CONTRATTO DI COMODATO DI ALCUNI LOCALI PRESSO IL PALAZZO EX TRIBUNALE.
Allegato alla deliberazione X.X. x. xxx 0000.
XXXXXX XX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX
Repubblica Italiana
CONTRATTO DI COMODATO DI ALCUNI LOCALI PRESSO IL PALAZZO EX TRIBUNALE.
L’anno 2017 (duemiladiciasette), addì ( ) del mese di
, nella residenza municipale di Pieve di Cadore (BL), i Sigg.:
- Comodante: xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Belluno il 05/05/1965, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto ed interesse del COMUNE DI PIEVE DI CADORE c.f. 00206500258, in qualità di responsabile dell’Area Tecnica, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. del
/2016;
- Comodatario: Menia Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Danta di Cadore il 09.12.1939 e ivi residente in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 c.f.MNCTTL39TO9D247E, il quale dichiara, nella sua qualità di Presidente della sezione dell’Università degli Adulti – Anziani di Belluno di intervenire nel presente atto in nome, per conto ed interesse dell’Associazione .
PREMESSO:
- che il Comune di Pieve di Cadore è proprietario dei locali denominati Palazzina ex Tribunale ubicati in Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 xx Xxxxx xx Xxxxxx;
- ha chiesto di poter ottenere in comodato parte dei suddetti locali da destinare alle attività d’istituto qui di seguito riportate:
- che l’Associazione UNIVERSITA’ DEGLI ANZIANI“di Pieve di Cadore, realtà presente istituzionalmente in Cadore
- che l’Associazione ha lo scopo di promulgare attività culturali
CIO’ PREMESSO
1) Il Comune di Pieve di Cadore come sopra rappresentato, in ottemperanza della deliberazione della Giunta Comunale n° del / esecutiva ai sensi di legge, consegna in comodato alla sezione Cadorina dell’Università degli Adulti
– Sezione del Cadore, che come sopra rappresentata accetta, per uso esclusivo di sede dell’associazione i locali siti al piano primo del fabbricato denominato Palazzo ex Tribunale, ubicati in Xxxxxx xxx Xxxxxxx x. 00 e censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Pieve di Cadore al mappale 293 del fg. 28, come individuati in colore arancio nelle planimetrie allegate al presente contratto quale parti integranti, con diritto di accesso alle parti comuni dell’edificio per quanto necessita all’uso, come evidenziate in colore giallo nella planimetria “A” e composti come segue:
- al piano primo n. 1 locale ex archivio ( porta a sinistra su delle scale);
2) Il godimento dei locali è regolato dal Capo XIV del Libro IV del Codice Civile (art. 1805 e seguenti).
3) La durata del comodato è stabilita in anni 9 (nove), rinnovabili, con decorrenza per gli effetti giuridici ed economici dalla data di sottoscrizione del presente atto.
4) I beni oggetto del comodato vengono concessi nelle condizioni d’uso e manutenzioni nelle quali si trovano.
5) La sublocazione o la subconcessione ad altri soggetti dei locali ricevuti in comodato sono vietate.
6) Il comodatario assume in proprio la figura di consegnatario del bene ai sensi delle leggi vigenti con tutti gli obblighi che ne discendono, e si impegna a
comunicare al Comune ogni variazione nelle cariche sociali o societarie . In particolare, il consegnatario si assume la responsabilità del corretto utilizzo dei locali e delle relative chiavi e si obbliga a non cederli a terzi in godimento né ad utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti. Il comodatario si rende altresì responsabile dei danni di qualsiasi genere e da chiunque cagionati durante l’utilizzo dei locali. In particolare il Comune di Pieve di Cadore è sollevato da qualsiasi responsabilità riguardante incidenti nei confronti delle persone, cose o quant’altro, che potrebbero verificarsi in conseguenza dell’uso del bene. A tal fine, il comodatario è tenuto a prestare al Comune le adeguate garanzie assicurative e a tal fine il comodatario dovrà fornire al Comune gli estremi delle polizze contratte.
7) Il comodatario si assume inoltre i seguenti oneri:
- le spese di stipula e di registrazione del contratto di comodato, tenuto conto dell’art. 7 della Legge 20 gennaio 1963, n. 91;
- le spese inerenti la manutenzione ordinaria dei locali oggetto di comodato;
- le spese delle pulizie dei locali comodati;
- le spese derivate dalla stipula di contratti telefonici, internet, ecc.
- l’utilizzazione dei beni nel rispetto degli impianti ivi installati, dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni;
- la pulizia in concorso con le altre associazioni comodatarie dell’immobile delle aree esterne di pertinenza;
- la restituzione dei locali qualora si rendesse necessario l’utilizzo degli stessi da parte dell’Amministrazione Comunale;
8) Rimangono a carico del Comune di Pieve di Cadore le spese relative alle manutenzioni straordinarie dei locali oggetto di comodato, oltre a quelle delle
utenze relative ad acqua, gasolio ed energia/illuminazione.
9) Il comodatario si obbliga, al fine di poter valutare la congruità del mancato pagamento di un canone, anche in vista di eventuali rinnovi, a presentare annualmente all’Amministrazione Comunale i propri bilanci e rendiconti, nonché le relazioni sulle attività svolte e programmate.
10) In caso di danni arrecati all’immobile dal comodatario le eventuali riparazioni verranno addebitate allo stesso.
11) Il Comodatario si obbliga a non portare alcuna modifica, innovazione o miglioria ai locali concessi in comodato, compresi gli impianti esistenti, senza preventivo consenso scritto del Comune. In particolare l’esecuzione da parte del comodatario di opere per le quali disposizioni, anche future, legislative e regolamenti edilizi prescrivono il rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi, comporterà la risoluzione di diritto del contratto. In ogni caso il Comodatario si impegna a fornire, là ove previsto, le dichiarazioni e/o le certificazioni per le opere eseguite.
12) Alla scadenza del rapporto contrattuale i beni dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni nelle quali erano stati consegnati, ovvero corrispondenti a quanto registrato nel verbale di consegna redatto dall’ufficio Patrimonio, salvo il normale deperimento d’uso.
13) Alla cessazione del rapporto contrattuale e degli eventuali rinnovi, il Comune resterà proprietario di tutte le migliorie apportate, senza dover corrispondere alcun indennizzo al comodatario. E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di pretendere la rimessa in pristino dell’immobile. In quest’ultimo caso la rimozione deve essere effettuata a cura e spese del comodatario, nel termine assegnatogli. In caso contrario l’Amministrazione
provvederà d’ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese al comodatario. La natura migliorativa dell’intervento è rimessa per tale qualificazione alla valutazione insindacabile del comodante.
14) Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti punti comporta la decadenza del contratto e lo scioglimento del rapporto contrattuale, previa contestazione dell’inadempienza al comodatario, il quale entro il termine massimo di sette giorni potrà presentare all’Ufficio Patrimonio eventuali controdeduzioni.
15) La facoltà di recedere dal presente contratto potrà essere esercitata dai contraenti con preavviso da comunicare alla controparte, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. In particolare, il recesso potrà essere esercitato dal comodatario nel caso di cessazione della propria attività, e dal Comune di Pieve di Cadore per sopravvenute esigenze di un diverso utilizzo della struttura, tenuto però conto della valenza sociale del servizio svolto dal comodatario e fermo restando l’onere del comodante di mettere a disposizione dello stesso, ove possibile, una idonea sistemazione alternativa.
16) La presente scrittura sarà registrata come per legge per l’intero periodo a cura del Comune di Pieve di Cadore. Le spese di stipula e registrazione del contratto di comodato sono a carico del comodatario.
Il Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico/Manutentiva (Xxxxx Xxxxxxxx)
Il Presidente (Menia Xxxxxx Xxxxxxx)