DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.39 del 04 marzo 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.39 del 04 marzo 2020
Oggetto: Risoluzione parziale contratto Rep. 39/17 stipulato con la società Accord Healthcare Xxxxxx XxX xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x. 000 (“Busulfan Accord concentrato 6mg/ml 10ml – AIC 044182020”)
PREMESSO
- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata Xx.Xx.Xx. S.p.A. con sede in Napoli al Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X/0 – Complesso Esedra;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini
del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali
di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 1 forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
-che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (…) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (…)” ;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della
X.X. x. 00 xxx 00/00/0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, la Xx.Xx.Xx. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
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66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;
- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (…)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip
S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014”;
-che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018 è stata confermata l’iscrizione (già disposta con Delibera n. 58/2015) della Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014;
CONSIDERATO
- che con Determinazione del Direttore Generale n. 93 del 30/06/2016 la Soresa spa ha istituito, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di 2 “Farmaci ed Emoderivati” per il periodo di quattro anni, nel corso dei quali la Centrale di Committenza Regionale, potrà indire appalti specifici per la conclusione di contratti per le
specifiche tipologie di farmaci ed emoderivati;
- che, pertanto, la Soresa spa con determinazione del Direttore Generale n. 174 del 05/12/2016 ha indetto il I Appalto Specifico nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di “Farmaci ed Emoderivati”;
- che con successiva determinazione del Direttore Generale Soresa n. 32 del 22/02/2017 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva del I Appalto Specifico per la fornitura quadriennale di “Farmaci ed Emoderivati” tra i quali il lotto n. 782 (“Busulfan Accord concentrato 6mg/ml 10ml – AIC 044182020”) alla società Accord Healthcare Italia SrL e, in data 10/04/2017, si è proceduto alla stipula del relativo contratto portante il numero di Rep. 39/17;
ATTESO
- che la società Accord Healthcare Italia SrL, stante la perdurante indisponibilità del farmaco sopra menzionato, ha procrastinato nel tempo l’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- che la stessa A.I.F.A. con aggiornamento del 28/02/2020, alla sezione “farmaci carenti”, ha indicato l’indisponibilità del farmaco sopracitato fino a tutto il 30/09/2020;
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- che l’art. 13 del sopraindicato contratto prevede la risoluzione dell’appalto in presenza di inadempimento delle obbligazioni;
Tutto ciò premesso, l’Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2020
DETERMINA
1- di procedere alla risoluzione parziale del contratto Rep. 39/17 stipulato con la società Accord Healthcare Xxxxxx XxX xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x. 000 (“Busulfan Accord concentrato 6mg/ml 10ml – AIC 044182020”);
2- di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali alla risoluzione contrattuale;
3- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.29 comma 1 del D.lgs.50/2016 sul sito aziendale xxx.xxxxxx.xx alla sezione “http//xxx.xxxxxx.xx/ societàtrasparente/provvedimenti/provvedimentidirigenti/determinazioni”;
4- di notificare il presente provvedimento alla società Accord Healthcare Italia SrL. Il presente atto è immediatamente esecutivo.
Pubblicato il 04 Marzo 2020
L’Amministratore Delegato
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(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
X.xx digitalmente
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4/3/2020 Dike GoSign - Verifica firma digitale
Dike GoSign - Esito verifica firma digitale
Verifica effettuata in data 2020-03-04 14:00:27 (UTC)
File verificato: C:\Users\xxxxx.pierri\Desktop\Determinazione n.39 del 2020 risoluzione lotto n.782 ACCORD.docx.p7m
Esito verifica: Verifica completata con successo
Dati di dettaglio della verifica effettuata
Firmatario 1: XXXXXXXXXX XXXXXXX
Firma verificata: OK
Verifica di validità online:
Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 04/03/2020 13:30:00
Dati del certificato del firmatario XXXXXXXXXX XXXXXXX:
Nome, Cognome: XXXXXXX XXXXXXXXXX Numero identificativo: 2020711445661
Data di scadenza: 17/02/2023 00:00:00
Autorità di certificazione:
Documentazione del certificato (CPS):
InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato,
07945211006, IT
xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32 Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2 Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2 Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato:
Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Fine rapporto di verifica
Il futuro digitale è adesso InfoCert S.p.A. (xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/) 2020 | P.IVA 07945211006
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