CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI A FAVORE DI TERZI RELATIVO A
CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI A FAVORE DI TERZI RELATIVO A
TRA
L’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxx Xx - Dipartimento ,
C.F. n. 82002850418 e P. IVA n. 00448830414, con sede legale in Xxx Xxxxx,
x.0 - 00000 - Xxxxxx (XX), rappresentato dal Direttore di Dipartimento Prof.
autorizzato da , nel prosieguo del presente atto
denominata “Università”
IN CASO DI SOGGETTO PRIVATO - PERSONA FISICA
il/la Sig./Sig.ra – C.F. , con residenza in
Via PEC e-mail rappre- sentata da nel prosieguo del presente atto denominata “ ”
IN CASO DI SOGGETTO PRIVATO - PERSONA GIURIDICA (ES. IMPRESE)
la – C.F.
, P.IVA
, con
sede legale in
Via
PEC
Codice Identificativo , rappresentata da
nel prosieguo del presente atto denominata “ ”
IN CASO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
la | – | C.F. | , | P.IVA | ||
, | con sede | legale | in | Via |
PEC
Codice IPA
, rappresentata da nel prosieguo del pre-
sente atto denominata “
” PREMESSO CHE
- ;
- ;
TUTTO CIÓ PREMESSO
le parti stipulano il presente contratto che concordano di regolare in base alle seguenti pattuizioni e del quale la premessa costituisce parte integrante e sostanziale.
ART. 1 - DEFINIZIONI
- Attività di ricerca: l’attività condotta dall’Università in esecuzione del presente contratto.
- Beni immateriali: ogni risultato utile dell’attività di ricerca nonché le invenzioni industriali, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, i disegni e i modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori e ogni altra idea suscettibile di formare oggetto di brevetto o di essere altrimenti pro- tetto ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà industriale.
- Background: i beni immateriali dei cui diritti una parte sia titolare o contitolare prima dell’avvio dell’Attività di ricerca oggetto del presente contratto.
- Sideground: i beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dall’Università durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in virtù dell’esecuzione dello stesso, anche qualora siano relativi allo stesso ambito tecnico-scientifico.
- Foreground: i beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dall’Università nell’esecuzione del presente contratto e in ragione di esso.
- Segreti commerciali: si intendono tutte le informazioni coperte da segreto che possiedono le seguenti caratteristiche: a) non siano note o ac- cessibili agli esperti del settore; b) abbiano un valore commerciale; c) siano sottoposte a misure adeguate per mantenerle segrete.
- Informazioni Riservate: le informazioni che, seppur non coperte da segreto, costituiscono nozioni capaci di connotare il ciclo produttivo, la qualità ed il prodotto, quindi, l’organizzazione e i metodi di produzione del detentore delle informazioni;
- Informazioni Confidenziali: i segreti commerciali e le informazioni riservate che una parte comunichi all’altra e che al momento della comunica- zione siano qualificate come “riservate” o “segreti commerciali” o che, se comunicate verbalmente, vengano qualificate per iscritto come “riservate” o “segreti commerciali” nei 15 giorni successivi.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E RESPONSABILE SCIENTIFICO
La committente affida all’Università - Dipartimento di
, sotto la direzione del Responsabile Scienti-
fico Prof. , che accetta, alle condizioni di se-
guito specificate, l’esecuzione delle seguenti prestazioni , qui
di seguito indicate dettagliatamente:
- ;
- .
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono dettagliate nel documento
che è allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante.
OPPURE
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono descritte nel documento
che, pur non allegato materialmente, ne costituisce parte integrante e che le parti dichiarano di conoscere e approvare come risultante dalla nota prot. n. del giorno .
ART. 3 - RESPONSABILITÀ
Il Dipartimento designa quale Responsabile referente per l’esecuzione delle prestazioni il Prof./Dr./Sig. , il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale dell’ente di appartenenza e di personale esterno specializzato. La designa quale proprio Responsabile referente per l’esecuzione delle prestazioni il Dr./Sig.
.
L’eventuale sostituzione dei Responsabili dovrà essere comunicata con un ra- gionevole preavviso per iscritto all’altra parte.
ART. 4 - COLLABORAZIONI (se necessario)
Il Responsabile scientifico si avvarrà delle seguenti collaborazioni (interne e/o esterne):
- ;
- .
Tale collaborazioni, necessarie ai fini dell’espletamento delle prestazioni di cui sopra, saranno garantite con oneri a proprio carico e in conformità a quanto disposto dai regolamenti vigenti dell’Università.
ART. 5 - DURATA
Il presente contratto ha la durata di anni (mesi) dalla data della
sottoscrizione.
ART. 6 - EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Per lo svolgimento della , la si impe- gna a riconoscere all’Università un corrispettivo di Euro 00.000,00 ( / ) iva esclusa (o, in alternativa, iva inclusa). Tale importo verrà pagato dalla a fronte di regolari fatture emesse dall’Università, entro 30 gg d.f. (oppure specificare diverso termine), secondo le seguenti modalità di pagamento:
(in soluzione unica al termine del contratto e/o alla stipula oppure in rate stabilendo importi, termini di pagamento e tempi di consegna dell’eventuale documentazione, a stato d’avanzamento o a conclusione delle prestazioni).
ART. 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA: LEGGE 13 AGOSTO 0000 X. 000
I pagamenti in dipendenza del presente contratto sia in acconto, sia a saldo, sono effettuati, esclusivamente tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario dedicato al presente contratto, specificandone le motivazioni: Conto Corrente presso UBI Banca S.p.A.
Codice IBAN Università: IT 74 O 0311168701 000000013137
Codice IBAN DiSPeA: IT 23 V 0311168701 000000020476
Codice IBAN DISCUI: IT 97 W 0311168701 000000020477
Codice IBAN DISTUM: IT 74 X 0311168701 000000020478
Codice IBAN DESP: IT 63 X 0311168701 000000019900
Codice IBAN DIGIUR: IT 40 Y 0311168701 000000019901
Codice IBAN DISB: IT 17 Z 0311168701 000000019902
(per gli Enti pubblici - Conto di Tesoreria Unica nr. 117717 presso Banca d’Italia IBAN: XX00X0000000000000000000000).
- Dati identificativi del soggetto delegato per l’Università ad operare sul conto corrente dedicato:
- Nome e Cognome: Xxxxxxx Xxxxxxx - data di nascita: 01/09/1963 - luogo di nascita: Urbino - residenza: Xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx (XX) - C.F. MCHNTN63P01L500T – qualifica: Dirigente dell’Area Economico Fi- nanziaria.
Situazione contributiva Università:
- INPS sede di Pesaro matricola 5905404034;
- INAIL sede di Pesaro matricola 5822467.
ART. 8 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI
I risultati ottenuti dall’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sono di esclusiva proprietà della committente.
ART. 9 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Background e Sideground
Ciascuna parte è e rimane proprietaria esclusiva del Background di cui dispone che, ove necessario, metterà gratuitamente a disposizione dell’altra parte al solo ed esclusivo fine dello svolgimento delle prestazioni oggetto del pre- sente contratto e per il tempo strettamente necessario. L’Università già
dispone, in particolare, del Background relativo a .
L’Università è proprietaria esclusiva del Sideground che non potrà in alcun modo essere utilizzato dalla committente, salva espressa autorizzazione scritta. Le parti si danno reciprocamente atto che nessuna clausola del pre- sente contratto comporta in alcun modo la cessione o la concessione da parte dell’Università di alcun diritto sul proprio Background o Sideground.
Foreground
Le parti si danno atto che dall’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto non si attende lo sviluppo e/o il conseguimento di Fore- ground.
Ove ciò avvenga le parti si danno reciprocamente atto che la titolarità del Foreground è di proprietà dell’Università, fatti salvi i diritti morali spet- tanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione. L’Università può cedere o dare in licenza a terzi i propri diritti di titolarità. Qualora ne abbia interesse, la committente potrà presentare un’offerta per l’acquisizione o licenza di tali diritti.
ART. 10 - PUBBLICAZIONI
L’Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati, i dati e le informazioni ottenuti nell’esecuzione del presente contratto nella forma di pubblicazioni scientifiche, presenta- zioni di carattere didattico nonché tesi di laurea, di dottorato o di master mediante pubblicazione sulle riviste scientifiche o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna parte, previa trasmis- sione in via riservata alla committente della copia dell’atto di divulgazione proposto.
La committente entro 30 giorni dalla data di ricezione avrà la facoltà di
- comunicare per iscritto all’Università quali informazioni siano da consi- derarsi confidenziali e che, pertanto, non possano essere comunicate o comunque diffuse a terzi;
- richiedere che la pubblicazione/presentazione/tesi venga differita per il tempo strettamente necessario a consentire il deposito di una domanda di privativa;
- confermare il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
La committente comunicherà per iscritto all’Università le proprie osserva- zioni; resta inteso che l’approvazione non potrà essere negata senza adeguata motivazione. Ove le parti omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l’Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunica- zioni, alla divulgazione dei risultati. Decorso un anno (o il diverso periodo concordato tra le parti) dalla stipula del contratto, l’Università potrà comunque pubblicare o divulgare detti risultati, ad eccezione delle informa- zioni confidenziali, anche in assenza di autorizzazione. Nel caso di pubbli- cazione da parte della committente dei risultati, dei dati e delle informazioni ottenuti nell’esecuzione del presente contratto nella forma di pubblicazioni scientifiche, questa si impegna a citare espressamente l’Università e ad acquisire preventivamente da quest’ultima l’assenso sul testo da pubblicare nei tempi e con le modalità indicate nel presente articolo.
ART. 11 - OBBLIGHI DI CONFIDENZIALITÀ
Le informazioni chiaramente dichiarate per iscritto come “informazioni confi- denziali” dalle parti sono e restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite, e ciascuna parte si impegna per sé e per il proprio personale a:
- far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle presta-
zioni oggetto del presente contratto;
- non rendere note in tutto o in parte a soggetti terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni;
- restituire le informazioni all’altra parte, su richiesta della medesima;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, pro- teggendo l’accesso e limitandolo al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno es- sere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte le informazioni, salvo espresso consenso scritto della parte che ne abbia diritto.
L’impegno alla confidenzialità sarà vincolante per le parti, sia durante l’esecuzione che al termine del contratto e per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle parti.
Le parti si impegnano altresì a:
− conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata del contratto;
− a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della parte che ne abbia diritto, ogni tipologia di materiale, comprese le loro
eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confiden- ziali, sempre che non vi sia obbligo di legge che ne prescriva la conserva- zione. Le parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla tra- sgressione delle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che
tale trasgressione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze
ART. 12 - CONDIZIONI GENERALI
La consentirà al personale dell’Università, incaricato di seguire la , il libero accesso
al suo svolgimento, limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti in esse vigenti.
ART. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente contratto, sarà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso, uniformandosi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella struttura ospitante. L’Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale della , nel corso dell’esecuzione
delle prestazioni inerenti alla .
La esonera comunque e tiene indenne l’Università da qual-
siasi impegno e responsabilità che possa ad essa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione del presente contratto.
ART. 14 - SICUREZZA
Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle presta- zioni attinenti al presente contratto. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo Unico 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione indivi-
duale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospi- tante, sono attribuiti al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell’ambito della struttura ospitante.
ART. 15 - RISOLUZIONE
Le parti potranno risolvere il presente contratto prima della scadenza previ- sta solo in presenza di comprovate ragioni che dovranno essere motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Università potrà utilizzare i risul- tati della fino a quel momento conseguiti. La risoluzione anticipata non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell’altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l’ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il presente contratto. Fermo restando la esigibilità di quanto dovuto al momento della risoluzione.
ART. 16 - RECESSO
Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto per giusta causa. Il recesso andrà comunicato alla controparte a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Direttore del Dipartimento oppure a mezzo PEC all’indirizzo amministra-
xxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso della
parte committente, questa rimborserà all’Università le eventuali spese soste- nute ed impegnate, in base al presente contratto, fino al momento del ricevi- mento della comunicazione del recesso e pagherà il corrispettivo per le pre- stazioni svolte.
ART. 17 – PROROGA
Qualora, per sopravvenute e motivate esigenze, l’Università ravvisasse l’esi- genza di una proroga ai termini della scadenza, il si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine, a condizione che la richiesta venga formulata almeno entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza. Tale proroga non potrà superare .
ART. 18 - MODIFICHE
Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti.
ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI
Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e succ. mod. e int. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la regi- strazione.
(Se stipulato tra Enti pubblici il presente atto è redatto in un’unica copia digitale e sottoscritta elettronicamente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e succ. mod. e int.)
Le spese di bollo sono a carico di . (quando previste).
ART.20 - CONTROVERSIE
Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso di controversie, il foro competente sarà quello di Urbino.
ART.21 - PRIVACY
Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente espli- citamente all’altra parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive ban- che dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di
comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all’ese- cuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti ai sensi del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
ART. 00 - XXXXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXX (xxxx nel caso di borse di studio)
è consapevole del fatto che l’Università attiverà, per la rea- lizzazione delle prestazioni di cui all’articolo 2, n. borse di studio utilizzando una quota parte (€ ,00) del corrispettivo previsto dal presente contratto.
Si dà atto, inoltre, che sono a carico dell’Università di Urbino tutte le procedure inerenti alla pubblicazione dei bandi e all’espletamento delle pro- cedure selettive relative alle borse di studio di cui al precedente capoverso.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Urbino,
PER LA : Il Rappresentante legale
PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI XXXXXX XXXXX XX
Dipartimento di : Il Direttore