà vietare l'accesso ai cani in determinate aree a verde pubblico.
3. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico, ove possibile, sono individuati/ autorizzati dal competente Ufficio Comunale mediante appositi cartelli e delimitazioni fìsiche, spazi destinati ai cani.
4. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di cani pericolosi ed aggressivi. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani a piante, animali, strutture e persone sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari o detentori.
5. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione di ogni tipo di deiezione del cane.
6. Il responsabile del cane è tenuto a rimuovere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all'interno di locali, il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.
Art. 30 - Accesso dei cani negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali ed uffici aperti al pubblico e mezzi pubblici di trasporto
1. I cani condotti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, hanno libero accesso in tutti gli uffici ed esercizi pubblici e commerciali, salvo quelli nei quali vengono venduti prodotti alimentari, nonché sui mezzi pubblici di trasporto.
2. L'esercente ha facoltà di non ammettere cani all'interno del proprio esercizio, previa comunicazione al Sindaco.
3. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con apposita indicazione (scritta e disegno).
4.Sono comunque esclusi dal divieto di accesso i cani a supporto di persone disabili e quelli della Protezione Civile, salvo il caso di esercizi che espongono derrate alimentari direttamente contaminabili dagli animali.
Art 31 -Affidamento e adozione di cani-Prevenzione del randagismo
1. Il Comune di Massa riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione di cani abbandonati o randagi da parte de soggetti privati. Gli obiettivi principali sono il turn-over dei cani presenti nelle strutture comunali e/o convenzionate, il loro adeguato inserimento nelle famiglie ed il benessere psico-fisico di quelli che, per vari motivi, non potranno essere adottati. Per raggiungere tali risultati il Comune di Massa potrà avvalersi della collaborazione di medici veterinari comportamentalisti, di educatori cinofili e di Associazioni iscritte nei Pubblici Albi.
2. Al fine di prevenire il fenomeno del randagismo il Comune di Massa, tramite una serie di controlli, si riserva la facoltà di effettuare un censimento della popolazione canina presente sul proprio territorio, che potrà essere affidato alle Guardie Zoofile o ad altro organo. I controlli saranno tesi a verificare che tutti i cani abbiano tatuaggio o microchip (e che quindi siano iscritti all'anagrafe canina).
3. I tatuaggi non più decifrabili dovranno essere sostituiti con applicazione del microchip entro due mesi dal controllo o per iniziativa del proprietario. A fine del controllo, il Comune di Massa potrà avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale, delle Guardie Zoofile, di medici veterinari e di Associazioni iscritte nei Pubblici Albi.
Art 32 - Interventi per la prevenzione di comportamenti aggressivi
1. Il Comune di Massa, anche avvalendosi della collaborazione degli Enti competenti ed in ottemperanza alla normativa vigente, può promuove iniziative e studi volti a prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani, che possano procurare danno all'incolumità pubblica, attraverso:
- monitoraggio delle aggressioni avvenute sul territorio comunale, anche avvalendosi dei dati in possesso degli Enti preposti;
- definizione di un protocollo per la valutazione, nel rispetto del benessere psico-fisico del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti;
- individuazione di un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga anche il proprietario o detentore;
- definizione di idonei strumenti (pubblici registri, corsi con rilascio di relativo attestato, etc.) finalizzati a responsabilizzare i detentori di cani potenzialmente pericolosi, tenendo conto anche di quanto disposto dalla normativa vigente;
- individuazione di programmi ed iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano l'aggressività nel cane.
TITOLO IV-GATTI ED ALTRE SPECIE ANIMALI
Art 33 -Colonie Feline
1. Si configura come "colonia felina" un gruppo di gatti randagi, di cui almeno una femmina, che vivono in libertà e stabilmente in un determinato territorio. La classificazione di colonia felina ed il censimento della stessa avvengono a seguito di accertamenti eseguiti dal Comune di Massa, che potrà avvalersi della collaborazione della Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL n°1 di Massa e Carrara, delle Associazioni iscritte all'apposito Albo e dei singoli cittadini, che volontariamente si occupano della colonia e che hanno ottenuto il riconoscimento come "referenti". Ad essi viene rilasciato un apposito tesserino di riconoscimento.
2. I cittadini che accudiscono gli animali che vivono in libertà devono provvedere al mantenimento igienico del luogo, in particolare non gettando direttamente il cibo sul suolo ed asportando dopo ogni pasto gli avanzi del cibo ed i contenitori dello stesso.
3. Il Comune di Massa provvede al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione dei gatti liberi, necessario alla cura ed alla sterilizzazione degli stessi, avvalendosi di apposite Convenzioni con Aziende USL, Associazioni, Cooperative o organismi preposti alla cura e tutela degli animali.
4. Ai referenti delle colonie feline è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, presso qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione, ad esclusione delle zone di proprietà privata per cui è subordinato il consenso del proprietario.
5. I referenti collaborano con gli incaricati agli interventi di cattura, per la dislocazione delle gabbie (utilizzate per il trasferimento in ambulatorio per la sterilizzazione), per segnalare ogni problema inerente lo stato di salute e la conduzione della colonia. I referenti contribuiscono al mantenimento igienico del luogo.
6. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone, o gli stessi animali, o comprovate motivazioni di interesse pubblico.
7. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Massa che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal Codice Penale.
8. Il Comune informa coloro che accudiscono le colonie feline delle disposizioni del presente regolamento e delle buone pratiche di comportamento.
Art 34-Volatili
1. E' assolutamente vietato somministrare cibo ai piccioni non compresi in allevamenti autorizzati nonché disperdere o abbandonare cibo e alimenti nelle aree pubbliche del centro storico del Comune. Nelle altre zone del centro abitato è possibile somministrare cibo solo nelle aree opportunamente individuate.
2. E' vietato somministrare cibo in cortili o spazi privati ai piccioni, non compresi in allevamenti, al fine di salvaguardare il vicinato dalla loro presenza in numero eccessivo.
3. I proprietari dei fabbricati, per il decoro della città e per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari, devono chiudere le aperture che possano rappresentare un habitat favorevole per la nidificazione dei piccioni, nel rispetto comunque del vigente regolamento edilizio.
4. Con ordinanza dirigenziale, su conforme parere della competente Azienda USL, in caso di particolari condizioni di degrado igienico ambientale, può essere ordinato ai proprietari dell'immobile di effettuare
interventi ritenuti necessari per eliminare la permanenza e la nidificazione dei piccioni nonché il risanamento dell'area.
Art 35 - Detenzione di volatili
1.I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, gli stessi non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo, all'interno della gabbia, dovranno essere sempre riforniti .Occorre assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.
Art 36 - Dimensioni delle gabbie per volatili
0.XX fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono. Per uno e fino a due esemplari adulti:
-due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
-per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di viaggi a seguito del proprietario o di trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie.
Art 37 - Detenzione di specie animali acquatiche
1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
Art 38- Dimensioni e caratteristiche degli acquari
1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fìsiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
Art 39 Regolamentazione per specie non specificamente trattata
Per ogni tipo di animale non specificatamente trattato nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nella legge regionale Toscana 59/2009 s.m.i. e ai regolamenti attuativi.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art 40 –Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, rispetto alle quali non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, si applica la sanzioni amministrativa pecuniaria, prevista ai sensi del D. Lgs. n ° 267/2000.
2. Qualora lo stesso fatto sia previsto e punito anche da una disposizione di Legge statale o regionale, si applica la sanzione da quest'ultima norma contemplata.
3. E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni relative alle violazioni del presente Regolamento, nella misura pari al doppio del minimo edittale, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art 16 della Legge n. 689/1981, come modificato dalla Legge n.l 25/2008.
Art 41 - Organi accertatori
All'accertamento dei fatti costituenti violazione delle norme del presente Regolamento provvedono tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché gli altri organi addetti al controllori di cui all'art 13 della Legge n. 689/1981 eventualmente individuati dall'Amministrazione Comunale.
Art 42 - Abrogazione di norme
Sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.