RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Accordo distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III per gli anni 2016 - 2017
Modulo 1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge
Data di sottoscrizione | 21 gennaio 2019 | |
Periodo temporale di vigenza | 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2017 | |
Parte Pubblica: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx – Presidente Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx - Direttore Generale | ||
Composizione della delegazione trattante | XX.XX. ammesse alla contrattazione: FLC CGIL CISL SCUOLA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA FEDERAZIONE GILDA UNAMS | |
Organizzazioni sindacali firmatarie: CISL SCUOLA FEDERAZIONE GILDA UNAMS | ||
Soggetti destinatari | Dipendenti ISPRA a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I – III del CCNL Comparto Istruzione e ricerca. | |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III parte economica e normativa anni 2016 e 2017. | |
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento | Con verbale n. 33 del 22 ottobre 2018 è stata acquisita la positiva certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti circa i profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 40 bis, comma 1, del D. lgs. 165/2001, segnalando l’opportunità di rimuovere l’ultima frase dell’art. 3 da “salvo conguaglio”. |
dell’Organo di | ||
controllo interno. | ||
Allegazione della | ||
Certificazione | ||
dell’Organo di | ||
controllo interno | ||
alla Relazione | ||
illustrativa | ||
Con Delibera 2/P del 29 marzo 2018 è stato adottato il Piano della | ||
Attestazione del | performance 2018-2020 previsto dall’art.10 del d.lgs. 150/2009. | |
rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto | ||
Con delibera n. 15/CA e stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 per il triennio 2018-2020 inserito nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 (Art. 10, c. 8, lett. a) D. Lgs. n. 33/2013). | ||
di erogazione della | È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. | |
retribuzione | 11 del d.lgs. 150/2009. | |
accessoria | ||
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi | ||
dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009. | ||
Eventuali osservazioni: |
Modulo 2
Illustrazione dell’articolato dell’Accordo
Le norme di legge fondamentali in materia di contrattazione collettiva integrativa sono quelle previste dall’articolo 40, e successivi, del D. Lgs. 165/2001 nonché da quanto stabilito dal CCNL del comparto Istruzione e ricerca e precedenti.
Le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria illustrano gli aspetti procedurali riguardanti la costituzione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, del trattamento economico accessorio per il personale a tempo indeterminato dei livelli I-III del CCNL per gli anni 2016 e 2017 e attestano inoltre la compatibilità dell’ipotesi di accordo con i vincoli derivanti da norme di legge e di contrattazione nazionale.
Preliminarmente si rappresenta che il Collegio dei revisori dei conti con verbali n. 21/2017 del 10 novembre 2017 e n. 22/2017 del 23 novembre 2017, ha positivamente certificato la correttezza della definizione delle risorse per il trattamento economico accessorio dei livelli I-III per gli anni 2016 e 2017, e quindi l’Amministrazione ha determinato, rispettivamente con Disposizione n. 227/DG del 20 novembre 2017 e con Disposizione n. 269/DG del 30 novembre 2017 le risorse da destinare a contrattazione integrativa nazionale.
Si rappresenta che, rispetto al testo dell’ipotesi di accordo sul trattamento accessorio inviata agli Organi di controllo, secondo quanto previsto dall’articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001, a seguito della nota del Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 1099 del 9 gennaio 2019 l’articolo riguardante l’Indennità di Valorizzazione Professionale di cui all’articolo 8 del CCNL 21/2/2002 è stato inserito nelle premesse in quanto non specificatamente previsto nella contrattazione integrativa sancita dall’articolo 68 del CCNL 2016-2018.
Con riferimento all’accordo in oggetto, lo stesso risulta articolato come segue.
L’articolo 1 individua i destinatari dell’accordo nei dipendenti ISPRA a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I – III del CCNL Comparto Istruzione e ricerca specificando che al personale a tempo determinato in servizio presso ISPRA verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio.
L’articolo 2 definisce i criteri generali per la ripartizione dell’indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo che viene riconosciuta per l’effettivo svolgimento di particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle competenze proprie dei ricercatori e tecnologi. L’importo dell’indennità per oneri specifici viene quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza.
L’articolo 3 stabilisce che l’indennità di direzione di struttura di particolare rilievo viene attribuita ai ricercatori e tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti a livello nazionale e che, con separato accordo, verranno disciplinati i criteri per l’attribuzione di tale indennità.
L’articolo 4 attribuisce l’indennità di responsabilità professionale, di cui all’art. 9, comma 1 lettera c) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 53 emanata dall’Istituto in data 17 dicembre 2010.
Il successivo articolo 5 conferma l’erogazione delle indennità comportanti rischio da radiazioni, secondo quanto già stabilito dal CCNL, nonché della reperibilità secondo quanto già stabilito da separato accordo integrativo indicato nel testo dell’articolo stesso.
L’articolo 6 ribadisce che al personale ricercatore e tecnologo continua ad essere attribuita l’indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca, prevista dall’articolo 22 del DPR 171/91, in base alle disposizioni vigenti stabilendo che, con separato accordo, verranno invece disciplinati i criteri per l’attribuzione dell’indennità per i progetti di ricerca.
Infine l’articolo 7 precisa che, con riferimento alle indennità oggetto dell’accordo, il personale assunto o cessato nell’anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l’interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell’anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l’erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.
Il presente accordo prevede che la corresponsione dei succitati diversi istituti del trattamento economico accessorio venga differenziata sulla base di una valutazione selettiva e di merito del personale sulla base dei criteri esplicitati nell’accordo stesso.
L’ipotesi di accordo per il trattamento economico accessorio che si sottopone agli Organi di controllo è stata elaborata nel rispetto dei vincoli derivanti dalle seguenti norme di legge, di contrattazione nazionale e integrativa nonché di circolari e note applicative:
- articoli 22 e 26 del DPR 171/91;
- articolo 8 (Risorse ulteriori per la valorizzazione professionale) prevista dall’articolo 8, comma 2, del CCNL del 21.02.2002 biennio economico 2000-2001 e s.m.i.;
- articolo 9 (Altri istituti del trattamento economico accessorio) del CCNL del 21.02.2002 biennio economico 2000-2001 e s.m.i.;
- circolare n.12 prot. n.35819 del 15 aprile 2011 del MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato avente per oggetto l’applicazione dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010;
- circolare MEF Dipartimento della RGS, n. 25, del 19 luglio 2012;
- circolare n. 20 del MEF – RGS prot. n.39875 del 08/05/2015 riguardante “Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell’articolo 9, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall’articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013”;
- articolo1, comma 236, della legge n. 208/2015 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
- circolare n. 12 del MEF – RGS prot. n. 24896 del 23/03/2016 – bilancio di previsione per l’anno 2016 - relativamente alla scheda tematica I.3 (Contrattazione integrativa);
- circolare n. 18 del MEF – RGS prot. n.69826 del 13/04/2017 relativamente alla scheda tematica G.3 (Contrattazione integrativa);
- articolo 23 (Salario accessorio e sperimentazione), comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.165/2001.
- Articolo 7 (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL comparto Istruzione e ricerca 2016-2018;
- Articolo 68 (Relazioni sindacali) del succitato CCNL 2016-2018.
Dipartimento del Personale e degli Affari Generali
Il Direttore
Dott. Xxxxx La Commare