Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
COMUNE DI FARRA D’ALPAGO
Provincia di Belluno
COPIA
Deliberazione n. 40 del 28.12.2011
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO REP.
N. 1068 DEL 26.02.1993 CON IL CONSORZIO FARRA SVILUPPO SCRL PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI ESCAVAZIONE DEL DETRITO DELLA CAVA COMUNALE DI COL DELLE VÌ.
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 20,30 presso la sala delle adunanze, convocato nelle forme prescritte dalla Legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello risulta:
Presente | Assente | |
1. De Pra Floriano | X | |
2. Basso Fulvio | X | |
3. Calvi Fortunato | X | |
4. Padovan Luca | X | |
5. Polito Ilario | X | |
6. Peterle Alberto | X | |
7. Mognol Primo | X | |
8. Peterle Nicola | X | |
9. Mognol Matteo | X | |
10. Tarqui Walter | X | |
11. Dal Paos Attilio | X | |
12. Bortoluzzi Enzo | X | |
13. Dazzi Eros | X |
PRESENTI NR. NOVE ASSENTI NR. QUATTRO
E’ presente l’assessore esterno Brandalise Fioravante
Partecipa il Segretario Comunale Gentile dr. Domenico
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Floriano DE PRA nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
N. 40
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO REP. N. 1068 DEL 26.02.1993 CON IL CONSORZIO FARRA SVILUPPO SCRL PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI ESCAVAZIONE DEL DETRITO DELLA CAVA COMUNALE DI COL DELLE VÌ.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 119 del 21/12/1990 e n. 8 del 8/02/1991 con cui è stato approvato il progetto di coltivazione della cava di proprietà comunale denominata “Col de le Vì”;
Vista la successiva delibera di Giunta regionale n. 219 del 24/01/1992 con cui è stata rilasciata l’autorizzazione regionale allo sfruttamento della cava “Col de le Vì”;
Vista la successiva delibera di Consiglio comunale n. 29 del 5/06/1992 con cui è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare con l’aggiudicatario della gara per la cessione del diritto di escavazione ventennale del materiale della cava “Col de le Vì” in località Pinei di Farra d’Alpago;
Richiamata la convenzione-contratto del 26/02/1993 stipulata con la società consortile Consorzio Farra Sviluppo, avente ad oggetto “cessione del diritto di escavazione di detrito della cava “Col de le Vì” in località Pinei di Farra d’Alpago”, il cui termine finale dell’attività estrattiva era fissato al 31/12/2011 con specifica previsione di un ulteriore termine al 31/12/2012 per la ricomposizione ambientale;
Vista la successiva delibera di Giunta Regionale n. 2164 del 17/07/2000 con cui il Consorzio Farra Sviluppo scrl è stato autorizzato a coltivare la cava di detrito “Col de le Vì”, secondo il nuovo progetto di coltivazione di cui alla propria domanda del 27/05/1999, con la specifica previsione di un nuovo termine di autorizzazione dei lavori (estrazione e ricomposizione) fissato alla data del 31/12/2024;
Considerato che Farra Sviluppo scrl ha più volte manifestato nel tempo, fin dal 2009, la volontà di risolvere il contratto in essere per eccessiva onerosità sopravvenuta legata alla crisi dell’edilizia e che l’Amministrazione ha manifestato a sua volta la propria disponibilità a ricondurre ad equità le condizioni del rapporto contrattuale;
Considerato che le trattative intercorse tra l’Amministrazione comunale e il Consorzio Farra Sviluppo scrl hanno consentito di delineare una possibile soluzione transattiva che è stata formalizzata dal Consorzio mediante l’invio in data 30/05/2011 di una proposta ferma per una “soluzione transattiva al contratto rep. n. 1068 del 26/02/1993 a riguardo della cessione del diritto di escavazione del detrito della cava comunale di Co de le Vì”;
Viste le successive note del 20/06/2011 e 1/08/2011 con cui il Consorzio Farra Sviluppo scrl ha integrato la propria proposta ferma del 30/05/2011 ai fini della stipula della citata soluzione transattiva;
Visti i pareri dei professionisti incaricati dall’Amministrazione comunale avv. prof. Vittorio Domenichelli (determina Area amministrativa n. 49 dell’11/11/2010) e dott. prof. Armando
Grigolon (determina Area tecnica n. 67 del 31/08/2011) al fine di valutare rispettivamente la possibilità sotto il profilo giuridico di giungere alla prospettata soluzione transattiva e la convenienza sotto il profilo economico-aziendale per l’Amministrazione comunale della prospettata integrazione contrattuale all’indizione di una nuova gara nella situazione attuale;
Considerato in particolare che sotto il profilo economico-aziendale, l’indagine di mercato svolta dal professionista incaricato dott. prof. Armando Grigolon ha evidenziato in particolare che:
• “il corrispettivo unitario oggi incassato dal Comune di Farra d’Alpago si colloca nella fascia più elevata dei corrispettivi di Concessione per materiali similari. Detto corrispettivo incorpora, ad evidenza, la disponibilità del Concessionario a riconoscere un prezzo più elevato rispetto a quello di mercato per le particolari caratteristiche del sito, disponibilità che nei momenti di crisi normalmente si riduce significativamente;
• il corrispettivo attualmente percepito si colloca su livelli di incidenza rispetto ai prezzi medi di vendita del materiale superiori a quelli raggiunti in occasione dei due ultimi adeguamenti di prezzo a seguito di arbitrati richiesti dal Comune;
• la situazione congiunturale nel mercato di riferimento è a livelli molto bassi, con flessioni dei prezzi in termini reali che si susseguono dal 2009 e pesante caduta della domanda di costruzioni tanto nel settore privato che in quello pubblico. In tale contesto una riduzione dei volumi di estrazione quali quelli considerati, appare in linea con gli attuali andamenti del mercato;
• le caratteristiche dimensionali e la vastità degli interessi imprenditoriali dell’attuale Concessionario lo rendono un soggetto che meglio di altri può affrontare la situazione di crisi e più di altri ha interessi ad assicurare nel lungo periodo continuità di attività all’impianto della Cava di Col delle Vì;
• per i motivi sopra indicati il rischio che un’eventuale gara impostata sull’attuale livello di corrispettivi e quantità possa andare deserta appare concreto e significativo. Le probabilità di successo appaiono legate essenzialmente alla disponibilità a partecipare alla gara da parte dell’attuale concessionario;
• l’interruzione per un anno dell’attività dell’impianto per la ricomposizione ambientale priva l’Amministrazione Concedente di una entrata che potrà essere recuperata solo in un arco temporale molto lungo, stimabile in non meno di 15 anni, tenendo conto delle attuali quantità annue di escavazione”;
• un allungamento di otto anni del periodo di concessione, tenuto conto dei volumi di escavazione programmati, non appare pregiudizievole della appetibilità dell’impianto al termine della concessione stessa, conservando lo stesso un adeguato quantitativo di metri cubi estraibili, tale da coprire le esigenze di un concessionario per un lungo periodo.
Considerato altresì che il parere reso dal professionista incaricato dall’Amministrazione, Avv. Prof. Vittorio Domenichelli, conferma la praticabilità sotto il profilo giuridico della soluzione transattiva delineata dal Consorzio Farra Sviluppo scrl e ciò in quanto:
“una serie di fattori – tutti ben evidenziati nella relazione del dott. prof. Armando Grigolon – consentono a mio avviso all’Amministrazione di procedere alla stipula dell’accordo in oggetto, e ciò dunque anche in assenza di una nuova pubblica gara.
(i) In primo luogo, deve essere valutata la particolare conformazione societaria del Consorzio Farra Sviluppo srl che raggruppa in sé tutti i principali operatori economici del settore che operano nella zona; operatori che tra l’altro risultano anche tra i più importanti del settore in ambito nazionale. Ciò che limita la possibilità di reperire sul mercato interlocutori diversi.
(ii) Oltre a ciò, va rilevato che il Consorzio già si trova ad operare sul perimetro di cava in forza della ricordata autorizzazione regionale n. 2164 del 14/07/2000; perimetro che ricomprende al suo interno non solo la cava di proprietà comunale denominata “Col de le Vi”, ma anche la cava denominata “Pinei” che risulta interamente di proprietà di soggetti consorziati.
E’ dunque evidente che l’eventuale separazione delle due autorizzazioni comporterebbe, oltre ai probabili ritardi legati ai tempi per una nuova volturazione, anche difficoltà tecniche nella fase dell’estrazione e successivo trasporto del materiale a causa della sovrapposizione tra le due aree di cava.
Alla luce di tali osservazioni di carattere per così dire contingente, risulta evidente che tale separazione potrebbe in ipotesi determinare la diminuzione del valore della cava sotto un profilo economico e dunque
una sua minore appetibilità per il mercato, giacché, sempre in ipotesi, un nuovo futuro aggiudicatario diverso dal Consorzio dovrebbe subire comunque l’interferenza di quest’ultimo legata alla citata promiscuità dei due giacimenti.
(iii) È inoltre evidente che la presenza degli impianti del Consorzio sull’area unitariamente oggetto della coltivazione costituisce un altro fattore rilevante, sia quanto alla convenienza per il Consorzio di continuare l’unitaria coltivazione di cava, sia quanto alla difficoltà che incontrerebbe un eventuale diverso concessionario nel dover allestire nuovi impianti sulla porzione oggetto di nuova concessione.
(iv) Tali considerazioni appaiono in tutta la loro decisiva importanza se solo si considera che l’attuale prezzo pagato all’Amministrazione dal Consorzio quale corrispettivo per l’escavazione (pari a 6,04 € al mc) si colloca -come dimostrato dalle analisi e dall’indagine di mercato svolte dal professionista incaricato dall’Amministrazione comunale, prof. Armando Grigolon- ben al di sopra di quello che è il prezzo medio praticato dal mercato per un simile materiale; risultando in particolare che tale prezzo sia più elevato di quello praticato presso giacimenti limitrofi dove viene coltivato ed estratto materiale di cava ben più pregevole di quello della cava comunale di Farra d’Alpago.
(v) Entro tale quadro, ritengo che lo svolgimento di una gara pubblica per la selezione di un nuovo contraente potrebbe essere finanche controproducente per l’Amministrazione, giacché in ipotesi di asta (con prezzo a base di gara corrispondente all’attuale corrispettivo) che andasse deserta, l’Amministrazione si troverebbe di fronte alla necessità di negoziare con il Consorzio un corrispettivo più basso rispetto all’attuale.
(vi) Oltre a ciò, deve inoltre essere evidenziata la sussistenza di una previsione contrattuale sul periodo di
c.d. ricomposizione ambientale prevista dalla convenzione 26/02/1993 all’art. 2, da svolgersi ed ultimarsi entro la data del 31/12/2012.
Ed infatti, sebbene tale previsione non trovi oggi più alcuna corrispondenza nella vigente autorizzazione regionale n. 2164 del 14/07/2000 (la quale ha infatti espressamente modificato le modalità del ripristino), purtuttavia il fatto che tale ricomposizione sia comunque ancora prevista contrattualmente e la conseguente possibilità che una nuova concessione risulti impedita dalla persistente disponibilità della cava da parte del Consorzio (o comunque l’incertezza legata ad una possibile controversia sul valore attuale di tale previsione, il cui contenuto andrebbe comunque sottoposto ad un’interpretazione arbitrale secondo quanto previsto dall’art. 14 del contratto 26/02/1993) impongono all’Amministrazione di valutare la convenienza di un accordo transattivo sul punto, tale da consentire una sicura prosecuzione dell’attività estrattiva anche per tutto il 2012, assicurando così introiti certi alle casse comunali.
Con particolare riferimento all’anno 2012, va peraltro precisato che la convenzione 26/02/1993 prevedeva che esso fosse destinato alla ricomposizione ambientale delle aree di cava: si trattava dunque di un anno in cui l’escavazione di materiale non era consentita. La proposta del Consorzio di prolungare l’escavazione oltre l’originario termine finale del 31/12/2011 consente dunque, come detto, di utilizzare anche l’anno 2012 originariamente destinato a ricomposizione ambientale per l’escavazione, ciò rende non irragionevole uno dei punti della proposta transattiva del Consorzio, vale a dire la possibilità per quest’ultimo di recuperare nel corso del 2012 i quantitativi già pagati in conseguenza delle previsioni convenzionali sul
c.d. “minimo garantito”, ma non ancora asportati nel corso degli anni 2009-2011.
(vii) Infine, va considerata la richiesta del Consorzio di addivenire ad un’anticipata risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta legata alla grave crisi del mercato dell’edilizia nel biennio 2008-2009.
Tale richiesta di risoluzione è stata più volte prospettata dal Consorzio fin dal 2009, e ad essa l’Amministrazione ha invero manifestato la propria disponibilità a ricondurre ad equità le condizioni del rapporto contrattuale, per l’appunto anche mediante l’utilizzo del sopra descritto periodo di ricomposizione ambientale.
Considerato inoltre che le conclusioni del professionista incaricato dall’Amministrazione avv. prof. Vittorio Domenichelli confermano che il contenuto della proposta ferma avanzata dal Consorzio Farra Sviluppo scrl “possa essere oggetto di positiva valutazione da parte dell’Amministrazione comunale di Farra d’Alpago, non senza sottolineare che il suo contenuto appare idoneo al riequilibrio della situazione contrattuale in essere con il Consorzio, senza peraltro che venga preclusa un’ulteriore concessione per il residuo periodo di tempo (a partire dal 1 gennaio 2021) per il quale l’autorizzazione regionale consente la coltivazione della stessa (fino al 31/12/2024), o per quello più lungo legato alle quantità di materiali che saranno ancora estraibili”;
Vista la deliberazione n. 78 del 29.09.2011 con cui la Giunta comunale, a ragione di tutto quanto su premesso, ha accettato il contenuto della proposta ferma di cui alla nota del 30.05.2011, come successivamente modificata ed integrata dalle note del 20.06.2011 e del 01.08.2011;
Atteso che con la medesima deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 29.09.2011 è stato incaricato il Responsabile del servizio competente della formale sottoscrizione per accettazione del contenuto della succitata proposta ferma e della successiva comunicazione al Consorzio Farra Sviluppo scrl precisando che la prosecuzione del rapporto deve essere formalizzata mediante stipula di un apposito atto integrativo al contratto del 26/02/1993 da sottoporre al Consiglio comunale per l’approvazione;
Preso atto che in data 30.09.2011 con prot. n. 6704 è stata restituita, nei termini di decadenza, al Consorzio Farra Sviluppo scrl copia conforme della proposta ferma del 30.05.2011, come successivamente modificata ed integrata dalle note del 20.06.2011 e del 01.08.2011, controfirmata per accettazione dal Responsabile del servizio e dal Sindaco;
Elaborato lo schema di accordo integrativo con valenza anche transattiva per la prosecuzione del contratto rep. n. 1068 del 26.02.1993 per la cessione del diritto di escavazione del detrito della cava comunale di Col delle Vì, sui contenuti delle proposte ferme del concessionario Consorzio Farra Sviluppo scrl che sintetizziamo per brevità:
• prosecuzione dell’attività estrattiva senza l’interruzione prevista per la ricomposizione ambientale nell'anno 2012;
• differimento del termine finale al 31/12/2020 con termine anticipato nel caso di sopravvenuto raggiungimento della quantità massima estraibile che è fissata in 1.700.000 mc;
• mantenimento del corrispettivo attuale di 6,04 €/mc fino al 31/12/2012 e successivo aggiornamento secondo le note procedure di arbitraggio;
• escavazione minima garantita di 150.000 mc per il 2012 e il 2013 e di 170.000 mc per gli anni successivi (con deduzione nell’anno 2012 delle quantità già pagate a garanzia del minimo contrattuale previsto per gli anni 2009, 2010 e 2011 e non ancora scavate)
• attivazione della revisione del corrispettivo, come previsto dall’art. 5 della convenzione 26/02/1993, secondo le norme contrattuali vigenti con eventuale richiesta non prima del 01/01/2015;
• rinnovo e mantenimento in vigenza nel periodo di proroga delle garanzie indicate all’art. 11 della convenzione;
per il resto il rapporto tra le parti continua ad essere disciplinato e regolamentato dalla convenzione 26/02/1993.
Vista l’allegata copia dello schema di accordo integrativo al contratto rep. n. 1068 del 26.02.1993 per la cessione del diritto di escavazione del detrito della cava comunale di Col delle Vì già sottoscritta per adesione dal Consorzio Farra Sviluppo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto conseguentemente di stabilire che l’accordo integrativo dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa con spese di registrazione a carico del concessionario, in forza di quanto previsto all’art. 9 dell’accordo stesso che rimanda per quanto non espressamente disciplinato alle norme dell’originaria convenzione e di conseguenza all’art. 15, demandando al Responsabile del Servizio e al Segretario comunale ogni eventuale modifica di carattere non sostanziale che si renda necessaria per la miglior tutela degli interessi dell’Ente;
Rilevato inoltre che appare sussistere la competenza del Consiglio al presente atto stante il combinato disposto di cui agli artt. 42, lett. e) e l), e 48 D.Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
Relaziona l’assessore Branda lise Fioravante:
Nel ‘92 questo Comune proprietario di alcuni terreni in località Col delle Vì, ha messo in gara la cessione del diritto di escavazione della cava denominata “Col delle Vì”. In seguito a questa gara era rimasto aggiudicatario il Consorzio Farra Sviluppo ed in seguito era stata stipulata con questo consorzio una convenzione che aveva durata fino al 2011. Durata fino al 2011 per le attività di escavazione, durata fino al 2012 per attività di ricomposizione ambientale. Questo sfasamento della convenzione era maturato in seguito all’approvazione da parte della giunta regionale del progetto di coltivazione che prevedeva prima una fase diescavazione e successivamente una fase di ricomponimento delle aree, da parte di Farra Sviluppo. Questa amministrazione, proprio perché la scadenza era imminente, si è trovata nella situazione di dover analizzare il dopo convenzione. Per avere un quadro più ampio di quello che succede nel mondo dei cavatori questa amministrazione ha dato incarico a due studi del settore che analizzassero la situazione sia dal punto di vista tecnico per le attività di cava, sia dal punto di vista normativo per vedere se c’era la necessità di andare o no in gara e per vedere in quale quadro normativo ci si poteva muovere.
Le due relazioni date da questi studi hanno determinato questa scelta da parte dell’Amministrazione, scelta che stiamo portando al Consiglio Comunale.
Il fatto che, come emerge dalla relazione dello studio Cortellazzo, alcuni aspetti critici sia della convenzione in essere con i cavatori sia del periodo storico di coltivazione delle cave, hanno evidenziato la necessità allo stato attuale di andare a rivedere la convenzione in essere prolungandola fino al tempo necessario al superamento dell’attuale crisi edilizia.
L’Assessore Brandalise dà lettura della relazione dello studio Cortellazzo agli atti.
Queste considerazioni dello studio Cortellazzoaggiunte alle considerazioni a cui è giunto lo studio Domenichelliper l’inquadramento normativo, ha portato l’amministrazione a ritenere che andare in gara con le attuali condizioni della convenzione risultasse rischioso dal punto di vista economico per l’Ente. Per questo abbiamo valutato che un accordo transattivo della durata di otto anni con le condizioniche adesso vado ad elencarvi, siapiù che buono per l’Amministrazione
Per brevità l’accordo transattivo va a determinare;
• Una prosecuzione dell’attività estrattiva senza l’interruzione prevista per la ricomposizione ambientale nell’anno 2012 e vorrei sottolineare che la società avrebbe la possibilità di gestire tutto il 2012 senza estrazioni con un danno economico all’Amministrazione;
• Un differimento del termine finale finoal 31.12.2020 con termine anticipato nel caso di sopraggiunto raggiungimento della quantità massima estraibile che è fissata in mc.
1.700.000 È stato calcolato questo limite di quantità escavabile per non privare l’amministrazione della possibilità di andare in gara ancora con un quantitativo congruo di materiale scavabile;
• Mantenimento del corrispettivo attuale a6,04 Euro a mc. fino alla fine del 2012 con la ripresa successivamente dell’aggiornamento secondo le note procedure di arbitraggio del 2008:
• un’escavazione minima garantita di 150.000 mc per il 2012- 2013 con innalzamento a
170.000 mc. Per gli anni successivi
• attivazione dell’aggiornamento del corrispettivo attraverso un arbitraggio non prima del 2015 e comunque rinnovo e mantenimento delle garanzie indicate nell’art.11 della convenzione; per tutto il resto del rapporto continua la validità di quanto previsto nell’attuale convenzione.
Sentiti i seguenti interventi:
Consigliere Attilio Dal Paos,
Penso che l’amministrazione che nel ’92 predispose questo atto, impiegò molto tempo spese molte risorse per addivenire a un bando per gestire questa risorsa straordinaria che ha permesso di non gravare nei cittadini con un carico fiscale molto basso per le famiglie, ha permesso all’amministrazione di cambiare il volto del paese prima con i servizi le fognature, gli acquedotti e successivamente gli arredi. L’Amministrazione di quel tempo spese molto tempo e molte energie che portarono dei benefici. Premetto che io non parteciperò al voto, uscirò dalla sala al momento della votazione. Premetto che ho chiesto da tempo agli uffici competenti di quest’amministrazione della documentazione che ad oggi, dopo un mese, ancora non mi è arrivata. Chiedo al Segretario che quanto prima mi siano dati gli atti richiesti con lettera presentata al Sindaco più di un mese fa, tra cui c’erano anche questi atti che oggi stiamo deliberando. Chiedo al Segretario di provvedere. Detto questo, fatta questa premessa l’Amministrazione che nel ’92 predispose l’attuale contratto, impegnò molto tempo e molte risorse oggi mi si dice siamo arrivati all’ultimo e dobbiamo chiudere questa partita, partita aperta da quando siete arrivati come amministratori circa 4 anni quindi cose che dovevano essere ponderate con largo anticipo. Prima di tutto quando mi vedo relazioni fatte da studi tecnici o avvocati come amministratore guardo agli interessi di tutti e quindi quando sento parlare di studi avrei piacere anche di conoscere le competenze di questo studio per quanto possa essere il miglior studio, il curriculum di questo studio. Perché l’Amministrazione ha chiesto a questo e non un altro. Poi ci rivolgiamo ad un avvocato di Padova, chiedo come mai a questo e non ad un altro. Intanto questi sono due elementi, la base su cui ragionare perché avete scelto questi, in base a cosa, conoscenza personale, curriculum ci siamo avvalsi di cosa. Il parere dello studio Domenichelli evidenzia una serie di fattori che consentono all’amministrazione di procedere senza una pubblica gara, in primo luogo la società Farra sviluppo raggruppa i maggiori operatori economici del settore operanti nella zona ciò limita la possibilità di reperire sul mercato interlocutori diversi. Probabilmente questo significa che alla gara, non parteciperebbero altre società? Per quanto riguardo il secondo punto, faccio presente che Farra Sviluppo ha vinto una gara vent’anni fa e all’interno dell’area c’era già una cava e ditta escavatrice era la ditta Romor. Poi quell’area è stata acquistata da Farra Sviluppo. Ma vent’anni fa il problema non si era posto. Inoltre è evidente che la ditta escavatrice è proprietaria degli attuali impianti mentre una nuova ditta dovrebbe investire in nuovi impianti. Ma l’attuale ditta gli investimenti li ha fatti allora, hanno fatto tutte le infrastrutture necessarie all’escavazione nel momento dell’aggiudicazione. Devo ricordare che l’allora prezzo a base di gara era il doppio di quello che era la media del costo di mercato. Oggi mi si dice che 6,04 euro al mc. è abbondantemente sopra il prezzo medio praticato dal mercato per questo tipo di materiale. Se si guarda alla storia della cava il prezzo è cambiato più volte sulla base del mercato e sulla base della necessità di assicurarsi comunque quel prodotto. Sono elementi che per me non portano necessariamente a questa soluzione. Noi paghiamo professionisti che nelle relazioni usano sempre il condizionale non ci sono dati certi. Sono elementi che portano l’Amministrazione ad una scelta sotto la propria responsabilità. Se le relazioni dei professionisti dessero certezze sarei d’accordo ma usando il condizionale e non certezze lascianola decisione
all’Amministrazione. Si dice che una gara oggi potrebbe andare deserta ma usando il condizionale, cioè potrebbe anche non essere così. Sono sicuro che si sta facendo il bene della comunità, ma io ho esposto le mie perplessità.
Risponde l’Assessore Brandalise: Siamo arrivati a scegliere questi studi professionali attraverso i loro curricula, abbiamo valutato in base ad una indagine di mercato, indicata e motivata nelle determine di affidamento. Le relazioni dell’avvocato e dello studio professionale Cortellazzo hanno portato dei dati di fatto, delle tabelle e delle indagini di mercato e non esposto, come vuol far credere il consigliere, delle formule dubitative ed incerte. I dati evidenziati nello studioportano il Comune a raggiungere dei guadagni certi,a salvaguardia della possibilità di poter fare un bilancio certo soprattutto per il 2012, cose che hanno fatto decidere l’Amministrazione di non indire una gara. La proroga fa rimanere gli introiti per il Comune ad un prezzo superiore al mercato. Si potrebbe anche decidere, sulla base delle perplessità espresse dalla minoranza, di non accogliere la nostra proposta e di andare in gara con il rischio di non riuscire a garantire al Comune una entrata indispensabile per fare il bilancio, assumendosene la responsabilità.
Il consigliere Dal Paos replica: Sia chiaro che io non faccio alcuna proposta ed ho già annunciato che non parteciperò al voto, ma non potevo sottrarmi a dare alcuni elementi alla discussione attraverso l’analisi delle relazioni tecniche, senza dare soluzioni perché la materia è molto complessa.
Il consigliere Tarqui,dopo aver richiesto chiarimenti al segretario su quali siano state le procedure di evidenzia pubbliche adottate per dare incarico agli studi tecnici, ed aver richiesto chiarimenti sui contenuti dell’accordo concluso con il consorzio, annuncia la sua astensione perché ritiene che, al di la di quello che afferma l’avvocato, crede che ci siano molti dubbi sulla possibilità di poter rinnovare il contratto per il divieto a farlo contenuto nel codice dei contratti. Ritiene che il parere dell’avvocato sia sub iudice
Il consigliere Bortoluzzia sua volta dichiara la propria astensione di voto facendo presente che il prezzo deve tener conto della posizione geografica della cava, che è così comoda e vicina all’autostrada rispetto alle altre cave dell’Alpago.
Visti i pareri favorevoli, sulla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come da nota allegata:
- del Responsabile dell’Area Tecnica, per la regolarità tecnica; Esce il consigliere Dal Paos Attilio;
CON LA seguente votazione: Presenti e votanti n. 8; favorevoli n. 6, astenuti n. 2 (Bortoluzzi e Tarqui)
D E L I B E R A
- Di DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- Di APPROVARE l’allegato schema di accordo integrativo, con valenza anche transattiva, per la prosecuzione del contratto rep. n. 1068 del 26.02.1993 per la cessione del diritto di escavazione del detrito della cava comunale di Col delle Vì, sui contenuti delle proposte ferme del concessionario Consorzio Farra Sviluppo scrl che lo ha già sottoscritto per adesione;
- Di INCARICARE il Responsabile del Servizio competente affinché proceda alla formale sottoscrizione dello schema di accordo integrativo per la prosecuzione del contratto rep. n.
1068 del 26.02.1993 per la cessione del diritto di escavazione del detrito della cava comunale di Col delle Vì e alla successiva comunicazione al Consorzio Farra Sviluppo;
- Di STABILIRE che l’accordo integrativo dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa con spese di registrazione a carico del concessionario, in forza di quanto previsto all’art. 9 dell’accordo stesso che rimanda per quanto non espressamente disciplinato alle norme dell’originaria convenzione e di conseguenza all’art. 15, demandando al Responsabile del Servizio e al Segretario comunale ogni eventuale modifica di carattere non sostanziale che si renda necessaria per la miglior tutela degli interessi dell’Ente
- Di DICHIARARE, con la seguente votazione: favorevoli n. 7, astenuto n. 1 (Tarqui) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Esce l’assessore Brandalise, rientra il consigliere Dal Paos.
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 49 comma 1 -
Visto il parere legale sulla possibilità di un accordo integrativo e transattivo con il Consorzio Farra Sviluppo scrl in relazione al contratto di “cessione del diritto di escavazione di detrito della cava Col de le Vì in località Pinei di Farra d’Alpago” a firma dell’Avv. Prof. Vittorio Domenichelli;
Vista l’analisi economica e finanziaria finalizzata a fornire indicazioni di settore e di contesto utili all’Amministrazione Concedente in ordine alla Concessione 26 febbraio 1993 Cava Col de le Vì a firma del Dr. Armando Grigolon;
Atteso che la praticabilità sotto il profilo giuridico della prosecuzione del rapporto contrattuale in esame secondo il parere reso dal legale incaricato dall’Amministrazione Avv. Prof. Vittorio Domenichelli possa ritenersi ammissibile per le seguenti motivazioni che tengono conto della normativa e della giurisprudenza europea, nazionale e regionale che disciplinano il tema del rinnovo dei contratti pubblici:
“Partendo dall’esame della convenzione-contratto 26/02/1993 sottoscritta tra il Comune di Farra d’Alpago e il Consorzio, rilievo subito che è finalizzata a disciplinare, in buona sostanza, la concessione di un bene pubblico, quale appunto la cava “Col de le Vi”.
Trattandosi di fattispecie contrattuale che comporta un’entrata al patrimonio dell’Ente comunale, essa trova peraltro regolamentazione nell’ancor vigente legislazione interna sulla contabilità generale dello Stato (applicabile ove non diversamente previsto anche agli Enti locali) ed in particolare nei R.D. 18/11/1923 n. 2440 e R.D. 23/05/1924 n. 827 (rispettivamente recanti la Legge ed il Regolamento generale sulla contabilità dello Stato). Si tratta di contratto che esula dunque dalla diretta applicazione del D.Lgs. 163/2006, il quale ha ad oggetto i soli contratti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, di modo tale che per esso non può certamente operare in via diretta il generale divieto di proroga e rinnovo dei contratti pubblici giacché previsto per i soli contratti in esso disciplinati (cfr. art. 57 D.Lgs. 163/2006).
Sotto questo profilo ritengo dunque che l’ammissibilità o meno dell’operazione non possa che essere valutata alla stregua – oltreché delle norme sopra citate – dei principi normativi e giurisprudenziali elaborati a livello europeo e nazionale; principi che vanno poi valutati alla luce dell’obbiettiva situazione di eccezionalità che contraddistingue il mercato delle cave nell’attuale periodo di crisi dell’edilizia e agli effetti che il ricorso ad una procedura pubblica per la selezione di un nuovo contraente comporterebbe per l’Amministrazione comunale.
Sul punto, evidenzio dunque come una serie di fattori – tutti ben evidenziati nella relazione del dott. prof. Armando Grigolon – consentano a mio avviso all’Amministrazione di procedere alla stipula dell’accordo in oggetto, e ciò dunque anche in assenza di una nuova pubblica gara.
e finanche:
“Tali conclusioni non sono in alcun modo in contrasto con la giurisprudenza interna che si è specificamente occupata di tale problematica (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza 7/04/2011 n. 2151, nonché ex multis, Tar Veneto, Sez. I, 04/10/2009 n. 2234).
Ed infatti tali sentenze hanno ribadito il divieto della proroga tacita intesa quale “procrastinazione automatica” anche delle concessioni di beni pubblici (e dunque non solo dei contratti disciplinati dal D.Lgs. 163/2006); ma non hanno affatto escluso la possibilità di un nuovo rapporto contrattuale in prosecuzione di quello precedente, laddove tale scelta sia supportata da congrua ed adeguata motivazione”.
Vista la presente proposta deliberativa, il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE
limitatamente agli aspetti di sola e mera regolarità tecnica di specifica competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, che è di esclusiva/diretta competenza e responsabilità dell'organo deliberante, a cui spetta la ponderazione concreta e corretta dei pubblici interessi, con ampia autonomia nel merito delle scelte/atti da adottare e senza alcun obbligo di uniformità al medesimo parere espresso. Il parere di regolarità tecnica costituisce solo presupposto indispensabile per l'adozione dell'atto da parte dell'organo deliberante, con una propria e specifica autonomia, non riconducibile in alcun modo alla sfera di legittimità dello stesso atto.
Il parere attesta semplicemente la competenza dell'organo deliberante all'adozione dell'atto e la regolarità formale per l'esistenza dei presupposti previsti dalle normative, a prescindere da ogni valutazione e sindacato nel merito del medesimo atto da deliberare e dei relativi atti prodromici, di competenza e responsabilità dell'organo deliberante.
IL RESPONSABILE DI AREA
f.to ing. Luca FACCHIN
FARRA D’ALPAGO, lì 22.12.2011
Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to De Pra Floriano f.to Gentile dr. Domenico
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line il 20 FEBBRAIO 2012 e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Lì, 20 FEBBRAIO 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Gentile dr. Domenico
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. Farra d’Alpago, Lì 20 FEBBRAIO 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gentile dr. Domenico
Il sottoscritto Segretario
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)
C E R T I F I C A
- Che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il 20 FEBBRAIO 2012 e vi è rimasta per gg 15 consecutivi senza opposizioni o reclami.
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gentile dr. Domenico