Classe LM-13 Ciclo Unico in “ Farmacia e Farmacia Industriale ”
TIROCINIO PRATICO - PROFESSIONALE
“ REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO-PROFESSIONALE
Classe LM-13 Ciclo Unico in “ Farmacia e Farmacia Industriale ”
Art. 1 - Definizione del tirocinio
Il tirocinio, previsto dall'Ordinamento Didattico vigente per gli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica e Magistrale in C.T.F. e in Farmacia, e dei Corsi di Laurea in Farmacia e C.T.F. ante riforma, può essere svolto presso le Farmacie Pubbliche e Private convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), e/o presso le Farmacie Ospedaliere delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP), situate nel territorio della Regione Sicilia. Gli studenti Erasmus o i “Visiting Students” potranno svolgere il tirocinio presso Farmacie Pubbliche o Private o presso Farmacie Ospedaliere indicate dal Coordinatore Erasmus della sede estera nel rispetto del “Learning Agreement” approvato dal Consiglio di Classe prima della partenza.
Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all'attività della farmacia ospitante in rapporto alle finalità del tirocinio stesso, definite nel successivo art. 4. Il tirocinio non deve essere motivo di rapporto di lavoro retribuito, né essere comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale; ne sono impedimento le esigenze in materia assicurativa, la normativa sul lavoro e le responsabilità per eventuali danni. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante. Entro i limiti stabiliti dall'art. 3, le modalità di partecipazione sono concordate tra il "Tutor Universitario" (un docente dei CdS di Farmacia e CTF dell’Università di Palermo) e il "Tutor Aziendale" (responsabile della Farmacia ospitante o suo delegato o il farmacista dirigente nel caso di Farmacia Ospedaliera).
Art. 2 - Rapporti con le Farmacie
I rapporti con le Farmacie aperte al pubblico sono regolati da convenzioni stipulate tra il Titolare della Farmacia e l’Università degli Studi di Palermo nella persona del Rettore dell’Ateneo di Palermo.
I rapporti con le Farmacie Ospedaliere sono regolati da convenzioni stipulate tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale od Ospedaliera da cui dipende la Farmacia, e l’Università degli Studi di Palermo nella persona del Rettore dell’Ateneo di Palermo.
Nell’atto di adesione alla convenzione la Farmacia dovrà indicare il numero massimo di tirocinanti che può accogliere contemporaneamente e designare il referente.
Nella convenzione è stabilito che il soggetto promotore (Università) assicura i tirocinanti contro infortuni che dovessero subire, nonché con assicurazione per responsabilità civile, durante lo svolgimento del periodo di tirocinio.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante (Farmacia) si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto
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promotore.
Le convenzioni tra Xxxxxxxx ed Università hanno la durata di cinque anni e producono i loro effetti a partire dal momento della stipula e cessano di produrre effetti in caso di recesso, con preavviso di almeno sessanta giorni, anche solo di una delle parti, da effettuarsi a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3 - Modalità di svolgimento del tirocinio
In ottemperanza con quanto stabilito dalla direttiva 2005/36/CE e in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico dei corsi di laurea magistrale in Farmacia e in CTF, il tirocinio professionale può essere svolto a partire dalla fine del secondo semestre del IV anno di corso (delibera del Consiglio di Facoltà del 09 Febbraio 2011) da studenti che abbiano acquisito almeno 180 crediti formativi universitari (CFU). Il tirocinio comporta l’acquisizione di 30 (trenta) crediti formativi universitari (CFU). Il CFU misura il volume di lavoro richiesto ad uno studente, compreso lo studio individuale. Considerato che 1 (uno) CFU corrisponde a 30 ore di lavoro totali, i 30 CFU previsti per il tirocinio corrispondono a 900 (novecento) ore di lavoro complessivo dello studente (delibera del Consiglio di Facoltà del 05 Maggio 2011). Tali crediti sono acquisibili attraverso il tirocinio in Farmacia da svolgere in un periodo minimo di sei mesi, (da completarsi comunque entro e non oltre dodici mesi) e con la frequenza giornaliera e continuata, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni. L’inizio del tirocinio dovrà coincidere con il 1° giorno del mese.
Art. 4 - Scopo del tirocinio
Il tirocinio ha lo scopo di integrare la formazione universitaria dello studente con l'applicazione pratica delle conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto attiene a:
a) la conduzione tecnico-amministrativa della Farmacia inerente l’organizzazione e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale;
b) la prestazione farmaceutica con particolare riguardo a quella svolta nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
c) l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione attraverso il momento distributivo, finalizzate al corretto uso dei medicinali ed alla prevenzione;
d) le fonti di informazione disponibili nella Farmacia o accessibili in strutture centralizzate;
e) i prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza sanitaria;
f) la gestione imprenditoriale della Farmacia e gli adempimenti inerenti la disciplina fiscale;
g) l’impiego di sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali sia aziendali.
h) osservazione ed assistenza nelle realizzazioni di preparazioni galeniche.
Al tirocinante è precluso lo svolgimento diretto e autonomo di funzioni comprese nella esclusiva competenza professionale del farmacista.
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Art 5 - Limitazioni
Il Tutor Universitario ed il Tutor Aziendale non devono avere legami di parentela o affinità entro il 2° grado con il Tirocinante.
Art. 6 - Domanda di tirocinio
Coloro che intendono iniziare il tirocinio devono presentare una domanda di ammissione al tirocinio, seguendo le istruzioni previste dalla Piattaforma Almalaurea,
Art 7 - Commissione per il tirocinio
Il Consiglio di Classe LM-13 definisce la composizione della Commissione per il Tirocinio, presieduta dal Coordinatore o da un suo delegato e da tre membri appartenenti al Consiglio di Classe LM-13.
Art. 8 - Tutor Universitario
Il Tutor Universitario svolge le seguenti funzioni: segue lo studente nel tirocinio; concorda con esso e con il Tutor Aziendale l’orario giornaliero del tirocinio, le modalità pratiche di svolgimento e le sue variazioni, entro i limiti imposti dal presente regolamento; cura, e se ne accerta, che il tirocinio sia svolto in modo appropriato. A tale scopo il tirocinante conferirà con il Tutor Aziendale durante lo svolgimento del tirocinio stesso mentre il Tutor Universitario manterrà contatti con il referente della Farmacia ospitante.
Art. 9 - Assenze ed interruzioni del tirocinio
Il Tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio e nell’ipotesi di un periodo di malattia che si protragga per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio.
La proroga del tirocinio può essere concessa a fronte di motivata richiesta del tirocinante, previo parere conforme del Tutor Universitario e del Tutor Aziendale.
In caso di assenza il tirocinante è tenuto ad avvertire il Tutor Universitario ed il Tutor Aziendale ed a recuperare i giorni di assenza.
Art. 10 – Registro di Tirocinio
Il tirocinante ha l’obbligo di compilare il registro di tirocinio giornalmente.
Il registro di tirocinio è firmato dal tirocinante e dal Tutor Aziendale che certifica le presenze dell’attività svolta.
Entro 30 giorni dal completamento del tirocinio lo studente deve inviare via mail in formato PDF allo Staff tutta la documentazione prevista dalla Piattaforma Almalaurea.
Art.11 - Valutazione del tirocinio
La Commissione per il Tirocinio verifica tutta l’attività di tirocinio svolto. Qualora il tirocinio
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non venga considerato completo, la Commissione attribuirà d’ufficio allo studente un periodo di completamento del tirocinio anche presso altra Farmacia.
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Il tirocinio non sarà ritenuto valido se svolto tutto o in parte presso una Farmacia diversa, seppur accreditata, da quella formalmente assegnata allo studente.
La Commissione, al termine dei lavori autorizza a trasmettere agli uffici di competenza per gli adempimenti relativi al caricamento in carriera dei crediti formativi.
Art. 12 – Controlli
Il Presidente della Commissione per il Tirocinio e/o il Tutor Universitario devono accertarsi che il tirocinio venga svolto con le modalità stabilite e col dovuto profitto e che la certificazione venga redatta correttamente; in caso di accertamento di gravi mancanze, il periodo di tirocinio svolto viene annullato.
Art. 13 - Tirocini all’estero
I tirocini svolti all’estero nell’ambito di programmi di scambio con altre Università (Erasmus, Socrates. “Visiting Students” ecc.) si svolgeranno con la stessa durata e monte ore descritti all’art. 3. Gli studenti al rientro in sede dovranno produrre documentazione idonea, attestante il periodo in cui è stato svolto il tirocinio e il relativo monte ore.
Art. 14 – Entrata in vigore
Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di Classe LM-13 ed entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. Il regolamento sarà reso pubblico mediante inserimento nel sito web dei CdS.”