ACCORDO
ACCORDO
TRA
Il Ministero dell’economia e delle finanze (C.F. n. 80415740580), di seguito indicato come “Ministero”, nella persona del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, Cons. Xxxxx Xxxxxxx
E
Il Dipartimento della funzione pubblica (C.F. n. 80243510585) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, successivamente indicato come “Dipartimento” o “DFP”, nella persona del Capo del Dipartimento, Cons. Xxx Xxxxxxx
Definiti singolarmente “Parte” o congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
⎯ l’art. 27 della legge 29 marzo 1983, n.93 prevede, tra l’altro, che al Dipartimento della funzione pubblica compete la tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali, nonché l’acquisizione da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici di tutti i dati globali e “disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale”;
⎯ per assolvere alle finalità istituzionali in materia, il Dipartimento della funzione pubblica ha in fase avanzata di sviluppo il Sistema informativo nazionale del lavoro pubblico. Tale sistema dispone dei dati ottenuti integrando fonti informative certe che li gestiscono per proprie finalità istituzionali, fonti statistiche e banche dati pubbliche istituite da norme primarie;
⎯ il Dipartimento ha avviato la realizzazione del progetto “Competenze digitali per la PA” volto alla fruizione di test individuali e automatici riservati ai dipendenti pubblici per l’assessment delle proprie competenze digitali; attraverso tale progetto è prevista la realizzazione di una piattaforma da mettere a disposizione delle amministrazioni che consenta la fruizione dei test anche per altri ambiti;
⎯ a norma della legge 27 dicembre 2006, n.296, art. 446, tutte le amministrazioni dello stato per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi;
⎯ il Sistema NoiPA, progettato, realizzato e gestito dal Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero gestisce il sistema dei pagamenti stipendiali di oltre 100 Amministrazioni (per un totale di oltre 25 comparti, oltre 2.000.000 amministrati e circa 18 milioni di cedolini emessi all’anno);
⎯ il Sistema NoiPA, vista la tipologia, la qualità e la frequenza di aggiornamento dei dati gestiti, è strumento indispensabile per una rapida realizzazione dell’Albo citato in premessa, sia uno strumento fondamentale per consentire l’accesso a servizi erogati dalle PP.AA. a vantaggio dei dipendenti pubblici, attraverso strumenti di autenticazione, ed è pertanto idoneo a consentire l’accesso alla piattaforma per l’assessment delle competenze digitali;
⎯ l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. in forma del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse sono parte integrante dell’Accordo.
Art. 2 - Oggetto
Il presente Accordo disciplina:
a) la fornitura periodica dei dati indicati nell’Allegato 1 del presente Accordo sui dipendenti pubblici da parte del Ministero al Dipartimento ai fini di quanto disposto dall’art 27 legge 29 marzo 1983 n. 93, comma 1, punto 1;
b) l’utilizzo di servizi di autenticazione della piattaforma NoiPA per l’accesso alla piattaforma “Competenze digitali per la PA”, citata in premessa.
Le specifiche tecniche per la fornitura di tali servizi saranno concordate tra le Parti, attraverso la redazione di allegati tecnici.
Art. 3 - Esecuzione
Ciascuna Parte, in esecuzione del presente Accordo, si impegna:
a) a sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
b) a consentire ed agevolare il reciproco accesso ai dati a disposizione per le finalità di cui all’art. 2 del presente Accordo;
c) ad agevolare le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza, con l’obiettivo di raggiungere le finalità fissate nel presente Accordo;
d) a tenere costantemente informata l’altra Parte sulle attività effettuate e sulle criticità eventualmente riscontrate.
Art. 4 - Gestione dell’Accordo e modifiche
Le Parti potranno apportare, di comune accordo ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente atto, per adeguarlo a rilevanti e mutate esigenze operative e organizzative di una delle Parti, o cambiamenti legislativi che comportino un documentato impatto sull’erogazione dei servizi.
L’Accordo sarà, comunque, oggetto di revisione con l’ampliamento dei servizi erogati dal Sistema NoiPA, al momento della messa in esercizio di quanto in corso di realizzazione con il progetto denominato “Cloudify NoiPA”.
Art. 5 - Responsabili dell’Accordo
Per l’attuazione delle attività, ciascuna delle Parti designa un responsabile con il compito di definire, congiuntamente, le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la realizzazione.
Art. 6 - Regole di comportamento
Ciascuna Parte si impegna ad accogliere il personale interno o i consulenti dell’altra Parte, operanti nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo.
Il personale di una delle Parti, che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell’altra per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.
Le regole di comportamento riportate negli articoli precedenti si intendono valide ed applicabili anche quando la collaborazione avvenga attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, quali i sistemi informativi, i sistemi documentali, i sistemi di accesso remoto (es. VPN), i servizi esposti su internet.
Art. 7 - Oneri finanziari e costi
Il presente Accordo non comporta impegno finanziario per le parti.
Per la realizzazione delle attività di cui al presente atto, le parti sottoscrivono appositi accordi attuativi, nei quali sono specificati:
- il titolo dell’attività comune/progetto;
- gli obiettivi specifici;
- i referenti che avranno il compito di monitorare l’evoluzione delle attività durante il periodo di realizzazione;
- le attività che dovranno essere svolte dalle parti;
- le risorse tecnologiche ed umane messe a disposizione dalle parti; i tempi di realizzazione delle attività.
Art. 8 - Efficacia e durata
Il presente Accordo, sottoscritto con firma digitale, sarà impegnativo a far data dalla sua sottoscrizione e avrà durata di 3 anni, salvo recesso scritto di una delle parti. Il presente Accordo potrà essere rinnovato per il medesimo periodo, previo espresso e formale accordo tra le parti.
Art. 9 - Recesso e risoluzione
Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all’altra Parte di almeno sei mesi. In ogni caso, dovranno essere addotti in forma scritta, i motivi che portano una Parte a recedere dall’Accordo.
Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito del presente Accordo, nonché quelli definiti durante l’esecuzione dello stesso, dovranno essere comunque portati a compimento, al fine di non arrecare danni all’operatività di quest’ultimo, salvo diverso accordo scritto intercorrente tra le Parti.
Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l’estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza in caso di grave inadempimento degli obblighi da esso derivanti, ovvero per mutuo consenso risultante da specifico atto scritto contenente il dettaglio delle motivazioni che hanno portato alla richiesta di risoluzione, la valutazione delle conseguenze delle stesso e la disposizione e l’attuazione di appositi piani operativi volti ad assicurare l’operatività completa dei servizi forniti.
Art. 10 - Sicurezza e Privacy
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, disponibili su supporto informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 ovvero in accordo al Regolamento Generale Europeo n. 2016/679 e succ. disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali a partire dal 25 Maggio 2018, impegnandosi in particolare a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato.
In particolare, dal punto di vista privacy:
- i dati devono essere trasmessi per finalità determinate, esplicite e legittime, e quindi trattati secondo modalità compatibili con tale finalità;
- ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica (liceità);
- i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati).
L’art. 27 della legge 29 marzo 1983 n.93 definisce finalità e liceità per il trattamento in esame, mentre i dati personali oggetto del seguente Accordo sono indicati nell’Allegato 1.
Le parti assicurano e si impegnano reciprocamente a far rispettare al proprio personale e a tutte le risorse umane che a qualsiasi titolo operano in nome e per conto delle Parti (ivi compresi i consulenti delle Parti) la sicurezza e la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni trattate e sui risultati dell’attività condotte ed oggetto del presente Accordo di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
Art. 11 - Diffusione dei risultati
Le Parti si riservano il diritto di pubblicare, previa opportuna intesa, i risultati degli sviluppi svolti in collaborazione, a condizione che non venga compromesso l'interesse, dell'altra parte, alla riservatezza.
In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra le Parti.
Art. 12 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto nel presente Accordo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni normative vigenti in materia.
Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Il Capo del Dipartimento della funzione pubblica Generale, del Personale e dei Servizi
Cons. Xxxxx Xxxxxxx Cons. Xxx Xxxxxxx
Allegato 1.
Elenco Campi | Note |
Nome | |
Cognome | |
Codice fiscale | |
Sesso (calcolabile) | |
Data di nascita | |
Data assunzione PA | non disponibile per tutto il personale |
Tipo contratto ( t. ind. /det., etc.) | non disponibile per tutto il personale |
Codice inquadramento (inclusi i Dirigenti) | codice NoiPa con decodifica IGOP |
Descr. Inquandramento amministrazione | codice NoiPa con decodifica IGOP |
Codice qualifica | codice NoiPa |
Descrizione qualifica | codice NoiPa |
C.A.P. ufficio di servizio | indisponibile per i dipendenti del comparto difesa e sicurezza |
Regione | indisponibile per i dipendenti del comparto difesa e sicurezza |
Provincia | indisponibile per i dipendenti del comparto difesa e sicurezza |
Comune | indisponibile per i dipendenti del comparto difesa e sicurezza |
Amministrazione | |
Descrizione Amministrazione |