Contract
Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Publication reference
No longer in force , Date of end of validity 09/01/2015
GU L 299 del 16.11.2005, pagg. 62-70 (CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL, SV), GU L 173M del 27.06.2006, pagg. 128-136 (MT)
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 19 tomo 007 pag. 208 - 216
edizione speciale in lingua romena: capitolo 19 tomo 007 pag. 208 - 216
edizione speciale in lingua croata: capitolo 19 tomo 010 pag. 39 - 47 Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF HTML OJ
Bibliographic notice
Authentic language
Authentic language: spagnolo, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, francese, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, finlandese, svedese
Document number
Celex-Nr.: 22005A1116(01)
Dates
Date of document: 19/10/2005
Date of effect: 01/07/2007 ; entrata in vigore vedi art. 12.2 + 22007X0404(02)
Date of signature: 19/10/2005 ; Bruxelles
Date of end of validity: 09/01/2015 ; vedi 32001R0044
Classifications
EuroVoc thesaurus
agreement (EU) Denmark jurisdiction civil law commercial law
judicial cooperation in criminal matters in the EU
Subject matter
Justice and home affairs
Directory of EU legislation
Area of freedom, security and justice / Judicial cooperation in civil matters Miscellaneous information
Author: Danimarca, Comunità europea
Form: Accordo internazionale
Additional Info: validità: denuncia con preavviso di 6 mesi
XXXXX.XX: clausola evolutiva: accordo bilaterale Relationship between documents
Treaty: Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata 1992)
Legal basis:
Legal instrument Provision
12002E061 - PTC) ADOPTION
00000X000 - P3L1 ADOPTION
00000X000 - P2L1 FR1 ADOPTION
Amendment to:
Legal instrument Amendment type Provision
32001R0044 modifica
Amended by:
Amendment type Legal instrument Provision
adottato da 32006D0325 dal: 2006/04/27
modificato da 32012R1215 abrogazione parziale dal: 2015-01-10 modificato da 22013A0718(01) aggiunta allegato dal: 2012-01-11 modificato da 22014A0813(01) aggiunta allegato dal: 2014-06-18 modificato da 22015A0710(01) aggiunta allegato dal: 2015-04-22
Instruments cited:
Legal instrument Affected Provision
41968A0927(01)
41971A0603(02)
41988A0592
11997D/PRO/05
12002E068
12002E299
Related documents: 22007X0404(02)
Document text Accordo
tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito "la Comunità", da un lato, e
IL REGNO DI DANIMARCA, di seguito "la Danimarca", dall’altro,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Finalità
Articolo 1
1. Scopo del presente accordo è applicare le disposizioni del regolamento Bruxelles I, e le sue misure di attuazione alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1 del presente accordo.
2. È obiettivo delle parti contraenti giungere all’applicazione ed interpretazione uniformi delle disposizioni del regolamento Bruxelles I e delle sue misure di attuazione in tutti gli Stati membri.
3. Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo discendono dal protocollo sulla posizione della Danimarca.
Articolo 2
Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
1. Le disposizioni del regolamento Bruxelles I, allegato al presente accordo, di cui forma parte integrante, nonché le misure di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento, e — per quanto concerne le misure di attuazione adottate dopo l’entrata in vigore del presente accordo — attuate dalla Danimarca ai sensi dell’articolo 4 del presente accordo, si applicano, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca.
2. Tuttavia, ai fini del presente accordo, l’applicazione delle disposizioni del regolamento è modificata come segue:
a) non si applica l’articolo 1, paragrafo 3;
b) all’articolo 50 viene aggiunta la seguente frase (come paragrafo 2):
"2. Tuttavia, l’istante che chiede l’esecuzione di una decisione resa in Danimarca da un’autorità amministrativa per il rispetto di una decisione inerente agli obblighi alimentari può invocare, nello Stato membro richiesto, i benefici di cui al paragrafo 1, se presenta un’attestazione del ministero danese della Giustizia comprovante che egli adempie le condizioni finanziarie richieste per beneficiare in tutto o in parte dell’assistenza giudiziaria o dell’esenzione dalle spese."
c) All’articolo 62 viene aggiunta la seguente frase (come paragrafo 2):
"2. Per quanto attiene agli obblighi alimentari, la locuzione "organo giurisdizionale" include le autorità amministrative danesi."
d) L’articolo 64 si applica sia alle navi immatricolate in Danimarca che a quelle immatricolate in Grecia e in Portogallo.
e) Si applica la data di entrata in vigore del presente accordo invece della data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 70, paragrafo 2 e all’articolo 72 e 76.
f) Le disposizioni transitorie di questo accordo si applicano invece dell’articolo 66 del regolamento.
g) Nell’allegato 1 viene aggiunta la seguente frase: "in Danimarca: l’articolo 246, paragrafo 2 e 3 del codice di procedura civile (lov om rettens pleje)".
h) Nell’allegato 2 viene aggiunta la seguente frase: "in Danimarca, il "byret"".
i) Xxxx’allegato 3 viene aggiunta la seguente frase: "in Danimarca, il "landsret"".
j) Nell’allegato 4 viene aggiunta la seguente frase: "in Danimarca, un ricorso dinanzi all’"Højesteret" con il permesso del "Procesbevillingsnævnet"".
Modifiche al regolamento Bruxelles I
Articolo 3
1. La Danimarca non prende parte all’adozione delle modifiche del regolamento Bruxelles I e tali modifiche non sono vincolanti per la Danimarca, né applicabili ad essa.
2. Nel caso di adozione di modifiche al regolamento, la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche. La notifica dovrà essere effettuata al momento dell’adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi.
3. Qualora la Danimarca decida di attuare il contenuto delle modifiche, la notifica dovrà indicare se l’attuazione può aver luogo in via amministrativa oppure richieda l’approvazione del Parlamento.
4. Se la notifica indica che l’attuazione può aver luogo in via amministrativa, la notifica dovrà, inoltre, dare atto che tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.
5. Se la notifica indica che l’attuazione richiede l’approvazione del Parlamento in Danimarca, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i provvedimenti legislativi entrano in vigore in Danimarca alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento oppure nei 6 mesi successivi alla notifica, se questo secondo termine è posteriore;
b) la Danimarca notifica alla Commissione la data in cui le misure legislative di attuazione entrano in vigore.
6. La notifica della Danimarca di cui ai paragrafi 4 e 5, attestante che il contenuto delle modifiche è stato attuato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le modifiche al regolamento costituiranno dunque modifiche al presente accordo e saranno considerate allegati ad esso.
7. Qualora:
a) la Danimarca comunichi la decisione di non accettare il contenuto delle modifiche; oppure
b) la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2; oppure
c) le misure legislative non entrino in vigore in Danimarca entro il termine stabilito al paragrafo 5,
il presente accordo verrà considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni, oppure, nel caso previsto alla lettera c), le misure legislative entrino in vigore in Danimarca entro il medesimo periodo. La risoluzione avrà effetto 3 mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.
8. Le azioni proposte e gli atti autentici formati prima della data di scadenza dell’accordo di cui al paragrafo 7 sono tuttavia impregiudicati.
Misure di attuazione
Articolo 4
1. La Danimarca non prende parte all’adozione dei pareri del comitato di cui all’articolo 75 del regolamento Bruxelles I. Le misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 74, paragrafo 2, non sono vincolanti né applicabili in Danimarca.
2. Qualora siano adottate misure di attuazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2 del regolamento, tali misure devono essere comunicate alla Danimarca. La Danimarca comunicherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali misure. La notifica deve essere effettuata alla data della comunicazione delle misure di attuazione o entro i 30 giorni successivi.
3. La notifica deve attestare che tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.
4. La notifica della Danimarca, attestante che il contenuto delle misure di attuazione è stato attuato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le misure di attuazione formano dunque parte integrante del presente accordo.
5. Qualora:
a) la Danimarca notifichi la propria decisione di non accettare il contenuto delle misure di attuazione; oppure
b) la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2,
il presente accordo viene considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni. La risoluzione avrà effetto 3 mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.
6. Le azioni proposte e gli atti autentici formati prima della data di scadenza dell’accordo di cui al paragrafo 5 sono tuttavia impregiudicati.
7. Qualora, in casi eccezionali, l’attuazione richieda l’approvazione parlamentare danese, la notifica della Danimarca, ai sensi del paragrafo 2, deve farne menzione, con conseguente applicazione dell’articolo 3, paragrafi da 5 a 8.
8. La Danimarca notifica alla Commissione i testi delle modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da g) a j) di questo accordo. La Commissione apporta all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da g) a j), le conseguenti modifiche.
Articolo 5
Accordi internazionali che possono influire sul regolamento Bruxelles I
1. Gli accordi internazionali di cui è parte la Comunità sulla base delle norme del regolamento Bruxelles I non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.
2. La Danimarca si astiene dal prendere parte ad accordi internazionali che possano influire sul campo di applicazione
del regolamento Bruxelles I allegato al presente accordo a meno che non vi sia l’accordo della Comunità e non siano intervenute intese soddisfacenti in merito al rapporto tra il presente accordo e l’accordo internazionale in questione.
3. Nel negoziare accordi internazionali che possono influire sul campo di applicazione del regolamento Bruxelles I allegato al presente accordo o causarne modifiche, la Danimarca coordina la sua posizione con quella della Comunità e si astiene da qualunque azione che possa compromettere gli obiettivi di una posizione comunitaria nell’ambito della sua sfera di competenza in tali negoziati.
Articolo 6
Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito all’interpretazione dell’accordo
1. Qualora sorga una questione concernente la validità o l’interpretazione di questo accordo in una causa pendente dinanzi ad un organo giudiziario danese, quest’ultimo può richiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito nelle medesime circostanze in cui un organo giudiziario di un altro Stato membro dell’Unione europea vi sarebbe obbligato ai sensi del regolamento Bruxelles I e delle misure di attuazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del presente accordo.
2. Ai sensi della legge danese, gli organi giudiziari danesi devono, nell’interpretare il presente accordo, tenere in debito conto le pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente alle disposizioni del regolamento Bruxelles I e di ogni altra misura di attuazione comunitaria.
3. Come il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, la Danimarca può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull’interpretazione del presente accordo. Le pronunce rese dalla Corte di giustizia in risposta a tale richiesta non si applicano alle sentenze di organi giudiziari di altri Stati membri che abbiano acquisito autorità di cosa giudicata.
4. La Danimarca ha la facoltà di sottoporre osservazioni alla Corte di giustizia nei casi in cui un organo giudiziario di uno Stato membro le abbia sottoposto una questione pregiudiziale in merito all’interpretazione di qualunque disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
5. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee ed il suo regolamento di procedura.
6. In caso di modifica delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea concernenti le pronunce della Corte di giustizia con conseguenze rispetto alle pronunce concernenti il regolamento Bruxelles I, la Danimarca può notificare alla Commissione la sua decisione di non applicare le modifiche rispetto al presente accordo. La notifica deve essere effettuata al momento dell’entrata in vigore delle modifiche o entro 60 giorni da quest’ultima.
In tal caso, il presente accordo viene considerato risolto. La risoluzione ha effetto 3 mesi dopo la notifica.
7. Le azioni proposte e gli atti autentici formati prima della data di scadenza dell’accordo di cui al paragrafo 6 sono tuttavia impregiudicati.
Articolo 7
Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione al rispetto dell’accordo
1. La Commissione può introdurre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della Danimarca nell’ipotesi di mancato rispetto di qualunque obbligazione derivante dal presente accordo.
2. La Danimarca può presentare un reclamo alla Commissione in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro delle obbligazioni derivanti dal presente accordo.
3. Si applicano le disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea che disciplinano i procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia, nonché il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee ed il suo regolamento di procedura.
Applicazione territoriale
Articolo 8
1. Il presente accordo si applica ai territori di cui all’articolo 299 del trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Qualora la Comunità decida di estendere l’applicazione del regolamento Bruxelles I ai territori attualmente disciplinati
dalla convenzione di Bruxelles, la Comunità e la Danimarca coopereranno al fine di garantire che tale applicazione si estenda alla
Danimarca.
Disposizioni transitorie
Articolo 9
1. Il presente accordo si applica solo alle azioni proposte e agli atti autentici formati posteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato membro d’origine prima dell’entrata in vigore del presente accordo, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni dell’accordo,
a) se nello Stato membro di origine l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in quest’ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione di Lugano;
b) in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal presente regolamento o da una convenzione tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l’azione è stata proposta.
Articolo 10
Relazione con il regolamento Bruxelles I
1. Il presente accordo non pregiudica l’applicazione del regolamento Bruxelles I da parte degli Stati membri della Comunità diversi dalla Danimarca.
2. Tuttavia, il presente accordo è comunque applicato:
a) in materia di competenza giurisdizionale quando il convenuto è domiciliato in Danimarca, o quando l’articolo 22 o l’articolo 23 del regolamento, applicabili alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca ai sensi dell’articolo 2 del presente accordo, conferiscono la competenza ai giudici della Danimarca;
b) in materia di litispendenza o di connessione ai sensi degli articoli 27 e 28 del regolamento Bruxelles I, applicabile alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca ai sensi dell’articolo 2 del presente accordo, quando le azioni giudiziarie sono avviate in uno Stato membro diverso dalla Danimarca o in Danimarca;
c) in materia di riconoscimento ed esecuzione quando la Danimarca è lo Stato di origine o quello destinatario.
Articolo 11
Risoluzione della convenzione
1. Il presente accordo avrà termine nel caso in cui la Danimarca informi gli altri Stati membri che non intende più avvalersi delle disposizioni della parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, ai sensi dell’articolo 7 del protocollo stesso.
2. Il presente accordo può essere risolto da ciascuna delle parti contraenti dandone notifica all’altra parte contraente. La risoluzione ha effetto sei mesi dopo la data della notifica.
3. Le azioni proposte e gli atti autentici formati prima della data di scadenza dell’accordo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tuttavia impregiudicati.
Entrata in vigore
Articolo 12
1. Il presente accordo è adottato dalle parti contraenti ai sensi delle rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data della notifica effettuata dalle parti contraenti del completamento delle rispettive procedure richieste a tale scopo.
Articolo 13
Testi autentici
Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco. V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem. Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.
Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.
Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five. Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque. Xxxxxxx, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje. Xxxx Xxxxxxxxxxx, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján. Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa. Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.
Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco. V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäí.
V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi. Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.
Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community
Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólonoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar Por el Reino de Dinamarca
Za Dánské království
For Kongeriget Danmark
Für das Königreich Dänemark Taani Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Δανίας For the Kingdom of Denmark
Pour le Royaume de Danemark Xxx il Regno di Danimarca Dānijas Karalistes vārdā Danijos Karalystės vardu
A Dán Királyság részéről Għar-Renju tad-Danimarka
Voor het Koninkrijk Denemarken W imieniu Królestwa Danii
Pelo Reino da Dinamarca Za Dánske kráľovstvo
Za Kraljevino Dansko
Tanskan kuningaskunnan puolesta På Konungariket Danmarks vägnar
[1] GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32, GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1, GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1, GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1,
GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1. Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.
[2] GU L 319 del 25.11.1988, pag. 9.
[3] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).
[4] GU L 204 del 2.8.1975, pag. 28, GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1, GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1, GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1,
GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1. Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 28.
--------------------------------------------------
ALLEGATO
Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale modificato dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002, che modifica l’allegato I (le norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2) e l’allegato II (elenco dei giudici o autorità competenti) del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e dal regolamento (CE) n.
2245/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n.
44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
--------------------------------------------------
Source
EUR-Lex