SCHEMA DI CONTRATTO – ACCORDO QUADRO
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LEG.VO 50/2016 PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL CODICE DEGLI APPALTI PER LA FORNITURA A DOMICILIO DI “AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI” NELL’AMBITO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA DI CUI AL D.P.C.M. 12 GENNAIO 2017 ELENCHI NN. 2A E 2B DESTINATI AD ASSISTITI DELL’ ASL DI BENEVENTO.
PERIODO DI DURATA DELL’ACCORDO QUADRO ANNI 4.
CIG MASTER N. 8452755A15
SCHEMA DI CONTRATTO – ACCORDO QUADRO
L'anno duemilaVENTI il giorno del mese di , presso la sede ASL di via Oderisio, n 1 Benevento,
TRA
Azienda Sanitaria Locale di Benevento, con sede in Benevento, via Oderisio, n 1 , Partita Iva 01009680628, in persona del Direttore Generale Xxxx Xxxxxxx Xxxxx , dotato dei poteri di rappresentanza giusta DGRC n 376 del 06/08/2019, nonchè del DPGRC n 109 dell' 08/08/2019
E
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta alRegistro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presenteatto in , Via
, in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”);
PREMESSO:
- che con Deliberazione n. -------del / /
la ASL di Benevento ha disposto l’aggiudicazione definitiva della PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LEG.VO 50/2016 PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL CODICE DEGLI APPALTI PER LA FORNITURA A DOMICILIO DI “AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI” NELL’AMBITO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA DI CUI AL D.P.C.M. 12 GENNAIO 2017 ELENCHI NN. 2A E 2B DESTINATI AD ASSISTITI DELL’ ASL DI BENEVENTO.
PERIODO DI DURATA DELL’ACCORDO QUADRO ANNI 4.
CIG MASTER N. 8452755A15
-che la Ditta è risultata cla sificata nella graduatoria finale come da allegata tabela dela graduatoria finale del/i lotto/i , per il periodo di mesi per l’importo derivante dagli appalti specifici secondo le indicazioni del Capitolato di gara.
Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto del contratto
L'Azienda Sanitaria Locale di Benevento, affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura degli ausili con le modalità previste nel capitolato tecnico di gara e secondo l’offerta tecnica ed economica presentata dalla stessa ditta.
Articolo 2 - Norme regolatrici dell'appalto
La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:
• dalle clausole del presente atto, xxx incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
•dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati ;
• dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016;
• dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
• dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa in sede di gara .
Articolo 3 - Durata e ammontare dellafornitura
La durata del servizio è di mesi
L'importo contrattuale, come risulta dall'offerta presentata dalla Impresa sarà determinato in base agli appalti specifici che verranno disposti dai DEC come indicato nel Capitolato di Gara.
Articolo 4 - Modalità di pagamento
La ditta emetterà, a fronte dei servizi eseguiti, fattura intestata alla ASL di Benevento, nel termine previsto dalla normativa vigente, e la stessa provvederà al pagamento.
La fattura dovrà riportare il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di riferimento .
Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l’applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n.
intrattenuto presso ABI CAB
.
In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione la ASL di Benevento, non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
Articolo 5 – Penali
I criteri e le modalità di computo delle penali sono dettagliatamente definiti dal Capitolato Speciale d'Appalto.
Articolo 6 - Certificato di verifica diconformità
Il certificato di regolare esecuzione del servizio viene rilasciato dal Responsabile dell'esecuzione contrattuale della Struttura di riferimento.
Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.
Articolo 7 – Risoluzione
• La ASL committente . potrà risolvere il Contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1,
X.Xxx. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
• il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
• l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
• l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione del codice dei contratti, derivante da una sentenza passata in giudicato.
• In caso di inadempimento del fornitore si applicano le sanzioni previste dal Capitolato di gara;
• Si conviene altresì che la ASL di Benevento., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto, nei seguenti casi:
• qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
• nel caso in cui siano state applicate penali per inadempimento degli obblighi contrattuali in misura complessivamente superiore al dieci per cento del valore complessivo del contratto;
• qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti, ovvero che non corrispondano a quanto dichiarato nell'offerta in sede di aggiudicazione dell’appalto;
• mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL di Benevento.;
• nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità e da Codice di comportamento adottato dalla ASL di Benevento ;
• La ASL., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
• nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
• nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
• al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016;
• quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.
• qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la ASL risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, la ASL committente. avrà diritto di escutere la cauzione prestata . Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r..
In ogni caso, resta fermo il diritto della ASL al risarcimento dell’ulteriore danno.
• Il presente contratto sarà altresì risolto di diritto :
• -qualora, durante la validità contrattuale siano attivati contratti di analogo oggetto derivanti da gare Soresa o Convenzioni Consip;
Articolo 8 – Recesso
La ASL di Benevento. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
• giusta causa,
• reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
• mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della ASL di Benevento, delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod.civ..
In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore della ASL di Benevento.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 9 – Riservatezza
Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la ASLdi Benevento ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni derivanti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Articolo 10 - Responsabili del Contratto
Responsabile dell'esecuzione, ex art 111 del D.Lgs 50/2016, è la Responsabile dell’Area Dipartimentale Laboratori ASL, Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx, la quale avrà il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l’impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione della fornitura avvenga a regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.
L’impresa indica quale responsabile dell’esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed
operativi con il Responsabile dell’esecuzione di cui sopra il signor .
L’impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l’indirizzo mail/PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:_ L’impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
Ai fini dell’invio del fax sarà sufficiente il report di “ok” ottenuto dal fax dell’Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall’impresa.
Ai fini dell’invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall’impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall’Azienda.
Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto e subappalto
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la ASL di Benevento., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 entro la percentuale del 40% dell’importo complessivo del contratto, come indicato dal Fornitore in sede di gara.
L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
• che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
• che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
Articolo 12 - Spese di registrazione
Il presente Contratto, redatto in duplice esemplare è soggetto all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I, del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come disposto dalla Risoluzione n.86/E del 13.02.2002 dell’Agenzia Entrate . Le spese di bollo sono a carico del fornitore. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Articolo 13 - Rinvio alla normativa vigente
A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente testo contrattuale si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali
Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni del D.Lgs. 30.06.2003,
n.196 e dal Regolamento U.E 2016/679, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza deidati personali e di responsabilità verso gli interessati.
Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136
Articolo 16 - Clausola risolutiva
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.
Articolo 17 – Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di Euro
( Euro e centesimi) che si allega al presente atto sotto la lettera " " in copia.
LA ASL di Benevento:
• ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
• ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
• può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tuto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la ASL abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all’art. 103 d.Lgs 50/16.
Articolo 18 - Obblighi a carico dell’Impresa
Il Fornitore ha l’obbligo:
• di osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta;
• riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara -CIG- :------
• comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
Articolo 19 - Dichiarazioni rese dall’Impresa
• L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Patto di Integrità, allegato al presente Atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
• L’Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
• L’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione di detta denuncia e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
• L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del
10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite.
• Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
• L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
• L'Impresa dichiara di conoscere e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dalla ASL di Benevento con deliberazione n. 80 del 05.02.2018, ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 62, reperibile al seguente indirizzo Url: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx0.xx/xxxxxxx.xxxxxxxxXxxxxxxx&xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx000 . recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore ai sensi dell’art. 2, co. 3 del citato DPR.
Articolo 20 - Foro Competente
Per qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto, le parti eleggono domicilio in Benevento e riconoscono l’esclusiva competenza del Foro di Benevento.
Articolo 21 - Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono che il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa nell’’ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti in seguito a gare centralizzate da parte di Xx.XX.Xx. s.p.a.
Xxxxx, approvato e sottoscritto DITTA
A.S.L di Benevento