Contract
[09.2021]
IL RINNOVO DEL CCNL DEI
METALMECCANICI
09
03
21
Tempo di lettura 8m
IL RINNOVO DEL CCNL DEI METALMECCANICI
braio 2021, decorre dalla data di stipula e scadrà il 30 giu- gno 2024.
L’ACCORDO
In data 5 febbraio 2021 è stata sottoscritta da Federmecca- nica e Assistal con Fiom-CGIL, Fim-CISL e Uilm-UIL, l’ipo- tesi di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dei metalmeccanici e di installazione di impianti.
Il previgente CCNL del 26 novembre 2016 risultava infat- ti scaduto in data 31 dicembre 2019, operando in regime di ultrattività dal 1° gennaio 2020 fino alla data di stipula dell’accordo in trattazione.
L’accordo, la cui ipotesi è stata approvata il giorno 6 feb-
LE PRINCIPALI NOVITÀ
LA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
La principale novità è rappresentata dall’introduzione di un nuovo sistema di classificazione del personale, che riforma e sostituisce il precedente introdotto nel lontano 1973.
Tale riforma si è resa necessaria al fine di adattare quelle figure professionali che con gli anni si sono trasformate ed evolute, alla rapida crescita della digitalizzazione e dell’in- novazione connesse alla c.d. “Industria 4.0”.
Con decorrenza dal 1° giugno 2021 la classificazione del personale si vedrà articolata in 9 livelli, a loro volta ripartiti in 4 campi di responsabilità di ruolo, così suddivisi:
• ruoli operativi: livv. D1 e D2;
• ruoli tecnico-scientifici: livv. C1, C2, C3;
• ruoli specialistici e gestionali: livv. B1, B2 e B3;
• ruoli di gestione del cambiamento e innovazione: liv. A1.
Di conseguenza, entro il 31 maggio 2021 le aziende sa- ranno tenute ad operare una riclassificazione dei propri lavoratori, attenendosi alla tabella di comparazione di se- guito riportata:
Attuali categorie Nuovi livelli
8 A1
7 B3
6 B2
5S B1
5 C3
4 C2
3S C1
3 D2
2 D1
1 --
I lavoratori di categoria 1 in forza al 31 maggio 2021 saran- no riclassificati nel liv. D1 dal 1° giugno 2021, con conseg- uente venir meno di tale categoria.
L’AUMENTO DEI MINIMI TABELLARI
Fermo restando l’adeguamento dei minimi contrattuali in base alla dinamica e all’andamento IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo) nel mese di giugno di ogni anno, vengono pre- visti, sempre a decorrere dal 1° giugno 2021 e per i succes- sivi tre anni, ulteriori incrementi retributivi sul trattamento economico minimo (c.d. TEM).
L’aumento dei minimi verrà corrisposto in quattro tran-
ches:
1. Giugno 2021: primi 25 euro
2. Giugno 2022: ulteriori 25 euro
3. Giugno 2023: altri 27 euro
4. Giugno 2024: ultima quota di 35 euro.
Tali aumenti determineranno dunque i minimi tabellari così come riportati in tabella:
Liv | Dal 1.6.2021 | Importi mensili Dal Dal 1.6.2022 1.6.2023 | Dal 1.6.2024 | |
A1 | 2.424,86 | 2.457,72 | 2.493,21 | 2.539,22 |
B3 | 2.368,12 | 2.400,22 | 2.434,88 | 2.479,81 |
B2 | 2.121,20 | 2.149,95 | 2.181,00 | 2.221,25 |
B1 | 1.977,19 | 2.003,99 | 2.032,93 | 2.070,45 |
C3 | 1.844,64 | 1.869,64 | 1.896,64 | 1.931,64 |
C2 | 1.722,41 | 1.745,75 | 1.770,96 | 1.803,64 |
C1 | 1.686,74 | 1.709,60 | 1.734,29 | 1.766,30 |
D2 | 1.651,07 | 1.673,45 | 1.697,62 | 1.728,95 |
D1 | 1.488,89 | 1.509,07 | 1.530,86 | 1.559,11 |
Resta inteso che le Parti contraenti, secondo intese, si in- contreranno a giugno di ciascun anno per definire la quota di trattamento economico minimo derivante dalla dinami- ca dell’IPCA “al netto degli energetici importati” e qualora l’adeguamento risultasse superiore agli incrementi di cui sopra, i minimi tabellari saranno adeguati all’importo ri- sultante.
Risulta comunque necessario precisare che gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali rico- nosciuti dopo il 1° gennaio 2017, salvo che siano stati con- cessi con clausola espressa di non assorbimento, nonché gli incrementi fissi collettivi concordati in sede aziendale successivamente alla stessa data, ad eccezione degli im- porti connessi alle modalità della prestazione (es. inden- nità/maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo o per turni).
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZ- ZANTE E IL REGIME DELLA PERCEN- TUALIZZAZIONE
Il regime della percentualizzazione prevale sul regime del sotto inquadramento (applicato in precedenza).
Le percentuali previste saranno pari all’85%, 90% e 95% della retribuzione del livello di inquadramento, ferma la durata formativa di 3 periodi previsti dal CCNL.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A decorrere dal 1° giugno 2022 per i lavoratori di età infe- riore ai 35 anni che aderiscano ex novo al fondo COMETA, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari al 2,2% dei minimi contrattuali.
ASSISTENZA INTEGRATIVA
L’accordo stabilisce l’estensione dell’assistenza sanitaria di MetaSalute ai lavoratori pensionati, con modalità che saranno stabilite dal CdA del Fondo. L’importo da versare sarà a totale carico del pensionato.
PARITÀ DI GENERE
L’accordo di rinnovo implementa e fortifica la tutela delle donne vittime di violenza di genere: il congedo retribuito, fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di 3 anni, vol- to a permettere loro di seguire un percorso di protezione, aumenta da 3 a 6 mesi.
Vengono altresì rafforzati i diritti contrattuali per agevolare il lavoro agile, la flessibilità dell’orario, le ferie solidali, la formazione, il trasferimento volontario di sede di lavoro.
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Xxxxx rilevante in materia di salute e sicurezza viene affi- dato alla Commissione nazionale, alla quale vengono attri- buite competenze ben più rafforzate e un maggiore raggio d’azione, al fine di promuovere la prevenzione e sviluppare linee guida sulla sicurezza, con un maggior coinvolgimento
anche delle RSU.
Si introduce altresì una puntuale analisi dei quasi infor- tuni, mancati infortuni, malattie professionali e situazioni pericolose a livello aziendale, nonché l’attivazione di break formativi (15-20 minuti retribuiti) in accordo con le RSU.
LAVORO AGILE
Si stabilisce che entro la data di stesura del CCNL un’appo- sita Commissione definirà il quadro normativo dell’istituto. Seppur corretta come previsione, la stessa appare poco ef- ficace, atteso come l’implementazione di politiche di smart working (mai come l’anno scorso e quest’anno tale istituto ha potuto esprimere le sue potenzialità) sono più proficua- mente attuabili da singole realtà imprenditoriali, in quanto espressione intimista dell’organizzazione lavorativa.
WELFARE
Nessuna modifica viene apportata al valore di welfare contrattuale a disposizione dei lavoratori che rimane, per- tanto, pari a € 200,00 annui (si ricorda che, per effetto del principio di ultrattività del contratto, questo importo doveva essere corrisposto anche nell’anno 2020).
FORMAZIONE
Otre a confermare il diritto soggettivo di ogni dipenden- te alle 24 ore di formazione in tre anni (già introdotto nel 2016), l’impianto rimane sostanzialmente invariato, me vengono introdotti alcuni meccanismi per favorire la frui- zione delle ore previste e la messa a disposizione di servizi per la formazione, finanziati con un contributo aziendale una tantum di 1,5 euro per dipendente da versare nel mese di luglio 2021.
Le 24 ore triennali, totalmente a carico dell’azienda, po- tranno essere utilizzate elaborando progetti aziendali con il coinvolgimento della RSU oppure aderendo a progetti territoriali o settoriali.
Più nello specifico il CCNL dispone:
1. la possibilità di utilizzare le 24 ore formative entro 6
mesi dal termine del triennio di vigenza del CCNL
2. ai lavoratori interessati da una assenza continuativa pari o superiore a 6 mesi o dal congedo di maternità di 5 mesi è riservata la possibilità di esercitare il diritto all’utilizzo delle ore formative a partire dalla data del loro rientro in attività
3. viene esteso il diritto alla formazione anche ai lavora- tori a tempo determinato con contratto di durata non inferiore ai 9 mesi.
La soglia dimensionale per la costituzione della commis- sione formazione nelle aziende passa inoltre da 1.000 a 500 dipendenti.
Da ultimo è necessario precisare come, in via transitoria, i lavoratori che, in tutto o in parte, non abbiano fruito del- le 24 ore di formazione di competenza del triennio 2017
– 2019, potranno fruirne entro il 31 dicembre 2021 (con de- cadenza in caso di mancato utilizzo).
CLAUSOLA SOCIALE
In materia di successione di appalti, l’accordo prevede la
c.d. “clausola sociale”, cioè:
1. un obbligo comunicativo, da effettuarsi 30 giorni prima della data di cessazione da parte dell’azienda uscente, in favore delle Rsu e delle Xx.Xx. territoriali e verso l’impresa subentrante, contenente l’elenco dei lavora- tori dell’appalto il loro orario di lavoro, il relativo inqua- dramento e le mansioni
2. entro cinque giorni dal ricevimento della comunica- zione di cui sopra, sarà esperibile, previa richiesta, un esame congiunto il quale deve intendersi concluso en- tro 15 gg. dal primo incontro.
Nel confronto in parola saranno valutate sia le prestazioni e/o attività dell’impresa uscente sia le necessità occupa- zionali della subentrante, con l’obbligo, nel caso di cambio appalto a parità di condizioni, dell’azienda subentrante ad assumere il personale dell’uscente.
In caso di modifiche del capitolato di appalto che si riflette- ranno sull’attività oggetto di contratto, le parti si attiveran- no per armonizzare le nuove esigenze con il mantenimento
dei livelli occupazionali.
DELEGHE SINDACALI
Con le buste paga del mese di aprile 2021, le aziende con- segneranno ai dipendenti un apposito modulo che consen- tirà ai lavoratori non iscritti di accettare, o rifiutare, la ri- chiesta del sindacato di versare una quota di contribuzione una tantum pari ad € 35,00, per il rinnovo.
Il lavoratore dovrà riconsegnare il modulo entro il 15 mag- gio 2021 e le aziende opereranno la trattenuta nel mese di giugno 2021.
CECCATO TORMEN & PARTNERS CONSULENTI DEL LAVORO
xxxxxxxxxxxxx.xxx /ceccatotormen
xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx Abano Terme PD - Treviso TV x00 000 0000000