CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFFARI
CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFFARI
Tra la ditta 365NAIA di Xxxxxxx Xxxxxxx, con sede in Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx. Xxxx. Xx xxxxx xx00/X,xxxxxxxx presso la Camera di Commercio di Perugia, codice fiscale n. XXXXXX00X00X000X, partita IVA n. 01753750544, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, di seguito indicata come "Preponente", da una parte
e il richiedente di seguito indicato come "Procacciatore", dall'altra parte
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
1. Con il presente contratto il Preponente autorizza il Procacciatore a proporre, qualora se ne presenti l'occasione, ipotesi di vendita dei prodotti del Preponente. Il contratto ha per oggetto la vendita di spazi pubblicitari all’interno del sito e dei prodotti collegati al sito stesso e visibili nell’apposita area (STORE).
1.2. In nessun caso il Procacciatore dovrà: chiedere pagamenti per conto della Società, dare condizioni o garanzie , impegnare la stessa in qualunque contratto o accordo precontrattuale, fare nessuna promessa o dare garanzie riguardo ai servizi offerti oltre a quanto contenuto nel materiale promozionale fornito dalla Preponente o assumersi responsabilità in nome e per conto della stessa
Art. 2 - Svolgimento dell'incarico
1. Il presente incarico, che per il Procacciatore costituisce attività secondaria ed occasionale verso l'impresa del Preponente, sarà liberamente svolto senza alcun vincolo di stabilità o di subordinazione nei confronti di quest'ultima, con piena libertà di orario, di impiego del tempo e di scelta di organizzazione.
2. Al Procacciatore non è conferito alcun potere di rappresentanza né questi potrà in alcun modo impegnare il Preponente nei confronti dei terzi.
3. Eventuali poteri di rappresentanza potranno essere attribuiti al Procacciatore, per specifici affari, previa autorizzazione scritta del Preponente.
4. Il Procacciatore si impegna ad astenersi, per tutta la durata del presente contratto, dal fornire a chiunque, salvo autorizzazione del Preponente, informazioni su affari trattati
dall'impresa del Preponente o dal fornire indicazioni che possano indurre in errore sulla natura e sulle caratteristiche dei prodotti oggetto dell'attività di cui al presente contratto.
Art. 3 - Zona
1. Il Procacciatore esplicherà la propria attività ovunque egli desideri o reputi necessario senza alcun diritto di esclusiva; resta pertanto confermata la libertà del Preponente di operare in detta zona sia personalmente che a mezzo di propri diversi collaboratori.
Art. 4 - Ordini e condizioni di prezzo
1. Il Preponente è libero di accettare a suo insindacabile giudizio gli ordini eventualmente procurati dal Procacciatore. Tali ordini, anche se ripetuti, non comportano di conseguenza alcun impegno di accettazione da parte del Preponente.
2. Nelle proposte di acquisto dei prodotti oggetto del presente contratto, il Procacciatore si atterrà ai prezzi e alle condizioni generali di vendita praticate dal Preponente, a cura del quale saranno tempestivamente inviate le eventuali variazioni intervenute.
3. È fatto espresso divieto al Procacciatore di concedere sconti sul prezzo di vendita dei prodotti, se non a seguito di una precisa autorizzazione scritta da parte del Preponente. In difetto, ferme restando le conseguenze derivanti dal suo comportamento, gli sconti non verranno riconosciuti.
Art. 5 – Obblighi del Procacciatore
1. Nell’esecuzione dell’incarico il Procacciatore deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione la documentazione necessaria relativa a beni e servizi. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona di pertinenza e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. In caso contrario, il Procacciatore è responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi dal medesimo adottate rispetto alle modalità e alle condizioni concordate.
Art. 6 – Termini
0.Xx termine per la consegna degli ordini conclusi e dei relativi incassi è stimato in 2/3 giorni lavorativi.
Art. 7 - Informazioni reali sui prodotti
0.Xx responsabilità circa le informazioni reali sui prodotti spetta al procacciatore nel caso in cui le caratteristiche del bene non corrispondano a quelle da lui fornite originariamente.
Art. 8 - Provvigioni
1. Su tutti gli ordini inviati e accettati il Procacciatore ha diritto ad una provvigione calcolata sull'importo, al netto dell’IVA, delle vendite nella misura indicata in tabella (allegata al contratto e costituente parte integrante dello stesso) secondo le categorie ivi indicate.
2. L'importo della provvigione sarà liquidato di volta in volta solo in seguito all'effettivo incasso dell'intero prezzo da parte del Preponente. Il pagamento avverrà a cadenza quindicinale il sesto giorno dalla trasmissione dell’estratto conto.
Art. 9 - Fatturazione
1. La fatturazione delle merci vendute sarà di esclusiva competenza del Preponente.
Art. 10 - Incassi
1. La riscossione degli incassi è limitata a titoli intestati al Preponente, e non potrà avvenire in nessun caso in contanti ma tramite bonifico bancario utilizzando i seguenti estremi IBAN
.
2. Nel caso di attribuzione dell'incarico di incassare, il Procacciatore sarà tenuto a versare prontamente le somme riscosse al Preponente e comunque entro due giorni dalla consegna dei tioli. Somme che non potranno essere trattenute per nessun motivo, neppure in compensazione dei crediti che il Procacciatore vanti nei confronti del Preponente.
Art. 11 - Collaboratori e spese
1. I collaboratori, subordinati, dei quali eventualmente il Procacciatore vorrà avvalersi per il miglior espletamento dell'attività dipenderanno esclusivamente da questi, non intendendo il Preponente avere alcun rapporto con essi. Diversamente da questi , altri procacciatori potranno essere presentati all’azienda dal procacciatore stesso e avere rapporti diretti con il proponente. Il nuovo procacciatore, nello svolgimento del suo lavoro, potrà essere coadiuvato dal procacciatore presentante .
2. Le spese che il Procacciatore incontrerà nello svolgimento dell'attività, comprese a mero titolo esemplificativo quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato o altre, sono a suo completo carico.
Il Procacciatore avrà obbligo e cura di comunicare anticipatamente il nome dei collaboratori di cui intende avvalersi.
3. Sulle vendite effettuate dai collaboratori del Procacciatore viene al Preponente riconosciuta una percentuale pari delle vendite derivanti dai contratti conclusi. Come da tabella provvisionale allegata.
Art. 12 - Durata
1. Il presente incarico è conferito senza limiti di tempo.
2. Ciascuna parte potrà risolvere il presente Accordo dandone preavviso all’altra di almeno trenta giorni, mediante lettera raccomandata A/R.
Il presente Accordo si risolverà inoltre di diritto nei seguenti casi:
- fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto il Procacciatore, se persona giuridica;
- condanna civile o penale per il Procacciatore che possano pregiudicare il buon nome o ostacolarne l’attività, se persona fisica.
3. Al termine del presente Accordo, anche se conseguentemente a risoluzione per qualsiasi motivo intercorsa, il Procacciatore provvederà ad astenersi dal compiere qualsiasi altra attività che possa far ritenere che il Procacciatore svolga attività professionale per conto della Preponente nonché a restituire alla stessa entro cinque giorni qualsiasi materiale della stessa relativamente ai servizi e quant’altro relativo alla generale attività della Società di cui il Procacciatore sia in possesso.
Art. 14 - Allegati
1. Costituisce parte integrante del presente Contratto l’Allegato A: tabella provvigioni.
Art. 15 - Oneri e spese
1. Gli oneri fiscali, le spese contrattuali, nonché quelle di registrazione relative al presente atto sono equamente ripartite tra le parti.
Art. 16 - Clausola finale
1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.
Art. 17 - Trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti prestano il loro consenso espresso ed informato a che i dati che le riguardano ed implicati dall’esecuzione del presente Accordo siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate all’articolo 4, comma 1 lett. a) del D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 recante il Codice sulla protezione dei dati personali (nel seguito, il “Codice”).
Pertanto, con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte:
a) - presta il proprio consenso al trattamento di dati, informazioni e notizie che la riguardano ad opera dell’altra, e dichiara di aver ricevuto idonea informativa prevista dall’articolo 13 del Codice circa le finalità e le modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice;
b) - garantisce di aver acquisito il consenso al trattamento dei dati di dipendenti, collaboratori, clienti, coinvolti dall’esecuzione dell’oggetto del presente Accordo ed il cui trattamento sia comunque necessario alla Parte che lo effettua per adempiere correttamente agli obblighi di cui al presente Accordo;
c) - si impegna a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal Codice qualora nell’esecuzione del presente Accordo sia necessario trattare dati di soggetti terzi, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge e disposizioni generali
1. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto.
2. il Procacciatore non assume alcun obbligo di promuovere stabilmente e continuativamente la conclusione di Contratti aventi ad oggetto i servizi ma si limiterà ad individuare e segnalare alla Preponente le opportunità di concludere affari che si dovessero presentare; non trovano pertanto applicazione le norme sul contratto di agenzia né le disposizioni dello statuto dell’agente o del rappresentante di commercio.
3. Le parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Accordo e ciascuna clausola del medesimo, e che il presente Accordo è frutto della libera
determinazione negoziale di ciascuna delle parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell’una parte sull’altra.
Art. 19 - Controversie
1. Tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione e dall'esplicazione del presente conferimento d'incarico, che non sia possibile risolvere in via amichevole, saranno demandate in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria di Perugia.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Procacciatore dichiara di aver attentamente letto il presente contratto e di approvare espressamente gli articoli e/o le clausole di qui di seguito allegate
- Allegato A
Tabella Provvigioni