ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(ex art. 15 L. 241/90)
TRA
IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA (CREA)
E
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO (UNIPA)
Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (di seguito denominato CREA), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in xxx Xx 00, 00000 Xxxx, rappresentato dal Commissario straordinario Cons. Xxxx Xxxx Xxxxx che agisce in qualità di Rappresentante legale dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente.
e
l’Università degli Studi di Palermo (di seguito UNIPA), con C.F. 80023730825 e Partita IVA 00605880822, avente sede in Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, che agisce in qualità di Rettore della stessa, domiciliato per la carica in Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx.
Premesso che
Il CREA:
- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche
agricole, alimentarie e forestali, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall’art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;
- svolge studi e ricerche nell’ambito della scienza del suolo per la caratterizzazione, gestione sostenibile e modellazione degli ecosistemi agrari e forestali, analisi d'impatto di cambiamenti climatici, Digital Soil Mapping, modelling e sistemi di simulazione;
- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore;
- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;
- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;
- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;
- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione
delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare
- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;
- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;
- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;
- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro- industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;
- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei
limiti dell'ordinamento vigente; L’UNIPA:
- Svolge, per mandato istituzionale, attività di educazione e di alta formazione mediante la ricerca e la didattica, al fine di formare professionisti in grado di contribuire alla crescita umana, professionale e culturale del Paese;
- l'Università degli Studi di Palermo svolge la sua azione non solo attraverso la preparazione dei giovani laureati, ma anche attraverso attività formative post-laurea, volte a favorire la continua acquisizione di nuove conoscenze, competenze e professionalità;
considerato che
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;
- i soggetti in premessa svolgono, nell’interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi
sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.
- i soggetti in premessa, inoltre, partecipano a progetti di interesse comune finanziati da terzi.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Valore delle premesse
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Art. 2 - Finalità
Il CREA e UNIPA con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare obiettivi comuni, senza vincolo di esclusività, nell’ambito delle iniziative promosse a livello locale, nazionale ed internazionale per il progresso della scienza del suolo e dei settori scientifici di comune interesse, secondo i propri compiti istituzionali e competenze, anche creando e rafforzando una rete di eccellenza sia nazionale sia europea sulla ricerca sul suolo e collaborando per l’attuazione dei programmi di ricerca e di sviluppo. In particolare le Parti intendono collaborare al fine di realizzare, tra l’altro, azioni (studi di settore, messa a punto di metodologie, azioni e standard operativi, diffusione di risultati tecnico-scientifici) per la gestione sostenibile dei suoli agrari e forestali adattativa nei confronti dei cambiamenti climatici.
Art. 3 – Attività ed impegni reciproci
Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell’oggetto dell’Accordo, il CREA e UNIPA si impegnano vicendevolmente a:
• promuovere ed attivare studi di settore sulle capacità di adattamento dei suoli ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dei loro effetti;
• favorire azioni di realizzazione di standard metodologici per l’utilizzo di banche dati contenenti informazioni sui suoli e sulla loro gestione sostenibile;
• individuare le priorità di azione specifica per le principali problematiche di gestione dei suoli;
• divulgare i risultati raggiunti con nuovi studi/metodi/azioni operative;
• promuovere e valorizzare politiche di gestione del suolo derivanti dai nuovi studi a livello internazionale, nazionale e locale.
Art. 4 - Modalità operative e relazioni
Per lo svolgimento delle attività previste dall’Accordo, le parti potranno prevedere l’eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l’altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l’utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell’ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l’articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.
Inoltre le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un abstract delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.
Art. 5 - Riservatezza
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta delle altre Parti.
Art. 6 – Tutela del background
Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.
Art. 7 - Proprietà e utilizzazione dei risultati
Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell’ambito dell’Accordo, tali risultati saranno di proprietà di entrambe le parti.
Art. 8 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo
Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di 8 (otto) anni.
Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.
L’Accordo potrà essere rinnovato previo consenso scritto fra le Parti, da comunicare almeno un mese prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.
In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.
Art. 9 - Trattamento dati personali
Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell’Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti connessi alla stipula dello stesso.
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016.
Art. 10 - Disciplina delle controversie
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.
Art. 11 - Norme applicabili
Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.
Art. 12 - Oneri finanziari
Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti.
Ciascuna di esse sopporterà i costi relativi all’esecuzione delle attività di propria competenza, eventualmente definiti nelle convenzioni operative di cui all’art. 4.
Art. 13 - Oneri fiscali
Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.
Ai sensi dell’art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in egual misura per complessivi euro 48,00 (quarantotto,00) che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell’autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.
Il CREA nell’assolvere la spesa, procederà ad anticipare l’intero importo all’Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza all’altra parte, che avverrà tramite bonifico bancario su IBAN C/Corrente ordinario: n° 218660 IBAN: XX00X0000000000000000000000
Indirizzo SWIFT BIC: BNL I I TRR
intestato al CREA, nella causale dovrà essere inserito “Rimborso imposta di bollo su Accordo ex art 15, L. 241/90, prot. n….”.
Letto, confermato e sottoscritto Roma, li…………………………………
per il CREA
Il Commissario Straordinario Cons. Xxxx Xxxx Xxxxx
Firmato digitalmente da
XXXX XXXX XXXXX
CN = XXXXX XXXX XXXX C = IT
per UNIPA Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da:Xxxxxxxx Xxxxxx
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825 Unita':RETTORE
Data:19/06/2020 16:08:51