CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
CONVENZIONE
SUI DIRITTI DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991, n. 35. Piuttosto che con “fanciullo”, nel titolo si è preferito tra- durre il termine “child” con “infanzia e adolescenza” poiché la Convenzione riguarda tutte le persone di minore età (da zero a diciotto anni).
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi pro- clamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconosci- mento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in un maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiara- zione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti in- ternazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in parti- colare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di reli- gione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, le Nazioni Unite hanno pro- clamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unita fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il be- nessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di fe- licità, di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorra preparare pie- namente il fanciullo ad avere una sua vita indivi- duale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tol- leranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 no- vembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto interna- zionale relativo ai diritti civili e politici - in partico- lare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale
relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all’articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Or- ganizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichia- razione dei Diritti dell’Uomo “il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla prote- zione ed al benessere dei fanciulli, considerati so- prattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello na- zionale e internazionale; dell’Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministra- zione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una parti- colare attenzione, Tenendo debitamente conto del- l’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo ar- monioso del fanciullo,
Riconoscendo l’importanza della cooperazione in- ternazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA PARTE
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la ma- turità in virtù della legislazione applicabile.
Articolo 2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garan- tirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giu- risdizione, senza distinzione di sorta ed a
prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opi- nione politica o altra del fanciullo o dei suoi ge- nitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro na- scita o da ogni altra circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti ap- propriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Articolo 3
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di com- petenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’inte- resse superiore del fanciullo deve essere una con- siderazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fan- xxxxxx la protezione e le cure necessarie al suo be- nessere, in considerazione dei diritti e dei dover dei sui genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’am- bito della sicurezza e della salute e per quanto ri- guarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato con- trollo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i prov- vedimenti legislativi, amministrativi ed altri, neces- sari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, so- ciali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come pre- visto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legal- mente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità l’orientamento ed i consigli ade-
guati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
Articolo 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fan- xxxxxx.
Articolo 7
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al mo- mento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione na- zionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in ma- teria, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo 8
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a perseverare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli ele- menti costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.
Articolo 9
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro vo- lontà a meno che le autorità competenti non de- cidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura appli- cabili, che questa separazione è necessaria nell’in- teresse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo se- parato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e
contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse pre- minente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di en- trambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro mem- bro della famiglia, le informazioni essenziali con- cernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali in- formazioni possa mettere a repentaglio il benes- sere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
Articolo 10
1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento fa- miliare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati di- versi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi ge- nitori, salvo le circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabi- lite dalla legislazione, necessarie ai fini della pro- tezione della sicurezza interne, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impe- dire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fan- ciulli all’estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclu- sione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.
Articolo 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo inte- ressa, le opinioni del fanciullo essendo debita- mente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la pos- sibilità di essere ascoltato in ogni procedura giu- diziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazio- nale;
Articolo 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la liberta di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L’esercizio di questo diritto può essere regola- mentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazioni di al- trui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della mo- ralità pubbliche.
Articolo 14
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti le- gali del bambino, di guidare quest’ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacita.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fonda- mentali dell’uomo.
Articolo 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riu- nirsi pacificamente.
2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unica- mente delle limitazioni stabilite dalla legge, ne- cessarie in un società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o del-
l’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e la libertà altrui.
Articolo 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze ar- bitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispon- denza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l’importanza della fun- zione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed inter- nazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuo- vere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli stati parti:
a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informa- zioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spi- rito dell’articolo 29;
b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare in- formazioni e materiali di questo tipo proventi da varie fonti culturali, nazioni ed internazionali;
c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;
d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in par- ticolar modo delle esigenze linguistiche dei fan- ciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo no minoritario;
e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi ap- propriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposi- zioni degli articoli 13 e 18.
Articolo 18
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garan- tire il riconoscimento del principio comune se- condo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’edu- cazione del fanciullo ed il provvedere al suo svi- luppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzi- tutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresen- tanti legali i quali devono essere guidati princi- palmente dall’interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enun- ciati nella presente Convenzione, gli Stati parti ac- cordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai
rappresentanti legali del fanciullo nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istitu- zioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul be- nessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provve- dimento per garantire ai fanciulli i cui genitori la- vorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
Articolo 19
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di ol- traggio o di brutalità fisiche o mentali, di abban- dono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresen- tante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione concorreranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la crea- zione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell’individuazione, del rapporto dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trat- tazione e dei seguiti da dare ai casi di maltratta- mento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di in- tervento giudiziario.
Articolo 20
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o de- finitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale am- biente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare con- cretizzarsi per mezzo di una famiglia, della kafa- lah di diritto islamico, dell’adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato isti- tuto per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell’educa- zione del fanciullo, nonché della sua origine et- nica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati Parti che ammettono e/o autorizzano l’ado- zione, si accertano che l’interesse superiore del fan-
xxxxxx sia la considerazione fondamentale in mate- ria, e:
a) Vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le in- formazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considera- zione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone inte- ressate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pa- reri necessari;
b) Riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
c) Vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le ado- zioni nazionali;
d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affin- ché, in caso di adozione all’estero, il colloca- mento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono re- sponsabili;
e) Ricercano le finalità del presente articolo stipu- lando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli or- gani competenti.
Articolo 22
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o ac- compagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per con- sentirgli di usufruire dei diritti che gli sono rico- nosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti del- l’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteg- xxxx ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale si- tuazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le in-
formazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro fami- liare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Con- venzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure tempora- neamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.
Articolo 23
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mental- mente o fisicamente handicappati devono con- durre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva parteci- pazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed in- coraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro ri- chiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in confor- mità con il paragrafo 2 del presente articolo è gra- tuito ogni qualvolta ciò è possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicap- pati abbiano effettivamente accesso alla educa- zione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più com- pleta integrazione sociale ed il loro sviluppo per- sonale, anche nell’ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informa- zioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche me- diante la divulgazione di informazioni concer- nenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di mi- gliorare le proprie capacità’ e competenze e di al- largare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare della neces- sità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione.
Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali ser- vizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto ed in parti- colare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
b) Assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie prima- rie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la forni- tura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di in- quinamento dell’ambiente naturale;
d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano in- formazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incendi e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i con- sigli ai genitori e l’educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a inco- raggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considera- zione le necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di rice- vere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
Articolo 26
1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il di- ritto di beneficiare della sicurezza sociale, com- presa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legi-
slazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della si- tuazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Articolo 27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fan- xxxxxx ad un livello di vita sufficiente per consen- tire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità fon- damentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condi- zioni di vita necessarie allo sviluppo del fan- xxxxxx.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedi- mento al fine di provvedere al ricupero della pen- sione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha un responsabilità finan- ziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti fa- voriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.
Articolo 28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, ed in particolare, al fine di garan- tire l’esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all’uguaglianza delle possibilità:
a) Rendono l’insegnamento primario obbligato- rio e gratuito per tutti;
b) Incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessi- bili ad ogni fanciullo e adottano misure ade- guate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) Garantiscono a tutti l’accesso all’insegna- mento superiore con ogni mezzo appropriato,
in funzione delle capacità di ognuno;
d) Xxxxx in modo che l’informazione e l’orien- tamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedi- mento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la di- gnità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la coo- perazione internazionale nel settore dell’educa- zione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegna- mento moderni. A tal fine, si tiene conto in par- ticolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 29
1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:
a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi ge- nitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei va- lori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le respon- sabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell’am- biente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a con- dizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l’educa- zione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, reli- giose o linguistiche oppure persone di origine autoc- tona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della pro- pria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed ar- tistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l’organizza- zione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi ap- propriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
Articolo 32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento econo- mico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repen- taglio la sua educazione o di nuocere alla sua sa- lute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, ammi- nistrative, sociali ed educative per garantire l’ap- plicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
a) stabiliscono un’età’ minima oppure età mi- nime di ammissione all’impiego;
b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’im- piego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente articolo.
Articolo 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, com- prese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso ille- cito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali per- tinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste so- stanze.
Articolo 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di vio- lenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in parti- colare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedi- carsi ad una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostitu- zione o di altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della pro- duzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
Articolo 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedi- mento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Articolo 36
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.
Articolo 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decre- tati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la du- rata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In par- ticolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà se- parato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corri- spondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un’assistenza giu- ridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro priva- zione di libertà dinnanzi un Tribunale o altra au-
torità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.
Articolo 38
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario interna- zionale loro applicabili in caso di conflitto ar- mato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età’ di quindici anni non par- tecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha rag- giunto l’età’ di quindici anni. Nell’incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruo- lare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di pro- teggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura pos- sibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.
Articolo 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedi- mento per agevolare il riadattamento fisico e psico- logico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degra- danti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria per- sona e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo so- spettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore per- sonale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di fa- cilitare il suo reinserimento nella società e di far- gli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni per- tinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accu- xxxx o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale
nel momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle se- guenti garanzie:
I) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legal- mente stabilita;
II) di essere informato il prima possibile e di- rettamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di benefi- ciare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
III) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità’ o istanza giudiziaria com- petenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto con- trario all’interesse preminente del fan- xxxxxx a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
IV) di non essere costretto a rendere testimo- nianza o dichiararsi colpevole; di interro- gare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
V) qualora venga riconosciuto che ha com- messo reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura de- cisa di conseguenza dinnanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;
VI) farsi assistere gratuitamente da un inter- prete se non comprende o non parla la lin- gua utilizzata;
VII)che la sua vita privata sia pienamente ri- spettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’ado- zione di leggi, di procedure, la costituzione di au- torità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpe- voli di aver commesso reato, ed in particolar modo:
a) di stabilire un’età’ minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudizia- rie rimanendo tuttavia inteso che i diritti del- l’uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l’orienta-
mento, la supervisione, i consigli, la libertà con- dizionata, il collocamento in famiglia, i pro- grammi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza istitu- zionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trat- tamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.
Articolo 41
Nessuna delle disposizioni della presente Conven- zione pregiudica disposizioni più propizie all’attua- zione dei diritti del fanciullo che possono figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
SECONDA PARTE
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente cono- scere i principi e le disposizioni della presente Con- venzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza rico- nosciuta nel settore oggetto della presente Con- venzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo per- sonale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali or- dinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio se- greto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un can- didato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a de- correre dalla data di entrata in vigore della pre- sente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo de-
signati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riu- nioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comi- tato sono quelli che ottengono il maggior nu- mero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque mem- bri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima ele- zione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro mo- tivo, un membro dichiara di non poter più eser- citare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candida- tura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla sca- denza del mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normal- mente presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appro- priato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comi- tato il personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla pre- sente Convenzione ricevono con l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità sta- bilite dall’Assemblea Generale.
Articolo 44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Co- mitato, tramite il Segretario Generale dell’Orga- nizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Con-
venzione e sui progressi realizzati per il godi- mento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell’en- trata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere - in- formazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione del paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successi- vamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni in- formazione complementare relativa all’applica- zione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assem- blea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rap- porto abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.
Articolo 45
Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione inter- nazionale nel settore oggetto della Convenzione:
a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Na- zioni Unite l’infanzia ed altri organi delle Na- zioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel- l’ambito del loro mandato. Il Comitato può in- vitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed ogni altro orga- nismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Conven- zione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia ed altri organi Nazioni Unite a sotto- porgli rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro at- tività.
b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia ed agli altri Organismi com- petenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tec- nica, o che indichi una necessità in tal senso, ac- compagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indica- zione;
c) Il Comitato può raccomandare all’Assemblea ge- nerale di chiedere al Segretario Generale di pro- cedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fan- xxxxxx;
d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomanda- zioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della pre- sente Convenzione. Questi suggerimenti e racco- mandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea Gene- rale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.
TERZA PARTE
Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Se- gretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno de- positati presso il Segretario Generale dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite
Articolo 49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il tren- tesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la pre- sente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il tren- tesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segre- tario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, al- meno un terzo degli Stati parti si pronuncia a fa- vore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Or- ganizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emenda- mento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sotto- posto per approvazione all’Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente arti- colo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati Parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Con- venzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.
Articolo 51
1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formu- late dagli Stati all’atto della ratifica o dell’ade- sione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segreta- rio Generale.
Articolo 52
Ogni Stato parte può denunciare la presente Con- venzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Na- zioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segre- tario Generale.
Articolo 53
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Na- zioni Unite è designato come depositario della pre- sente Convenzione.
Articolo 54
L’originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spa- gnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Na- zioni Unite.
PROTOCOLLO OPZIONALE
ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA CONCERNENTE
IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI
Gli Stati parti al presente Protocollo,
Incoraggiati dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che dimostra una volontà generalizzata di operare per la promozione e la protezione dei diritti del fan- xxxxxx,
Ribadendo che i diritti dei fanciulli devono essere specialmente protetti, e lanciando un appello affin- ché la situazione dei bambini, indistintamente, sia costantemente migliorata, affinché essi possano cre- scere ed essere educati in condizioni di pace e di sicurezza,
Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli ed estesi dei conflitti armati sui bambini, e per le ripercussio- ni a lungo termine che esse possono avere sulla dura ta della pace, della sicurezza e dello sviluppo,
Condannando il fatto che i fanciulli siano bersagli viventi in situazioni di conflitti armati, nonché gli attacchi diretti a luoghi protetti dal diritto interna- zionale, in particolare dove i bambini sono numero- si, come le scuole e gli ospedali,
Prendendo atto dell’adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, che include fra i crimi- ni di guerra nei conflitti armati sia internazionali che non internazionali, la chiamata di leva o l’arruo- lamento nelle forze armate nazionali di bambini di età inferiore a 15 anni, o il fatto di farli partecipare attivamente alle ostilità,
Considerando di conseguenza che, per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nella Convenzio- ne relativa ai diritti del fanciullo, occorre accrescere la protezione di questi ultimi rispetto a qualsiasi coinvolgimento in conflitti armati,
Notando che l’articolo primo della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo specifica che, ai sensi di detta Convenzione, per fanciullo si intende ogni essere umano che non ha ancora compiuto 18 anni, a meno che egli non divenga maggiorenne prima, in forza della legislazione che gli è applicabile,
Convinti che un Protocollo opzionale alla Conven- zione che elevi l’età minima per un eventuale arruo- lamento nelle forze armate e la partecipazione alle ostilità, potrà contribuire con efficacia all’attuazione del principio secondo il quale l’interesse del bambi-
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no deve costituire un criterio predominante in tutte le azioni che lo concernono.
Notando che la ventiseiesima Conferenza interna- zionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa tenutasi nel dicembre 1995, ha raccomandato alle Parti al conflitto di prendere tutte le misure possibi- li al fine di evitare che i fanciulli di età inferiore a 18 anni prendano parte alle ostilità,
Rallegrandosi per l’adozione all’unanimità, in giu- gno 1999, della Convenzione n.182 (1999) dell’OIL relativa al divieto delle peggiori forme di lavoro minorile, ed ad una azione immediata in vista della loro eliminazione che vieti fra l’altro il reclutamen- to forzato o obbligatorio di bambini da utilizzare in conflitti armati,
Condannando con profonda preoccupazione il reclutamento, l’addestramento e l’uso di fanciulli per le ostilità, all’interno e al di là dei confini nazio- nali, ad opera di gruppi armati diversi dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabili- tà di coloro che arruolano, addestrano e utilizzano bambini a tal fine,
Richiamando l’obbligo di ciascuna parte ad un con- flitto armato di attenersi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario,
Sottolineando che il presente Protocollo non pr egiu- dica gli scopi e i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare all’articolo 51, e le norme pertinenti del diritto umanitario,
In considerazione del fatto che sono indispensabili per la piena protezione dei fanciulli, in particolare durante i conflitti armati e sotto un’occupazione straniera, condizioni di pace e di sicurezza basate sul rispetto integrale degli scopi e dei principi con- tenuti nella Carta delle Nazioni Unite e sull’osser- vanza degli strumenti dei diritti dell’uomo applica- bili,
Riconoscendo le particolari esigenze dei fanciulli i quali, in ragione della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, sono particolarmente vulne- rabili all’arruolamento o all’utilizzazione nelle osti- lità in violazione del presente Protocollo,
Consapevoli altresì della necessità di tenere conto delle cause profonde, economiche, sociali e politi- che della partecipazione dei bambini ai conflitti armati;
Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per garantire il riadattamento fisico e psico-sociale, e il reinserimento sociale dei fanciulli che sono vittime di conflitti armati,
Incoraggiando la partecipazione delle comunità, in particolare dei fanciulli e dei bambini vittime, alla diffusione dell’informazione e ai programmi di istruzione concernenti l’applicazione del presente Protocollo,
Xxxxx concordato quanto segue:
Art. 1
Gli Stati parti adottano ogni misura possibile in pra- tica, per vigilare che i membri delle loro forze arma- te di età inferiore a 18 anni non partecipano diretta- mente alle ostilità.
Art. 2
Gli Stati parti vigilano affinché le persone di età inferiore a 18 anni non siano oggetto di un arruola- mento obbligatorio nelle loro forze armate.
Art. 3
1. Gli Stati parti rilevano in anni l’età minima per l’arruolamento volontario nelle loro forze arma- te nazionali, rispetto a quello stabilità al paragra- fo 3 dell’articolo 38 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione dei princi- pi iscritti in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della Convenzione, coloro che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto a una prote zio- ne speciale.
2. Ciascuno Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell’adesione a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l’età minima a decorrere dalla quale è autorizzato l’arruolamento volontario nelle sue forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per vigilare affinché l’arruolamento non sia contratto forzosamente o sotto costriz io- ne.
3. Gli Stati parti che autorizzano l’arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie che assicu- rano almeno quanto segue: a) che tale arruola- mento sia effettivamente volontario; b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illu- minato dei genitori o dei tutori legali dell’interes- sato; c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti al servizio militare e nazionale; d) che essi forniscano una prova affi- dabile della loro età prima di essere ammessi a detto servizio.
4. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, raf- forzare la sua dichiarazione mediante una notifi-
ca a tal fine indirizzata al Segretario generale del- l’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati parti. Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.
5. L’obbligo di rilevare l’età minima dell’arruola- mento volontario di cui al paragrafo 1 del pre- sente articolo non si applica agli istituti scolastici posti sotto l’amministrazione o il controllo delle forze armate degli Stati parti, in conformità agli articoli 28 e 29 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo.
Art. 4
1. I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato, non dovrebbero in alcuna circostanza arruolare né utilizzare nelle ostilità effettivi aven- ti un’età inferiore a 18 anni.
2. Gli Stati parti prendono tutte le misure possibili in pratica per impedire l’arruolamento e l’utiliz- zazione di queste persone, in particolare provve- dimenti a carattere giuridico per vietare e sanzio- nare penalmente tali prassi.
3. L’applicazione del presente articolo del Protocol- lo non ha effetto sullo statuto giuridico di qual- siasi parte a un conflitto armato.
Art. 5
1. Nessuna norma del presente Protocollo può esse- re interpretata nel senso di impedire l’applicazio- ne di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario, più favorevoli alla realizzazione dei diritti del fanciullo.
Art. 6
1. Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure - di natura giuridica, amministrativa e di altra natura
- richieste per assicurare l’applicazione e l’effetti- va osservanza delle norme del presente Protocol- lo nei limiti della sua competenza.
2. Gli Stati parti s’impegnano a far ampiamente conoscere i principi e le norme del presente Pro- tocollo agli adulti come pure ai fanciulli, grazie a mezzi appropriati.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura praticamen- te possibile affinché coloro i quali dipendono dalla loro competenza e sono arruolati o utilizza- ti nelle ostilità, in violazione del presente Proto- collo, siano smobilitati o in qualsiasi altro modo liberati dagli obblighi militari. Se del caso, gli Stati parti concedono a tali soggetti tutta l’assi- stenza appropriata in vista del loro riad attamen-
to fisico e psicologico e del loro reinserimento sociale.
Art. 7
1. Gli Stati parti cooperano all’applicazione del pre- sente Protocollo, in particolare in vista di preve- nire qualsiasi attività contraria a quest’ultimo, e di riadattare e di reinserire a livello sociale le per- sone che sono vittime di atti contrari al presente Protocollo, ivi compreso mediante la coopera- zione tecnica e l’assistenza finanziaria. Tale assi- stenza e tale cooperazione avverranno in consul- tazione con gli Stati parti interessati e con le orga- nizzazioni internazionali competenti.
2. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forni- scono tale assistenza per mezzo di programmi multilaterali, bilaterali o di altra natura già in corso di realizzazione, o, se del caso, nell’ambito di un fondo di contributi volontari costituito in conformità alle regole stabilite dall’Assemblea gene rale.
Art. 8
1. Ciascuno Stato parte presenta, entro due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Pro- tocollo, per quel che lo concerne, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti che ha adottato per dare effetto alle disposizioni del presente Protocollo, in particolare quelle relative alla partecipazione e all’arruolamento.
2. Dopo la presentazione del rapporto dettagliato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che pre- senta al Comitato dei diritti del fanciullo, in con- formità all’articolo 44 della Convenzione, ogni informazione integrativa relativa all’applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Pro- tocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni integrative sull’appli- cazione del presente Protocollo.
Art . 9
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l’ha fir- mata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il Segretario generale, nella sua qualità di deposi-
tario della Convenzione e del Protocollo, infor- ma tutti gli Stati parti della Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, riguardo al deposito di ciascuna dichiarazione, ai sensi dell’articolo 13.
Art. 10
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il proprio suo strumento di ratifica o di adesione.
Art. 11
1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l’hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell’Orga- nizzazion e delle Nazioni Unite. Tuttavia, se alla scadenza di tale termine di un anno, lo Stato parte autore della denuncia è impegnato in un conflitto armato, quest’ultima non avrà effetto prima della fine di questo conflitto.
2. Tale denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi ai sensi del presente Protocollo in ragio- ne di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la denuncia ha effetto, né pregiudica in alcun modo il prosieguo dell’esame di qualsiasi questio- ne di cui il Comitato fosse stato investito prima della data di entrata in vigore della denuncia.
to a maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all’Assem- blea generale per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall’As- semblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni precedente emendamento da essi accettato.
Art. 13
1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cine- se, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.
Art. 12
1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest’ultimo comunica la propo- sta di emendamento agli Stati parti, con richiesta di fargli sapere se sono favorevoli alla convoca- zione di una conferenza di Stati parti per esami- nare tale proposta di emendamento e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l’egida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adotta-
PROTOCOLLO OPZIONALE
ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFAN- ZIA SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITU- ZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAP- PRESENTANTE BAMBINI
Gli Stati parti al presente Protocollo
Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo e l’applicazione delle sue disposizioni, in particolare dell’articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostitu- zione di bambini e dalla pornografia che inscena bambini,
Considerando altresì che la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico di non essere costretto ad un lavoro comportante rischiante o suscettibile di compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo svilup- po fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,
Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenante bambini ha assunto dimensioni considerevoli e crescenti,
Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce direttamente la vendita di bambini, la pro- stituzione di bambini e la pornografia inscenante bambini,
Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare le bambine, sono mag- giormente esposte al rischio di sfruttamento sessua- le e che è recensito un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento sessuale,
Preoccupati per l’offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale porno- grafico inscenante bambini e ricordando che nelle sue conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicante bambini su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico richie- sto la penalizzazione a livello mondiale della pro- duzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico, implicante bambini e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici e ope- ratori di Internet,
Convinti che l’eliminazione della vendita di bambi- ni, della loro prostituzione e della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall’adozione di un approccio globale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche, ine- guaglianza delle strutture socio-economiche, disse- sto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, irresponsabile comportamento ses- suale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievo- li, conflitti armati e tratta dei bam bini,
Ritenendo la necessità di un’azione di sensibilizza- zione del pubblico per ridurre la domanda che è all’origine della vendita dei bambini, della loro pro- stituzione e della pornografia pedofila, e che occor- re rafforzare il partenariato mondiale fra tutti i pro- tagonisti e migliorare l’attuazione della legge a livel- lo nazionale,
Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridi- ci internazionali pertinenti in materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell’Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili del rapimento internazio- nale di bambini, la Convenzione dell’Aja relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al riconosci- mento, all’esecuzione e alla cooperazione in materia di patria potestà e di misure di protezione dei bam- bini, e la Convenzione n. 182 dell’OIL, concernente l’interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l’azione immediata in vista della loro eli- minazione,
Incoraggiati dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che tra- duce l’esistenza di una volontà generalizzata di pro- muovere e proteggere i diritti del fanciullo,
Considerando che occorre attuare le norme del Pro- gramma d’azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della por- nografia inscenante bambini, nonché della Dichia- razione e del Programma di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le deci- sioni e raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali interessati,
In debita considerazione dell’importanza delle tradi- zioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino e il suo armonico sviluppo,
Xxxxx concordato quanto segue:
Art. 1
Gli Stati parti vietano la vendita di bambini, la pro- stituzione di bambini e la pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.
Art. 2
Ai fini del presente Protocollo:
a. per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazioni che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di perso- ne ad altra persona o ad altro gruppo dietro com- penso o qualsiasi altro vantaggio;
b. per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
c. per pornografia rappresentante bambini si inten- de qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappre- sentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.
Art. 3
1. Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-naziona- le da un individuo o in modo organizzato:
a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all’articolo 2: i) il fatto di offrire, consegna- re o accettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini: a. sfrutta- re il bambino a fini sessuali; b. trasferire gli organi del bambino a fini di lucro; c. sotto- porre il bambino ad un lavoro forzato; ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all’adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuri- dici internazionali relativi all’adozione;
b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o forni re un bambino a fini di prostituzione, quale definita all’articolo 2;
c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detene- re i summenzionati fini, materiale pornografi- co rappresentante bambini, quale definito all’articolo 2.
2. Fatto salvo il diritto interno di uno Stato parte, le stesse norme valgono in caso di tentata perpetra- zione di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel commetterlo o di partecipazione allo stesso.
3. Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità.
4. Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte prende, se del caso, i provvedimenti richiesti al fine di determinare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al para- grafo 1 del presente articolo. Secondo i principi giuridici dello Stato parte, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.
5. Gli Stati parti prendono ogni provvedimento giu- ridico e amministrativo adeguato per accertarsi che tutte le persone che intervengono nell’ado- zione di un bambino agiscono in conformità alle norme degli strumenti giuridici internazionali applicabili.
Art. 4
1. Ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudica- re i reati di cui al paragrafo 1 dell’art. 3, qualora tali reati siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato.
2. Ogni Stato parte può prendere le misure necessa- rie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell’art. 3, nei seguenti casi: a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o a la sua resi- denza abituale sul territorio di quest’ultimo; b) quando la vittima è cittadino di detto Stato.
3. Ogni Stato parte prende altresì le misure necessa- rie per stabilire la propria competenza la fine di giudicare i summenzionati reati quando il pre- sunto autore del reato è presente sul suo territo- rio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino.
4. Il presente Protocollo non esclude l’esercizio di alcuna competenza penale in applicazione del diritto interno.
Art. 5
1. I reati di cui al paragrafo 1 dell’art. 3 sono di diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati parti e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra di loro in conformità alle condizio- ne enunciate in detti trattati.
2. Se uno Stato parte, il quale subordina l’estradi- zione all’esistenza di un trattato, è adito di una ric hiesta di estradizione ad opera di un altro Stato parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica del-
l’estradizione per quanto riguarda tali reati. L’estradizione è subordinata alle condizioni pre- viste dal diritto dello Stato richiesto.
3. Gli Stati parti che non subordinano l’estradizio- ne all’esistenza di un trattato, riconoscono tali reati come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richie- sto.
4. Fra Stati parti, tali reati sono considerati ai fini dell ’estradizione, come essendo stati commesse non solo sul luogo dove stati perpetrati, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione di Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi dell’art. 4.
5. Se un a richiesta di estradizione viene presentato per via di un reato di cui al paragrafo 1 dell’art. 3, e se lo Stato richiesto non concede o non vuole concedere l’estradizione in ragione della na zio- nalità dell’autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità compe- tenti in vista di un procedimento legale.
Art. 6
1. Gli Stati parti si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa a reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3, ivi compreso per l’ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari alla procedura.
2. Gli Stati parti adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assisten- za giuridica eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.
Art. 7
Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati parti:
a) prendono misure appropriate per consentire la confisca e il sequestro, come opportuno: i) di beni come documenti, averi e altri mezzi mate- riali utilizzati per commettere i reati di cui al pre- sente Protocollo, o per agevolarne la perpetrazio- ne; ii) del prodotto di tali reati;
b) danno attuazione alle richieste di confisca e di sequ estro dei beni o prodotti di cui al capoverso
i) del paragrafo a) emanati da un altro Stato parte;
c) prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o definitivamente i locali uti- lizzati per commettere tali reati.
Art. 8
1. Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della pro- cedura penale le misure necessarie per protegge- re i diritti e gli interessi dei bambini che sono vit- time delle pratiche proscritte dal presente Proto- collo, in particolare:
a) riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari biso- gni, in particolare in quanto testim oni;
b) informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgi- mento della stessa, e circa la decisione pro- nunciata per il loro caso;
c) permettendo che, quando gli interessi perso- nali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupa- zioni siano presentate ed esaminate durante la proce dura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;
d) fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;
e) proteggendo, se del caso, la vita privata e l’identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
f) vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;
g) evitando ogni indebito riguardo nel pronun- ciare la sentenza e nell’esecuzione di ordinan- ze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.
2. Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa all’età effettiva della vittima impedisca l’instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchi este volte a determinare la loro età.
3. Gli Stati parti si accertano che nel modo di tratta- re le vittime dei reati descritti nel presente Proto- collo da parte dell’ordinamento giudiziario penale, l’interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
4. Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occu- pano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.
5. Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l’integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiu- dica il diritto dell’accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.
Art . 9
1. Gli Stati parti adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure amministrative, politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui nel presente Protocollo. Una particolare attenzio- ne è concessa alla protezione dei bambini mag- giormente esposti alle prassi in oggetto.
2. Con l’informazione mediante ogni mezzo appro- priato, l’istruzione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambi- ni, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscritte dal presente Protocollo e i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente articolo, gli Stati parti incoraggiano al partecipazione della collettività e in particolare dei bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi d’informazione, d’istruzione e di for- mazione, anche a livello internazionale.
3. Gli Stati parti prendono tutte le misure concreta- mente possibili per assicurare ogni adeguata assi- stenza alle vittime dei reati, di cui nel presente Protocollo, in vista del loro completo reinseri- mento sociale e del loro completo ristabilimento fisico e psicologico.
4. Gli Stati parti vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel Protocollo abbiano accesso a procedure che permettono loro senza discrimi- nazioni di richiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.
5. Gli Stati parti prendono misure appropriate per vietare in modo efficace la produzione e la diffu- sione dei materiali che pubblicizzano le prassi proscritte nel presente Protocollo.
Art. 10
1. Gli Stati parti prendono tutte le misure necessa- rie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilate- rali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordina- mento internazionale fra le loro autorità, le orga- nizzazioni non governative nazionali ed interna- zionali e le organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati parti incoraggiano la cooperazione inter- nazionale per facilitare il riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinseri- mento sociale e il loro rimpatrio.
3. Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sotto-sviluppo che rendono i bambini vulnera-
bili alla vendita, alla prostituzione, alla porno- grafia e al turismo pedofili.
4. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forni- scono un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo nell’ambito dei programmi esis tenti, multilatera- li, regionali, bilaterali o altri.
Art. 11
Nessuna delle norme del presente Protocollo pre- giudica disposizioni maggiormente favorevoli al conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:
a. nella legislazione di uno Stato parte;
b. nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
Art. 12
1. Ciascuno Stato parte sottopone, entro due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazione particolareggiate sulle misure che ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo.
2. Dopo la presentazione del suo rapporto partico- lareggiato, ciascuno Stato parte include nei rap- porti che sottopone al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all’art. 44 della Conven- zione, tutte le nuove informazione relative all’ap- plicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo sottopongono un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni supplementari circa l’applicazione del presente protocollo.
Art. 13
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l’ha fir- mata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all’adesione di ogni Stato che è parte alla convenzione o che l’ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 14
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il pre- sente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica o di ade- sione.
Art. 15
1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l’hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell’Orga- nizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia non libera lo Stato parte che ne è autore dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il prosieguo dell’esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima di tale data.
Art. 17
1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cine- se, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che l’han- no firmata.
Art. 16
1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositare il testo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest’ultimo comunica la propo- sta di emendamento agli Stati parti, domandan- do loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento, e met- terla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convo- cazione di detta conferenza, il Segretario genera- le convoca la conferenza sotto l’egida dell’Orga- nizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emenda- mento adottato a maggioranza dagli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all’Assemblea generale per approvaz ione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrato 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall’As- semblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi accettato.
PROTOCOLLO OPZIONALE
ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA RELATIVO A UNA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE
(Traduzione a cura del Centro nazionale di docu- mentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza)
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi pro- clamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il ricono- scimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Prendendo atto che gli Stati parti della Convenzione sui diritti del fanciullo (qui di seguito denominata “la Convenzione”) riconoscono i diritti di ogni fan- xxxxxx che dipende dalla loro giurisdizione, senza di- stinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situa- zione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;
Riaffermando l’universalità, l’indivisibilità, l’interdi- pendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
Riaffermando anche lo status del fanciullo come soggetto di diritti ed essere umano con dignità e ca- pacità di sviluppo;
Riconoscendo che lo status speciale e di dipendenza dei fanciulli può creare loro vere e proprie difficoltà nel perseguire misure riparatrici alle violazioni dei loro diritti,
Considerando che il presente Protocollo rafforza e completa i meccanismi nazionali e regionali permet- tenti ai minori di sporgere denuncia per violazioni dei loro diritti;
Riconoscendo che l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente da ri- spettare nel perseguire misure riparatrici per le vio- lazioni dei diritti dei fanciulli, e che tali misure riparatrici devono tener conto della necessità di pro- cedure adatte ai bambini a tutti i livelli di intervento;
Incoraggiando gli Stati parti a sviluppare meccani- smi nazionali che permettano a un fanciullo i cui di- ritti sono stati violati di avere accesso a mezzi di ricorso efficaci a livello nazionale,
Ricordando il ruolo importante che possono svol- xxxx in questo senso le istituzioni nazionali per i di- ritti umani e le altre istituzioni specializzate, incaricate di promuovere e tutelare i diritti dei mi- nori;
Considerando che, al fine di rafforzare e integrare tali meccanismi nazionali e per migliorare ulteriormente l’attuazione della Convenzione e, ove applicabile, i relativi Protocolli opzionali sulla vendita di bam- bini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e concernente il coinvolgi- mento dei bambini nei conflitti armati, sarebbe op- portuno consentire al Comitato sui diritti del fanciullo (qui di seguito denominato “il Comitato”) svolgere le funzioni previste dal presente Protocollo
Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA PARTE
Articolo 1
Competenza del Comitato sui diritti del fanciullo
1. Ciascuno Stato parte al presente Protocollo rico- nosce la competenza del Comitato, come previ- sto dal presente Protocollo.
2. Il Comitato non esercita la propria competenza riguardo a uno Stato parte al presente Proto- collo su questioni che riguardano violazioni di diritti stipulate da uno strumento al quale lo Stato non aderisce.
3. Nessuna comunicazione riguardante Stati che non sono parte del presente Protocollo sarà ricevuta dal Comitato.
Articolo 2
Principi generali che guidano le funzioni del Comi- tato
Nello svolgimento delle funzioni a esso conferite dal presente Protocollo, il Comitato è guidato dal principio dell’interesse superiore del minore. Il Comitato tiene, inoltre, conto dei diritti e delle opinioni dei minori a cui sarà dato il giusto peso compatibilmente con l’età e la maturità del fan- xxxxxx.
Articolo 3
Regolamento interno
1. Il Comitato adotta delle norme di procedura da seguire per esercitare le funzioni a esso conferite
dal presente Protocollo. Nel fare questo, il Comi- tato presta particolare attenzione all’articolo 2 del presente Protocollo, al fine di garantire procedure che tengano conto delle specificità dell'infanzia.
2. Il Comitato include nel proprio regolamento in- terno misure di salvaguardia per impedire che il minore venga manipolato da parte di coloro che agiscono per suo conto e si riserva il diritto di ri- fiutare di esaminare qualsiasi comunicazione che ritiene non essere nell’interesse superiore del fan- xxxxxx.
Articolo 4
1. Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure appro- priate per garantire che le persone sotto la sua giuri- sdizione non siano soggette ad alcuna violazione dei diritti umani, maltrattamenti o intimidazioni a se- guito di comunicazioni o di cooperazione con il Co- mitato ai sensi del presente Protocollo.
2. L’identità di ogni individuo o gruppo di individui interessati non può essere rivelata pubblicamente senza esplicito consenso degli interessati.
SECONDA PARTE
Articolo 5
Comunicazioni individuali
1. All’interno della giurisdizione di uno Stato parte, le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di individui o di un gruppo di indivi- dui che sostengono di essere vittime, da parte di tale Stato parte, di violazioni di uno qualsiasi dei diritti stipulati in uno dei qualsiasi seguenti stru- menti ai quali tale Stato aderisce:
(a) La Convenzione;
(b) Il Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini;
(c) Il Protocollo opzionale alla Convenzione concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
2. Nel caso in cui la comunicazione venga presentata per conto di un individuo o un gruppo di indivi- dui, è richiesto il loro consenso a meno che l’au- tore possa giustificare l’agire per conto proprio senza il suddetto consenso.
Articolo 6
Provvedimenti Provvisori
1. In qualsiasi momento, dopo la ricezione di una comunicazione e prima che la determinazione sui meriti sia stata raggiunta, il Comitato può tra-
smettere allo Stato parte in questione una richie- sta, da considerare urgentemente, affinché lo Stato parte adotti tali misure provvisorie come può essere necessario in circostanze eccezionali al fine di evitare possibili danni irreparabili alla vittima o alle vittime delle presunte violazioni.
2. Qualora il Comitato eserciti la facoltà stipulata dal paragrafo 1 del presente articolo, ciò non pre- giudica la sua decisione in merito all’ammissibi- lità o il contenuto della comunicazione.
Articolo 7
Ammissibilità
Il Comitato dichiara di non poter considerare una comunicazione quando:
(a) la comunicazione è anonima;
(b) la comunicazione non è per iscritto;
(c) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione e / o dei suoi protocolli opzionali;
(d) la stessa questione è stata già esaminata dal Co- mitato o è stata o è in corso di esame presso un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di re- golamento;
(e) tutte le misure riparatrici disponibili a livello na- zionale non sono state esaurite. Questa norma non prevede che le misure riparatrici subiscano prolungamenti ingiustificati o vengano applicate con scarsa probabilità di successo;
(f) la comunicazione è palesemente infondata o non sufficientemente motivata;
(g) i fatti oggetto della comunicazione sono avvenuti prima della data di entrata in vigore del presente Protocollo negli Stati parti coinvolti, a meno che tali fatti persistano dopo tale data;
(h) la comunicazione non viene presentata entro un anno dopo l’esaurimento delle misure riparatrici interne, a eccezione dei casi in cui l’autore può dimostrare che non è stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine.
Articolo 8
Trasmissione della comunicazione
1. A meno che il Comitato ritenga inammissibile una comunicazione e quindi non ne faccia riferi- mento allo Stato parte interessato, il Comitato porta ogni comunicazione a esso presentata nel- l’ambito del presente Protocollo all’attenzione dello Stato parte interessato il più presto possi- bile.
2. Lo Stato Parte presenta al Comitato delle spiega- zioni scritte o dichiarazioni che chiariscono la questione e la soluzione, in caso, che potrebbe essere fornita. Lo Stato parte presenta la sua ri- sposta al più presto e comunque entro sei mesi.
Articolo 9
Conciliazione amichevole
1. Il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposi- zione delle parti interessate al fine di giungere a una soluzione amichevole della questione basata sul rispetto degli obblighi stipulati dalla Conven- zione e dai suoi Protocollo opzionali.
2. Un accordo di conciliazione amichevole rag- giunto sotto gli auspici del Comitato chiude l’esame della comunicazione nell’ambito del pre- sente Protocollo.
Articolo 10
Esame delle comunicazioni
1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo il più rapidamente possibile, alla luce della documentazione presen- tatagli, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate.
2. Il Comitato si riunisce a porte chiuse quando esa- mina le comunicazioni ricevute ai sensi del pre- sente Protocollo.
3. Qualora il Comitato chieda provvedimenti prov- visori, deve accelerare l’esame della comunica- zione.
4. Nell’esaminare comunicazioni riguardanti pre- sunte violazioni di diritti economici, sociali o cul- turali, il Comitato tiene in considerazione la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato parte ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione. Nel fare ciò, il Comitato tiene a mente che lo Stato parte può adottare differenti misure di po- litica generale per attuare i diritti economici, so- ciali e culturali della Convenzione.
5. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Co- mitato comunica, senza indugio, alle parti inte- ressate il suo punto di vista sulla comunicazione insieme a delle eventuali raccomandazioni.
Articolo 11
Follow-up
1. Lo Stato parte tiene debitamente conto dei pareri del Comitato, come delle sue eventuali racco- mandazioni, e sottopone al Comitato una rispo- sta scritta contenente informazioni su qualsiasi azione intrapresa alla luce delle raccomandazioni del Comitato. Lo Stato parte sottopone la sua ri- sposta il prima possibile e comunque entro sei mesi.
2. Il Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni su qualsiasi misura lo Stato parte abbia intrapreso come risposta al pa- rere e raccomandazione del Comitato, in quanto attuazione di un eventuale conciliazione amiche-
vole, o per quanto il Comitato ritenga opportuno nelle successive relazioni che lo Stato parte forni- sce nell’ambito dell’articolo 44 della Conven- zione, dell’articolo 12 del Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rap- presentante bambini o dell’articolo 8 del Proto- collo opzionale alla Convenzione concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
Articolo 12
Comunicazioni tra Stati
1. Uno Stato parte al presente Protocollo può, in qualsiasi momento, dichiarare di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte af- ferma che un altro Stato parte non sta adem- piendo ai suoi obblighi derivanti da qualsiasi dei seguenti strumenti che lo Stato parte ha ratificato:
(a) La Convenzione
(b) Il Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini;
(c) Il Protocollo opzionale alla Convenzione concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati
2. Il Comitato non può ricevere comunicazioni ri- guardanti Stati parti che non hanno fatto tale di- chiarazione né comunicazioni ricevute da Stati parti che non hanno fatto tale dichiarazione.
3. Il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposi- zione degli Stati parti interessati per una solu- zione amichevole sulla questione, sulla base del rispetto per gli obblighi stabiliti nella Conven- zione e nei suoi Protocolli opzionali.
4. Una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che trasmetterà copie della documentazione agli altri Stati parti. Una dichiarazione può essere ri- trattata in qualsiasi momento con una notifica al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l’esame di qualsiasi questione oggetto di comu- nicazioni già trasmesse ai sensi del presente arti- colo; nessuna comunicazione da parte di alcuno Stato parte sarà ricevuta nell’ambito del presente articolo dopo che la notifica di ritiro della dichia- razione è stata ricevuta dal Segretario generale, a meno che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.
TERZA PARTE
Articolo 13
Procedura d’inchiesta per violazioni gravi o sistema- tiche
1. Qualora il Comitato riceva informazioni attendi- bili che indicano gravi o sistematiche violazioni da parte di uno Stato parte dei diritti stabiliti nella Convenzione o nei Protocolli opzionali sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini o concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, il Comitato invita lo Stato parte a cooperare nell’esame delle informazioni e, a tal fine, a presentare le proprie osservazioni sulle in- formazioni in questione senza indugio.
2. Tenendo conto delle eventuali osservazioni che possono essere state presentate dallo Stato parte interessato, così come di ogni altra informazione attendibile di cui dispone, il Comitato può inca- ricare uno o più dei suoi membri di condurre un’inchiesta e riferire urgentemente al Comitato. Ove ciò sia giustificato e abbia il consenso dello Stato parte, l’inchiesta può includere una visita sul territorio.
3. Tale inchiesta è condotta in modo confidenziale, la collaborazione dello Stato parte sarà ricercata durante tutte le fasi del procedimento.
4. Dopo aver esaminato i risultati dell’inchiesta, il Comitato li trasmette senza indugio allo Stato parte interessato, insieme a eventuali osservazioni e raccomandazioni.
5. Lo Stato parte interessato presenta le proprie os- servazioni al Comitato al più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla ricezione di risul- tati, commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.
6. Dopo che le procedure sono state completate per quanto riguarda l’inchiesta fatta ai sensi del pa- ragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può, in seguito a una consultazione con lo Stato parte interessato, decidere di includere un conto riepi- logativo dei risultati del procedimento nella sua relazione prevista dall'articolo 16 del presente Protocollo.
7. Ogni Stato parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o di ade- sione a esso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista dal presente articolo nei confronti dei diritti enunciati da al- cuni o tutti gli strumenti di cui al paragrafo 1.
8. Ogni Stato parte che abbia fatto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo può, in qualsiasi momento, ritirare tale dichiarazione mediante notifica al Segretario generale delle Na- zioni Unite.
Articolo 14
Seguito della procedura d’inchiesta
1. Il Comitato può, se necessario, dopo la fine del periodo di sei mesi previsto dall’articolo 13, pa- ragrafo 5, invitare lo Stato parte interessato a in- formarlo sulle misure adottate in risposta a un’inchiesta condotta ai sensi dell’articolo 13 del presente Protocollo.
2. Il Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure che lo Stato parte ha preso in risposta a un’inchiesta condotta ai sensi dell’articolo 13, anche per quanto rite- nuto opportuno dal Comitato, nelle relazioni successive che lo State parte presenta ai sensi dell’articolo 44 della Convenzione, l’articolo 12 del Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini o l’arti- colo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, ove applicabile.
QUARTA PARTE
Articolo 15
Assistenza e cooperazione internazionale
1. Il Comitato può, con il consenso dello Stato in- teressato, trasmettere alle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, fondi, programmi e altri or- ganismi competenti il suo punto di vista e le pro- prie raccomandazioni, insieme alle eventuali osservazioni e suggerimenti dello Stato parte, re- lative a comunicazioni che richiedono consu- lenze o assistenza tecnica.
2. Il Comitato può anche, con il consenso dello Stato parte in questione, portare a conoscenza di tali organismi qualsiasi questione scaturita dalle comunicazioni considerate nell’ambito del pre- sente Protocollo che possa aiutarli a decidere, cia- scuno nell’ambito della materia di sua competenza, circa la possibilità di misure inter- nazionali che possano contribuire ad aiutare gli Stati parti ad attuare i diritti riconosciuti dalla Convenzione e / o dai suoi Protocolli opzionali.
Articolo 16
Relazione per l’Assemblea generale
Il Comitato include nella relazione che presenta ogni due anni all’Assemblea generale ai sensi dell’ar- ticolo 44, comma 5, della Convenzione un riassunto delle attività svolte nell’ambito del presente Proto- collo.
Articolo 17
Diffusione e informazione sul Protocollo opzionale Ogni Stato parte si impegna a rendere noto e divul- gare il presente Protocollo e a facilitare l’accesso a informazioni sui pareri e raccomandazioni del Co- mitato, in particolare per quanto riguarda le que- stioni che coinvolgono lo Stato parte, con mezzi adeguati e in formati che rendano tali informazioni accessibili agli adulti e ai bambini, compresi quelli con disabilità.
Articolo 18
Firma, ratifica e adesione
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato, ratificato o aderito alla Con- venzione o a uno dei primi due Protocolli opzio- nali.
2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni Stato che ha ratificato o ha aderito alla Con- venzione o a uno dei primi due protocolli opzio- nali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che ha ratificato o aderito alla Conven- zione o a uno dei primi due protocolli opzionali.
4. L’adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario gene- rale.
Articolo 19
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il pre- sente Protocollo o che vi aderiranno dopo il de- posito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 20
Violazioni dopo l’entrata in vigore
1. Il Comitato ha competenza unicamente per vio- lazioni, da parte dello Stato parte, di uno qual- siasi dei diritti esposti nella Convenzione o nei primi due Protocolli opzionali che si verificano dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Quando uno Stato diventa parte al presente Pro- tocollo dopo la sua entrata in vigore, gli obblighi di tale Stato nei confronti del Comitato riguar- dano soltanto le violazioni di diritti enunciati nella Convenzione e / o nei primi due Protocolli opzionali che si verificano dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato in questione.
Articolo 21
Emendamenti
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario gene- rale comunica le proposte di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di indicare se sono fa- vorevoli ad una riunione degli Stati parti al fine di considerare e decidere sulle proposte. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comu- nicazione, almeno un terzo degli Stati parti si esprimano a favore di tale riunione, il Segretario generale convoca la riunione sotto l’egida delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti pre- senti e votanti viene sottoposto dal Segretario ge- nerale all’Assemblea generale per approvazione e, in seguito, a tutti gli Stati parti per la ratifica.
2. Un emendamento adottato e approvato in con- formità col paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno da quando il nu- mero di strumenti di accettazione depositati rag- giunge i due terzi del numero degli Stati parti alla data di adozione della modifica. Successiva- mente, l’emendamento entra in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno successivo al de- posito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento è vincolante solo per gli Stati parti che lo hanno accettato.
Articolo 22
Denuncia
1. Ogni Stato parte può denunciare il presente Pro- tocollo in qualsiasi momento notificando per iscritto il Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia entra in vigore un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
2. La denuncia non pregiudica l’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo per qualsiasi comunicazione presentata ai sensi degli articoli 15 e 12 o per qualsiasi inchiesta avviata ai sensi dell’articolo 13 prima della data effettiva della de- nuncia.
Articolo 23
Depositario e notifica dello Segretario generale
1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite sarà il depositario del presente Protocollo.
2. Il Segretario generale informa tutti gli Stati per questioni relative:
(a) Firme, ratifiche e adesioni ai sensi del pre- sente Protocollo;
(b) La data di entrata in vigore del presente Pro- tocollo e di eventuali emendamenti ai sensi dell’articolo 21;
(c) Eventuali denunce ai sensi dell’articolo 22 del presente Protocollo.
Articolo 24
Lingue
1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, russo cinese, inglese, francese, e spagnolo fanno egual- mente fede, sarà depositato negli archivi delle Na- zioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmet- terà copie autentiche del presente Protocollo a tutti gli Stati.