Contract
PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL LOCALE DI DISCO, SITO IN XXXX, XXX XXXXXX XX XXXXXX, 00
DISCIPLINARE DI GARA
CIG 819978222B
1
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 3
3. OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI 5
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 7
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 8
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 22
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA 30
17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 31
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 33
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 2
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 39
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 41
21. APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 41
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 42
23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 43
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 45
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 45
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 45
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL LOCALE DI DISCO, SITO IN ROMA, VIA XXXXXX XX XXXXXX, 22
1. PREMESSE
Con determina a contrarre n. 3572 del 17.12.2019 l’Amministrazione ha deliberato di affidare in regime di concessione, il servizio bar/tavola calda presso il locale di DiSCo Lazio, sito in Xxxx, xxx Xxxxxx xx Xxxxxx 00.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta sopra soglia e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è Roma [codice NUTS ITI43.]
CIG 819978222B
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Xxxxx Xxxx, Dirigente dell’Area 1 “Risorse economiche e finanziarie”;
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica 3
di negoziazione, di cui al paragrafo 2 del presente Disciplinare.
Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito denominato “Sistema”) accessibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/. Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, accessibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx/ (di seguito denominate “Istruzioni di gara”).
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Determinazione a contrarre e relativi allegati (Progetto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, Capitolato d’Xxxxx e relativi allegati e Schema contratto);
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara e relativi allegati.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell’Amministrazione: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx- di-gara/gare-servizi/
2.2. CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione appaltante tramite la sezione “Chiarimenti” della piattaforma X.XXX.XX., secondo le modalità esplicitate nelle guide di utilizzo accessibili dal sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx- le-imprese/ almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3. COMUNICAZIONI
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura, anche con riferimento a quelle di cui all’art. 76 del Codice, saranno effettuati per via telematica, mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all’indirizzo dell’utente che ha sottoposto l’offerta, nella sezione “Bandi e Avvisi” concernente la procedura di gara e tramite la funzionalità “Comunicazione” all’interno del Sistema. Tali comunicazioni avranno valore di notifica e, pertanto, è onere dell’Operatore Economico verificarne il contenuto fino al termine di presentazione
delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara. È onere degli Operatori Economici provvedere tempestivamente a modificare i recapiti secondo le modalità esplicitate nelle Istruzioni di gara “Registrazione e 4
funzioni base” e “Gestione anagrafica” accessibili dal sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx- per-leimprese/.
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx/ . La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo. L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le Istruzioni di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema o le eventuali comunicazioni.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: - un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser; - una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera s), D. Lgs.7 marzo 2005 n. 82; - la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al 5
presente Disciplinare; - un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate.
Con il primo accesso al portale (Sezione “Registrazione e Abilitazioni” disponibile nella home Page del sito xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/ ) l’Operatore Economico deve compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’operatore riceverà via e-mail all’indirizzo PEC indicato le credenziali per accedere al Sistema. A tal fine, l’Operatore Economico ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i dati richiesti e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione secondo le modalità indicate nelle Istruzioni di gara. Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul Sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx contattare il numero 06/997744 o consultare le Istruzioni di gara.
In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.
3. OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Il valore della presente concessione è individuato dal fatturato annuo medio come dichiarato dal concessionario uscente (€ 450.000,00 ca) per la durata della concessione (quattro anni, pari a quaranta mensilità), per un importo complessivo stimato pari ad € 1.800.000,00 iva esclusa.
L’appalto è costituito da un unico lotto avendo l’Amministrazione aggiudicatrice ritenuto inappropriata la suddivisione in lotti, in ragione della omogeneità di risultato necessaria alla miglior realizzazione del servizio in oggetto.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Gestione bar e tavola calda | 55410000 | P | € 450.000,00 annui |
Valore complessivo della concessione (quattro anni) | € 1.800.000,00 |
Il valore complessivo della concessione è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice il valore complessivo della concessione comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 800.000,00, IVA esclusa. 6
3.1. CANONE CONCESSORIO A BASE D’ASTA
Il canone concessorio a base d’asta è stabilito in € 40.000,00 annui i.e., pari a complessivi € 160.000,00 i.e. per l’intero periodo contrattuale di 4 anni (pari a quaranta mesi).
Sul canone di concessione posto a base di gara l’operatore, in sede di offerta economica, dovrà offrire un rialzo, in misura tale da non inficiare la sostenibilità dell’offerta.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1. DURATA
La concessione in oggetto ha una durata complessiva di quaranta mesi (dieci mesi all’anno per quattro anni) a far data dalla stipula del contratto.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
Non sono consentite proroghe ai sensi dell’art. 175 del d.lgs. n. 50/2016 e smi.
È fatta salva l’applicazione dell’art. 106, comma 12 del Codice. Non è previsto rinnovo.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 7
forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- 8
associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
È esclusa la partecipazione dell’operatore uscente, in proprio ovvero tramite la partecipazione di altri soggetti.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 9
b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della concessione riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili1, non inferiore ad € 1.800.000,00 i.e;
Il settore di attività è servizio di gestione bar/tavola calda e analoghi.
Si precisa che per ultimi tre esercizi finanziari si intendono gli esercizi i cui bilanci siano stati approvati e depositati al momento di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La stazione appaltante, in ragione di quanto previsto all’art. 83 comma 5 , secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, ha determinato un limite di partecipazione alla presente gara connesso allo specifico fatturato aziendale, ritenendo di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata almeno al valore del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa concessionaria con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato, nonché di capacità idonee a garantire la corretta gestione del servizio. Le prevalenti ragioni d’interesse pubblico impongono, infatti, di selezionare un concorrente capace di sostenere l’impegno contrattuale in modo da garantire la Stazione appaltante vincolata a perseguire obiettivi di interesse generale.
1 Vedasi Cons. Stato, n. 2306 del 06.05.2014 e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978 “[…] solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria (…) il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1°Gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti al data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare”.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio2 servizi analoghi a quello oggetto della concessione di importo complessivo minimo pari ad € 1.800.000,00 i.e.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II del 10
Codice.
♦ In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione3;
- in mancanza di detti certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE4
♦ In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
2 Vedasi Cons. Stato, n. 2306 del 06.05.2014 e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978: “[…] mentre per la capacità tecnica e professionale (…) il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria”.
3 Vedasi art. 9, comma 2 della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 “Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012 - aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111”;
4 Vedasi art. 9, comma 2 della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 “Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012 - aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111”;
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
d) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e UNI EN ISO 14001 in corso di validità, nel settore oggetto della gara o analogo.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI5, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
Nb.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria ai sensi dell’art. 83 comma 8 del Codice.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 11
nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
5 Si rammenta che nel caso di forniture o servizi, ai sensi dell’art. 37, co. 2 del d.lgs. n. 163 del 2006, il raggruppamento temporaneod’impresa di tipo verticale - che consente di ripartire le prestazioni in base alla loro natura “principale” o “secondaria” e in relazione alle rispettive qualificazione – è ammesso solo a condizione che la Stazione appaltante abbia preventivamente indicato quale prestazione possa essere considerata “principale” o “secondaria”, o comunque in caso di attività “scorporabili” (Si veda, in tal senso in giurisprudenza, ex multis CGA, 8 febbraio 2016, n. 19).
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2. lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.3 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo alla gestione ambientale di cui al punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
N.B. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
N.B. Il RTI ed i Consorzi ordinari hanno l’obbligo ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice dei 12 Contratti, di specificare nell’All. 1, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
N.B. Per quanto riguarda il requisito di cui ai punti 7.2. lett. b) e 7.3 lett. c), al fine di garantire la corrispondenza tra requisiti speciali e parti del servizio da svolgere, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio dovrà possedere il requisito nella misura percentuale pari a quella di esecuzione del servizio che intende svolgere indicata nel presente Disciplinare6.
7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
6 La recente giurisprudenza sul punto ha stabilito espressamente che: “per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37(oggi art. 48, comma 4 del Codice), che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo d’indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quota di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara” (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato AP 28 agosto 2014, n. 13).
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
Il requisito relativo di gestione ambientale di cui al punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
N. B. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò
costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione 13
appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.
8. AVVALIMENTO7
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
7 Sulla necessità di precisare in maniera puntuale, nel contratto di avvalimento, le risorse, i mezzi o altro elemento necessario che si intende prendere in prestito, si veda in tal senso giurisprudenza ex multis TAR Catania, n. 2338/2017.
Nello specifico si rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato 30 ottobre 2017, n. 4973 che prevede espressamente che: “In coerenza con questa premessa di carattere generale, la giurisprudenza amministrativa afferma che per l’avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ed in particolare del fatturato globale o specifico, non è richiesta l’indicazione dei mezzi e delle risorse aziendali messe a disposizione dall’ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto, perché l’impegno assunto da quest’ultima riguarda la complessiva solidità patrimoniale e finanziaria, la quale è riferibile all’azienda nel suo complesso (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 11 luglio 2017, n. 3422, 17 novembre 2015, n. 5703, 4 novembre 2015, nn. 5038 e 5041, 2 marzo 2015, n. 1020, 6 febbraio 2014, n. 584; IV, 29 febbraio 2016, n. 812; V, 22 dicembre 2016, n.
5423)”.
Mentre per quanto riguarda l’avvalimento operativo, ovvero quello avente ad oggetto i requisiti di capacità tecnica e professionale: “la procedura di affidamento di un contratto pubblico che non può andare disgiunto dall’indicazione puntuale dei mezzi e delle risorse che l’ausiliario si impegna a mettere a disposizione del concorrente e della stazione appaltante per aggiudicarsi e quindi realizzare un servizio”.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al 14 RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3., al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare nei limiti del 40%8 dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in
8 La limitazione introdotta al subappalto è di natura qualitativa correlate a ragioni di carattere tecnico che impongono che una parte delle prestazioni oggetto dell’appalto siano eseguite direttamente dall’affidatario.
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del valore della concessione e precisamente di importo pari ad € 36.000,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto,
dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione 15
della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Popolare di Sondrio – Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 XXXX (XX)- CODICE IBAN: IT 46 P 00000 00000 000000000X00;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui
all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 16
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 co. 2 lett. d) e) f) g) del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla
gara siano in possesso della predetta certificazione; 17
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo è obbligatorio presso il locale in cui deve essere svolto il servizio (via de C. de Lollis 22). Il mancato sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura.
Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00, previo appuntamento con il RUP o suo referente come di seguito indicato.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
L’ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo è il 16.03.2020.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante conserva l’attestazione di avvenuto sopralluogo. 18
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 e pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 19
DOCUMENTI DI GARA
La presentazione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica ed economica, deve essere effettuata a Sistema.
L’offerta dovrà essere collocata sul Sistema dall’operatore economico entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 23 marzo 2020.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata.
A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sulla piattaforma X.XXX.XX. più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del suddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Non sono accettate offerte alternative.
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di e-procurement relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:
Busta A – Documentazione Amministrativa; Busta B – Documentazione tecnica;
Busta C – Offerta Economica.
Per accedere alla sezione dedicata alla gara l’operatore economico deve: 1. accedere al Sistema xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/ ; 2. accedere alla sezione “Accesso area privata” – Sistema acquisti STELLA presente nel box grigio in alto a sinistra e inserire le chiavi di accesso per accedere all’area riservata, cliccando sul link “Accedi”; 3. accedere alla procedura in oggetto tramite nell’area “Bandi” – “Bandi pubblicati”; 4. una volta selezionato il bando, nel Dettaglio dell’iniziativa cliccare “Partecipa”, per accedere alla sezione dedicata alla creazione della propria Offerta.
Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al Sistema e inserimento delle offerte si rimanda 20
alle Istruzioni di gara. Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.
La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la Domanda di partecipazione, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 15 dovranno essere redatte sui modelli conformi ai rispettivi allegati al presente Disciplinare, predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/ e sul “Profilo di committente” della Stazione Appaltante
xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xxxxxxx/.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Le offerte tardive saranno escluse saranno escluse saranno escluse saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 21
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazioni delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 22
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà inserire a Sistema , nella sezione denominata “Busta documentazione”, la
documentazione amministrativa, la quale contiene la Domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo “preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1 - Domanda di partecipazione predisposto dall’Amministrazione e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e
c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 23
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e
c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO9
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul Sistema STELLA della Regione Lazio secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 24
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
9 Sulla completezza delle dichiarazioni in merito ai requisiti generali e l’esclusione del concorrente si rinvia alla sentenza TAR Reggio Calabria 15 novembre 2018, n. 666 che recita espressamente che: “È evidente, pertanto, che colui che partecipa ad una gara per l’assegnazione di un appalto pubblico deve segnalare qualunque fatto anche solo ipoteticamente rilevante rispetto al giudizio di affidabilità che compete alla Stazione appaltante (TAR Bologna, sez. I, sentenza n. 575 del 12 luglio 2018).Ebbene, nel caso di specie, “la dichiarazione [della -OMISSIS-] risulta reticente, perché non fornisce un quadro completo della situazione dell’impresa concorrente in relazione agli accertamenti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016” (in tal senso, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame in cui la stessa -OMISSIS- aveva omesso di dichiarare la sentenza di condanna a carico del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Tar Napoli, sentenze nn. 4676 e 4677/2018, non sospese da Cons. St., V, ordd. nn. 3897 e 3896 del 30 agosto 2018). Tale “dichiarazione reticente” ha impedito alla Stazione appaltante di valutare l’incidenza di quella condanna sulla affidabilità ed integrità dell’impresa”.
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C- D).
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. c, c-bis, c-ter, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 0 n. 0 del presente Disciplinare].
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1. A) 25
del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2. B) del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3. C) del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 15.3.1.DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante, di cui all’allegato n. 2) anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. (fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c)-bis, c)-ter, c) – quater, f-bis) e f-ter) del Codice (si veda ALL.2);
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
26
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/0.-Xxxxxx-xx- Comportamento.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
5. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. dichiara di aver effettuato il sopralluogo;
8. Essere in possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e UNI EN ISO 14001 in corso di validità nel settore oggetto della gara;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
rilasciati dal Tribunale di ………, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 27
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa:
13. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice:
15. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
17. piano di riassorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)10.
18. Certificazione/i di conformità alla UNI ISO 14001 (requisito di cui all’art. 7.3. lett. d) del Disciplinare);
15.3.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
28
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
10 Il concorrente, nella documentazione amministrativa (Busta A), dovrà inserire anche un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con la conseguente esclusione dalla procedura di gara. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto. (Si veda in tal senso il par. 3.5 delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019).
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
29
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 30
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica contiene, a pena d’esclusione, la seguente documentazione firmata digitalmente:
1. Una Relazione tecnica composta da paragrafi riferiti specificatamente ai singoli elementi di valutazione (criteri) esposti nell’art. 18 del presente Disciplinare i quali a loro volta dovranno costituire la titolazione dell’indice della stessa.
La Relazione Tecnica dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell’offerta.
La suddetta Relazione Tecnica:
- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- dovrà essere contenuta entro le 20 (venti) facciate inclusi eventuali elaborati grafici (il medesimo numero di pagine dovrà essere rispettato anche in caso di produzione della relazione tecnica stampata fronte/retro);
- dovrà essere redatta in carattere Times di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola;
Le modalità con le quali la Commissione attribuirà il punteggio all’offerta tecnica ed economica è indicata nel successivo art. 18.
N.B. La regola della separazione fisica dell’offerta economica dall’offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l’ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009).
In conformità a tale orientamento, al fine di far prevalere i principi di trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, non è consentito, a pena d’esclusione, l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica. Pertanto non dovranno essere indicati gli impegni economici da sostenere per le offerte migliorative.
N.B. Nella Busta “B” congiuntamente alla Relazione Tecnica, dovranno essere inseriti eventuali curriculum, fac-simili, schede tecniche, etc. e/o gli ulteriori allegati utili alla Commissione per la valutazione dell’offerta tecnica.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla 31
procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
NB. Le soluzioni migliorative sulle strutture non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle stesse e non dovranno comportare la necessità di titoli abilitativi ad istanza dell’Ente.
N.B. Le migliorie proposte all’interno delleofferte tecniche dovranno essere realizzate compatibilmente con la gestione del servizio e senza pregiudicarne il funzionamento (es. lavorazioni nei periodi di chiusura della mensa e nel periodo estivo, etc.).
Prima della stipula del contratto, verrà richiesto all’aggiudicatario il cronoprogramma che sarà parte integrante del successivo contratto.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA
Nella busta “C – Offerta economica” devono essere contenuti, pena l’esclusione, i documenti di seguito elencati:
1. Modulo offerta economica (All. 3), predisposto dall’Amministrazione come parte della documentazione di gara e debitamente compilato dal concorrente contenente l’indicazione del rialzo sull’importo del canone rispetto a quanto fissato dall’Amministrazione ed il costo degli oneri per la sicurezza.
2. Piano economico finanziario, che attesti la coerenza e la sostenibilità dell’offerta economica presentata, sulla base del valore stimato per la concessione e delle spese di gestione prevedibili per le attività connesse, redatto ai sensi dell’art. 165 del Codice degli Appalti evidenziando anche per esempio i seguenti costi: costo manodopera, costo complessivo dei prodotti, costo complessivo dei prodotti per la manutenzione dei macchinari, etc.
NB: il Piano non è valutato nel merito e non è utilizzato per l’attribuzione di punteggio, ma acquisito solo come attestazione di equilibrio e sostenibilità dell’offerta, nella fase eventuale di verifica dell’anomalia; in mancanza del Piano, il concorrente è ESCLUSO dalla Gara.
Sulle modalità di redazione del P.E.F., si precisa quanto segue:
Congiuntamente all’All. 3 – Offerta economica dovrà essere allegato un dettagliato “Piano Economico Finanziario” articolato in base agli esempi illustrati nel “Progetto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del
X.Xxx. n. 50/2016”, con l’indicazione almeno delle seguenti voci, accompagnate altresì dal relativo prospetto di fatturato: canone (in base al rialzo offerto), personale, utenze, spese generali (compresi proiezioni di 32
fatturato, utile, royalties ecc.)., al fine di dimostrare l’equilibrio economico finanziario della proposta.
SI RAMMENTA CHE NON È CONSENTITO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO IN MERITO AL P.E.F., PER CUI SI SOLLECITANO GLI OPERATORI CONCORRENTI ALL’ACCURATA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI CON I DATI RICHIESTI ED ALTRESÌ ALL’ALLEGAZIONE DEL P.E.F. ALL’OFFERTA ECONOMICA.
N. B. Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito con le modalità di cui all’art. 18 del presente Disciplinare.
L’offerta economica dovrà avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte o in caso di prolungamento dei tempi per l’espletamento delle procedure di gara, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione.
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
Si potrà procedere ugualmente all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La concessione viene aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara in presenza anche di una sola offerta formalmente valida o conveniente ai sensi dell’art. 95 co. 12 d.lgs. n. 50/2016 e smi.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato d’oneri, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di appalto nonché offerte incomplete e/o imparziali.
DiSCo si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
punteggio massimo | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
totale | 100 |
33
In caso di parità di punteggio delle offerte economiche, si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924). L’aggiudicazione definitiva dell’appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta l’Amministrazione, nel rispetto dei termini indicati nell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e degli ulteriori adempimenti previsti dal medesimo D.lgs.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo DiSCo né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. In ogni caso la partecipazione alla procedura negoziata di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella documentazione di gara.
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella
con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
NB. Si tenga conto che le migliorie eventualmente proposte dall’operatore economico non afferenti con l’oggetto dell’appalto (es. lavori sugli impianti, fornitura di macchinari, arredi, etc.) potranno essere valutate soltanto se l’operatore economico sia in possesso dei requisiti speciali per l’esecuzione della prestazione. Qualora, invece, l’operatore economico non abbia tali requisiti le migliorie verranno valutate soltanto se il medesimo operatore si sia avvalso dell’istituto del subappalto per le categorie merceologiche ad esse afferenti nelle modalità indicate dal presente Disciplinare o partecipi in forma associata alla gara.
Criterio 1 | ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E DELLA PROPOSTA GASTONOMICA | Punti max | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | CRITERIO MOTIVAZIONALE |
Elementi di qualità e varietà dei prodotti offerti con particolare riferimento alla provenienze e alla tracciabilità. | 20 | Confronto a coppie | Saranno considerate migliori le proposte: CHE TENGANO CONTO • del numero e della varietà dei prodotti presentati (doc; dop; igt ecc.) e della loro tracciabilità; • della varietà dei prodotti di pasticceria offerti; • della varietà dei prodotti di gastronomia offerti; • della stagionalità e varietà dei prodotti; • della varietà dei lievitati (es. pizzeria, etc.) • articolazione e varietà dei menù offerti CHE PREVEDANO • la disponibilità di pietanze adatte a soggetti affetti da allergie e/o intolleranze alimentari più comuni (quali ad esempio la celiachia, ecc ...); |
L’attribuzione del punteggio tecnico (punti 70), avverrà in base ai seguenti criteri:
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Criterio 2 | STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO | Punti max | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | CRITERIO MOTIVAZIONALE |
Organigramma e funzionigramma aziendale dedicato al servizio in concessione, diviso tra personale direttivo e personale operativo, con indicazione del numero degli addetti, delle rispettive qualifiche funzionali. | 10 | Confronto a coppie | Saranno considerate migliori le proposte il cui piano organizzativo nel suo complesso tenga conto: - dell’organizzazione del personale addetto alla gastronomia, alla pizzeria, alla sala ed ausiliario; - della qualità e professionalità delle risorse umane impegnate11 nell’esecuzione dell’appalto indicando anche l’esperienza specifica pregressa e gli anni di anzianità di ogni addetto/professionista nell’ambito oggetto della gara. | |
Criterio 3 | ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO | Punti max | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | CRITERIO MOTIVAZIONALE |
Organizzazione del servizio | 10 | Confronto a coppie | Sarà considerata migliore l’organizzazione del servizio in relazione alla capacità di saper gestire tutti gli aspetti sia normali che critici (es. e a titolo non esaustivo: velocità del servizio ai banchi, pulizia, presentazione dei prodotti e delle pietanze, gestione di un numero di utenti superiore alla media, gestione del flusso massimo di utenti in determinate fasce orarie, servizio ai tavoli etc.) tenuto conto: • della descrizione delle mansioni e dei turni di ciascuno addetto; • del piano di lavoro e dello schema operativo/gestionale, nonché di ogni altra attività complementare al corretto e integrale svolgimento del servizio; • del piano di lavoro per garantire in ogni caso il servizio (es. personale assente imprevisto, gestione di grandi flussi di utenti, gestione contemporanea in alcuni periodi dell’anno degli spazi interni ed esterni) • personale addetto ai tavoli; |
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11 Il concorrente che voglia ottenere il punteggio relativa al criterio di valutazione dovrà produrre in allegato alla relazione tecnica i CV degli addetti, dei professionisti, etc, impegnati nell’esecuzione dell’appalto.
La SA con l’inserimento della clausola sociale nel Capitolato d’oneri intende promuovere la stabilità occupazionale.
Nel caso in cui il piano di riassorbimento (prodotto nella Busta A) contenga il rimpiego di tutto il personale uscente in conformità del Capitolato D’Oneri, l’offerta tecnica relativamente per il criterio di cui si tratta, dovrà essere presentato privo di CV degli operatori, in quanto la qualificazione del personale si evince dalla pregressa esperienza. Tuttavia, il CV dovrà essere prodotto per il personale aggiuntivo e/o integrativo eventualmente previsto nel piano organizzativo.
Criterio 4 | INVESTIMENTI PER POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE E MACCHINARI FINALIZZATO ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E AL RISPARMIO ENERGETICO | Punti max | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | CRITERIO MOTIVAZIONALE |
4.1 | Investimenti per la sostituzione e/o il potenziamento dei macchinari presenti nella struttura | 12 | Confronto a coppie | Sarà attribuito maggior punteggio alle proposte che prevedano investimenti per sostituzione o potenziamento dei macchinari/attrezzature presenti nelle strutture necessari al miglioramento qualitativo e all’efficientamento complessivo del servizio erogato anche in riferimento al risparmio energetico e alla riduzione della rumorosità12. |
4.2 | Investimenti per il miglioramento dell’ambiente di lavoro nella struttura | 8 | Confronto a coppie | Sarà attribuito maggior punteggio alle soluzioni che propongano interventi negli ambienti di lavoro finalizzati al miglioramento/adeguamento, anche sotto il profilo igienico sanitario, di tutti gli ambienti destinati alla produzione/distribuzione e immagazzinamento delle derrate alimentari e dei semilavorati, avvalendosi anche di miglioramenti impiantistici e strutturali. Es: • pavimentazioni • adeguamento impianti (idraulico/elettrico ecc.) • opere murarie ecc, |
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Criterio 5 | MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI | Punti max | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | CRITERIO MOTIVAZIONALE |
5.1 | Investimenti per miglioramento ed implementazione degli spazi interni e miglioramento/sostituzione/fornitura degli arredi | 5 | Confronto a coppie | Sarà attribuito maggior punteggio alle soluzioni che propongano il miglioramento relativamente a: • aspetti estetico-funzionali degli ambienti e degli arredi di fruizione dei prodotti tenendo conto dell’utenza di riferimento; |
12 Il concorrente che voglia ottenere il punteggio relativa al criterio di valutazione dovrà produrre in allegato le schede tecniche dei macchinari/attrezzature proposti.
• miglioramento acustico ed efficientamento del sistema illuminante della sala; • miglioramento della climatizzazione ambientale; • alle problematiche relative alla riduzione del tempo di attesa sia alla cassa che ai banchi • al comfort ambientale tenendo conto dell’utenza di riferimento; • al comfort e alla pulizia delle toilettes tenendo conto dell’utenza di riferimento; • miglioramento della sinergia con il soprastante servizio di DISCO | ||||
5.2 | Investimenti per il miglioramento/sostituzione arredi spazi esterni. | 5 | Confronto a coppie | Sarà attribuito maggior punteggio alle soluzioni che propongano arredi valutati relativamente a: • ergonomia, estetica, fruibilità, versatilità (es. utilizzo per attività di organizzazione eventi, convegnistica, etc.) • conformità ai CAM di riferimento; • tavoli e sedute che facilitino l’uso ad utenti diversamente abili (es. sedute rotanti, sedute rimovibili)13 |
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18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo sulla base del metodo il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara14.
13 Il concorrente che voglia ottenere il punteggio relativa al criterio di valutazione dovrà produrre in allegato le schede tecniche degli arredi proposti.
14 Vedasi paragrafo V delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx n. 1005, del 21 settembre 2016 e Aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.
L’attribuzione dei coefficienti attraverso il metodo del conforto a coppie avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri di seguito indicati.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.
B | C | D | E | F | G…. | N | |
A | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AN |
B | BC | BD | BE | BF | BG | BN | |
C | CD | CE | CF | CG | CN | ||
D | DE | DF | DG | DN | |||
E | EF | EG | EN | ||||
F | FG | FN | |||||
N –1 | …. |
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
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Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio:
- si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica (punti 30), è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:
Punteggio * ( Percentuale Offerta / Massima Percentuale Offerta )
dove:
• Punteggio = Punteggio economico massimo assegnabile
• Percentuale Offerta =Rialzo offerto dal singolo concorrente
• Massima Percentuale Offerta = Rialzo più alto offerto in gara
Con riferimento al canone offerto, si precisa che lo stesso è da intendersi come il rialzo sul canone a base di gara, pari ad euro 40.000,00 (annui).
18.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi di valutazione, procederà, in relazione a
ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
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Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Σn [Wi * V(a) i]
dove:
Pi = Punteggio dell’offerta i-esima; n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; Σn = sommatoria
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta “virtuale” pubblica avrà luogo il giorno 25 marzo 2020 ore 10:00 con modalità pubblica sul
Sistema. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.
Tale seduta “virtuale” pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati attraverso la piattaforma X.XXX.XX. nella sezione dedicata alla presente procedura e sul sito di DiSCo, almeno 5 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo del Sistema STELLA della Regione Lazio almeno 5 giorni prima della data fissata.
Il concorrente può assistere anche fisicamente alla seduta pubblica presso la sede dell’Ente mediante un solo soggetto per ciascun concorrente.
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti dei concorrenti nel locali sono subordinati al rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza dell’Amministrazione ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione e della documentazione comprovante i titoli per assistere alle operazioni di gara.
In assenza di titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Il RUP e/o apposito ufficio-servizio procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare il tempestivo inserimento della domanda nel Sistema dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 40
documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP, e/o apposito ufficio-servizio, procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica sull’aggiudicatario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice (che legittima, salvo diversa disciplina, il rinvio al “Regolamento relativo alle Commissioni incaricate dell’espletamento delle gare per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture” approvato con delibera del CdA di DiSCo n. 7 del 30 ottobre 2019, a cui si rinvia per relationem), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla 41
commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica “virtuale”, all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, sempre in seduta pubblica virtuale, la commissione assegnerà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta “virtuale” pubblica sulla piattaforma X.XXX.XX., mostrerà la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59,
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 42
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione15 valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte
15 Cfr. TAR Liguria, n. 688/2019.
anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante 43
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La verifica del possesso di detti requisiti sarà effettuata dalla Stazione appaltante mediante documentazione comprovante acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centrale gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (fino all’adozione della Banca dati citata, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC) (v. art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
I Requisiti generali sono comprovati attraverso la documentazione di cui all’art. 5, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
I Requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi dovranno essere comprovati
attraverso la documentazione come specificato nell’art. 7 del presente Disciplinare, cui si rinvia.
Fino all’attivazione del nuovo sistema di verifica dei requisiti previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione antimafia verrà richiesta attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula del contratto avrà luogo una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 10 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 44 sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice e art. 23 del Capitolato d’oneri nonché le Polizze assicurative RCT/RCO richieste ai sensi dell’art. 24 del Capitolato d’oneri.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa elettronica.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.740,45 (oltre iva). La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art.
51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nella Tabella n. 2 “Elenco figure professionali” 45
della Progettazione preliminare.
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Timbro e firma per accettazione